principi contabili ias/ifrs : il bilancio delle banche · –essi sono corredati di una relazione...
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Principi contabili IAS/IFRS :
IL BILANCIO DELLE BANCHE
Dott. RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo
Anno accademico 2013/2014
Bergamo, 3 – 5 Febbraio 2014 (1° parte)
• Renzo Parisotto 2
Applicazioni IAS/IFRS agli enti finanziari :
Normativa di riferimento
Disposizioni Banca d’Italia
Prima applicazione dei principi
• Renzo Parisotto 3
Applicazioni IAS/IFRS agli enti finanziari
Inquadramento generale del bilancio degli
Enti Finanziari
Direttive Comunitarie
• Renzo Parisotto 4
L’attuazione delle direttive comunitarie
Viene data attuazione: (i) alla direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e (ii) alla direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro
Il decreto attua l' art. 18 della legge n. 428/90 - legge comunitaria per il 1990 – che stabilisce i criteri di delega delle direttive CEE 86/635 e 89/117, e completa il recepimento delle direttive contabili emanate a quella data dalla Commissione CEE
– I criteri di delega hanno inteso perseguire l’obiettivo di racchiudere in un contesto normativo specifico e unitario tutta la disciplina afferente i bilanci delle banche.
– La peculiarità dell' attività economica svolta dagli enti creditizi e finanziari comporta una struttura dei bilanci, delle regole di contabilizzazione e dei criteri di valutazione particolari rispetto a quelli degli altri tipi di società
Viene data attuazione alle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE (rispettivamente IV e VII direttiva comunitaria) in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 69/1990 con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per quanto concerne:
•il contenuto del bilancio d’esercizio e consolidato
•le modalità di pubblicazione
•i principi contabili da applicare
•i metodi di valutazione
Lart. 44 del D.lgs 127/1991 prevede che «le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese» finanziarie. Il riordino della disciplina riferita ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari è stato demandato al provvedimento governativo che avrebbe recepito la direttiva n. 86/635/CEE.
D. Lgs. 9
aprile 1991, n.
127
D.Lgs. 27
gennaio
1992,
n. 87
• Renzo Parisotto 5
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 - Elementi di rilievo
-
Ambito di
applicazione
(art .1)
Bilanci individuali e consolidati di tutte le banche e le società finanziarie (ex art. 59 TULB) ad eccezione di quelle che svolgono principalmente la funzione di holding per gruppi impegnati in attività diverse da quella bancaria o finanziaria e che sono attratte nel campo di applicazione del decreto n. 127/91.
– la disposizione dettata dall' art. 1 è, quindi, complementare a quella contenuta nell' art. 44 del decreto legislativo n. 127/91 e consente di "saldare" gli ambiti di applicazione delle norme relative ai bilanci delle società evitando la creazione di un terza fattispecie di società finanziarie alle quali non si applicherebbe, altrimenti, né la normativa dettata dal decreto n. 127/91, né quella in esame.
Più in particolare il D.Lgs. 87/1992 si applica a
– Banche (ex art. 10 TULB);
– Società di gestione del risparmio (SGR, di cui all’art. 1 co.1 lett. o) TUF iscritte nell’albo tenute dalla Banca d’Italia ex art. 35 TUF);
– Società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti nell'albo (ex art. 64 TULB);
– Società di intermediazione mobiliare (SIM di cui all’art. 1 co. 1 TUF, iscritte nell’albo di cui all’art. TUF);
– Intermediari finanziari di cui agli art. da 105 a 114quinqies TULB (es: holding di partecipazioni non industriali, società di factoring, società di leasing, istituti di moneta elettronica)
– Società esercenti attività finanziarie ai sensi dell’art. 59, co. 1 lett. b) TULB
Redazione
dei bilanci
(art. 2 c. 3)
Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
– Se le informazioni richieste dalle disposizioni del D.lgs 87/1992 e dagli atti di cui all'art. 5 (v. oltre) non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo
• Renzo Parisotto 6
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 - Elementi di rilievo- (segue)
Poteri
delle
autorità
(art. 5)
• Attribuzione alla Banca d’Italia del potere di emanare le forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché le modalità e i termini della pubblicazione di tali situazioni dei conti
– Il potere conferito alla Banca d’Italia è esercitato anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche sopra citate nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari
• Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TULB (i.e. D.lgs n. 385/1993), per le società di cui alla legge n. 77/83 (fondi comuni di investimento) e per le SIM le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB
• 4. Gli atti emanati nell'esercizio dei citati poteri sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Criteri
per la
redazion
e dei
conti di
bilancio
(art. 7)
• Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.
– il sistema informativo-contabile deve essere strutturato in modo che siano agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare, anche mediante apposite scritture di riclassificazione, la coerenza fra le evidenze contabili e i conti del bilancio
• I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
– In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
• I conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
• Sono vietati compensi di partite ad eccezione di quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.
• La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente
– La norma in esame intende garantire la comparabilità dei bilanci nel tempo
• È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria
• La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.
• Renzo Parisotto 7
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87- Elementi di rilievo– (segue)
Criteri di
valutazione
(art. 15)
• I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
– In casi eccezionali sono ammesse deroghe purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
• Le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:
1. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,
2. si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
3. si tiene conto dei deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
• Le attività e le passività in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente;
– tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.
• Renzo Parisotto 8
• Banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385(1)
• Società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs 385/1993(1)
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia(ex art. 5 D.lgs 87/92)
Circ.166/92
DESTINATARI
DELLE
DISPOSIZIONI
• Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.
– Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione,
• Veridicità e correttezza della situazione finanziaria e della situazione economica
– Laddove necessario, indicazioni in nota integrativa di informazioni complementari necessarie allo
scopo
– Non applicazione delle disposizioni della circ. 166 laddove esse siano in contrasto con la con la
rappresentazione veritiera e corretta. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga. In
tal caso gli utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o ammortamenti.
CONTENUTO
DEL BILANCIO
INDIVIDUALE E
CONSOLIDATO
(1) Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle filiali
all'estero confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.
• Renzo Parisotto 9
(1) Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle filiali
all'estero confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.
• Il sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) deve consentire il raccordo tra le
risultanze contabili e i conti del bilancio.
• Occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi
informativi necessari ad assicurare tale raccordo;
– in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del
bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.
• Analogamente, nel sistema informativo contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti
gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.
COLLEGAMENTO
FRA
CONTABILITÀ E
BILANCIO
• Conto Economico e Stato Patrimoniale costituiti da Voci (contrassegnate da numeri arabi), sottovoci
(contrassegnate da lettere) e ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sottovoci).
– E’ consentita l'aggiunta di nuove voci, solo se si tratti di importi di rilievo.
• Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando: (i) l'importo delle sottovoci sia
irrilevante; (ii) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio;
• in quest’ultimo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di
raggruppamento.
• Indicazione anche dell'importo dell'esercizio precedente.
SCHEMI DEL
BILANCIO
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 5 D.lgs 87/92)
Circ.166/92
• Renzo Parisotto 10
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 5 D.lgs 87/92)
Circ.166/92
• Renzo Parisotto 11
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 5 D.lgs 87/92)
Circ.166/92
• Renzo Parisotto 12
INTRODUZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS
• Renzo Parisotto 13
Cosa sono gli IAS/IFRS? Perché sono stati introdotti?
