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PRATICHE COMMERCIALI SECONDO BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALTÀ La tutela nei contratti assicurativi Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 6 Agosto 2015 Test Noi Consumatori - Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente. Anno XXIX - numero 4 del 5 Gennaio 201 Direttore: Walter Meazza - Direttore responsabile: Ester Crea - Amministrazione: Adiconsum, Largo Alessandro Vessella n. 31, 00199 Roma Reg. Trib. Roma n. 350 del 09/06/88 - Iscriz. ROC n. 1887. Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana 7

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PRATICHE COMMERCIALI SECONDO BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALTÀ

La tutela nei contratti assicurativi

Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 6 Agosto 2015

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GUIDA ADICONSUM: NO PROBLEMIl diritto a conoscere i tuoi diritti

Questa Guida nasce nell’ambito del progetto “No problem - Assistenza,informazione, incontri con le Associazioni dei consumatori”, finanziato dalMinistero dello Sviluppo Economico e realizzato in collaborazione dalleAssociazioni dei Consumatori Adiconsum, Unione Nazionale Consuma-tori, Centro Tutela Consumatori e Utenti e U.Di.Con., con l’obiettivo di raf-forzare la relazione tra i consumatori e le associazioni di tutela e rafforzareil ruolo stesso del consumatore, rendendolo così protagonista attivo at-traverso la maggiore consapevolezza e conoscenza dei propri diritti. Allettore intendiamo offrire un breve ma essenziale percorso di conoscenzaed orientamento all’esercizio dei diritti che la normativa nazionale e co-munitaria hanno sancito per lui, nei confronti dei fornitori di beni e servizioperanti sul mercato unico, inclusi i servizi pubblici. Senza la pretesa difornire informazioni esaustive, per ciascun diritto o procedura diamo in-formazioni di base e indicazioni pratiche di comportamento, in modo cheil consumatore possa agevolmente comprendere la situazione in cui sitrova ed attivarsi in modo efficace per ottenere assistenza, se necessario,o interloquire correttamente con la controparte in modo autonomo.L’obiettivo primario di questa pubblicazione è quello di fornire strumential consumatore per difendersi da pratiche scorrette e contrarie ai doveridi buona fede, correttezza e lealtà, con un particolare approfondimentorelativo ai contratti assicurativi. Per consentire una più rapida consulta-zione sono state predisposte delle FAQ sul tema, che aiuteranno il con-sumatore a conoscere e a difendere i propri diritti.Per informazioni più dettagliate e per accedere a risorse utili comefac-simile di lettere di reclamo, guide specifiche, link ai servizi istituzionaliecc., vi rimandiamo al sito internet dell’Associazione www.adiconsum.it,che ospita una sezione informativa sul progetto e le sue attività, oltre anumerose sezioni tematiche.

Buona lettura!

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Che cosa s’intende per diritto all’esercizio delle pratiche com-merciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà?L’art. 2 del Codice del Consumo stabilisce che il consumatore ha di-ritto all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi dibuona fede, correttezza e lealtà, pertanto sono vietate le pratichecommerciali scorrette. Per pratica commerciale scorretta deve inten-dersi qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comuni-cazione commerciale posta in essere da un professionista in relazionealla promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatoreche sia contraria alla diligenza professionale oppure falsa o idonea afalsare il comportamento economico del consumatore medio. Si pensiin particolare alle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive.

Chi è l’intermediario assicurativo e quali obblighi ha nei confrontidel consumatore?Secondo l’art. 106 del Codice delle Assicurazioni è il soggetto rego-larmente iscritto nel registro, tenuto da Ivass, che presenta o proponeprodotti assicurativi e riassicurativi, presta assistenza e consulenzafinalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico di intermediazione,stipula i contratti.L’art. 183 del Codice della Assicurazioni private detta delle rigoroseregole di comportamento che gli intermediari assicurativi devono os-servare nei rapporti con i contraenti. Gli intermediari hanno l’obbligodi comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professiona-lità nei confronti dei contraenti e degli assicurati, nonché l’obbligo di

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La tutela nei contratti assicurativi

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acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurativee previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimisiano sempre adeguatamente informati (Regolamento Ivass n.5/2006). L’intermediario ha l’obbligo di fornire al cliente tutte le informazioninecessarie ad una completa comprensione del contratto, tenendouna condotta conforme ai principi di correttezza, di trasparenza e didiligenza nell’interesse esclusivo del cliente. L’inadempimento o il noncorretto assolvimento di quest’obbligo determina responsabilità dainadempimento contrattuale.

