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Manuale per il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Massa-Carrara Marzo 2014

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Manuale per il Corso di Formazione

per Volontari della Croce Rossa Italiana

Comitato Provinciale di Massa-Carrara

Marzo 2014

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Indice

1 Introduzione 3

2 Origini e Storia del Movimento Internazionale dellaCroce Rossa e Mezzaluna Rossa 52.1 Ferdinando Palasciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Florence Nightingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 Battaglia di Solferino - 24 giugno 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 Henry Dunant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Il Diritto Internazionale Umanitario 103.1 La prima Convenzione di Ginevra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.2 Il Diritto Internazionale Umanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Il Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 144.1 La struttura internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1.1 Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) . . . . . . . . 164.1.2 Agenzia Centrale delle Ricerche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.1.3 La Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della

Mezzaluna Rossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.2 I Principi Fondamentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.3 L’Emblema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.3.1 Breve storia dell’emblema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.3.2 Uso dell’emblema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.3.3 Abuso dell’emblema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5 La Strategia 2020 275.1 Obiettivi 2020 della Croce Rossa Italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6 Codice Etico e di Buona Condotta per i Soci e i Dipendenti della CroceRossa Italiana 356.1 Nota di Modifica ed Interpretazione del Codice Etico . . . . . . . . . . . . 43

Bibliografia 46

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Capitolo 1

Introduzione

L’obiettivo del corso è di fornire nozioni di base comuni a tutti i Volontari C.R.I.. Inparticolare il corso mira a:

• far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento In-ternazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa tutto, nonché della sua azione;

• diffondere e rinforzare i Sette Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura edai valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

• offrire al Volontario che vuole aderire alla Croce Rossa Italiana, una preparazionedi base, garantendo omogeneità – in termini di formazione e qualità – sull’interoterritorio nazionale;

• assicurare ai nuovi Volontari una visione completa del contesto locale, nazionaleed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi dasvolgere;

• informare e formare il Volontario con conoscenze pratiche ed utili;

• far acquisire a ciascun Volontario la capacità di porre in essere i gesti salvavita.

La selezione e l’accesso dei Volontari C.R.I. si caratterizzano per assenza di discri-minazioni dovute a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale o altre condizionipersonali.

Per diventare Volontario C.R.I. occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e MezzalunaRossa;

b. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comu-nitario, purchè in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;

c. età minima di quattordici anni;

d. assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportantila destituzione dai pubblici uffici;

e. versamento della quota di Socio ordinario della C.R.I., come stabilita dal ComitatoCentrale;

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f. impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intel-lettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere conti-nuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Inoltre, per i minorenni, è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita latutela.

Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente gli argomenti trattati, ivi com-prese le manovre di primo soccorso. Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentatoalmeno 14 ore del corso.

Tutti coloro che supereranno l’esame con esito positivo, riceveranno l’attestato di qua-lifica di Volontario della Croce Rossa Italiana, nonché il tesserino di Socio Attivo. Tuttii partecipanti al corso che avranno frequentato almeno 14 ore del corso riceveranno unattestato di frequenza.

Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. seguiràun periodo di tirocinio teorico-pratico, finalizzato ad acquisire competenza specifica sulleattività da svolgere, prendere cognizione delle principali normative vigenti, integrarsi congli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame difiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione. Il Volontario C.R.I. potrà inoltreaccedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività dellaC.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi.

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Capitolo 2

Origini e Storia del MovimentoInternazionale dellaCroce Rossa e Mezzaluna Rossa

Sino agli inizi del XIX◦ secolo, i servizi di sanità militare degli eserciti, erano gravementecarenti e male equipaggiati, quando non addirittura del tutto assenti; non era previstaalcuna forma di protezione in favore dei feriti o del personale sanitario, che avrebbe dovutosoccorrerli.

Vengono solitamente ricordate tre figure storiche, le prime due come precursori dell’ideadella Croce Rossa, l’ultima, ma non meno importante, come il suo fondatore.

2.1 Ferdinando Palasciano

Durante i moti di Messina del 1848, un medico chirurgo di Capua, Ferdinando Palasciano,giovane ufficiale dell’esercito borbonico, avvertì il dovere morale di prestare le sue cureanche ai feriti nemici, nonostante l’ordine tassativo dato dal generale Filangieri di noncurare i ribelli siciliani. Ciò gli valse la minaccia di essere passato per le armi ma, perintercessione di Re Ferdinando, suo amico e sostenitore, la condanna venne tramutata inun anno di carcere da scontare a Reggio Calabria.

Anche durante la reclusione, Palasciano, continuò ad assistere i feriti napoletani chei battelli portavano da Messina.Dopo la scarcerazione si interessò ancora ai problemi disanità militare, lottando con energia, affinché venisse riconosciuta la neutralità dei feritiin guerra.

Caduta la monarchia borbonica, Palasciano, poté esporre liberamente le sue idee e,in occasione del Congresso Internazionale dell’Accademia Pontaniana, svoltosi a Napolinell’aprile del 1861, affermò:

“Bisognerebbe che tutte le Potenze belligeranti, nella Dichiarazione di guerra,riconoscessero reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feritiper tutto il tempo della loro cura, e che adottassero rispettivamente quellodell’aumento illimitato del personale sanitario durante tutto il tempo dellaguerra”

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Con questo discorso, che ebbe una vasta eco in tutta Europa e che, tre anni più tardi, saràalla base della Convenzione di Ginevra, Palasciano proclamò, per la prima volta, uno eforse il più importante dei principi fondamentali della Croce Rossa.

Figura 2.1: Ferdinando Palasciano (Capua, 13 giugno 1815 – Napoli, 28 novembre 1891),chirurgo e politico italiano, considerato uno dei precursori della Croce Rossa.

2.2 Florence Nightingale

Florence Nightingale, di famiglia borghese britannica, si dedicò all’assistenza negli ospedalie nel 1854 allo scoppio della guerra di Crimea, organizzò, benché fortemente osteggiatadalle autorità militari, un gruppo di donne, sue connazionali, che a Scutari, curò in unospedale da campo i feriti inglesi. La Nightingale era nota tra i soldati come “la signoradella lanterna”, poiché con un lume si aggirava fra i letti ed aveva per ognuno un gesto diconforto.

Figura 2.2: Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 agosto 1910)infermiera britannica nota come “La signora con la lanterna”. è considerata la fondatricedell’assistenza infermieristica moderna.

2.3 Battaglia di Solferino - 24 giugno 1859

La Battaglia di Solferino fu combattuta fra l’esercito austriaco e quello franco-piemontesedurante la seconda guerra di indipendenza italiana. Insieme alla battaglia di San Martino,

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fu la più lunga (dalle 12 alle 14 ore di combattimento) e la più sanguinosa combattutaper l’indipendenza e l’unità d’Italia e superò in proporzione le perdite della pur cruentabattaglia di Waterloo.

Vi parteciparono complessivamente più di 230.000 soldati. Gli austriaci persero 14.000uomini e 8.000 vennero presi prigionieri, i franco-piemontesi 15.000 e 2.000 prigionieri.

Nell’Ospedale e nelle Chiese di Castiglione sono stati depositati, fianco a fianco,uomini di ogni nazione.Francesi, Austriaci, Tedeschi e Slavi, provvisoriamenteconfusi nel fondo delle cappelle, non hanno la forza di muoversi nello strettospazio che occupano. Giuramenti, bestemmie che nessuna espressione puòrendere.Risuonano sotto le volte dei santuari. Mi diceva qualcuno di questiinfelici:- “Ci abbandonano, ci lasciano morire miseramente, eppure noi ci siamobattuti bene!” .Malgrado le fatiche che hanno sopportato malgrado le nottiinsonni, essi non riposano e, nella loro sventura implorano il soccorso dei medicie si rotolano disperati nelle convulsioni che termineranno con il tetano e lamorte[...].

Stralci da “Un souvenir de Solferino” di Henry Dunant

2.4 Henry Dunant

I principi proclamati da Palasciano presero forma grazie all’opera di Henry Dunant,considerato a pieno titolo il fondatore della Croce Rossa.

Dunant nasce a Ginevra il giorno 8 maggio 1828.Nel 1843 entra a far parte di un gruppo di giovani della Chiesa Libera.Nel 1855 fonda a Parigi l’Alleanza delle Unioni Cristiane dei Giovani (YMCA).Qualche

anno più tardi si reca in Algeria per affari, si affeziona alla cultura locale, studia l’Islam eprende lezioni di arabo.

Nel 1858 fonda una società cereagricola, la ‘Società Anonima dei Mulini di Mons-Djemila” , ma nonostante i presupposti favorevoli non riesce ad ottenere il terreno scelto.Dopo vari tentativi decide allora di parlare personalmente con Napoleone III, essendo quelterritorio colonia francese.

Ma l’Imperatore si trova in Lombardia, alla testa dell’esercito francese in favore del-l’indipendenza italiana contro gli Austriaci, comandati da Francesco Giuseppe.

Quando Dunant arriva in Lombardia, nel pieno della II guerra d’indipendenza italiana,scoppia a Solferino, il 24 giugno del 1859, una delle battaglie più sanguinose che l’Europaabbia mai vissuto.

Dunant rimane sconvolto dal numero impressionante dei feriti e dei morti, ma soprat-tutto dal fatto che essi vengano abbandonati a loro stessi; più di 40.000 persone giaccionosul campo di battaglia.

Qui si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa; Austriaci ed Alleatisi calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinanti, s’accoppano con il calciodei fucili, si spaccano il cranio, si sventrano con le sciabole o con le baionette;è una lotta senza quartiere, un macello, un combattimento di belve, furioseed ebbre di sangue; anche i feriti si difendono sino all’ultimo: chi non ha piùun’arma afferra l’avversario alla gola, dilaniandogliela con i denti.

Impotente di fronte a queste scene di dolore e di disperazione, Dunant cerca invano medici,chirurghi e infermieri che possano alleviare le sofferenze di tanti uomini.