•Cosa sono gli IAS/IFRS?
Acronimo di International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards
Principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board)
•Perché sono stati introdotti?
Necessità di una normativa di riferimento unica ed efficacemente applicabile per le aziende
europee;
Necessità di una normativa in grado di assicurare trasparenza e comparabilità dell’informativa
finanziaria;
Necessità di una normativa che permette alle aziende comunitarie di competere equamente.
• Renzo Parisotto 14
Introduzione: gli attori principali nel processo degli
IAS/IFRS
IASB (International Accounting Standards Board);
EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group);
COMITATO DI REGOLAMENTAZIONE CONTABILE;
OIC (Organismo Italiano della Contabilità);
BANCA D’ITALIA;
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa);
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA;
MINISTERO DELL’ECONOMIA
• Renzo Parisotto 15
La finalità del bilancio: i diversi destinatari
BILANCIO
INVESTITORI:
interessati a capire il
rischio del loro
investimento
ANALISTI FINANZIARI:
al fine dell’attribuzione di
rating e valutazioni
DIPENDENTI:
al fine di valutare la
stabilità e redditività di
benefici retributivi
FINANZIATORI:
al fine di capire la solvibilità
aziendale
CLIENTI:
al fine di apprezzare la
continuità aziendale
PUBBLICO:
per valutazioni di
carattere generale,
sociale, ambientale
• Renzo Parisotto 16
I postulati del bilancio civile e IAS/IFRS a confronto
PRINCIPI CIVILISTICI (O MODELLO EUROPEO DI BILANCIO)
PRINCIPI IAS/IFRS (O MODELLO ANGLO-SASSONE DI
BILANCIO)
TUTELA DEI CREDITORI TUTELA DEGLI INVESTITORI
ATTUALI E POTENZIALI
COSTO STORICO FAIR VALUE
PRUDENZA
(minore tra “costo” e “mercato”) (“CONVERVATISM)
MARK TO MARKET
(valutazione al “mercato”) (“OPTIMISM”)
PREVALENZA DELLA “FORMA”
SULLA “SOSTANZA”
PREVALENZA DELLA
“SOSTANZA” SULLA “FORMA” (“SUBSTANCE OVER FORMA)
REDDITO PRODOTTO (o “REDDITO REALIZZATO”)
REDDITO POTENZIALE (o “REDDITO REALIZZABILE”)
• Renzo Parisotto 17
Le finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
Al fine di assolvere tutte le richieste informative, il bilancio deve rilasciare informazioni utili. Per i
principi IAS/IFRS il bilancio consolidato è lo strumento più idoneo a fornire informazioni utili e
complete.
Le caratteristiche qualitative dell’informazione
sono quelle che ne determinano la relativa
utilità
La rappresentazione veritiera
e corretta si ottiene con la
conformità agli IAS/IFRS
Comprensibilità
Rilevanza
Affidabilità
Confrontabilità Significatività
Rappresentazione
fedele
Prevalenza della
sostanza sulla forma
Neutralità Completezza
Prudenza
• Renzo Parisotto 18
DIRETTIVE E REGOLAMENTI
DELL’ UNIONE EUROPEA
• Renzo Parisotto 19
Definizioni
IAS = International Accounting Standards
IFRS = International Financial Reporting Standards
IFRIC = International Financial Reporting Interpretations Committee
SIC = Standing Interpretations Committee
• Renzo Parisotto 20
Direttive 78/660/CEE (c.d. IV Direttiva) e 83/349/CEE (c.d. VII Direttiva)
direttive comunitarie che introducono disposizioni in materia di bilancio d’esercizio
consolidato di alcuni tipi di imprese.
Direttive 86/635/CEE
introduce disposizioni relative ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli
altri istituti finanziari.
Direttive 89/117/CEE
introduce disposizioni in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro.
Direttiva 2001/65/CE del 27/09/2001
OBIETTIVO: adeguamento della disciplina europea agli IAS
modifica la quarta e la settima direttiva CEE in materia di bilancio d’esercizio e consolidato
delle imprese e delle banche e altre istituzioni finanziarie;
introduce l’applicazione, per gli strumenti finanziari, del criterio della valutazione del fair
value in sostituzione del costo storico.
Direttive e regolamenti dell’Unione Europea (stralcio):
• Renzo Parisotto 21
Regolamento CE 1606/2002 del 19/07/2002
Primo passo verso l’armonizzazione contabile
Il provvedimento prevede:
l’obbligo per le società europee quotate di applicare gli IAS ai bilanci consolidati dal
2005;
la possibilità per gli Stati membri di consentire o imporre l’applicazione degli IAS ai
bilanci individuali delle società quotate e ai bilanci individuali e consolidati delle società
non quotate.
Direttiva 2003/51/CE del 18/06/2003
modifica le direttive contabili in tema di bilanci individuali e consolidati al fine di
assicurare condizioni di parità tra le società che adottano gli IAS e quelle che non li
recepiscono.
Regolamento CE 1725/2003 del 29/09/2003
ufficializza il testo omologato degli IAS introdotto con il Regolamento 1606/2002/ (sono
esclusi gli IAS 32 e39).
Regolamento CE 2086/2004 del 19/11/2004
modifica il Regolamento n. 1725/2003 omologando lo IAS 39.
Direttive e regolamenti dell’Unione Europea (stralcio):
• Renzo Parisotto 22
Regolamento CE 2237/2004 del 29/12/2004
modifica il Regolamento n. 1725/2003 omologando lo IAS 32 e l’IFRIC 1.
Regolamento CE 1751/2005 del 25/10/2005
modifica il Regolamento n. 1725/2003 apportando modifiche a IAS 39, IFRS 1 e SIC 12.
Regolamento CE 1864/2005 del 15/11/2005
modifica il Regolamento n. 1725/2003 apportando modifiche a IAS 39, IFRS 1 e IAS 32 in
tema di fair value option.
Regolamento CE 108/2006 del 11/01/2006
modifica il Regolamento n. 1725/2003 omologando l’IFRS 7 e apportando modifiche allo
IAS 39, IAS 32, IFRS4.
Regolamento CE 1004/2008 del 15/10/2008
modifica il Regolamento n. 1725/2003 apportando modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7.
Regolamento CE 1126/2008 del 03/11/2008
sostituisce il Regolamento n. 1725/2003 e successivi atti di modica, al fine di semplificare
la legislazione comunitaria in materia di principi contabili e migliorarne la chiarezza e la
trasparenza.
Direttive e regolamenti dell’Unione Europea (stralcio):
• Renzo Parisotto 23
Regolamento CE 1274/2008 del 17/12/2008
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche allo IAS 1.
Regolamento CE 53/2009 del 21/01/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1.
Regolamento CE 70/2009 del 23/01/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 omologando miglioramenti agli IFRS.
Regolamento CE 494/2009 del 03/06/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche allo IAS 27.
Regolamento CE 495/2009 del 03/06/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche all’IFRS 3.
Regolamento CE 824/2009 del 09/09/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche allo IAS 39 e allo IFRS 7.
Regolamento CE 839/2009 del 15/09/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche allo IAS 39.
Direttive e regolamenti dell’Unione Europea (stralcio): :
• Renzo Parisotto 24
Regolamento CE 1171/2009 del 30/11/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche all’IFRIC 9 e IAS 39.
