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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA) Parchi e Riserve dell’Emilia-Romagna Riserva Naturale Bosco della Frattona Riserva Naturale Onferno Riserva Naturale Bosco di Scardavilla MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER IL SITO IT4070011 VENA DEL GESSO ROMAGNOLA Le misure specifiche di conservazione, elaborate sotto forma di regolamento, sono articolate in misure di indirizzo e direttive, prescrizioni vincolanti, misure di incentivazione. Quanto non specificatamente ammesso o vietato dalle seguenti misure è soggetto a valutazione di incidenza, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, al fine di verificarne l’ammissibilità in base alle potenziali interazioni con gli elementi tutelati dalle direttive 92/43(CEE e 09/147/UE. 1. NORME, INDIRIZZI ED INCENTIVI Art. 1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione 1. Le Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola” definiscono nel dettaglio l’insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. n. 258 del 2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1224 del 2008. 2. Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle dettagliate e circostanziate conoscenze delle caratteristiche territoriali ed ambientali del sito, disponibili presso l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. 3. Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di Conservazione: a) individuano le attività antropiche problematiche e quelle eventualmente non ammissibili all’interno del SIC-ZPS, nonché le relative regolamentazioni attraverso indirizzi, prescrizioni, incentivi, per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali è stato designato il SIC-ZPS; b) indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target, previsti dal Piano di Gestione; c) fissano i criteri ed i parametri degli indennizzi e dei contributi. 4. Le Misure Specifiche di Conservazione hanno validità a tempo indeterminato. Le Misure Specifiche di Conservazione sono sottoposte a revisioni da parte dell’Ente di gestione in seguito

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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA)

Parchi e Riserve dell’Emilia-Romagna

Riserva Naturale Bosco della Frattona

Riserva Naturale Onferno

Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER IL SITO

IT4070011 VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

Le misure specifiche di conservazione, elaborate sotto forma di regolamento, sono articolate in

misure di indirizzo e direttive, prescrizioni vincolanti, misure di incentivazione.

Quanto non specificatamente ammesso o vietato dalle seguenti misure è soggetto a valutazione di

incidenza, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, al fine di verificarne l’ammissibilità in base alle

potenziali interazioni con gli elementi tutelati dalle direttive 92/43(CEE e 09/147/UE.

1. NORME, INDIRIZZI ED INCENTIVI

Art. 1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione

1. Le Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”

definiscono nel dettaglio l’insieme organico delle tutele necessarie per garantire il

mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e

vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro

risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno

strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive

n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. n.

258 del 2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1224 del 2008.

2. Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle dettagliate e circostanziate

conoscenze delle caratteristiche territoriali ed ambientali del sito, disponibili presso l’Ente di

gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

3. Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di

Conservazione:

a) individuano le attività antropiche problematiche e quelle eventualmente non ammissibili

all’interno del SIC-ZPS, nonché le relative regolamentazioni attraverso indirizzi,

prescrizioni, incentivi, per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di

conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i

quali è stato designato il SIC-ZPS;

b) indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle

condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target,

previsti dal Piano di Gestione;

c) fissano i criteri ed i parametri degli indennizzi e dei contributi.

4. Le Misure Specifiche di Conservazione hanno validità a tempo indeterminato. Le Misure

Specifiche di Conservazione sono sottoposte a revisioni da parte dell’Ente di gestione in seguito

ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall’emergere di nuove problematiche e

sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o attività necessari alla conservazione ed al

ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.

5. Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure di indirizzo, direttive, misure

prescrittive e misure di incentivazione.

6. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. Sono

fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti per il Parco Regionale Vena del Gesso

Romagnola per il territorio del sito ricadente nel Parco.

Art 2 Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione

1. Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione

Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali

regionali di cui all’art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle

azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e

gestione nell’arco di validità temporale dei Programmi stessi.

Art 3 Tutela delle risorse idriche

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

1. Il miglioramento della qualità dell’acqua e l’incremento della sua disponibilità in periodo estivo

nei corsi d’acqua e nelle zone umide lentiche costituiscono obiettivi prioritari per la

conservazione in uno stato soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario e

significativi per il sito.

2. L’Ente gestore del sito, di concerto con Consorzio di Bonifica, Regione, Servizio di bacino,

Comuni, Imprese agricole, Associazioni professionali, proprietari e gestori di zone umide,

sottoscrivono, entro 2 anni dall’entrata in vigore delle presenti Misure, protocolli di intesa per il

miglioramento della qualità dell’acqua e l’incremento della sua disponibilità in periodo estivo

nei corsi d’acqua e nelle zone umide con acque lentiche anche all’esterno del sito Natura 2000.

In particolare deve essere perseguito urgentemente il controllo e la riduzione degli agenti

inquinanti, soprattutto dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell’ambito di attività

agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione.

Art 4 Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

1. Prevedere che le opere di sistemazione idraulico-forestale per sponde, alvei ed aree golenali,

mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, ove possibile,

l’adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica nelle superfici con gli habitat 3240-Fiumi

alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos.

2. Nelle superfici con l’habitat 7220*-Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino

(Cratoneurion) e nei bacini idrologici da cui questo habitat dipende occorre:

controllare l’emungimento dalle falde,

evitare l’alterazione del bilancio idrologico del bacino e la conseguente riduzione

dell’apporto idrico alla sorgente stessa;

controllare le possibili fonti di inquinamento delle acque di falda, con particolare riferimento

a fosfati e nitrati che inibiscono il processo di deposizione del carbonato di calcio;

evitare il prelievo del travertino e controllare eventuali fonti di inquinamento termico delle

acque, poiché la deposizione di travertino è influenzata anche da piccole variazioni della

temperatura,

monitorare le condizioni idrogeologiche delle sorgenti stesse, nonché la composizione

floristica e faunistica dell’area.

3. Sottoscrizione di protocolli di intesa tra ente gestore Servizi Tecnici di Bacino e Consorzio di

Bonifica entro 2 anni dall’entrata in vigore delle presenti Misure al fine di orientare il

programma degli interventi di manutenzione idraulica del reticolo idrografico:

a) a una limitazione degli impatti sull’alveo e sulle rive, riducendo al minimo la rimozione di

vegetazione e di materiale litoide;

b) allo studio di eventuali soluzioni alternative, in base all’importanza degli habitat e delle

specie presenti;

c) alla predisposizione di azioni di recupero di eventuali specie di pregio (piante, pesci, ecc.)

interessate dai lavori.

4. Mantenere livelli idrici adeguati nei piccoli corsi d'acqua, regolando attingimenti e portate.

5. Rimozione o adeguamento dei manufatti esistenti che causano interruzione del continuum dei

corsi d acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario.

6. Nelle superfici con habitat 3140 e 3150, previa analisi e valutazione tecnica, localizzati

interventi di ripuliture, sfalci e sterri finalizzati alla conservazione e/o ripristino degli habitat

7. Ripristino e manutenzione stagni e pozze perifluviali, zone di esondazione, praterie umide e

allagate golenali

8. Mantenimento dei boschi ripariali 91E0 e 92A0 nella gestione idraulica attuata dai Servizi

Tecnici di Bacino e dai Consorzi di Bonifica

9. Ripristino dei boschi ripariali 91E0 e 92A0 nella gestione idraulica attuata dai Servizi Tecnici di

Bacino e dai Consorzi di Bonifica

MISURE PRESCRITTIVE

1. Gli enti e le strutture pubbliche, le imprese e i proprietari impegnati a diverso titolo nella

gestione dei corsi d’acqua applicano i metodi di gestione definiti dal Disciplinare tecnico per la

manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa

nei Siti della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale 667 del 18

maggio 2009.

