pagina a cura di bonus regionali a due vie raffaele ... · lunedì 25 aprile 2016 n ... piemonte,...

1
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Le dieci Regioni che non hanno una propria legge (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Lazio, Marche, Piemonte, Provincia di Bolzano, Sicilia, Umbria) applicano la norma statale, che prevede contributi a fondo perduto per realizzare interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Entro il 1° marzo di ogni anno i disabili possono presentare richiesta di finanziamento al Comune di residenza. Il contributo è calcolato per scaglioni di spesa (la copertura è intera fino a 2.582 euro e poi si riduce progressivamente), ma per ogni domanda non può comunque superare 7.101 euro. Possono essere finanziati sia interventi per favorire l’accesso all’abitazione (quali rampe, servoscala, dispositivi di apertura porte) sia l’adeguamento degli spazi e dei percorsi interni all’immobile LA DISCIPLINA NAZIONALE La normativa statale e le leggi regionali Le regole e i finanziamenti contro le barriere architettoniche secondo la legge statale o le discipline regionali Lr 8 agosto 2001, n. 24 La Regione ha costituito un proprio fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che integra quello statale. Gli interventi finanziati sono gli stessi. Le risorse del fondo annualmente disponibili sono stabilite con la legge finanziaria regionale. Per la determinazione del contributo si applicano i principi della legge 13/89, ma con differenti criteri di attribuzione delle somme e di selezione dei beneficiari. Ci sono due distinte graduatorie: per gli invalidi parziali e per quelli totali (che hanno la precedenza). Entro ogni graduatoria, le richieste sono finanziate in base all’Isee del nucleo familiare dell’invalido (in ordine crescente). Nel 2015 sono stati stanziati 2 milioni di euro EMILIA ROMAGNA Lr 25 settembre 1996, n. 41 È ammissibile al contributo regionale una vasta gamma di interventi. Tra le varie opere, la Regione finanzia l’installazione e sostituzione di ascensori, servoscala, l’ampliamento delle porte, l’installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte, cancelli, finestre o tapparelle, l’adeguamento degli spazi interni delle abitazioni, la realizzazione di interventi riguardanti l’impianto elettrico, termico e idraulico (se necessari per eliminare le barriere). I contributi sono concessi solo per gli interventi non ancora realizzati alla presentazione della domanda. Per formare la graduatoria si considera la gravità dell’invalidità e l’Isee familiare del richiedente. La spesa ammissibile non può superare i 50mila euro (ed entro 5mila euro viene finanziata in toto), mentre il contributo non va oltre i 10mila euro FRIULI VENEZIA GIULIA Lr 12 giugno 1989, n. 15 Al finanziamento delle opere necessarie ad abbattere le barriere i Comuni devono destinare il 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione. L’inadempienza espone all’esclusione dai finanziamenti regionali. Sugli interventi previsti dalla legge regionale i Comuni possono anche applicare oneri di urbanizzazione ridotti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente, realizzati per la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati, possono essere realizzati anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici localmente vigenti LIGURIA Lr 20 febbraio 1989, n. 6 Per l’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e le autorizzazioni di edificazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia possono essere accordate in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. La deroga deve essere eccezionale e motivata, e finalizzata esclusivamente a realizzare interventi per la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati. All’abbattimento delle barriere (per opere, edifici e impianti esistenti di propria competenza), i Comuni devono destinare una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione LOMBARDIA Lr 18 ottobre 2002, n. 25 La legge regionale si applica a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata. La norma indica le prescrizioni tecniche da osservare nella progettazione, nell’esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture che rientrano nel campo di applicazione. I Comuni devono riservare una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici e impianti esistenti di loro competenza. Per la realizzazione degli interventi è prevista l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione MOLISE Lp 7 gennaio 1991, n. 1 Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, la Provincia può concedere un contributo che può coprire anche la totalità della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento. I criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti vengono stabiliti con una delibera della giunta. Tra i criteri deve essere previsto un limite di reddito massimo per l’ammissione alle agevolazioni finanziarie. Per interventi di rimozione delle barriere su immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/39 opera il silenzio assenso. Se entro 90 giorni non viene fornita alcuna comunicazione, i lavori si ritengono assentiti: l’autorizzazione può essere negata solo se non è possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato PROVINCIA DI TRENTO Lr 10 dicembre 2012, n. 39 La legge pugliese non concede contributi finanziari, ma si basa sulla concessione di benefici urbanistici. Negli edifici ad uso abitativo esistenti, residenza della persona affetta da grave handicap, è consentito derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici per realizzare interventi di ampliamento della volumetria fino a 120 mc e una superficie massima di 40 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del disabile. Per lo stesso scopo, ed entro gli stessi limiti dimensionali, è anche possibile recuperare le superfici scoperte, come terrazze a livello o di copertura (di pertinenza delle unità abitative), dove è consentita la realizzazione di servizi quali bagno, doccia, spogliatoio, installazione di attrezzature per fisioterapia, secondo le esigenze del portatore di handicap PUGLIA Lr 30 agosto 1991, n. 32 Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e le autorizzazioni di edificazione relative a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia possono essere rilasciate in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Le deroghe devono essere eccezionali e solo per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi interessati dall’intervento. Ogni anno, con l’approvazione della legge finanziaria, la Regione può prevedere uno stanziamento in bilancio per integrare i finanziamenti statali assegnati dalla legge 13/89 SARDEGNA Lr 9 settembre 1991, n. 47 La normativa toscana si applica agli edifici pubblici e privati, agli spazi urbani e alle infrastrutture pubbliche. La legge di bilancio stabilisce ogni anno l’ammontare delle risorse per la realizzazione di interventi che contribuiscono direttamente al superamento delle barriere architettoniche. I Comuni devono predisporre dei programmi operativi per l'abbattimento delle barriere. Per finanziare gli interventi programmati, devono utilizzare il 10% delle entrate annuali derivanti dai permessi di costruire, dalle Scia, dalle sanzioni in materia di urbanistica ed edilizia e da quelle per la violazione delle norme sul diritto di libero accesso agli spazi pubblici riservati ai disabili motori e sensoriali. I Comuni che nei programmi per l’abbattimento delle barriere non comprendono gli interventi previsti dalla legge regionale, non ricevono i contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria TOSCANA Lr 18 aprile 2008, n. 14 Il contributo regionale per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive varia in base alla tipologia di edificio sul quale effettuare gli interventi. In caso di edifici e luoghi pubblici, si arriva a finanziare fino al 90% della spesa, con un massimo di 150mila euro; per gli edifici privati aperti al pubblico si arriva invece al 75%, con un tetto di 50mila euro. Se si tratta edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, il contributo non può superare 10mila euro per singolo intervento (25mila euro per la realizzazione di ascensori). Possono essere concessi contributi anche per l’acquisto di attrezzature per favorire la mobilità all’interno e all’esterno degli immobili VALLE D'AOSTA Lr 12 luglio 2007, n. 16 La Regione può finanziare fino al 50% della spesa sostenuta dai Comuni per la redazione e l’aggiornamento dei piani per eliminare le barriere architettoniche. All’attuazione degli interventi i Comuni devono destinare almeno il 10% delle entrate da contributo di costruzione (il 5% se hanno meno di 3.500 abitanti). Sugli incrementi volumetrici realizzati per abbattere gli ostacoli alla deambulazione non si paga il contributo al costo di costruzione. Per l’abbattimento delle barriere negli edifici privati, compresi quelli usati come luogo di lavoro, la Regione partecipa al finanziamento degli interventi tra il 10% (5% nel caso di edifici e spazi privati aperti al pubblico) e il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 12mila euro. Il contributo regionale può sommarsi a quello ottenuto con la legge 13/89 VENETO