Regolamento CE 1293/2009 del 23/12/2009
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche allo IAS 32.
Regolamento CE 243/2010 del 23/03/2010
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando miglioramenti agli IFRS.
Regolamento CE 550/2010 del 23/06/2010
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche all’IFRS 1.
Regolamento CE 574/2010 del 30/06/2010
modifica il Regolamento n. 1126/2008 apportando modifiche all’IFRS 1 e 7.
Regolamento CE 632/2010 del 19/07/2010
modifica il Regolamento n. 1126/2008 introducendo una nuova versione dello IAS 24.
Regolamento CE 149/2011 del 18/02/2011
modifica di taluni principi IFRS 1, IFRS 7, IFRS 3, IAS 1, IAS 34.
Direttive e regolamenti dell’Unione Europea - (stralcio):
• Renzo Parisotto 25
Regolamento UE 475/2012
apporta modifiche allo IAS 1
Regolamento UE 1255/2012
introduce il principio contabile IFRS 13 “Valutazione al fair value”.
emenda lo IAS 12 “Imposte sul reddito”;
emenda l’IFRS 1 “Prima adozione dei principi contabili internazionali”;
introduce l’IFRS 20 “Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a
cielo aperto”.
Regolamento UE 1256/2012
emenda l’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”
Regolamento UE 183/2013
apporta modifiche all’IFRS 1.
Direttive e regolamenti dell’Unione Europea - (stralcio):
• Renzo Parisotto 26
Gli IAS/IFRS omologati
IAS 1 Presentazione del bilancio
IAS 2 Rimanenze
IAS 7 Rendiconto finanziario
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 10 Fatti Intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 11 Commesse a lungo termine
IAS 12 Imposte sul reddito
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
IAS 17 Leasing
IAS 18 Ricavi
IAS 19 Benefici per i dipendenti
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 23 Oneri finanziari
• Renzo Parisotto 27
Gli IAS/IFRS omologati (segue)
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 26 Fondi di previdenza
IAS 27 Bilancio consolidato e separato
IAS 28 Partecipazioni in società collegate
IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate
IAS 31 Partecipazioni in joint venture
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
IAS 33 Utile per azione
IAS 34 Bilanci intermedi
IAS 36 Riduzione di valore delle attività
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 Attività immateriali
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
IAS 40 Investimenti immobiliari
IAS 41 Agricoltura
• Renzo Parisotto 28
Gli IAS/IFRS omologati (segue)
IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali
IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
IFRS 4 Contratti assicurativi
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
IFRS 8 Settori operativi
IFRS 10 Bilancio consolidato
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
IFRS 13 Valutazione del fair value
• Renzo Parisotto 29
Gli IFRIC omologati IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari.
IFRIC 2 Azioni dei Soci in entità cooperative e strumenti simili
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali.
IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 “Informazioni contabili
in economie iperinflazionate”
IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati
IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore
IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione
IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela
IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima
IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili
IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera
IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide
IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela
IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale
IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
• Renzo Parisotto 30
SIC omologati
SIC 7 Introduzione dell’Euro
SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo)
SIC 13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti
SIC 15 Leasing operativo - Incentivi
SIC 25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’impresa o dei suoi
azionisti
SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi di concessione
SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
SIC 32 Attività immateriali – costi connessi a siti web
• Renzo Parisotto 31
RECEPIMENTO DELL’ORDINAMENTO DEI
PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS
• Renzo Parisotto 32
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
FONTI NORMATIVE NAZIONALI
Regolamento (CE)
19 luglio 2002 n.
1606
• Obbligo di applicazione degli IAS per società quotate che redigono bilancio
consolidato
• Opzione a Stati membri di regolamentare l’applicazione degli IAS per le altre
imprese art. 5)
D.Lgs. n.38/2005 (28
febbraio 2005)
•Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento comunitario n.1606/02
in materia di utilizzo degli IAS
•Estensione dell’ambito di applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci individuali
degli enti vigilati
Reg. comunitario 1606/2002 D.Lgs 38/2005
Generazione di impatti fiscali
- doppio binario -
Società quotate che redigono il
bilancio consolidato
Estensione a bilanci individuali di
certe categorie di imprese
(artt. 2-3-4)
• Renzo Parisotto 33
•Con il D.L.gs. 28 febbraio 2005, n. 38 sono stabilite le regole e definito l’ambito di
applicazione dei principi contabili internazionali nell’ordinamento interno attraverso un
opportuno coordinamento tra le nuove regole e la normativa vigente in tema di bilancio.
•I principi contabili internazionali IAS/IFRS sono costituiti da un insieme di criteri contabili, di
matrice anglosassone, al fine di promuovere l’armonizzazione delle regole per la redazione
dei bilanci delle società; si tratta di principi contabili direttamente orientati al mercato e agli
investitori, per cui il modello contabile rappresenta lo strumento per garantire un’informativa
veritiera, trasparente e corretta dell’impresa.
•L’orientamento al mercato degli IAS/IFRS porta a presentare i risultati del bilancio in
visione prevalentemente prospettica, diametralmente opposta a quella tradizionalmente
seguita dai principi contabili nazionali, finalizzati alla tutela dei soci e dei creditori.
L’informazione sulla situazione economica e patrimoniale effettiva dell’impresa, si sostanzia
nel principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
•Il principio della prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica può
condurre a rilevare gli effetti patrimoniali ed economici di un’operazione di compravendita in
momenti differenti da quello del trasferimento della proprietà del bene, operando così una
dissociazione tra titolarità economica e titolarità giuridica.
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05 (segue)
• Renzo Parisotto 34
•L’introduzione del fair value – uno dei principi guida nelle valutazioni
di bilancio secondo la nuova filosofia – comporta la contabilizzazione
in bilancio di utili e perdite da valutazione e, quindi, non ancora
realizzate, facendo venire meno la sostanziale coincidenza finora
esistente tra reddito “prodotto” e reddito “distribuibile”.
•I nuovi criteri di rilevazione contabile che derivano dai principi IAS
prevedono in alcuni casi la rilevazione degli stessi direttamente a
patrimonio.
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05 (segue)
• Renzo Parisotto 35
D.Lgs. N. 38/2005 - Ambito di applicazione (art. 2-3-4) - (segue)
• Società quotate
• Società con strumenti
finanziari diffusi
• Banche
• Enti finanziari vigilati
• Assicurazioni quotate e non
quotate
• Società controllate da
– Società quotate
– Banche
– Enti finanziari vigilati
• Altre società che redigono il bilancio consolidato
(escluse quelle minori)
• Altre società controllate da
società che redigono il
bilancio consolidato
(escluse quelle minori)
• Altre società non controllate
da società che redigono il
bilancio consolidato
(escluse quelle minori)
• Società minori (art. 2435-
bis c.c.)
Bilancio
consolidato Bilancio
individuale
IAS
obbligatori
IAS
facoltativi
nel 2005
obbligatori
dal 2006
Bilancio
consolidato
Bilancio
individuale
IAS
obbligatori
Esclusione
applica-
zione IAS(1)
Bilancio
consolidato
Bilancio
individuale
IAS
facoltativi
dal 2005(2)
Bilancio
individuale
Esclusione
applica-
zione IAS(3)
Bilancio
individuale
Esclusione
applica-
zione IAS(3)
(1) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato
(2) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato
(3) La facoltà di applicazione degli IAS potrà essere esercitata dall’esercizio individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia
• Renzo Parisotto 36
DECRETO LEGGE 29 dicembre 2010 N. 225 art. 2 comma 28
conv. Legge n. 10 del 26 febbraio 2011
Testo del
decreto-legge
29.12.10 n.225
recante:
“Proroga di
termini previsti
da disposizioni
legislative e di
interventi
urgenti in
materia
tributaria e di
sostegno alle
imprese e alle
famiglie”.