2. Gli interventi di espurgo, risagomatura delle sponde dei corsi d’acqua e degli argini sono

consentiti per tratti continui non superiori a 200 metri alternati a tratti al minimo di 200 metri in

cui non vengono effettuati interventi.

3. L'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d’acqua non sono

consentiti nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio.

4. Sono inoltre confermate le prescrizioni definite dalla D.G.R. n. 1224 del 2008 consistenti in:

a) divieto di effettuare le captazioni idriche e le attività che comportano il totale

prosciugamento degli specchi d’acqua di zone umide nel periodo estivo, fatte salve le

esigenze di sicurezza ed emergenza idraulica e gli interventi di manutenzione straordinaria,

previa valutazione di incidenza;

b) divieto di eliminazione di isole, barene e dossi esistenti in zone umide;

c) divieto di uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei

corsi d’acqua (compresi i canali), lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i

coltivi.

5. Sono tutelati come fasce tampone per il mantenimento della vegetazione per evitare forti

variazioni dell'ecologia delle aree (soleggiamento) i terreni nel raggio di 10 metri attorno ai

punti con l’habitat 7220-Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) ed è

rigorosamente tutelata l'igrofilia originaria.

6. Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione

obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del continuum dei

corsi d acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario.

7. Obbligo per i progetti che prevedono l’interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti

di costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse

comunitario e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.

8. Mantenimento del bilancio idrico nei sistemi idrici epigei o ipogei afferenti agli habitat 7220.

9. Al fine di mantenere le caratteristiche ambientali del torrente Sintria, del rio Basino e del rio

Gambellaro, nei tratti ricompresi nel sito di questi tre corsi d’acqua sono vietati:

a) nuovi scarichi idrici e il potenziamento di quelli esistenti;

b) nuove captazioni e il potenziamento di quelle esistenti;

c) interruzioni della continuità del corso d’acqua che non siano finalizzate all’eventuale

impedimento alla risalita da parte di Procambarus clarkii;

d) interventi in alveo che comportino una modifica delle caratteristiche morfologiche e

granulometriche non tese a favorire la presenza delle specie di cui all’allegato II della

direttiva 92/43/CEE ivi presenti.

Art 5 Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

Prevedere la messa in sicurezza delle linee elettriche esistenti a media e alta tensione pericolose per

l’avifauna a causa del rischio di collisione e folgorazione.

MISURE PRESCRITTIVE

1. Nelle aree comprese all’interno del sito sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito

indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti eolici per autoproduzione con

potenza complessiva non superiore a 20 kw;

b) la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la

manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, specialmente nelle

vicinanze di pareti rocciose, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci ed altre specie

sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori, qualora non si prevedano le opere di

prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità

tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall’ente competente alla valutazione di

incidenza;

c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di

fanghi e rifiuti, nonché l’ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve

le discariche per inerti;

d) la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su habitat di cui all’allegato I della direttiva

92/43/CEE o habitat di specie delle direttive 92/43/CEE o 09/147/UE;

e) la manutenzione della vegetazione arborea e arbustiforme sotto le linee di media e alta

tensione mediante tagli nel periodo 1 marzo- 31 agosto;

f) la manutenzione alle linee di trasporto energetico e telefonico aeree od interrate nel periodo

compreso tra il 28 febbraio e il 10 agosto, ad eccezione degli interventi di somma urgenza.

2. La valutazione di impatto ante e post operam degli impianti eolici (che ancorché realizzati al di

fuori del SIC, possono interessare le popolazioni delle specie significative per il SIC di Uccelli

nel raggio di 15 km e di Chirotteri nel raggio di 30 km) deve essere effettuata:

a) su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso di quattro stagioni

consecutive, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità

nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un’area interessata dalle indagini del raggio

di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci),

b) pubblicizzando debitamente l’inizio dei rilievi sul campo utilizzando gli strumenti di

informazione ordinariamente previsti,

c) attenendosi per i chirotteri alle indicazioni fatte proprie dal Consiglio d’Europa con la

risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006,

d) individuando e monitorando le rotte migratore degli Uccelli e dei Chirotteri e le aree di

collegamento per le specie presenti nell’ambito regionale, oltre che con rilievi a vista,

mediante strumenti (radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indispensabili

indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzioni di volo,

intensità, ecc.).

3. È obbligatoria la valutazione di incidenza per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra

di qualsiasi potenza e dimensione, sono invece sempre consentiti e incoraggiati gli impianti

fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici, a condizione che non modifichino i sottotetti e le

condizioni di accessibilità degli stessi per i Chirotteri.

Art 6 Attività estrattive

MISURE PRESCRITTIVE

1. E’vietata l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti, prevedendo, altresì, che il

recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici,

attraverso:

a) il modellamento con morfologie naturali delle aree di accumulo del detrito (discariche) e

l’eventuale forestazione mediante impiego di sole specie autoctone e caratteristiche delle

macchie e dei boschi della Vena del Gesso romagnola, con sesti d’impianto naturali e

composizione floristica coerente con gli habitat spontanei presenti, lasciando, in ogni caso

almeno il 50% delle superfici prive di interventi di rinverdimento e libere alla naturale

evoluzione;

b) l’eventuale chiusura parziale degli ingressi delle gallerie di cava con il detrito, lasciando

corridoi di volo idonei agli spostamenti delle diverse specie di Chirotteri e mantenendo

comunque prive di accumuli le aree interne delle gallerie stesse;

c) la regolamentazione degli accessi umani alle gallerie di cava non altrimenti occluse, mediante

cancellate o reti, realizzate in modo tale da lasciare, comunque, corridoi di volo idonei agli

spostamenti delle diverse specie di Chirotteri;

d) la creazione di piccole zone umide per Anfibi e Invertebrati acquatici nelle zone basali;

e) la creazione aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, mediante impiego di sole specie

autoctone e caratteristiche delle macchie e dei boschi della Vena del Gesso romagnola, con sesti

d’impianto naturali e composizione floristica coerente con gli habitat spontanei presenti;

f) la realizzazione di cavità e anfratti nelle pareti verticali o sub-verticali di cava;

g) la realizzazione di accumuli di detrito di grosse dimensioni alla base delle rupi;

in ogni caso, i progetti di sistemazione finale devono conseguire la positiva valutazione di

incidenza.

2. Sono ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza

territoriale, al risparmio della risorsa idrica, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione

ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a

condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero

degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero

finale delle aree interessate, comprensive anche di un’adeguata fascia di rispetto, dovrà

esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso:

h) la creazione di zone umide e/o di aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, fatte

salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione, nei fondovalle,

i) la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti

collinari.

Art 7 Interventi su fabbricati e strade

1. MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

2. Proteggere gli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità in ruderi ed altri

manufatti, nonché installare cavità in cui i Chirotteri possono trovare un sito per il rifugio, la

riproduzione, lo svernamento.

3. Promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed accordi con proprietari e

gestori di edifici che ospitano Chirotteri.

4. Installare cavità artificiali di vari tipi e promuovere misure per favorire l’insediamento ed il

mantenimento delle varie specie di Chirotteri.

5. Promuovere accordi con i Comuni perché venga controllata l’illuminazione artificiale e in

particolare:

si utilizzino lampade a basso impatto (ai vapori di sodio a alta pressione) e si evitino in ogni

caso impianti luminosi che emettano ultravioletti,

si assicurino periodi di oscurità nelle zone illuminate,

si eviti che il fascio di luce sia indirizzato verso il cielo ma proiettato verso il basso con

inclinazione che riduca la dispersione,

siano eliminate le fonti di illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai chirotteri.

