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Il Sole 24 Ore Norme e tributi 25Lunedì 25 Aprile 2016 N. 113
EDILIZIA E AMBIENTE www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com
Ristrutturazioni. Il fondo nazionale della legge 13/89 non viene finanziato da 15 anni
Barriere architettoniche,bonus regionali a due vie
PAGINA A CURA DIRaffaele Lungarella
pEntro la fine di aprile le Regioni devono comunicare alministero delle Infrastrutturel’ammontare delle risorse necessarie a finanziare nel 2016,tramite il fondo della legge13/89, l’abbattimento dellebarriere architettoniche nelleabitazioni e negli altri edifici privati. Gli eventuali finanziamenti statali integreranno i contributi che alcune amministrazioni regionali elargiscono attraverso proprie leggi.Negli ultimi cinque anni, leRegioni hanno erogato in totale 150 milioni di euro a favoredi persone con ridotte capacità motorie, che nelle proprieabitazioni hanno ristrutturatobagni, allargato porte a misuradi carrozzina, realizzato rampe di accesso.
L’analisi delle leggi regionali mette in luce una certa varietà di soluzioni adottate, siain riferimento al ventaglio diinterventi finanziati (più ampio rispetto all’elenco dellalegge 13/89), sia in riferimentoalle agevolazioni concesse, alloro ammontare e alla selezione dei beneficiari.
Il reddito dei beneficiari In generale, risultano poter accedere ai contributi tutti i disabili, indipendentemente dal proprio reddito. Solo la provin
cia di Trento stabilisce un tettoall’indicatore della situazione economica familiare dell’invalido, superato il quale non si può ottenere il finanziamento. In EmiliaRomagna il valoredell’Isee è invece preso in esame per formulare le graduatorie di ammissione: soltanto se lo stanziamento in bilancio copre tutto il fabbisogno richiesto, vengono finanziati anchegli interventi dei cittadini con redditi elevati (l’assegnazione del 2015, pari a 2 milioni, è stata però inferiore al fabbisogno di soli 36mila euro).
Le agevolazioni edilizieOltre agli stanziamenti di bilancio, per agevolare gli interventi, spesso le Regioni ricorrono anche alle proprie competenze legislative in materia edilizia (si vedano le schede afianco). Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto, ad esempio, impongono ai Comuni di destinare ai lavori necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche almeno il 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e/o dal contributo al costo di costruzione. Negli ultimi anni, con la complessiva frenata delle opere di costruzione, è probabile che tali entrate non siano state molto significative. Ma per quel che riguarda l’uso della competenza “edilizia”,resta da sottolineare che in alcuni casi (Liguria, Molise) è anche previsto che i Comuni possano direttamente agevolaregli interventi contro le barriere, applicando uno sconto suglioneri di urbanizzazione.
Non va infine dimenticatoche in tutta Italia, fino al termine del 2016, per le spese per in
terventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia sostenute per eliminare gli ostacoli alla fruibilità dell’abitazione, il disabile può detrarre il 50% (spalmato in dieci anni) su un importo massimo di96mila euro (dal 2017 la detrazione passerà al 36%, con tetto di spesa a 48mila euro).
Le carenze stataliI disabili che vivono nelle Regioni prive di una propria normativa, per impiantare un ascensore o un servoscala, possono solo attendere il finanziamento del fondo della legge 13/89. Ma l’ultima erogazione è avvenuta 15 anni fa, quando c’era ancora la lira. I 20miliardi stanziati allora non furono sufficienti a coprire il fabbisogno, e la parte di spesa nonfinanziata si sommò a quella degli anni precedenti.
Secondo un’indagine delleRegioni, per smaltire l’arretrato che si è accumulato tra il 2000 e il 2015 servirebbero 450 milioni di euro. Le amministrazioni sembrano ormai (ragionevolmente) rassegnate allafine dei finanziamenti statali. Evorrebbero almeno non continuare ad essere costrette a quantificare ogni anno, in questo periodo, il fabbisogno finanziario utile a soddisfare lerichieste di contributo avanzate dai cittadini ai Comuni. Conun documento presentato allaConferenza unificata, le Regioni hanno dunque invitato ilGoverno a mettere in campo lerisorse o almeno rimuovere ufficialmente questo loro obbligo, anche per non illudere i disabili con la speranza di sostegni che non ci sono.