In cosa consiste l’informativa precontrattuale?Prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 120 del Co-dice delle Assicurazioni l’intermediario deve fornire una serie di infor-mazioni al fine di consentire al cliente di effettuare scelte consapevolie rispondenti alle proprie esigenze e in ogni caso deve proporre oconsigliare un prodotto adeguato previamente illustrando le caratte-ristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligatal’impresa di assicurazione.

La compagnia assicuratrice è responsabile per il comportamentodell’intermediario?In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 c.c, la compagniadi assicurazione è tenuta a rispondere verso i clienti in buona fede deidanni loro arrecati dall’illecito comportamento dell’intermediario. Laresponsabilità della compagnia di assicurazioni ex articolo 2049 c.c.sorge, infatti, per il solo fatto dell’inserimento dell’intermediario (cheha posto in essere la condotta dannosa) nell’impresa senza che as-sumano rilievo né la continuità dell’incarico affidatogli, né l’esistenzadi un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento il-lecito dell’intermediario sia stato agevolato o reso possibile dalle in-

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combenze a lui demandate dall’impresa e che l’intermediario abbiasvolto la sua attività sotto il controllo della stessa atteso che “il debi-tore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera diterzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti do-losi o colposi dei medesimi”.

Che cosa è il modello 7A e a che serve?Il modello 7A di “comunicazione informativa sugli obblighi di compor-tamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti”fa parte dei documenti che devono essere messi a disposizione deiconsumatori/contraenti prima di far sottoscrivere una proposta o uncontratto di assicurazione, in adempimento degli obblighi di informa-tiva precontrattuale.Gli intermediari hanno l’obbligo di affiggere il modello 7A nei proprilocali, in posizione e con caratteri grafici di particolare visibilità ed evi-denza, e non più di consegna manuale, fatta eccezione per l’offertafuori sede o per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, casiin cui il modello 7A dovrà essere consegnato o trasmesso. Quando ènecessario consegnare o trasmettere Il modello 7A, tale adempimentodeve essere effettuato una sola volta, a prescindere dal numero deicontratti sottoscritti dal cliente e salvo che detto modello subisca va-riazioni delle informazioni contenute.

Che cos’è il modello 7B e a che serve?Con il modello 7B l’intermediario comunica al consumatore/contra-ente, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto, le in-formazioni generali sull’intermediario, le informazioni relative apotenziali situazioni di conflitto di interessi e quelle relative agli stru-menti di tutela a disposizione del contraente. Questo modello va sem-pre consegnato in caso di cliente nuovo (art. 49, comma 2, Reg.ISVAP 5/2006 come modificato dal Reg. IVASS 8/2015) mentre, in

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ipotesi di rinnovo o stipula di successivi contratti con lo stesso inter-mediario, il modello 7B deve essere consegnato o trasmesso solo sesono intervenute delle variazioni delle informazioni contenute in quelloprecedente (art. 49, comma 2 bis, Reg. ISVAP 5/2006 inserito dal Reg.IVASS 8/2015).

Che cos’è l’IVASS?L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è un’autorità am-ministrativa indipendente che opera per garantire la stabilità del mer-cato assicurativo e la tutela del consumatore, esercitando funzioni divigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazionenonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicura-zioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. Dal 1gennaio 2013 è subentrato all’ex ISVAP, mantenendo le stesse funzioni,competenze e poteri, tra cui quelli di assicurare la trasparenza dell’of-ferta agli utenti, ricevere i reclami presentati nei confronti delle impreseassicurative, agevolare la corretta esecuzione dei contratti assicurativie intervenire nei confronti dei soggetti vigilati con provvedimenti e san-zioni in caso di dell’osservanza delle disposizioni normative.

