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Circolare informativa 1 del 01 gennaio 2018

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Circolare informativa n° 1 del 01 gennaio 2018

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Indice

Comunicazione Smart Working: la guida del Ministero

Gestione lavoratori domestici: avvisi di addebito

Solidarietà del committente estesa anche alla subfornitura

Contact center Inail: da gennaio attivo nuovo numero telefonico

Datori di lavoro domestico: avvisi per mancato versamento contribuzione

Riduzione contributiva imprese artigiane: pubblicato il decreto

Pensionamento anticipato per i lavoratori del settore privato: chiarimenti

NASpI: compatibilità con alcune attività lavorative e tipologie di reddito

Pubblicata in Gazzetta la conversione del decreto fiscale

Nuove disposizioni sulla rottamazione

Istruttoria semplificata per la videosorveglianza

Solidarietà nelle sanzioni amministrative

Nuove disposizioni sul collocamento obbligatorio

Settori e professioni ad alta disparità uomo/donna

Welfare aziendale, deducibilità e detraibilità IVA

Accesso al FIS e affitto di ramo d’azienda

Attivo il reddito d’inclusione

Bando ISI 2017

Modello OT24 2018

Comunicazione annuale lavoratori somministrati

Principali scadenze dal 1° al 31 gennaio 2018

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Ai Signori Clienti

Loro indirizzi Oggetto: circolare informativa del mese di gennaio 2018 Dalla conversione del decreto fiscale, ovvero il “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2018”, alle nuove disposizioni sulla rottamazione delle cartelle di pagamento: non mancano le novità in materia di lavoro in vista del nuovo anno. Ne diamo conto nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in campo normativo e previdenziale. Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Comunicazione smart working: la guida del Ministero del lavoro Il Ministro del lavoro ha pubblicato, sul sito cliclavoro, una Guida alle regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, guida)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Gestione lavoratori domestici: avvisi di addebito L’Inps, con messaggio n. 4929 del 7 dicembre 2017, ha comunicato che, a decorrere dal 20 dicembre 2017, procederà alla formazione degli avvisi di addebito, per la successiva azione di recupero da parte degli agenti della riscossione, con riferimento alle inadempienze accertate, confermate e contabilizzate entro il 3 dicembre 2016 relative ai contributi da lavoro domestico.

(Inps, messaggio, 7/12/2017, n. 4929) Solidarietà del committente estesa anche alla subfornitura La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha chiarito che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni, ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, si applica non soltanto in caso di appalto e subappalto, come previsto dalla norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex L. 192/1998. Ciò in quanto la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un’esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’articolo 3, Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

(Corte Costituzionale, sentenza, 6/12/2017, n. 254)

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Contact center Inail: da gennaio 2018 attivo un nuovo numero telefonico L’Inail, con avviso del 5 dicembre 2017, ha comunicato che dal 1° gennaio 2018 sarà attivo il nuovo numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile. I numeri 803.164 (da fisso) e 06.164164 (da mobile), in comune con l’Inps, saranno attivi per l’Inail fino al 31 dicembre 2017.

(Inail, avviso, 5/12/2017) Datori di lavoro domestico: avvisi per mancato versamento contribuzione L’Inps, con comunicato del 28 ottobre 2017, ha reso noto che sta inviando gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico che risultano inadempienti per almeno un trimestre tra il 4° trimestre 2012 e il 2013. L’Istituto ha inoltre indicato le modalità di comunicazione per la contestazione del provvedimento.

(Inps, comunicato stampa, 28/11/2017) Riduzione contributiva imprese artigiane: pubblicato il decreto È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.I. 10 ottobre 2017, che ha fissato la riduzione contributiva per le aziende artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016 al 7,22% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2017.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 10/10/2017)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Pensionamento anticipato per i lavoratori del settore privato: chiarimenti L’Inps, con circolare n. 180 del 7 dicembre 2017, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dall’articolo 24, comma 15-bis, D.L. 201/2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa. Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.

(Inps, circolare, 7/12/2017, n. 180) NASpI: compatibilità con alcune attività lavorative e tipologie di reddito L’Inps, con circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha impartito le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n. 94/2015 e n. 142/2015, in particolare: compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica; compensi da prestazioni di lavoro occasionali; redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche Casse e redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. Il documento offre inoltre precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.