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Sconti sugli oneri di concessionee contributiper i lavori in casa
Legge 9 gennaio 1989, n. 13Le dieci Regioni che non hanno una propria legge (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Lazio, Marche, Piemonte, Provincia di Bolzano, Sicilia, Umbria) applicano la norma statale, che prevede contributi a fondo perduto per realizzare interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Entro il 1° marzo di ogni anno i disabili possono presentare richiesta di
finanziamento al Comune di residenza. Il contributo è calcolato per scaglioni di spesa (la copertura è intera fino a 2.582 euro e poi si riduce progressivamente), ma per ogni domanda non può comunque superare 7.101 euro.Possono essere finanziati sia interventi per favorire l’accesso all’abitazione (quali rampe, servoscala, dispositivi di apertura porte) sia l’adeguamento degli spazi e dei percorsi interni all’immobile
LA DISCIPLINANAZIONALE
La normativa statale e le leggi regionali
Le regole e i finanziamenti contro le barriere architettoniche secondo la legge statale o le discipline regionali
Lr 8 agosto 2001, n. 24La Regione ha costituito un proprio fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che integra quello statale. Gli interventi finanziati sono gli stessi. Le risorse del fondo annualmente disponibili sono stabilite con la legge finanziaria regionale. Per la determinazione del contributo si applicano i
principi della legge 13/89, ma con differenti criteri di attribuzione delle somme e di selezione dei beneficiari. Ci sono due distinte graduatorie: per gli invalidi parziali e per quelli totali (che hanno la precedenza). Entro ogni graduatoria, le richieste sono finanziate in base all’Isee del nucleo familiare dell’invalido (in ordine crescente). Nel 2015 sono stati stanziati 2 milioni di euro
EMILIAROMAGNA
Lr 25 settembre 1996, n. 41È ammissibile al contributo regionale una vasta gamma di interventi. Tra le varie opere, la Regione finanzia l’installazione e sostituzione di ascensori, servoscala, l’ampliamento delle porte, l’installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte, cancelli, finestre o tapparelle, l’adeguamento degli spazi interni delle abitazioni, la realizzazione di interventi riguardanti
l’impianto elettrico, termico e idraulico (se necessari per eliminare le barriere). I contributi sono concessi solo per gli interventi non ancora realizzati alla presentazione della domanda. Per formare la graduatoria si considera la gravità dell’invalidità e l’Isee familiare del richiedente. La spesa ammissibile non può superare i 50mila euro (ed entro 5mila euro viene finanziata in toto), mentre il contributo non va oltre i 10mila euro
FRIULIVENEZIAGIULIA
Lr 12 giugno 1989, n. 15Al finanziamento delle opere necessarie ad abbattere le barriere i Comuni devono destinare il 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione. L’inadempienza espone all’esclusione dai finanziamenti regionali. Sugli interventi previsti dalla legge regionale i Comuni possono anche applicare oneri
di urbanizzazione ridotti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente, realizzati per la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati, possono essere realizzati anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici localmente vigenti
LIGURIA
Lr 20 febbraio 1989, n. 6Per l’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e le autorizzazioni di edificazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia possono essere accordate in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
La deroga deve essere eccezionale e motivata, e finalizzata esclusivamente a realizzare interventi per la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati. All’abbattimento delle barriere (per opere, edifici e impianti esistenti di propria competenza), i Comuni devono destinare una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione
LOMBARDIA
Lr 18 ottobre 2002, n. 25La legge regionale si applica a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata. La norma indica le prescrizioni tecniche da osservare nella progettazione, nell’esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture che rientrano nel campo di applicazione.