6. Realizzare infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade in zone di

particolare importanza per anfibi e rettili.

7. Evitare l’apertura di nuove strade nelle superfici con gli habitat 6220*-Percorsi substeppici di

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 9180*-Foreste dei versanti e valloni del

Tilio-Acerion, 91E0*-Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae, 9260 –

Castagneti, 92A0-Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 9340-Querceti di Quercus ilex.

8. Evitare il recupero di ruderi all’interno e ai margini di aree con habitat di interesse comunitario

e/o di presenza di specie animali e vegetali di interesse comunitario che possono subire degli

impatti negativi, salvo comprovate esigenze di pubblica utilità.

9. Interventi di miglioramento/adeguamento degli edifici e manufatti a favore dei Chirotteri.

MISURE PRESCRITTIVE

1. Le norme vigenti in materia di conservazione della natura non pongono particolari limiti agli

interventi di sistemazione di strade e fabbricati, se non indirettamente, in quanto:

- la DGR 1224/2008 vieta la “distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per

uccelli”;

- la L.R. n. 15/2006 vieta il “danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e

habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione” e il “disturbo

intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività

trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione”.

2. Gli interventi edilizi di cui all’Allegato della L.R. 31/2002 sugli edifici esistenti e sui ponti

devono essere effettuati installando bat brick e bat box in numero complessivo minimo di due

per costruzione, evitando inoltre la stilatura di giunti e fessure tra gli elementi della muratura e

conservando gli spazi utilizzati dalle colonie di Chirotteri. Nel caso di demolizione delle

strutture deve essere prevista l’installazione di un minimo di tre bat box per edificio in posizioni

adeguate, da collocarsi nelle vicinanze dell’edificio demolito. È fatta salva la possibilità di

effettuare una perizia chirotterologica, come da procedura operativa indicata dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle linee guida per la conservazione dei

Chirotteri nelle costruzioni antropiche, al fine di caratterizzare la presenza dei chirotteri e

definire le mitigazioni necessarie in relazione agli interventi previsti

3. E' vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per chirotteri presenti sia su manufatti in

uso che su quelli abbandonati. In caso di problematiche derivanti dalla contestuale presenza di

uomini e chirotteri o in caso di lavori che coinvolgano un manufatto, di proprietà pubblica o

privata, effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, è fatto obbligo di

seguire il protocollo d'intervento presentato nel documento Linee guida per la conservazione dei

chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi edito nel

2008 a cura del GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e

Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4. I lavori su manufatti (edifici, ponti, ecc.) con accertata presenza di Chirotteri devono essere

eseguiti al di fuori del periodo di presenza di tali specie, dal 1 aprile al 30 settembre in caso di

presenza invernali e dal 1 settembre al 30 aprile in caso di presenze riproduttive.

5. Le nuove edificazioni devono prevedere soluzioni idonee al rifugio delle specie di interesse

comunitario con particolare riferimento ai Chirotteri. Devono essere garantite soluzioni che

impediscano alle specie indesiderate (es. piccione di città) l'utilizzo degli spazi interstiziali

presenti negli edifici, e che al contempo consentano l'accesso alle specie di interesse

comunitario presenti nel sito, tra cui:

a) incassare i cosiddetti bat brick esistenti in commercio nelle pareti esterne degli edifici in

costruzione;

b) prevedere accessi a spazi vuoti nei muri e nei sottotetti;

c) lasciare spazi nei rivestimenti murali esterni e sotto alle tegole;

d) creare fessure profonde attorno ad alcuni mattoni o pietre delle pareti lasciandole libere dal

cemento;

e) per il trattamento delle strutture in legno evitare l’utilizzo di sostanze nocive per i chirotteri

(contenenti ad esempio sostanze come Lindano, Dieldrina e Pentaclorofenolo-PCP)

utilizzando invece solo sostanze a bassa tossicità per i Mammiferi e con una bassa

persistenza nell’ambiente (come per esempio olio di tung, prodotti a base di piretroidi

sintetici, come la Permetrina e la Cipermetrina o prodotti che agiscono in modo selettivo

sugli insetti come inibitori della chitina e con bassissima tossicità sui Mammiferi). Sia per

gli impregnanti che per le vernici, vanno utilizzati prodotti “all’acqua”, cioè che non

contengono solventi sintetici, in quanto hanno una minor tossicità.

6. Nel sito è vietata l’illuminazione diretta delle zone di rifugio idonee ai Chirotteri, pertanto

dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:

a) l’illuminazione decorativa degli edificati deve essere esclusa o realizzata in modo che non

siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chirotteri;

b) se l’illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si

può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di

videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi;

c) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di

interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l’obbligo di escludere l’illuminazione

diretta di vie di accesso e rifugi dei chirotteri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza

luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d’onda corrispondenti a

ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per

esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra

ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o

pubblica incolumità;

d) ove possibile si raccomanda, in luogo dell’illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule

attivate dal passaggio di mezzi o persone.

7. E vietato il posizionamento di fonti di luce che puntino verso il cielo, limitandosi al

posizionamento di illuminazione con fascio di luce diretto a terra.

8. È vietata l'asfaltatura delle strade sterrate poderali di qualsiasi tipo salvo per comprovate

esigenze di pubblica utilità.

9. È vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo

svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di

interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza.

10. Durante l’inverno, in caso di gelo, utilizzare per lo spargimento sulle strade materiale

alternativo al sale (cloruro di sodio) idoneo allo scopo (ad esempio pietrisco fine o cloruro di

calcio).

Art 8 Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e

scientifici

1. MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

2. Le attività di sensibilizzazione e di didattica sono effettuate con le modalità e gli strumenti

definiti dall’art. 10 della L.R. n. 6/05.

3. Sulla base delle informazioni riportate nella “Relazione Illustrativa” allegata si ritiene prioritaria

la realizzazione di campagne di sensibilizzazione su:

a) tutela degli habitat ipogei,

b) tutela dei Chirotteri,

c) tutela degli alberi morenti e del legno morto,

d) impatti delle specie alloctone invasive su habitat e specie di interesse comunitario e modalità

di prevenzione e controllo degli impatti,

e) modalità di realizzazione delle piccole zone umide, di gestione dei livelli idrici e della

vegetazione delle sponde allo scopo di incrementare la presenza e lo stato di conservazione

di specie di interesse comunitario

f) importanza delle forme di coltivazione senza o con ridotto uso di geodisinfestnti, rodenticidi

e diserbanti per favorire la fauna selvatica,

g) importanza di conservare e ripristinare habitat naturali lungo i corsi d’acqua,

h) tutela delle specie costitutrici degli habitat 3240-Fiumi alpini con vegetazione riparia

legnosa a Salix eleagnos, 9180-Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion,

91E0-Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae), 92A0-Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.

i) tutela delle sorgenti in quanto elemento condizione esclusiva per la presenza dell'habitat

7220-Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion).

4. Normare attentamente attraverso il Regolamento del Parco gli accessi, i flussi turistici e le

attività di fruizione (sentieristica per trekking, mountain bike, ippovie, ecc.) esistenti e di

progetto nelle superfici con habitat sensibili, nelle aree non private e nei periodi in cui la fauna

selvatica è più vulnerabile al disturbo antropico. In particolare regolamentare gli accessi ed il

traffico veicolare, ippico e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo

nelle superfici con gli habitat 3240-Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix

elaeagnos, 6210*-Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su

substrato calcareo (Festuco-Brometalia), 6220*-Percorsi substeppici di graminacee e piante

annue dei Thero-Brachypodietea.

