piano triennale anticorruzione e trasparenzao decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39...

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Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 1 di 36 Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083 Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia n. 01295850083 Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459 [Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia] ******* PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 ANNI 2020/2023 Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’articolo 1 co.2-bis della legge 190/2012 - Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione. ***** Adottato in data 20 aprile 2020 con deliberazione n. 15 dal Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A. e pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” Quadro storico modifiche: Versione Causa modifiche data 1.0 17/12/2014 2.0 Aggiornamento 01/02/2016 3.0 Aggiornamento 26/01/2017 4.0 Aggiornamento 17/01/2018 5.0 Aggiornamento 20/04/2020

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Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 1 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA

Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083

Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia n. 01295850083

Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459

[Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia]

*******

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017

ANNI 2020/2023 Allegato al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’articolo 1 co.2-bis della legge 190/2012

-

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

*****

Adottato in data 20 aprile 2020 con deliberazione n. 15 dal Consiglio di Amministrazione di AMAT

S.p.A. e pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”

Quadro storico modifiche:

Versione Causa modifiche data

1.0 17/12/2014

2.0 Aggiornamento 01/02/2016

3.0 Aggiornamento 26/01/2017

4.0 Aggiornamento 17/01/2018

5.0 Aggiornamento 20/04/2020

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 2 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

Sommario

Approvazione Piani precedenti ......................................................................................................................... 4

1 . Premessa ....................................................................................................................................................... 4

2. Normativa di riferimento ............................................................................................................................... 5

2.1 I reati di presupposto .................................................................................................................................. 7

2.2 Il contesto normativo di riferimento per le società in controllo pubblico ................................................ 10

3. Soggetti competenti all’adozione delle misure ........................................................................................... 12

4. Ambito di applicazione del PTPCT ............................................................................................................... 13

4.1. Monitoraggio del PTPCT ........................................................................................................................... 13

5. Ruoli e Responsabilità .................................................................................................................................. 14

5.1. Organo di indirizzo .................................................................................................................................... 14

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione ..................................................................................... 14

5.3 Personale aziendale ................................................................................................................................... 17

5.4 Organigramma ........................................................................................................................................... 17

6 Piano Triennale Anti Corruzione ................................................................................................................... 17

6.1 Mappatura dei rischi .................................................................................................................................. 18

6.2 Individuazione aree a rischio ..................................................................................................................... 19

6.3 Implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01 ................................................... 19

6.4 Valutazione del rischio............................................................................................................................... 20

6.5 Descrizione rating di rischiosità ................................................................................................................. 21

6.6 Trattamento del rischio ............................................................................................................................. 21

7.0 Misure generali .......................................................................................................................................... 21

7.1 - Formazione .............................................................................................................................................. 21

7.2. Personale aziendale .................................................................................................................................. 22

7.3 Whistleblowing1 ........................................................................................................................................ 22

7.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) ..................................... 23

7.5 Codice Etico .............................................................................................................................................. 24

7.6 Codice Etico e Sanzionatorio ..................................................................................................................... 24

7.7 - Catalogo dei reati .................................................................................................................................... 24

7.8 Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A. ................................... 26

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 3 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 7.9 - Regolamenti e procedure – misure di prevenzione ................................................................................ 26

7.10 - Obblighi di informazione degli organismi vigilanti ................................................................................ 27

7.11 Vigilanza e Controllo ............................................................................................................................... 27

7.12 Pubblicazione del PIANO e aggiornamenti ............................................................................................. 27

7.13 - Report annuale ...................................................................................................................................... 27

PARTE II TRASPARENZA ................................................................................................................................... 28

1.0 -Trasparenza .............................................................................................................................................. 29

2.0 Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa ......................................... 30

3.0 Ambito di Applicazione ............................................................................................................................. 32

4.0- Organizzazione aziendale ......................................................................................................................... 32

5.0 - Obiettivi di trasparenza ........................................................................................................................... 33

6.0 - Dati da pubblicare ................................................................................................................................... 34

7.0 – Attività di pubblico interesse .................................................................................................................. 34

8.0 - Usabilità dei dati ...................................................................................................................................... 34

9.0 Accesso civico ............................................................................................................................................ 35

10. Sanzioni ...................................................................................................................................................... 35

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 4 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 Approvazione Piani precedenti

• Piano 2014/2016 approvato in data 17 aprile 2014 dal Consiglio di Amministrazione (delibera

n. 13).

• Aggiornamento Piano 2016/2018 approvato in data 1 febbraio 2016 dal Consiglio di

Amministrazione (delibera n. 13).

• Aggiornamento Piano 2017/2019 approvato in data 26 gennaio 2017 dal Consiglio di

Amministrazione (delibera n. 4).

• Aggiornamento Piano 2018/2020 approvato in data 17 gennaio 2018 dal Consiglio di

Amministrazione (delibera n. 4).

1 . Premessa La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione) recante “Disposizioni per la prevenzione e

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, cd. “Legge

Anticorruzione”, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano una specifica normativa volta a

rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica

Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a

prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e

dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame. ha introdotto significative indicazioni

sugli obblighi di applicazione di misure preventive e repressive rispetto ai rischi di commissione dei

reati di corruzione e prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni

corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche negli enti di diritto privato in

controllo pubblico.

Il Comma 34 dell’articolo unico della legge prevede espressamente che le disposizioni contenute nei

commi dal 15 al 33 siano applicate anche : “..agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.”

AMAT S.p.A. intende quindi applicare le misure anti corruttive nell’ambito della pubblicità, della

trasparenza, della diffusione informativa e della pianificazione degli interventi organizzativi finalizzati

alla prevenzione della corruzione, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale

Anticorruzione (punto 3.1) “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici

economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico , di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 5 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino

già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs 231/01 nella propria azione di prevenzione

della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica

amministrazione previsti dalla 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo,

anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei

modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della

corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.”

Il Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A., in data 26 giugno 2013, ha avviato la procedura per

dotarsi di un modello organizzativo in conformità al D.lgs. 231/01.

In data 17 aprile 2014 Il Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A. ha approvato il Modello 231 e

costituito l’Organismo di Vigilanza previsto dalla normativa.

