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Parco Regionale delle Alpi Apuane SETTORE UFFICI TECNICI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE art. 57 L.R. 12.02.2010, n. 10 NULLA OSTA del Parco art. 20 L.R. 11.8.1997, n. 65 AUTORIZZAZIONI, PARERI E ASSENSI in materia ambientale art. 56 L.R. 12.02.2010, n. 10 DETERMINAZIONE di P.C.A. n. 4 del 12.04.2013 PROPONENTE: ARI MARMI srl COMUNE: Fivizzano OGGETTO: Progetto di coltivazione della Cava Vittoria PUBBLICAZIONE: La pubblicazione all’ Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL DIRETTORE (o suo delegato) __________________ ALBO PRETORIO: Pubblicata dal al n.° del registro IL DIRETTORE (o suo delegato) __________________ Il Coordinatore del Settore Preso atto che in data 12.04.2012, protocollo 1338, la società ARI MARMI srl. ha presentato presso questo Parco, quale autorità competente, istanza per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, relativamente al progetto di coltivazione della Cava Vittoria, nel comune di Fivizzano e che, per quanto previsto dall’art. 52 della L.R. 10/2010, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla stampa, ovvero dal 13.04.2012; Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane; Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307; Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco attualmente vigente; Viste le delibere del Consiglio direttivo del Parco, n. 13/2000, n. 38/2000 e n. 33/2007, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle N.T.A. regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive; Vista la Determinazione dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta”; Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Legge Regionale 12.02.2010, n. 10, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza e successive modifiche ed integrazioni;

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Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE art. 57 L.R. 12.02.2010, n. 10 NULLA OSTA del Parco art. 20 L.R. 11.8.1997, n. 65 AUTORIZZAZIONI, PARERI E ASSENSI in materia ambientale art. 56 L.R. 12.02.2010, n. 10

DETERMINAZIONE di P.C.A. n. 4 del 12.04.2013 PROPONENTE: ARI MARMI srl COMUNE: Fivizzano OGGETTO: Progetto di coltivazione della Cava Vittoria

PUBBLICAZIONE: La pubblicazione all’ Albo

pretorio della presente

determinazione

dirigenziale, è iniziata il

giorno

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

IL DIRETTORE (o suo delegato)

__________________

ALBO PRETORIO: Pubblicata

dal

al

n.° del registro

IL DIRETTORE (o suo delegato)

__________________

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 12.04.2012, protocollo 1338, la società ARI MARMI srl. ha presentato presso questo Parco, quale autorità competente, istanza per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, relativamente al progetto di coltivazione della Cava Vittoria, nel comune di Fivizzano e che, per quanto previsto dall’art. 52 della L.R. 10/2010, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla stampa, ovvero dal 13.04.2012; Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane; Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307; Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco attualmente vigente; Viste le delibere del Consiglio direttivo del Parco, n. 13/2000, n. 38/2000 e n. 33/2007, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle N.T.A. regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive; Vista la Determinazione dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta”; Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Legge Regionale 12.02.2010, n. 10, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza e successive modifiche ed integrazioni;

il Direttore (o suo delegato)

Accertato che il sito oggetto dell’intervento in esame ricade all’interno dell’area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/1997; Preso atto che il procedimento è stato sospeso in sede di avvio per carenza documentale e che la documentazione mancante è pervenuta in data 15.05.2012; Visti gli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente le valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta nella seduta del 06.07.2012, come da verbale di seguito riportato: La Commissione prende atto che lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto da una unica figura professionale esperta in materie abiotiche. In considerazione di ciò e vista la localizzazione del sito estrattivo, contornato da SIC e ZPS, la Commissione chiede che venga redatto uno Studio di Incidenza e che lo Studio di Impatto Ambientale venga integrato, per quanto riguarda le componenti vegetazionali e faunistiche, con analisi a firma di tecnico abilitato in tali materie. Considerato che sia l'autorizzazione paesaggistica (di competenza del Comune) che la Valutazione di Impatto Ambientale hanno una validità non superiore a 5 anni, dovrà essere presentato un progetto di ripristino da attuarsi al termine della seconda fase. Viste le integrazioni richieste con nota n. 2873 del 07.07.2012 e pervenute in data 03.08.2012, protocollo n. 3275; Visto il verbale redatto congiuntamente dalla Commissione di Valutazione Incidenza e dalla Commissione del Nulla osta del 28.08.2012, di seguito riportato: La Commissione dei Nulla Osta, viste le integrazioni prodotte ed acquisito il parere dell'ARPAT, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui alla nota ARPAT, allegata al presente verbale. La Commissione richiama inoltre le prescrizioni già impartite con precedenti propri atti amministrativi. La Commissione per la valutazione di Incidenza, considerato che l'intervento ricade interamente all'interno di aree già ampiamente modificate dalle attività estrattive e non presenta interferenze dirette con l'areale conosciuto di Centaurea m.b., esprime parere favorevole. Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, avviato in data 13.04.2012, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione da parte del Proponente delle integrazioni documentali, ha concluso l’istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in 78 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010; Preso atto altresì che per quanto disposto dall’art. 56 della L.R. 10/2010, il Parco, per l’acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale, necessari per la realizzazione del progetto, con nota n. 4116 del 05.10.2012, ha convocato una conferenza di servizi invitando le seguenti amministrazioni: • Comune di Fivizzano; • Provincia di Massa Carrara; • Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara; • Soprintendenza per i Beni Archeologici; • Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; • ARPAT Dipartimento di Massa Carrara; • ASL n. 1; • Parco Regionale delle Alpi Apuane; Visto il verbale della conferenza di servizi del 24.10.2012, contenuto all’interno del Rapporto interdisciplinare, allegato alla presente determinazione dirigenziale, con cui la conferenza sospende l’esame della pratica e richiede documentazione integrativa;

