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OGGETTO: CONVENZIONE CON FINMEDICAL S.R.L. DI VERTOVA (BG) PERL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT.GAETANO BONINI.
IL DIRETTORE GENERALEnella persona del Dott. Carlo Nicora
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO
Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;
Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, comemodificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della surichiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’aziendasocio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è statonominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 efino al 31.12.2018;
Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionalen. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitariaterritoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;
Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
Finmedical s.r.l. di Vertova (BG) ha comunicato, con e-mail prot. ASST n. 42587 del31/08/2017, che intende avvalersi della consulenza del dott. Gaetano Bonini, dirigente arapporto esclusivo presso l’UOC Radiologia Diagnostica per immagini 1;
con deliberazione n. 121 adottata in data 26/01/2017, sono state disciplinate nell’ambitodel “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili inlibera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attivitàdi consulenza richieste da soggetti esterni;
il direttore dell’UOC Radiologia diagnostica per immagini 1 ha espresso parerefavorevole in ordine all’attinenza delle attività richieste al dott. Gaetano Bonini conl’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attivitàistituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi;
l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Gaetano Bonini con un impegnoquantificabile in 4 accessi/settimana per un impegno orario di circa 4 ore, al di fuoridell’orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione /consulenza saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigenteregolamento aziendale;
gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensividelle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive acarico dell’azienda ove dovute;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttoresociosanitario.
DELIBERA
1. di approvare le premesse e di stipulare con Finmedical s.r.l. di Vertova (BG) specificoaccordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) alpresente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dellaconvenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero -professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale cheha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggiodell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attivitàsvolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) arichiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione comesopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora
Il responsabile del procedimento: dott. Mario Fraticelli USC Formazione marketing e libera professione
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazionedigitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
Tra
ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]
pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente
atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di
firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
Finmedical S.r.l., con sede legale in Vertova (BG), via Cereti n. 15, con recapito di
posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. e Partita
IVA n. 02213470160, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del
dott. Francesco Sergio, con la qualifica di Direttore Sanitario con poteri di firma
(d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”),
(“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite
congiuntamente anche "Parti").
PREMESSO CHE
a) il “Titolare della convenzione”:
- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee
per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e
le autorizzazioni di legge;
- nella propria sede site in Vertova (BG), p.zza Vittorio Veneto n. 29, intende
svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende
necessaria la consulenza di un medico specialista in Radiodiagnostica;
- ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una
convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Gaetano
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Bonini (d'ora in poi detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla
specialistica di Radiodiagnostica a favore di utenti/clienti della propria struttura;
b) la “Azienda”:
- ha provveduto, con la deliberazione n. 121 del 26 gennaio 2017, a disciplinare le
modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla
"Azienda" da soggetti esterni;
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza
cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività
istituzionali;
- ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte
di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal
provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni
istituzionali a favore della “Azienda”;
- visto il parere del Direttore della struttura cui il “Professionista” è assegnato in
ordine alla attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla
compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di
assenza di conflitto di interessi;
c) il “Professionista”:
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto
di interessi previsti dalla normativa vigente;
- dichiara di conoscere il Regolamento per la gestione delle Attività Sanitarie
Integrative (ASI) erogabili in Libera professione intramuraria e Solvenza
aziendale e che l’impegno cumulativo di tutte le attività di consulenza accettate
deve essere inferiore a 30 giornate/anno o con compenso lordo cumulativo non
superiore al 50% del proprio trattamento economico lordo complessivo previsto
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dalla sommatoria di tutte le voci contrattuali;
d) le “Parti” ed il “Professionista”:
- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono
compatibili con le reciproche attività di istituto;
- danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a
favore di propri utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione”
assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria
Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista” che accetta di erogare le
prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori di
Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in
attuazione della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della
convenzione” manlevando, entrambi, la “Azienda” da ogni forma di
responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a proprio carico le relative
coperture assicurative;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i
propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e
appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad
ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta
dal “Titolare della convenzione” nell’arco di validità del contratto.
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2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di
lavoro e del debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le
esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere
espletate, sarà programmata per circa 4 accessi al mese per un impegno orario di
circa 4 ore ciascuno presso le sedi indicate in premessa.
2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita
esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista”
individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà
tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da
indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del
presente contratto.
