maria miduri avvocato via pippo romeo n. 3 tel.e fax 090 ... · francesca conveniva in giudizio,...
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TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA
SEZIONE LAVORO
RICORSO di riassunzione ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c
Per: La sig.ra Scarfi’ Francesca, nata a Messina il 09.09.1961 cf: SCRFNC61P49F158S
ed elettivamente domiciliata ai fine del presente atto presso l’avv. Avv. Marco Valla
via Antico Rodano n. 14, Cremona C.F.: VLLMRC76P15D611C-pec:
[email protected] e l’avv. Maria Miduri, con studio, in via Pippo Romeo n. 3-
98122 Messina ( FAX: 090- 2401360 - PEC: [email protected])-
(cf.MDRMRA67H48F158K) del Foro di Messina, e che dichiara di voler ricevere gli
avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero di fax
090.2401360, all’indirizzo pec:[email protected], che la rappresenta e difende
per procura in atti, espone e chiede quanto segue.
ricorrente
Premesso che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in
data 24.10.16, e ritualmente notificato ai resistenti unitamente al decreto di fissazione di udienza
emesso dal G. d.L. dott.sssa Laura Romeo del 26.10.2016, l’odierna esponente Prof. Scarfì
Francesca conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e
Previdenza, il MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del suo Ministro
p.t., nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ufficio Scolastico III Ambito
Territoriale per la Provincia di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t proposto
davanti al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro che qui di seguito, integralmente, si riporta
per farne parte integrante del presente atto:
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO ex art. 414 con istanza cautelare ex art. 700 cpc e decreto 669 sexies
comma cpc contestuale istanza ex art. 151 cpc
Per: La sig.ra Scarfi’ Francesca, nata a Messina il 09.09.1961 cf: SCRFNC61P49F158S ed
elettivamente domiciliata ai fine del presente atto in Messina via Pippo Romeo n. 3-98122
Messina( FAX: 090- 2401360 - PEC: [email protected]), presso lo studio dell’Avv.
Maria Miduri-(cf.MDRMRA67H48F158K) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata
in foglio separato ai sensi dell’art.18 comma 5 del D.M. n.44\2011 e succ. modifiche, e che
dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero
di fax 090.2401360, all’indirizzo pec:[email protected]
contro
MARIA MIDURI
AVVOCATO
via PIPPO Romeo n. 3
Tel.e fax 090/ 2401360 347/0090922
98100 MESSINA
E-mail [email protected]
Pec: [email protected]
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1) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t.
domiciliato ex lege presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Messina via dei Mille is. 221;
2) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in
Palermo, Via G. Fattori n. 60 domiciliato ex lege presso l’avvocatura di Stato di Messina,via dei Mille
is.221 ;
3) U.S.P. di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is.
361, domiciliato ex lege presso l’avvocatura di Stato di Messina via dei Mille is.221;
4) Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia , in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato
ex lege presso la sede dell’avvocatura di stato di Messina via dei Mille is.221;
5) U.S.P., in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Cremona, Via Piazza XXVII Maggio n. 1,
domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via dei Mille is.221;
Resistenti
e nei confronti di tutti i controinteressati docenti della scuola primaria posto comune assunti per l’anno scolastico
2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di assunzione (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di
mobilità straordinaria previsto per l’anno scolastico 2016/2017 e trasferiti negli ambiti territoriali per le
provincie di Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Enna, Caltanissetta Trapani e Agrigento, per i quali, in
ragione dell’elevatissimo numero, si chiede fin d’ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso
la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente
ricorso.
Premesso in fatto.
La ricorrente inserita nella GAE per il triennio 2015 – 2017 con servizio precario decennale, è stata
assunta dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015
n. 107, per l’anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato è stata assunta in data 27.11.2015 e
con decorrenza giuridica dall’1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l’Ufficio scolastico di
Messina quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) ;
Alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l’istituto comprensivo “Paradiso ” di Messina presso
il quale ha superato l’anno di prova previsto dalla legge come da nota di protocollo 14062 del Ministero
dell’istruzione e della ricerca –ufficio scolastico regionale della Sicilia ufficio VIII, ambito territoriale
Messina; A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all’assegnazione della
sede definitiva ed a seguito dell’ordinanza n. 241/2016, il MIUR ha dettato la disciplina del Piano
straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l’08.04.2016 ;
Secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità indicando gli ambiti
territoriali della provincia di Messina, (che come prima scelta aveva chiesto l’Ambito Territoriale di
Messina, indicando nell’ordine i sottoambiti 0016, 0015, 0013, 0014; quindi, gli altri ambiti territoriali
delle altre provincie della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella
domanda di mobilità.