5. Promuovere le attività di protezione dagli incendi (educazione a livello scolastico, segnaletica

mirata, controllo sociale, attivazione del volontariato durante i periodi di maggiore rischio,

ricerca scientifica, creazione di un catasto dei terreni interessati da incendi, lasciare a la

rigenerazione naturale le superfici interessate da incendi).

6. Realizzazione di recinzioni, barriere, eliminazione di rifiuti, volti a migliorare/conservare le

cenosi tipiche degli habitat 6110, 8210, 8240

7. Tabellazione informativa per prevenire eventuali danni da calpestio o erosioni localizzate per

attività escursionistiche o sportive

8. Accordo con le organizzazioni del tempo libero e dell’escursionismo e svolgimento di attività

informative sul corretto comportamento per prevenire eventuali danni da calpestio o erosioni

localizzate per attività escursionistiche o sportive

9. Realizzazione di interventi a tutela di pozzi carsici, grotte, doline e altre emergenze carsico-

speleologiche volti a regolamentare l’accesso o mitigare effetti di origine antropica sul sistema

carsico e sugli habitat associati (palificate, recinzioni, cancelli compatibili con la fauna, ecc.)

10. Realizzazione e mantenimento delle chiusure a protezione delle grotte e delle recinzioni presso i

siti ipogei artificiali (cave)

11. Periodico controllo delle cavità oggetto di riqualificazione al fine di evitare il ripetersi di

fenomeni di degrado

12. Proteggere da accessi non autorizzati i rifugi ipogei (naturali o artificiali) che la sentieristica

consente di raggiungere.

13. Individuazione di grotte per attività speleologiche ricorrenti (allenamento / addestramento /

soccorso speleo).

14. Verificare con attenzione i percorsi ipogei e le forme di utilizzazione e valorizzazione turistica

di grotte e cavità artificiali, valutando l'incidenza in relazione allo status dell’habitat, alle specie

troglofila presenti, all’ecologia, alla fenologia, alla possibile alterazione del microclima,

all’effetto dell’illuminazione e della attrezzatura della grotta, ecc. e controllo del microclima

delle grotte aperte alla fruizione.

15. Formazione, coinvolgimento e sostegno al volontariato speleologico alla tutela degli habitat

carsici e dei Chirotteri.

16. Vigilanza (anche in convenzione con il volontariato GEV e FSRER).

17. Posa di segnaletica sui divieti e sulle regolamentazioni di settore.

MISURE PRESCRITTIVE

1. Nel sito sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali,

sportivi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle Misure Specifiche di

Conservazione ovvero della tutela di habitat e specie di interesse comunitario.

2. Le attività di ricerca, studio e didattiche sono soggette al rilascio di autorizzazione; la domanda

deve contenere il programma dettagliato dell’attività. Nel caso sia richiesto il prelievo di

campioni vegetali, o arborei, l'Ente gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna

specie da asportare. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali, la domanda

deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le

modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di

cattura previsti. L'Ente gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è

possibile prelevare.

3. Le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l’uso di mezzi

motorizzati e, in generale, tutte le attività organizzate di ogni genere, che prevedono la

partecipazione contemporanea di più di 50 persone, devono essere sottoposte a pre-valutazione

di incidenza.

4. Sono vietate le attività di seguito indicate:

a) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade pubbliche, fatta eccezione per i mezzi

agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini

dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari,

lavoratori e gestori in riferimento alla L.R. 30/81 art. 13 e alla Delibera di giunta n. 182 del

95 artt. 81 e 82.

b) la circolazione motorizzata lungo la Via Monte Mauro, nel tratto compreso tra il parcheggio

della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca’Castellina di Sotto, che dovranno essere

debitamente segnalati, fatta eccezione per i residenti nei tre Comuni di Brisighella, Casola

Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati e terreni raggiunti dalla suddetta

strada;

c) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata al fine di non arrecare disturbo alla

fauna selvatica ed agli habitat ad essa necessari e/o di interesse comunitario;

d) il sorvolo a bassa quota, inferiore a 1.000 metri s.l.m., nonché l’atterraggio, il carico e lo

scarico di merci e/o persone, è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di

velivolo a motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell’incolumità di

persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio; per esigenze delle Pubbliche

Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione

straordinaria all’interno del sito purché espressamente autorizzati dall’Ente di gestione;

e) l’arrampicata libera o attrezzata nelle pareti rocciose in cui è stata segnalata negli ultimi

decenni la riproduzione di Gufo reale (Bubo bubo) e Falco pellegrino (Falco peregrinus)

(vedi carta degli habitat potenziali idonei alla riproduzione); occorre assicurare il pieno

coinvolgimento delle associazioni di settore nella promozione di una gestione compatibile

della pratica di arrampicata sportiva, attraverso la definizione di regolamenti, la

realizzazione di azioni di mitigazione sulle aree non interessate dall'attività come ad

esempio la realizzazione di nuovi siti di nidificazione, l'attività di sorveglianza e una

periodica attività di informazione e formazione ai soci, al fine di diffondere la conoscenza e

la cultura della tutela dei rapaci rupicoli,

f) il campeggio libero;

g) l’uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche

autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore;

h) l’uso di fuochi d’artificio;

i) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi

motivi di protezione fitosanitaria soggetti a valutazione di incidenza;

j) l’uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali

presenti fatto salvo quanto previsto nelle presenti Misure Specifiche di Conservazione o per

altre attività espressamente autorizzate dall’Ente gestore;

k) l’uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili in ambienti esterni.

Art 9 Attività agricole e zootecniche

1. MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

2. Adottare criteri di pascolo controllato e monitorare le variazioni floristiche che possono essere

determinate da un carico zootecnico non equilibrato nelle superfici con l’habitat 5130-

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli.

3. Nelle superfici con gli habitat 6210*-Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia), 6220*-Percorsi substeppici di graminacee

e piante annue dei Thero-Brachypodietea gestire in modo compatibile le aree a pascolo o a prato

in modo da integrare l’esigenza produttiva con la conservazione della biodiversità ed evitare la

pratica dell’incendio e monitorare l’evoluzione floristica degli habitat.

4. Controllare gli impatti negativi sulla vegetazione determinati da sovrapascolo e da eccessive

densità di ungulati.

MISURE PRESCRITTIVE

1. La Regione Emilia-Romagna ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la

DGR n. 828 del 13/06/2011, definendo l’elenco degli impegni applicabili a livello regionale.

Oltre alle misure di conservazione specifiche, le aziende agricole, al fine di tutelare la fauna

selvatica e la protezione degli habitat, devono rispettare i seguenti impegni di natura

agronomica:

a) rispetto del divieto di bruciatura delle paglie e delle stoppie su seminativi o foraggere a fine

ciclo

b) rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente o

assimilate

c) nel caso di superfici ritirate dalla produzione o non seminate

I. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno

II. attuazione di sfalci/trinciature con cadenza almeno annuale

III. attuazione del pascolamento

IV. rispetto del periodo di divieto di sfalci/trinciatura, compreso tra il primo marzo e il 31

luglio di ogni anno

d) divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti o di eseguire livellamenti non autorizzati, sui

terreni aziendali;

e) divieto di convertire ad altro utilizzo e di effettuare la trasemina o interventi di

arricchimento floristico, arricchimento pedologico con ammendanti o con sostanze

organiche naturali o di sintesi nelle praterie aride ascrivibili alle Festuco Brometalia o alle

Thero-Brachypodietea.

