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AGEA – Organismo di Coordinamento MANUALE DELLE PROCEDURE

- Applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 795/2004, n. 796/2004 e successive modifiche ed integrazioni - .…………………………………..………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

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PREMESSA .................................................................................................................................. 4 1. FASCICOLO AZIENDALE................................................................................................. 4 2. BANCHE DATI DI RIFERIMENTO .................................................................................. 4 3. CONTROLLI ........................................................................................................................ 4

3.1 REGOLE COMUNI .............................................................................................................. 5 3.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .................................................................................... 5

SEZIONE 1 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI.................................................................... 6 1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI CENTRALIZZATI.................................................... 6

1.2. CONTROLLI SUI TITOLI ...................................................................................................... 6 1.1.1. Titolo ordinario.............................................................................................................. 6 1.1.1.1. Uso agricolo del suolo.......................................................................................... 7 1.1.2. Titolo da riserva nazionale ............................................................................................. 7 1.1.3. Titolo di ritiro ................................................................................................................ 7 1.1.3.1. Uso dei titoli all’aiuto........................................................................................... 7 1.1.3.2. Uso agricolo del suolo.......................................................................................... 8 1.1.4. Titolo speciale (sottoposto a condizioni particolari ex art. 48 reg. (CE) n. 1782/2003) ... 8

1.3. UNIVOCITÀ DELLE DOMANDE............................................................................................ 8 1.4. SUPERO NELL’AMBITO DI PIÙ DOMANDE ............................................................................ 9 1.5. SUPERO SULLA SUPERFICIE ACCERTATA ............................................................................ 9 1.6. SUPERO SULLA SUPERFICIE SEMINABILE .......................................................................... 10 1.7. SUPERI CON IL SETTORE TABACCO................................................................................... 10 1.8. SUPERI CON IL SETTORE POMODORI ................................................................................. 10

2. CONTROLLI AMMINISTRATIVI DECENTRALIZZATI ............................................ 10 2.2. CONTROLLI ANAGRAFICI................................................................................................. 11 2.3. REQUISITI FORMALI........................................................................................................ 11 2.3.2. Controlli sulle particelle................................................................................................. 11 2.3.3. Anomalie di Esistenza/Congruenza................................................................................ 11 2.3.4. Supero nell’ambito di una stessa domanda ..................................................................... 12

3. CONTROLLI ZOOTECNICI ............................................................................................ 12 3.1 CONTROLLI ZOOTECNICI ................................................................................................. 12

3.2.2. Premi relativi al mantenimento degli animali (art. 2, D.M. n. 2026) ........................... 12 3.2.3. Premi relativi alla macellazione ................................................................................... 13 3.2.4. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine ............................................... 13 3.2.5. Sanzioni....................................................................................................................... 14

4. CONTROLLI SPECIFICI.................................................................................................. 14 4.2. CONTROLLI SPECIFICI SU SET-ASIDE NO-FOOD.................................................................. 15 4.3. CONTROLLI SPECIFICI SU GRANO DURO ............................................................................ 15 4.4. CONTROLLI SPECIFICI SU COLTURE PROTEICHE ................................................................ 15 4.5. CONTROLLI SPECIFICI SU RISO ......................................................................................... 15 4.6. CONTROLLI SPECIFICI SULLA FRUTTA IN GUSCIO .............................................................. 15 4.7. CONTROLLI SPECIFICI SU COLTURE ENERGETICHE ............................................................ 16 4.8. TITOLI DA RITIRO ESENTATI DALL’OBBLIGO DI RITIRO DALLA PRODUZIONE PER AZIENDE BIOLOGICHE ............................................................................................................................... 16 4.9. CONTROLLI SPECIFICI SULL’AIUTO ALLE SEMENTI ............................................................ 16 4.10. CONTROLLI SPECIFICI SU CANAPA E LINO ......................................................................... 16 4.11. GRUPPI DI COLTURE ....................................................................................................... 16 4.12. ESITO AZIENDALE ........................................................................................................... 17 4.13. INADEMPIENZE INTENZIONALI ........................................................................................ 18

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SCADENZARIO ......................................................................................................................... 18 SEZIONE 2 – CONTROLLI OGGETTIVI............................................................................... 19 1. CONTROLLI IN LOCO (CONTROLLI OGGETTIVI) .................................................. 19

1.1. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ ........................................................................................ 20 1.2. SETTORI DI INTERVENTO ................................................................................................. 20 1.3. Analisi del rischio e criteri di campionamento ............................................................... 21

1.3.1 Considerazioni introduttive........................................................................................... 21 1.3.2 L’analisi del rischio ...................................................................................................... 22 1.3.3 Criteri generali.............................................................................................................. 22

1.4 GESTIONE DEL RIESAME.................................................................................................. 23 2. CONTROLLI DI CONDIZIONALITÁ ................................................................................ 23

2.1. Oggetto del controllo della condizionalità........................................................................... 23 2.2. Oggetto del controllo della condizionalità.......................................................................... 25

2.2.1 Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)- All. III, Reg. (CE) n. 1782/03 .......................... 25 2.2.2. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) - All. IV, Reg. (CE) n.1782/2003 .......................................................................................................................... 25 2.2.3. Analisi del rischio e criteri di campionamento.............................................................. 26

Tabella dei fattori di rischio comuni relativi ai campi di condizionalità .................................. 28 2.2.4. BCAA - L’azienda agricola ai fini della condizionalità (art. 2 comma 3 DM 5406)..... 29 2.2.5. Metodologia di controllo.............................................................................................. 30

ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI ....................................................................................... 31

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PREMESSA

La domanda unica consente al produttore di aderire ai pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. In particolare, si fa riferimento, rispettivamente, al pagamento unico ed ai seguenti prodotti:

� Premio specifico alla qualità per il grano duro; � Premio per le colture proteiche; � Aiuto specifico per il riso; � Pagamento per superficie per la frutta a guscio; � Aiuto per le colture energetiche; � Aiuto per le patate da fecola; � Premi per i prodotti lattiero-caseari e premi supplementari; � Aiuto regionale specifico per i seminativi; � Aiuto alle sementi; � Pagamenti per superficie per i seminativi; � Premi per pecora e per capra; � Premi per le carni bovine; � Aiuto per i legumi da granella.

1. FASCICOLO AZIENDALE

Il controllo amministrativo della domanda unica, finalizzato alla corretta erogazione dell’aiuto richiesto, deve tener conto del fascicolo aziendale precostituito e validato conformemente alle disposizioni emanate nel “Manuale del Fascicolo” predisposto dal Coordinamento.

2. BANCHE DATI DI RIFERIMENTO

Nell’ambito dei controlli previsti dal SIGC, le banche dati di riferimento sono le seguenti: � Anagrafe Tributaria – per l’identificazione univoca del produttore agricolo; � Registro delle imprese delle Camere di commercio; � Catasto Censuario – per effettuare i controlli di esistenza e di congruenza delle superfici

dichiarate in domanda; � Superfici Seminabili – per verificare il corretto uso del suolo ed escludere dall’aiuto le

superfici investite ad usi non compatibili; � GIS – per l’utilizzo dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in

possesso dell'amministrazione; � Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute (BDN) – per l’identificazione univoca degli

allevamenti e dei capi bovini; � Registro Nazionale dei Titoli – per la verifica della titolarità e della univoca attribuzione dei

titoli.

3. CONTROLLI

Il presente manuale si articola principalmente su due sezioni CONTROLLI AMMINISTRATIVI e CONTROLLI OGGETTIVI.