All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38, dopo il comma 7, sono
aggiunti i seguenti:
“I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci
d’esercizio con decreto del Ministero della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti UE di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca
d’Italia , la Consob e l’ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a
realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui
al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di
esercizio”.
• Renzo Parisotto 37
INTRODUZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI IAS/IFRS : aspetti civilistici
Comparazione con gli altri stati UE
• Renzo Parisotto 38
ART. 6 - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DISCIPLINA A REGIME
Riferiment
o
normativo
Fattispecie Transito
per CE
Obbligo di
destinazione a
riserva
Libera
distribuibilità come
dividendo
Possibilità di
imputazione a
capitale sociale
Possibilità di
utilizzo a copertura
perdite
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value di
strumenti finanziari di
negoziazione (FVTPL - ex
Held For Trading) e
dall'operatività in cambi e di
copertura
Art. 6,
comma 1,
lett.a)
Strumenti finanziari FVTPL; Derivati di
copertura FVH e CFH (parte inefficace);
Differenze cambi.
SI NO SI SI SI
Strumenti finanziari classificati FVTPL
per Fair Value Option;
Investimenti Immobiliari (IAS 40);
Partecipazioni in collegate (IAS 28) e a
controllo congiunto (IAS 31) valutate al
PN
Immobilizzazioni materiali (IAS 16);
Immobilizzazioni Immateriali (IAS 38);
Strumenti finanziari AFS (IAS 39);
Derivati di copertura Cash Flow -parte
efficace- (IAS 39);
Diff. Cambi su immobilizzazioni
materiali/immateriali in valuta oltre che
derivanti dal consolidamento di una
partecipazione estera.
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value o con
il metodo del patrimonio netto
diverse da quelle riferibili a
strumenti finanziari di
negoziazione (FVTPL - ex
Held For Trading) e
dall'operatività in cambi e di
copertura.
Art. 6,
comma 1,
lett.a)
SI SI NO NO SI, in via
subordinata
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value di
strumenti finanziari e attività
che non transitano per il CE
Art. 6,
comma 1,
lett.b)
NO Rilevazione
diretta a
riserva
indisponibile
NO NO SI/NO
Decreto IAS:plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value - Disciplina a regime -
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05 Art. 6
• Renzo Parisotto 39
Decreto IAS:plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value - Disciplina delle variazioni di PN in sede di FTA- ART. 7 - DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI DI PN IN SEDE DI FIRST TIME ADOPTION (FTA) DEGLI IAS/IFRS
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
NETTO DERIVANTI DALLA
PRIMA ADOZIONE DEGLI
IAS/IFRS (FTA)
Riferiment
o
normativo
Fattispecie Contropartita
patrimoniale
Libera
distribuibilità
come dividendo
Possibilità di
imputazione a
capitale sociale
Possibilità di
utilizzo a
copertura perdite
Possibilità di
ulteriori utilizzi
Valutazione al fair value degli
strumenti finanziari disponibili
per la vendita (Available For
Sale) e delle attività materiali
ed immateriali
Art. 7,
comma 2
Strumenti finanziari AFS;
Immobilizzazioni materiali (IAS 16) ed
Immateriali (IAS 38)
Imputazione a
riserva del
patrimonio netto
NO NO SI/NO NO
Saldo delle differenze positive e
negative di valore relative agli
strumenti finanziari di
negoziazione (FVTPL - ex
Held For Trading) e
all'operatività in cambi e di
copertura
Art. 7,
comma 3
Strumenti finanziari FVTPL; Derivati di
copertura FVH e CFH (parte inefficace);
Differenze cambi.
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI SI SI SI
Incremento patrimoniale dovuto
al ripristino del costo storico
delle attività materiali
ammortizzate in esercizi
precedenti e non più
ammortizzabili secondo gli
IAS/IFRS
Art. 7,
comma 4
Terreni (per storno contro PN del fondo
ammortamento).
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI SI SI SI
Incremento patrimoniale dovuto
all'insussistenza di svalutazioni
ed accantonamenti per rischi ed
oneri non contemplati dagli
IAS/IFRS
Art. 7,
comma 5
Svalutazione crediti; Accantonamenti
per rischi e oneri non IAS compliant
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI SI SI SI
Incremento patrimoniale
dovuto alla iscrizione di attività
materiali al fair value quale
sostituto del costo
Art. 7,
comma 6
Immobilizzazioni Materiali (IAS 16),
Immobilizzazioni Immateriali (IAS 38),
Investimenti Immobiliari (IAS 40)
Imputazione a
capitale sociale o
a specifica
riserva
NO SI SI NO
Saldo delle differenze positive e
negative di valore sulle attività
e passività diverse da quelle
sopra elencate
Art. 7,
comma 7
Saldo positivo per attualizzazione Fondo
TFR e Fondi Rischi ed Oneri; diff.
positive per valutazione al Costo
Ammortizzato di strumenti L&R, HTM
e Passività non di trading; diff. positive
per gestione con il metodo del Costo
Ammortizzato di parte degli strumenti
finanziari AFS.