2. Gli interventi strutturali ed altri interventi aziendali con incidenza potenzialmente significativa

(viabilità, edifici, insediamenti produttivi, livellamenti ecc.), realizzati dal 1 gennaio 2005, o in

corso di realizzazione, devono essere oggetto di uno specifico procedimento amministrativo

denominato “Valutazione di Incidenza”.

3. In riferimento all’Art. 56 della L.R. n. 6/05 sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e

l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

4. Inoltre sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

l’ampliamento delle superfici coltivate a Kiwi nel bacino idrologico del Sintria,

l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con

alta valenza ecologica, quali stagni, laghetti, pozze di abbeverata, risorgive, fossi, muretti a

secco, canneti, siepi, filari alberati, alberi isolati, piantate ;

l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da

una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei

terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

l’esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente competente alla valutazione di

incidenza;

la conversione delle superfici a prato e a pascolo permanente, così come indicate nella

cartografia allegata, ad altri usi, ai sensi dell’art. 2, punto 2 lettera c) del Regolamento (CE)

n.1120/2009 e s.m. e i.;

l’uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi

d’acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei

fossati, nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;

le lavorazioni superficiali e lo spandimento di liquami e reflui zootecnici all’interno di

impluvi;

la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei

cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di

bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente

o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di

gestione.

MISURE DI INCENTIVAZIONE

1. Conservazione e ripristino delle piccole zone umide permanenti e temporanee con acque

lentiche attraverso l’applicazione di misure agro-ambientali.

2. Promuovere la conservazione di siepi e di filari di alberi esistenti contigui a prati e seminativi.

3. Mantenimento di praterie e radure attraverso sfalci periodici (anche solo una volta all'anno)

della vegetazione erbacea o pascolamento per contrastare l'avanzare degli arbusti e bosco e per

salvaguardare le praterie aride e semi aride con orchidee selvatiche e le formazioni di Juniperus

communis su lande secche e prati, anche su superfici inferiori ad 1 ettaro.

4. Mantenimento della vegetazione erbacea presso zone umide e corsi d'acqua attraverso sfalci

periodici (anche solo una volta all'anno) o pascolamento per contrastare l'avanzare di arbusti e

bosco.

5. Conservazione di piccoli stagni esistenti, anche attraverso periodici interventi di rimozione dei

sedimenti che ne causano l’interrimento.

6. Ripristino e manutenzione di stagni e pozze, anche per l’abbeverata del bestiame

7. Salvaguardia delle eventuali fasce tampone della vegetazione per evitare forti variazioni

dell'ecologia delle aree (soleggiamento) con l’habitat 7220 “Sorgenti pietrificanti con

formazione di tufi (Cratoneurion)”, preservando le condizioni dell'igrofilia originaria.

8. Promuovere lo sfalcio dei prati e dei foraggi praticato attraverso modalità compatibili con la

riproduzione dell’avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con

andamento centrifugo dello sfalcio.

9. Realizzare interventi per ridurre la densità di pesci fitofagi nelle zone umide con acque lentiche.

10. Favorire le pratiche dell’agricoltura biologica, biodinamica, integrata e soprattutto condizionale

(ovvero condizionata al mantenimento di microbiotopi quali stagni, siepi, prati aridi ecc.).

11. Progettazione di dettaglio e realizzazione di interventi di decespugliamento manuale o

meccanico e sfalcio finalizzati alla conservazione e/o ripristino di aree aperte e degli habitat

5130, 5210 (per quest’ultimo habitat, in particolare, intervenendo localmente con tagli e

ripuliture mirate, per liberare i nuclei di ginepro rosso invasi e parzialmente coperti da specie

forestali di latifoglie o di conifere), 6210, 6410

12. Realizzazione di sfalci e concimazione organica (letamazione) anche previa attivazione di

specifica misura del PRS nelle aree con habitat 6510

13. Stipula di protocolli d'intesa con proprietari/gestori per la conservazione di praterie da sfalcio

6110, 6210, 6510 ricche di specie

14. Realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua afferenti agli habitat 7220, per la

diminuzione del carico di nutrienti o inquinanti

15. Realizzazione di interventi di contenimento della vegetazione arbustiva e arborea (soprattutto se

di conifere esotiche o di altre specie non autoctone come Ailanto e Robinia) in quanto

ombreggiante e limitante gli habitat 6110, 8210, 8240

16. Accordo di programma tra Ente Gestore, proprietari/conduttori ed eventuali altri Enti, per la

gestione e la valorizzazione dei castagneti, con indicazione di modelli colturali, obiettivi e

priorità di azione

17. Incentivi per la realizzazione di interventi colturali nei castagneti, compatibilmente con le

caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche)

18. Promozione, progettazione e realizzazione di azioni di studio e ricerca finalizzati alla messa a

punto di proposte operative per l utilizzo di antagonisti autoctoni del parassita cinipide galligeno

(Dryocosmus kuriphilus)

19. Incentivare lo sfalcio costante dei fossi marginali ad alcune aree agricole, per mantenere le

condizioni di irraggiamento solare nei corsi d’acqua con presenza di Coenagrion mercuriale

(Rio Basino, Rio Ferrato, Rio delle Solfatare, Monte Mauro, Montecchio di Val Chiè)

Art 10 Gestione forestale

1. MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

2. Nelle superfici con gli habitat 9180*-Foreste dei versanti e valloni del Tilio-Acerion, 91E0*-

Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae, 9260 – Castagneti, 92A0-Foreste a

galleria di Salix alba e Populus alba, 9340-Querceti di Quercus ilex occorre:

gestire i popolamenti forestali in un regime di selvicoltura a basso impatto e nel rispetto delle

norme di gestione forestale sostenibile; per migliorare la funzionalità e la biodiversità dei

popolamenti attraverso indirizzi colturali volti ad una maggiore diversificazione nella struttura e

nella composizione specifica,

ripristinare e mantenere habitat a mosaico ed incrementare le fasce ecotonali, nonché radure e

lembi di bosco aperto per facilitare la ricerca trofica di rapaci diurni e notturni ed il pascolo

degli ungulati,

mantenere esemplari di grandi dimensioni,

mantenere esemplari di piante morti o deperienti,

mantenere il reticolo idrico superficiale e le opere di terrazzamento, anche come microhabitat

specifici per anfibi.

3. Incremento di habitat favorevoli ai chirotteri fitofili: in ambienti con scarsità di questo tipo di

elementi, sono da prevedere interventi volti ad incrementare la necromassa legnosa, sia in piedi

che a terra, mediante capitozzatura, cercinatura, abbattimento.

4. Posa e gestione di ambienti vicarianti quali nidi artificiali, bat-box e cataste di legna nei boschi.

5. Mantenimento delle bat box e bat board

6. Vigilare sull’applicazione di norme e prescrizioni di polizia forestale per la salvaguardia di

esemplari di castagno colpiti da patogeni fungini.

MISURE PRESCRITTIVE

1. Nelle aree comprese all’interno di tutto il sito è vietato l’uso di specie alloctone negli interventi

di forestazione.