In data 7 febbraio 2018 Il Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A. ha approvato il nuovo

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della società, completamente rinnovato e presentato

dall’Organismo di Vigilanza.

Alla luce della normativa e delle indicazioni dell’ANAC, per ultima la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017,

l’organo amministrativo ha nominato nel 2014 il responsabile anticorruzione e lo stesso ha predisposto

il piano triennale secondo le linee guida. Il piano triennale è stato aggiornato annualmente alla

normativa in vigore.

Obiettivo della politica aziendale adottata è pertanto:

o affrontare il tema della corruzione in modo organico all’interno della Società,

o affrontare responsabilmente l’argomento secondo una interpretazione normativa cautelativa

o affrontare il tema secondo un modello gestionale integrato

o cogliere l’occasione per rivedere e migliorare le procedure nell’ottica della prevenzione dei reati

o Tutte i dati, le iniziative e gli interventi previsti dal presente piano si intendono esclusivamente

riguardanti le attività di AMAT S.p.A. (amat gestisce dal 1956 la rete di distribuzione idrica nel

territorio del Comune di Imperia e la rete fognaria della città di Imperia dal 1997 a seguito di

affidamento da parte del Comune di Imperia).

2. Normativa di riferimento La normativa di riferimento indicata nel presente documento viene elencata a seguire:

o Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo”

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 6 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

o D.lgs. 8 g iugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni anche privi di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre

2000, n. 300”.

o Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

o Circolare n. 1 emessa il 25 gennaio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

o Delibera n. 72/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle

amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione: Approvazione del Piano Nazionale

Anticorruzione.

o Piano Nazionale anticorruzione P.N.A del 13 settembre 2013

o Orientamento n. 39 del 20 giugno 2014

o Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5

aprile 2013)

o Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013)

o Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile

2016)

o Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)

o Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica” (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017,

n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

o ANAC Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» Allegato 1 Relazione

AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione)

o ANAC Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 7 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» Allegato 1 Relazione

AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione)

o ANAC Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» Allegato 1 Relazione

AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione)

il PNA 2019, atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza, come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012, fornendo

indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di

gestione del rischio corruttivo”.

2.1 I reati di presupposto

Elenco dei reati ex D.Lgs. 231/2001sulla base di quanto previsto dal Capo I, Sez.III

1) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda art. 25 D.Lgs.

231/2001);

2) reati societari (si veda art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);

3)delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);

4) abusi di mercato (si veda art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);

5) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

(si veda art. 25 decies D.Lgs. 231/2001);

6) reati ambientali (si veda art. 25 undecies D.Lgs 231/2001);

Art. 25 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la

sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1,

321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla

commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un

profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da

trecento a ottocento quote (2). 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche

quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti

indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un

anno. (1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (2) Comma

modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25-ter 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

(3): a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a

quattrocento quote (4); a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 8 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 pecuniaria da cento a duecento quote (5); b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile,

la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6); [ c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei

creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ] (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria

da duecento a duecentosessanta quote (8); e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del

codice civile, la sanzione pecuniaria da da quattrocento a seicentosessanta quote (9); f) per la contravvenzione di falsità nelle

relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione

pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10); g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di

revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote

(11); h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a trecentosessanta quote (12); i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13); l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,

previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14); m) per la

contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del 4 codice civile, la sanzione

pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15); n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della

società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

trecento a seicentosessanta quote (17); p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto

dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18); q) per il delitto di illecita

influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote

(19); r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del

conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20); s) per

i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21); s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,

nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei

casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento

quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22). 3. Se, in seguito alla commissione dei reati

di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (1) Articolo

aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N.

della R.). (2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente

articolo sono raddoppiate. (3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. (4) Lettera

sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. (5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1,

lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. (6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio

2015, n. 69. (7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. (8) Lettera modificata

dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre

2005, n. 262. (10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (11) Lettera modificata dall'art.

39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n.

262. (13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (14) Lettera modificata dall'art. 39,

comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n.

262. (16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (17) Lettera modificata dall'art. 39,

comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n.

262. (19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (20) Lettera modificata dall'articolo 31

della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (21) Lettera modificata dall'art.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 9 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. (22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6

novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Art. 25-sexies 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V,

titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica 6 all'ente la sanzione pecuniaria

da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito

dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. (1) Articolo inserito dall'articolo 9

comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 25-decies. 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione

pecuniaria fino a cinquecento quote. (1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito

dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. 7

Art. 25-undecies 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni

pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2); b) per la

violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3); c) per la violazione dell'articolo

452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4); d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo

452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5); e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6); f) per la violazione

dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7); g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8). 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,

lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste

dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9). 2. In relazione alla commissione

dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di

cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento

quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria

fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento

a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il

delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da

quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la

sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo

279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge

7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi

1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis,

comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 8 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in

caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore

nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 10 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento

quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla

commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6

novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la

sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da

duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato

previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al

comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unita'

organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui

all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8

giugno 2001 n. 231. (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. (2) Lettera sostituita dall'articolo

1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68. (3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22

maggio 2015, n. 68. (4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22

maggio 2015, n. 68. (5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22

maggio 2015, n. 68. (6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22

maggio 2015, n. 68. (7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22

maggio 2015, n. 68. (8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22

maggio 2015, n. 68. (9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

2.2 Il contesto normativo di riferimento per le società in controllo pubblico

L’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190/12, attuato dall’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del

24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi Decreti attuativi anche verso

i “soggetti di diritto privato” sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali. L’interesse

verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall’approvazione del primo “Piano

Nazionale Anticorruzione” (ossia l’anzidetta Delibera Civit n. 72 dell’11 settembre 2013) che ha

espressamente rivolto l’ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli Enti a forma

privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli Enti di diritto privato in controllo pubblico,

lesocietà partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Ai sensi della Delibera Civit n. 72/13, per “enti di diritto privato in controllo pubblico” si intendono le

società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di

beni e servizi a favore delle PA, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di

amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle PP.AA., anche in assenza di

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 11 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 A mezzo di comunicato congiunto del 24 dicembre 2014 e nota contestualmente approvata, il

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno favorito

“un’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente

l’applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra

definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra

pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la

normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni”.