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Il sole del 25 illuminò uno degli spettacoli più orrendi che si possano immagina-re.Il campo di battaglia è coperto dappertutto di cadaveri; le strade, i fossati,i dirupi, le macchie, i prati sono disseminati di corpi senza vita e gli accessidi Solferino ne sono letteralmente punteggiati. Nei paesi tutto si trasforma inambulanze di fortuna: chiese, conventi, case, pubbliche piazze, cortili, strade,passeggiate.

Il numero dei feriti è così considerevole che è impossibile provvedervi.

Allora si verificano scene pietose come quelle del giorno precedente, benchédi genere affatto diverso; l’acqua e i viveri non mancano e nondimeno i feritimuoiono di fame e di sete; vi sono filacce in abbondanza ma non mani sufficientiper applicarle sulle ferite.è dunque indispensabile, bene o male, organizzare unservizio volontario.

Dunant organizzò un’azione di soccorso con l’aiuto di donne e bambini. “Siamo tuttifratelli” è il motto che ripeteva per cercare di convincere gli abitanti ad operare su tuttii malati indipendentemente dalla loro nazionalità, un concetto assolutamente innovativonella realtà ottocentesca. Adibì chiese, case private, si procurò acqua, cibo, biancheria, ebende e tornò ripetutamente sui campi di battaglia per raccogliere altri feriti.

Nonostante tutto è ben consapevole dell’insufficienza dei soccorsi in rapporto allenecessità.

Se ci fossero stati aiuti sufficienti per provvedere al servizio di raccolta deiferiti nella pianura di Medole, in fondo ai burroni di S. Martino, sulle pendi-ci del monte Fontana o sulle alture di Solferino, non si sarebbero lasciati perlunghe ore, il 24 giugno, in preda ad angosce crudeli e nell’amaro dimore del-l’abbandono quel povero bersagliere, quell’ulano o quello zuavo che, cercandodi sollevarsi nonostante l’atroce sofferenza, faceva inutilmente segno da lonta-no, con la mano, perché si inviasse una barella dalla sua parte, ed infine nonsi sarebbe corso il terribile pericolo, il giorno seguente, di sotterrare dei viviassieme ai morti, come purtroppo è probabilmente avvenuto!

[. . . ] è dunque indispensabile, bene o male, organizzare un servizio volontario.Si rendono perciò necessari infermiere e infermieri volontari, diligenti, prepa-rati, iniziati a questo compito, che, ufficialmente riconosciuti dai comandantidelle forze armate, siano agevolati ed appoggiati nell’esercizio della loro mis-sione. Infine, in un’epoca in cui si parla tanto di progresso e di civiltà, vistoche purtroppo le guerre non possono essere sempre evitate, non urge insiste-re perché si cerchi, in uno spirito d’umanità e di vera civiltà, di prevenire oalmeno mitigarne gli orrori?

Con questo proposito, dopo la fine della guerra, Dunant torna a Ginevra, ma non riescea dimenticare quelle atrocità. Trasferisce tutta la sua amarezza, le emozioni, l’angoscia el’impotenza provate durante quella strage in un libro: “Un souvenir de Solferino” .

Il suo fine è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per la realizzazione del suoprogetto: creare una Società di soccorso volontario in ogni Stato, con il compito di orga-nizzare ed addestrare squadre per l’assistenza dei feriti in guerra. Propone che i feriti ed ilpersonale sanitario vengano ritenuti neutrali dalle Parti belligeranti, protetti da un segnodistintivo comune.

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Il libro è un vero successo, ha una vasta risonanza in tutta Europa e crea immediata-mente un clima favorevole alla realizzazione concreta degli ideali in esso contenuti.

Nel 1862 Dunant aderisce alla “Società ginevrina di Utilità Pubblica” ed insieme adaltri cinque cittadini svizzeri - il giurista Gustave Moynier, il generale Henry Dufour e i duemedici Louis Appia e Theodore Maunoir - fonda una Commissione di lavoro, il “Comitatoginevrino di soccorso dei militari feriti” prima cellula di quello che diventerà il ComitatoInternazionale della Croce Rossa.

Il “Comitato dei cinque” porta avanti le idee proposte da Dunant nel suo libro ed il 26ottobre 1863 organizza, a Ginevra, una Conferenza Internazionale alla quale partecipano18 rappresentanti di 14 Paesi che, il 29 ottobre, firmano la “Prima Carta Fondamentale”

Le dieci risoluzioni in essa contenute definiscono le funzioni ed i mezzi dei Comitati disoccorso e costituiscono l’atto di nascita del Movimento.

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Capitolo 3

Il Diritto Internazionale Umanitario

Diritto: insieme di regole esterne alla morale o alla religione che disciplinano i rapportisociali.

Internazionale: indica l’appartenenza del diritto umanitario al diritto internazionalepubblico come specie e genere. Le norme internazionali regolano le relazioni trastati o, più esattamente, tra membri della comunità internazionale.

Umanitario: tale termine è stato aggiunto alla locuzione generale con l’intento di sot-tolineare il fine delle norme: tutelare l’umanità in un momento in cui sono andatiperduti stabilità e valori. Tutelare significa creare un sistema capace di proteggerela persona indipendentemente dalla razza, religione o sesso.

L’espressione “Diritto Internazionale Umanitario” ha sostituito l’inesatta locuzione “di-ritto della guerra”, utilizzata fino agli anni ‘50; inesatta perché troppo restrittiva: conguerra intendiamo un confronto armato tra due o più stati condotto dalle rispettive forzearmate e regolate dal diritto internazionale, ma non ogni azione violenta è guerra.

In tale espressione è sottintesa una caratteristica fondamentale: il DIU si applica soloin caso di conflitto armato. Per conflitto armato si intende un confronto:

• fra due o più entità statali;

• fra un’entità statale e una entità non statale non interna (guerra di liberazione);

• fra una entità statale e una fazione dissidente;

• fra due etnie diverse all’interno di un’entità statale.

È di fondamentale importanza capire che il DIU non si occupa di definire se la causadel conflitto è giusta o sbagliata, legittimando l’utilizzo della forza (JUS AD BELLUM:diritto di usare la forza, disciplinato nella Carta delle Nazioni Unite del 1945), ma tenta diregolamentare le modalità di svolgimento, proteggendo le vittime (JUS IN BELLO: dirittonella guerra, si applica alla nascita del conflitto, indipendentemente dalle sue ragioni).

Le seguenti regole, redatte dal CICR, riassumono l’essenza del DIU ed i suoi contenutiprincipali:

• Le persone che non prendono, o non possono più prendere, parte alle ostilità hannodiritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Questepersone devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza, senzaalcuna distinzione di carattere sfavorevole.

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• è assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non puòpiù prendere parte al combattimento.

• I feriti e i malati devono essere raccolti e curati dalla Parte in conflitto che li detienein proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzaturesanitarie devono essere rispettati e protetti.

• La Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e il Cristallo Rosso su campo bianco sono ilsegno protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.

• I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l’autorità dellaparte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei lorodiritti personali e delle loro opinioni (politiche, religiose, ecc.); devono essere protetticontro ogni forma di violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notiziecon le proprie famiglie e a ricevere aiuti materiali.

• Tutti devono godere delle garanzie giuridiche fondamentali e nessuno può essereritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottopostoa torture fisiche o mentali, a punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altritrattamenti simili.

• Né le parti in conflitto né i membri delle loro forze armate hanno un diritto illimitatonella scelta dei metodi e dei mezzi di combattimento. È proibito usare armi o metodidi combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive.

• Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra civili e combattenti inmodo da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile nel suoinsieme né le singole persone che la compongono possono essere oggetto d’attacco.Gli attacchi devono essere diretti solo contro obiettivi militari.

Nel 22 agosto 1864 per nasce un primo trattato tra Stati valido per qualunque guerrafutura: la Convenzione di Ginevra del 1864 promossa da Henry Dunant e il Comitato deiCinque. Per questa ragione, si può affermare che il Diritto Internazionale Umanitario e ilMovimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno la medesima origine.Ma questo rapporto non è limitato a quella Convenzione, perché durante gli ultimi 150anni il CICR ha continuato incessantemente a collaborare con gli Stati per l’ampliamentoe il miglioramento del DIU.

3.1 La prima Convenzione di Ginevra

Il conflitto che scoppia, nel febbraio 1864, tra la Prussia e la Danimarca, in occasione delquale agiscono per la prima volta le nascenti Società Nazionali di soccorso, evidenzia ledifficoltà frapposte dai governi al loro operare, ostacoli che possono essere superati soloattraverso l’assunzione di un serio impegno da parte degli Stati circa la protezione daassicurare al personale ed alle strutture destinate alla cura dei feriti.

Il riconoscimento ufficiale dell’attività delle Società di soccorso deve quindi avveniremediante la conclusione di un trattato internazionale.

Il governo svizzero offre il proprio appoggio all’iniziativa convocando, l’8 agosto 1864,una conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di 12 governi, compresigli Stati Uniti, unica Potenza non europea rappresentata.

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La Conferenza si conclude, il 22 agosto 1864, con l’adozione della prima “Convenzionedi Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna”.

Il documento, composto da dieci articoli, garantisce neutralità e protezione alle ambu-lanze e agli ospedali militari, al personale delle equipe sanitarie e al materiale utilizzato.La protezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi aiferiti.

La croce rossa su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralitàriconosciuto a livello internazionale. L’emblema, privo di significato religioso, è sceltoinvertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante.

Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale “i militari feriti omalati, saranno raccolti e curati, qualunque sia la nazione a cui essi appartengano”.

La prima Convenzione di Ginevra del 1864, dettando norme atte, per quanto possi-bile, a rendere meno crudele la guerra, e riconoscendo la dignità della persona umanae la neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del DirittoInternazionale Umanitario.

Nel periodo successivo all’adozione della Convenzione del 1864 e man mano che gliStati ne ratificano il testo, vengono create numerose Società Nazionali della Croce Rossa,anche in Stati non appartenenti all’area culturale europea.