2. È vietato l’imboschimento di praterie o macchie con gli habitat 5130 - Formazioni a Juniperus

communis su lande o prati calcicoli; 5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.; 6110 -

Formazioni erbose rupicole calcilole o basofile dell'Alysso-Sedion albi; 6210 - Formazioni

erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo; 6220 - Percorsi

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; 6410 - Praterie con

Molinia su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi; 6510 - Praterie magre da fieno a bassa

altitudine o di macchie con gli habitat

MISURE DI INCENTIVAZIONE

1. Promuovere la conversione dei boschi cedui in alto fusto.

2. Promuovere il rilascio di alberi maturi, senescenti e morenti di quercia in piedi e a terra e del

legno morto a terra.

3. Promuovere il recupero di castagneti da frutto abbandonati/conversione di cedui castanili in

castagneti con piante mature di grandi dimensioni.

4. Promuovere interventi finalizzati al contenimento della diffusione di specie di conifere alloctone

o non appartenenti alla vegetazione potenziale naturale entro le formazioni di latifoglie (es.

diradamenti e tagli selettivi; tagli di sostituzione di specie; cercinatura di alcuni individui più

grossi come piante habitat; eventuale sottopiantagioni localizzate di specie autoctone).

5. Mantenimento di esemplari di castagni di notevoli dimensioni ricchi di cavità nei castagneti da

frutto (prevedendo un premio per ogni singolo esemplare tutelato), al fine di salvaguardare la

fauna selvatica che necessita di tali ambienti per lo svolgimento di tutto o parte del loro ciclo

biologico

6. Salvaguardia delle eventuali fasce tampone della vegetazione per evitare forti variazioni

dell'ecologia delle aree (soleggiamento) con l’habitat 7220-Sorgenti pietrificanti con formazione

di tufi (Cratoneurion), preservando le condizioni dell'igrofilia originaria

7. Controllo di specie vegetali esotiche invasive e problematiche

8. Maggiore servizio di vigilanza da parte dei corpi preposti

9. Progettazione di dettaglio e realizzazione di interventi di decespugliamento manuale o

meccanico e sfalcio finalizzati alla conservazione e/o ripristino di aree aperte e degli habitat

5130, 5210 (per quest’ultimo habitat, in particolare, intervenendo localmente con tagli e

ripuliture mirate, per liberare i nuclei di ginepro rosso invasi e parzialmente coperti da specie

forestali di latifoglie o di conifere)

10. Interventi volti alla riqualificazione delle aree forestali degradate da specie alloctone al fine di

mantenere il mosaico tipico del contesto seminaturale degli habitat 8210

11. Realizzazione di interventi di contenimento della vegetazione arbustiva e arborea (soprattutto se

di conifere esotiche o di altre specie non autoctone come Ailanto e Robinia) in quanto

ombreggiante e limitante gli habitat 6110, 8210, 8240

12. Incentivazione dell’avviamento all’alto fusto dei cedui con gli habitat 9180, 91AA, 91E0, 92A0,

9340.

13. Miglioramenti selvicolturali nei boschi non governati o ad alto fusto con gli habitat 9180,

91AA, 91E0, 92A0, 9340.

14. Mantenimento degli esemplari di Tilia cordata, Acer opulifolium, Acer monspessulanum,

Quercus pubescens, Quercus ilex, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix alba, Populus alba,

Populus nigra, Populus tremula.

15. Accordo di programma tra Ente Gestore, proprietari/conduttori ed eventuali altri Enti, per la

gestione e la valorizzazione dei castagneti, con indicazione di modelli colturali, obiettivi e

priorità di azione

16. Incentivi per la realizzazione di interventi colturali nei castagneti, compatibilmente con le

caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche)

17. Promozione, progettazione e realizzazione di azioni di studio e ricerca finalizzati alla messa a

punto di proposte operative per l utilizzo di antagonisti autoctoni del parassita cinipide galligeno

(Dryocosmus kuriphilus)

Art 11 Attività venatoria e gestione faunistica

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

1. Riduzione del numero di cinghiali dove l'eccessiva densità può causare danni agli habitat e

specie di interesse comunitario

2. Prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti.

Gli enti competenti intensifichino le attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti

vaganti (cattura dei cani e dei gatti vaganti, sanzioni ai proprietari, controlli sulla registrazione

dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario o con proprietario

non rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la sterilizzazione dei gatti).

3. Controllare e, possibilmente, eradicare le specie animali alloctone invasive in tutti gli habitat,

con particolare riguardo a Nutria Myocastor coypus, Gambero della Louisiana Procambarus

clarckii e Tartaruga dalle orecchie rosse Trachemys scripta.

4. Migliorare le condizioni ambientali idonee per le popolazioni di mesomammiferi e di Galliformi

in quanto fonte di alimentazione per specie minacciate del gruppo degli Accipitridi e dei

Falconidi nelle superfici con gli habitat 5130-Formazioni a Juniperus communis su lande o prati

calcioli, 6210*-Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato

calcareo (Festuco-Brometalia), 6220*-Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei

Thero-Brachypodietea, 6410-Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi

(Molinion caeruleae).

MISURE PRESCRITTIVE

1. Sono confermate le prescrizioni definite dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bologna

in vigore consistenti in:

2. divieto di attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo

demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo dei corvidi è consentito esclusivamente

mediante l'utilizzo di trappole selettive ad accesso laterale in modo da evitare l'intrappolamento

di esemplari di astore, lanario e pellegrino, esclusivamente per interventi programmati dall’Ente

di gestione per i Parchi e la Biodiversità;

3. divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio senza la preventiva

autorizzazione dell’Ente di Gestione; in ogni caso questi potranno essere autorizzati solo se

effettuati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e

provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle

zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna

selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

4. divieto di effettuare l’apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica

di settembre, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

5. divieto di effettuare il controllo della densità della popolazione di Volpe mediante intervento a

meno che non sia esplicitamente autorizzato dall’Ente di Gestione previa verifica puntuale

dell’assenza di possibili impatti negativi sull’avifauna nidificante;

6. divieto di esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da

appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate

dal calendario venatorio regionale, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati che resta

regolamentata dal calendario venatorio regionale e con l’eccezione della caccia agli uccelli

acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;

7. divieto di caccia all’Allodola da appostamento e in forma vagante per evitare abbattimenti

accidentali di Tottavilla;

8. divieto di svolgimento dell’attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o

senza sparo; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva

da parte dell’Ente gestore;

9. divieto di costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare

cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;

10. divieto di riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all’attività venatoria all’interno

del sito;

11. il periodo di caccia collettiva al Cinghiale all’interno del sito è anticipato al periodo ottobre-

dicembre a partire dall’approvazione delle presenti Misure;

12. divieto di realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio

di 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli.;

13. Il controllo del cinghiale in ambiti protetti è possibile anche utilizzando il metodo della girata,

come definito nel Regolamento Regionale n. 1/2008, esclusivamente da luglio a dicembre; sono

vietate le girate contemporanee in parcelle contigue, è comunque sempre vietata la caccia al

cinghiale in battuta o mediante braccata. Il controllo dei cervidi in ambiti protetti deve essere

svolto esclusivamente attraverso l’uso di trappole e metodi selettivi sia durante la stagione

venatoria sia al di fuori di essa.

14. È vietato l'uso di pasture salvo casi in cui sono ammesse nell'ambito di piani di controllo di

specie particolari, quali ad esempio il cinghiale alla posta.

MISURE DI INCENTIVAZIONE

1. Nelle superfici in cui sono presenti habitat (Formazioni erbose naturali e seminaturali di

interesse comunitario, 9260 “Foreste di castagno”) e habitat di specie (Tritone crestato italiano

Triturus carnifex, Gambero di fiume Austropotamobius pallipes, Tottavilla Lullula arborea,

Calandro Anthus campestris, Ortolano Emberiza hortulana) sui quali il Cinghiale determina o

può determinare impatti negativi significativi, devono essere attuate attività di prelievo e/o

misure di controllo efficaci che mantengano le popolazioni di Cinghiale ai livelli minimi

stabiliti dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, previo parere dell’ISPRA.