Nella prima sezione sono evidenziati i controlli propri dell’atto amministrativo d’interesse distinti tra quelli a carico dell’Organismo Pagatore competente (O.P.) e quelli da effettuare nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso il SIAN.

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3.1 REGOLE COMUNI Il modello di domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità agli aiuti previsti.

I controlli amministrativi, di cui all’art. 24 del Reg. (CE) n.1782/2003, consentono la rilevazione, attraverso appositi strumenti informatici, delle anomalie rilevabili in sede di costituzione o aggiornamento del fascicolo, ovvero presenti sulle domande di aiuto. A tale proposito sono previsti i seguenti principali controlli:

� sui titoli all’aiuto dichiarati e sulle particelle catastali riportate in domanda, al fine di evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta nella stessa campagna a produttori diversi o per regimi di aiuto non compatibili;

� relativi ai titoli all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accettarne l’ammissibilità all’aiuto; � sulle particelle catastali dichiarate nella domanda unica, al fine di accertarne l’esistenza e la

congruenza rispetto ai dati presententi al catasto; � tra i titoli all’aiuto e la superficie determinata, allo scopo di accertare che ai titoli

corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi degli artt. 44, par. 2, e 54, par. 2, Reg (CE) n.1782/2003;

� tramite la banca dati dei bovini al fine di accertare l’ammissibilità all’aiuto ed evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta nell’ambito di una campagna;

� nei casi in cui è prevista la presentazione di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni di particelle al fine di accertarne l’ammissibilità all’aiuto;

� tra le particelle catastali dichiarate nella domanda unica e le disposizioni comunitarie per la concessione dell’aiuto nel settore delle sementi.

La codifica delle anomalie nonché le modalità per la loro risoluzione saranno definite dall’Organismo di coordinamento con apposito provvedimento.

3.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Gli agricoltori che intendono presentare domanda al regime di pagamento unico devono rispettare i seguenti termini, previsti dalla normativa comunitaria:

1) Domande iniziali: 15 maggio art. 34, Reg. (CE) n. 1782/2003. Se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

2) Domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22, Reg.(CE) n. 796/2004: 31maggio ;

Gli Organismi pagatori, con propri provvedimenti, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui ai successivi punti.

3) Domande di revoca ai sensi dell’art. 22, Reg.(CE) n. 796/2004; 4) Domande di modifica ai sensi dell’art. 72, Reg.(CE) n. 796/2004; 5) Domande di modifica ai sensi dell’art. 74, Reg.(CE) n. 796/2004.

Per le domande iniziali è consentita la presentazione tardiva. Ai sensi dell’art. 21, par. 1 del Reg. (CE) n. 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad una tolleranza massima di 25 giorni di calendario dal 15 maggio, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai sensi dell’art. 21, par. 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 796/2004 in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli art. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 796/2004, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto in questione, si applica una riduzione pari

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all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all’importo dovuto per l’aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Ai sensi dell’art. 21bis del Reg. (CE) n. 796/2004 (introdotto dal Reg. (CE) n. 239/2005) se la domanda di prima fissazione dei titoli è presentata oltre il 15 maggio si applica una riduzione pari al 3% dell’importo richiesto ad aiuto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La presentazione di una domanda di modifica di cui al precedente punto 2) oltre il termine del 31 maggio è assoggettata alla stessa riduzione ed agli stessi termini della domanda iniziale tardiva. Le suddette domande di modifica pervenute oltre la scadenza del periodo di tolleranza sopra definito sono irricevibili (art. 21, par. 2, del Reg. (CE) n. 796/2004).

Le domande di revoca parziale di cui al precedente punto 3), pervenute successivamente alla comunicazione, da parte dell’O.P. all’agricoltore, di eventuali irregolarità della domanda unica ovvero della intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

SEZIONE 1 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI CENTRALIZZATI

1.2. CONTROLLI SUI TITOLI

Le verifiche prevedono che: � il produttore agricolo che presenta domanda di pagamento sia l’intestatario dei titoli indicati

nella stessa; � il titolo venga utilizzato una sola volta nell’ambito della medesima campagna; � i titoli da ritiro siano utilizzati prioritariamente rispetto ai titoli ordinari; � i titoli ordinari o da ritiro siano associati a superfici ammissibili; � i titolari di titoli speciali rispettino la soglia di mantenimento del 50% dell’attività agricola

del periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto.

1.1.1. Titolo ordinario

I titoli ordinari (o standard) sono tutti quelli calcolati a norma dell’articolo 43 del Reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie a premio, esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione, e quelli assegnati a partire dalla riserva nazionale.

Ciascun titolo ordinario, fissato dall’agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata.

Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall’art. 44 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche.

Sono ammissibili le superfici destinate a: 1. seminativi; 2. pascolo permanente. 3. le sole colture pluriennali elencate all’art. 2, punto d) del Reg. (CE) n. 795/2004 ed i vivai

Sono escluse le superfici destinate a: 1. colture permanenti, comprese le colture pluriennali; 2. colture forestali; 3. usi non agricoli.

Ciascun titolo ordinario, fissato dall’agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a condizioni di ammissibilità, definite dall’art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche.

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Ai fini dell’articolo 44, comma 2, sono considerati come ettari ammissibili, ai sensi del Reg. (CE) n. 394/2005, le aree piantate a “colture forestali come i pioppeti” nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 ed il 10 marzo 2005, nonché quelle piantate con le stesse colture anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 ed il 10 marzo 2005.

1.1.1.1. Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. per le colture permanenti; 2. le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/03); 3. gli ortofrutticoli.

Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 864/2004). Tale coltivazione viene consentita a partire dall’11 giugno, se la coltura principale è un cereale. Negli altri casi la data ammissibile è il 15 agosto.

1.1.2. Titolo da riserva nazionale

I titoli assegnati a partire dalla riserva nazionale, per un periodo di 5 anni, non possono essere ceduti a terzi :

� definitivamente (vendita), con terra o senza terra � temporaneamente (affitto), con terra.

Questa limitazione non si applica ai titoli trasferiti per eredità (successione mortis causa o successione anticipata).

Tali titoli devono tornare alla riserva nazionale in caso di mancato utilizzo (art. 45, Reg. (CE) n. 1782/2003) in ciascun anno del quinquennio (art. 42, par. 8, comma 2, Reg. (CE) n. 1782/2003).

1.1.3. Titolo di ritiro

I titoli di ritiro sono tutti i titoli calcolati a norma dell’articolo 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio e debbono essere utilizzati in via prioritaria rispetto ai titoli ordinari.

1.1.3.1. Uso dei titoli all’aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall’agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall’art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi fatta eccezione per le superfici che a partire dal 2003 erano destinate a :

1. colture permanenti; 2. foreste; 3. utilizzate per attività non agricole; 4. pascoli permanenti

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo: � superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del Regolamento (CE)

n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;

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� superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci.

Ai sensi dell’art. 55 del Reg. (CE) n.1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l’azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Reg. CEE n. 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food).

1.1.3.2. Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro, non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

• gli agricoltori che conducono l’azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Reg. CEE n. 2092/91, ai sensi dell’art. 55, lett. b), del Reg. (CE) n. 1782/2003);

• i produttori che destinano i prodotti ottenuti per la produzione di biogas, in azienda, o prodotti agricoli da destinare alla produzione industriale ai sensi dell’art. 55, lett. b), del Reg. (CE) n.1782/2003.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono: � estensione minima non inferiore a 0,1 ettari e larghezza non inferiore ai 10 metri; � messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima

del 31 agosto

Ulteriori adempimenti specifici inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione sono previsti ai sensi della norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e alla circolare ACIU.2005.020 del 28 gennaio 2005.

