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MARCHI DI QUALITA’ Storia e tutela delle eccellenze italiane Camera di Commercio di Reggio Emilia 28 novembre 2016 ING. C. CORRADINI & C. S.r.l. REGGIO EMILIA, 42124 – Via Dante Alighieri, 4 - telefono 0522 440344 - fax 0522 436270 MILANO, 20124 – Piazza Luigi Di Savoia, 24, - telefono 02 67072580 - fax 02 67385793 BOLOGNA, 40124 – Galleria Cavour n. 3 – telefono 051 19900647 – fax 051 270294 e-mail: [email protected] - [email protected] - www.corradini.it

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MARCHI DI QUALITA’Storia e tutela delle eccellenze italiane

Camera di Commercio di Reggio Emilia

28 novembre 2016

ING. C. CORRADINI & C. S.r.l.REGGIO EMILIA, 42124 – Via Dante Alighieri, 4 - telefono 0522 440344 - fax 0522 436270

MILANO, 20124 – Piazza Luigi Di Savoia, 24, - telefono 02 67072580 - fax 02 67385793BOLOGNA, 40124 – Galleria Cavour n. 3 – telefono 051 19900647 – fax 051 270294

e-mail: [email protected] - [email protected] - www.corradini.it

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Il marchio di qualità è un segno distintivo che garantisce la natura, la qualità e la provenienza di un determinato prodotto.

Lo si può considerare come una certificazione di prodotto riconosciuta dalla Comunità Europea e rilasciata da enti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole.

La funzione del marchio di qualità è quella di garantire al consumatore la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga secondo modalità legate a una tipicità territoriale nel rispetto del disciplinare che regola il marchio stesso.

MARCHI DI QUALITA’

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I marchi di qualità nel settore agroalimentare rappresentano probabilmente una fra le più alte espressioni del Made In Italy.

Si pensi che ad oggi l’Italia è Paese leader in Europa nel settore delle Indicazioni Geografiche tanto da coprire fino al 25% del totale dei riconoscimenti ottenuti nella Comunità Europea contando:

• Oltre 500 riconoscimenti nel settore vitivinicolo

• Oltre 280 riconoscimenti nel settore agroalimentare

MARCHI DI QUALITA’

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Normativa di riferimento

Regolamento CEE n. 2081/1992 poi abrogato dalRegolamenti UE n. 509 e 510/2006 modificati dalRegolamento UE n. 1151/2012

Decreto Legislativo n. 59/2010

MARCHI DI QUALITA’

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MARCHI DI QUALITA’

Settore Alimentare

DOP IGP STG

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Il Regolamento CE n. 491/2009 ha riconosciuto anche ai vini il titolo di DOP ed IGP.

Tuttavia, le qualifiche di DOCG, DOC e IGT sono ancora applicabili ai vini ai sensi del Decreto Delegato n. 61/2010 che li riconosce come menzioni specifiche tradizionali.

MARCHI DI QUALITA’

Settore Vinicolo

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MARCHI DI QUALITA’

Settore Vinicolo

DOP IGP

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MARCHI DI QUALITA’

Settore Vinicolo:

DOCG DOC IGT

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

La denominazione di origine protetta (Dop) è destinata a prodotti strettamente associati alla specifica area della quale portano il nome. Tali prodotti devono rispondere a queste condizioni:

• le qualità devono essenzialmente provenire dalle specificità ambientali del suo luogo d’origine (clima e caratteristiche ambientali) intersecate con l’apporto del fattore umano del territorio;

• produzione, trasformazione ed elaborazione, debbono svolgersi nell’area geografica determinata di cui il prodotto porta il nome.

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 5 Reg. CE n. 1151/2012

Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata

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INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Affinché un prodotto possa vantarsi del titolo di indicazione di origine geografica, deve corrispondere a due condizioni:

• deve esser stato prodotto all’interno dell’area geografica della quale porta il nome

• a differenza della DOP però, qui è sufficiente che almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione sia stata realizzata nell’area definita.