Successivamente, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l’attuazione

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici

economici», l’A.N.AC. ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare inter alia gli Enti

pubblici economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione

pubblica nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con

l’obiettivo primario “[...] che essa non dialuogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga

adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e

incisivi”.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di Enti è stata confermata in prima battuta dalla

Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, e successivamente dalla Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto

2016 (P.N.A. 2016), cui peraltro rinvia anche l’“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale

Anticorruzione” (P.N.A. 2017 di cui alla Delibera n. 1208/2017), quanto alle indicazioni diramate in

merito all’ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, relativamente alla nozione di “società a controllo pubblico”, il P.N.A. 2016 rinvia alla

definizione contenuta nell’allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione

pubblica, predisposto in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. “Riforma Madia”),

e dunque all’attuale Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica”).

A norma dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono

intendersi le società «in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi

della lettera b)» che, a sua volta, definisce «controllo» come «la situazione descritta nell’art. 2359 del

codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o

di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è

richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Da ultimo, lo scorso 8 novembre l’A.N.A.C., con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, ha

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 12 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 emanato le “Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che vanno a sostituire la precedente

Determinazione 8/2015.

Tali Linee guida, al pari delle precedenti Linee Guida del 2015, hanno inciso sulla disciplina prevista dal

P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l’integrazione e la sostituzione dei

contenuti del P.N.A. 2013, laddove non compatibili.

Attraverso queste Linee Guida, l’ANAC ha affrontato i principali dubbi interpretativi fornendo

indicazioni utili per la corretta applicazione delle normativa, illustrato gli obblighi a cui i soggetti

destinatari sono tenuti distinguendoli per categoria di appartenenza, e definito i compiti delle

amministrazioni controllanti o partecipanti e dei soggetti individuati.

Le linee guida definiscono la nozione di controllo della società e degli enti di diritto privato da parte

della pubblica amministrazione, integrandola attraverso la definizione dell’influenza dominante in virtù

di particolari vincoli contrattuali (art. 2 comma 1 lett. m), b) del D.lgs. 175/2016).

In sintesi, nel documento vengono distinti tre livelli di applicazione delle nuove norme:

- le pubbliche amministrazioni;

- i soggetti con un livello di connessione maggiore con la PA, come le società controllate;

- gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono

assimilabili alla PA. Queste ultime applicano sole le norme in materia di trasparenza e non tutte quelle

previste in tema di prevenzione della corruzione.

3. Soggetti competenti all’adozione delle misure I soggetti competenti all’adozione delle misure del Piano sono individuati nei principali organi

direzionale e di controllo dell’azienda.

o Organo Dirigente Responsabile: responsabile della prevenzione della corruzione.

o Organo Dirigente Responsabile: responsabile della trasparenza.

o Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Possono inoltre effettuare verifiche e vigilanza per quanto di competenza i componenti del Collegio

Sindacale, il Presidente del consiglio e l’Amministratore Delegato per le competenze di vigilanza

affidategli dalla normativa vigente e dallo statuto aziendale.

Ciascuno per le aree di rispettiva competenza dovrà partecipare ai processi di gestione del rischio e

proporre le misure di prevenzione.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 13 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 4. Ambito di applicazione del PTPCT

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, e tutti coloro che rivestono funzioni di

gestione e direzione nell’Ente o in un Servizio dotato di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società; tutti coloro che

intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo; tutti

coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a

progetto, apprendisti, etc.); coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell’ambito dei

processi sensibili quali, ad esempio, i consulenti. Per i soggetti che operano su mandato o per conto

della Società, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino

chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente PTPCT.

4.1. Monitoraggio del PTPCT

Come previsto nell’ambito della Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 gli enti in controllo pubblico

sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle

misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico,

avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i

quali rientra il RPCT. I medesimi Enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul

corretto adempimento agliobblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/13, come declinati dalla

citata Determinazione. Nell’ambito della Società, il RPCT provvede al monitoraggio periodico sullo

stato di attuazione delle misure programmate nel presente Piano e alla verifica, puntuale, delle

pubblicazioni sulla Sezione Società Trasparente, secondo le tempistiche indicate nell’Allegato 2 al

presente PTPCT. Il RPCT procederà alla verifica dell’adempimento del presente Piano secondo un

piano di internal audit integrato che, nell’ambito delle attività previste per tale funzione (tra cui la

definizione delle linee d’indirizzo del Sistema di Controllo Interno all’Ente), integrerà azioni sinergiche

anche a valere sul monitoraggio e controllo in tema di prevenzione della corruzione. Il sistema di

monitoraggio si potrà completare mediante i seguenti flussi informativi: Flusso informativo dei

Dirigenti / Responsabili delle Strutture aziendali verso il RPCT ai fini della verifica puntuale (i) sul

rispetto delle misure di prevenzione ad opera delle singole Strutture e (ii) sull’aggiornamento e sulla

efficacia del Piano; Flusso informativo del Servizio Risorse Umane verso il RPCT ai fini della redazione

della relazione annuale ex art. 1, co. 14, l. 190/2012 (dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e dei

procedimenti disciplinari), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno; Flusso informativo

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 14 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 dell’Ufficio Legale verso il RPCT (dati quantitativi e qualitativi dei contenziosipromossi da e contro la

Società aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva), da eseguire entro il 15novembre di ogni anno.

Flusso informativo dell’Organismo di Vigilanza verso il RPCT (dati inerenti alle violazioni del MOG

231 riscontrate in corso d’anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di

maladministration).

5. Ruoli e Responsabilità

5.1. Organo di indirizzo L’organo di indirizzo della Società e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti

funzioni:

1) ai sensi dell’art. 1, comma 7, l. 190/2012 designa il RPCT, disponendo le eventuali modifiche

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con

piena autonomia ed effettività;

2) adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad A.N.AC. secondo le indicazioni da questi

fornite;

3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati

alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

4) ai sensi dell’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione

della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di

programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione Tra gli adempimenti previsti dal PNA e dalla L. 190/2012 è previsto che : “Gli enti pubblici economici e gli

enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per

l’attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione (…)”.