Art 12 Attività di pesca e gestione ittica

1. MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

2. L’Ente gestore del SIC, di concerto con Consorzi di Bonifica, Regione, Autorità di bacino,

Comuni, Imprese agricole, Associazioni professionali, proprietari e gestori di zone umide,

elabora accordi e piani per il miglioramento della qualità dell’acqua e l’incremento della sua

disponibilità in periodo estivo nei corsi d’acqua e nelle zone umide lentiche.

3. Nei corsi d’acqua occorre:

a. promuovere la conservazione e ripristinare le condizioni ambientali idonee per la riproduzione

nelle aree di frega.

b. favorire la realizzazione di opportuni passaggi, qualora tecnicamente possibile durante le

operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, che consentano alla fauna ittica di

interesse conservazionistico di superare gli sbarramenti artificiali già presenti lungo i corsi

d’acqua al fine di ridurre l’isolamento delle popolazioni e le migrazioni stagionali in particolare

per il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei (aprile-giugno). La realizzazione

dei passaggi per pesci dovrà essere effettuata solo a seguito di valutazione della possibilità di

utilizzo degli stessi da parte di specie alloctone al fine di non favorirne la diffusione all’interno

dei siti Natura 2000.

c. regolamentare la realizzazione di nuovi sbarramenti lungo i corsi d’acqua in modo da prevedere

la costruzione, qualora tecnicamente possibile, di opportuni passaggi che consentano il transito

dall’ittiofauna di interesse conservazionistico al fine di evitare possibili ulteriori impatti

(isolamento delle popolazioni, impossibilità di compiere le migrazioni stagionali in particolare

per il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei da aprile a giugno).

d. promuovere azioni volte a contrastare e prevenire l'inquinamento della rete idrografica, la

captazione delle acque e il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e tratti di

corsi d’acqua,

e. promuovere interventi di controllo e di eradicazione delle popolazioni delle specie alloctone

naturalizzate,

f. predisporre e applicare misure standardizzate per la razionalizzazione ed il controllo dei

ripopolamenti ittici, al fine di evitare l’introduzione accidentale di specie alloctone e di agenti

patogeni.

g. definire su scala provinciale o almeno di bacino idrologico un protocollo con l’obbligo di

pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori e addetti che possono

veicolare malattie (es. peste del gambero, chitridiomicosi).

MISURE PRESCRITTIVE

1. Sono vietati le attività e gli interventi di seguito indicati:

la pratica della pesca no kill per le specie esotiche, come previsto dalla normativa vigente;

l’effettuazione di ripopolamenti, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a

specie e popolazioni autoctone provenienti da centri pubblici e privati di riproduzione; nel

caso di centri pubblici di riproduzione potranno essere utilizzati stock di comprovata rusticità,

ancorché ibridi, la cui origine possa essere ricondotta a materiale selvatico proveniente dallo

stesso bacino/sottobacino idrografico in cui verranno effettuate le semine; il materiale per i

ripopolamenti dovrà essere accompagnato da autocertificazione riguardante la provenienza ed

essere certificato geneticamente da un soggetto pubblico (Università, Istituto zooprofilattico,

ISPRA); le attività di ripopolamento consentite dovranno prevedere la redazione di appositi

verbali di semina, che dovranno essere consegnati all’Ente di gestione e dovranno contenere le

seguenti principali informazioni:

a) calendario delle semine,

b) indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti comprensiva di certificazione

genetica ed autocertificazione riguardante la provenienza,

c) il numero di esemplari, nel caso delle uova embrionate, degli avannotti e del novellame

dell’annata,

d) il peso totale, nel caso di materiale d’età superiore o della “pronta pesca”,

e) la pezzatura, nel caso del novellame dell’annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm),

f) indicazione cartografica dei luoghi dove saranno effettuati i rilasci;

15. le traslocazioni di emergenza da valle a monte al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni

e di specie alloctone.

Art. 13 Indennizzi e contributi

MISURE DI INCENTIVAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 59 della LR 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli

assetti colturali in atto, previsti dalle Misure Specifiche di Conservazione, comportino riduzione

del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi

al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti.

2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti,

rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore delle Misure Specifiche di

Conservazione, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.

3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e

conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da

assetti specifici comunque preesistenti al regime di sito della rete Natura 2000.

4. Indennizzi e contributi per l’attuazione delle misure di incentivazione previste all’art. 6 delle

presenti Misure Specifiche di Conservazione vengono definiti in base ad indennità, contributi e

finanziamenti erogabili attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale e altri Piani e

Programmi regionali.

5. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti sia nel sito Natura 2000 sia nel Parco regionale è

dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni

agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale

15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio

dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno del sito Natura 2000 ma all’esterno del

Parco da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio

venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione

venatoria.

Art. 14 Conservazione di habitat e specie

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

1. Creazione di banche del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare, sviluppo di

programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare anche ex-situ.

2. Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla

riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della

frammentazione.

3. Realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l’utilizzo di tecniche di

restauro ecologico attraverso l uso di specie autoctone e fiorume locale.

4. L'Ente di gestione promuove la progressiva riduzione delle operazioni disinfestazione contro

gli insetti tramite nebulizzazione di sostanze chimiche di in ambito urbano.

5. Ripristino e manutenzione di piccoli ambienti umidi (golene inondabili, prati allagati, pozze,

stagni, ecc.).

6. Mantenimento e gestione di ambienti a prateria, prato o pascolo.

7. Ripristino e manutenzione habitat di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE.

8. Riduzione dell’impatto del traffico veicolare sulla fauna.

9. Utilizzo di legname certificato e trattato con prodotti innocui per i Chirotteri nelle costruzioni

rurali e in edilizia.

10. Realizzazione di interventi colturali mirati nei boschi, compatibilmente con le caratteristiche

stazionali (floristiche e faunistiche) e con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche strutturali

ed ecosistemiche degli habitat forestali cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE.

11. Realizzazione di interventi volti ad evitare l’artificiale occlusione di pozzi carsici 8210;

12. Interventi di contenimento della vegetazione arbustiva e arborea (soprattutto se di conifere

esotiche o di altre specie non autoctone come Ailanto e Robinia) in quanto ombreggiante e

limitante gli habitat 6110, 8210, 8240

13. Riqualificazione e recupero di stazioni degli habitat 8210, 8240, 8310 compromessi da attività

antropiche

14. Definizione di linee guida con protocollo d'intesa (accordo) con concessionari / proprietari /

gestori per la gestione delle pulizie dei margini stradali e regolamentare l esecuzione dei tagli

della vegetazione ai margini di strade e carrabili in funzione del mantenimento di ecotoni

importanti per la biodiversità dell’entomofauna.

15. Interventi di mantenimento dei corridoi di volo in uscita dai rifugi ipogei: eliminazione di

vegetazione, cavi e reti che ostacolano o impediscono il volo

16. Interventi di ripristino elementi del paesaggio agrario favorevoli all’alimentazione dei

Chirotteri su proprietà pubbliche.

17. Interventi di salvaguardia di esemplari e colonie minacciate dalle attività umane (presso edifici,

ponti, ipogei o alberi).