Con missiva del 29.06.16 , il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall’USP di Messina
alla ricorrente pari a 35 punti;
Con comunicazione del 24.08.2016 alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l’ambito 0013
regione Lombardia presso la provincia di Cremona, istituto comprensivo: CRIC8116008 IC
Casalmaggiore G. Marconi dove ha assunto servizio l’01.09.16, come da comunicazione del Ministero
della pubblica istruzione con nota del 24.08.2016;
Assegnando tale sede, peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità
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in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi.
Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere
servizio presso la nuova sede in provincia di Cremona, in dispregio del proprio diritto soggettivo.
RITENUTO IN DIRITTO: Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile.
Nel bollettino pubblicato dall’Usp di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda
fase – punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI) a Messina (prima preferenza espressa in domanda) risultano
assegnati docenti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente, ignorando la precedenza
nonché dalla legge 107/2015. Non v’è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica
delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dagli Uffici scolastici regionale
(Sicilia) e provinciale (Messina), all’attribuzione di uno degli ambiti provinciali di Messina secondo le
direttive impartite dal Ministero, il tutto previa sospensione, se del caso del provvedimento di
assegnazione a Cremona che sta comportando uno stravolgimento di vita personale e dell’intero nucleo
familiare, nonché un illegittimo nocumento dei diritti costituzionali di un soggetto particolarmente
debole, da pronunciarsi anche inaudita altera parte.
Tra l’altro, i suddetti bollettini si appalesano illegittimi, in quanto, non riportano le eventuali
precedenze previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è
partecipato, pertanto, deve considerarsi che è stato fortemente pregiudicato il principio della
trasparenza anche perché non è stato reso noto dal MIUR l’algoritmo sulla base del quale si è svolta
l’intera procedura. È comunque evidente che il predetto algoritmo applicato ha dato luogo a diversi
errori nell’attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e,
comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all’esito delle operazioni di mobilità, sono
residuate delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità
dall’istante, ma anche in quelle di altre regioni.
Si veda ad esempio come nella provincia di Palermo risultano residuati n. 3 posti non assegnati
nell’ambito 021, nella provincia di Trapani 3 posti nell’ambito 027, nella provincia di Enna
addirittura 5 posti di cui n. 4 nell’ambito 04 e n. 1 nell’ambito 012, nella provincia di Messina n. 1
posto nell’ambito 013, a Caltanissetta n. 7 posti nell’ambito 04, a Siracusa n. 5 posti nell’ambito
025. Si aggiunga, inoltre, che la ricorrente, nonostante il punteggio maturato sulla base degli anni di
servizio, si è vista scavalcata da colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello dell’istante,
sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla sottoscritta, e territorialmente più vicini alla propria
residenza. Si aggiunga inoltre, che certamente sperequativa deve considerarsi la tabella di
valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e della mobilita’ professionale per l’a.s.
2016/2017, allegato A) all’ O.M. 241/2016, in forza del quale continua a perpetrarsi una grave
disparità di trattamento tra servizio prestato in ruolo e servizio prestato con contratto a tempo
determinato, più volte sanzionato non solo dalla corte di giustizia Europea, ma anche dalla
prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.
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Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà
emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di
merito, sono le seguenti.
1)Sull’assegnazione della sede. La mancata applicazione della precedenza ha comportato,
indubbiamente, l’assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove vi fosse stata una
corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito della provincia di residenza, o
comunque, nell’ambito regionale a seguito delle preferenze indicate.
Scorrendo l’elenco dei trasferimenti, tra l’altro, molti dei docenti vantano un punteggio inferiore a quello
della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella propria provincia. Orbene, le
carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l’incomprensibile funzionamento
dell’Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato
dall’Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, nonché la
mancanza della puntuale indicazione delle precedenze previste dal CCNI art. 13, così come della
Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni
e i criteri che hanno determinato una mobilità, come nel caso di specie, sull’ambito indicato tra le
preferenze in domanda e non su un ambito più vicino alla propria residenza, né consente il sindacato
di legittimità contrariamente a quanto disposto dall’art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni
provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
determinano la decisione dell'Amministrazione. All’osservanza dell'obbligo di motivazione va
attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona
amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto
al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del
provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre
2015 n. 11012).