L’Orientamento n. 39/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilisce: “Ai fini

dell’applicazione della legge n. 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione, le holding comunali e le società

partecipate dalle stesse sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, a condizione che

esercitino attività di gestione di servizi pubblici ovvero siano sottoposte a controllo da parte di diverse amministrazioni

pubbliche. Esse sono tenute ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n.

231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al fine di dare attuazione alle norme contenute

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 15 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 nella l. n. 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (par. 3.1.1 del

PNA).”

AMAT S.p.A., in data 17 dicembre 2014 ha nominato, con la delibera n. 241 del Consiglio di

Amministrazione, Gianpiero Capelli quale Responsabile per la gestione del sistema Anticorruzione

aziendale.

Secondo le precisazioni della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, la nomina è stata comunicata all’ANAC (ex CIVIT a seguito della Legge n. 135/2013)

attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della Corruzione è di carattere

prettamente preventivo, per quanto previsto dalle norme (L.190/2012) il responsabile dovrà in

particolare:

1. Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di

indirizzo politico (Art. 1, comma 8). L’elaborazione del piano NON può essere affidata a

soggetti estranei all’amministrazione.

2. Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in

settori particolarmente esposti a i rischi di corruzione (art. 1, comma 8) .

3. Verificare l’idoneità e l’efficacia dell’attuazione del piano (Art. 1, comma 10, lett. b).

4. Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità

(Art. 1, comma 10, lett. c).

5. Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di

organizzazione. (art. 1)

6. Segnalare alla Corte dei Conti e denunciare notizie di reato all’autorità.

Al Responsabile della Prevenzione il Consiglio di Amministrazione assegna le adeguate risorse umane

strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, perché possa adeguatamente affrontare

la tematica.

La responsabilità della persona incaricata è di tipo Dirigenziale, disciplinare ed erariale, contrariamente a

quella dell’Organismo di Vigilanza che ha una responsabilità di tipo contrattuale.

Ogni anno il Responsabile redige una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso

anno, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali, come previsto

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 16 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 dall’art. 1, comma 14 della L.190/20121.

1 Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 17 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 5.3 Personale aziendale

Tutti i dipendenti della Società:

a) partecipano al processo di gestione del rischio;

b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);

c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del whistleblowing, al proprio al RPCT

e/o

al Organismo di Vigilanza e/o al Consiglio di Amministrazione;

d) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi

contestualmente astenendosi dall’assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 bis, l. n.

241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

5.4 Organigramma

Presidente C.D.A.:Avv.to MaurizioTemesio

Amministratore Delegato: Ing. Valter Cammelli

Direttore: Amministrativo: Rag. GianpieroCapelli

Direttore Tecnico: Ing. Angelo Gallea

Consiglieri d'amministrazione:

Dott.ssa Claudia Corbetta

Dott. Alessandro Gazzano

Avv. Susanna Austa

6 Piano Triennale Anti Corruzione

Il piano, come previsto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 92, deve partire dall’individuazione della aree

aziendali con processi a rischio di corruzione, raccogliendo anche le proposte dei dirigenti, elaborate

nell’esercizio delle proprie competenze.

2 Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 A tale scopo è stato modificato e deve essere periodicamente aggiornato, il catalogo dei reati previsti nel

modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/01, al fine di perfezionare la mappatura dei

rischi. Entro i tre anni dall’adozione del presente piano saranno conseguentemente riviste tutte le

procedure aziendali relative ai processi che vengono considerati a rischio, al fine di individuare

espressamente modalità di minimizzazione dei rischi stessi.

Il Piano triennale 2020-2022 si declinerà su un piano operativo a partire dalla valutazione aziendale:

ANALISI CONTESTO INDIVIDUAZIONE

AREE A

RISCHIO

DEFINIZIONE PIANO

OPERATIVO di

riduzione rischi

• Questionari di valutazione

• Interviste

• Coinvolgimento del

personale

• Mappatura processi

• Identificazione rischi

1.Aree

2. Processi

• Misura dei rischi

• Peso rischi

• Individuazione misure

prevenzione

• Adeguamento apparato

regolamentare (procedure,

regolamenti, protocolli)

• Aggiornamento piano prevenzione

corruzione

Queste attività verranno coordinate dal Responsabile Anticorruzione con la collaborazione della

direzione tecnica e con il responsabile dei sistemi Informatici, attraverso processi di auditing e raccolta

dati che verranno periodicamente monitorati in sinergia con i Responsabili aziendali.

Contemporaneamente verrà sviluppata la fase operativa costituita dalle seguenti attività:

6.1 Mappatura dei rischi La mappatura dei rischi prevede l’individuazione delle aree e dei processi a rischio, con l’assegnazione a

ciascun processo di un grado di rischio e di un piano di intervento ai fini preventivi.

La mappatura dei rischi verrà integrata nel Modello 231.

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto

controllo l’organizzazione aziendale.

La gestione del rischio di corruzione che parte dalla mappatura dello stesso è lo strumento da utilizzare

per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi. e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 19 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

6.2 Individuazione aree a rischio

L’individuazione delle aree a rischio deve prevedere tutte le fattispecie di reato contro la Pubblica

Amministrazione ed analizzare tutti i processi aziendali.

Obiettivo del primo anno di piano sarà la valutazione dei rischi che andranno integrati con quelli già

individuati dalla mappatura effettuata per la 231 e la mappatura delle attività.

Obiettivo successivo sarà quello di utilizzare una metodologia di calcolo del rischio tipo:

IMPATTO × PROBABILITA’ = RISCHIO

Le principali aree di rischio individuate in AMAT S.p.A. sono le seguenti:

a) affidamento servizi e forniture;

b) provvedimenti amministrativi – finanziari;

c) acquisizione e progressione del personale;

d) gestione finanziamenti e fondi pubblici;

e) direzione lavori;

f) procedimenti giudiziari-certificazioni-controversie.