Come si presenta un reclamo all’IVASS?In caso di problemi con un’assicurazione il consumatore deve primainoltrare un reclamo alla compagnia interessata tramite lettera racco-mandata oppure fax. Ogni impresa assicuratrice ha un Ufficio Re-clami, che è tenuto a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento. Senon si riceve risposta dalla compagnia assicuratrice entro questo ter-mine oppure se la risposta non è soddisfacente, il consumatore puòinoltrare reclamo all’IVASS, secondo le modalità descritte nel facsimilescaricabile dal sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).Il reclamo può essere inviata tramite raccomandata A/R, fax06.42133206 oppure PEC ([email protected]). L’IVASS

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comunica l’esito della propria attività entro 90 giorni dall’acquisizionedella documentazione necessaria.

Come si stipula un contratto assicurativo a distanza?Oltre che presso le agenzie delle compagnie assicuratici o tramite in-termediari, si può stipulare un contratto assicurativo anche tramite in-ternet o per via telefonica. Se si conclude un contratto a distanza è importante sapere che, primadella stipula, al consumatore/contraente dovranno essere forniti le in-formazioni e i documenti che verrebbero consegnati presso un puntovendita della compagnia o da un intermediario assicurativo, ossia: l’in-formativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, con i datiessenziali degli intermediari; potenziali situazioni di conflitto di interessiconnesse alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di assicura-zioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre esclusivamente i con-tratti di una o più imprese di assicurazione; le principali caratteristichedel servizio o del prodotto che ti viene offerto; l’ammontare del premiototale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte, chedovrai corrispondere; qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo al-l’utilizzazione della tecnica a distanza; le modalità di ricezione e tra-smissione della documentazione precontrattuale e contrattuale; lemodalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto.Entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, l’impresa è tenuta adinviare il contratto stesso per la sottoscrizione. Nel caso di venditatramite call center vi è sempre diritto a poter comunicare con il re-sponsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promo-zione e collocamento del prodotto.

Si può recedere da un contratto assicurativo stipulato a distanza?Nei contratti conclusi a distanza il consumatore/contraente è titolaredi un diritto al ripensamento che gli consente di recedere dal contratto

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entro 14 giorni dalla data della conclusione ovvero dalla data in cuiriceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se suc-cessiva. Il consumatore deve comunicare la propria volontà di rece-dere al professionista, senza obbligo di motivazione, mediantel’utilizzo del modulo di recesso disponibile presso il professionistastesso, il quale ha anche l’obbligo di informare adeguatamente il con-sumatore del suo diritto di recesso. In assenza di un’adeguata infor-mativa sul diritto di recesso, il consumatore ha diritto a rescindere ilcontratto entro un anno oppure entro 14 giorni dal momento in cuiviene “informato”.

R.C. auto: il contraente di una polizza può essere persona diversadal proprietario?Si può stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome anche se non si èproprietari del veicolo. Tuttavia la classe bonus-malus indicata sull’atte-stato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.

La compagnia assicuratrice può subordinare la stipula di una po-lizza r.c. auto alla conclusione di altri contratti?No, la stipula del contratto r.c. auto non può mai essere subordinataalla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari,eccetto il caso di polizza con clausola di franchigia a recupero garan-tito. Si tratta di una particolare condizione contrattuale con la qualel’assicuratore si garantisce il recupero della parte di risarcimento (fran-chigia) a carico del proprio assicurato proponendo a quest’ultimo,senza spese aggiuntive, in abbinamento al contratto r.c. auto, la sti-pula di altri contratti assicurativi, bancari o finanziari volti a questaspecifica finalità.

Come si rinnova una polizza r.c. auto alla scadenza?In virtù del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 di-

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cembre 2012, n. 221 dal 1° gennaio 2013 non c’è più l’obbligo di co-municare alla compagnia che non si intende rinnovare il contratto. Icontratti r.c. auto, infatti, si risolvono automaticamente alla loro sca-denza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. La co-pertura assicurativa prevista dal contratto scaduto continua adoperare non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza,fino alla stipula della nuova polizza.In riferimento ai contratti con clausole di tacito rinnovo stipulati primadel 20 ottobre 2012, le compagnie hanno l’obbligo di comunicare periscritto ai contraenti, con almeno 30 giorni di anticipo, la perdita di ef-ficacia di tali clausole.