3.2 Il Diritto Internazionale Umanitario

Con la Convenzione di Ginevra del 1864 si fanno spazio, nel Diritto Internazionale Umani-tario, dei principi umanitari che si affermeranno a livello internazionale molto velocemente.

Da questo momento risultano garantite le attività delle Società Nazionali di soccorsoche, sotto l’emblema della croce rossa, sono destinate ad agire come servizio ausiliare dellasanità delle forze armate.

Se è vero da un lato che il Diritto Internazionale Umanitario ha subito grandi sviluppida quella prima Convenzione, è anche vero che questi non sono altro che l’aggiornamentoe l’ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla stessa.

I principi della Convenzione di Ginevra del 1864 sono, infatti, riconfermati ed ampliatidella “Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra” ripresi poinei testi dell’Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l’altro, una convenzioneper l’adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.

Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati -guerra terrestre, marittima, neu-tralità, ecc.- viene adottata all’Aja il 18 ottobre 1907.

La prima guerra mondiale evidenzia le lacune delle norme fino ad allora formulate e nel1929 vengono adottate due convenzioni, una per il trattamento dei prigionieri di guerra,l’altra per migliorare la protezione dei feriti e dei malati sulla base della passata esperienza.

Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nelle ostilità, ed inparticolare della popolazione civile, è tragica. Alla fine del conflitto si avverte fortementel’esigenza di rivedere le convenzioni vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio FederaleSvizzero, si riunisce a Ginevra una Conferenza diplomatica che, il 12 agosto 1949, adottaquattro convenzioni.

Regole precise proteggono gli internati civili; i diritti e i doveri di una Potenza occu-pante sono chiaramente stabiliti; sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.

I Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armatein campagna;

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II Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghidelle forze armate su mare;

III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distin-zione, a rispettare l’essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumie le convinzioni religiose.Si impegnano, inoltre, a vietare trattamenti disumani o degra-danti, a catturare ostaggi, a effettuare stermini, torture, esecuzioni sommarie, saccheggi,atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati. I delegati del ComitatoInternazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri diguerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni.

Il 4 maggio del 1954 viene adottata all’Aja una “Convenzione per la protezione dei beniculturali in caso di conflitto armato”.

Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una “Convenzione sul divieto diutilizzare tecniche di modifica dell’ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasialtro scopo ostile”.

Nel 1977, una nuova Conferenza Diplomatica adotta due “Protocolli aggiuntivi alleConvenzioni di Ginevra del 1949”, destinati appunto a completare le norme di protezionepreviste dalle quattro Convenzioni di Ginevra:

Il I Protocollo ne estende il campo di applicazione e di controllo, identificando me-glio il personale ed il materiale sanitario, e meglio assicurando la protezione dellapopolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali.

Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non in-ternazionali, mediante una serie di disposizioni destinate ad assicurare la tutela deiferiti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civiliprivati della libertà.

Il 10 ottobre del 1980 viene adottata a Ginevra una “Convenzione sul divieto e la limitazionedell’impiego di talune armi classiche”, che possono essere ritenute capaci di causare effettitraumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.

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Capitolo 4

Il Movimento internazionale diCroce Rossa e Mezzaluna Rossa

4.1 La struttura internazionale

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale, non go-vernativa che si pone come obiettivo quello di coordinare un ampio movimento di soccorsoumanitario che agisce, per l’appunto, sotto l’emblema della Croce Rossa e della MezzalunaRossa.

I membri del Movimento sono:

• il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR);

• la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e MezzalunaRossa (FICR);

• le 189 Società Nazionali, che rappresentano più di 13 milioni di volontari attivi intutto il mondo.

Gli organi del Movimento sono:

• il Consiglio dei Delegati (che si riunisce ogni due anni), composto da rappresentantidel CICR, della Federazione e delle Società Nazionali e si pronuncia su questionidi dottrina o su problematiche che interessano tutte le componenti del Movimento,ponendo particolare attenzione sulle procedure da seguire.

• La Commissione Permanente della CR, che ha il compito di coordinare l’attivitàtra CICR e FI, ed è formata da nove membri: due del CICR, due della FI, cinqueeletti dalla Conferenza Internazionale e si riunisce ogni sei mesi. Assegna la MedagliaDunant a chi si è distinto per il servizio in Croce Rossa. Prepara inoltre la ConferenzaInternazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

• la Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si tieneogni quattro anni e riunisce oltre alla CR, anche i rappresentanti degli Stati firmataridelle Convenzioni di Ginevra. La Conferenza è la massima autorità del Movimento;ne determina le grandi opzioni, sia a livello della dottrina e del Diritto Umanitario,che dell’azione e del Movimento.

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Figura 4.1: Schema del Movimento

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4.1.1 Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), istituzione umanitaria privata, indi-pendente, neutrale, con sede a Ginevra, opera come intermediario neutrale nelle situazionidi conflitto armato internazionale e non. In virtù delle regole del Diritto InternazionaleUmanitario (DIU), del quale è promotore, il CICR assicura protezione e assistenza allevittime, che si tratti di prigionieri di guerra, di feriti o di malati, di profughi o di personeche vivono in territori occupati e non.

L’organo supremo del CICR è un’assemblea composta di cittadini svizzeri (venticinqueal massimo), eletti per cooptazione. Il mandato del Presidente del CICR è di quattro anni,rinnovabile. Il CICR è diretto da un Consiglio esecutivo di sette membri (il Presidente, ilVicepresidente permanente, due altri membri dell’Assemblea, il Direttore Generale, il Di-rettore delle operazioni, il Direttore della Dottrina e Diritto). Il personale dell’istituzione,essenzialmente svizzero, conta circa 650 collaboratori e collaboratrici a Ginevra e circa unmigliaio di delegati in una cinquantina di delegazioni nel mondo, ivi compreso il personalemesso a disposizione dalle Società Nazionali (medici, paramedici e tecnici) cifra alla qualebisogna aggiungere parecchie migliaia d’impiegati locali.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è finanziato dai contributi volontari delleSocietà Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dai governi firmatari le Convenzionidi Ginevra del 1949 e i Protocolli e dai lasciti e dalle donazioni dei privati.

Le funzioni del Comitato Internazionale possono essere schematicamente distinte indue grandi settori: lo sviluppo e la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU)da una parte, la protezione e l’assistenza delle vittime dei conflitti armati dall’altra.

CICR: sviluppo e diffusione

La conoscenza del DIU costituisce una condizione indispensabile perché questo diritto siarispettato. Una delle cause non ultime della violazione delle sue norme è, infatti, la nonconoscenza delle stesse da parte di coloro che dovrebbero metterle in pratica. È per questoche il CICR si occupa di formare e informare sia i civili che i militari.

Di fondamentale importanza è il suo ruolo a livello internazionale per il perfeziona-mento delle norme del DIU.

Sin dalla stesura della Prima Convenzione di Ginevra del 1864, il CICR ha propostoprogetti e sensibilizzato gli Stati alla firma delle Convenzioni.

CICR: protezione e assistenza

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, grazie ai principii di neutralità ed imparzia-lità esercita una funzione di intermediario tra le vittime dei conflitti armati e gli Stati. Ilsuo intervento consiste innanzi tutto nel recarsi presso le persone da proteggere (prigionieridi guerra, civili in zone occupate, etc.). I delegati del CICR visitano così gli ospedali, icampi, i luoghi di lavoro, e di prigionia. Sia che le attività del CICR si svolgano nel quadrodelle Convenzioni, sia che siano realizzate fuori dal campo di applicazione del DIU (dete-nuti “di sicurezza”), esse vengono condotte secondo criteri precisi. Ad esempio così comeè stabilito nelle Convenzioni solo i delegati del CICR possono vedere tutti i prigionieri(tutti i detenuti) e possono parlare con loro liberamente, senza testimoni; hanno accessoa tutti i luoghi di detenzione e possono ripetere le visite. Le visite del CICR riguardanole condizioni materiali e psicologiche della detenzione e non i motivi di questa. Il CICR

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distribuisce beni di soccorso, se v’è bisogno (sia ai detenuti che alle loro famiglie). Le rela-zioni su queste visite sono riservate; sono trasmesse esclusivamente alle autorità detentrici(così come, in caso di prigionieri di guerra, alla Potenza d’origine). Naturalmente l’inter-vento del CICR non si limita alla sola assistenza dei prigionieri (detenuti), ma ricopre unruolo fondamentale nella protezione e cura della popolazione civile, vittima più colpita daiconflitti moderni, dato il carattere spesso indiscriminato dei combattenti e l’uso di armisempre più sofisticate.

Per portare aiuto ai civili, il CICR realizza vasti programmi di assistenza: questi hannoanche una funzione di protezione, perché permettono alle vittime di sopravvivere e rendonopiù difficili le vessazioni contro di loro. Per compiere questa attività il CICR dispone aGinevra d’una struttura composta, da una parte, dalla Divisione generale dei soccorsi, edall’altra, dalla Divisione generale delle attività sanitarie.

La Divisione generale dei soccorsi si dedica essenzialmente a individuare i bisogni, poiad organizzare, gestire e controllare i programmi d’assistenza:

• valutazioni sul posto, studio dei mercati locali, delle possibilità di stoccaggio e tra-sporto, acquisizione di derrate alimentari (acquisto, doni) e invio a destinazione (pernave o aereo, affittati ad hoc);

• rapporti con i donatori (Governi, società nazionali, Unione Europea, Agenzie del-l’ONU, ecc.);

• gestione dei magazzini, controllo della realizzazione dei programmi e, infine, forma-zione di delegati specializzati.