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal
Ministero convenuto, e pertanto l’annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento
presupposto, connesso e conseguente, con la condanna dell’Amministrazione resistente alla
rivalutazione della posizione della ricorrente, tenendo conto dell’esatto punteggio che alla stessa
dovrebbe essere riconosciuto, al fine di consentirle di ottenere una sede territorialmente più vicina al
proprio comune di residenza, tenuto conto anche delle vacanze di posti che sono residuate dalle
operazioni di mobilità,e comunque, dei posizionamento dell’organico .
Non può tralasciarsi di evidenziare che l’art. 398 comma 1 del T.U - che non è affatto derogato dalla
Legge n.107/2015- contrariamente a quanto previsto dall’O.M. 241/2016, impone la natura
provinciale dei ruoli del personale docente.
Vieppiù, l’art. 399 del T.U. in materia scolastica precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli,
che “I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa
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provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici”, ragion per
cui, in ossequio alla normativa tuttora vigente e mai abrogata, i neoimmessi in ruolo non avrebbero
dovuto essere spostati dalla provincia di immissione in ruolo prima del decorso di tre anni scolastici.
Al contrario, l’O.M. 241/2016, costringendo tutti i docenti neoimmessi in ruolo ad una mobilità
nazionale, anche d’ufficio, ha costretto gli stessi a presentare la domanda di trasferimento,
innescando un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno
partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM –
graduatoria di merito da concorso 2012), ed in considerazione del periodo temporale in cui hanno
ottenuto l’immissione in ruolo.
Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni
di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza
dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o
addirittura niente, hanno avuto la “fortuna” di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella
propria città di residenza o in prossimità della stessa.
Si è quindi palesemente verificata un’inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di
trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella fase C (
come appunto la ricorrente).
Prima sperequazione, consiste nell’avere dato priorità agli assunti ante 2014/2015 sempre da GAE
che hanno potuto partecipare alla prima fase B1 dei trasferimenti con diritto ad ottenere anche la
titolarità su scuola, contrariamente ai colleghi sempre assunti da GAE ma uno/due anni dopo.
Ulteriore sperequazione subita, consiste nel fatto che gli assunti nella fase C ex L. 107/2015, ai fini
della mobilità, sono stati ingiustamente distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori e/o idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d.
graduatoria di merito, con priorità di questi ultimi. Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM
concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti
della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è
stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della
mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l’ordine di preferenza nella relativa
domanda di mobilità.
E’ evidente che, quindi, gli assunti in fase “c” da Piano Straordinario siano stati ingiustamente
scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il
rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il
rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all’inserimento pluriennale nella Gae
provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta
incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate in sede di differimento, che questi docenti
avrebbero avuto il diritto di conservare. A Causa dell’applicazione di questo criterio, infatti,
nell’ambito territoriale della provincia di Messina, alla la ricorrente non è stato assegnato alcun
posto vedendosi superata illegittimamente dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012
quasi tutti con punteggio inferiore a 45 (e/o 51 nell’ambito Sicilia 0016):
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sigg.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21),
Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24),
Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De
Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16),
D’Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina
(punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella
(punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli
Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21),
Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò
Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina
(punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna
(punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31),Trupiano Alessia (punti 30), Torre
Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena
(punti 16) Maniaci Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12), pertanto, è stata pregiudicata
nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio
inferiore.
Il problema certamente sta a monte, in quanto non solo si appalesano illegittime per disparità di
trattamento le norme sulla mobilità che relegano gli assunti in fase C) alla sola mobilità a livello
nazionale, ma a loro volta deve ritenersi illegittimo e sperequativo lo stesso sistema di assunzioni
operato per effetto del piano straordinario del 2015.
Sul punto occorre evidenziare che l’art 1 comma 100 della l. 107/2015 prevede lo scorrimento “di
tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi “dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)”.
Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del
comma 100, si sarebbe dovuto procedere all’assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e
GAE, e poi, solo a parità di punteggio, si sarebbero dovute applicare le preferenze previste dalla
legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione
significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in “CODA”, riconosciuta incostituzionale
dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di
cui all’art. 3 della Costituzione e il merito.
In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 L. 107/2015, con
particolare riferimento all’art. 1 comma 100 e 108 si pone certamente un problema di legittimità
Costituzionale della norma suddetta e dei provvedimenti collegati, tra cui il D.M. 241/2016 sulla
mobilità, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della costituzione,
violazione dell’art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più
meritevoli e violazione dell’art. 97 cost. che impone che l’attività della p.a. sia improntata a criteri di
imparzialità e buon andamento della P.A..
Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza, si è
vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti idonei al
concorso 2012 con pochissimi anni di servizio.
In poche parole le diverse fasi della mobilità hanno sostanzialmente sovvertito l’ordine di merito che
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regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il
trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi
notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all’art. 97 cost.
Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di
fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale consentendo a
questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria
assegnata lo scorso anno; ed avrebbe applicato, altresì, un trattamento di favore ai docenti assunti entro
l’anno scolastico 2014/2015, con buona pace del diritto di uguaglianza sostanziale.
Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto
concorrere all’assegnazione delle sedi secondo l’unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe,
altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque
equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.
I docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al
piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione
della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto
antecedente all’immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.
Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e
secondo giustizia anche nell’assegnazione della sede.
Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l’ordinanza
241/2016 proprio con riferimento “alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al
piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione
provvisoria”; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad
applicare quanto disposto nell’ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente. Detta
ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e le sedi
assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio a questi riconosciuto, diversamente da come si è operato
stando a quanto contenuto nella documentazione in atti.
Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha
creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di
buon andamento dell’Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi,
che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati. Inoltre si solleva l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4,
36, 97 della Costituzione. Solo in via estrema e subordinata, ove e nella misura in cui, in tutto o in
parte, si dovesse ritenere l’O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell’8.4.2016, legittima, in quanto
coerente con l’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità
di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si
solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori
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P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio
fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare
un’esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come
la ricorrente di 48 anni sradicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l’intera
retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento
della P.A. di buon andamento ed imparzialità.
A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all’ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le
quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di
funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto
di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Messina, alla
sig.ra Scarfì non sia stato possibile attribuire una sede un po’ più vicina, tenuto conto delle sue difficoltà
personali.
2. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.
In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a
oltre mille Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.
In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad
oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente
violato minando l’esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il
territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.
A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l’altro richiesto per un triennio, non ha nessuna
contropartita economica tale da facilitare l’eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.
Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità
obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed
oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice
trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività
lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a 1000 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla
propria vita, minandone l’intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un
trasferimento coatto dell’intero nucleo familiare, impossibile da attuare.
Periculum in mora
La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie. Sicchè, per non perdere il posto di lavoro,
nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di
Cremona in dispregio del proprio diritto soggettivo.
La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza
da quella prescelta dalla sig.ra Scarfì Francesca (che come prima scelta aveva chiesto l’Ambito
Territoriale di Messina, indicando nell’ordine i sottoambiti 0016, 0015, 0013, 0014; quindi, gli altri
ambiti territoriali delle altre provincie della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si
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riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e
di viciniorità in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti
soggettivi. Con l’avvio dell’attività scolastica, la lavoratrice, sulla scorta della mancata applicazione
della riserva di posto e conseguente errata assegnazione della sede, si è trasferita in una provincia
lontana dalla famiglia senza punti di riferimento e contatti.
L’organizzazione di una nuova vita, anche sociale, richiede altresì un congruo periodo di tempo
per poter reperire una sistemazione, prenotare il viaggio, il tutto prima di conoscere, in tempi altrettanto
stringenti, la scuola di destinazione all’interno dell’ambito erroneamente assegnato.
Anche sotto il profilo del danno alla sfera non patrimoniale, vi è un pericolo nel ritardo in quanto la
ricorrente sarebbe sottoposta ad un doppio stress per l’esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un
eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.
Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un
provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nella mortificazione
professionale cui andrebbe incontro la ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, al fine, di garantire una
tutela reale al diritto della ricorrente, qualora il giudicane non ravvisi gli estremi per disporre
immediatamente il trasferimento della ricorrente nella sede di Messina o in altro ambito della
Provincia di Messina o delle altre città siciliane in via residuale, si chiede che sia disposto, sempre
in sede cautelare, l’accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della
ricorrente, in modo da non vanificare l’effetto di un eventuale accoglimento nel merito del presente
giudizio, che potrebbe intervenire a distanza di tempo, quando magari, a seguito di future assunzioni
e/o movimenti, potrebbero non residuare posti per il soddisfacimento del diritto della ricorrente.
Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile, sulla fondatezza del ricorso non
sussistono dubbi. Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all’evidenza,
nell’ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a
creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del
concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di
specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a quasi tutti questi, oltre ad
avere non solo un’età superiore ma anche un’anzianità di servizio superiore: 1/2 anno di servizio
quelli delle GM 2012 e quasi 10 anni di anzianità di servizio la ricorrente.