Upload: vodien

Post on 20-Feb-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PAGINA A CURA DI bonus regionali a due vie Raffaele ... · Lunedì 25 Aprile 2016 N ... Piemonte, Provincia di Bolzano, Sicilia, Umbria) applicano ... Le regole e i finanziamenti

Il Sole 24 Ore Norme e tributi 25Lunedì 25 Aprile 2016 ­ N. 113

EDILIZIA E AMBIENTE www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Ristrutturazioni. Il fondo nazionale della legge 13/89 non viene finanziato da 15 anni

Barriere architettoniche,bonus regionali a due vie

PAGINA A CURA DIRaffaele Lungarella

pEntro la fine di aprile le Re­gioni devono comunicare alministero delle Infrastrutturel’ammontare delle risorse ne­cessarie a finanziare nel 2016,tramite  il  fondo  della  legge13/89,  l’abbattimento  dellebarriere architettoniche nelleabitazioni e negli altri edifici privati. Gli eventuali finanzia­menti  statali  integreranno  i contributi che alcune ammini­strazioni regionali elargisco­no  attraverso  proprie  leggi.Negli ultimi cinque anni,  leRegioni hanno erogato in tota­le 150 milioni di euro a favoredi persone con ridotte capaci­tà motorie, che nelle proprieabitazioni hanno ristrutturatobagni, allargato porte a misuradi carrozzina, realizzato ram­pe di accesso.