I compiti della Divisione Generale delle attività sanitarie si sono diversificati in funzionedell’evoluzione del conflitti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, ai bisogni pri-mordiali di medicine e materiale sanitario per curare i feriti, si è aggiunta l’esigenza diaffrontare con un approccio globale i problemi sanitari di cui soffrono le vittime: epi-demie, condizioni igieniche precarie, denutrizione, eccetera. Tra le vittime dei conflittiarmati, vi sono dei feriti che resteranno invalidi, paralizzati o amputati. Per loro, il CICRha sviluppato, da circa vent’anni, attività che comprendono sia le cure ai malati (opera-zioni chirurgiche, fisioterapia, rieducazione), sia la fabbricazione di protesi o apparecchiortopedici necessari a ridare loro una certa autonomia di movimento.

4.1.2 Agenzia Centrale delle Ricerche

Prima della nascita della Croce Rossa e delle Convenzioni di Ginevra, chi cadeva in manoal nemico non aveva modo, praticamente, di dare notizia di se.

Era stato trovato morto sul campo di battaglia e gettato - cadavere anonimo - in unafossa comune?

Era vivo, internato in un ospedale o in un campo del nemico?Nessuno poteva saperlo, né l’esercito cui apparteneva, né la sua famiglia.Nel 1870-1871, durante la Guerra franco-prussiana, il CICR trovò il modo di rovesciare

questa situazione. Esso ottenne dai due belligeranti le liste dei feriti e dei prigionieri epoté così informare i governi e le famiglie.

Nasceva l’agenzia Centrale delle Ricerche (ACR) del CICR.Suoi compiti sono:

• ottenere, registrare e trasmettere ai famigliari ogni notizia che permetta di identifi-care le vittime;

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• trasmettere la corrispondenza tra i familiari separati dagli avvenimenti (quando imezzi di comunicazione sono interrotti);

• ricercare le persone disperse o i cui parenti siano rimasti senza notizie;

• rilasciare, infine vari documenti e attestati (certificati di prigionia o di morte, docu-menti di viaggio, per esempio).

Da più di un secolo l’ACR svolge un lavoro gigantesco. Oggi gli schedari manuali sonosostituiti dai computer, anche se i metodi di lavoro restano identici: pazienza, tenacia,precisione. Gli archivi dell’ACR contengono più di 60 milioni di schede individuali.

Tutte queste attività sono realizzate a Ginevra e sul posto, con la collaborazione delleSocietà Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, molte delle quali dispongono dipropri servizi per le ricerche.

4.1.3 La Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa edella Mezzaluna Rossa

Durante la Prima Guerra Mondiale, molte Società si rafforzarono e si ampliarono, inragione dell’accresciuto volume delle loro attività. Il ritorno della pace non significò au-tomaticamente la fine delle sofferenze: vaste regioni d’Europa erano preda di devastantiflagelli - epidemie, esodi di popolazioni, rifugiati e senza patria privi di tutto.

Le Società Nazionali, che erano ben organizzate e rodate dalle attività svolte in tempodi guerra, proseguirono sullo slancio, organizzando vaste campagne a favore di popolazioniaffamate o in movimento, soprattutto in Europa Orientale.

A quell’epoca ben pochi Stati avevano un Ministero della Sanità, e non esisteva alcunaorganizzazione internazionale in condizione di coordinare delle azioni di soccorso di ampliorespiro. Fu tuttavia la creazione della Società delle Nazioni che diede l’impulso ad unosviluppo importante del Movimento. In effetti un dirigente della Società Nazionale Ameri-cana, Henry P. Davison, convocò nel 1919 una conferenza medica internazionale e propose,in tale occasione, di “federare le Società Nazionali della Croce Rossa in un’organizzazioneparagonabile alla Società delle Nazioni, al fine di condurre una crociata permanente euniversale per migliorare la salute, prevenire le malattie e alleviare le sofferenze”.

Venne così fondata la Lega delle Società della Croce Rossa (dalla fine del 1991, Federa-zione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa). Essa stabilìla sua sede dapprima a Parigi, poi a Ginevra, dove si stabilì definitivamente, a partire dal1939.

Organo federativo delle Società Nazionali, la Federazione ha il ruolo di ispirare, inco-raggiare e sostenere, in ogni tempo e modo, l’azione umanitaria delle Società che ne fannoparte, dando così il suo contributo al mantenimento e alla promozione della pace. Inoltrela Federazione ha il compito di facilitare lo sviluppo delle Società Nazionali, di coordinarele loro operazioni di soccorso in favore delle vittime delle catastrofi naturali e di assisterei rifugiati fuori dalle zone di conflitto; infine, essa appoggia il CICR e le Società Nazionalinel settore dello sviluppo e della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e nellapromozione dei Principi Fondamentali.

La Federazione ha come organo supremo un’Assemblea Generale, nella quale ogniSocietà dispone di un voto, che si riunisce ogni due anni.

Il segretariato permanente della Federazione, a Ginevra, dispone di circa 200 collabo-ratori di una cinquantina di nazionalità, nonché di delegati tecnici sul terreno. I servizi delSegretariato sono diretti da un Segretario Generale, nominato dall’Assemblea Generale.

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Il finanziamento della Federazione è assicurato dalle quote associative annuali delleSocietà Nazionali membro e dai contributi volontari destinati ai programmi di soccorso edi sviluppo.

In quanto federazione delle Società Nazionali, la Federazione è un organismo non go-vernativo di carattere internazionale; essa gode dello statuto di membro consultivo delConsiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e, in tale veste, può farsiportavoce delle Società Nazionali nell’ambito del citato organismo.

Alle Società Nazionali - spesso di nascita recente - dei paesi in via di sviluppo, laFederazione assicura un aiuto prezioso, inviando consiglieri, monitori, esperti, materiale etalvolta finanziamenti. Anche le Società in formazione beneficiano di questo appoggio.

Un’altra attività, più appariscente e meglio conosciuta, è quella realizzata in caso dicatastrofi naturali, di disastri, di epidemie.

Dal 1923, anno in cui un terremoto provocò in Giappone 200.000 morti e milioni disenza tetto, non c’è regione al mondo in cui la Federazione non sia intervenuta.

Le statistiche indicano che in media ogni settimana si verifica un cataclisma impor-tante; ogni tre settimane, la catastrofe è così dannosa che le sue conseguenze non possonoessere affrontate con i soli mezzi del paese colpito. È in questo caso che entra in giocola Federazione, coordinando, su scala internazionale, l’attività di emergenza svolta dallaSocietà Nazionale. In questo quadro, la Federazione può essere chiamata a lanciare alleSocietà Nazionali degli appelli per ottenere contributi in denaro; essa invia sul posto de-gli esperti, riceve e smista i doni, acquista articoli non reperibili sul posto e li mette adisposizione di squadre specializzate (soprattutto mediche) sui luoghi della catastrofe.

A questa funzione vitale si aggiunge l’altra, anch’essa molto importante, della pre-parazione dei soccorsi in previsione delle calamità: essa comprende l’adozione di misurepreventive nei paesi a rischio (in particolare la costruzione di ricoveri e l’installazione di si-stemi di allarme), nonché la gestione di una rete di magazzini internazionali che consentonodi assicurare soccorsi d’urgenza standard in tempi record.

Un’altra competenza della Federazione consiste nell’assistenza ai profughi fuori dallezone di conflitto. A tal fine, la Federazione è stata spesso chiamata a svolgere attività disoccorso come partner operativo dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati (AC-NUR o HCR). Da qualche anno, il problema dei profughi e delle persone in movimentonel mondo ha assunto dimensioni tali da richiedere l’impegno di tutto il Movimento.

Tra gli altri impegni della Federazione risalta quello relativo alla protezione della salute.Questo compito, già formulato al tempo della fondazione della Federazione, nel 1919, hadato vita a svariate attività nel settore dell’educazione sanitaria, della trasfusione delsangue, delle cure sanitarie di base e delle vaccinazioni. Nel settore della trasfusionedel sangue, vari paesi hanno affidato alle rispettive Società Nazionali, in esclusiva, lacompetenza in materia.

La Federazione incoraggia attivamente la diffusione del “Codice di etica per il dono e latrasfusione del sangue”, approvato nel 1980 dalla Società Internazionale della Trasfusionedel Sangue (SITS).

Infine, la Federazione, a fianco del CICR al quale spetta la competenza principale,assiste le Società Nazionali nelle loro attività di diffusione dei Principi Fondamentali dellaCroce Rossa e della Mezzaluna Rossa e del Diritto Internazionale Umanitario.

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Figura 4.2: I 7 principi.

4.2 I Principi Fondamentali

Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell’aiuto umanitario sulla base di setteprincipi fondamentali comuni, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della CroceRossa svoltasi a Vienna nel 1965, che costituiscono lo spirito e l’etica della Croce Rossa edella quale sono garanti e guida. Essi sintetizzano i fini del Movimento ed i mezzi con cuirealizzarli.

UMANITÀ

Figura 4.3: Umanità.

“Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione aiferiti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionalee nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenzedegli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a far rispettare lapersona umana, favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia ed una paceduratura fra tutti i popoli”.

Non è dunque solo il soccorso, prettamente detto, la preoccupazione primaria dellaCroce Rossa; il Movimento giudica quale obiettivo primario dei suoi interventi anche laprevenzione alla sofferenza, ed è per questo che tutti gli operatori della Croce Rossa nelmondo si preoccupano di diffondere l’educazione alla salute, la conoscenza dei principifondamentali del Diritto Internazionale Umanitario e dei principi della Croce Rossa chedevono, in ogni caso, essere alla base della coscienza di ogni uomo.

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L’azione che il Comitato Internazionale pone in essere per lo sviluppo, il controllo e ladiffusione del Diritto Internazionale Umanitario è la base fondamentale della pace tra gliuomini. Visto, infatti, che è impossibile che le guerre siano abolite, è importante che inogni uomo sia formata una coscienza che si fondi sul diritto, un diritto che lo stesso nomedefinisce “umanitario”, affinché l’Uomo e la sua dignità siano rispettati in ogni frangente.

Ma la Croce Rossa non intende la pace esclusivamente come semplice assenza di guerrabensì come un processo dinamico di cooperazione tra tutti gli Stati e i popoli, che si fondisul rispetto della libertà, dell’indipendenza, della sovranità nazionale, dell’uguaglianza, deidiritti dell’uomo, e su una giusta ed equa ripartizione delle risorse destinate a soddisfare ibisogni dei popoli.

