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OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETÀ E SALUTE S.P.A. DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE MANICA. IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018; Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

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Page 1: OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO ......2017/07/17  · Sesto San Giovanni, Via Gorizia 23, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO -

SOCIETÀ E SALUTE S.P.A. DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI

ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE MANICA.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come

modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:

modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su

richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda

socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –

24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato

nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e

fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale

n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria

territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

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Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- il Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. di Milano ha comunicato, con e-

mail prot. ASST n. 25671 del 25/05/2017, che intende avvalersi della consulenza del dott.

Michele Manica, dirigente a rapporto esclusivo presso l’UOC Urologia;

- con deliberazione n. 121 adottata in data 26/01/2017, sono state disciplinate nell’ambito

del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in

libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività

di consulenza richieste da soggetti esterni;

- il direttore dell’UOC Urologia ha dato parere favorevole in ordine all’attinenza delle

attività richieste al dott. Michele Manica con l’incarico ricoperto in azienda, alla

compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di

conflitto di interessi;

- l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Michele Manica con un impegno

quantificabile in 2 accessi al mese di circa 6 ore, al di fuori dell’orario di lavoro e gli

introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenza saranno

assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;

- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi

delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico

dell’azienda ove dovute;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore

sociosanitario.

DELIBERA

1. di approvare le premesse e di stipulare con il Centro medico Santagostino - Società e

Salute S.p.A. di Milano specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel

testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;

2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della

convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero -

professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale

che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;

3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio

dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle

attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario,

(2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione

come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente

atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di

firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

e

Centro medico Santagostino - Societa’ e Salute S.p.a., con sede legale in Milano,

Piazza Sant’Agostino 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected]”, C.F. e P.IVA 05128650966, rappresentata per la firma

del presente atto nella persona della d.ssa Cristina Modica nata a Milano (MI) il

16/07/1974, con la qualifica di Procuratore e legale rappresentante con poteri di

firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”),

(“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite

congiuntamente anche "Parti").

PREMESSO CHE

a) il “Titolare della convenzione”:

- è attiva nel settore sanitario con Centri Sanitari Polispecialistici Ambulatoriali,

quale Azienda Sanitaria Non Accreditata che svolge tale attività in strutture idonee

per le quali dichiara sotto propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le

autorizzazioni di legge;

- nelle proprie sedi site in Milano, Piazza Sant’Agostino 1 e Via Panfilo Castaldi 6, e

Sesto San Giovanni, Via Gorizia 23, intende svolgere attività sanitaria a favore

della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un

Imposta di bollo assolta in modo

virtuale. Autorizzazione n.2016/10861

del 01/02/2016 rilasciata da Agenzia

delle Entrate - Ufficio di Bergamo 1

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medico specialista in urologia/andrologia;

- ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una

convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Michele

Manica (d'ora in poi detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla

specialistica di Urologia e Andrologia a favore di utenti/clienti della propria

struttura;

b) la “Azienda”:

- ha provveduto, con la deliberazione n. 121 del 26 gennaio 2017, a disciplinare le

modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla

"Azienda" da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza

cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività

istituzionali;

- ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte

di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal

provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni

istituzionali a favore della “Azienda”;

- visto il parere del Direttore della struttura cui il “Professionista” è assegnato in

ordine alla attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla

compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di

assenza di conflitto di interessi;

c) il “Professionista”:

- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto

di interessi previsti dalla normativa vigente;

d) le “Parti” ed il “Professionista”:

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- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono

compatibili con le reciproche attività di istituto;

- danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a

favore di propri utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione”

assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria

Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista” che accetta di erogare le

prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori di

Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in

attuazione della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della

convenzione” manlevando, entrambi, la “Azienda” da ogni forma di

responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a proprio carico le relative

coperture assicurative;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i

propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e

appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad

ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta

dal “Titolare della convenzione” nell’arco di validità del contratto.

2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di

lavoro e del debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le

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esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere

espletate, sarà programmata in 2 accessi al mese per un impegno orario di circa 6 ore

presso le sedi indicate in premessa.

