organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale

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ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE DI UTILITA’ SOCIALE

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Page 1: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE DI UTILITA’ SOCIALE

Page 2: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

I CONTROLLI FISCALI SULLE ONLUS

L’anagrafe delle Onlus (art. 11; D.M. 266 del 18.7.2003)

L’iscrizione all’anagrafe: effetto costitutivo ai fini della qualifica Modalità di iscrizione: invio comunicazione e attestato

sostitutivo o statuto; silenzio assenso dopo 40 giorni Effetti dell’iscrizione:

- gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione

- se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11 gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione (o del “ramo onlus”).

Decorrenza delle agevolazioni: decorrenza del giorno della presentazione per i tributi; dall’inizio del periodo d’imposta per le imposte sui redditi

Page 3: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

I CONTROLLI FISCALI SULLE ONLUS

L’anagrafe delle Onlus (art. 11; D.M. 266 del 18.7.2003)

Il controllo formale iniziale e successivo: rispondenza requisiti statutari

I controlli sostanziali

La cancellazione dall’anagrafe e i suoi effetti: disposto dalla DRE previo parere dell’Autority. Equivale allo scioglimento dell’Ente (relativamente al patrimonio). Possibile ricorso.

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REGIME SANZIONATORIO

Sanzioni amministrative (art. 28)

Amministratori e rappresentanti sono sanzionati per:

- uso di agevolazione in assenza dei requisiti richiesti

- esercizio di attività diverse da quelle istituzionali e connesse

- distribuzione di utili

- per omissioni delle comunicazione all’Anagrafe

- per uso improprio dell’acronimo Onlus

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REGIME SANZIONATORIO

Sanzioni amministrative (art. 28)

I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus che hanno indebitamene fruito dei benefici previsti dalla legge, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Page 6: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UTILI

Sentenza Cassazione 9.10.2008, n. 24883 SS.UU.

Il principio

Il corrispettivo per le prestazioni assistenziali erogate dalle Onlus non esclude il fine solidaristico, a condizione che gli utili conseguiti vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse e, in ogni caso non siano distribuiti.

Il caso di specie

Impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe motivata dalla presenza di rette significative

Page 7: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UTILI

Sentenza Cassazione 9.10.2008, n. 24883 SS.UU.

La motivazione

Si basa sull’esame dell’art. 10, c. 2 (perseguimento delle finalità di solidarietà sociale se le attività sono rivolte a svantaggiati) da cui si evince che si possono considerare aventi finalità di solidarietà sociale anche le prestazioni erogate a soggetti non vertano in una situazione di svantaggio economico, ma che comunque sono bisognose di assistenza per le più disparate situazioni personali di disagio (fisiche, psicologiche, familiari, sociali).

Inoltre il conseguimento di utili non esclude il fine solidaritico dell’attività se essi non vengono distribuiti e vengono reimpiegati per le attività istituzionali e quelle connesse

Page 8: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

QUALIFICA ONLUS DEI CONSULTORI

La risoluzione 20 marzo 2009 n. 70 sostiene che l’attività dei consultori familiari:

– è riconducibile al settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria

– consiste in servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità

– è a solidarietà immanente

– deve essere svolta nei confronti di svantaggiati

– non devono essere previsti oneri per l’utente

– se resa in regime di convenzione con l’ente pubblico si applica l’art. 143, c. 3, lett. b) TUIR

Page 9: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

LA GESTIONE DI CASE DI RIPOSO

EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

Circolare 168 del 26.6.1998

− le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria rientrano tra quelle a solidarietà immanente in quanto si caratterizzano dall’essere destinate a soggetti in condizioni di svantaggio

− per questo motivo devono essere rivolte a categorie sociali particolarmente vulnerabili

Risoluzione 189 dell’11.12.2000

l’attività delle case di riposo deve essere rivolta ad anziani in condizioni personali effettivamente marginali e disagiate, anche sotto l’aspetto del bisogno

economico

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EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

Circolare 48 del 18.11.2004l’attività delle case di riposo si intende svolta nei confronti di soggetti economicamente svantaggiati se la retta grava sull’ospite in misura inferiore alla metà del suo ammontare- nessun appiglio normativo- singolarità di risultati possibili- parere negativo dell’Agenzia per le Onlus

Circolare 146 del 21.12.2006rientrano nella categoria degli svantaggiati anche gli anziani non autosufficienti, indipendentemente dalla loro situazione economica