Entro il corrente anno individuate per ciascuna area di rischio, le attività specifiche e il relativo processo

a rischio e verrà costruita la matrice di rischio al fine di individuare la priorità di intervento sui processi.

6.3 Implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01

Come precisato in premessa il piano viene integrato nel modello organizzativo ai sensi del D.Lgs

231/2001, implementato con l’allegato specifico relativo al Piano anticorruzione e alle indicazioni sugli

adempimenti in materia di trasparenza. Il modello organizzativo 231, è prevalentemente un modello

regolamentare mentre il Piano di prevenzione della corruzione è un piano programmatico di

miglioramento e prevenzione anche se entrambi prevedono un sistema di vigilanza e controllo e

un’analisi dei rischi finalizzata alla prevenzione della colpa in organizzazione.

Al fine di garantire l’integrazione dei modelli nel pieno rispetto delle norme si precisano alcuni fattori

che distinguono le applicazioni e gli obiettivi della Legge 231 e del D.Lgs 190 e altri di similitudine,

riassunti nella seguente tabella:

Differenze D.Lgs 231/2001 Legge 190/2012 Destinatario responsabilità

L’Ente La persona fisica

Tipo di responsabilità Amministrativa Dirigenziale, disciplinare, danno erariale e di immagine

Criteri di imputazione Interesse o vantaggio Vantaggio personale

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 20 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

per l’Ente Ambito di intervento Catalogo reati previsti

dal decreto Tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione e compresi nella Legge 190

Giudice competente Giudice Penale Corte dei Conti Similitudini

• Si basano sul concetto di COLPA IN ORGANIZZAZIONE • Prevedono l’Analisi dei Rischi • Prevedono meccanismi di esonero della responsabilità • Prevedono la VIGILANZA e il CONTROLLO

6.4 Valutazione del rischio

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sotto fasi:

1) Identificazione dei rischi: l’identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura

corruttiva che possono verficarsi in ralazione ai procesi, o alle fasi dei processi dell’azienda.

Tale identificazione si traduce nell’indicazione degli “eventi rischiosi” che, anche solo ipoteticamente,

potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull’Ente.

2) Analisi dei rischi: l’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si

realizzi (probabilità) e degli impatti da questo prodotti al fine di determinare il rating generale di

rischiosità o “valore complessivo del rischio”.

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori

modalità per contrastarli;

- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

3) Ponderazione dei rischi: l’attività di ponderazione dei rischi costituisce l’ultima fase del processo di

valutazione del rischio e consiste “nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con

altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento”, così come previsto nell’Allegato 1

del P.N.A. 2013. Tanto premesso, per il corrente aggiornamento, la valutazione del rischio è stata

condotta, come in passato, sulla base della metodologia indicata nell’Allegato 5 al PNA 2013,

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 21 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 comunque ispirata a criteri di“prudenzialità” (cfr. P.N.A. 2015), poi sintetizzata nei seguenti rating di

rischiosità:

DICHIARAZIONE RATING DI RISCHIOSITA E

VALORE

RISCHIO IMPROBABILE O POCO PROBABILE; IMPATTO MARGINALE O MINORE

BASSO DA 1-5

RISCHIO PROBABILE; IMPATTO SOGLIA MEDIO DA 6-14

RISCHIO MOLTO O ALTAMENTE PROBABILE; IMPATTO SERIO O SUPERIORE

ALTO DA 15-25

6.5 Descrizione rating di rischiosità Rischio improbabile o poco probabile; impatto marginale o minore BASSO con il valore compreso tra

1- 5.

Rischio probabile; impatto soglia MEDIO con il valore compreso tra 6-14.

Rischio molto o altamente probabile; impatto serio o superiore ALTO con il valore compreso tra 15 -

25.

6.6 Trattamento del rischio Nell’ambito della Fase 3 si è proceduto alla revisione delle misure di prevenzione “generali” e

“specifiche”, apportando le necessarie integrazioni in relazione alle più recenti indicazioni di prassi e, in

particolare, a quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Per ciascuna misura (generale o specifica) è stato indicato:

- il responsabile dell’attuazione della misura;

- lo stato di attuazione della misura (“in essere” / “termine di attuazione”);

-l’indicatore di monitoraggio;

- i valori attesi.

7.0 Misure generali Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali obbligatorie, finalizzate alla

prevenzione della corruzione, che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla

legge, dal P.N.A. 2013 e/o dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 22 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 7.1 - Formazione La formazione relativa all’anticorruzione è da considerarsi Formazione obbligatoria non soggetta a

vincoli di bilancio secondo le previsioni della Deliberazione 276/2013 della Corte dei Conti.

Il piano formativo sarà integrato al piano formativo annuale comprenderà i piani in materia di etica,

integrità e le tematiche attinenti la prevenzione della corruzione e sarà specifico in funzione del ruolo e

distinto tra responsabili aree a rischio e personale subordinato.

I fabbisogni formativi saranno individuati dal Responsabile Prevenzione Corruzione e in ogni caso

comprenderà una sensibilizzazione generale del personale ai temi della corruzione.

7.2. Personale aziendale Tutti i dipendenti della Società:

a) partecipano al processo di gestione del rischio;

b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);

c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del whistleblowing, al proprio al RPCT e/o

al Organismo di Vigilanza e/o al Consiglio di Amministrazione;

d) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi

contestualmente astenendosi dall’assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 bis, l. n.

241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

7.3 Whistleblowing1 Con l’entrata in vigore della Legge n. 179 del 2017 è stato introdotto l’obbligo per le società private e

pubbliche amministrazioni di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle violazioni, di cui

uno almeno con modalità informatiche. Anche la recente direttiva europea del 16 aprile 2019 conferma

tale previsione prevedendo l’obbligatorietà per le aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di canali

sicuri di segnalazione (anche dal punto di vista informatico).

Sebbene Amat abbia, alla data odierna, una piana organica di 47 dipendenti ha ritenuto di adottare

volontariamente la procedura.