Art. 3-CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla
“Azienda” un corrispettivo di € 126,00 (centoventisei/00) per ora di attività
omnicomprensive, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a)
compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e
per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota
percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico
della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.
3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle
prestazioni.
3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.
3.4 – Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere all’USC Formazione,
marketing e libera professione della “Azienda” con cadenza di norma mensile:
- il modulo di programmazione preventivo delle attività che saranno svolte dal
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“Professionista”
- il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal
“Professionista” per consentirne la corretta fatturazione e la eventuale verifica su
tempi e modi di erogazione oltre che la non interferenza con gli impegni presso la
ASST.
3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture
entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto
corrente intestato alla “ASST PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN
IT75Z0569611100000008001X73.
3.6 - Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo
del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al
momento della sottoscrizione.
3.7- La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del
“Professionista” entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme
liquidate dal “Titolare della convenzione”.
Art. 4 - DURATA
4.1 - Il presente contratto ha validità dall’01/06/2017 con scadenza 31/05/2018/ senza
facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga
del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto
sottoscritto dalle “Parti”. La “Azienda” si riserva la facoltà di non rinnovare le
convenzioni che non hanno generato nell’anno precedente una soglia minima di
fatturato di €6.000 (seimila/00).
4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione
unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un
margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.
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Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i
nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e
corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare
pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona
fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in
adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei
all’uso per il quale sono destinati.
5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le
attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue
successive modifiche ed integrazioni.
5.4 - Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a
rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice etico e codice di
comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it; ciascuna parte
dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la
conformità al D.Lgs. 231/2001 ed a prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale
normativa.
5.5 – Il “Titolare della Convenzione” si impegna inoltre a non assumere o conferire
incarichi a dipendenti della “Azienda” che hanno esercitato nei tre anni precedenti
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei sui confronti o di Società ad
essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
pantouflage o revolving doors).
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5.6 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità
diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal
“Professionista” a favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della
convenzione” garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori
derivanti propria la Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti
manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed
escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa.
5.7 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di
adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e
professionale per le attività svolte in forza del presente contratto.
5.8 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di
documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai
sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli
indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate
valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata
agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica
trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
6.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività
oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle
“Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo
automaticamente e di diritto.
6.2 - Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di
propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto
previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno
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l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della
“Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già
effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi
giustificativi. Resta inteso fra le “Parti” che, qualora per cause di forza maggiore
(quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche
autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di
ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà
automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato
comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti”
concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione
delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte,
previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o
rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei
confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE
Le “Parti” si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del
presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte,
come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono
applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 8–FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO
8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con
onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
8.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si
impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte
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le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
8.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti
viene assolta virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100
righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra
gli oneri previsti al “Titolare della convenzione” per un importo complessivo di euro
96,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 originali di 9 pagine.
Letto, approvato e sottoscritto
Data Data
Per la “Azienda”
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Francesco Sergio
firma firma
Per accettazione:
Il “Professionista”
Dott. Gaetano Bonini
firma
USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Fraticelli
Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705
Visto – procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 989/2017)
Oggetto: CONVENZIONE CON FINMEDICAL S.R.L. DI VERTOVA (BG) PER L'ESECUZIONE DIATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL DOTT. GAETANO BONINI.
UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedurepreviste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☒ prevede
☐ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo, 19/09/2017 Il direttore
Dr. / Dr.ssa Fraticelli Mario
GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i RICAVI previsti:
sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati
poloospedaliero
reteterritoriale
importo imponibile importo IVA importo totale
x 24.192,00 (presunto) - 24.192,00
Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:
(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)
☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato
Bergamo, 19/09/2017 Il direttore
Dr. / Dr.ssa Fraticelli Mario
UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i delbilancio:
n. contodescrizionedel conto
n.autorizzazione/anno
n. sub-autorizzazione
importoimponibile
importoIVA
importototale
406520010
Ric.att.consulenzasanit.area
pag.art.57/58-c
24.192,00(presunto)
24.192,00(presunto)
Bergamo, 20/09/2017 Il direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella
PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.989/2017
ad oggetto:
CONVENZIONE CON FINMEDICAL S.R.L. DI VERTOVA (BG) PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ
DI CONSULENZA DEL DOTT. GAETANO BONINI.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Petronella Vincenzo
Note:
DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Pezzoli Fabio
Note:
DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Vasaturo Donatella
Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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