Imputazione a
riserva
indisponibile del
patrimonio netto
NO NO NO NO
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05 Art. 7
• Renzo Parisotto 40
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
Stato
Adozione
consentita
degli IFRS
ante 2005
Consentito
differimento
adozione degli
IFRS dal 2007 per
chi applica altri
principi
internazionali ed è
quotato in Stato
non UE
Adozione degli
IFRS
obbligatoria per
bilanci
d'esercizio
delle quotate
Adozione degli IFRS
obbligatoria per bilanci
consolidati di società non
quotate
Adozione degli IFRS
obbligatoria per
bilanci d'esercizio di
società non quotate
Austria SI, dal 1998 SI NO NO, consentita NO
Belgio SI SI
SI, per le società di
investimento
immobiliare
SI, obbligatoria per banche ed
enti finanziari, consentita per altri NO
Bulgaria
SI, dal 2003
(obbligatoria per
quotate, banche,
assicurazioni,
consentita per altri
soggetti) NO SI
SI, consentita per PMI,
obbligatoria per altri soggetti
eccetto società in procedure
concorsuali
SI, consentita per PMI,
obbligatoria per altri soggetti
eccetto società in procedure
concorsuali
Cipro SI, dal 2003 NO SI SI, obbligatoria SI, obbligatoria
Repubblica Ceca SI NO SI NO, consentita NO
Danimarca SI, dal 2004 NO
NO, ma obbligatori
dal 2009 per società
non finanziarie NO, consentita NO, consentita
• Renzo Parisotto 41
Estonia SI, dal 2003 NO SI
SI, obbligatoria per banche, enti
finanziari ed assicurazioni,
consentita per altri
SI, obbligatoria per banche,
enti finanziari ed
assicurazioni, consentita per
altri
Finlandia
SI, consentita per
quotate da terzo
trim. 2003, per
altre dal 2004 NO NO NO, consentita NO, consentita
Francia NO N/A NO NO, consentita NO
Germania
SI, consentita per
quotate da 1998,
per altre dal 2003 SI NO
SI, obbligatoria per società che
chiedono quotazione, consentita
per altri NO
Grecia
SI, per società
soggette a
revisione NO SI
NO, consentita solo per società
soggette a revisione
NO, consentita solo per
società soggette a revisione
Ungheria NO NO NO NO, consentita NO
Irlanda NO NO NO NO, consentita NO
Italia NO NO
SI, eccetto
assicurazioni, salvo
assicurazioni
quotate se non
redigono
consolidato
SI, obbligatoria per società
sottoposte a vigilanza
prudenziale, emittenti strumenti
diffusi ex 116 TUF e
assicurazioni, consentita per altri
eccetto PMI
SI, obbligatoria per società
sottoposte a vigilanza
prudenziale, emittenti
strumenti diffusi ex 116 TUF
e assicurazioni, consentita
per altri eccetto PMI
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE – (segue )
• Renzo Parisotto 42
Latvia
Si, obbligatoria
ante 2005 per
banche, enti
finanziari ed
assicurazioni NO SI
SI, obbligatoria per banche,
assicurazioni ed altri enti
finanziari sottoposti a vigilanza,
consentita per altri
SI, obbligatoria per banche,
assicurazioni ed altri enti
finanziari sottoposti a
vigilanza
Lituania
SI, per banche e
enti finanziari dal
1997 NO SI
SI, obbligatoria per banche ed
enti finanziari, consentita per
altri eccetto assicurazioni
SI, obbligatoria per banche
ed enti finanziari,
consentita per altri eccetto
assicurazioni
Lussemburgo
SI, sulla base di
deroghe
individuali SI NO NO, consentita NO, consentita
Malta SI NO SI SI, obbligatoria SI, obbligatoria
Olanda NO NO NO NO, consentita NO, consentita
Polonia NO NO NO
SI, obbligatoria per banche,
consentita per quotate e società
facenti parte di gruppi in cui una
o più società applicano IFRS
NO, consentita per quotate
e società facenti parte di
gruppi in cui una o più
società applicano IFRS
Portogallo
SI, sulla base di
deroghe
individuali NO
SI, ma richiesti
anche principi
nazionali. Solo per
banche,
assicurazioni ed
altri enti finanziari
SI, obbligatoria per banche ed
enti finanziari dal 2006,
consentita per altri
NO, consentita per società
che redigono bilancio
consolidato di un soggetto
che applica gli IFRS
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE – (segue)
• Renzo Parisotto 43
Romania SI, dal 2001 SI NO
SI, obbligatoria per banche,
consentita per altri NO
Repubblica Slovacca NO NO
SI, qualora si tratti
di banche e altre
società di pubblico
interesse SI, obbligatoria
SI, qualora si tratti di
banche e altre società di
pubblico interesse
Slovenia NO NO NO
SI, obbligatoria per banche ed
assicurazioni, consentita per
altre società se così deciso per
almeno 5 anni dall'assemblea
SI, obbligatoria per banche
ed assicurazioni, consentita
per altre società se così
deciso per almeno 5 anni
dall'assemblea
Spagna NO NO NO NO, consentita NO
Svezia NO NO NO NO, consentita NO
Regno Unito NO NO NO
NO, consentita, eccetto per il
settore non profit
NO, consentita, eccetto per
il settore non profit
Islanda NO SI SI, dal 2007
NO, consentita per società
medio-grandi
SI, dal 2007 se società in
gruppi che applicano IFRS,
consentita per società
medio-grandi
Liechtenstein SI, dal 2002 NO NO NO, consentita NO, consentita
Norvegia NO SI NO NO, consentita NO, consentita
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE – (segue)
• Renzo Parisotto 44
INTRODUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
IAS/IFRS :
applicazioni ed interpretazioni
• Renzo Parisotto 45
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
OPI – criteri di rilevazione delle operazioni
•Assirevi, l'associazione delle società di revisione operanti in Italia, a partire
dall’introduzione degli IAS/IFRS produce documenti interpretativi, gli OPI
(Orientamenti preliminari) che sono rivolti ad esaminare questioni derivanti
dall'applicazione in Italia degli IAS/IFRS e non ancora disciplinate né
dall'IFRIC (l'organismo operante in seno allo IASB deputato ufficialmente a
fornire le Interpretazioni dei principi IAS/IFRS), né, per quanto concerne
l'applicazione in Italia, dall'Organismo Italiano di Contabilità.
•Come citato nella premessa di ciascun documento, gli OPI hanno lo scopo
di analizzare «le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono
gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad
affrontarle in pratica, soluzioni che al momento riscuotono il maggior
consenso ».
• Renzo Parisotto 46
OPI
in vigore superati
in fase di
aggiornamento
Opi 1: Trattamento contabile delle
“business combinations of entities
under common control” nel bilancio
d’esercizio e nel bilancio consolidato
Opi 2: Trattamento contabile delle
fusioni nel bilancio d’esercizio
Opi 9: Trattamento contabile dei
finanziamenti e delle garanzie
infragruppo nei bilanci separati
Opi 3: Trattamento nel bilancio
consolidato delle acquisizioni di
ulteriori quote di partecipazione dopo il
raggiungimento del controllo
Opi 4: Trattamento delle put options e dei contratti
forward su azioni di imprese controllate nel
bilancio consolidato IFRS
Opi 5: Diversa tempistica nel passaggio agli IFRS
nel bilancio separato della consolidante e delle
consolidate rispetto al relativo bilancio
consolidato. Conseguenti effetti sulle valutazioni
di bilancio
Opi 6: Trattamento contabile dei contributi su
stock options assegnate a dipendenti
Opi 7: Trattamento contabile nel bilancio separato
della controllante e delle controllate dei pagamenti
basati su azioni a favore di queste ultime
Opi 8: Trattamento contabile dei dividendi erogati
su partecipazioni risultanti da conferimenti
Opi 10: Valutazione successiva delle imposte
differite (attive e passive) sulle differenze
temporanee sorte in sede di transizione agli IFRS
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
OPI
• Renzo Parisotto 47
•L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall’esigenza di costituire uno “standard setter”
nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia
contabile.
•L’OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i
principi contabili per la redazione dei bilancio d’esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci
preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali.
Inoltre, l’OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri “standard setter”europei, nel rispetto
delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l’applicazione in Italia
dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile.
•L’OIC svolge altresì un’opera di assistenza al legislatore nazionale nell’emanazione delle norme in
materia contabile e connesse per l’adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive
europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.
•I principi contabili dell’OIC sono soggetti al parere della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e
dei Ministeri competenti nella fattispecie.
•Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto
istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata
presenza delle parti sociali interessate all’informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il
soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte.