L’analisi delle leggi regio­nali mette in luce una certa va­rietà di soluzioni adottate, siain riferimento al ventaglio diinterventi finanziati (più am­pio  rispetto  all’elenco  dellalegge 13/89), sia in riferimentoalle agevolazioni concesse, alloro ammontare e alla selezio­ne dei beneficiari.

Il reddito dei beneficiari In generale, risultano poter ac­cedere ai contributi tutti i disa­bili,  indipendentemente  dal proprio reddito. Solo la provin­

cia di Trento stabilisce un tettoall’indicatore della situazione economica familiare dell’inva­lido, superato il quale non si può ottenere il finanziamento. In  Emilia­Romagna  il  valoredell’Isee è invece preso in esa­me per formulare le graduato­rie di ammissione: soltanto se lo stanziamento in bilancio co­pre tutto il fabbisogno richie­sto, vengono finanziati anchegli interventi dei cittadini con redditi elevati (l’assegnazione del 2015, pari a 2 milioni, è stata però inferiore al fabbisogno di soli 36mila euro).

Le agevolazioni edilizieOltre agli stanziamenti di bi­lancio, per agevolare gli inter­venti, spesso le Regioni ricor­rono anche alle proprie com­petenze legislative in materia edilizia (si vedano le schede afianco).  Liguria,  Lombardia, Molise, Toscana e Veneto, ad esempio, impongono ai Comu­ni di destinare ai lavori neces­sari all’abbattimento delle bar­riere architettoniche almeno il 10% delle entrate derivanti da­gli oneri di urbanizzazione e/o dal contributo al costo di co­struzione.  Negli  ultimi  anni, con la complessiva frenata del­le opere di costruzione, è pro­babile che tali entrate non sia­no  state  molto  significative. Ma per quel che riguarda l’uso della  competenza  “edilizia”,resta da sottolineare che in al­cuni casi (Liguria, Molise) è an­che previsto che i Comuni pos­sano  direttamente  agevolaregli interventi contro le barrie­re, applicando uno sconto suglioneri di urbanizzazione.

Non va  infine dimenticatoche in tutta Italia, fino al termi­ne del 2016, per le spese per in­

terventi di manutenzione stra­ordinaria e di ristrutturazione edilizia sostenute per elimina­re gli ostacoli alla fruibilità del­l’abitazione, il disabile può de­trarre il 50% (spalmato in dieci anni) su un importo massimo di96mila euro (dal 2017 la detra­zione passerà al 36%, con tetto di spesa a 48mila euro).

Le carenze stataliI disabili che vivono nelle Re­gioni prive di una propria nor­mativa,  per  impiantare  un ascensore  o  un  servoscala, possono solo attendere il  fi­nanziamento del fondo della legge 13/89. Ma l’ultima eroga­zione è avvenuta  15 anni  fa, quando c’era ancora la lira. I 20miliardi stanziati allora non fu­rono sufficienti a coprire il fab­bisogno, e la parte di spesa nonfinanziata si sommò a quella degli anni precedenti. 

Secondo un’indagine delleRegioni, per smaltire l’arretra­to che si è accumulato tra il 2000 e il 2015 servirebbero 450 milioni di euro. Le amministra­zioni sembrano ormai (ragio­nevolmente)  rassegnate  allafine dei finanziamenti statali. Evorrebbero almeno non conti­nuare  ad  essere  costrette  a quantificare ogni anno, in que­sto periodo, il fabbisogno fi­nanziario utile a soddisfare lerichieste di contributo avanza­te dai cittadini ai Comuni. Conun documento presentato allaConferenza  unificata,  le  Re­gioni hanno dunque invitato ilGoverno a mettere in campo lerisorse o almeno rimuovere uf­ficialmente questo loro obbli­go, anche per non illudere i di­sabili con la speranza di soste­gni che non ci sono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sconti sugli oneri di concessionee contributiper i lavori in casa