Che cosa sono la “CU” e la classe “contrattuale”?La scala di conversione universale (CU) è uniforme per tutto il settoreassicurativo e prevede 18 classi di merito. In virtù della liberalizzazionedelle tariffe, le imprese di assicurazione determinano autonomamentele condizioni tariffarie r.c. auto, anche attraverso proprie scale di classiinterne “bonus-malus”, che possono variare da un’impresa all’altra.Per tutelare la libertà di scelta del consumatore, l’IVASS ha previstoche le imprese indichino sull’attestato di rischio sia la classe internadi provenienza e di assegnazione, sia la classe di merito di conver-sione universale (CU) uniforme. Le imprese devono anche predisporree pubblicare nei propri siti internet una tabella che indichi la corri-spondenza delle classi ‘interne’, con la tabella delle classi di meritoCU stabilita dall’IVASS.

Come cambia la classe di merito della r.c. a seguito di un sinistroprovocato? Come si può evitare la penalizzazione della classe dimerito (cd. malus)? La classe di merito assegnata al contratto che determina , in aumentoo in diminuzione, la variazione del premio ad ogni scadenza annuale,

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migliora (bonus) o peggiora (malus) rispettivamente in assenza o inpresenza di sinistri con responsabilità principale del conducente chesiano stati pagati dall’impresa di assicurazione.Le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità perl’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati per sini-stri nel corso del “periodo di osservazione”, così da evitare il malus. La procedura da seguire è diversa a seconda che il sinistro sia statogestito o meno in regime di risarcimento diretto. In caso di risarci-mento diretto ci si può rivolgere direttamente alla Stanza di compen-sazione presso CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi PubbliciS.p.A., con sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it - Tel:06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 - e-mail per il pubblico: [email protected]). In alternativa ci si può rivolgere al proprio inter-mediario che, oltre a fornire le istruzioni necessarie, potrà ancheeffettuare direttamente la richiesta a CONSAP per conto del respon-sabile del sinistro.Nel caso in cui invece il sinistro è stato gestito dall’assicuratore delresponsabile civile, le informazioni sull’importo pagato devono essererichieste (e fornite) direttamente da tale impresa. Attraverso il rimborsodell’importo pagato è possibile conservare la classe di merito. Talefacoltà può essere esercitata anche se è stata comunicata la disdettae si passa ad altra compagnia. Nei casi di sinistri con modesti dannieconomici questa possibilità consente di evitare il malus e la conse-guente maggiorazione di premio.

Cosa fare nel caso in cui sia stato applicato un malus per un si-nistro r.c. auto mai accaduto o per cui non si è responsabili?L’assicurato ha diritto ad essere informato dalla propria compagniacirca i sinistri denunciati da altri e da cui risulterebbe la propria re-sponsabilità. Se in realtà il sinistro non è avvenuto, l’assicurato puòpresentare un reclamo alla propria compagnia, fornendo la dimostra-

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zione di quanto contesta e chiedendo di riclassificare il contratto e diricalcolare la classe di merito ed il premio da pagare senza tener contodel sinistro e, in caso di risposta insoddisfacente, all’IVASS. Se dalla gestione del sinistro è emersa l’esistenza dell’evento e la re-sponsabilità nella sua causazione, la gestione della lite compete perlegge (art. 1917 codice civile) all’impresa. L’assicurato ha in ogni casodiritto di accesso agli atti del fascicolo di sinistro, una volta conclusala relativa trattazione, per verificare che tale gestione sia stata svoltacorrettamente e per decidere se adire l’autorità giudiziaria.Si ricorda che la compagnia assicuratrice può applicare il malus so-lamente nell’ipotesi di responsabilità principale (almeno del 51%) nellacausazione del sinistro. Se non è possibile definire il grado di respon-sabilità, è necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, competente adirimere controversie tra privati. Nel caso, invece, in cui sia già statoaccertato un grado di responsabilità non principale e l’impresa concui si è assicurati abbia comunque applicato erroneamente il malus,è possibile presentare un reclamo all’impresa chiedendo di riclassifi-care il contratto e di ricalcolare la classe di merito ed il premio da pa-gare senza tener conto del sinistro. In tale ultimo caso è possibileanche fare una segnalazione in forma scritta all’IVASS per gli adem-pimenti di competenza.