1.1.4. Titolo speciale (sottoposto a condizioni particolari ex art. 48 reg. (CE) n. 1782/2003)

I titoli speciali sono tutti quelli che, attribuiti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell’art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/03 nel periodo di riferimento ma non possedevano ettari, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5000 Euro (e deve essere, quindi, frazionato), sono stati richiesti in deroga secondo quanto consentito dall’art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/03.

Gli agricoltori possono non fornire un numero di ettari ammissibili equivalenti al numero dei titoli, purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in UBA.

In caso di trasferimento il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti (art. 49, Reg. (CE) n. 1782/2003). Il trasferimento parziale viene altrimenti assimilato ai trasferimenti di diritti ordinari senza terra e, dunque, tassato, mentre viene ricalcolato l’ammontare delle UBA da detenere obbligatoriamente.

1.3. UNIVOCITÀ DELLE DOMANDE

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto per superficie, può presentare una sola domanda per campagna, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica, anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. Non devono inoltre essere prese in considerazioni le domande di modifica previste e le domande presentate ai sensi degli art. 72 e art. 74 Reg. (CE) n. 796/2004 validate dall’Organismo Pagatore di competenza.

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Se la finalità della domanda non è indicata, la stessa è considerata domanda iniziale.

Un ulteriore controllo è quello diretto ad accertare che la domanda sia stata presentata all’O.P. competente nel rispetto delle seguenti regole:

• Le domande sono presentate, da parte di persone fisiche o giuridiche, all’Organismo Pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche).

• In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi Pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell’Azienda. Tale richiesta è inoltrata all’Organismo Pagatore competente per sede legale, all’Organismo Pagatore prescelto e all’AGEA - Organismo di Coordinamento. Al termine dell’istruttoria svolta l’AGEA - Organismo di Coordinamento provvede ad attribuire nell’ambito del SIAN la delega all’Organismo Pagatore prescelto. Sulla base di tale principio, la domanda deve essere presentata all’Organismo Pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale.

Occorre altresì controllare i casi in cui un produttore abbia presentato domanda di adesione al regime semplificato nella campagna 2002 ovvero nella 2003 e, senza presentare alcuna rinuncia all’adesione al suddetto regime di aiuto, presenti anche la domanda unica nella campagna 2005.

1.4. SUPERO NELL’AMBITO DI PIÙ DOMANDE La superficie dichiarata in ciascuna particella deve essere sottoposta ad un controllo, finalizzato a verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.

Nella determinazione dell’anomalia non vengono prese in considerazione particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici per le quali sono indicati correttamente tutti i riferimenti catastali, compreso il subalterno nel caso di superfici ricadenti nei comuni riferiti al catasto austroungarico.

A parità di: � codice istat comune, � sezione, � foglio, � particella

si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate e la superficie catastale validata (in assenza, la superficie catastale dichiarata massima, in ogni caso con una tolleranza di massimo un ara).

1.5. SUPERO SULLA SUPERFICIE ACCERTATA Anche per le particelle di domande selezionate a campione è prevista l’esecuzione di controlli finalizzati a verificare che non vi sia sovrapposizione tra superfici accertate a seguito dei controlli in loco, a parità di: � codice ISTAT comune � sezione � foglio � particella � subalterno � codice utilizzo

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Si effettua un confronto, per ciascun utilizzo, tra la somma delle superfici dichiarate e la superficie accertata. E’ ammessa una tolleranza del 5% e comunque non superiore a 0,5 ha.

1.6. SUPERO SULLA SUPERFICIE SEMINABILE Il registro delle “superfici seminabili” raccoglie le particelle rilevate come non ammissibili, le particelle delle province sottoposte a fotointerpretazione e gli esiti dei controlli oggettivi, a partire dalle campagne pregresse.

1.7. SUPERI CON IL SETTORE TABACCO

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata in domanda come coltivata a Tabacco.

A parità di: � codice istat comune, � sezione, � foglio, � particella

si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie catastale validata applicando la tolleranza di 1 ara.

1.8. SUPERI CON IL SETTORE POMODORI

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata in domanda come coltivata a Pomodori.

A parità di: � codice istat comune, � sezione, � foglio, � particella

si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie catastale validata applicando la tolleranza di 1 ara.

In particolare, nel confronto delle superfici seminativi – pomodoro, vengono utilizzati dei criteri di compatibilità, di talune colture a premio, descritti nella seguente tabella:

Superfici da Titolo IV Altri regimi di aiuto per le superfici Compatibilità Incompatibilità

Mais, Set-aside, No-food colture energetiche, frutta in guscio, Canapa e Lino da fibra

SI

Tutte gli interventi diversi da quelli di cui sopra Pomodoro SI

2. CONTROLLI AMMINISTRATIVI DECENTRALIZZATI

In questa sezione vengono riportati i controlli da effettuare sulle informazioni dichiarate dai produttori agricoli, a cura dell’Organismo Pagatore competente.

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2.2. CONTROLLI ANAGRAFICI L’Organismo Pagatore competente esegue il controllo di correttezza formale e di congruenza rispetto ai dati identificativi del produttore agricolo/ rappresentante legale, Codice Fiscale e Partita Iva, attraverso l’utilizzazione dei servizi messi a disposizione dall’anagrafe tributaria.

Inoltre, deve essere verificata la completezza e la congruenza delle informazioni relative al domicilio del produttore/ rappresentante legale.

Nel caso in cui il produttore agricolo richieda la corresponsione dell’aiuto comunitario tramite accredito su c/c, devono essere effettuati i controlli sulla correttezza delle coordinate bancarie dichiarate.

2.3. REQUISITI FORMALI La domanda, per la sua validità, deve essere sottoscritta dal produttore agricolo. L’Organismo Pagatore competente deve verificare, con particolare riguardo per le domande presentate in proprio:

� la presenza della firma del produttore in calce alla domanda; � l’autenticità della sottoscrizione della domanda.

In relazione alle domande che richiedono un premio superiore ai 154.937,07 euro, deve essere effettuato un controllo sulla presenza di una idonea certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura o della relativa esenzione.

2.3.2. Controlli sulle particelle

Le anomalie descritte nel presente paragrafo vengono attivate a seguito dell’esecuzione dei controlli amministrativi, da effettuare ai sensi dell’art. 23, Reg. (CE) n. 1782/2003 e dell’art. 23, Reg. CE n. 796/2004, finalizzati alla determinazione delle superfici ammissibili.

2.3.3. Anomalie di Esistenza/Congruenza

Se nella domanda con titoli ordinari non viene riportata alcuna particella, deve essere impostata un’apposita anomalia.

È previsto il controllo circa la completezza formale e la congruenza dei riferimenti catastali dichiarati. Nel caso in cui il controllo evidenziasse anomalie nella dichiarazione della particella, quest’ultima deve essere esclusa dalle superfici ammissibili, fino a che non è stata risolta l’anomalia.

Per verificare la correttezza delle indicazioni relativamente a ciascuna particella catastale dichiarata, si effettua un controllo di esistenza e di congruenza con il catasto terreni italiano, utilizzando come chiave di confronto: - codice ISTAT del comune; - sezione censuaria; - numero di foglio di mappa; - numero della particella.

Se i dati dichiarativi di due o più particelle nell’ambito di una medesima domanda sono identici fra loro, solo una delle particelle coinvolte viene considerata valida.