Legge 9 gennaio 1989, n. 13Le dieci Regioni che non hanno una propria legge (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Lazio, Marche, Piemonte, Provincia di Bolzano, Sicilia, Umbria) applicano la norma statale, che prevede contributi a fondo perduto per realizzare interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Entro il 1° marzo di ogni anno i disabili possono presentare richiesta di

finanziamento al Comune di residenza. Il contributo è calcolato per scaglioni di spesa (la copertura è intera fino a 2.582 euro e poi si riduce progressivamente), ma per ogni domanda non può comunque superare 7.101 euro.Possono essere finanziati sia interventi per favorire l’accesso all’abitazione (quali rampe, servoscala, dispositivi di apertura porte) sia l’adeguamento degli spazi e dei percorsi interni all’immobile

LA DISCIPLINANAZIONALE

La normativa statale e le leggi regionali

Le regole e i finanziamenti contro le barriere architettoniche secondo la legge statale o le discipline regionali

Lr 8 agosto 2001, n. 24La Regione ha costituito un proprio fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che integra quello statale. Gli interventi finanziati sono gli stessi. Le risorse del fondo annualmente disponibili sono stabilite con la legge finanziaria regionale. Per la determinazione del contributo si applicano i

principi della legge 13/89, ma con differenti criteri di attribuzione delle somme e di selezione dei beneficiari. Ci sono due distinte graduatorie: per gli invalidi parziali e per quelli totali (che hanno la precedenza). Entro ogni graduatoria, le richieste sono finanziate in base all’Isee del nucleo familiare dell’invalido (in ordine crescente). Nel 2015 sono stati stanziati 2 milioni di euro

EMILIAROMAGNA

Lr 25 settembre 1996, n. 41È ammissibile al contributo regionale una vasta gamma di interventi. Tra le varie opere, la Regione finanzia l’installazione e sostituzione di ascensori, servoscala, l’ampliamento delle porte, l’installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte, cancelli, finestre o tapparelle, l’adeguamento degli spazi interni delle abitazioni, la realizzazione di interventi riguardanti

l’impianto elettrico, termico e idraulico (se necessari per eliminare le barriere). I contributi sono concessi solo per gli interventi non ancora realizzati alla presentazione della domanda. Per formare la graduatoria si considera la gravità dell’invalidità e l’Isee familiare del richiedente. La spesa ammissibile non può superare i 50mila euro (ed entro 5mila euro viene finanziata in toto), mentre il contributo non va oltre i 10mila euro

FRIULIVENEZIAGIULIA

Lr 12 giugno 1989, n. 15Al finanziamento delle opere necessarie ad abbattere le barriere i Comuni devono destinare il 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione. L’inadempienza espone all’esclusione dai finanziamenti regionali. Sugli interventi previsti dalla legge regionale i Comuni possono anche applicare oneri

di urbanizzazione ridotti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente, realizzati per la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati, possono essere realizzati anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici localmente vigenti

LIGURIA

Lr 20 febbraio 1989, n. 6Per l’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e le autorizzazioni di edificazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia possono essere accordate in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

La deroga deve essere eccezionale e motivata, e finalizzata esclusivamente a realizzare interventi per la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati. All’abbattimento delle barriere (per opere, edifici e impianti esistenti di propria competenza), i Comuni devono destinare una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione

LOMBARDIA

Lr 18 ottobre 2002, n. 25La legge regionale si applica a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata. La norma indica le prescrizioni tecniche da osservare nella progettazione, nell’esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture che rientrano nel campo di applicazione.

I Comuni devono riservare una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici e impianti esistenti di loro competenza. Per la realizzazione degli interventi è prevista l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione

MOLISE

Lp 7 gennaio 1991, n. 1Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, la Provincia può concedere un contributo che può coprire anche la totalità della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento. I criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti vengono stabiliti con una delibera della giunta. Tra i criteri deve essere

previsto un limite di reddito massimo per l’ammissione alle agevolazioni finanziarie.Per interventi di rimozione delle barriere su immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/39 opera il silenzio assenso. Se entro 90 giorni non viene fornita alcuna comunicazione, i lavori si ritengono assentiti:l’autorizzazione può essere negata solo se non è possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato

PROVINCIADI TRENTO

Lr 10 dicembre 2012, n. 39La legge pugliese non concede contributi finanziari, ma si basa sulla concessione di benefici urbanistici. Negli edifici ad uso abitativo esistenti, residenza della persona affetta da grave handicap, è consentito derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici per realizzare interventi di ampliamento della volumetria fino a 120 mc e una superficie massima di 40 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle

esigenze di vita del disabile. Per lo stesso scopo, ed entro gli stessi limiti dimensionali, è anche possibile recuperare le superfici scoperte, come terrazze a livello o di copertura (di pertinenza delle unità abitative), dove è consentita la realizzazione di servizi quali bagno, doccia, spogliatoio, installazione di attrezzature per fisioterapia, secondo le esigenze del portatore di handicap