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
OIC
• Renzo Parisotto 48
OIC serie: Guide operative
guida 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”
guida 2: “Guida operativa sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i
principi contabili internazionali
guida 3: “Guida operativa aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS”
guida 4: “Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e
riserve ai sensi del D.Lgs 28 febbraio 2005”
guida 5: “I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant”
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
Le guide operative OIC
• Renzo Parisotto 49
OIC serie: Applicazioni IAS/IFRS
applicazione n. 1: “Trattamento contabile dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento
dell’avviamento ex D.L. n. 185/2008, art. 15 comma 10 per soggetti che redigono il bilancio
secondo gli IAS/IFRS”
applicazione n. 2: “Impairment e avviamento”
o n. 2.1 “Applicazione per il settore bancario”
o n. 2.2 “Applicazione per il settore assicurativo”
applicazione n. 3: “IFRIC 12 – Accordi per servizi in concessione”
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
Le guide operative OIC
• Renzo Parisotto 50
Normativa di riferimento
Disposizioni Banca d’Italia
Schemi di bilancio banche ed enti finanziari
• Renzo Parisotto 51
SCHEMI DI BILANCIO BANCHE ED ENTI FINANZIARI
L’art. 5 del decreto n. 87 del 27 gennaio 1992 che dava attuazione alla direttiva n. 86/635/CEE,
relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari riportava
testualmente:
”Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle
situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti…omissis…”
–Con tale articolo la Banca d’Italia si riservava il potere di emanare disposizioni in materia di
bilancio per banche e istituti finanziari
Allo stesso modo l’art. 9 del decreto n. 38 del 28 febbraio 2005 dispone quanto segue:
“I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2
che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili
internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali”
– In base a tale disposizione la Banca d’Italia conserva pertanto il potere di cui all’art. 5 del
D.Lgs n. 87/1992
• Renzo Parisotto 52
Schemi di bilancio
delle banche
Circ. n. 262 del 22 dicembre 2005, aggiornata al 21 gennaio 2014: “Il
bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” – in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana - (di seguito circ. 262/05)
Mole informativa presente nella Circ. 262/05 di Banca d’Italia superiore rispetto a quanto richiesto dagli
IAS:
taluni schemi richiesti da Banca d’Italia sono funzionali alla vigilanza prudenziale svolta da
quest’ultima
Tale aspetto determina le seguenti conseguenze:
maggior onere amministrativo da parte delle banche ed enti vigilati rispetto alle imprese italiane
che adottano gli IAS/IFRS e non sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d’Italia
differenze consistenti nella mole informativa dei bilanci delle banche ed enti creditizi italiani
rispetto ai bilanci delle banche ed enti creditizi comunitari, per la maggior parte superflue ai fini di
un investitore esterno.
Schemi di bilancio
delle Sim, Sgr e
società finanziarie
iscritte nell’albo di cui
all’art. 107 T.U.B.
Provvedimento 14 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana
n. 58 del 10 marzo 2006 , aggiornato al 21 gennaio 2014 (in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana)– Istruzioni per la redazione del
bilancio degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di
pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM, (tali istruzioni si applicano a
partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre
2013).
SCHEMI DI BILANCIO BANCHE ED ENTI FINANZIARI
• Renzo Parisotto 53
Il decreto IAS ha confermato i poteri regolamentari della Banca d’Italia in materia di
forme tecniche dei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari previsti dal
decreto legislativo n. 87 del 1992.
Sono state, altresì, mantenute le competenze dell’Isvap, per quanto concerne i bilanci
delle imprese assicurative.
Sono stati conferiti ex novo alla Consob poteri in materia di predisposizione degli
schemi di bilancio per le società quotate e quelle aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico diverse dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle imprese
assicurative.
Le suddette Autorità nelle disposizioni da esse emanate in materia di schemi di bilancio
IAS (v. ad esempio la circolare 262 di Banca d’Italia del dicembre 2005) qualificano il
rispetto delle regole IAS/IFRS come principio generale, anche nei casi in cui i
principi contabili internazionali non siano esplicitamente indicati dalle
disposizioni da esse emanate in materia di schemi di bilancio.
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
Decreto IAS: i provvedimenti degli Organismi di Vigilanza
• Renzo Parisotto 54
Principi contabili : integrazioni/applicazioni/interpretazioni
Decreto IAS: i provvedimenti degli Organismi di Vigilanza
Banca d’Italia
Isvap
• Per le banche e gli intermediari finanziari vigilati, la Banca d’Italia ha emanato le istruzioni
per la redazione degli schemi di bilancio IAS/IFRS sia individuale che consolidato (circolare
n. 262 del 2005, aggiornata il 21 gennaio 2014, per le banche e provvedimento del 14
febbraio 2006, aggiornato il 21 gennaio 2014, per gli Intermediari finanziari ex art. 107 del
TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM, che intendono
redigere il bilancio in conformità agli IAS/IFRS.
• Relativamente alle imprese assicurative, l’Isvap ha emanato il Provvedimento n. 2404 del
22 dicembre 2005 in materia di forme tecniche del bilancio consolidato e, nel mese di
dicembre 2006, ha pubblicato per la consultazione il documento contenente le forme tecniche
che dovranno essere adottate, a partire dall’esercizio 2006, dai soggetti tenuti alla redazione
del bilancio individuale in conformità agli IAS/IFRS. Il 13 luglio 2007 è stato pubblicato il
relativo Regolamento, aggiornato dal Provvedimento n. 2784 del 8 marzo 2010.
Consob
• Riguardo alle società quotate o con titoli diffusi non appartenenti ai settori vigilati, la
Consob ha emanato un’apposita delibera (Delibera n. 15519 del 27 luglio 2006) in materia di
schemi di bilancio. Tale delibera non prevede, tuttavia, degli schemi di bilancio standardizzati
ma fornisce specifiche disposizioni in materia di scelta e criteri di classificazione degli schemi
di bilancio e di voci di bilancio
Alle società diverse da quelle che, per facoltà o obbligo, applicano gli IAS/IFRS continuano ad applicarsi le disposizioni del
Codice Civile
• Renzo Parisotto 55
LA REDAZIONE DEL BILANCIO DLgs n. 38/05: disciplina di riferimento - prospetto di sintesi: società quotate tenute ad
applicare gli IAS/IFRS -
SOGGETTO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
1) Banche: IAS al bilancio individuale e
consolidato
Circolare della Banca d’Italia 262/05, aggiornata il 21 gennaio 2014 (schema di bilancio
standardizzato) e IAS/IFRS
(in particolare, la Banca d’Italia prevede che: “le presenti disposizioni – circolare 262 – disciplinano gli
schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio
netto e rendiconto finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione. Resta fermo che
gli intermediari sono tenuti a fornire nella nota integrativa le informazioni previste dai principi contabili
internazionali, ancorché non richiamate dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei suddetti principi”).
2) Intermediari finanziari ex art. 107 del
T.U.B. : IAS bilancio individuale e
consolidato
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006, aggiornato il 21 gennaio 2014 (schema
di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
(in particolare, la Banca d’Italia prevede che: “le presenti disposizioni- provvedimento del 14 febbraio
2006 – disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario
e prospetto delle variazioni del patrimonio netto) nonché le principali informazioni da fornire in nota
integrativa. Resta fermo l’obbligo degli intermediari di assolvere gli altri obblighi informativi stabiliti dai
principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle presenti disposizioni”)
3) Assicurazioni quotate che redigono
il bilancio consolidato: IAS al solo
bilancio consolidato
Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
(in particolare, l’ISVAP prevede che: “tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in
nota integrativa ma non esaurisce il contenuto; resta fermo l’obbligo di fornire il complesso delle
informazioni richieste dagli IAS/IFRS, anche se non esplicitamente richiamate dal presente
Regolamento”).