(Inps, circolare, 23/11/2017, n. 174)

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INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE Pubblicata in Gazzetta la conversione del decreto fiscale È stata pubblicata, sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, la L. 172/2017, di conversione del D.L. 148/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, meglio noto come “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2018”. Di seguito, i principali interventi a impatto lavoristico.

Articolo Contenuto Articolo 1 Riapertura definizione agevolata dei ruoli

Viene previsto che i termini di pagamento delle rate (luglio, settembre e novembre 2017), di cui

all’articolo 6, comma 3, lettera a), D.L. 193/2016, siano prorogati al 7 dicembre 2017, mentre

quelli di cui alla lettera b) vengano posticipati al mese di luglio 2018, rispetto all’originaria

scadenza dell’aprile 2018.

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori novità, in quanto possono essere estinti

anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a. dal 2000 al 2016:

- che non sono stati oggetto di dichiarazioni rese ex articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;

- compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore

non è stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato

tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b. dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Ai fini della definizione deve essere presentata apposita dichiarazione nel termine del 15 maggio

2018.

Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi,

e il pagamento, può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale

importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018,

novembre 2018 e febbraio 2019.

Limitatamente ai carichi per i quali non risultano pagate tutte le rate, il debitore è tenuto al

versamento in unica soluzione, nel termine del 31 luglio 2018, delle rate scadute al 31 dicembre

2016 e comunicate dall’agente della riscossione. In caso di mancato, insufficiente o tardivo

pagamento di tale importo si verifica automaticamente l’improcedibilità dell’istanza. Inoltre, il

contribuente-debitore dovrà procedere al versamento, in 2 rate consecutive di pari ammontare,

scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, dell’80% delle somme

complessivamente dovute ai fini della definizione e, entro febbraio 2019, dell’ultima rata

relativa al restante 20%.

Articolo 2 Sospensione obblighi tributari zone dell’alluvione di Livorno

Vieni prevista la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi

quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti

previsti dall’articolo 29, D.L. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il

30 settembre 2018.

La misura interessa persone fisiche che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza

ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di

Collesalvetti (Provincia di Livorno), nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede

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legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui sopra.

La sospensione in oggetto non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai

sostituti d’imposta.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16

ottobre 2018.

La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di

abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000,

con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Articolo 8-bis

Regime fiscale lavoratori reimpatriati

Vengono prorogati al quadriennio 2017-2020 le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori

reimpatriati di cui alla L. 238/2010. Inoltre, viene previsto che per il periodo di imposta 2016 si

rendono applicabili le medesime agevolazioni, ragion per cui è prevista l’emanazione nel

termine di 60 giorni di un decreto disciplinante le modalità di restituzione delle imposte in

eccesso eventualmente versate.

Articolo 19-octies

Modalità proroga, nel limite di 60 giorni, obblighi dichiarativi e comunicativi

Viene previsto che i termini di adempimento relativi a dichiarazioni e comunicazioni relative a

tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, potranno essere prorogati, attraverso un

provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, emanato di concerto con il Mef. Resta

inteso che tali proroghe potranno essere azionate esclusivamente in presenza di eventi o

circostanze che rendano difficile la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti.

Tale modalità di proroga può rinviare gli adempimenti per un periodo congruo, al massimo di 60

giorni.

Articolo 19-novies

Assicurazione professionale obbligatoria avvocati

Viene modificata la previsione di cui all’articolo 12, L. 247/2012 inerente l’obbligo di copertura

assicurativa degli infortuni, eliminando tale obbligo per i danni derivanti alla propria persona.

Articolo 19-quaterdecies

Equo compenso

Viene introdotto il nuovo articolo 13-bis nell’alveo della L. 247/2012, riconoscendo, al comma 1,

un equo compenso in riferimento ai rapporti professionali degli avvocati, regolamentati da

convenzioni, con istituti creditizi e assicurativi e imprese non definibili quali PMI, quando tali

convenzioni sono stipulate in via unilaterale da parte delle imprese come sopra definite. Il

successivo comma 3 introduce una presunzione di unilateralità, salvo prova contraria, di tali

convenzioni. L’articolo 13-bis, al comma 2, definisce equo il compenso determinato nelle

convenzioni soprarichiamate quando è proporzionato alla qualità del lavoro svolto, al contenuto

e alle caratteristiche della prestazione professionale, avendo a riguardo i parametri di cui al

regolamento del Ministero di giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, sempre L. 247/2012. Con

i commi successivi vengono, inoltre, definiti i concetti di clausola vessatoria.