LA GESTIONE DI CASE DI RIPOSO

Page 11: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

PERDITA DI QUALIFICA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

Circolare 168 del 26.6.1998la perdita di qualifica di Onlus equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente

Circolare 59 del 31.10.2007

salvaguardia del patrimonio preesistente: se l’ente vuole continuare ad operare (senza la qualifica di Onlus) deve devolvere il patrimonio, ma limitatamente a quello realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente ha fruito della qualifica di Onlus

Page 12: ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE

EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

Circolare 168 del 26.6.1998«i requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle Onlus… non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un’espressa esclusione normativa in tal senso»

Circolare 24 del 26.6.2004l’esclusione «non deve intendersi come una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di Onlus agli enti di diritto straniero», a condizione che ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla legge

QUALIFICA ONLUS PER ENTI NON RESIDENTI

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INTEPRETAZIONI MINISTERIALI

Detenzione di partecipazioni in società di capitali da parte di Onlus(Ris. 83 del 30.6.2005; Circ. 59 del 31.10.2007)− ammessa a condizione che si tratti di gestione

statico conservativa del patrimonio− esclusa se comporta influenza dominate o

rilevante potere di gestione

Partecipazione di società commerciali e enti pubblici in Onlus

(Ris. 164 del 28.12.2004; Circ. 59 del 31.10.2007)

ammessa a condizione che non vengano esercitate influenze dominanti

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INTEPRETAZIONI MINISTERIALI Divieto di distribuzione indiretta di utili

(Circ. 59 del 31.10.2007)− relativamente al divieto di corrispondere ai

lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche

− possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva ai sensi dell’art. 37-bis, c. 8, D.P.R. 600/1973 con istanza alla Direzione regionale competente

Raccolta di fondi(Circ. 59 del 31.10.2007)

necessità di individuare e quantificare un rapporto tra fondi raccolti e i costi sostenuti per la raccolta

Apposito documento dell’Agenzia per le Onlus in preparazione

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INTEPRETAZIONI MINISTERIALI

Trasferimento di fondi all’estero(Circ. 59 del 31.10.2007)

− limitatamente agli aiuti umanitari− solo a favore di un’accreditata istituzione che

opera direttamente nel Paese estero cui vengono inviati i fondi

− con preventiva comunicazione del piano e della modalità di erogazione dell’aiuto umanitario

Si veda, però la sentenza della Corte di giustizia europea 27 gennaio 2009, Causa C-318/07 secondo la quale è contro la libera circolazione dei capitali subordinare la deducibilità di donazioni alla circostanza che l’ente beneficiario risieda nel territorio nazionale

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INTEPRETAZIONI MINISTERIALI

Imponibilità IRES degli immobili strumentali(Relazione Governativa al decreto)

Nel commentare le agevolazioni di cui all’articolo 12 (le attività istituzionali non sono considerate commerciali e quelle connesse non sono imponibili) precisa che le agevolazioni non si estendono alle eventuali altre categorie di reddito imputabili alle Onlus (fondiari, di capitale, diversi). Precisa però che «resta inteso in particolare che i redditi di fabbricati strumentali all’attività esercitata, sia essa istituzionale o connessa, in quanto concorrenti alla formazione del reddito d’impresa, non vengono assoggettati a tassazione, mentre sono autonomamente imponibili ai fini IRPEG i redditi di fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus »

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INTEPRETAZIONI MINISTERIALI

Imponibilità IRES degli immobili strumentali(Circolare 244 del 28.12.1999)

Si afferma che sono «produttivi di reddito fondiario gli immobili delle Onlus adibiti allo svolgimento delle attività elencate nell’art. 10, c. 1, lett. a) in quanto attività decommercializzate… Tale articolo reca, infatti, una norma di contenuto analogo a quella dell’art. 88, c. 2, escludendo la riconducibilità nel reddito d’impresa dei redditi prodotti nell’esercizio delle anzidette attività, senza con ciò sottrarre ad imposizione i redditi autonomamente riconducibili nelle altre categorie reddituali»

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INTEPRETAZIONI MINISTERIALI

Tutela e valorizzazione dell’ambiente: qualifica onlus(Risoluzione 70/E del 20.3.2009)

Quesito alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate da partedi una Direzione Regionale della stessa Agenzia

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