Quali sono i termini per recedere da una polizza poliennale (nonr.c.a.)?Per i contratti stipulati antecedentemente al 3 aprile 2007, (entrata invigore L. 40/2007 cd. Bersani), l’assicurato ha la facoltà di recederedal contratto alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di60 giorni, se sono decorsi almeno tre anni dalla stipula. Per i contrattistipulati successivamente al 3 aprile 2007 e sino al 15 agosto 2009(entrata in vigore L. 99/2009), l’assicurato ha la facoltà di recedere an-nualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per

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i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, se il contrattosupera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltàdi recedere dal contratto alla ricorrenza annuale con preavviso di 60giorni.

In caso di sottoscrizione di una polizza vita l’assicurato ha dirittoa ricevere la documentazione?Sì, al momento della sottoscrizione all’assicurato deve essere conse-gnato il fascicolo informativo. Se ciò non avviene è possibile rivolgereun reclamo all’impresa. L’omessa consegna, in quanto violazione dilegge, può anche essere segnalata all’IVASS per gli adempimenti dicompetenza.

Cosa fare se l’impresa non liquida il sinistro per superamento del-l’età massima assicurabile prevista in polizza?Il Regolamento ISVAP n. 35 del 2010 ha stabilito che le imprese nonpossono prevedere nelle condizioni contrattuali la cessazione automa-tica della copertura ove l’assicurato compia l’età massima assicurabiledurante la vigenza del contratto. Per i contratti stipulati prima dell’en-trata in vigore del Regolamento (1 Dicembre 2010), nel caso in cui lecondizioni prevedano tale clausola, se il contraente ha continuato a pa-gare il premio anche oltre il limite di età assicurabile, il rischio deve es-sere considerato in copertura e quindi l’impresa deve gestire il sinistroed in presenza dei presupposti provvedere all’indennizzo.

Cosa fare se la compagnia non liquida il sinistro perché ritieneche sia dipeso da malattia pregressa?Nel caso di polizza malattia il contraente, al momento della conclu-sione del contratto, deve comunicare all’impresa le malattie avute inepoca antecedente alla stipula in quanto l’impresa assume il rischiosulla base di tali dichiarazioni. Eventuali dichiarazioni inesatte o reti-

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centi possono dar luogo, infatti, all’annullamento o allo scioglimentodel contratto, pertanto, in caso di sinistro l’assicuratore non sarà te-nuto al pagamento della somma assicurata, oppure potrà corrispon-dere al contraente una somma in misura ridotta.

Quali sono le modalità di pagamento del premio di una polizzavita? Non è possibile il pagamento in contanti del premio di una polizza vita.Gli intermediari possono ricevere dal contraente esclusivamente: as-segni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibi-lità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quelladi cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressa-mente in tale qualità, oppure ordini di bonifico, altri mezzi di pagamentobancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbianoquale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente.

Cosa fare se alla compagnia non risulta il versamento di tutti oparte dei premi pagati?L’assicurato deve presentare un reclamo all’impresa allegando copiadella documentazione che attesta l’avvenuto pagamento dei premioppure fare una segnalazione all’IVASS per attivare gli accertamentidi competenza nei confronti dell’impresa e dell’intermediario che haricevuto il pagamento del premio. L’articolo 118 del decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 prevede che “il pagamento del premio ese-guito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si consi-dera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione”.

Come si possono controllare i costi e le spese che l’impresa haapplicato al contratto?Nel fascicolo informativo, che deve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione della proposta, l’impresa deve indicare tutti

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i costi gravanti sul contratto. Per i contratti con prestazioni collegatea gestioni separate, le imprese inviano annualmente al contraente unrendiconto in cui deve essere indicato il tasso annuo di rendimentoriconosciuto con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenutidall’impresa.