Il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono
dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, peraltro, individua e qualifica coloro che
hanno maggiore anzianità (si attenzioni l’età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso
2012 e quelli che provengono dalle GAE).
Non solo ma, come si è detto in premesso, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso
curriculum presentato, tra i vari titoli, la ricorrente abilitata all’insegnamento da anni che la
pongono di gran lunga in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso
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2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era nemmeno abilitante all’insegnamento).
Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell’anno
scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell’ordine di
scelta l’assegnazione nell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia
0016, 0015, 0013, 0014), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l’ordine di punteggio posseduto,
perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell’Ambito
Territoriale della Provincia di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non
nell’Ambito Territoriale della Provincia di Cremona, meno che mai nell’ambito Lombardia 0013.
La ricorrente, infatti, ha l’età di 55 anni, è precaria da oltre 10 anni (avendo insegnato con supplenza
annuale per tutti questi anni sia nelle scuole), e confidava nella sua assegnazione definitiva nella
provincia di Messina in base al suo punteggio, possibilmente nell’ambito della provincia. Fatto sta
che, pur essendo in possesso dell’ abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, si trova
costretta a doversi trasferire definitivamente da Messina a Cremona con gravissime
ripercussioni per la famiglia (e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.
Basti solo considerare, infatti che, nell’ambito territoriale della provincia di Messina, alla ricorrente
non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai docenti provenienti dalle
GM concorso 2012 quasi tutti con punteggio inferiore a 35 punti.
Per i suesposti motivi la sig.ra Scarfì Francesca, come sopra rappresentata e difesa,
Ricorre
all’Ill.mo Giudice del lavoro di Messina, affinchè, previo espletamento di ogni incombente di rito, voglia
adottare attraverso la facoltà concessegli dall’art. 700 cpc tutti gli opportuni urgenti provvedimenti a
tutela della parte istante. In particolare, la ricorrente previo rigetto delle avverse conclusioni, chiede
l’accoglimento delle seguenti Domande:
1)In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del
CCNI dell’8.4.2016 e dell’O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l’art.
1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito
in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Scarfì Francesca all’assegnazione della sede
definitiva, nell’ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali,
ed innanzitutto, nell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui
questo si suddivide (nell’ordine, Sicilia Ambito 0016, 0015, 0013, 0014);
2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti
dall’art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l’assegnazione definitiva operata
illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia /
Ambito Territoriale della Provincia di Cremona (Lombardia Ambito 0013), assegnando anche
temporaneamente e con riserva la sig.ra Scarfì Francesca presso l’Ufficio Scolastico Regionale
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Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell’ambito Sicilia 0016, e/o negli altri
ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed
opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito,
ordinando all’Amministrazione Scolastica di dare attuazione all’emanando chiesto provvedimento
cautelare;
3)In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l’operato del MIUR e dei suoi Uffici periferici
dovesse essere ritenuto conforme alla legge, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre
l’assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina, nella posizione utilmente
occupata secondo punteggio, ovvero, per l’esito negativo, in altro ambito individuato secondo le tabelle
di vicinanza, attesa la sospensione dell’ordinanza 241/16 disposta dal Tar e l’incostituzionalità dei
principi ivi contenuti.
4) Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della
decisione di merito.
5)Fissare il termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
6) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più
per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;
8. Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e
dei compensi di giudizio.
Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il
contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla
presente controversia via fax all’indirizzo di posta certificata: [email protected] ovvero a
mezzo fax al numero 090/2401360.
Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza 241/2016; 3) CCNI Mobilità 2016; 4)
domanda di mobilità; 5) comunicazione punteggio; 8)provvedimento di trasferimento; 9) elenco docenti
assegnati alla provincia di Messina; 10)Tar Lazio Ord. n. 3588/16; 11)procura alle liti.
Messina 14 ottobre 2016
Avv. Maria MIDURI
Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.
Nell’interesse della sig.ra Scarfì Francesca, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Miduri, giusta
procura in atti,
Premesso
- Che il ricorso ha per oggetto l’accertamento dell’erroneità dell’individuazione della sede
assegnata alla docente Scarfì Francesca nella procedura di mobilità territoriale per assegnazione
ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2016/2017, e, per
l’effetto, l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione della sede
definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato
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secondo le tabelle di vicinanza o, quantomeno, presso la sede in cui la ricorrente era stata
assegnata nell’annualità scolastica precedente ovvero la sede di Messina.
Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti
i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti assunti in fase C del piano
straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria
prevista per l’anno scolastico 2016/2017 al fine dell’assegnazione della sede definitiva
appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia e che – in virtù di detta riserva di
posto potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.
- Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l’altissimo
numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni italiani, nonché la mancata indicazione
degli estremi dei loro indirizzi, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le
ragioni di urgenza sottese al ricorso.
Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,
chiede
che l’On. Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ai sensi dell’art. 151 cpc (derogando dalle
formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall’art. 150 cpc), nel modo meno oneroso
e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso:1) quanto ai controinteressati
evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR,
del USR per la Sicilia ; 2)quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia
all’Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta
elettronica certificata, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni.
Messina 14.10.2016
**************************-Che il ricorso è stato depositato in data 24.10.2016, procedendo alla relativa iscrizione a ruolo ,
presso il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro ed ha avuto assegnato il n. R.G.5162/2016- sub 1;
-Che, con decreto del 25.10.2016, il Giudice del Lavoro di Messina designato ha fissato l’udienza di
comparizione delle parti sia per la fase cautelare, fissata il 25.11.2016, ore 8.30, autorizzando, ai
sensi dell’art. 151 cpc, anche la notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione
udienza mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR, all’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA, all’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, così
come era stato anche richiesto , mentre per quanto concerne la fase di merito del giudizio de quo
fissava l’udienza del 19.05.2017; -Che la ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso alla P.A. resistente presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina e, quindi, ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 cpc, così come
disposto dal Giudice, mediante pubblicazione nel sito del MIUR, all’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA, all’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA;
- Che il legale rappresentante del Miur-Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con il funzionario
delegato, nel frattempo si è costituito in cancelleria, depositando apposita memoria difensiva che qui
di seguito, integralmente si riporta sia in relazione alla fase cautelare che per la fase del giudizio
di merito, che si riporta integralmente:
URS SICILIA
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- ufficio
VIII Ambito Territoriale di Messina.
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ON. TRIBUNALE DI MESSINA –SEZ.LAVORO
G.U.L. Dott.ssa Romeo; R.G. 5162/2016; ud. 25/11/2016)
Memoria difensiva
Per il Ministero il MINISTERO DELL’istruzione, dell’Università e della Ricerca - ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia e ufficio XIV – Ambito territoriale per la provincia di
Messina cf:800050008333 ), con la rappresentanza e difesa in giudizio, ex art.417 bis, del Dott.ssa
Alessandra Meliado, giusto atto di individuazione allegato, il quale elegge domicilio presso la sede
del predetto Ambito Territoriale di Messina, via San Paolo 361 ex IAI,
pec:[email protected],
resistente
contro
la docente Scarfì Francesca, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Miduri.
ricorrenti
IN FATTO E IN DIRITTO.
1.- Con ricorso ex art. 700 del 14/10/2016, la docente Scarfì Francesca, docente della scuola
primaria, adiva codesto On. Tribunale del lavoro per ottenere il diritto, in via d’urgenza,
all’assegnazione della sede definitiva di titolarità in uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia,
ed innanzitutto nell’Ambito Territoriale della provincia di Messina.
Riferiva la docente di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s.
2015/2016 sottoscritto presso l’UST di Messina, e di essere stata trasferita dall’01/09/2016 in
Lombardia, ambito territoriale 0013 provincia di Cremona.
Riferiva inoltre di essere inserita nelle GAE della Provincia di Messina, e sulla scorta di tale
inserimento è stata assunta tempo determinato in data 27/11/2015 con decorrenza giuridica
01/09/2015.
Tramite la presente memoria si costituisce l’amministrazione resistente, contestando in toto quando
ex adverso esposto sia in punto di fatto che di diritto per le seguenti ragioni.
2.- In via preliminare, si eccepisce il difetto di competenza territoriale dell’On. Giudice adito in
favore del Tribunale di Cremona, sede attuale in cui la ricorrente presta servizio.
Come ammesso dalla stessa ricorrente in ricorso, la docente Scarfì è stata assunta presso l’Ambito
Territoriale della Provincia di Messina con contratto a tempo indeterminato ed è stata
successivamente trasferita a Cremona, attuale sede di servizio.
3.-Nel merito, si eccepisce che il ricorso è carente di entrambi i presupposti per la concessione di un
provvedimento d’urgenza.