In merito alla titolarità delle superfici, la procedura di controllo considera esclusivamente, ai fini della corresponsione dell’aiuto, la titolarità registrata sul fascicolo.

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2.3.4. Supero nell’ambito di una stessa domanda

La superficie dichiarata per ciascuna particella deve essere sottoposta ad un controllo, finalizzato a verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.

A parità di: � numero domanda, � codice istat comune, � sezione, � foglio, � particella

si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie catastale validata (in assenza, la superficie catastale dichiarata massima).

E’ ammessa una tolleranza del 5% e comunque non superiore a 0,5 ha.

3. CONTROLLI ZOOTECNICI

3.1 CONTROLLI ZOOTECNICI

Sulla base di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 796/2004 art. 16, par. 3, per i controlli ci si avvale delle procedure che permettono di utilizzare i soli dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini (BDN).

Questa opzione consente una gestione della domanda unica che, per quanto riguarda la componente zootecnica, non prevede la dichiarazione specifica dei capi richiesti a premio ma la semplice indicazione del codice allevamento e della tipologia di premio richiesto.

In particolare nel fascicolo aziendale dovranno essere inclusi tutti gli allevamenti registrati nell’Anagrafe Bovina per l’azienda richiedente.

3.2.2. Premi relativi al mantenimento degli animali (art. 2, D.M. n. 2026)

� Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Sulla base di quanto dichiarato nella domanda e dei dati presenti nella BDN per il codice allevamento specifico, possono beneficiare del premio le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a razze da carne iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici, che nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno di campagna sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

Dovranno altresì essere inoltre verificate le altre condizioni formali di ammissibilità quali: sesso, età, razza, eventuali movimentazioni del capo.

� Vacche e altri bovini allevati secondo metodi estensivi

Sono compresi in questa categoria i bovini allevati secondo metodi estensivi in aziende, per le quali sia verificato un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera, con l’obbligo di pascolamento su almeno il 50% delle superfici foraggiere da destinare a pascolo permanente

Sulla base di quanto dichiarato nella domanda e dei dati presenti nella BDN per il codice allevamento specifico possono beneficiare del premio in particolare le seguenti tipologie di animali:

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a) Vacche appartenenti alle razze elencate nell’allegato B del D.M. n. 2026 e sua successiva integrazione, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;

b) Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni (alla data di presentazione della domanda), che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno di campagna, sono detenute sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un’azienda avente un numero di capi medio nell’anno corrente superiore a 5 UBA;

c) Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell’anno corrente superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi a partire dal compimento dell’ottavo mese. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un’età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati dopo la presentazione della domanda ma prima del 31 luglio dell’anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione.

Dovranno altresì essere inoltre verificate le altre condizioni formali di ammissibilità quali:

sesso, età, razza, eventuali movimentazioni del capo.

3.2.3. Premi relativi alla macellazione

Sulla base di quanto dichiarato nella domanda e dei dati presenti nella BDN per il codice allevamento specifico possono beneficiare dei premi supplementari per la macellazione i proprietari e/o detentori degli allevamenti i cui capi rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità:

� capi bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore ai 26 mesi; � detenuti in stalla per almeno 7 mesi consecutivi prima della macellazione; � macellati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno corrente; � aziende i cui capi allevati rispettino una delle seguenti modalità :

� allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 a cui l’azienda ha aderito al minimo a partire dall’inizio della detenzione del capo

� previste dal Reg. (CE) n. 2081/1992 (IGP) � previste dal Reg. (CE) n. 1804/1999 (metodi di produzione biologici)

� rispetto di un periodo, tra la data di uscita dalla stalla e la data di macellazione, non superiore ad un mese.

3.2.4. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

Potranno accedere al pagamento supplementare gli allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per 120 giorni.�In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell’anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell’anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. In

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ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l’ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all’AGEA in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

3.2.5. Sanzioni

3.2.5.1. Aiuto supplementare settore delle carni bovine

In considerazione del fatto che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene desunto sulla base delle informazioni presenti nella Banca dati nazionale dell’Anagrafe Nazionale Bovina, se un animale appartenente alla categoria richiesta a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini , lo stesso - a norma del Regolamento (CE) n° 796/2004, articolo 16, par. 3, secondo comma, lett. B, - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’articolo 59 del medesimo regolamento “Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto”.

Sulla base di quanto riportato nell’articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni: a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato,

purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

b) se le anomalie constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l’animale in questione è considerato come non accertato sole se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi , gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di anomalie.

Qualsiasi anomalia riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

3.2.5.2. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

Secondo quanto riportato dal Reg. (CE) n. 796/2004, articolo 60, qualora venga riscontrata una differenza ai sensi dell’art. 57, le sanzioni applicabili sono le medesime descritte al paragrafo precedente.

4. CONTROLLI SPECIFICI

L’art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 prevede la corresponsione di un aiuto supplementare a favore dei settori richiamati negli artt. 66, 67 e 68 del citato regolamento. In particolare, per il settore dei seminativi, è previsto un pagamento supplementare per ettaro agli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais ovvero attuano tecniche di avvicendamento biennale delle colture.

Le condizioni all’ammissibilità del premio supplementare sono: 1. per il grano duro, l’utilizzazione di sementi certificate dall’ENSE, esenti da contaminazione

di organismi geneticamente modificati; 2. per il grano tenero, l’utilizzazione di sementi certificate dall’ENSE, esenti da

contaminazione di organismi geneticamente modificati;

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3. per il mais, l’utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione di organismi geneticamente modificati;

4. l’applicazione obbligatoria, tramite l’utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione di organismi geneticamente modificati, dell’avvicendamento biennale.

La superficie di base attribuita all’Italia è ripartita, sulla base dell’entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall’ISTAT nel biennio 1996/97, a livello regionale, per una superficie complessiva di ha 1.646.000.

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1973/2004, la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 chilogrammi per ettaro.

4.2. CONTROLLI SPECIFICI SU SET-ASIDE NO-FOOD

Nel caso sui terreni abbinati ai titoli da ritiro si attuino produzioni non alimentari in presenza di contratti di coltivazione, i controlli mirano a verificare: � la presenza del contratto (prima trasformazione e/o con acquirenti collettori); � il rispetto del contratto; � la mancata dichiarazione di set-aside no-food in presenza di contratto; � che le superfici oggetto di contratto di non siano dichiarate ad utilizzi diversi.

4.3. CONTROLLI SPECIFICI SU GRANO DURO

Nel caso in cui il produttore agricolo richieda la corresponsione dell’aiuto alla qualità per il grano duro, è tenuto a produrre le fatture che attestano la quantità minima, per ettaro, di sementi certificate.

Inoltre, se la superficie per la quale è richiesto l’aiuto supplementare risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell’anno in questione.

4.4. CONTROLLI SPECIFICI SU COLTURE PROTEICHE

Per lupini dolci per i quali si richiede il premio specifico colture proteiche deve essere verificato che le varietà seminate siano quelle in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all’allegato 1 del reg. CE 1973/04.

4.5. CONTROLLI SPECIFICI SU RISO

La superficie di base attribuita all’Italia è ripartita, sulla base dell’entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, su tre sottosuperfici di base per un totale di ha 219.588.