L’articolo 13-bis è applicabile, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai

professionisti di cui all’articolo 1, L. 81/2017, anche iscritti a ordini e collegi, i cui parametri sono

definiti da decreti ministeriali.

Articolo 20 Detrazioni affitti studenti universitari

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), Tuir, per i soli

periodi d’imposta 2017 e 2018, i canoni di locazione relativi agli studenti universitari fuori sede

risultano detraibili anche se riferiti a immobili ubicati nella medesima Provincia di residenza, a

condizione, tuttavia, che distino dalla famiglia almeno 100 km, abbattuti a 50 km per gli studenti

residenti in zone montane o disagiate.

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Nuove disposizioni sulla rottamazione A mezzo del D.L. 148/2017 è stata prevista la nuova edizione della c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento; un’agevolazione che, a fronte di un pagamento scadenzato in specifiche rate tra 2018 e 2019, consente al debitore di “rottamare” sia le sanzioni che gli interessi di mora presenti nel carico a suo debito presso l’Agenzia entrate-Riscossione. Il decreto introduttivo è stato adesso convertito in legge (a mezzo L. 172/2017), con alcune modifiche di sostanziale spessore. Vediamo in schema le varie situazioni agevolative, cui i contribuenti potranno ricorrere, secondo le nuove disposizioni. Si ricorda, come da informativa del mese precedente, che lo scorso 7 dicembre è scaduta la possibilità di sanatoria per coloro che, in precedenza, avevano omesso versamenti rateali previsti dalla rottamazione 2017. Entro detta data, infatti, era possibile versare tali somme, evitando così la decadenza della domanda per mancato pagamento. Le possibili forme di definizione agevolata, proposte per il 2018, sono quindi le seguenti per i debitori che possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione: a. notificati dal 2000 al 2016 (una sorta di parziale riapertura della vecchia edizione introdotta in

sede di conversione) purché, in alternativa: 1. non siano stati oggetto di precedente domanda di rottamazione; 2. siano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il

debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b. notificati dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 (nuovo periodo non rottamabile, per ovvi motivi temporali, nella precedente edizione).

Per attivare la procedura i contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017.

Il pagamento del debito emergente potrà essere effettuato in massimo 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Per i carichi notificati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, il concessionario per la riscossione invia al debitore, entro il 31 marzo 2018 e con posta ordinaria, l’avviso dei carichi che risultano ancora non notificati. Entro il 30 giugno 2018, invece, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Particolari disposizioni vengono invece previste per il caso dei carichi non ammessi alla precedente domanda di rottamazione (2017), in quanto è stato rilevato un mancato pagamento di rate, al 31 dicembre 2016, relative a rateizzazioni per essi in essere alla data del 24 ottobre 2016 (lettera a. punto 2., esposta in precedenza). Per questi l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, e, entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il debitore dovrà, in via preliminare, versare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, considerando che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tali importi determinerebbe automaticamente l’improcedibilità dell’istanza di rottamazione. Una volta ottemperato al corretto ripristino della vecchia rateizzazione, rendendo attiva la domanda di rottamazione, il debitore dovrà versare il dovuto, ai fini della vera e propria definizione agevolata, con queste modalità:

- in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, pari all’80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

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- l’ultima rata entro il febbraio 2019, relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

In deroga alla disciplina prevista nella precedente versione, viene stavolta stabilito che la facoltà di definizione dei carichi già oggetto di rateizzazione può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Ciò, stante quanto sopra detto, per quanto riguarda le rate successive al 31 dicembre 2016. Si ricorda, infine, che, per i debiti oggetto della rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. Parimenti vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione. Istruttoria semplificata per la videosorveglianza a difesa del patrimonio aziendale L’INL, con nota n. 299 del 28 novembre 2017, ha fornito importanti chiarimenti alle imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere, che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, L. 300/1970, ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con Rsa o Rsu ovvero all’autorizzazione da parte dell’INL. In caso di richiesta di autorizzazione alle ITL competenti, tali sistemi di videosorveglianza, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato articolo 4. Qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Conseguentemente, in relazione all’evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, le sedi dell’Ispettorato saranno tenute a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria. Solidarietà nelle sanzioni amministrative Con la nota n. 10174 del 20 novembre 2017, l’INL ha fornito un importante chiarimento in relazione all’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale rispetto a sanzioni amministrative irrogate con emissione di un provvedimento ingiuntivo. Innanzitutto si ricorda che l’articolo 6, L. 689/1981, prevede che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta…Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”. La P.A. può rivolgersi a propria scelta all’uno o all’altro dei propri debitori per pretendere l’intera somma. Il debitore prescelto è tenuto ad adempiere per intero senza poter opporre patti contrari. La sanzione amministrativa può quindi essere coattivamente riscossa agendo sul patrimonio di uno qualunque dei soggetti obbligati. Nel caso di insufficienza del patrimonio di un soggetto obbligato, per la quota insoddisfatta, si potrà avviare azione esecutiva nei confronti degli altri condebitori. Per le violazioni in materia di lavoro, la responsabilità solidale grava:

- sull’imprenditore, per le condotte poste in essere dai propri dipendenti; - sulle società in nome collettivo, per l’azione di ciascuno dei propri soci

amministratori; - sulle società in accomandita semplice o per azioni, per l’azione di ciascuno dei soci

accomandatari;

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- sulle società a responsabilità limitata e sulle società per azioni, per le azioni dei propri amministratori, siano essi soci o meno;

- sulle società cooperative, per le azioni dei propri amministratori, soci o mandatari di persone giuridiche socie.

Con la nota n. 10174/2017, l’Ispettorato chiarisce i contenuti della recente sentenza n. 22082/2017 della Corte di Cassazione a SS.UU., circa l’interpretazione del suddetto articolo 6, L. 689/1981, nonché dell’articolo 14, ultimo comma, della medesima legge, ai sensi del quale, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà non assolve solo una funzione di garanzia, ma ha anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale, perciò:

- l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, quindi, non viene meno se quest'ultima si estingue per mancata tempestiva notificazione;

- l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione.

La nota dell’INL esemplifica alcuni casi in cui l’obbligazione solidale non è travolta dall’eventuale estinzione dell’obbligazione “principale”. Difetto di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore

1) Se il difetto di notifica al trasgressore riguardi il verbale, l’ITL adotta l’ordinanza-ingiunzione nei confronti esclusivamente dell’obbligato solidale. L’eventuale ordinanza emessa nei confronti del trasgressore dovrà essere annullata in autotutela e dovrà procedersi eventualmente all’iscrizione a ruolo solamente per l’ordinanza emessa nei confronti dell’obbligato solidale. Qualora, poi, si sia instaurato il giudizio ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 150/2011, da parte di entrambi gli obbligati, dovrà darsi corso all’annullamento dell’ordinanza nei confronti del trasgressore anche in corso di causa. L’Ufficio proseguirà l’azione di difesa chiedendo la conferma dell’atto impugnato nei confronti dell’obbligato solidale, invocando i principi affermati dalla recente sentenza.

2) Qualora, invece, il difetto di notifica riguardi l’ordinanza-ingiunzione, dovrà procedersi all’annullamento dell’ordinanza rivolta al trasgressore. In questo caso, però, qualora non siano decorsi i termini prescrizionali di 5 anni dalla notifica del verbale, sarà sempre possibile una nuova notifica del provvedimento ingiuntivo al trasgressore, a meno che nel merito e nel frattempo non sia intervenuta sentenza favorevole all’obbligato solidale.

Mancata o erronea identificazione del trasgressore Qualora il trasgressore risulti sconosciuto o irreperibile, l’Ufficio notifica l’ordinanza-ingiunzione al solo obbligato in solido, che sia stato, invece, correttamente individuato. Così potrà procedersi anche nel caso in cui l’ordinanza sia stata emessa nei confronti di un trasgressore rivelatosi privo di legittimazione passiva. L’ordinanza emessa erroneamente dovrà essere annullata in autotutela. Morte del trasgressore In questo caso la Corte ribadisce l’estinzione della responsabilità solidale, tenuto conto del principio di intrasmissibilità dell’obbligazione per sanzioni amministrative agli eredi. L’intrasmissibilità opera quindi anche nei confronti dell’obbligato solidale, il quale non potrebbe esercitare azione di regresso. Qualora invece, l’obbligato solidale abbia eseguito il pagamento della sanzione prima della morte del trasgressore, potrà proporsi azione di regresso, poiché al momento dell'apertura della successione si è già estinta l'obbligazione verso la P.A., e nel patrimonio ereditario del trasgressore è entrata anche l’esposizione passiva al regresso dell’obbligato solidale. Nuove disposizioni sul collocamento obbligatorio Con l’intervento del D.Lgs. 151/2015, parte della complessiva riforma che passa sotto il nome di Jobs Act, fu rivisto un aspetto del collocamento obbligatorio, L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con riguardo alle aziende di minori dimensioni.