In primo luogo, si rileva che la ricorrente ha partecipato alla fase C dei trasferimenti di cui all’art. 6
CCNI 08/04/2016, ossia alla fase destinata ai docenti assunti nell’a.s. 2015/2016.
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A seguito del movimento, la docente ha ottenuto il trasferimento a Cremona esito di una procedura
nazionale gestita dal sistema informativo del MIUR basato su criteri e parametri univoci a livello
nazionale.
L’Ufficio Scolastico di Messina ha valutato solo il punteggio relativo ai titoli di servizio e culturali
dichiarati dalla docente nella domanda di trasferimento, punteggio, peraltro, corretto e non contestato
dalla ricorrente. A seguito dei movimenti la docente è stata assegnata in ambito nazionale di una
delle sedi richieste e ritenuta disponibile dal sistema di elaborazione basato su criteri dettati dal
CCNI sulla mobilità e tradotti in termini matematici dall’algoritmo che ha generato i movimenti.
Il ricorso appare carente sia del periculum, in quanto la docente è stata assunta su sede provvisoria
nella provincia di Messina e ha partecipato ai movimenti per l’assegnazione della di titolarità a
livello nazionale, sia del fumus in quanto l’amministrazione ha agito correttamente movimentando i
docenti secondo quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità e in base ai principi dettati dalla l.
107/2015.
Per le motivazioni suesposte, il ricorso di cui trattasi appare totalmente infondato si chiede a codesto
On. Tribunale di voler rigettare il gravame proposto
P.Q.M.
voglia codesto On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare il
ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite.
Messina, lì 24.11.2016 il funzionario
Alessandra Meliado’
Via San Paolo, 361 ex IAI-98122 Messina – CF. :80005000833tf:090698111 PEC: [email protected]–
email:[email protected]:http://www.istruzionemessina.it
******************************************
-Che la fase cautelare si concludeva con la seguente pronuncia di incompetenza territoriale
……. “ Definitivamente pronunziando sull’istanza cautelare proposta da Scarfì Francesca con
ricorso depositato in data 24.10.2016 contro il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca –
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia –Ufficio scolastico provinciale di Messina in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria
istanza , difesa ed eccezione così provvede: dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale adito,
assegna termine perentorio di giorni 90 per riassumere il procedimento innanzi al Tribunale di
Cremona, compensa integralmente tra le parti le spese di lite “.
-Che il ricorso cautelare veniva riassunto presso il Tribunale di Cremona sezione lavoro in data
08.03.2017 ed il cui procedimento d’urgenza ex art.700 cpc, veniva assegnato RG.173/2017 conclusosi
con un provvedimento di rigetto.
-Che il procedimento ordinario di merito introitato presso il Tribunale civile di Messina sez. lavoro,
veniva trattato all’udienza del 19.05.201,7 il procuratore costituito della ricorrente rilevava e prendeva
atto dell’eccezione preliminare formulata dal MIUR in merito alla competenza territoriale in favore del
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foro di Cremona ed il GL dott.ssa laura Romeo, confermando quanto già disposto in ordine all’istanza
cautelare, con provvedimento del 19.05.2017 , dichiarava anche nel giudizio ordinario, l’incompetenza
territoriale del Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Tribunale di
Cremona, fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione di merito in pari data pronunciava la
seguente ordinanza …”Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Scarfì Francesca
con ricorso depositato in data 24/10/2016 contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - dichiara l’incompetenza per territorio
del Tribunale adito; - assegna termine perentorio di giorni novanta per riassumere il
procedimento innanzi al Tribunale di Cremona; - compensa integralmente tra le parti le spese di
lite. Messina, 19 maggio 2017 “.