NEUTRALITÀ

Figura 4.4: Neutralità.

“Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alleostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religiosoe filosofico”.

Poiché la Croce Rossa agisce, come si è visto, anche in tempo di conflitto armato, essapone la sua struttura al servizio della collettività senza appoggiare o favorire gli interessidi alcuno Stato in particolare. È questa la garanzia perché essa ottenga la fiducia da partedi tutti.

IMPARZIALITÀ

“La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione,di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccor-rere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventipiù urgenti”.

Vengono eliminati così i concetti di superiorità ed inferiorità ridando ad ogni uomopari dignità.

INDIPENDENZA

“La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteripubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro

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Figura 4.5: Imparzialità.

Figura 4.6: Indipendenza.

rispettivi paesi, devono però conservare un’autonomia che permetta di agiresempre secondo i principi della Croce Rossa”.

Questo principio non si riferisce soltanto ai poteri pubblici ma a tutto ciò che puòfar deviare la Croce Rossa dai fini prepostasi. Anche se la Croce Rossa è sovvenzionataprincipalmente dallo Stato cui appartiene, essa deve mantenere la propria autonomia neiconfronti di ingerenze politiche, avendo come scopo la sola ed esclusiva attività umanitariae pur collaborando in questa con lo Stato.

VOLONTARIATO

Figura 4.7: Volontariato.

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“La Croce Rossa è un’istituzione di soccorso volontaria e disinteressata”.

Volontario è chi aderisce ad un’organizzazione di sua spontanea volontà, senza alcunacostrizione. Ciò non toglie che le sue prestazioni possano essere retribuite.

In Croce Rossa, infatti, vi sono volontari che danno le loro prestazioni gratuite neltempo libero e coloro che sono in tutto e per tutto dipendenti di essa, ma tutti devono averfatto una scelta ben precisa e libera, con il desiderio di aderire ai principi fondamentalie, soprattutto, di aiutare il prossimo sofferente. In Croce Rossa è importante non soloavere l’attitudine al lavoro da svolgere, sia esso amministrativo, tecnico, sanitario, masoprattutto occorre avere in sé la convinzione e la forza morale di vivere in spirito diservizio.

UNITÀ

Figura 4.8: Unità.

“In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deveessere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio”.

L’unità della Croce Rossa è un elemento di pace all’interno della nazione.Questo principio comprende anche l’estensione su tutto il territorio dell’opera della

Croce Rossa. È, infatti, necessario che l’organizzazione della Croce Rossa sia capillare epertanto la sua presenza è in ogni città e paese. Il principio d’Unità è un invito a tutticoloro che operano all’interno della Croce Rossa a sentirsi componenti affiatati ed uniti inuna sola associazione, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma soprattutto aventi allabase del proprio impegno lo stesso spirito umanitario e gli stessi ideali.

In un mondo sempre più interdipendente, è più che mai attuale la volontà di cooperareper salvare l’Uomo.

UNIVERSALITÀ

“La Croce Rossa è un’istituzione universale in seno alla quale tutte le Societàhanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente”.

Ogni azione di solidarietà, ogni programma di sviluppo della Croce Rossa si fondasulla visione globale dei bisogni e, su questa base, essa forgia strutture e risposte adeguate.

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Figura 4.9: Universalità.

L’isolativismo è superato e nessun individuo, nessun Paese, anche se lo potrebbe, agisceda solo.

Tutti i programmi di sviluppo e di soccorso hanno per obiettivo l’affermazione dellecapacità delle popolazioni a far fronte a situazioni di crisi, l’aiuto della Croce Rossa è tesoa rafforzare le loro capacità, a dare loro i mezzi e la forza per essere protagonisti del lorofuturo.

4.3 L’Emblema

4.3.1 Breve storia dell’emblema

1863 I delegati del Comitato Internazionale scelsero come emblema, in omaggio alla Sviz-zera, una croce rossa su fondo bianco, ottenuta invertendo i colori della bandieradella confederazione elvetica, prescindendo da qualsiasi considerazione religiosa.

1864 Prima Convenzione di Ginevra art7.

“Una bandiera distinta ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di prontosoccorso e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnatadalla bandiera nazionale. La bandiera ed il bracciale porteranno una Croce Rossasu sfondo bianco”.

1876 La Turchia, in guerra da sei mesi con la Russia, dichiarò che l’emblema con la crocerossa contrastava con le convinzioni religiose delle sue truppe e di conseguenza chiesedi poter utilizzare come segno distintivo la mezza luna rossa in campo bianco. Taleemblema venne in seguito adottato anche da numerosi paesi arabi o di predominanzamussulmana

1929 L’Impero Persiano adottò un terzo emblema: il sole e il leone rossi su fondo bianco.

1949 La I Convenzione di Ginevra sancisce che:

“In omaggio alla Svizzera il segno araldico della croce rossa su sfondo bianco, formatocon l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivodel servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano come segnodistintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa o il sole e leone rossi su sfondobianco, questi emblemi sono parimenti concessi nel caso della presente convenzione”.

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1980 L’Iran annunciò l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa su sfondo bianco, alposto del sole e leone rossi.

2005 A seguito delle richieste da parte di Israele, di riconoscere la stella di David co-me emblema aggiuntivo, il movimento della Croce Rossa ha quindi sviluppato unnuovo simbolo: il cristallo rosso, emblema del terzo protocollo, all’interno del qualepotranno essere inseriti i simboli locali o anche nessun simbolo.

2006 Anche Israele adotta l’emblema del terzo protocollo, rinunciando all’uso della Stelladi David, conservandolo però per usi interni e utilizzando il cristallo rosso nellemissioni all’estero.

4.3.2 Uso dell’emblema

L’emblema viene utilizzato per due motivi.

Uso protettivo

È lo scopo fondamentale: in tempo di guerra l’emblema è la manifestazione visibile dellaprotezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra. È destinato a segnalare ai combattentiche persone (volontari delle Società Nazionali, personale sanitario, delegati del CICR,ecc.); unità sanitarie (ospedali, di pronto soccorso, ecc.) e mezzi di trasporto (via terra,mare e aria) sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Aggiuntivi.L’emblema, usato come segno protettivo, deve essere visibile tra i combattenti.

Uso distintivo

L’uso distintivo dell’emblema è destinato ad indicare, in tempo di guerra come di pace, cheuna persona o un oggetto è collegato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e dellaMezzaluna Rossa. L’emblema serve anche per ricordare che queste istituzioni lavorano inconformità ai Principi fondamentali del Movimento.

4.3.3 Abuso dell’emblema

Tutti gli Stati hanno l’obbligo di adottare misure per prevenire e reprimere in ogni tempoqualsiasi abuso dell’emblema. In particolare, devono approvare una legislazione sulla pro-tezione dei simboli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Ogni uso non espressamenteautorizzato dalle Convenzioni costituisce abuso grave.

I casi che seguono sono esempi tipici:

Grave abuso

L’uso dell’emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa in tempo di guerra perproteggere combattenti armati o equipaggiamento militare è considerato un atto di perfidiae un crimine di guerra. Si può citare a titolo di esempio il caso di ambulanze o elicottericontrassegnati con l’emblema e che trasportano combattenti armati, oppure depositi dimunizioni mascherati con bandiere di Croce Rossa.

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Imitazione

Si definisce imitazione l’uso di segni che possono essere confusi con l’emblema della CroceRossa o Mezzaluna Rossa (simili ad esempio per forma o colore). Possono essere conside-rate quali imitazioni anche una croce rossa recante al suo interno un disegno o un’altracroce di colore diverso sovrapposta.

Uso improprio

Comprende l’uso dell’emblema da parte di gruppi o persone non autorizzate (impresecommerciali, singoli, medici, farmacisti) e da parte di persone che normalmente ne hannodiritto, ma che lo esibiscono per intenti che non sono coerenti con i Principi fondamentalidel Movimento (ad esempio, chi lo utilizza per parcheggiare dove non potrebbe).

Figura 4.10:Croce rossa

Figura 4.11:Mezzaluna rossa

Figura 4.12:Cristallo rosso

Figura 4.13:Sole e leoni rossi

Figura 4.14:Stella di David richiesta da Israele

Figura 4.15:Cristallo Rosso con Stella di David

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Capitolo 5

La Strategia 2020

Adottata dall’Assemblea Generale della Federazione nel novembre del 2009, la Strategia2020 è il risultato di un’ampia consultazione all’interno del Movimento Internazionaledella Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Guidati dallo statuto e dalla strategia delMovimento, consolida le politiche e le strategie precedenti e costituisce la base per “salvarevite e cambiare mentalità”.

La Strategia 2020 guida le azioni della Federazione Internazionale di Croce Rossa eMezzaluna Rossa nel corso di questo decennio. Definisce 3 obiettivi strategici e 3 azionifacilitatrici per la FICR e le sue Società Nazionali, al fine di raggiungere una visionecomune: “di ispirare, incoraggiare, facilitare e promuovere in ogni momento, tutte le formedi attività umanitarie delle Società Nazionali, al fine di prevenire e alleviare la sofferenzaumana, e contribuendo così al mantenimento e alla promozione della dignità umana edella pace nel mondo.”

Gli obiettivi strategici della Strategia 2020 sono:

1. Salvare vite, proteggere mezzi di sostentamento, facilitare il recupero a seguito didisastri e crisi

2. Promuovere uno stile di vita sano e sicuro

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3. Promuovere l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace

Le azioni facilitatrici che ci permettono di raggiungere gli Obiettivi Strategici sono:

1. Costruire forti Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

2. Avvalerci della diplomazia umanitaria per prevenire e ridurre la vulnerabilità in unmondo globalizzato.

3. Essere una Federazione Internazionale che funzioni efficacemente.

Partendo dalla Strategia 2020, che può essere considerata come una linea guida perle società nazionali, la Croce Rossa Italiana ha redatto i propri Obiettivi strategici 2020,che sono 6. Sulla base degli obiettivi che ci siamo prefissati, le attività della Croce Ros-sa Italiana sono state suddivise in 6 aree, che sono propedeutiche e fondamentali per ilraggiungimento degli Obiettivi strategici stessi.