Considerato che l’Organismo di Vigilanza ha attivato un indirizzo specifico, la cui pubblicità sarà

portata all’attenzione sul sito aziendale, chiunque potrà segnalare fatti rilevanti sotto il profilo

disciplinare e penale, anche in considerazione della L.190/12. L’Attività di verifica sarà effettuata

congiuntamente dal responsabile anticorruzione e dall’organismo di Vigilanza. Al fine di tutelare il

dipendente che segnala eventuali illeciti, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata (art. 1, comma

51, L. 190/122) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente senza alcun

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 23 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 fondamento, potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori. Il soggetto competente a ricevere le

segnalazioni del “whistleblower” è il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui spetterà la

verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di riscontro di potenziali irregolarità, la

segnalazione alle autorità competenti. Per le esecuzioni delle verifiche preliminari il Responsabile potrà

eventualmente procedere all’acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della

Società. Come prevede la L.190/2012 al comma 51 dell’art.1 dovrà essere prevista la tutela del

dipendente fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043

del Codice Civile1, e il dipendente non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure

discriminatorie.

Vd Procedura e modulo di segnalazione messi in cartella ANAC

Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla.

Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

E’ evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all’interno di un`impresa, di un ente pubblico o di un`organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce. Una legge per l'istituto del whistleblowing offre - e offrirebbe anche in Italia - una tutela legale per i lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a causa della delazione di quest’ultimo.

Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

7.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della prassi di

A.N.AC. (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015; n. 8/2015; n. 12/2015), la Società ha adottato

una procedura interna per la segnalazione degli illeciti whistleblowing, nel quale viene definito il sistema

di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell’art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001, come

recentemente modificato ad opera della l. n. 179/2017.

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 7.5 Codice Etico

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in

essocontenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di

conseguenza,indirizza le attività della Società. Il codice etico di AMAT S.p.A., in appendice al n. 4 del

Modello 231, verrà aggiornato in funzione delle indicazioni in materia anticorruzione, entro il corrente

anno, inserendo il principio di trasparenza e di accessibilità totale dei dati e delle informazioni atte ad

assicurare la conoscenza da parte dei socie e dei cittadini, dei servizi resi da AMAT S.p.A.

Tutti i dipendenti devono infatti operare nell’ottica della trasparenza in quanto tale modalità operativa è

da considerarsi, oltre che obbligo di legge, obiettivo aziendale e forma di prevenzione e di lotta alla

corruzione, stimolano i principi di responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e lealtà degli operatori

del settore.

Le modifiche del codice dovranno essere finalizzate al rafforzamento dei principi di legalità, etica,

trasparenza e rispetto delle leggi nella conduzione delle attività.

7.6 Codice Etico e Sanzionatorio

AMAT S.p.A. ha già adottato un codice etico parte integrante del Modello Organizzativo 231 e ad esso

si rifà anche il presente piano. Le violazioni al codice etico costituiscono illecito disciplinare e possono

essere conseguentemente oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori. Durante il corso di

applicazione del presente piano il responsabile della prevenzione Anticorruzione, in collaborazione con

l’’Organismo di Vigilanza e con e coi referenti aziendali, valuterà se implementare e perfezionare il

codice o adeguarlo a normative vigenti. Verrà effettuato inoltre un confronto sull’applicabilità delle

disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal DPR 62/2013

adottando eventualmente le eventuali modifiche al codice aziendale. Le modifiche al codice Etico già

vigente e pubblicato sulla rete “intranet” aziendale, verranno comunicate a tutti i dipendenti attraverso

circolari e segnalazioni coi consueti canali di comunicazione interna aziendale

7.7 - Catalogo dei reati Il catalogo dei reati verrà implementato all’interno di quello previsto dal Modello Organizzativo 231 e

su proposta del responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La legge 190 interviene sia sul piano repressivo, che preventivo, riformulando i principali reati corruttivi

rivisti dal Codice Penale, inasprendo le pene e introducendone di nuovi.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 25 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 Interviene inoltre su precedenti normative come la L. 241/90 e amplia il catalogo dei reati previsti dal

DLgs 231/01 introducendo i reati di “induzione a dare o promettere utilità” (art. 319 quater CP 3) e di

“corruzione tra privati” (art. 2635 comma 3 del codice civile 4– responsabilità dell’ente solo se il

soggetto è corruttore).

In particolare ai fini della Legge anticorruzione è stata accolta una nozione più ampia di corruzione, tale

da comprendere non solo tutti i delitti contro le Pubbliche Amministrazioni, ma anche fatti non di

rilevanza penale per i quali vi è un utilizzo dei pubblici poteri anche ai fini privati: in generale quindi si

parla di corruzione ogni qualvolta si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al

fine di ottenere vantaggi privati.

La Legge 190 avvia anche alcune norme di carattere attuativo: D.Lgs 33/13 (trasparenza) e D.Lgs

39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi), nonché il DPR 62/2013 (codice di

comportamento dei dipendenti pubblici).

AMAT S.p.A. ha già adottato un codice etico parte integrante del Modello Organizzativo 231 e ad esso

si rifà anche il presente piano. Le violazioni al codice etico costituiscono illecito disciplinare e possono

essere conseguentemente oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Durante il corso di applicazione del presente piano il responsabile della prevenzione Anticorruzione, in

collaborazione con l’’Organismo di Vigilanza e con e coi referenti aziendali, valuterà se implementare e

perfezionare il codice o adeguarlo a normative vigenti. Verrà effettuato inoltre un confronto

sull’applicabilità delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal

DPR 62/2013 adottando eventualmente le eventuali modifiche al codice aziendale. Le modifiche al

codice Etico già vigente e pubblicato sulla rete “intranet” aziendale, verranno comunicate a tutti i

dipendenti attraverso circolari e segnalazioni coi consueti canali di comunicazione interna aziendale.

3 ARTICOLO 319 QUATER Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 4 ARTICOLO 2635 Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 7.8 Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. 39/13, la Determinazione A.N.AC. 8/15 e la successiva Determinazione n. 1134/2017,

riportano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e

cariche di componenti degli organi di indirizzo presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo

pubblico.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere

aicomponenti del Consiglio di Amministrazione e ai Dirigenti una apposita dichiarazione relativa alle

ipotesi di incompatibilità e inconferibilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito web.