PUGLIA

Lr 30 agosto 1991, n. 32Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e le autorizzazioni di edificazione relative a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia possono essere rilasciate in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti

urbanistici vigenti. Le deroghe devono essere eccezionali e solo per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi interessati dall’intervento.Ogni anno, con l’approvazione della legge finanziaria, la Regione può prevedere uno stanziamento in bilancio per integrare i finanziamenti statali assegnati dalla legge 13/89

SARDEGNA

Lr 9 settembre 1991, n. 47La normativa toscana si applica agli edifici pubblici e privati, agli spazi urbani e alle infrastrutture pubbliche. La legge di bilancio stabilisce ogni anno l’ammontare delle risorse per la realizzazione di interventi che contribuiscono direttamente al superamento delle barriere architettoniche. I Comuni devono predisporre dei programmi operativi per l'abbattimento delle barriere. Per finanziare gli interventi

programmati, devono utilizzare il 10% delle entrate annuali derivanti dai permessi di costruire, dalle Scia, dalle sanzioni in materia di urbanistica ed edilizia e da quelle per la violazione delle norme sul diritto di libero accesso agli spazi pubblici riservati ai disabili motori e sensoriali. I Comuni che nei programmi per l’abbattimento delle barriere non comprendono gli interventi previsti dalla legge regionale, non ricevono i contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

TOSCANA

Lr 18 aprile 2008, n. 14Il contributo regionale per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso­percettive varia in base alla tipologia di edificio sul quale effettuare gli interventi. In caso di edifici e luoghi pubblici, si arriva a finanziare fino al 90% della spesa, con un massimo di 150mila euro; per gli edifici privati aperti al

pubblico si arriva invece al 75%, con un tetto di 50mila euro. Se si tratta edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, il contributo non può superare 10mila euro per singolo intervento (25mila euro per la realizzazione di ascensori). Possono essere concessi contributi anche per l’acquisto di attrezzature per favorire la mobilità all’interno e all’esterno degli immobili

VALLED'AOSTA

Lr 12 luglio 2007, n. 16La Regione può finanziare fino al 50% della spesa sostenuta dai Comuni per la redazione e l’aggiornamento dei piani per eliminare le barriere architettoniche. All’attuazione degli interventi i Comuni devono destinare almeno il 10% delle entrate da contributo di costruzione (il 5% se hanno meno di 3.500 abitanti). Sugli incrementi volumetrici realizzati per abbattere gli

ostacoli alla deambulazione non si paga il contributo al costo di costruzione. Per l’abbattimento delle barriere negli edifici privati, compresi quelli usati come luogo di lavoro, la Regione partecipa al finanziamento degli interventi tra il 10% (5% nel caso di edifici e spazi privati aperti al pubblico) e il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 12mila euro. Il contributo regionale può sommarsi a quello ottenuto con la legge 13/89

VENETO

pPer favorire l’abbattimen­to delle barriere architettoni­che, alcune Regioni concedo­no anche la possibilità di in­crementi volumetrici o di su­perficie degli immobili, oltre il limite stabilito dagli stru­menti urbanistici comunali. 

In Veneto gli edifici nellezone edificate al di fuori dei centri storici, in quelle di nuo­vo insediamento e nei territo­ri ad uso agricolo, possono es­sere ampliati di 150 metri cubi,per diventare fruibili agli abi­tanti con problemi di deam­bulazione. Il beneficio può es­sere sfruttato una sola volta e la nuova costruzione va ag­giunta in aderenza all’immo­bile esistente, che per dieci anni non può subire cambia­menti di destinazione d’uso e può essere venduto o affittatosolo a persone disabili. 

Anche la Puglia consente ipremi di superficie, in dero­ga al piano regolatore gene­rale, per realizzare ambienti accessibili alle persone con gravi  disabilità.  Gli  edificiesistenti possono essere am­pliati per un massimo di 120metri cubi, purché la superfi­cie non aumenti oltre 40 me­tri  quadri.  L’ampliamento può essere realizzato anchecon la copertura di terrazze scoperte o di altre superficinon residenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALTRA AGEVOLAZIONE

Puglia e Veneto,ampliamentivolumetrici

MASTERTURISMO E HOSPITALITYMANAGEMENTMarketing, booking, revenue e nuovi modelli di e-commerce