5.1 Obiettivi 2020 della Croce Rossa Italiana

Gli Obiettivi strategici 2020 della Croce Rossa Italiana sono basati sull’analisi delle neces-sità e delle vulnerabilità delle comunità che quotidianamente serviamo e sono ispirati ainostri Principi Fondamentali e Valori Umanitari.

Essi identificano le priorità umanitarie dell’Associazione, a tutti i livelli, e riflettonol’impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire e alleviare la sofferenza umana,contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura dellanon violenza e della pace.

Formulati in linea con la Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Societàdi Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il quadro strategico di riferimentoche guiderà l’azione della Croce Rossa Italiana verso il 2020. L’adozione dei sei ObiettiviStrategici 2020 s’inserisce nell’ambito del processo di costruzione di una Società Nazionalepiù forte.

Alla base di una Croce Rossa Italiana più forte vi è una rete capillare di unità territorialiche vogliono “fare di più, fare meglio ed ottenere un maggiore impatto”, operando inmaniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi affidabili, concepitiall’interno di un piano strategico basato sull’analisi dei bisogni e delle vulnerabilità dellacomunità alla quale rivolgono il loro operato, e tenendo in considerazione le capacità e lerisorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile. Le unità territoriali servono lerispettive comunità dall’interno, grazie all’azione quotidiana organizzata di volontari chehanno scelto di aderire al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa eai Principi Fondamentali e Valori Umanitari, che conoscono e condividono gli indirizzi egli obiettivi strategici della propria Società Nazionale e della Federazione Internazionaledelle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita

Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della sa-

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lute, intesa come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (OMS), cherichiede quindi un approccio globale ed integrato all’individuo, basato sulla persona nelsuo intero e nei diversi aspetti della sua vita. Ecco perché la Croce Rossa Italiana pianificae implementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della sa-lute volti alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità,incoraggiando l’adozione di misure sociali, comportamentali che determinino un buonostato di salute.

Obiettivi specifici :

• Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità

• Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità

• Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute

• Assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere lapropria vita e quella degli altri

Costituiscono attività quadro di quest’area:

a. la promozione della donazione volontaria del sangue;

b. la diffusione del Primo Soccorso;

c. l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani;

d. il servizio ambulanza ed i servizi assimilabili;

e. i servizi in ausilio al Servizio Sanitario delle Forze Armate, come previsti dalle Conven-zioni di Ginevra;

f. la diffusione del BLS, del BLSD, del PBLS del PBLDS;

g. le manovre di disostruzione pediatrica;

h. il trucco e la simulazione.

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale

La Croce Rossa Italiana realizza un intervento volto a promuovere lo “sviluppo” dell’in-dividuo, inteso come “la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle propriepotenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla base delle proprienecessità e scelte, pur adempiendo i propri obblighi e realizzando i propri diritti” (Strategia2020).

Perseguiamo quest’obiettivo mediante la pianificazione e implementazione di attivitàe progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusionesociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui edella comunità nel suo complesso. Attraverso il suo intervento, la Croce Rossa Italianacontribuisce quindi alla costruzione di comunità più forti e inclusive.

Obiettivi specifici :

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• Ridurre le cause di vulnerabilità individuali e ambientali

• Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive

• Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo

Costituiscono attività quadro di quest’area:

a. le attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso della persona alle risorse dellacomunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supportoalla comunità (anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni rispostealle necessità del territorio);

b. le attività rivolte alle persone senza dimora;

c. le attività rivolte alle persone diversamente abili;

d. le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze;

e. le attività rivolte alle persone migranti;

f. le attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone marginalizzate;

g. le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, ospitidi case di riposo, ecc.;

h. le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione.

Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri

La Croce Rossa Italiana si adopera per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emer-genze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo diun meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo.

La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione adun’azione condotta da volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianifi-cazione ed implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze,anche incoraggiando l’adozione di misure comportamentali ed ambientali, ed a preveniree ridurre la vulnerabilità delle comunità.

Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata ilprima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie vite e lapropria comunità. L’intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimentodei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una societàpiù inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.

Obiettivi specifici :

• Salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro

• Ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri

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• Assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionalied internazionali

• Ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri

Costituiscono attività quadro di quest’area:

a. le attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai disastri;

b. le attività di risposta alle emergenze nazionali;

c. la risposta ai disastri internazionali;

d. le attività psico-sociali in emergenza;

e. il recupero a seguito di disastri e crisi;

f. l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi;

g. i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti di salva-taggio in acqua, unità cinofile, soccorsi su piste da sci);

h. il settore NBCR;

i. le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamen-tali ed i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movi-mento Internazionale

La Croce Rossa Italiana condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale diCroce Rossa e Mezzaluna Rossa il mandato istituzionale della disseminazione del DirittoInternazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari.

La Croce Rossa Italiana, in quanto membro del Movimento Internazionale di CroceRossa e Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio comparativo di poter lavorare in rete conle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché con gli altri membridel Movimento Internazionale, al fine di migliorare l’intervento in favore dei vulnerabili.

Coerentemente con il Principio Fondamentale di Universalità, la Croce Rossa Italianacondivide le conoscenze, le esperienze e le risorse con altre Società Nazionali.

Obiettivi specifici :

• Adempiere il mandato istituzionale della diffusione del Diritto Internazionale Uma-nitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari

• Sviluppare opportunità di collaborazione all’interno del Movimento Internazionale,coerentemente con il Principio Fondamentale di Universalità

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Costituiscono attività quadro di quest’area:

a. la disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario;

b. la disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari del MovimentoInternazionale;

c. i progetti di cooperazione (bilaterali e/o multilaterali) con le altre Società Nazionalesia a livello nazionale che decentrato;

d. le attività volte alla promozione della tutela dell’emblema;

e. l’IDRL (International Disaster Response Laws, Rules and Principles, promosso dallaFederazione Internazionale).

Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura dellacittadinanza attiva

La Croce Rossa Italiana, in linea con le indicazioni della Federazione Internazionale del-le Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Youth Policy, Strategia 2020), realizzaun intervento volto a promuovere lo “sviluppo” del giovane. Contribuisce a sviluppare lecapacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all’interno dellecomunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva.

Nel quadro della strategia complessiva della Croce Rossa Italiana, i giovani volontaricoordinano in prima persona i processi di pianificazione e gestione di attività e progettiche si caratterizzano per la metodologia della peer-education, basata su un approccio trapari. Nel perseguire quest’obiettivo la Croce Rossa Italiana promuove una cultura dellapartecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei giovani volontari ai processidecisionali.

Riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione intergenerazionale nel raggiun-gimento della sua mission, la Croce Rossa Italiana favorisce la partecipazione dei giovanivolontari a tutte le attività dell’Associazione.

La Croce Rossa Italiana riconosce il valore dello specifico contributo che la collaborazio-ne tra giovani di differenti Società Nazionali apporta alla sua azione volta all’empowermentdei giovani.

Obietti specifici :

• Promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne l’empower-ment

• Promuovere ed Educare alla cultura della cittadinanza attiva

Costituiscono attività quadro di quest’area:

a. la prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile;

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b. la promozione della donazione volontaria del sangue ai più giovani (Club 25);

c. l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani (MST, HIV,Progetto “IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare”, ecc.);

d. l’educazione alla sicurezza stradale;

e. la promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e dellapace (“YABC”, bullismo, educazione alla pace, ‘Youth on the run”, ecc.);

f. le attività educative rivolte a bambini ed adolescenti. Rimangono ferme le disposizionidi cui all’Ordinanza Commissariale 28 marzo 2012, n. 146/12;

g. il progetto “Climate in action”;

h. le attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili

Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesorodell’opera del Volontariato

Essere una Società Nazionale forte significa essere capace di prevenire e affrontare in modoefficace le vulnerabilità delle comunità. La costruzione di una Società Nazionale forte passaattraverso una crescita sostenibile, volta a garantire livelli sempre più elevati di efficacia,efficienza e integrità delle attività operative e dei processi di gestione, accountability neiconfronti dei beneficiari e di chi sostiene le nostre attività, nonché il rafforzamento e losviluppo della nostra rete di volontari.

In questo contesto, la Croce Rossa Italiana riconosce il valore strategico della co-municazione, che permetta di catalizzare l’attenzione pubblica sui bisogni delle personevulnerabili, favorisca la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne prevenga quelle future,e mobiliti maggiori risorse per un’azione efficace.

Le attività che la Croce Rossa Italiana svolge quotidianamente rappresentano un ter-reno sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere in primo pianoi bisogni umanitari delle persone che “non hanno voce”.

Obiettivi specifici :

• Aumentare la capacità sostenibile della Croce Rossa Italiana a livello locale e nazio-nale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità

• Rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva

• Assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei nostri stake-holder

• Mantenere gli statuti, regolamenti e piani d’azione in linea con le raccomandazionie decisioni internazionali

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• Adattare ogni nostra azione all’evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili

Costituiscono attività quadro di quest’area:

a. lo sviluppo organizzativo;

b. la comunicazione (esterna, interna, documentazione);

c. la promozione e le politiche del volontariato;

d. la promozione-reclutamento-fidelizzazione dei soci attivi e dei sostenitori;

e. lo sviluppo dei partenariati strategici;

f. la pianificazione e la progettazione dei servizi;

g. la trasparenza;

h. l’advocacy;

i. il fundraising;

j. la gestione delle risorse umane;

k. il monitoraggio delle attività e dei progetti in corso di implementazione, nonché lavalutazione del loro impatto.

