oggetto: convenzione con il centro medico ......2017/07/17 · sesto san giovanni, via gorizia 23,...
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OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO -
SOCIETÀ E SALUTE S.P.A. DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI
ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE MANICA.
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO
Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;
Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;
Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;
Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- il Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. di Milano ha comunicato, con e-
mail prot. ASST n. 25671 del 25/05/2017, che intende avvalersi della consulenza del dott.
Michele Manica, dirigente a rapporto esclusivo presso l’UOC Urologia;
- con deliberazione n. 121 adottata in data 26/01/2017, sono state disciplinate nell’ambito
del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in
libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività
di consulenza richieste da soggetti esterni;
- il direttore dell’UOC Urologia ha dato parere favorevole in ordine all’attinenza delle
attività richieste al dott. Michele Manica con l’incarico ricoperto in azienda, alla
compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di
conflitto di interessi;
- l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Michele Manica con un impegno
quantificabile in 2 accessi al mese di circa 6 ore, al di fuori dell’orario di lavoro e gli
introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenza saranno
assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi
delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico
dell’azienda ove dovute;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.
DELIBERA
1. di approvare le premesse e di stipulare con il Centro medico Santagostino - Società e
Salute S.p.A. di Milano specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel
testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della
convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero -
professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale
che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio
dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle
attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario,
(2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione
come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
Il responsabile del procedimento: dr. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
Tra
ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]
pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente
atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di
firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
Centro medico Santagostino - Societa’ e Salute S.p.a., con sede legale in Milano,
Piazza Sant’Agostino 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo
“[email protected]”, C.F. e P.IVA 05128650966, rappresentata per la firma
del presente atto nella persona della d.ssa Cristina Modica nata a Milano (MI) il
16/07/1974, con la qualifica di Procuratore e legale rappresentante con poteri di
firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”),
(“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite
congiuntamente anche "Parti").
PREMESSO CHE
a) il “Titolare della convenzione”:
- è attiva nel settore sanitario con Centri Sanitari Polispecialistici Ambulatoriali,
quale Azienda Sanitaria Non Accreditata che svolge tale attività in strutture idonee
per le quali dichiara sotto propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le
autorizzazioni di legge;
- nelle proprie sedi site in Milano, Piazza Sant’Agostino 1 e Via Panfilo Castaldi 6, e
Sesto San Giovanni, Via Gorizia 23, intende svolgere attività sanitaria a favore
della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un
Imposta di bollo assolta in modo
virtuale. Autorizzazione n.2016/10861
del 01/02/2016 rilasciata da Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Bergamo 1
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medico specialista in urologia/andrologia;
- ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una
convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Michele
Manica (d'ora in poi detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla
specialistica di Urologia e Andrologia a favore di utenti/clienti della propria
struttura;
b) la “Azienda”:
- ha provveduto, con la deliberazione n. 121 del 26 gennaio 2017, a disciplinare le
modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla
"Azienda" da soggetti esterni;
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza
cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività
istituzionali;
- ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte
di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal
provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni
istituzionali a favore della “Azienda”;
- visto il parere del Direttore della struttura cui il “Professionista” è assegnato in
ordine alla attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla
compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di
assenza di conflitto di interessi;
c) il “Professionista”:
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto
di interessi previsti dalla normativa vigente;
d) le “Parti” ed il “Professionista”:
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- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono
compatibili con le reciproche attività di istituto;
- danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a
favore di propri utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione”
assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria
Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista” che accetta di erogare le
prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori di
Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in
attuazione della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della
convenzione” manlevando, entrambi, la “Azienda” da ogni forma di
responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a proprio carico le relative
coperture assicurative;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i
propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e
appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad
ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta
dal “Titolare della convenzione” nell’arco di validità del contratto.
2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di
lavoro e del debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le
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esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere
espletate, sarà programmata in 2 accessi al mese per un impegno orario di circa 6 ore
presso le sedi indicate in premessa.
2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita
esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista”
individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà
tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da
indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del
presente contratto.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla
“Azienda” un corrispettivo di € 60,00 (sessanta/00) per ora di attività
omnicomprensive, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a)
compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e
per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota
percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico
della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.
3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle
prestazioni.
3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.
3.4 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile il
prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista”
in relazione alla presente convenzione, all’USC Formazione, marketing e libera
professione della “Azienda” che attiverà le procedure di fatturazione.
3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture
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entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto
corrente intestato alla “ASST PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN
IT75Z0569611100000008001X73.
3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo
del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al
momento della sottoscrizione.
3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del
“Professionista” entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme
liquidate dal “Titolare della convenzione”.
Art. 4 - DURATA
4.1 - Il presente contratto ha validità dal 20/06/2017 ed ha la durata di un anno senza
facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga
del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto
sottoscritto dalle “Parti”.
4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione
unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un
margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.
Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i
nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e
corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare
pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona
fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in
adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei
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all’uso per il quale sono destinati.
5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le
attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue
successive modifiche ed integrazioni.
5.4 - Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a
rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice etico e codice di
comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it; ciascuna parte
dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la
conformità al D.Lgs. 231/2001 ed a prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale
normativa.
5.5 – Il “Titolare della Convenzione” si impegna inoltre a non assumere o conferire
incarichi a dipendenti della “Azienda” che hanno esercitato nei tre anni precedenti
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei sui confronti o di Società ad
essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
pantouflage o revolving doors);
5.6 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità
diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal
“Professionista” a favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della
convenzione” garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori
derivanti propria la Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti
manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed
escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa.
5.7 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di
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adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e
professionale per le attività svolte in forza del presente contratto.
5.8 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di
documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai
sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli
indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate
valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata
agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica
trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto
del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per
quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo
automaticamente e di diritto.
Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria
competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto
dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte
a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a
richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente
e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso
fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente
normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non
fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con
decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte
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interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda”
sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività
già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi
giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad
alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza
dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE
Le “Parti” si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del
presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte,
come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono
applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 8 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA
DI BOLLO
8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con
onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
8.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si
impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte
le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
8.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti
viene assolta virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100
righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra
gli oneri previsti al “Titolare della convenzione” per un importo complessivo di euro
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64,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 originali di 9 pagine.
Letto, approvato e sottoscritto
Data Data
Per la “Azienda”
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
Per il “Titolare della convenzione”
IL PROCURATORE
D.ssa Cristina Modica
firma firma
Per accettazione:
Il “Professionista”
Dott. Michele Manica
firma
USC Formazione, marketing e libera professione
Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli
Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705
Visto – procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 345/2017)
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETÀ E SALUTE
S.P.A. DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE
MANICA.
UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☒ prevede
☐ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo,
Dr. / Dr.ssa
GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i RICAVI previsti:
sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati
polo
ospedaliero
rete
territoriale importo imponibile importo IVA importo totale
x 8.640,00 (presunto) - 8.640,00
Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:
(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)
☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato
Bergamo, 28/06/2017 Il direttore
Dr. / Dr.ssa Fraticelli Mario
UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del
bilancio:
n. conto descrizione
del conto
n.
autorizzazione/anno
n. sub-
autorizzazione
importo
imponibile
importo
IVA
importo
totale
406520010
Ric.att.
consulenza
sanit.LP.art.55c1-
lett.c-d art 57-58
ccnl
8.640,00
(presunto) 8.640,00
Bergamo, 29/06/2017 Il direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella
PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.345/2017
ad oggetto:
CONVENZIONE CON CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETÀ E SALUTE S.P.A. DI
MILANO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. MICHELE
MANICA.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Petronella Vincenzo
Note:
DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Pezzoli Fabio
Note:
DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Vasaturo Donatella
Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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