In caso di superamento delle superfici di base viene ridotta proporzionalmente, nell’anno in questione, la superficie ammissibile per singolo agricoltore ai sensi dell’art. 81 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

4.6. CONTROLLI SPECIFICI SULLA FRUTTA IN GUSCIO

La condizione necessaria per il pagamento dell’aiuto specifico è il rispetto della densità minima di alberi prevista per ciascun prodotto. Il riconoscimento dell’aiuto avviene soltanto dopo che sono state verificate le seguenti condizioni in merito alla:

� presenza di un numero minimo di alberi per la superficie dichiarata;

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� presenza di altre colture arboree nella misura non superiore al 10% al numero di alberi dichiarati, ai sensi dell’art. 15, par. 1, Reg. (CE) n. 796/2004;

� ampiezza minima del frutteto.

L’aiuto comunitario viene integrato da un aiuto nazionale concesso per le superfici ammesse all’aiuto comunitario.

4.7. CONTROLLI SPECIFICI SU COLTURE ENERGETICHE

L’aiuto può essere concesso unicamente per le superfici oggetto di un contratto stipulato tra l’agricoltore e l’industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione venga effettuata dall’agricoltore stesso nell’azienda per la produzione di biogas e/o energia termica.

Il contratto, di cui all’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare la quantità totale prevedibile di materia prima, le superfici investite totalizzate per codice ISTAT comunale, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima.

4.8. TITOLI DA RITIRO ESENTATI DALL’OBBLIGO DI RITIRO DALLA PRODUZIONE PER AZIENDE BIOLOGICHE

L’articolo 55 del Reg. (CE) n. 1782/03 prevede che le aziende condotte, per la totalità delle loro produzioni, ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91 (produzioni Biologiche) possano essere esentate dall’obbligo di ritiro dei terreni dalla produzione anche se in possesso di titoli sottoposti a condizioni particolari.

4.9. CONTROLLI SPECIFICI SULL’AIUTO ALLE SEMENTI

Nel caso in cui la superficie per la quale è chiesto l’aiuto alle sementi sia utilizzata anche per il pagamento del premio unico, dall’importo dell’aiuto per le sementi (ad eccezione delle specie di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato XI del Reg. (CE) n. 1782/2003) è detratto l’importo dell’aiuto a titolo di pagamento unico non oltre l’eventuale azzeramento del premio.

4.10. CONTROLLI SPECIFICI SU CANAPA E LINO

In caso di abbinamento di titoli ordinari a superfici seminate a canapa del codice NC 5302 10 00, deve essere verificato che le varietà coltivate abbiano tenore in tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 % e la produzione deve formare oggetto di un contratto o un impegno stipulato a norma dell’articolo 2, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1673/2000. Inoltre, il produttore è tenuto ad utilizzare sementi delle varietà riportate nell’allegato II del Reg. (CE) n. 796/2004 con riferimento all’anno di erogazione dell’aiuto.

L’Organismo Pagatore competente deve mettere a disposizione copia della domanda, ed un elenco dei produttori interessati, alle Autorità di pubblica sicurezza competenti sul territorio e all’organismo incaricato per le analisi del prodotto.

4.11. GRUPPI DI COLTURE

Ai fini del calcolo dell’aiuto, delle riduzioni e delle esclusioni, nel Regolamento (CE) n. 796/2004 all’art. 49 sono definiti i seguenti gruppi di colture: a) superfici ai fini del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni ad esse

pertinenti; b) superfici soggette ad un diverso tasso di aiuto; c) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell’art. 131 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

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d) superfici foraggiere diverse dal pascolo e dalle superfici adibite alla coltura dei seminativi ai sensi dell’art. 132, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;

e) superfici a pascolo ai sensi dell’art. 132, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata ai sensi degli artt. 51 e 53 del Reg. (CE) n. 796/2004, nel caso vi sia una discrepanza tra i titoli all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell’art. 51, par. 1, Reg. (CE) n. 796/2004, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata. Se l’eccedenza constatata supera il 20 %, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell’art. 51, par. 2, Reg. (CE) n. 796/2004.

Riepilogo:

ESITO DEL CONTROLLO % SCOSTAMENTO SUPERFICIE DETERMINATA

Assoluta concordanza 0 Quella dichiarata

In tolleranza (0 - 3) e al massimo 2 ha Quella "determinata"

In tolleranza (3 – 20) Quella "determinata" meno due volte la differenza riscontrata

Fuori tolleranza Oltre 20 Nessuna

Nel caso delle sementi e delle patate da fecola, la percentuale di scostamento è del 10%. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata risulti inferiore a quella dichiarata di una percentuale superiore al 10%, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

4.12. ESITO AZIENDALE

Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica di aiuto, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del citato regolamento, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del Reg. (CE) n.796/2004, non è concesso per l'anno civile considerato. Se la differenza rilevata è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del Reg. (CE) n. 796/2004. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

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Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

4.13. INADEMPIENZE INTENZIONALI

Qualora si rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004, art. 53, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso.

Qualora lo scostamento rilevato risulti superiore del 20% oltre all’esclusione dall’aiuto per la campagna in corso, viene portato in detrazione, nelle tre annualità successive, l’importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Se l’importo non può essere detratto completamente nel corso dei tre anni successivi, il saldo restante viene annullato, ai sensi dell’art. 53 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Tale importo può essere detratto dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

In relazione a quanto previsto dall’art. 53 del Reg. (CE) n. 796/2004 i criteri di individuazione della intenzionalità, di seguito riportati, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio:

• Aziende del campione che presentano superfici a premio con accertato pari a zero; • Aziende con una superficie dichiarata a premio, escluse le foraggere, eccedente la superficie

globale determinata per un valore > al 50%, purché non determinato da anomalie catastali derivanti da foglio e/o particelle inesistenti o non disponibili sulle basi dati del catasto grafico;

• Aziende con scostamento globale > 20%, escluse le foraggere, che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 650 – boschi; 660 – fabbricati; 690 - acque).

SCADENZARIO Riferimento normativo

Data termine Campagna di riferimento

Contenuto della comunicazione/attività

Art. 50, par. 1 punto a) del Reg. (CE) n. 795/2004

15 settembre

31 agosto

Primo anno di applicazione

Anni successivi

Riepilogo totale delle domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell’anno in corso, insieme all’importo complessivo dei diritti all’aiuto che danno diritto al pagamento e al numero complessivo di ettari, nonché il totale degli importi che rimangono nella riserva nazionale.

Art. 50, par. 1 punto b) del Reg. (CE) n. 795/2004

15 settembre Anno di raccolto Riepilogo totale delle domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico, accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo dei pagamenti erogati.

Art. 50, par. 2 del Reg. (CE) n. 795/2004

1 marzo Anno successivo Sulla base dei diritti definitivi va predisposto un riepilogo totale delle domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell’anno in corso, insieme all’importo complessivo dei diritti all’aiuto che danno diritto al pagamento e al numero complessivo

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di ettari, nonché il totale degli importi che rimangono nella riserva nazionale.

Art. 76, par. 1 del Reg. (CE) n. 796/2004

31 marzo (per le superfici)

31 agosto (per i premi animali)

Anno di raccolto precedente

E’ prevista la comunicazione alla Commissione delle seguenti informazioni:

� stato di attuazione del sistema integrato, specificando i requisiti di controllo della condizionalità e degli Organismi preposti;

� il numero di domande e la superficie complessiva e il totale degli animali ripartiti per i singoli regimi di aiuto;

� il numero di domande e la superficie complessiva e il totale degli animali oggetto di controllo;

� le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate ai sensi di quanto previsto dal Reg. CE 796/2004.