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INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 5 Reg. CE n. 1151/2012

Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

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SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA

Questo marchio di qualità identifica quei prodotti alimentari che, seppur caratterizzati da un legame con il territorio di origine, in realtà possono essere prodotti anche in altre zone e territori.

Fra le tre tipologie di marchi di qualità si può dire che questo è quello che presenta un minor grado di simbiosi con il territorio di origine.

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SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA

Art. 17 Reg. CE n. 1151/2012

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

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DENOMINAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Rappresenta i vini più pregiati e garantisce l’origine, la qualità e consente la numerazione delle bottiglie prodotte. La legge impone che sulle etichette ci siano le seguenti informazioni: nome della regione da cui provengono i vini, nome o ragione sociale dell’imbottigliatore unitamente alla menzione del Comune e dello Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale, volume nominale in litri, centilitri o millilitri, titolo alcolometrico effettivo e lotto di produzione che identifichi il vino prodotto o confezionato in condizioni identiche.

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DENOMINAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA

Rappresenta vini di qualità, originari di zone limitate, il cui ciclo produttivo deve essere conforme al disciplinare di produzione.

Prima di essere commercializzati vengono controllati qualitativamente dalle Commissioni di degustazione che li sottopone ad analisi chimico fisiche e organolettiche per verificare la corrispondenza ai requisiti di legge.

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Questo marchio di qualità rappresenta un riconoscimento attribuito ai vini da tavola che non hanno un disciplinare particolarmente restrittivo e le aree di produzioni sono abbastanza ampie.

I vini I.G.T. dopo cinque anni possono aspirare a diventare D.O.C.

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PROCEDURA DI RICONOSCIMENTOLa domanda di riconoscimento per i prodotti DOP e IGP deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali da una organizzazione associativa (non è stabilita una precisa forma giuridica) che riunisca tutti gli operatori interessati che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare allo Stato Membro su cui il territorio è situata la zona geografica. La domanda deve contenere:• tutti i fattori di identificazione del prodotto, • la sua origine storica nel territorio citato nella denominazione, • il disciplinare di produzione e l’ente terzo di certificazione (fra quelli riconosciuti dal Ministero) al quale è affidato il controllo sulla conformità della produzione al disciplinare stesso.

DOP - IGP

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A seguito dell’inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, si avvia un iter che si articola essenzialmente in 3 fasi:

1) Istruttoria2) Comunitaria3) Ispettiva

DOP - IGP

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FASE ISTRUTTORIA

In questa fase il Ministero:1. acquisisce il parere della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti;2. verifica la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal Regolamento dell’Unione Europea;3. se non vi sono difformità con la norma, indice una riunione con l’Organizzazione dei produttori, la Regione (o Provincia autonoma) e la Camera di Commercio per una ulteriore verifica che il disciplinare di produzione risponda effettivamente ad usi leali e costanti così come previsto dal Regolamento della UE;4. Pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni.

DOP - IGP

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FASE COMUNITARIA

Terminata positivamente la fase istruttoria, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali trasmette la domanda alla Commissione dell’Unione Europea, che:1. ne esamina la conformità al Regolamento Comunitario;2. in caso di esito favorevole, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE attendendo 6 mesi per accogliere eventuali opposizioni. 3. Trascorso tale periodo senza opposizioni, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene perciò iscritto nell’apposito Albo comunitario.

DOP - IGP

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FASE ISPETTIVA

Una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta a:1. controllo di conformità al disciplinare di produzione, funzione per cui è competente l’ente terzo di certificazione;2. vigilanza sulla commercializzazione, funzione affidata ai Consorzi di Tutela, organismo rappresentativo dei produttori, che svolge anche le attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto DOP o del prodotto IGP sul mercato.

DOP - IGP

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Il marchio collettivo è quel segno distintivo che assolve alla funzione di garanzia.

Ovvero garantisce che determinati prodotti provenienti da più imprese presentino caratteristiche qualitative dettate dalla loro specifica provenienza geografica, dalla loro natura, dal loro processo di trasformazione.