I Comuni devono riservare una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici e impianti esistenti di loro competenza. Per la realizzazione degli interventi è prevista l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione
MOLISE
Lp 7 gennaio 1991, n. 1Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, la Provincia può concedere un contributo che può coprire anche la totalità della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento. I criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti vengono stabiliti con una delibera della giunta. Tra i criteri deve essere
previsto un limite di reddito massimo per l’ammissione alle agevolazioni finanziarie.Per interventi di rimozione delle barriere su immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/39 opera il silenzio assenso. Se entro 90 giorni non viene fornita alcuna comunicazione, i lavori si ritengono assentiti:l’autorizzazione può essere negata solo se non è possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato
PROVINCIADI TRENTO
Lr 10 dicembre 2012, n. 39La legge pugliese non concede contributi finanziari, ma si basa sulla concessione di benefici urbanistici. Negli edifici ad uso abitativo esistenti, residenza della persona affetta da grave handicap, è consentito derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici per realizzare interventi di ampliamento della volumetria fino a 120 mc e una superficie massima di 40 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle
esigenze di vita del disabile. Per lo stesso scopo, ed entro gli stessi limiti dimensionali, è anche possibile recuperare le superfici scoperte, come terrazze a livello o di copertura (di pertinenza delle unità abitative), dove è consentita la realizzazione di servizi quali bagno, doccia, spogliatoio, installazione di attrezzature per fisioterapia, secondo le esigenze del portatore di handicap
PUGLIA
Lr 30 agosto 1991, n. 32Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e le autorizzazioni di edificazione relative a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia possono essere rilasciate in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti. Le deroghe devono essere eccezionali e solo per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi interessati dall’intervento.Ogni anno, con l’approvazione della legge finanziaria, la Regione può prevedere uno stanziamento in bilancio per integrare i finanziamenti statali assegnati dalla legge 13/89
SARDEGNA
Lr 9 settembre 1991, n. 47La normativa toscana si applica agli edifici pubblici e privati, agli spazi urbani e alle infrastrutture pubbliche. La legge di bilancio stabilisce ogni anno l’ammontare delle risorse per la realizzazione di interventi che contribuiscono direttamente al superamento delle barriere architettoniche. I Comuni devono predisporre dei programmi operativi per l'abbattimento delle barriere. Per finanziare gli interventi
programmati, devono utilizzare il 10% delle entrate annuali derivanti dai permessi di costruire, dalle Scia, dalle sanzioni in materia di urbanistica ed edilizia e da quelle per la violazione delle norme sul diritto di libero accesso agli spazi pubblici riservati ai disabili motori e sensoriali. I Comuni che nei programmi per l’abbattimento delle barriere non comprendono gli interventi previsti dalla legge regionale, non ricevono i contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
TOSCANA
Lr 18 aprile 2008, n. 14Il contributo regionale per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive varia in base alla tipologia di edificio sul quale effettuare gli interventi. In caso di edifici e luoghi pubblici, si arriva a finanziare fino al 90% della spesa, con un massimo di 150mila euro; per gli edifici privati aperti al
pubblico si arriva invece al 75%, con un tetto di 50mila euro. Se si tratta edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, il contributo non può superare 10mila euro per singolo intervento (25mila euro per la realizzazione di ascensori). Possono essere concessi contributi anche per l’acquisto di attrezzature per favorire la mobilità all’interno e all’esterno degli immobili
VALLED'AOSTA
Lr 12 luglio 2007, n. 16La Regione può finanziare fino al 50% della spesa sostenuta dai Comuni per la redazione e l’aggiornamento dei piani per eliminare le barriere architettoniche. All’attuazione degli interventi i Comuni devono destinare almeno il 10% delle entrate da contributo di costruzione (il 5% se hanno meno di 3.500 abitanti). Sugli incrementi volumetrici realizzati per abbattere gli
ostacoli alla deambulazione non si paga il contributo al costo di costruzione. Per l’abbattimento delle barriere negli edifici privati, compresi quelli usati come luogo di lavoro, la Regione partecipa al finanziamento degli interventi tra il 10% (5% nel caso di edifici e spazi privati aperti al pubblico) e il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 12mila euro. Il contributo regionale può sommarsi a quello ottenuto con la legge 13/89
VENETO
pPer favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, alcune Regioni concedono anche la possibilità di incrementi volumetrici o di superficie degli immobili, oltre il limite stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.
In Veneto gli edifici nellezone edificate al di fuori dei centri storici, in quelle di nuovo insediamento e nei territori ad uso agricolo, possono essere ampliati di 150 metri cubi,per diventare fruibili agli abitanti con problemi di deambulazione. Il beneficio può essere sfruttato una sola volta e la nuova costruzione va aggiunta in aderenza all’immobile esistente, che per dieci anni non può subire cambiamenti di destinazione d’uso e può essere venduto o affittatosolo a persone disabili.
Anche la Puglia consente ipremi di superficie, in deroga al piano regolatore generale, per realizzare ambienti accessibili alle persone con gravi disabilità. Gli edificiesistenti possono essere ampliati per un massimo di 120metri cubi, purché la superficie non aumenti oltre 40 metri quadri. L’ampliamento può essere realizzato anchecon la copertura di terrazze scoperte o di altre superficinon residenziali.
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L’ALTRA AGEVOLAZIONE
Puglia e Veneto,ampliamentivolumetrici
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