Art. 76, par. 2 del Reg. (CE) n. 796/2004

31 ottobre Anno di raccolto E’ prevista la comunicazione alla Commissione della percentuale di superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie.

Art. 76, par. 2 del Reg. (CE) n. 796/2004

31 ottobre 2005 Anno di raccolto E’ prevista la comunicazione alla Commissione della percentuale di superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie per la campagna 2003.

Art. 52, par. 2 del Reg. (CE) n. 2316/99

31 marzo Anno successivo a quello di raccolto

Comunicazione riguardante:

� numero di domande presentate

� superficie complessiva richiesta

� numero di domande sottoposte a controlli oggettivi

� superficie complessiva sottoposta ai controlli oggettivi

� risultanze dei controlli effettuati

SEZIONE 2 – CONTROLLI OGGETTIVI

1. CONTROLLI IN LOCO (CONTROLLI OGGETTIVI)

I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco – definiti anche controlli oggettivi - aventi per oggetto un campione delle aziende agricole destinatarie di aiuti comunitari, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa.

I controlli oggettivi sono svolti secondo le norme comuni definite dall’Autorità per il coordinamento dei controlli e sotto la responsabilità dell’Organismo Pagatore competente per il

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pagamento della domanda e, come quelli amministrativi, sono effettuati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti (controlli di ammissibilità) nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità ovvero il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone condizioni Agricole e Ambientali (controlli di condizionalità). Tali controlli sono svolti su un campione delle domande d’aiuto estratto sulla base dell’analisi di rischio concernente l’intero territorio nazionale. Nei paragrafi seguenti si forniscono le norme generali con particolare riferimento al regime di pagamento unico. Eventuali specificità dei settori saranno trattate all’interno di capitoli dedicati.

1.1. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

I controlli in loco presso le aziende sono programmati attraverso le procedure derivanti dalle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n.1782/03, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo dei regimi di aiuto comunitari di cui all’Allegato VI dello stesso Regolamento, e nel Reg. (CE) n. 796/04 che ne stabilisce le modalità di applicazione.

I controlli in loco sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionamento curato da AGEA coordinamento.

Tali controlli devono riguardare almeno il 5% delle aziende che hanno presentato domanda unica.

Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo redatta secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n.796/04, fatto salvo, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento, quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 28 del citato regolamento.

Nel caso in cui una domanda oggetto di controllo in loco contenga superfici ricadenti su territori non di propria competenza, l’OP comunicherà i dati relativi alle superfici non ricadenti sul proprio territorio all’OP competente per territorio per lo svolgimento del controllo in loco, ai sensi della convenzione vigente.

Gli esiti dei controlli in loco eseguiti dagli OP competenti per territorio, sono restituiti all’OP competente dal punto di vista amministrativo, per consentire il prosieguo dell’iter istruttorio.

I controlli in loco, se sono effettuati direttamente in azienda, devono avvenire senza preavviso. È tuttavia ammesso un avviso limitato che non può oltrepassare le 48 ore.

La domanda viene respinta nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’imprenditore o al suo rappresentante. Nel caso di impedimenti frapposti dal beneficiario all’esecuzione del controllo in loco, il controllore dovrà indicare, nelle note del verbale di controllo, i fatti e gli eventi che non gli hanno consentito il controllo.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione dei controlli in loco occorre fare riferimento alla specifica manualistica in materia di controlli oggettivi.

1.2. SETTORI DI INTERVENTO

Settori di intervento oggetto di controlli di ammissibilità : • Regime di pagamento unico – produttori che hanno aderito al regime di pagamento unico ed

hanno presentato domanda unica; • Produttori che hanno presentato domanda unica ed hanno aderito ad altri regimi di sostegno

relativi al frumento duro, colture proteiche, riso frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari, aiuto regionale seminativi, sement, pagamenti per superficie seminativi (art. 66 e All. XI Reg. (CE) n. 1782/2003), ovi e caprini, carni bovine, legumi da granella;

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• Produttori che hanno presentato domanda unica e coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell’allegato A del D.M. n. 2026 del 24.09.2004), frumento tenero, mais ed attuano tecniche di avvicendamento biennale delle colture (art. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003).

1.3. Analisi del rischio e criteri di campionamento

1.3.1 Considerazioni introduttive

La definizione delle domande da sottoporre a controllo viene effettuata secondo le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 796/2004, relativo al Sistema Integrato di Gestione e di Controllo. Tale Regolamento prevede, all’art. 27, che la selezione delle aziende da sottoporre a controllo in loco sia effettuata sulla base di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate e sulla base di un’analisi di rischio.

Secondo le procedure previste, AGEA Coordinamento procede nella definizione del piano di campionamento delle aziende da sottoporre a controllo, attraverso un’analisi di rischio basata su apposite statistiche atte a individuare particolari categorie di aziende.

Il Reg. (CE) n. 796/2004 prevede che il campione da sottoporre a controllo oggettivo sia pari almeno 5% delle aziende che hanno presentato domanda unica.

Ai fini dei controlli di ammissibilità è necessario verificare che nel campione estratto ricadano anche:

• 5% delle domande in cui sia dichiarato luppolo; • 5% delle domande Frutta in Guscio • 5% delle domande in cui siano dichiarate sementi certificate; • 5% delle domande nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini; • 10% delle domande di aiuto nell’ambito del regime per gli ovicaprini; • 2% delle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e/o di pagamenti supplementari; • 30% della superficie dichiarata a canapa, ovvero il 20% qualora le coltivazioni siano state

preventivamente autorizzate.

L’analisi dei rischi e l’estrazione del campione sono effettuate a livello nazionale.

Gli OP collaborano AGEA Coordinamento nella fase di individuazione dei criteri di rischio.

Le aziende selezionate nel campione devono tenere conto di un fattore di rappresentatività ottenuto selezionando in modo casuale un numero pari al 20-25% del campione totale.

Il campione di aziende selezionato per essere sottoposto a controllo in loco si compone, pertanto, di un:

• “Campione casuale” : ottenuto estraendo un campione casuale, pari ad una percentuale definita da AGEA Coordinamento, delle domande presentate, selezionate con criteri di assoluta casualità.

• “Campione mirato”: ottenuto estraendo un campione di aziende sulla base di criteri di analisi del rischio e di percentuali, definite da AGEA Coordinamento.

L’estrazione delle domande (sia casuale che da analisi del rischio deve riguardare), dal punto di vista territoriale, in ordine di priorità: − l’importanza finanziaria della provincia; − le provincie con i risultati dei controlli negativi in termini di scostamento tra richiesto ed

accertato; − le provincie soggette ad aggiornamento delle immagini aerofotogrammetriche e satellitariVHR; − le restanti provincie italiane.

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Le aziende “campione” sono sottoposte a controllo secondo quanto riportato nel paragrafo relativo ai criteri generali (1.3.3).

1.3.2 L’analisi del rischio

Fatti salvi i controlli svolti a seguito di anomalie portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, l’analisi dei rischi e la conseguente selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 796/2004 e tiene conto principalmente: �� dell’importo dell’aiuto; �� del numero di particelle agricole e sul numero di animali per i quali è richiesto l’aiuto; �� dell’evoluzione rispetto all’anno precedente; �� dei risultati degli anni precedenti; �� dei casi di infrazione ai Regg. (CE) n. 1769/2000 e n. 21/2004.

L’analisi del rischio tiene inoltre conto di altri parametri definiti da Agea Coordinamento di concerto con gli altri OPR.