7.9 - Regolamenti e procedure – misure di prevenzione Effettuata la formazione e l’analisi di rischio occorre inserire le misure di prevenzione all’interno delle

procedure aziendali e monitorate attraverso opportuni indicatori di processo e l’individuazione del

personale incaricato. Il passaggio conclusivo del piano dovrà pertanto prevedere interventi specifici sui

seguenti temi principali:

Sistemi informatici: i sistemi informatici potranno essere implementati al fine di una raccolta dati automatica, sia finalizzata alla pubblicazione dei dati obbligatori, sia alla costituzione della banca dati centrale.

Pubblicazione dati sito: tutti i dati obbligatori saranno pubblicati sul sito istituzionale e periodicamente verranno aggiornati e monitorati.

Indicatori: verranno individuati indicatori di performance e di processo finalizzati al controllo dei dati utili al monitoraggio dell’efficace raggiungimento degli obbiettivi anticorruzione e trasparenza.

Sistemi integrati QAES: tutti i sistemi di qualità, sia in merito alle certificazioni che ai processi generali obbligatori e volontari verranno integrati al fine di minimizzare la documentazione e ottimizzare il controllo dei processi.

Monitoraggio e controllo periodico: semestralmente si effettuerà una verifica dell’andamento del presente piano con una relazione interna. Gli indicatori individuati dovranno avere un monitoraggio costante attraverso la sinergia dei sistemi informatici e la raccolta dati.

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 7.10 - Obblighi di informazione degli organismi vigilanti I referenti e i responsabili devono informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione di qualsiasi anomalia accertata, nella quale sia individuabile un potenziale mancato rispetto

delle previsioni del presente piano.

Si possono tenere in considerazione anche segnalazioni provenienti dall’esterno della società, purché

anonime e sufficientemente circostanziate che possano configurare episodi di corruzione.

7.11 Vigilanza e Controllo L’attività di controllo verrà effettuata attraverso processi di audit interno e attraverso l’implementazione

dei controlli previsti dalle procedure e dagli schemi di certificazione.

7.12 Pubblicazione del PIANO e aggiornamenti Il presente piano sarà pubblicato secondo la legge vigente sul sito istituzionale nell’are già dedicata

all’amministrazione trasparente, al link: http://www.amat-imperia.it/pages/disposizioni-generali

Verrà comunicato ai dipendenti e collaboratori attraverso la intranet aziendale e segnalato attraverso

una circolare, perché ciascun dipendente ne prenda atto e ne attui le disposizioni.

Il Piano, unitamente al modello organizzativo 231, comprendente il codice etico verranno consegnati in

fase di assunzione, ai nuovi dipendenti.

Il piano potrà essere periodicamente aggiornato o integrato per sopravvenuti adempimenti normativi o

per diverse esigenze di adeguamento.

Gli aggiornamenti verranno proposti dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e approvati

con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

7.13 - Report annuale Entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile della prevenzione predisporrà una relazione sull’attività

svolta e i risultati conseguiti sottoponendola alla presa visione del Consiglio di Amministrazione.

La relazione, verrà trasmessa agli enti competenti secondo le previsioni del P.N.A.

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

PARTE II TRASPARENZA

D.lgs. 33/2013

Delibera ANAC n. 1134/2017

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 29 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 1.0 -Trasparenza

Nella predisposizione delle presenti linee guida e conseguentemente dei programmi triennali, assume

rilievo centrale la nuova nozione di trasparenza introdotta nell’ordinamento dall’articolo 11 del D.Lgs.

n. 150 del 20095.

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il

perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…)”

(articolo 11, comma 1).

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,

n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato

dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.6) e sottoposto a una

5 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)" Art. 11. Trasparenza 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della primalità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della

performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di

risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 6 Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi Art. 116 Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 30 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990, la quale

istituisce altresì la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito

dall’art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), definendone le attribuzioni.

2.0 Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa

La legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), oltre ad aver introdotto specifiche

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in

materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. La trasparenza rappresenta infatti uno strumento

fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l’efficienza e l’efficacia dell’azione

amministrativa. In merito, l’art. 11, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come novellato

dall’art. 24-bis del D.l. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, ha esteso la disciplina in materia di trasparenza

prevista per le pubbliche amministrazioni anche “limitatamente all'attività di pubblico interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico,

ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni,

oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici odei componenti degli organi”. Con riferimento

agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, peraltro, ulteriori profili interpretativi della normativa

sono stati esposti nella Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, nonché, di recente, nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015,

recante «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche

amministrazioni e degli enti pubblici economici». Quest’ultima, in particolare, ha previsto che per le

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di

accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni. (1)

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei

documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. (2) 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione. (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 15 novembre2011, n.195 e, successivamente, dall’art. 52, comma 4,

lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. (2) Comma così modificato dall’art. 52, comma 4, lett. d), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 società in controllo pubblico «[…] considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime

privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per

contemperare l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla

natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale». In particolare, nell’allegato 1 alla

suddetta Determinazione sono stati indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza

che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare. Come anticipato

sopra, la disciplina in materia di trasparenza è stata recentemente innovata ad opera del D.Lgs. n.

97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. “Decreto Trasparenza”).Il Decreto ha

ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell’ordinamento giuridico nazionale

ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi

precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit

n.50/2013).A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “intesa come

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare

i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche”. Relativamente all’ambito soggettivo, l’art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto

dal D.Lgs. n.97/2016, ribadisce, coerentemente a quanto già indicato dalla Determinazione A.N.AC. n.