2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita

esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista”

individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà

tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da

indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del

presente contratto.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla

“Azienda” un corrispettivo di € 60,00 (sessanta/00) per ora di attività

omnicomprensive, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a)

compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e

per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota

percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico

della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle

prestazioni.

3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.

3.4 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile il

prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista”

in relazione alla presente convenzione, all’USC Formazione, marketing e libera

professione della “Azienda” che attiverà le procedure di fatturazione.

3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture

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entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto

corrente intestato alla “ASST PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN

IT75Z0569611100000008001X73.

3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo

del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al

momento della sottoscrizione.

3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del

“Professionista” entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme

liquidate dal “Titolare della convenzione”.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha validità dal 20/06/2017 ed ha la durata di un anno senza

facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga

del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto

sottoscritto dalle “Parti”.

4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione

unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un

margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i

nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e

corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare

pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona

fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in

adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei

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all’uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le

attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30

giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue

successive modifiche ed integrazioni.

5.4 - Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a

rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice etico e codice di

comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it; ciascuna parte

dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di

organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la

conformità al D.Lgs. 231/2001 ed a prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale

normativa.

5.5 – Il “Titolare della Convenzione” si impegna inoltre a non assumere o conferire

incarichi a dipendenti della “Azienda” che hanno esercitato nei tre anni precedenti

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei sui confronti o di Società ad

essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –

pantouflage o revolving doors);

5.6 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità

diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal

“Professionista” a favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della

convenzione” garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori

derivanti propria la Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti

manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed

escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa.

5.7 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di

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adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e

professionale per le attività svolte in forza del presente contratto.

5.8 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di

documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai

sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli

indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate

valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata

agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica

trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per

quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo

automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria

competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto

dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte

a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a

richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente

e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso

fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente

normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non

fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con

decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte

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interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda”

sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività

già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi

giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad

alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza

dell’anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le “Parti” si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del

presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte,

come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono

applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 8 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA

DI BOLLO

8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con

onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale

risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si

impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte

le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese

quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno

deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti

viene assolta virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100

righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra

gli oneri previsti al “Titolare della convenzione” per un importo complessivo di euro

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64,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 originali di 9 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Data Data

Per la “Azienda”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione”

IL PROCURATORE

D.ssa Cristina Modica

firma firma

Per accettazione:

Il “Professionista”

Dott. Michele Manica

firma

USC Formazione, marketing e libera professione

Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli

Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705

Visto – procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli

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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 345/2017)

Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETÀ E SALUTE

S.P.A. DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE

MANICA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure

previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☒ prevede

☐ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo,

Dr. / Dr.ssa

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GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo

ospedaliero

rete

territoriale importo imponibile importo IVA importo totale

x 8.640,00 (presunto) - 8.640,00

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

☐ cessione beni cdc aut /anno

☐ cessione servizi cdc aut /anno

☒ libera professione cdc aut /anno

☐ solvenza aziendale cdc aut /anno

☐ contributi pubblici cdc aut /anno

☐ contributi privati cdc aut /anno

☐ erogazioni liberali cdc aut /anno

☐ altro cdc. aut /anno

☐ vedi allegato

Bergamo, 28/06/2017 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Fraticelli Mario

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UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del

bilancio:

n. conto descrizione

del conto

n.

autorizzazione/anno

n. sub-

autorizzazione

importo

imponibile

importo

IVA

importo

totale

406520010

Ric.att.

consulenza

sanit.LP.art.55c1-

lett.c-d art 57-58

ccnl

8.640,00

(presunto) 8.640,00

Bergamo, 29/06/2017 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

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PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.345/2017

ad oggetto:

CONVENZIONE CON CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETÀ E SALUTE S.P.A. DI

MILANO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE

MANICA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Petronella Vincenzo

Note:

DIRETTORE SANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Vasaturo Donatella

Note:

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line

dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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