1.3.3 Criteri generali

Considerando che per i controlli è disponibile la base cartografica GIS e che tutto il territorio italiano risulta coperto da riprese aeree effettuate negli ultimi anni per i controlli nei vari settori di intervento, a livello metodologico ci si avvale del GIS per la corretta individuazione delle particelle dell'azienda e per la memorizzazione degli esiti delle verifiche del rispetto di quanto previsto dagli atti ed impegni in materia di ammissibilità e condizionalità.

L’effettuazione dei controlli oggettivi deve basarsi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e art. 6, Reg. (CE) n.796/2004, sulle tecniche GIS. In tale ambito si identificano le seguenti linee guida: − i controlli in loco sono svolti nell’ambito del SIGC; − i controlli sono realizzati possibilmente in un’unica soluzione.

L’esito è in ogni caso aziendale e, se del caso, è suddiviso in due categorie: − esito relativo all’ammissibilità ivi compreso quello relativo ai premi supplementari; − esito relativo alla condizionalità;

I controlli in loco, in funzione delle caratteristiche proprie di ogni tipologia aziendale dichiarativa, si possono orientativamente suddividere come segue:

tipologia aziende tipologia di controllo

Aziende interessate anche da controlli di condizionalità

Il controllo è di tipo aziendale in presenza del rappresentante aziendale

Aziende interessate da controlli zootecnia e latte

Il controllo è di tipo aziendale in presenza del rappresentante aziendale.

Aziende Domanda unica senza aiuti supplementari

- aree coperte da immagini SAT VHR : controllo tramite telerilevamento e visita in campo solo su dubbie e negative;

- aree coperte da foto aeree dell’anno o d’archivio:

indagine speditiva di campo su tutte le particelle (verifica assenza di colture vietate)

Aziende Domanda unica con aiuti - aree coperte da immagini SAT VHR e aree coperte da

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supplementari (art. 69 Reg. (CE) n. 1782/03)

foto aeree (dell’anno o d’archivio): indagine speditivi di campo su tutte le particelle (anche per verifica avvicendamento)

Aziende Domanda unica con Frutta a Guscio

Telerilevamento e visita speditiva per casi particolari.

Dal punto di vista generale il controllo di ammissibilità ha come obiettivo la verifica, sulle superfici dichiarate legate ai titoli, dell’assenza di colture vietate (ad es. ortive di pieno campo) e, nel caso di richiesta di aiuti supplementari (Art. 69 Reg (CE) n. 1782/2003), la registrazione dell’effettivo uso del suolo per le colture oggetto d’incentivo (grano duro, ecc.) e per l’avvicendamento.

Al fine di accertare in maniera oggettiva le coperture vegetali e misurare le relativi superfici, è obbligatorio effettuare ispezioni in loco su tutte le superfici catastali per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza dei dati dichiarati dall’agricoltore.

Relativamente ai controlli zootecnia, la visita in azienda ha lo scopo di verificare la coerenza e la corrispondenza tra la situazione oggettiva e quanto riportato nella documentazione.

Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo che l’ agricoltore è invitato a firmare per accettazione.

1.4 GESTIONE DEL RIESAME

A seguito della determinazione dell’esito dei Controlli di ammissibilità e condizionalità operati sulla domanda unica, che influisce sul pagamento dell’aiuto comunitario all’azienda, l’Organismo Pagatore (OP) deve garantire al Produttore titolare della domanda unica la possibilità di chiedere il riesame delle risultanze tecnico-amministrative dei controlli svolti.

2. CONTROLLI DI CONDIZIONALITÁ

2.1. Oggetto del controllo della condizionalità Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l’altro l’obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all’ambiente e al benessere degli animali, mentre l’obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione.

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In tale contesto normativo il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all’articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l’Agea è responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L’elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 5406/St del 13 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 29/12/04.

Le Regioni e Province Autonome, inoltre, hanno la facoltà, all’interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati per ciascun atto. In assenza di norme regionali, si applicano quelle determinate a livello nazionale.

In relazione a recenti interpretazioni comunitarie, gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi stabiliti dal citato D.M. non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

Nella presente circolare, le indicazioni della Commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell’individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

Il D.M. 5406/2004 consta di n. 8 articoli e dei seguenti allegati: a) Allegato 1, recante l’elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori applicabili a

decorrere dal 1.1.2005 (art. 4, Reg. (CE) n. 1782/2003 e allegato III); b) Allegato 2, recante l’elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone

Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5, Reg. (CE) n.1782/2003 e allegato IV).

L’atto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria stabilisce, all’art. 7, che i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Lo stesso D.M. (art.8, comma 1) prevede che l’Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentiti gli Organismi Pagatori, i termini e gli aspetti procedurali necessari ai fini del rispetto degli obblighi di condizionalità, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli obblighi stessi.

In tal senso sono stati definiti dalla stessa AGEA in un’apposita circolare n. ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005, i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

a) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore;

b) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell’Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Gli agricoltori, infatti, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni ai sensi del D.M. n. 1787/04.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall’art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dalla Circolare AGEA:

- portata dell’infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;

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- gravità dell’infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

- durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;

2.2. Oggetto del controllo della condizionalità

2.2.1 Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)- All. III, Reg. (CE) n. 1782/03

Campo di condizionalità Ambiente: ��Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli

selvatici; � Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee

dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; � Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in

particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; � Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; � Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Campo di condizionalità Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali :

��Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali;

��Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 (abrogato dal Regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 820/97 (abrogato dal Regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

��Atto A8 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97.

��Atto A8 bis – Regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

2.2.2. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) - All. IV, Reg. (CE) n.1782/2003

Campo di condizionalità BCAA

��Obiettivo 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

��Norma 1.1 - interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

��Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

��Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali;

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��Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

��Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;

��Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

��Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;

��Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

��Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;

��Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

2.2.3. Analisi del rischio e criteri di campionamento

2.2.3.1. Considerazioni introduttive

I controlli di condizionalità, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n.1782/2003, art. 3 e dal Reg. (CE) n. 796/2004, Titolo III, Capitolo III, art. 41 e seguenti, sono effettuati su di un campione minimo dell’1% degli agricoltori che presentano domande di aiuto per:

− Regime unico di pagamento - Titolo III del Reg. (CE) n.1782/2003; − Altri regimi di aiuto (frumento duro, colture proteiche, sementi elette, ecc.) - Titolo IV del

Reg. (CE) n.1782/2003; − Altri regimi di aiuti diretti alla produzione (principalmente olio di oliva e tabacco).

Il Regolamento (CE) n. 796/2004, alla sezione III, indica le norme da applicare per la selezione del campione di aziende oggetto di verifica in loco.

In conseguenza di ciò, si può stimare in circa 15-16.000 unità il numero delle aziende agricole e zootecniche interessate dai controlli di condizionalità (l’1% delle aziende ricadenti in uno o più dei regimi di aiuto elencati sopra).

2.2.3.2. La selezione del campione di controllo

L’ AGEA Coordinamento, in accordo con gli O.P., individua i criteri di rischio da applicare.

Fatti salvi i controlli svolti a seguito di segnalazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell'articolo 44 si basa, se del caso:

��su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile; ��su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme.

L’analisi dei rischi può essere svolta a livello di: ��una singola azienda agricola; ��categorie di aziende; ��zone geografiche; ��nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'Organismo pagatore competente seleziona le domande da sottoporre a controllo per la condizionalità, scegliendo il campione, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 796/2004, tra le domande già selezionate per il controllo in loco relativo alla ammissibilità, ammesso che tale campione sia rappresentativo dei vincoli di condizionalità da verificare.