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Capitolo 6

Codice Etico e di Buona Condottaper i Soci e i Dipendenti della CroceRossa Italiana

CAPO I(Disposizioni generali)

Art. 1(Oggetto e finalità)

1. Gli ideali del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si manifestano in tuttoil mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi equartieri, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. LaCR/MR è percepita, in larga misura, come un “bene pubblico”: a disposizione di tutti,in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la sofferenza umana. Tutto ciò che vienedetto e fatto s’ispira ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità,Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Questi Principi sono basati su valoricomuni, legati alle persone, all’integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadershipe all’innovazione, che guidano il modo di lavorare della CR/MR.

2. Universalmente riconosciuti, oggetto di fiducia e tutela giuridica, gli emblemi dellaCroce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso sono i simboli della presenzadel Movimento. Un network rispettato, composto di decine di milioni tra volontari emembri, porta avanti un lavoro quotidiano.

3. I soci e i dipendenti della C.R.I. promuovono la dignità delle persone in ogni luogo eagiscono in accordo con i Principi Fondamentali e con questo Codice etico.

4. Il Codice etico e di buona condotta è un codice di comportamento cui hanno l’obbligodi attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazionee agiscono in essa.

5. Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti do-mande:

a. È quest’azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta?

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b. È quest’azione conforme alle politiche, procedure e linee guida?

c. È quest’azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?

d. Quest’azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, me e laCroce Rossa Italiana?

e. Esiste un’azione alternativa per cui io possa rispondere “sì” per ognuna di questedomande?

6. Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantireprocedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorarel’efficienza, l’efficacia, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della rego-lazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamentiche può attendersi dai destinatari indicati dall’articolo 2.

Art. 2(Ambito di applicazione)

1. I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice etico sono iSoci, i Presidenti e Commissari ad ogni livello, i componenti dei Consigli, i dirigenti, idipendenti, i collaboratori, consulenti e delegati Internazionali e, in generale, chiunqueopera per conto della C.R.I..

2. In particolare:

a. i Presidenti/Commissari e i componenti dei Consigli sono tenuti, nell’espletamentodel mandato, ad ispirarsi ai principi del presente codice etico;

b. i dirigenti nell’espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazioneagli indirizzi degli organi politici, si ispirano ai principi del presente codice etico;

c. i Soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per conto della C.R.I. sonotenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.

3. I rapporti tra la Croce Rossa Italiana ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalledisposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali diLavoro e dai regolamenti propri dell’Associazione, in conformità agli Statuti ed alleRaccomandazioni del Movimento Internazionale.

CAPO II(I principi di riferimento)

Art. 3(Principi di riferimento)

1. I destinatari indicati dall’articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e aiprincipi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, traspa-renza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, correttoutilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione,di cui al presente capo.

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Art. 4(Onestà e correttezza)

1. L’onestà è il principio fondamentale per tutte le attività della C.R.I. e costituisceelemento imprescindibile delle sue azioni.

2. I comportamenti dei destinatari indicati all’articolo 2 sono improntati ai principi dicorrettezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 5(Legalità)

1. I destinatari di cui all’articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedurepreviste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sullacollettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

Art. 6(Imparzialità e parità di trattamento)

1. I destinatari di cui all’articolo 2:

a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell’ipo-tesi di disparità di trattamento, che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi epertinenti al caso concreto;

b. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità,genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche,lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenzaa una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamentosessuale.

Art. 7(Trasparenza e completa informazione)

1. I destinatari di cui all’articolo 2:

a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcungruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazionidi privilegio;

b. si adoperano per assicurare la veridicità, l’accuratezza, la chiarezza e la comple-tezza dell’informazione sia all’esterno sia all’interno della C.R.I., con una comuni-cazione facile e di immediata comprensione.

Art. 8(Proporzionalità)

1. I destinatari di cui all’articolo 2, in osservanza del Principio Fondamentale d’Imparzia-lità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate sianoproporzionali all’obiettivo perseguito.

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Art. 9(Assenza di abuso di potere)

1. I destinatari di cui all’articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalitàper le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell’interesse pubblicoe della C.R.I..

Art. 10(Corretto utilizzo dei beni)

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gliapparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immaterialidella C.R.I.:

a. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini isti-tuzionali e con le modalità fissate dalla C.R.I.;

b. non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messia disposizione di terzi, ferma restando l’applicazione di specifiche disposizioninormative;

c. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;d. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

Art. 11(Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione)

1. I destinatari di cui all’articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini della C.R.I.e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse,astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano talisituazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.

2. La C.R.I., in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a metterein atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto diinteressi.

CAPO III(Diritti e doveri)

Art. 12(Responsabilità della C.R.I. nei confronti degli appartenenti)

1. In base alle raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società di CroceRossa e Mezzaluna Rossa, l’Associazione Italiana della Croce Rossa deve:

a. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;b. incoraggiare lo spirito di volontariato;c. stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del

globo ha meno di 21 anni;d. promuovere l’innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d’iniziativa di

ciascun membro;

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e. fare in modo che gli appartenenti alla C.R.I. si sentano i benvenuti garantendol’integrazione nella vita della Società Nazionale;

f. cercare l’eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparentee condivisa;

g. insistere sull’importanza della collaborazione con gli altri per l’espletamento deivari compiti;

h. assicurare l’orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loroformazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compitiloro assegnati;

i. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai qualii Soci possano partecipare condividendone gli obiettivi;

j. garantire l’integrazione degli appartenenti alla C.R.I. nella vita associativa dellaSocietà Nazionale;

k. assicurare l’orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loroformazione;

l. fornire agli appartenenti alla C.R.I. la documentazione necessaria per essere ag-giornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionaleed internazionale;

m. consegnare ai Soci e ai Dipendenti il testo del presente Codice etico e di buonacondotta.

Art. 13(Diritti degli appartenenti alla C.R.I.)

1. I rapporti tra l’Associazione ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalle disposi-zioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice.

a. Compiti – Il Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilitàche corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione.

b. Uguaglianza – L’appartenente alla C.R.I. ha diritto ad essere trattato, in ogni cir-costanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamentosessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose.

c. Protezione – L’appartenente alla C.R.I. ha diritto alla protezione dell’Associazionecontro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della suafunzione. L’Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socioo Dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e lasua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenzasul suo impegno, l’appartenente alla C.R.I. può fare appello per via gerarchica,per trovare soluzioni adeguate.

d. Libertà d’espressione – La libertà d’espressione è un diritto fondamentale dell’appartenente alla C.R.I.. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite icanali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell’Associazione.Per quanto concerne le dichiarazioni all’esterno dell’Associazione, si rinvia alledisposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice.

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e. Diritti di privacy – Il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientranonella sfera della privacy di ogni individuo, socio o dipendente, sono per legge tute-late. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioniconcernenti i dati personali apprese nell’esercizio delle proprie attività. È dirittodi tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del dirittoall’identità personale e della dignità degli interessati, rientrando questa materienella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.

f. Uguale trattamento I soci tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialitàe indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine digarantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini.

g. Buona Fede – E’ garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive, questadeve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attivitàe quelle richieste dall’Associazione di appartenenza qualora si arrivi a ricoprirecariche elettive all’interno della stessa.

Art. 14(Responsabilità degli appartenenti nei confronti della C.R.I.)

1. Gli appartenenti alla CRI sono tenuti a:

a. conoscere e osservare il Codice etico e di Buona Condotta dell’Associazione, loStatuto e le principali normative che regolano l’ordinamento dell’Associazione e leattività dei suoi Soci;

b. agire secondo i 7 Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della CroceRossa e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato dellaCroce Rossa;

c. rispettare le regole concernenti l’uso dell’emblema e impedirne ogni abuso;

d. essere consci che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentanoil Movimento e i suoi ideali;

e. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si èin servizio attivo o non si indossa la divisa;

f. espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionali-tà, il genere, la razza, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenzefilosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;

g. rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;

h. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendocoscienza dell’importanza dell’interazione;

i. rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;

j. servire le persone nella misura dei mezzi e delle risorse disponibili, dimostrandosiaperti e perseveranti nella propria azione.

Art. 15(Doveri degli appartenenti alla C.R.I.)

1. Gli appartenenti sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:

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a. Lealtà – L’appartenente alla C.R.I. è legato all’Associazione da spirito e sentimentidi lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionaledella Croce Rossa e promuove la loro diffusione.

b. Imparzialità – Nell’esecuzione dei propri compiti l’appartenente alla C.R.I. è one-sto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possarecare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni cir-costanza risponderà ai bisogni legittimi dell’individuo senza trattamento preferen-ziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere,le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose.

c. Indipendenza – L’azione dell’appartenente alla C.R.I. è basata sui Principi Fon-damentali del Movimento Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presenteCodice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresiquelli di natura politica, né alterata da interessi personali.

d. Responsabilità – L’appartenente alla C.R.I., conscio dell’importanza dei propricompiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare emantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell’Associazione, anche offrendoil miglior servizio possibile nel rispetto dell’individuo e prestando costantementeattenzione ai bisogni delle persone.

e. Competenza ed efficacia – L’appartenente alla C.R.I. agisce in base alle propriecompetenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che glisono affidati. Applica le procedure stabilite dall’Associazione con efficacia edattenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.

f. Responsabilità delle risorse – L’appartenente alla C.R.I. deve utilizzare le risorsedisponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

g. Rispetto dell’emblema – L’appartenente alla C.R.I. agisce nel rispetto delle regoleconcernenti l’uso dell’emblema (così come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra,i Protocolli aggiuntivi e le direttive sull’utilizzo dell’emblema) e ne impedisce ogniabuso.

h. Conflitto d’interesse – L’appartenente alla C.R.I. deve evitare il conflitto d’in-teresse nell’esercizio delle funzioni assegnate e agire nell’interesse superiore dellaCroce Rossa Italiana, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro, compresi quellidi membri della famiglia o persone vicine. Il conflitto d’interesse nasce da unasituazione nella quale l’interesse privato o personale è suscettibile d’influenzarel’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L’interesse privato opersonale dell’appartenente alla C.R.I. comprende ogni vantaggio in favore di sestesso o di terzi a lui connessi.