*****************
-Che, conseguentemente, la sig.ra Scarfì Francesca ha interesse a riassumere, il giudizio di merito
per proseguirlo davanti al Giudice dichiarato competente, facendo così salvi gli atti processuali già
posti in essere, per sentire accogliere nel merito il ricorso;
-Che, con l’occasione, la ricorrente intende precisare in punto di fatto, a correzione di quanto indicato
in ricorso, che : l’età anagrafica è di 55 e non di 48 anni indicata erroneamente (pag. 8); -Tanto premesso, la sig.ra Scarfì Francesca, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto ,
in forza della pronuncia di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Messina
sezione lavoro –G.d.L. dott.ssa Laura Romeo del 19.05.2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 50
c.p.c. riassume innanzi al Tribunale civile di Cremona, sezione lavoro il procedimento di merito ex
art. 414 c.p.c. introdotto con ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina in data 24.10.2016
sempre al fine di impugnare e contestare il provvedimento del MIUR del 24.08.2016 con cui si
disponeva il trasferimento definitivo nella provincia di Cremona, si insiste nell’accoglimento delle
domande già formulate nel ricorso introduttivo, già sopra interamente riportato, ma che qui, per mera
completezza, si ribadiscono e si precisano e, quindi, nell’accoglimento delle seguenti:
DOMANDE NEL MERITO:
accogliere in via definitiva tutte le sopra formulate conclusioni che, ad ogni effetto di legge, devono
intendersi reiterate come domande di merito, con contestuale condanna del MIUR in persona del suo
legale rappresentante p.t., all’integrale pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze
legali della fase di merito del presente giudizio,da liquidarsi, sempre in base al tariffario forense
attualmente vigente, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge>>
1) nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell’8.4.2016 e dell’O.M.
n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l’art. 1, comma 108, della legge n.
107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il
diritto della ricorrente all’assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell’Ambito Territoriale della
Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell’ordine, Sicilia Ambito
0016, 0015, 0013, 0014), così come anche richiesto ed indicato nella propria domanda di mobilità
come prima scelta, e/o, comunque, nell’ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le
preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del
punteggio riportato nella graduatoria di mobilità (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino
dell’USP di Messina);
2) In ogni caso, revocare l’assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi
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danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia / Ambito Territoriale della Provincia di
Cremona (Lombardia Ambito 0013) – e quindi presso l’Istituto Casalmaggiore G. Marconi -
assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Scarfì Francesca presso l’Ufficio Scolastico
Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell’ambito Sicilia 0016, e/o negli
altri ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed
opportuni a tutela del suo diritto soggettivo;
3) In via subordinata,per quanto anche esposto in premessa – stante l’evidente disparità di
trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso,
sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche
modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis per contrasto con gli artt. 3,
4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, revocare l’assegnazione definitiva operata
illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia /
Ambito Territoriale della Provincia di CREMONA (Lombardia Ambito 0013) - e quindi presso
l’Istituto Casalmaggiore G. Marconi /- , assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra
Scarfì Francesca presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia /Ambito Territoriale della Provincia di
Messina (nell’ambito Sicilia 0016, e/o negli altri ambiti prescelti, 0015,0013, 0014), e/o, comunque,
adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo;
4)tenuto anche conto che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza, per quanto era stato
chiesto, previa apposita autorizzazione ex art. 151 c.p.c. espressa nello stesso predetto provvedimento,
sono stati notificati ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR - in quanto
sempre da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati e tenuto conto del rilevante
numero di tali docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nel bollettino della mobilità
contenente l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017
della Scuola Primaria pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016,
in relazione al punteggio di 35 sull’ambito Sicilia 0016 – Belcastro Maria (punti 30), Bonanno
Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti
27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16),
Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante
Maria Rosa (punti 16), D’Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti
23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo
Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti
26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala
(punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23),
Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina
(punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti
34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31),Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti
15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci
Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12) – essendo, per l’appunto, un numero rilevante e senza
indicazione di residenza, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità
previste dall’art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione
udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o
anche dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;
5) Subordinatamente, ordinare all’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli
indirizzi dei predetti controinteressati;
6) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più
per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito
7) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso,al pagamento delle spese e
dei compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.
Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il
contributo unificato, pari ad € 259,00.
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Si producono i seguenti documenti : 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza 241/2016; 3) CCNI
Mobilità 2016; 4) domanda di mobilità; 5) comunicazione punteggio; 8)provvedimento di trasferimento;
9) elenco docenti assegnati alla provincia di Messina; 10)Tar Lazio Ord. n. 3588/16; 11) sentenza
Cassazione civile lavoro n 280/2016 ;12)procura alle lite;
13) ordinanza del tribunale di Trani del 14.09.2016; 14)ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del
13.10.2016;15)ordinanza del tribunale di Napoli; 16) ordinanza del tribunale di Como; 17) ordinanza del
tribunale di Pavia;18) ordinanza tribunale do Ravenna;19) videata polisweb e del fascicolo telematico
della fase cautelare ; 20) ricorso introduttivo con relative notifiche;21)decreto fissazione udienza di
merito);22)verbale udienza del 19.05.2017;23) ordinanza del 19.05.2017.
08.08.2017
Avv. Maria Miduri
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