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In questo senso è stato chiarito con la Commissione UE che il concetto di rappresentatività non è legato ad una percentuale specifica ma che la percentuale minima di controllo dell’1% è da intendersi per tutto l’insieme delle norme della condizionalità e non per ciascuna norma da verificare.

E’ del tutto evidente che, comunque, ogni norma o atto relativi alla condizionalità devono essere oggetto di controllo.

Nel caso in cui l’applicazione del principio sopra esposto abbia come conseguenza l’assenza di aziende in rappresentanza di una o più norme all’interno del campione individuato, esso dovrà essere ampliato in modo da colmare questa lacuna.

Resta da stabilire il numero minimo di aziende da estrarre per ogni norma, affinché il campione sia considerato rappresentativo nel suo complesso.

2.2.3.3. Aumento del campione a controllo

Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di anomalie in un dato campo di condizionalità, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere nel periodo di controllo successivo.

La presenza di anomalie su una parte del campione controllato comporta una revisione dell’analisi di rischio che genera un aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo, che si applica nell’anno successivo a quello risultato anomalo. Se nell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata la presenza di anomalia, non si riscontrano ulteriori situazioni di anomalia, l’anno seguente (secondo anno successivo a quello anomalo) la percentuale di domande a controllo viene riportata al valore iniziale.

La modalità di aumento della percentuale di domande a controllo in loco scaturisce dall’incrocio tra l’incidenza percentuale del numero di domande risultate anomale a controllo e la gravità delle anomalie riscontrate.

Nel calcolo della quota di domande anomale e della gravità delle anomalie non vanno prese in considerazione le domande per le quali è stata riscontrata sanzionabile con una riduzione inferiore o pari al 1%.

L’incrocio tra la quota di domande anomale e la gravità delle anomalie riscontrate determina la dimensione dell’incremento del campione da controllare obbligatoriamente nell’anno successivo a quello anomalo, secondo una matrice d’incremento da definire.

2.2.3.4. L’analisi del rischio

In linea di principio, al fine di ottimizzare l’esecuzione dei controlli in loco, occorre prevedere prioritariamente la selezione del campione di domande a controllo per ogni atto o norma di condizionalità nella misura del 1% per ciascuna autorità competente o ente specializzato allo svolgimento dei controlli e su tale base estrarre il campione di domande a controllo per i regimi di aiuto previsti ai sensi dei titolo III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 nelle misure indicate al precedente punto 1.3.1. (vedi pagina 23).

Una percentuale del 20-25 % del campione è estratta secondo fattori di casualità (random).

Nei criteri di selezione si tiene comunque conto delle prescrizioni integrative definite dalle Regioni.

Nella tabella seguente sono mostrati gli Atti e le Norme con una analisi dei fattori di rischio connessi che possono guidare l’estrazione del campione.

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Tabella dei fattori di rischio comuni relativi ai campi di condizionalità

Riferimento normativo

Campo di Condizionalità Atto/Obiettivo Norma Fattore di rischio

All. III, Reg. n. 1782/2003 (Criteri di Gestione Obbligatori)

Ambiente Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Appartenenza a zona ZPS (Dichiarazione in domanda/individuazione aree interessate)

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Azienda autorizzata ai sensi del decreto legislativo 152/99 (Dichiarazione in domanda)

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Azienda autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo 99/92 oppure azienda che utilizza fanghi ai sensi del medesimo decreto legislativo

(Dichiarazione in domanda)

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Appartenenza a zona vulnerabile (Dichiarazione in domanda/individuazione aree interessate)

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Appartenenza a zona SIC (Dichiarazione in domanda/individuazione aree interessate)

Sanità pubblica e salute degli animali

Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

Azienda con allevamenti di animali soggetti alla normativa comunitaria (bovini, bufalini e ovicaprimi) (Dichiarazione in domanda)

Atto A7 – Regolamento (CE) n. 2629/1997 (abrogato dal Regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

Azienda con allevamenti di animali soggetti alla normativa comunitaria (bovini, bufalini e ovicaprini) (Dichiarazione in domanda)

Atto A8 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97

Azienda con allevamenti di animali soggetti alla normativa comunitaria (bovini e bufalini) (Dichiarazione in domanda)

All. IV, Reg. (CE) n. 1782/2003

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Obiettivi e delle norme:

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Presenza di superfici aziendali in pendenza prive di inerbimento stabile o colture permanenti, in alternativa applicazione in zone di montagna e collina – classificazione ISTAT.

(Dichiarazione in domanda /individuazione aree interessate)

In Veneto: pendenza media > 10% per area aziendale omogenea.

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Riferimento normativo

Campo di Condizionalità Atto/Obiettivo Norma Fattore di rischio

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Azienda con presenza di colture annuali (Dichiarazione in domanda)

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Quantità di superficie agricola beneficiaria di aiuti diretti

(Dichiarazione in domanda)

valutare la possibilità di definire delle griglie di ampiezza

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4.1: protezione del pascolo permanente

Azienda con superficie a prato permanente e pascolo

Possono essere definite delle griglie

(Dichiarazione in domanda)

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Azienda con superficie a set aside

Possono essere definite delle griglie

(Dichiarazione in domanda)

Norma 4.3: manutenzione degli oliveti

Azienda con superficie a oliveti

Possono essere definite delle griglie

(Dichiarazione in domanda)

Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Aree collinari e montane

2.2.4. BCAA - L’azienda agricola ai fini della condizionalità (art. 2 comma 3 DM 5406)

Nell’ambito delle aziende beneficiarie di aiuti diretti le superfici soggette alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali riguardano qualsiasi superficie agricola dell’azienda ma sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell’articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell’articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

b) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 796/2004;

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta; e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.

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2.2.5. Metodologia di controllo

2.2.5.1. Criteri generali

I controlli in loco presso le aziende oggetto di controllo completano i controlli amministrativi e sono svolti, senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore.

I controlli in loco sono svolti nell’ambito del SIGC sotto la responsabilità degli Organismi Pagatori competenti territorialmente.

E’ prevista un’attività di coordinamento tra Organismi Pagatori per: • controlli complementari di livello nazionale finalizzati a verifiche incrociate tra dati contenuti

nelle banche dati decentrate nell’ambito del SIGC, previste all’art. 19, comma 2, del Reg. (CE) n. 1782/2003;

• effettuazione di verifiche in loco per conto dell’Organismo Pagatore competente da parte dell’Organismo interessato territorialmente dall’attività oggetto di verifica.

La determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme è definito per mezzo delle metodologie previste dalla legislazione vigente applicabile al requisito o alla norma in questione.

Nei casi ove questo non si renda possibile la determinazione si effettua con qualsiasi mezzo appropriato opportunamente definito, al fine di ottenere un risultato oggettivo.

Le metodologie adottate devono garantire una adeguata precisione della determinazione finale.

Se opportuno il controllo può essere effettuato mediante tecniche di telerilevamento.

Ogni controllo è oggetto di una relazione di controllo.

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ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Disposizioni Comunitarie

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875

Regolamento (CE) n. 2081/1992 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 - Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) n. 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

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Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento (CE) n. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie

Regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Disposizioni nazionali

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Disposizioni MiPAF Circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;

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Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

Decreto del 27 Marzo 2001 - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

D.M. n. 1628 del 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 3 agosto 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all’articolo 33 ed all’articolo 40, che disciplinano rispettivamente l’ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione.

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004, relativo all’ attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004, recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004, recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004 Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell’aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all’art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.