Cosa sono i contratti assicurativi accessori a mutui o finanzia-menti? Che cos’è il bundling?Le polizze abbinate a mutui e prestiti (Payment Protection Insuranceo PPI) hanno lo scopo di fornire al consumatore una copertura assi-curativa per l’eventualità che non sia in grado di restituire il mutuo/fi-nanziamento. Molto spesso le polizze PPI sono costruite come“pacchetti”, vale a dire vendite in “bundle” (abbinamento) di coperturevita e danni (ad esempio, un’assicurazione sulla vita e una polizza peril caso di malattia o infortunio e, a volte, la perdita d’impiego) prestateanche da differenti imprese di assicurazione, per lo più appartenentiallo stesso gruppo.Le polizze di cui parliamo sono stipulate al momento della conclu-sione del contratto di mutuo o di finanziamento al quale sono con-nesse e, solitamente, prevedono un premio unico che si aggiunge alcapitale finanziato. Il premio viene di norma aggiunto all’importo fi-nanziato e le relative rate di restituzione vengono incluse in quellecomplessive, producendo ulteriori interessi a beneficio della banca (odell’intermediario finanziario). A tal proposito è quindi utile valutare sepagare subito il premio per evitare di corrispondere gli interessi neltempo.Sebbene non obbligatorie per legge o per contratto, sono spesso difatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente qualecondizione per accedere al mutuo o al prestito. Tale pratica è stataconsiderata scorretta ai sensi del Codice del Consumo da parte del-l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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Che cosa bisogna valutare prima di stipulare un PPI?Dal momento che la stipula di tali prodotti non è obbligatoria, se ilcontraente non è interessato oppure ha già una copertura dello stessogenere, può rifiutarli, fermo restando il diritto ad ottenere il finanzia-mento secondo i termini e le condizioni che la banca ha offerto, senzaoneri aggiuntivi.Bisogna poi evidenziare che la durata della copertura assicurativa nonè necessariamente uguale alla durata del finanziamento o potrebbecoprire o rimborsare solo un determinato numero di rate del finanzia-mento, così come è possibile che, nel contratto assicurativo ci sianoclausole che prevedono franchigie (ossia parti del danno che restanoa carico dell’assicurato), differimenti dell’inizio della copertura assi-curativa (ossia l’assenza di copertura nel primo periodo di validitàcontrattuale, c.d.“periodo di carenza”) oppure esclusioni, situazioniper le quali l’indennizzo non è dovuto (invalidità o decesso causatidalla pratica di attività pericolose o suicidio).

Come si può recedere dalla polizza assicurativa abbinata almutuo/prestito ed avere il rimborso del rateo di premio pagato enon goduto in caso di estinzione/trasferimento del mutuo/pre-stito acceso in banca?A partire dal 19 dicembre 2012, per effetto del decreto legge 18 otto-bre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, pertutti i contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti difinanziamento stipulati anche precedentemente a tale data, per i qualisia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipatao di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie de-vono restituire all’assicurato il rateo di premio non goduto della polizzaassicurativa. In alternativa, l’assicurato può richiedere la prosecuzionedella copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favoredel nuovo beneficiario designato.

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Qual è la differenza tra polizza individuale e polizze collettive?Le polizze connesse ai finanziamenti possono essere stipulate informa individuale o in forma collettiva. Nei contratti individuali i con-traenti delle polizze sono i singoli debitori che devono rimborsare ilfinanziamento; nelle polizze collettive, invece, i contraenti sono le ban-che o le società finanziarie che hanno stipulato convenzioni (c.d. “po-lizza convenzione”) con le imprese di assicurazione. In questo casogli assicurati sono i consumatori/debitori che aderiscono alla polizza,sottoscrivendo un modulo di adesione, e sostengono l’onere econo-mico del pagamento del premio. Le polizze collettive rappresentanola forma più diffusa di PPI. Tra le due forme contrattuali esistono dif-ferenze in merito alla documentazione che deve essere consegnataprima della conclusione del contratto.

Quali sono le principali polizze PPI in relazione ai diversi ri-schi?I PPI generalmente sono pacchetti che comprendono coperture vitae danni prestate da differenti imprese di assicurazione appartenentiallo stesso gruppo. I rischi coperti, a seconda dei casi, sono: il de-cesso; le perdite pecuniarie conseguenti a perdita di impiego; l’in-fortunio e/o la malattia del cliente finanziato; la perdita o la riduzionedel valore del bene finanziato (es. immobile) per incendio o altrecause.