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Come noto, l’articolo 3, L. 68/1999, prevede, tra le altre ipotesi, che sia collocato in via obbligatoria un lavoratore disabile in aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti. In precedenza, tale disposizione era derogata da un comma successivo del medesimo articolo, laddove veniva specificato che tale obbligo non sorgeva immediatamente, ma “solo in caso di nuova assunzione”. Lo stesso regime di favore era previsto per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Con la novella posta dal D.Lgs. 151/2015, tale deroga è stata espunta dal testo normativo, inizialmente a far data dal 2017, poi con decorrenza prorogata al 1° gennaio 2018. Col nuovo anno, quindi, le realtà aziendali aventi una forza lavoro compresa tra i 15 e i 35 lavoratori, dovranno provvedere, se non già in forza, all’assunzione di un soggetto disabile. Tale obbligo, dunque, non sarà più legato a un’eventuale nuova assunzione, ma sorgerà ex lege con il 1° gennaio 2018.

Il Ministero del lavoro e l’Anpal, con nota n. 454 del 23 gennaio 2017, avevano offerto chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo disabili e agli obblighi di assunzione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 alla L. 68/1999. Non essendo intervenute ulteriori modifiche, e in assenza di diverse precisazioni, si ritiene che tali indicazioni possano essere ancora valide. La nota precisa che i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016 (leggasi 2017), non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017 (leggasi 2018), del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, L. 68/1999. Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016 (leggasi 2017), resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017 (leggasi 2018), sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale. In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (ora 2018), e non più entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016 (ora 2017), come da precedente normativa, secondo le modalità indicate dall’articolo 7, L. 68/1999 e nella nota ministeriale n. 970/2016. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016 (leggasi 2017), e rispetto ai quali non trovava applicazione l’abrogato comma 2, articolo 2, D.P.R. 333/2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. L’INL, inoltre, con la nota n. 10701 del 7 dicembre 2017, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di collocamento mirato nelle banche cooperative, affermando che le banche di credito cooperativo non possono esimersi dal rispetto degli obblighi, perché non rientrano nel novero né delle cooperative di produzione e lavoro né delle cooperative sociali e, pertanto, non possono escludere dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili, fra gli altri, “i soci di cooperative di produzione e lavoro”. Settori e professioni ad alta disparità uomo/donna Il D.I. 10 novembre 2017 ha individuato, per l’anno 2018, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012.

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Il decreto è particolarmente importante al fine di definire le categorie dei lavoratori con diritto all’agevolazione prevista dalla L. 92/2012. Quest’ultima norma ha previsto il riconoscimento di incentivi a coloro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolamento retribuito da almeno 6 mesi, appartenenti a settori/professioni in cui il tasso di disparità uomo-donna superi almeno del 25% la disparità media. Il decreto, a titolo esemplificativo, ha individuato:

- tra i settori: agricoltura; industria (costruzioni; industria estrattiva; acqua e gestione rifiuti; industria energetica, industria manifatturiera); servizi (trasporto e magazzinaggio; informazione e comunicazione; servizi generali della P.A.);

- tra le professioni: i militari delle forze armate; i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e gli operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; gli imprenditori, amministratori e direttori di grandi azienda; gli agricoltori e gli operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia; etc..

Servizi di Welfare aziendale, deducibilità e detraibilità Iva Alla luce delle vigenti normative in materia di reddito di lavoro dipendente e assimilato è noto che le aziende, al fine di incrementare il livello di soddisfazione dei propri dipendenti e di ottimizzare i costi aziendali, possano materia a disposizione servizi di welfare aziendale. L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 904-603/2017, istanza presentata il 5 maggio 2017 si è occupata dell’utilizzazione di servizi, aventi - rispettivamente - finalità assistenziale e ricreativa (check up completo per la prevenzione delle malattie degenerative e abbonamento a una pay tv), per i quali vi è esclusione dal reddito di lavoro dipendente e i cui costi sostenuti dal datore di lavoro sono integralmente deducibili allorquando l’erogazione sia prevista o dalla contrattazione collettiva o da regolamento aziendale. Su quest’ultimo punto è opportuno ricordare come il regolamento, che è atto unilaterale di emanazione datoriale, determinerà la deducibilità integrale dei costi sostenuti solo qualora configuri l’adempimento di un obbligo negoziale al pari di un contratto collettivo, sia esso nazionale, territoriale o aziendale. Relativamente, poi, alla questione della detraibilità dell’Iva, l’Agenzia delle entrate, specifica che il diritto alla detrazione dell’imposta spetta a condizione che: 1. l’acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all’attività economica svolta dal soggetto passivo; 2. i beni e i servizi acquistati siano afferenti a operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla

legge ai fini dell’esercizio della detrazione; 3. sussista un “nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il

complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta”, essendo la detraibilità “connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono”.