il Direttore (o suo delegato)

Viste le integrazioni richieste con nota n. 4457 del 31.10.2012 e pervenute in data 07.11.2012, protocollo n. 4523; Visto il verbale della conferenza di servizi del 21.12.2012, contenuto all’interno del Rapporto interdisciplinare, allegato alla presente determinazione dirigenziale, con cui la conferenza sospende l’esame della pratica per approfondimenti in merito alle interconnessioni tra l'area di cava e le sorgenti; Visto il verbale della conferenza di servizi del 18.02.2013, contenuto all’interno del Rapporto interdisciplinare, allegato alla presente determinazione dirigenziale, con cui la conferenza richiede a GAIA S.p.A. di conoscere le analisi relative alla sorgente Vinca Risottan al fine di poter stabilire eventuali misure precauzionali; Visto il verbale della conferenza di servizi del 27.03.2013, contenuto all’interno del Rapporto interdisciplinare, allegato alla presente determinazione dirigenziale, come di seguito sintetizzato: La Conferenza prende atto che l’ente gestore del Servizio idrico integrato, GAIA S.p.A., conferma l’utilizzo a scopo potabile della sorgente Vinca Risottan; La Conferenza vista la nota di Gaia, trasmessa in data 21.03.2013, protocollo 899, con allegati i certificati di analisi del 12.09.2007, 31.03.2010 e 19.07.2012 contenente parere di conformità al DL 31/2001; La Conferenza ritenuto necessario effettuare monitoraggi come successivamente specificato; La Conferenza in riferimento ai pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale da rilasciarsi sul piano di coltivazione della Cava VITTORIA, nel Comune di Fivizzano, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui ai pareri che contenuti all’interno del rapporto interdisciplinare e con la seguente prescrizione: • il Proponente dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica della presente autorizzazione

un progetto che preveda il monitoraggio dei valori di torbidità alla sorgente Vinca Risottan in rapporto alle precipitazioni atmosferiche, al fine di escludere episodi riferibili ad anomalie del parametro torbidità correlate alla azione antropica. Quanto sopra sarebbe opportuno venisse attuato in accordo con GAIA S.p.A, ente gestore del servizio idrico integrato.

Considerato che il Parco, in riferimento al progetto di coltivazione della Cava Vittoria, ha assolto a quanto previsto dall’art. 56 della L.R. 10/2010, assicurando l’acquisizione delle seguenti autorizzazioni e pareri in materia ambientale: • Parere favorevole della Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara; • Parere favorevole della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; • Parere favorevole della Provincia di Massa relativamente alle emissioni diffuse (già rilasciato); • Parere favorevole dell’ARPAT Dipartimento di Massa Carrara; • Parere favorevole della AUSL n. 1 - Servizio igiene e sanità pubblica; • Pronuncia di Compatibilità Ambientale e Nulla Osta del Parco; Visto il Rapporto interdisciplinare sull’impatto ambientale del progetto di coltivazione della Cava Vittoria, allegato al presente atto e costituito dai seguenti verbali e documenti: • verbale della conferenza di servizi del 24.10.2012; • verbale della conferenza di servizi del 21.12.2012; • verbale della conferenza di servizi del 18.02.2013; • verbale della conferenza di servizi del 27.03.2013; • nota della Provincia di Massa Carrara n. 10108 del 02.04.2013, acquisito in pari data al n. 1028; Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall’art. 47 comma 3 della L.R. 10/2010 e dalla Delibera del Consiglio direttivo del Parco, n. 34 del 21.07.2010, effettuando il versamento di € 3.250,00 tramite bonifico bancario in data 12.04.2012, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di

il Direttore (o suo delegato)

calcolo del contributo di legge dello 0,5‰; Vista la autocertificazione relativa alla disponibilità dei beni oggetto del presente intervento, del legale rappresentante della ditta ARI MARMI srl, rilasciata in data 11.04.2013;