A cosa serve la polizza sulla vita (PPI)?Con la stipula di una polizza sulla vita l’impresa di assicurazionegarantisce, in caso di decesso dell’assicurato/debitore, il paga-mento della somma assicurata, di norma pari al valore del debitoresiduo del finanziamento. In tal modo, gli eredi non dovranno sop-portare il pagamento della parte del debito non ancora rimborsato.Generalmente, i contratti sulla vita connessi ai finanziamenti sono

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polizze temporanee per il caso di morte (TCM): viene garantita co-pertura del rischio di morte del debitore/assicurato e normalmentenon è prevista né la possibilità di “riscatto”, ossia la risoluzione delcontratto prima della sua scadenza con il pagamento di una sommada parte dell’impresa di assicurazione, né alcuna prestazione sealla scadenza del contratto l’assicurato è ancora in vita. In caso didecesso dell’assicurato: se è stata designata la banca quale bene-ficiaria, il finanziamento sarà estinto anticipatamente dalla compa-gnia di assicurazione, che rimborserà il debito residuo direttamentealla banca stessa; se, invece, è stato designato un beneficiario di-verso dalla banca, questo potrà estinguere il debito utilizzando ilcapitale pagato dalla compagnia assicurativa o, in alternativa, rim-borsare il finanziamento secondo il piano di ammortamento con-cordato.

È possibile recedere da un contratto individuale di assicurazionesulla vita? Come?Sì, è previsto un diritto di recesso per il contraente, che deve essereesercitato entro 30 giorni dalla data della conclusione del contratto:l’impresa di assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della co-municazione relativa al recesso, dovrà rimborsare al contraente ilpremio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa alperiodo per il quale l’assicurazione ha avuto effetto e delle spesesostenute per l’emissione del contratto, a condizione che questeultime siano state preventivamente individuate e quantificate nelcontratto. Bisogna fare attenzione ad eventuali limitazioni della co-pertura previste per alcune cause di decesso o in relazione al luogodi accadimento dell’evento (suicidio o decesso avvenuto all’estero)o alla presenza di differimenti dell’inizio della copertura assicurativa(ad esempio per i primi 90 o 180 giorni, ossia durante il c.d. “pe-riodo di carenza”.

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Cosa fare se la banca condiziona l’erogazione del mutuo alla sti-pula di una polizza vita?Se le banche e gli altri intermediari finanziari condizionano l’eroga-zione del mutuo alla stipula di una polizza vita, devono sottoporre alconsumatore/cliente almeno due preventivi di contratti vita offerti dadue differenti gruppi assicurativi (non riconducibili in alcun modo allebanche e agli intermediari finanziari che erogano il mutuo). Il consu-matore/cliente ha in ogni caso la possibilità di ricercare sul mercatouna polizza più conveniente. Qualora il consumatore trovi sul mercatotale copertura, le banche e gli intermediari finanziari devono accettarlasenza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito alconsumo. Il Regolamento IVASS n. 40/2012 prevede che le impresedi assicurazione forniscano sui loro siti internet un servizio on line gra-tuito di preventivazione, che andrà ad aggiungersi alla pubblicazionesul sito internet dell’IVASS dell’elenco delle imprese e dei relativi pro-dotti commercializzati.Il Regolamento Isvap n. 40/2012 prevede, inoltre, che la durata dellapolizza vita dovrà essere pari a quella del mutuo o del credito al con-sumo, facendo salva la possibilità di stabilire una durata differente uni-camente laddove essa sia più rispondente alle esigenze dell’assicurato.Un ulteriore importante aspetto del predetto Regolamento è rappre-sentato dal fatto che il cliente può liberamente designare il beneficiarioo il vincolatario del contratto di assicurazione sulla vita.

Cosa succede in caso di estinzione anticipata o di trasferimentodel mutuo o del finanziamento?In questo caso l’impresa è tenuta a restituire la parte di premio pagatorelativa al periodo residuo fino alla scadenza originaria (nel caso dipagamento di un premio unico). In alternativa si può richiedere la pro-secuzione della polizza fino alla scadenza, anche designando unnuovo beneficiario.