MARCHIO COLLETTIVO

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Storia e normativa del marchio CollettivoLa figura del marchio collettivo nasce a Washington nel 1911 a seguito della revisione della Convenzione di Parigi del 1883 sui diritti di proprietà industriale.

In Italia la prima tutela è stata introdotta nel 1934 mentre, successivamente, i marchi collettivi sono stati disciplinati dall'art. 2570 del Codice civile nonché dalla legge sui marchi del 1942 e dal successivo D. Lgs. N. 30/2005.A livello Comunitario si ha una prima regolamentazione del marchio collettivo con il Regolamento sul Marchio Comunitario n. 40/94 per poi persistere nelle successive modifiche del Regolamento.

MARCHIO COLLETTIVO

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Normativa di riferimentoITALIA:Art. 2570 c.c.Artt. 11 e 12 D. Lgs n. 30/2005 (CPI)

COMUNITA’ EUROPEA:Artt. 67-71 Regolamento CE n. 207/2009Regolamento Modificativo UE 2015/2424

MARCHIO COLLETTIVO

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Art. 11 D. Lgs. 30/2005

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

MARCHIO COLLETTIVO

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4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (1).

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

MARCHIO COLLETTIVO

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I marchi collettivi sono soggetti ad una disciplina specifica, che si differenzia da quella dei marchi individuali

• sia sotto il profilo dei soggetti cui è consentita la titolarità

• sia sotto il profilo della funzione sottesa

• sia sotto il profilo del mantenimento del diritto.

MARCHIO COLLETTIVO

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1) Profilo dei soggetti cui è riconosciuta la titolarità

MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO INDIVIDUALE

SOGGETTI CHE SVOLGONO LA FUNZIONE DI GARANTE

SINGOLO IMPRENDITORE

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La definizione di marchio collettivo è quella riportata dall’articolo 2570 c.c. e dall’art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale) quale marchio la cui registrazione viene richiesta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì “da soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”.Quest’ultimi “possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”

MARCHIO COLLETTIVO

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2) Profilo della funzione

MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO INDIVIDUALE

FUNZIONE DI GARANZIA QUALITATIVA

FUNZIONE D’ORIGINE (COLLEGAMENTO MARCHIO – IMPRESA/PRODOTTI IMPRESA)

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Sul riconoscimento della funzione di garanzia attribuibile direttamente al marchio Collettivo, la legislazione italiana si differenzia sia da quella Comunitaria che da altre legislazioni di Paesi appartenenti alla Comunità Europea (Vedi Spagna, Francia, Inghilterra) le quali non conferiscono direttamente questa funzione al marchio Collettivo, che si limiterà ad essere un’indicazione di origine, ma la riconoscono ai marchi di qualità.

MARCHIO COLLETTIVO

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Ciò è desumibile dall’Art. 66 Reg. CE 207/2009:«Possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.»

MARCHIO COLLETTIVO

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3) Profilo del mantenimento del diritto

MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO INDIVIDUALE

CONTROLLO DEL CORRETTO UTILIZZO DEL MARCHIO DA PARTE DI TERZI SOGGETTI

UTILIZZO DEL MARCIHO

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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Il marchio collettivo viene concesso a seguito della presentazione di una formale domanda di registrazione inoltrata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchio collettivo italiano) o all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale - EUIPO (marchio collettivo comunitario), da parte, di norma, di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi e commercianti. Alla domanda di marchio collettivo deve essere allegato un Regolamento di uso il quale indica le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni.

MARCHIO COLLETTIVO

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Le attività propedeutiche alla richiesta di registrazione del marchio sono le seguenti:

• costituzione dell’ente o associazione titolare del marchio• stesura dello Statuto• stesura del Regolamento d’Uso del marchio• Stesura del Disciplinare• Progettazione del logotipo del marchio• Richiesta tutela del marchio

MARCHIO COLLETTIVO

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott.ssa Silvia Balboni

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