4) Assicurazioni quotate che non
redigono il bilancio consolidato: IAS al
solo bilancio individuale
Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
5) Altre società quotate e società
aventi strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico, diverse dalle banche,
intermediari finanziari ed
assicurazioni: IAS al bilancio individuale
e consolidato
IAS/IFRS e Delibera n. 15519 della CONSOB in materia di schemi di bilancio da emanare in
attuazione dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n., 38 del 28 febbraio 2005 (c.d. decreto
IAS).
(in particolare, la Consob ha poteri in materia di predisposizione degli schemi di bilancio per le società
quotate aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diverse dalle banche, dagli intermediari
finanziari e dalle assicurazioni. La Consob non prevede uno schema di bilancio standardizzato.
• Renzo Parisotto 56
SOGGETTO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
1) Banche: obbligo (IAS al bilancio
individuale e consolidato)
Circolare della Banca d’Italia 262/05, aggiornata il 21 gennaio 2014 (schema di bilancio
standardizzato) e IAS/IFRS
2) Intermediari finanziari ex art. 107
del T.U.B. : obbligo (IAS al bilancio
individuale e consolidato)
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006, aggiornato il 21 gennaio 2014
(schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
3) Intermediari finanziari ex art. 106
del T.U.B.: facoltà di redigere il bilancio
(individuale o consolidato) in conformità
agli IAS/IFRS
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006, aggiornato il 16 dicembre 2019
(schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
Si precisa che agli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. che non si avvalgono della facoltà
di redigere il bilancio (individuale o consolidato) in conformità agli IAS/IFRS continuano ad
applicarsi le seguenti disposizioni: Decreto Legislativo 87/1992 e Provvedimento della Banca
d’Italia del 31 luglio 1992.
4) Assicurazioni non quotate che
redigono il bilancio consolidato:
obbligo (IAS al solo bilancio
consolidato)
Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
5) Altre società, escluse banche,
intermediari finanziari, assicurazioni
e imprese che redigono il bilancio in
forma abbreviata (ad esempio, società
non quotate appartenenti ad un gruppo
che redige il bilancio consolidato in
base agli IAS/IFRS): facoltà (IAS al
bilancio individuale e consolidato)
IAS/IFRS (non prevedono uno schema di bilancio standardizzato)
LA REDAZIONE DEL BILANCIO DLgs n. 38/05: disciplina di riferimento - prospetto di sintesi: società non quotate tenute ad
applicare, ovvero che adottano su base volontaria gli IAS/IFRS -
• Renzo Parisotto 57
SOGGETTO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Assicurazioni non quotate che
redigono o meno il bilancio
consolidato: divieto di applicare gli IAS
solo per il bilancio individuale
DECRETO LEGISLATIVO 173/1997 e schemi previsti dal provvedimento ISVAP 845/98
(In proposito si fa presente che è stato accolto l’emendamento contente la delega al Governo per
l’applicazione degli IAS/IFRS anche al bilancio individuale delle imprese di assicurazione. Ciò
comporterà l’obbligo per queste imprese, successivamente all’approvazione della Comunitaria 2007,
di redigere un bilancio IAS/IFRS sulla base di uno schema standardizzato previsto dall’ISVAP).
Altre società (escluse banche,
intermediari finanziari e
assicurazioni): divieto di applicare gli
IAS al bilancio e consolidato.
Ad esempio: impresa non quotata che:
• non fa parte di un gruppo, ovvero
• fa parte di un gruppo che non redige il
bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS
CODICE CIVILE
(Per il futuro si tenga conto che l’Organismo Italiano di Contabilità – OIC ha predisposto uno schema
articolato al fine di completare l’adeguamento dell’ordinamento italiano – ovvero il codice civile – alle
disposizioni della Direttiva 2001/65/CE – c.d. Direttiva al fair value – e della Direttiva 2003/51/CE –
c.d. Direttiva di modernizzazione – volte ad avvicinare le disposizioni contabili europee agli IAS/IFRS.
La proposta di emendamento al DDL comunitaria 2007, approvata il 19 luglio 2007 dal Senato, ha ad
oggetto i criteri di delega per il recepimento dello schema di articolato OIC. Riguardo la tempistica,
nell’ipotesi di approvazione dell’articolato nel corso 2008, la nuova disciplina sarà applicabile a partire
dai bilanci del 2009).
Società che redigono il bilancio in
forma abbreviata
CODICE CIVILE (art. 2435-bis)
Società che in base al decreto 38 del
2005 (c.d. decreto IAS) hanno la
facoltà di redigere il bilancio
d’esercizio in conformità agli
IAS/IFRS, a partire dall’esercizio
individuato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e del
Ministro della giustizia: società di piccole
dimensioni diverse da quelle che
redigono il bilancio in forma abbreviata
CODICE CIVILE
(ad oggi tale decreto non è stato emanato e, pertanto, tali società non possono applicare gli IAS/IFRS)
LA REDAZIONE DEL BILANCIO DLgs n. 38/05: disciplina di riferimento - prospetto di sintesi: società non quotate che allo
stato attuale NON possono applicare gli IAS/IFRS -
• Renzo Parisotto 58
Banca d’Italia, Consob e Isvap :
applicazione dei principi contabili
internazionali
• Renzo Parisotto 59
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 1
Il 13 dicembre 2007 la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap hanno pubblicato un comunicato
stampa nel quale informano che hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione in materia
di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Le tre autorità di vigilanza avvertono l’esigenza una maggiore collaborazione al fine di
accrescere l’efficacia della loro azione in un contesto oggettivamente più complesso rispetto
al passato, in cui le regole contabili sono definite in ambito internazionale – e quindi senza
tener conto delle peculiarità nazionali (civilistiche, fiscali, ecc.) - e presentano a volte
difficoltà applicative.
Sulla base di tali considerazioni, delle responsabilità e dei poteri assegnati dalla legge a
ciascuna di esse, le tre Autorità ritengono importante intensificare l’attività di cooperazione
per condividere conoscenze, informazioni ed esperienze in materia e trovare forme di
coordinamento idonee ad assicurare omogeneità ed univocità di indirizzo nell’azione
regolamentare e di controllo, con particolare riferimento alle aree di bilancio che presentano
maggiori problemi applicativi.
A tali fini, è stato costituito un Tavolo di Coordinamento tra Banca d’Italia, Consob ed Isvap
in materia di applicazione degli IAS/IFRS. Al Tavolo partecipano i rappresentanti designati
da ciascuna Autorità.
• Renzo Parisotto 60
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 2
Il 6 febbraio 2009 la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap, in attuazione dell’accordo di collaborazione
in materia di applicazione dei principi contabili internazionali, hanno pubblicato un documento in
tema di “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi
finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”
per richiamare tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una
puntuale applicazione delle norme e dei principi contabili internazionali.
Il documento individua quelle aree del bilancio che risentono maggiormente della situazione di crisi
e sulle quale sarà maggiore la domanda di informazioni da parte del mercato: (i) l’applicazione del
presupposto della continuità aziendale, (ii) la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei
rischi finanziari nonché il grado di esposizione a tali rischi, (iii) la verifica delle riduzioni per perdite
durevoli di valore delle attività nonché (iv) le incertezze nell’utilizzo delle stime.