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Cosa sono i premi dei rami vita?I premi sono gli importi da pagare che, a seconda di quanto previstonel contratto, possono essere periodici oppure in unica soluzione. Incaso di premio unico si paga l’intero importo una sola volta all’iniziodel contratto e vale per tutto il periodo di validità della polizza. In casoinvece di premi periodici si paga ad intervalli di tempo e per una du-rata prefissati; i premi possono essere di ammontare costante o cre-scente in base alla regola descritta nelle condizioni contrattuali(premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del con-traente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).Alcuni contratti a premio unico o ricorrente prevedono la possibi-lità di effettuare versamenti aggiuntivi. Il pagamento del premioannuo può essere frazionato nel corso dell’anno e in questo casoè generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono es-sere indicati nella Nota informativa. Il contraente è obbligato alpagamento della sola prima annualità di premio, potendo poi so-spendere i successivi.

A che serve una polizza infortuni e/o malattia (PPI)?Una polizza infortuni e/o malattia permette di mantenere gli impegnifinanziari assunti con la banca, sollevando il contraente dall’onere didover sopportare il peso economico del pagamento delle rate del pre-stito in momenti di particolare difficoltà dovuta a problemi di salute.La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violentaed esterna che provocano lesioni fisiche oggettivamente constatabili,le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità perma-nente oppure una inabilità temporanea; tali polizze sono consigliabilia chi svolge attività lavorative autonome. L’invalidità permanente si verifica quando i danni subiti a causa dell’in-fortunio non sono reversibili e anzi condizioneranno tutta la vita futuradell’assicurato, impedendone l’attività lavorativa, mentre l’inabilità tem-

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poranea è la perdita della capacità lavorativa per un lasso limitato ditempo limitato.È importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali perchéalcuni contratti possono ad esempio escludere la copertura per par-ticolari patologie.

A che serve una polizza perdita di impiego (PPI)?La polizza per il rischio impiego garantisce il rimborso delle rate delfinanziamento, o di alcune di esse, nel caso in cui l’assicurato perdail lavoro e la conseguente retribuzione. In caso di perdita del dirittoalla retribuzione, derivante dagli eventi coperti da garanzia, la com-pagnia assicurativa interverrà sostituendosi all’assicurato nel paga-mento delle rate del finanziamento per un periodo di tempo definitonel contratto. Nel contratto può essere anche stabilito che la compa-gnia, al verificarsi del sinistro, estingua anticipatamente l’intero debitoresiduo. Si evidenzia che spesso la polizza rischio impiego non assi-cura i dipendenti con contratti a termine o i lavoratori autonomi masolo coloro che dispongono di un contratto a tempo indeterminato elimitatamente ad uno specifico periodo di tempo.L’indennizzo di norma è escluso in caso di licenziamento per giustacausa o di dimissioni volontarie.

A cosa serva una polizza incendio e scoppio?Si tratta di polizze utilizzate in caso di mutuo per l’acquisto di unimmobile. Con tale polizza, infatti, il proprietario dell’immobile è tu-telato dal rischio della perdita o della rovina dell’immobile (o di unasua consistente diminuzione di valore) causata da un incendio,un’esplosione, uno scoppio provocato dalla perdita di gas o da unfulmine. Le polizze incendio e scoppio sono prevalentemente di duetipi: polizze a valore intero, che coprono il valore (tutto o una parte)dei beni assicurati al momento del sinistro; polizze a “primo ri-

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schio”, che non risarciscono il valore del bene al momento del si-nistro, ma l’entità del danno.

Cosa sono le polizze multirischi?Le polizze multirischi prevedono due o più delle coperture assicurativevita infortunio. Ogni proposta assicurativa di questo tipo si differenziasia per i rischi che copre, sia per le condizioni delle garanzie (esclu-sioni, massimali, durata massima della copertura, ecc.). Per potercomparare le diverse offerte non ci si può basare solo sul premio as-sicurativo richiesto, ma è necessario esaminare bene le coperture of-ferte e la documentazione precontrattuale e contrattuale in relazionealle proprie esigenze e condizioni personali.

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