Nel caso specifico quindi l’acquisto di abbonamento a pay tv, non essendo possibile riscontrare i presupposti sopra elencati, non consentirà la detrazione dell’Iva. L’Iva non detratta, essendo onere accessorio di diretta imputazione al costo del servizio cui si riferisce, è però deducibile dal reddito d’impresa ex articolo 110, Tuir. Dopo il chiarimento citato, il quadro dei risvolti fiscali delle spese per servizi con finalità ricreative destinati alla generalità o a categorie di dipendenti è il seguente:

- se le spese sono sostenute volontariamente dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito d’impresa fino al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 100, Tuir;

- se le spese, invece, sono sostenute a fronte ad obblighi di contratto o accordo o regolamento aziendale, la deducibilità è del 100%;

- l’Iva relativa ai detti servizi è indetraibile, ma deducibile dal reddito d’impresa. Accesso al FIS e affitto di ramo d’azienda Il Ministero del lavoro. con risposta a interpello n. 3/2017, interviene per chiarire se può essere fatta richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (Fis) da parte della cessionaria, nel caso di operazioni societarie di affitto di ramo di azienda con riconoscimento della contribuzione già versata da parte dell’impresa cedente.

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Il FIS è rivolto a tutti quei datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs e della Cigo, e che non abbiano costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà alternativi. Possono beneficiare dell’integrazione salariale, erogato dal Fis, i lavoratori che siano in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, di un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda. La norma precisa che in caso di trasferimento di azienda, ai sensi dell’articolo 2122 cod. civ., ai fini della verifica dell’anzianità di effettivo lavoro si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante. La norma istitutiva del fondo (D.Lgs. 148/2015) prevede il c.d. tetto aziendale, inteso quale meccanismo secondo cui ciascun datore di lavoro può accedere alla prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale. Nello specifico, le prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo in favore dello stesso. L’interpretazione più coerente con la logica dell’impianto normativo induce a ritenere che le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro, e che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, siano quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile. In proposito l’Inps, cui è demandata la gestione del Fis, ha specificato che, in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione dell’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda cessionaria è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente. Qualora, invece, si tratti di un’operazione societaria nella quale l’azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o nuove (come, ad esempio, nel caso di scissioni parziali o di cessioni di ramo d’azienda), nel computo del tetto aziendale si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante (nonché cessionaria), a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedenti. Ciò premesso, quanto al quesito specifico formulato dall’associazione proponente istanza di interpello e relativo alla possibilità che il Fondo eroghi prestazioni anche in favore dell’azienda cessionaria di lavoratori a seguito di affitto d’azienda, anche sulla base di contributi dovuti da parte dell’azienda cedente, il Ministero ritiene che in questo caso nel computo del tetto aziendale si debba tener conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda (cessionaria) che richiede la prestazione a carico del Fis, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dall’azienda cedente. E’ attivo il Reddito di inclusione E’ attivo il Reddito di inclusione, la nuova misura unica di contrasto alla povertà che, dal 1° dicembre 2017, le famiglie in possesso dei requisiti familiari ed economici previsti possono richiedere presso il proprio Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni stessi. Il modulo di domanda (allegato alla circolare n. 172/2017) è reperibile sia sul sito internet dell’Inps che su quello del Ministero del lavoro. Con la circolare n. 172/2017 l’Inps ha illustrato il Rei e ora, con il messaggio n. 4811/2017, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura. Il modulo di domanda ha natura di autocertificazione, da parte del richiedente la misura, del possesso dei requisiti di accesso al Rei. La verifica della fondatezza e veridicità della stessa è in capo all’Inps e ai Comuni. Il Comune, anche per il tramite dei punti di accesso, ha il compito di trasmettere le informazioni contenute nel modulo di domanda, comprensive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non possono essere esaminate dall’Inps. Entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda da parte del Comune, l’Istituto dovrà verificare gli altri requisiti di accesso, non già oggetto di verifica da parte del Comune.