Le Autorità ritengono necessario che i componenti gli organi di amministrazione e di controllo
nonché i dirigenti preposti siano consapevoli della necessità di fornire nelle relazioni finanziarie una
chiara e completa informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione economcio-
patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati
per adattare la strategia dell’impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto una
appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze
negative.
• Renzo Parisotto 61
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 3
Il 24 luglio 2009 la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap pubblicano un documento con cui
indicano le modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari
sottoscrivibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, fino al 31 dicembre 2009 e su
richiesta delle banche interessate (art. 12 del D.L. 185/2008)
A seguito dell’esame delle caratteristiche contrattuali ed economiche di tali strumenti,
peraltro indicate nel decreto del MEF di attuazione dell’art. 12 del D.L. 185/2008, le
Autorità ritengono che gli stessi siano da classificare in bilancio fra le poste
rappresentative del patrimonio netto (“strumenti di capitale”).
Viene precisato che, in considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari
dell’operazione (finalità di intervento, natura pubblica del sottoscrittore, atipicità delle
clausole contrattuali), le indicazioni valgono esclusivamente per tale tipologia di
strumenti finanziari. Pertanto, non è possibile utilizzare le considerazioni formulate nel
documento per definire le modalità di rappresentazione in bilancio di strumenti finanziari
diversi da quelli dell’art. 12 del D.L. 185/2008.
• Renzo Parisotto 62
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 4
Il 3 marzo 2010 la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap pubblicano un documento con il quale, riprendendo il
documento n. 2 del febbraio 2009, ribadiscono la necessità che gli organi di amministrazione e di controllo di
società quotate, imprese di assicurazione, banche e società finanziarie nonché i dirigenti preposti si
adoperino affinché le relazioni finanziarie risultino idonee a rappresentare in maniera chiara, completa e
tempestiva i rischi e le incertezze cui le società sono esposte, il patrimonio di cui dispongono per
fronteggiarli, la loro effettiva capacità di generare reddito.
Dalla lettura delle relazioni finanziarie pubblicate nel corso del 2009 da società quotate, imprese di
assicurazione, banche e società finanziarie è emerso che, nonostante alcuni miglioramenti, sussistono
ancora alcune carenze nelle aree informative che risultano più sensibili all’impatto della crisi.
Le Autorità ritengono che la normativa in tema di bilancio e le regole contenute nei principi contabili
internazionali siano adeguate a fornire una efficace risposta alle esigenze di informazione espresse dal
mercato. Con il documento si ribadisce pertanto che specie nell’attuale contesto il loro puntuale e pieno
rispetto risulta essenziale.
Il documento non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce ulteriori obblighi di
disclosure rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS, ma individua alcune aree informative nelle quali le società
devono assicurare un più elevato grado di trasparenza e cioè: (i) la valutazione dell’avviamento (c.d.
impairment test), delle altre attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni; (ii) la valutazione
dei titoli di capitale classificati come “disponibili per la vendita”; (iii) la classificazione delle passività
finanziarie quando non vengano rispettate le clausole contrattuali che determinano la perdita del beneficio
del termine. Vengono inoltre richiamati i nuovi obblighi informativi riguardanti la c.d. “gerarchia del fair
value”.
• Renzo Parisotto 63
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 5
Trattamento contabile delle imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011
La Legge n. 214 del 22.12.2011, articolo 9, ha modificato la disciplina fiscale applicabile alle “attività per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del
comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui
componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi” (di seguito Deferred Tax
Assets – DTA).
Il trattamento delle DTA nel bilancio IAS/IFRS
La disciplina fiscale:
non tocca in alcun modo il meccanismo di generazione delle DTA: queste ultime sono definite in termini oggettivi
come il pagamento anticipato d’imposta (“Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in
future periods…”) connesso con una differenza temporanea deducibile;
introduce una modalità di recupero delle DTA che è aggiuntiva e integrativa rispetto a quella ordinaria (non
sostitutiva).
• La probabilità del recupero di tali poste è condizione necessaria per la loro rilevazione in bilancio, ma non ha alcun
effetto sulla classificazione contabile (IAS 12, par. 24 e 27), che è invece esplicitamente determinata dal meccanismo
di generazione delle stesse.
• In sostanza, la disciplina fiscale nel conferire “certezza” al recupero delle DTA, incide unicamente sul richiamato
probability test contemplato dallo IAS 12, rendendolo di fatto automaticamente soddisfatto; viceversa, non ne modifica
la genesi.
• Si ritiene che gli effetti della disciplina fiscale in esame non determinano alcuna variazione nella classificazione
contabile delle DTA, per cui esse devono continuare a figurare nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte
anticipate.
•Per ragioni di trasparenza informativa sul fenomeno, nella nota integrativa, vanno illustrate le caratteristiche delle DTA
e va fornita la loro dinamica nell’esercizio: saldo iniziale, rigiro, trasformazione in credito d’imposta (a copertura di
perdite di esercizio; per perdite fiscali), saldo finale. Tale informativa va fornita a partire dalle relazioni informative
successive al 31 marzo 2012. SEGUE
• Renzo Parisotto 64
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 5
La trasformazione delle DTA iscritte nell’attivo in crediti d’imposta genera una mera
permutazione patrimoniale della pertinente quota parte delle DTA, senza alcun impatto a
conto economico; la rimanente quota parte di DTA non convertita rimane iscritta in bilancio
come attività fiscali anticipate;
la trasformazione delle DTA iscritte nell’attivo in crediti d’imposta in conseguenza di una
perdita civilistica opera a decorrere dalla data di approvazione del bilancio da parte
dell’assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge;
la trasformazione delle DTA in DTA da perdite fiscali decorre a partire dal termine previsto
per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
la DTA che concorre alla determinazione della perdita fiscale di una società che partecipa al
consolidato fiscale rimane iscritta – per la parte che si trasforma in credito d’imposta – nel
bilancio della medesima società;
se, ai sensi dello IAS 12, prima dell’emanazione della legge n. 214/2011 una società non ha
iscritto in bilancio o ha cancellato, se già iscritte, DTA, si precisa che detta società può ora
procedere alla rilevazione di tali DTA, in considerazione del paragrafo 37 dello IAS 12 che
prevede il “reassessment” alla fine di ogni esercizio delle DTA fino a quel momento non
segnalate. In particolare, tali DTA vanno rilevate limitatamente all’importo che, qualora le DTA
fossero state rilevate in bilancio, non sarebbe stato ancora “rigirato” in conto economico.
• Renzo Parisotto 65
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 6
(segue)
• Renzo Parisotto 66
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 6
(segue)
• Renzo Parisotto 67
Indicazioni Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP: documento n. 6
• Renzo Parisotto 68
IL BILANCIO DELLA BANCA
dopo l’emanazione del D.Lgs 38/2005
• Renzo Parisotto 69
Circ. 166/92 Circ. 262/05
Il bilancio della banca dopo l’emanazione del D.lgs 38/2005
- Gli schemi di bilancio: lo Stato Patrimoniale
• Renzo Parisotto 70
Il bilancio della banca dopo l’emanazione del D.lgs 38/2005
- Gli schemi di bilancio: lo Stato Patrimoniale (segue)
Circ. 166/92 Circ. 262/05
• Renzo Parisotto 71
Il bilancio della banca dopo l’emanazione del D.lgs 38/2005
- Gli schemi di bilancio: Il Conto Economico
Circ. 166/92 Circ. 262/05