DETERMINA

di rilasciare Pronuncia di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 10/2010, comprensiva di Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 15 bis della Legge Regionale n. 56/2000, nonché di Nulla Osta del Parco, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 65/1997, comprensivo dell’Autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla Legge Regionale n. 39/2000, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato “CAVA VITTORIA”, acquisito al protocollo del Parco in data 12.04.2012, protocollo 1338, e successivamente integrato con ulteriore documentazione tecnica, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente Programma di Gestione Ambientale: ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE Si procede alla realizzazione delle attività previste dal progetto ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni: 1) Non è autorizzata alcuna coltivazione al di sopra della quota di 1260 metri s.l.m.; 2) In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato

un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

3) Prescrizioni e condizioni di cui al contributo istruttorio di ARPAT Dipartimento di Massa Carrara, allegato al presente atto;

ATTIVITA’ DI RIPRISTINO Nella realizzazione delle attività di ripristino, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino generale, devono essere effettuate le seguenti operazioni: 4) La ricopertura del piazzale col detrito dovrà essere preceduta da un allontanamento di tutti

i fanghi di lavorazione e di tutto il materiale polverulento dall’area di cava. Il detrito medio e fine utilizzato dovrà avere granulometria decrescente verso l’alto evitando il materiale polveroso e non potranno essere utilizzarti i fanghi di lavorazione prodotti nell’attività di escavazione;

5) Dovranno essere evitati interventi di inerbimento mediante idrosemina; 6) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i

materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell’acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);

7) I fronti di cava dovranno essere restituiti in condizioni di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie e dovranno essere protetti da idonea recinzione;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI 8) nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di

intervento utili in caso di sversamenti; 9) nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame,

sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

di rilasciare la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, nonché il Nulla Osta del Parco con validità temporale pari a cinque anni dalla notifica del presente atto; di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la Pronuncia di Compatibilità ambientale, per il Nulla Osta del Parco e per l’Autorizzazione idrogeologica;

il Direttore (o suo delegato)

DETERMINA ALTRESI’ di approvare il Rapporto interdisciplinare sull’impatto ambientale del progetto di coltivazione della Cava Vittoria, allegato al presente atto e costituito dai seguenti verbali e documenti: • verbale della conferenza di servizi del 24.10.2012; • verbale della conferenza di servizi del 21.12.2012; • verbale della conferenza di servizi del 18.02.2013; • verbale della conferenza di servizi del 27.03.2013; • nota della Provincia di Massa Carrara n. 10108 del 02.04.2013, acquisito in pari data al n. 1028; di dare atto che i verbali e le note di cui sopra comportano il rilascio, da parte delle Amministrazioni interessate, dei seguenti pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi in materia ambientale, relativi al progetto di coltivazione della Cava Vittoria: • Parere favorevole della Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara; • Parere favorevole della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; • Parere favorevole della Soprintendenza archeologica; • Parere favorevole della Provincia di Massa relativamente alle emissioni diffuse; • Parere favorevole dell’ARPAT Dipartimento di Massa Carrara; • Parere favorevole della AUSL n. 1 Servizio igiene e sanità pubblica; • Pronuncia di Compatibilità Ambientale e Nulla Osta del Parco; di dare atto che il Proponente dovrà acquisire i pareri e le autorizzazioni in materia ambientale, non compresi nel presente atto; di dare atto che la presente pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, in materia ambientale, di cui all’art. 56 L.R. 10/2010, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento; di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di nulla osta del Parco e di vincolo idrogeologico ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni di dare atto che la presente pronuncia comprensiva di nulla osta, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto è stata rilasciata sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta dal Proponente, facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l’Amministrazione sollevata da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l’effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge; di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate di cui all’art. 46 della L.R. n. 10/2010; di chiedere al Proponente di ottemperare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, a quanto previsto dall’art. 57, comma 5, legge regionale 10/2010 e successive integrazioni, ovvero: “La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del Proponente, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi dove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza”;

il Direttore (o suo delegato)

di chiedere al Proponente che copia di quanto trasmesso al BURT sia contestualmente inoltrata anche al Garante per l’informazione del Parco, per le verifiche di competenza; che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici dott. arch. Raffaello Puccini

RP/AS/as/PCA n. 04/2013