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Il Rei, in generale, prevede un sostegno economico (per un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il sostegno economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio viene concesso dall'Inps per un periodo massimo di 18 mesi.

Un volta goduta per intero la prestazione, una nuova domanda può essere presentata solo dopo 6 mesi dalla cessazione del godimento della prestazione; in questo caso la durata è di 12 mesi. Dal 1° gennaio 2018, il Rei sostituirà il Sia (Sostegno per l'inclusione attiva), che dal 1° novembre scorso non può più essere richiesto, e l'ASDI (assegno di disoccupazione), che potrà essere richiesto fino al 30 gennaio 2018 da chi avrà terminato la NASpI entro il 31 dicembre 2017.

Se i beneficiari del Sia soddisfano anche i requisiti del Rei, possono richiedere la trasformazione del Sia in Rei. Per coloro che hanno esaurito la fruizione del Sia alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di Sia terminato a ottobre 2017), che presentino domanda di Rei a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la sua concessione è prevista:

- l’erogazione di un bimestre aggiuntivo di Sia (13ª e 14ª mensilità); - l’erogazione di 4 mesi di Rei (dal 15° al 18° mese).

L’intero periodo di fruizione del Sia deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del Rei. Bando ISI 2017 L’Inail, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo di incentivare:

- le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;

- le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Fondi a disposizione L’Inail mette a disposizione 249.406.358 euro suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo viene erogato in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva e varia in base all’asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili. Soggetti destinatari Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

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Accesso alla procedura on line La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, come specificato negli avvisi regionali. Sul sito www.inail.it – Accedi ai servizi on line – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali. Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono disponibili sul sito Inail. Le fasi della procedura sono 3:

- accesso alla procedura on line e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017;

- invio della domanda on line da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017;

- conferma della domanda on line tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Modello 0T24 2018 Entro il 28 febbraio 2018, per ridurre il premio Inail annuale, è necessario presentare il modello OT24 2018, relativo agli interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro realizzati nel 2017. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, secondo lo schema seguente:

Lavoratori - Anno Riduzione % Fino a 10 28

Da 11 a 50 18 Da 51 a 200 10

Oltre 200 5 L’azienda deve indicare sul modulo di domanda gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2017), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Gli interventi si presentano articolati nelle seguenti sezioni: A: Interventi di carattere generale; B: Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; C: Interventi trasversali; D: Interventi settoriali generali; E: Interventi settoriali. All’interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all’intera azienda oppure a singole Pat. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. L’Inail individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi on line. La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia l’effettuazione dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di riferimento deve riportare:

- data; - firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri

soggetti idonei ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda). Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

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Sul sito Inail sono disponibili il modello, la guida alla compilazione e il questionario di autovalutazione. Comunicazione annuale lavoratori somministrati Le aziende che hanno concluso, nel corso dell’anno 2017, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, entro il 31 gennaio 2018, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria o alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo, data Spett.li Rsu o Rsa (o associazioni sindacali territoriali)

Oggetto: Comunicazione utilizzo somministrazione, come previsto dall’articolo 36, comma 3, D.Lgs. 81/2015 Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, D.Lgs. 81/2015, l’azienda ___________ comunica che nel periodo __________ ha fatto uso del contratto di somministrazione nei seguenti termini: 1. Numero __________ contratti di somministrazione 2. Con le seguenti durate: __________ Per numero __________ lavoratori Per le seguenti qualifiche _________ Distinti saluti Firma _____________________

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PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 GENNAIO 2018 ILI PER LE AZIENDE IE UTILI PER LE AZIENDE Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 gennaio 2018, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Venerdì 5 gennaio Chimici – Distinta contributi previdenza complementare Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim. Mercoledì 10 gennaio Fondi dirigenti del commercio – Versamento Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente. Contributi Inps – Datori di lavoro domestico Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente. Martedì 16 gennaio Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Contributi Inps – Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

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Contributi Inps ex Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Sabato 20 gennaio Fonchim – Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Previndai – Versamento (slitta a Lunedì 22 gennaio) Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai. Previndapi – Versamento (slitta a Lunedì 22 gennaio) Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi. Giovedì 25 gennaio Contributi Enpaia – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Mercoledì 31 gennaio UniEmens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio Termine entro il quale i datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma, qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.