8/2015, che le “società in controllo pubblico”, quale è AMAT S.p.A., sono sottoposte alla «medesima

disciplina» prevista per le PP.AA. propriamente intese, «in quanto compatibile». Al fine di chiarire i

termini della recente riforma, l’A.N.AC. è recentemente intervenuta a mezzo della Delibera n. 1310 del

28 dicembre 2016, recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato

dal d.lgs. 97/2016».In tali “Linee guida” vengono ricapitolati i principali punti di attenzione del Decreto

Trasparenza, con particolare riguardo a: la programmazione della trasparenza; l’articolazione delle

responsabilità all’interno dei vari enti; la qualità di dati pubblicati; l’istituto dell’accesso civico; i nuovi

obblighi di pubblicazione e quelli non più vigenti. Quanto agli obblighi di pubblicazione, le “Linee

guida” evidenziano come le modifiche introdotte all’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs.

n. 97/2016 abbiano interessato sia le amministrazioni che le società in controllo pubblico. Con riguardo

a tali ultimi soggetti, l’A.N.AC. - nel rinviare a prossime Linee guida dedicate per eventuali

specificazioni - osserva che “[…] Al fine di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti

alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 32 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e

funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza,

anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e

all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”. Gli obblighi di

pubblicazione facenti capo alle società in controllo pubblico sono stati definitivamente chiariti con la

più volte citata Determinazione n. 1134/2017 e, in particolare, con l’allegato 1 a detta Determinazione,

la quale rappresenta parametro di riferimento anche per AMAT. Nella presente Sezione sono descritte

le misure volte all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e alla

corretta articolazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, conformemente a quanto

indicato dall’A.N.AC.

3.0 Ambito di Applicazione Come previsto dall’art. 11 del D.Lgs 33/2013 e suoi aggiornamenti, le società partecipate dalle

pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono

tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 a 33 della legge n. 190/2012,

limitatamente all’attività di pubblico interesse.

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 33/13 l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità,

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità

per danno all’immagine dell’amministrazione.

Il collegamento tra piano anticorruzione e trasparenza e integrità è assicurato dal Responsabile della

Trasparenza le cui funzioni, sono svolte, in adempimento alle previsioni dell’art. 43 del D.Lgs 33/13

sono svolte dal Responsabile della prevenzione della Corruzione.

In ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43

c.3).

4.0- Organizzazione aziendale

L’assetto organizzativo di AMAT S.p.A. prevede la presenza di una assemblea dei soci, un Consiglio di

Amministrazione, un direttore amministrativo, un direttore tecnico, il Collegio Sindacale, il Revisore

Contabile e un organigramma consultabile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata

all’amministrazione trasparente.

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 Anche i curricula e i compensi dei vertici aziendali e dei componenti del consiglio di amministrazione

sono pubblicati sul sito.

5.0 - Obiettivi di trasparenza Gli obiettivi generali del piano sono:

• Trasparenza

• Partecipazione

• Accountability

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, la trasparenza si traduce anche in strumento efficace

di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed

efficienza, integrità e lealtà.

L’accessibilità totale presuppone, infatti, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni

pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’”open government” di origine

statunitense.

Attraverso in particolar modo la riorganizzazione dei sistemi informatici e dei flussi procedurali ci si

pongono i seguenti obiettivi:

• Aumento del flusso informatico dei dati aziendali

• Maggior fruibilità dei dati e loro centralizzazione

• Ottimizzazione degli applicativi aziendali esistenti

• Implementazione di eventuali nuovi applicativi dedicati

• Perfezionamento e pubblicazione della carta dei servizi

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e al fine del monitoraggio dell’andamento degli

stessi, primo passo sarà la formalizzazione di atti organizzativi interni finalizzati ad esplicitare e

regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare e individuazione formale dei responsabili degli

stessi.

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2023 Pagina 34 di 36

Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020 6.0 - Dati da pubblicare

AMAT S.p.A. ha predisposto sul proprio sito istituzionale una pagina denominata “società trasparente”

nella quale è possibile trovare le informazioni e i dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione.

I dati e tutto il materiale di cui sopra devono essere pubblicati secondo i criteri individuati al punto 6.5.

Obiettivo è la verifica puntuale dell’applicazione dei principi del Testo unico sulla

Privacy.

In particolare sarà posta particolare attenzione, nella redazione dei documenti da pubblicare, ai dati:

1) Personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza

2) Preferenze personali

3) Dati giudiziari non indispensabili

4) Ogni genere di dato sensibile.

7.0 – Attività di pubblico interesse

Come stabilito dalla delibera ANAC n. 1134/2017, è onere dei singoli enti di diritto privato, d’intesa

con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull’attività di pubblico interesse affidata,

indicare chiaramente all’interno del PTPC, ovvero all’interno dello strumento adottato per

l’introduzione di misure integrative del “modello 231”, quali attività cui al co. 3 e quelle che, invece

non vi rientrano.

Nel caso di Amat le attività di pubblico interesse riguardano quelle relative al servizio idrico ed al

servizio di illuminazione votiva.

Sono escluse le attività mobiliari (affitti e vendita di immobili).

8.0 - Usabilità dei dati

L’obiettivo del presente piano triennale è la verifica dell’usabilità dei dati pubblicati sul sito aziendale al

seguente link http://www.amat-imperia.it/pages/societ-trasparente, perché gli stakeholder (portatori di

interesse) possano accedere in modo agevole alle informazioni che dovranno anche essere chiare e

comprensibili, come stabilito dalla tabella 3 “usabilità dei dati” della Delibera CIVIT 2/2012 “Linee

guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza” e

l’integrità i dati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

o Completi ed accurati

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Edizione 5.0 Approvato con delibera del C.d.A. n. 15 del 20 aprile 2020

o Comprensibili

o Aggiornati

o Tempestivi

o Pubblicati In formato aperto

9.0 Accesso civico

Tra le novità introdotte dal D.Lgs 33/13 vi è l’istituto dell’accesso civico (art. 5)7. Le amministrazioni

sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare

l’efficacia di tale istituto e a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” gli indirizzi di posta

elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico.

Tra gli obiettivi del piano c’è pertanto la predisposizione di un sistema adeguato perfezionato allo

scopo. La richiesta di accesso civico sarà gratuita e da presentarsi al Responsabile della Trasparenza.

Non è sottoposta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata.

10. Sanzioni

L’articolo 46 del D.Lgs 33/13 “Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni” 8 prevede una serie di

sanzioni per le violazioni relative agli obblighi di trasparenza.

Per quanto riguarda le sanzioni di competenza dell’amministrazione aziendale, obiettivo inserire le

previsioni sanzionatorie in materia di trasparenza, in una sezione del codice etico..

7 Art. 5 Accesso Civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

8 Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

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