i. Interessi economici – L’appartenente alla C.R.I. non può conservare o acquisire,direttamente o indirettamente, all’infuori di quanto previsto, degli interessi dinatura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere lasua indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni.

j. Regali – Una prudenza particolare è raccomandata all’appartenente alla C.R.I. al-lorquando gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generalel’interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore.

k. Pubblicazioni e Conferenze – È vietato all’appartenente alla C.R.I. il rilascio diinterviste a soggetti terzi; l’organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione

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di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nellefinalità istituzionali della Croce Rossa Italiana. I presidenti dei Comitati, ai varilivelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti conorgani di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio dicompetenza determinato dalla dimensione locale, provinciale, regionale o nazio-nale dell’argomento o attività oggetto della comunicazione ovvero della specificacompetenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni allatitolarità dei vari Organi Centrali o territoriali della C.R.I.. Nel rispetto dell’ap-plicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione diEnti, Istituti ed Organismi per l’elaborazione di dati statistici, storici, sociologici escientifici riguardanti l’Associazione. Tutti i documenti prodotti dall’Associazionesono riservati. L’accesso ai documenti è disciplinato ai sensi della Legge 241/90.

l. Riservatezza – La disponibilità e la trasparenza dell’amministrazione pubblica nonesentano l’appartenente alla C.R.I. dal dovere di discrezione e riservatezza. L’ap-partenente alla CRI non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona nonqualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasionedelle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regolerelative all’accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fer-mo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone lecircostanze – di denuncia penale.

m. Denunce – Nel quadro delle proprie funzioni l’appartenente alla C.R.I. è tenutoa informare per vie interne ogni irregolarità che avrà constatato. È peraltro fon-damentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolteall’Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologiadi segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l’interessato ha ildovere di assicurarsi dell’esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

CAPO IV(Disposizioni attuative)

Art. 16(Violazioni del codice etico)

1. La violazione del presente codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i desti-natari indicati dall’articolo 2 e la C.R.I., il corretto svolgimento degli obblighi connessial rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l’applicazionedelle sanzioni previste da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilitàdella C.R.I., il cui interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei dannieventualmente subiti.

2. L’insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie diobblighi che l’appartenente alla C.R.I. deve accettare con consapevolezza e precisione.Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri cheviolano i regolamenti comporta l’adozione di sanzioni commisurate alla gravità dellaviolazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.

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6.1 Nota di Modifica ed Interpretazione del Codice Etico

Art. 1 Oggetto e finalità

Il Codice si prefigge di uniformare i comportamenti del personale dipendente e dei sociall’applicazione dei Principi Fondamentali e Valori del Movimento di Croce Rossa, nelrispetto dell’ art. 3 della Costituzione.

Art. 5 contesto normativo di riferimento

La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all’art.2, è costituita dagli Statutie i regolamenti interni della Croce Rossa Italiana, la legislazione nazionale vigente, anchecon riferimento alla normativa vigente in materia di pubblico impiego (di natura pattiziae non), le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i relativi Protocolli Aggiuntivi, gli Statutie le risoluzioni del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossae le risoluzioni e le decisioni dell’ Assemblea Generale dell a Federazione Internazionale.

Art. 6 Clausola di non discriminazione

Con riferimento a “i casi di ineguale trattamento possano essere giustificati da ragioniobiettive”, al fine di evitare qualunque fraintendimento circa l’interpretazione della letteraa), si specifica il riferimento al trattamento e protezione offerti dal Diritto InternazionaleUmanitario o dalla Legislazione Internazionale sui Diritti Umani ai pill vulnerabili, qualibambini e donne o nel caso siano richiesti competenze specifiche certificate o idoneità fisiche(es. certificato medico per poter svolgere servizio di pronto soccorso o attività OPSA, etc)

Al fine di non limitare il campo della non discriminazione la lettera b) è da intendersiintegrata e specificato con “...opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterioanalogo”

La parola “cittadini” è da ritenersi sostituita da “persone”.

Artt. 11 e 15 Salvaguardia contro il conflitto di interesse

L’articolo 15 è da riferirsi ai membri dell’ Associazione e fa speciale riferimento a queimembri che sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizionepolitica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico.

Al fine di proteggere l’integrità dell’ Associazione si richiama la perentorietà che imembri di organi decisionali siano obbligati ad agire unicamente nell’ interesse della CroceRossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, si astengano dal prender parte al momentodecisionale della Società. Nei casi nei quali essi non si astengano dal prender parte alprocesso decisionale, si considerano integrative dell’articolo 11, le seguenti salvaguardie:“Mancando di astenersi dal partecipare ad attività o decisioni come minimo il membrodovrà fare il massimo per assicurare che le sue funzioni non siano fonte di conflitto diinteresse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro si asterrà dal prender parte aprocessi decisionali e detto conflitto verra risolto nell ’unico interesse della Croce RossaItaliana”.

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Art. 12

Si emenda l’art 12, lettera K) e si sostituisce con “Arruolare i soci e dipendenti in-dipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall’opinionepolitica e dalla lingua o ogni criterio similare”

Essendo stato il Codice recepito dal territorio a tutti i livelli, attraverso lo strumentodella firma, pur richiamando i doveri di tenere informati gli appartenenti, evidenziatidall’articolo 12, lettera m), e come ribadito nella presente Ordinanza al 6, si considerasuperato l’obbligo della firma

Artt. 13 e 15

Con l’entrata in vigore del Codice, alcune Soci e Rappresentanze sindacali hanno solle-vato alcune perplessità sugli articoli attinenti alle libertà di manifestazione del pensierodegli appartenenti. In merito va fatta una coerente lettura dell’art. 13 lettera d) incombinato disposto con l’art. 15 lettere k) I) m). L’articolo 13 stabilisce, un principiofondamentale, come quello del diritto d’ espressione

Per quanta concerne l’art. 13, lettera d), il termine “costruttivo” non costituisce unlimite di contenuto della critica, restando garantito il diritto di informazione e di criticadell’esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e ad altri, fondati via via dadottrina e giurisprudenza, su principi impliciti desunti dalla Costituzione. Fermo restandoche sono già regolamentate da altre fonti le limitazioni/diritti di dare e ricevere informa-zioni a chiunque e da chiunque, il riferimento ai canali interni appropriati, è da intendersicome esplicazione del già vincolante principio del buon andamento dell’ Amministrazione(art. 97 Cost.), rilevante per i pubblici dipendenti.

Per quanto attiene l’art 15, lettera K), la disposizione ha lo scopo di salvaguar-dare I’omogeneità delle informazioni che riguardano l’Associazione davanti all’opinionepubblica e ai partner istituzionali. L’ assegnazione di responsabilità chiare ai Presiden-ti/Commissari, quali rappresentanti dell’Associazione sul territorio, come previsto dalloStatuto vigente, mira a salvaguardare l’immagine, I’unità e I’integrità dell’operato, dellestrategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell’associazione rispetto al-l’esterno. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vitapartecipativa e democratica dei Soci, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamen-ti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i dirittisindacali, ampliamente regolati dalla legge 300/70, agli artt. 1; 8; 28 e dal Codice di Com-portamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il quale, già vincolante per idipendenti, fa salvo, espressamente, il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informa-zioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, con I’obbligo per il dipendente di astenersida dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione.

Con riferimento alla lettera I) dello stesso articolo 15, si specifica che il doveredi discrezione e riservatezza non sia da intendersi in assoluto, ma con riferimento allefunzioni e alle attività svolte in servizio. SuI divieto di comunicare in qualunque forma aduna persona non qualificata, documenti e informazioni della quali I’appartenente alia CRIvenga a conoscenza in occasione delle sue funzioni e del suo divieto di renderli pubblici, essorientra nel generale principio di riservatezza che circonda gli atti interni di una pubblicaamministrazione.

Nel quadro dell’articolo analizzato, la lettera m), la cui rubrica “Denunce”, talearticolo intende incoraggiare le informazioni interne all’ Amministrazione nell’ottica del-la tutela della dignità della stessa, con particolare riferimento al rispetto della disciplina

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interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi digiustizia ordinaria. Con lo specifico riferimento a “denunce” e “ad ogni tipo di segnala-zione”, l’articolo non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell’ambitodella responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia nonè limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela deipropri diritti ed interessi legittimi, sancito dall’art 24 Cost.. L’astensione da dichiarazionidiffamatorie è finalizzata alla tutela delI’immagine della C.R.I.

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Bibliografia

[1] Henry Dunant. Un ricordo di Solferino. Gaffi Editore, 2009.

[2] Croce Rossa Italiana - Ispettorato Nazionale Pionieri. Manuale di Primo soccorso.Cooperazione e Diritto Internazionale Umanitario, Attività Sociali e Protezione Civile.Corso di Formazione per Pionieri. Testo base. Edizioni Simone, 2006.

[3] Croce Rossa Italiana - Gruppo di Terme Euganee (PD). Manuale del corso diformazione di base per i volontari della Croce Rossa Italiana.

[4] Sito nazionale della C.R.I.http://cri.it/

[5] Regolamento del corso di formazione per i Volontari della C.R.I. (OC 592-11)http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10570

[6] La Storiahttp://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17

[7] I Principi Fondamentalihttp://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10

[8] Croce Rossa nel mondohttp://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36

[9] Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossahttps://www.ifrc.org/

[10] Comitato Internazionale di Croce Rossahttps://www.icrc.org/

[11] Strategia 2020http://www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/strategy-2020/

[12] Strategia 2020 (versione tradotta)http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4129

[13] Obiettivi Strategici 2020http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11441

[14] Codice Etico e di buona condotta della C.R.I.http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7031

[15] Statuto della C.R.I.http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18027

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[16] Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana (OC 567-12)http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15376

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