18. Interventi per ripristinare e garantire la connessione ecologica (aree di collegamento).

19. Realizzazione di programmi di monitoraggio su Chirotteri troglofili del Sito volti ad

individuare e proteggere roost di elevato valore (nursery, swarming, ibernacoli), aree di

collegamento, habitat di foraggiamento (sia dentro che fuori dal sito)

20. Realizzazione di programmi di monitoraggio su chirotteri fitofili e sinantropi del Sito volti ad

individuare e proteggere roost di elevato valore (ponti, ruderi, bat box, …), aree di collegamento,

habitat di foraggiamento (sia dentro che fuori dal sito)

21. Realizzazione di programmi di ricerca su temi di recente attualità quali presenza di patogeni

(White Nose Sindrome, Lyssavirus, …) e caratterizzazione genetica delle popolazioni /

metapopolazioni dei siti carsici regionali

22. Interventi di controllo del randagismo felino, sia come elemento di criticità per l’ecosistema,

sia per prevenire possibili fenomeni di ibridazione con Felis sylvestris

MISURE PRESCRITTIVE

1. Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore.

2. Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

3. Divieto di taglio di alberi con presenza accertata di nidi o rifugi di specie di cui alle direttive

92/43/CEE e 09/147/UE

MISURE DI INCENTIVAZIONE

1. Utilizzo di legname certificato e trattato con prodotti innocui per i Chirotteri nelle costruzioni

rurali e in edilizia.

2. Realizzazione di interventi colturali mirati nei boschi, compatibilmente con le caratteristiche

stazionali (floristiche e faunistiche) e con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche strutturali

ed ecosistemiche degli habitat forestali cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE.

3. Adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal

Regolamento (CEE) n. 834/2007e dell’agricoltura integrata, anche mediante la trasformazione

ad agricoltura biologica e integrata delle aree agricole esistenti, in particolar modo quando

contigue a zone umide o alla rete idrografica minore.

4. Mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e

seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e

plurifilare, siepi e filari arborei arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti,

residui di sistemazioni agricole, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e

permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della

fauna selvatica.

5. Allevamento e agricoltura estensive tradizionali.

6. Adozione di ulteriori sistemi di riduzione o controllo delle sostanze inquinanti di origine

agricola e nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e

tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (indicativamente autunno e

inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per le specie di interesse comunitario

(ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale ecc.).

7. Riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole.

8. Mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile (di

almeno 50 cm), lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati

con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto.

9. Mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie, delle paglie o dei residui colturali,

nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, anche nel

periodo invernale.

10. Adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni

di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre

colture di pieno campo (mietitrebbiature), tra cui l’utilizzo di barre d’involo.

11. Segnalazione nidi di Circus pygargus.

12. Incentivi per il rilascio di piante morte o morenti e di una quota di legno morto al suolo per la

conservazione dei coleotteri xilofagi

13. Incentivi negli interventi di ripulitura del sottobosco per la conservazione di habitat idonei per

alcuni Rettili e Anfibi (rilascio di cataste di legna, pietrame e macchie arbustive).

Art. 15 Divulgazione e Didattica

PROGRAMMI DIDATTICI

1. Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio il sito Natura

2000. Posa di pannelli informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso

e fruizione del sito Natura 2000.

2. Realizzazione di campagne di promozione degli habitat e specie di cui alle direttive 92/43/CEE

e 09/147/UE, anche come elementi importanti dell’identità territoriale.

3. Sensibilizzazione sull’importanza ecologica delle specie predatrici (lupo, pellegrino, gufo

reale) e dei Chirotteri.

4. Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività,

interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione.

5. Realizzazione di campagne di informazione, divulgazione e sensibilizzazione rivolte a

residenti, operatori economici locali, a soggetti interessati (agricoltori, cacciatori, pescatori,

speleologi, sportivi, turisti, ecc) e alla popolazione in generale (scuole, famiglie, ecc), mediante

incontri pubblici e produzione di materiale informativo (cartaceo, multimediale, ecc),

relativamente al rispetto e alla conservazione della biodiversità, alle attività produttive che

potenzialmente interferiscono con gli habitat e le specie, alla promozione di comportamenti

coerenti con le finalità della rete Natura 2000. A tal fine si individuano i seguenti temi

prioritari:

sensibilizzazione degli agricoltori sull’adozione di sistemi agricolturali

ecocompatibili e importanza delle forme di coltivazione senza o con ridotto uso di

geodisinfestanti, rodenticidi e diserbanti, nonché dell'utilizzo sostenibile dell'acqua;

effetti della presenza delle specie alloctone: invasività, interazione con habitat e

specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione, modalità di prevenzione e

controllo degli impatti;

il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali tipici del paesaggio agrario

tradizionale ad alta valenza ecologica;

importanza della necromassa nel bosco, il rilascio del legno morto e la tutela degli

alberi morti, vetusti e deperienti;

alle modalità di realizzazione e manutenzione delle pozze, fontanili, abbeveratoi, e

delle piccole zone umide, di gestione dei livelli idrici e della vegetazione delle sponde allo

scopo di incrementare la presenza e lo stato di conservazione di specie di interesse

comunitario, con particolare riferimento agli anfibi;

alle modalità di realizzazione collocazione di cassette nido e rifugi per la fauna

minore (invertebrati, erpetofauna, piccoli mammiferi, chirotteri, passeriformi);

divulgazione e sensibilizzazione sulla conservazione dell'entomofauna di particolare

interesse conservazionistico;

importanza ecologica e conservazionistica dei Chirotteri.

2. CASI DI ESCLUSIONE DALLA VINCA

Le norme vigenti in materia di conservazione della natura non pongono particolari limiti agli

interventi di sistemazione di strade e fabbricati, se non indirettamente, in quanto:

- la DGR 1224/2008 vieta la “distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per

uccelli”;

- la L.R. n. 15/2006 vieta il “danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat

di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione” e il “disturbo intenzionale, in

particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento,

l'estivazione o la migrazione”.

Per quanto riguarda le situazioni assoggettabili alla procedura di valutazione di incidenza così come

normata dalla D.G.R. n. 1191 del 2007, si ritiene necessaria una modifica in senso restrittivo della

Tabella E della suddetta D.G.R. per una migliore tutela dei Chirotteri, in quanto infrastrutture quali

i ponti, gli edifici abbandonati e quelli storici o non soggetti a modifiche negli ultimi 50 anni ,

risultano idonei quali siti di rifugio/nursery per queste specie, a causa della scarsità di altre tipologie

di rifugi. Per queste tipologie di interventi è necessaria una valutazione limitata ai chirotteri, con

sopralluogo nell’edificio per la verifica dell’esistenza di colonie di queste specie.

Inoltre, in caso di ristrutturazione di ponti, edifici storici e/o abbandonati e di edifici non soggetti a

modifiche negli ultimi 50 anni si ritiene opportuno

introdurre l’obbligo di conservare nicchie, cavità, accessi al sottotetto, utili per la

riproduzione e il rifugio di uccelli e chirotteri;

vietare ogni intervento in periodo riproduttivo (da marzo ad agosto compresi).

Non sono invece sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi

o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dalle presenti MSC che per definizione

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esse perseguiti.

Infine non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di

pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel

provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di

valutazione.

In ogni caso, gli interventi urbanistici non assoggettati a valutazione di incidenza non devono

variare la destinazione d’uso, in caso contrario la valutazione è comunque necessaria, al fine di

verificare l’incidenza del mutato impiego sulla conservazione degli elementi tutelati.

Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza devono comunque essere autorizzati

secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o da altre

eventuali norme, laddove previsto dalle leggi vigenti.