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18 Lunedì 30 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Fisco Dai tassi bassi una spinta agli affrancamenti Pagina a cura di Francesco Nobili Andrea Spinzi In presenza di operazioni straordi- narie di riorganizzazione aziendale – conferimenti d’azienda, fusioni o scissioni – è possibile ottenere il ri- conoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla conferi- taria (o incorporante o beneficiaria) nel proprio attivo patrimoniale, pre- vio versamento di un’imposta sosti- tutiva di Ires e Irap del 12, 14 o 16% (è il cosiddetto affrancamento “ordi- nario”), oppure del 16 o 20%, ma li- mitatamente a determinati beni e con alcune peculiarità (affranca- mento “derogatorio”). È una chance che si affianca alla possibilità di rivalutare i beni d’im- presa, su cui interviene ora la legge di Bilancio, prorogando la misura e deli- neando un restyling finalizzato a tener conto della riduzione dell’aliquota Ires (si veda l’articolo in basso). L’opzione per entrambi gli af- francamenti è disciplinata da nor- me a regime: articolo 176, comma 2-ter, Tuir, per l’affrancamento ordinario (e re- lativi articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis, Tuir, per fusioni e scissioni); articolo 15, commi 10 e seguenti, del Dl 185/2008, per l’affrancamento derogatorio. L’affrancamento ordinario Con l’affrancamento ordinario, re- golato dal Dm 25 luglio 2008, è pos- sibile ottenere il riconoscimento fi- scale dei maggiori valori contabili attribuiti alle immobilizzazioni ma- teriali e immateriali, compreso l’av- viamento. L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuta l’ope- razione straordinaria o, al più tardi, nella dichiarazione relativa al perio- do d’imposta successivo. L’imposta sostitutiva è del 12% sui maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14% tra 5 e 10 milioni e 16% so- pra i 10 milioni, e deve essere versata in tre rate annuali, rispettivamente 30, 40 e 30% dell’importo dovuto (con interessi del 2,5% sulle rate suc- cessive alla prima). L’opzione si considera perfezionata con il versa- mento della prima rata. L’applicazione dell’imposta so- stitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee, fatte salve le immobilizzazioni immateriali (av- viamento incluso). I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione, che coincide con quello di versamento della prima rata. È previsto un meccanismo di re- capture (disconoscimento dell’affran- camento) qualora sui beni “affranca- ti” si verifichi il realizzo anteriormen- te al quarto periodo d’imposta suc- cessivo a quello dell’opzione. La formula «derogatoria» L’affrancamento derogatorio è limi- tato ad alcuni beni quali marchi, av- viamento e altre attività immateria- li, immobilizzazioni finanziarie e at- tivo circolante. L’imposta sostituti- va è pari al 16% per marchi, avviamento e altre attività immate- riali, 20% per i crediti (e salvo casi residuali nei quali l’imposta sostitu- tiva è pari alle aliquote ordinarie Ires/Irap) (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 dicembre scorso). L’opzione per l’affrancamento si perfeziona con il versamento del- l’imposta sostitutiva, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il termi- ne di versamento a saldo delle impo- ste relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’opera- zione straordinaria. Come regola generale, i maggiori valori sui quali è stata pagata l’impo- sta sostitutiva sono riconosciuti fi- scalmente a partire dall’inizio del pe- riodo d’imposta nel corso del quale è stata versata l’imposta sostitutiva; tuttavia, la deducibilità dei relativi ammortamenti è concessa solamen- te dal periodo d’imposta successivo. Pertanto, ipotizzando un’operazio- ne straordinaria perfezionata nel 2020 da una società con esercizio so- lare, i maggiori valori “affrancati” sono riconosciuti fiscalmente dal 2021 e la deducibilità degli ammorta- menti dal 2022. Secondo le Entrate (circolare 28/E/2009) la recapture opera an- che per questo tipo di affranca- mento. Di conseguenza, occorre attendere fino al 2025 per poter ce- dere i beni affrancati. L’aspetto più interessante dell’af- francamento derogatorio, oltre al fat- to che può riguardare singoli beni, concerne la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento, la quale può avvenire in misura non su- periore a 1/5 anziché 1/18: un vantag- gio rilevante che rende particolar- mente appetibile questo regime ri- spetto agli altri (si veda la tabella). Infine, tale ultimo affrancamento è possibile anche per i maggiori valori delle partecipazioni di controllo in so- cietà residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Ita- lia, iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili a marchi d’impresa, avvia- mento e altre attività immateriali. L’analisi costi-benefici L’opportunità di procedere con l’af- francamento nell’ambito delle riorga- nizzazioni aziendali viene spesso tra- scurata quando invece, stante l’attua- le livello dei tassi di interesse e la diffi- coltà di ottenere rendimenti finanziari soddisfacenti sulla liquidi- tà disponibile, potrebbe essere presa in considerazione. Ad esempio, ipotizzando di optare per l’affrancamento derogatorio di un avviamento emerso a seguito di un conferimento d’azienda avvenuto nel 2020 per un importo pari a 100 (maggior valore affrancato), l’impo- sta sostitutiva (16%) dovuta è pari a 16 e verrà versata entro il 30 giugno 2021. È possibile portare in deduzio- ne il maggior valore affrancato (100) in cinque esercizi (20 per ciascun esercizio) a partire dall’esercizio 2022. Il beneficio, considerando le aliquote ordinarie Ires/Irap, è pari in ciascun esercizio a 5,58 (= 20 x 27,9%) e si realizza finanziariamente dal mo- mento di versamento del relativo sal- do delle imposte (30 giugno dell’anno successivo) e, dunque, a partire dal 30 giugno 2023. Attualizzando i flussi si ottiene un tasso interno di rendimen- to (Tir), cioè un rendimento effettivo, pari al 15,5% (si veda l’esempio a lato), difficilmente ricavabile da investi- menti alternativi a basso rischio. © RIPRODUZIONE RISERVATA IMPRESE L’opzione sui riallineamenti è spesso sottovalutata per conferimenti e riassetti Il ritorno economico è interessante in presenza di rendimenti limitati # Recapture PAROLA CHIAVE L’affrancamento è l’opzione che consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio, previo versamento di un’imposta sostitutiva. Si può affrancare sia i maggiori valori derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale sia i beni d’impresa. In caso di cessione dei beni affrancati prima di un certo periodo scatta la recapture (disconoscimento dell’affrancamento). LEGGE DI BILANCIO 2020 La manovra rivede le aliquote per la rivalutazione dei beni La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704) proroga an- cora la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Alla luce dello scarso interesse suscitato e consi- derata l’avvenuta riduzione dal 2017 dell’aliquota Ires al 24%, viene ridotta sensibilmente la misura dell’imposta sostitutiva di Ires e Irap (e di eventuali addizionali) al 12% e al 10% (attualmente 16% e 12%), rispettivamente per i beni ammortizzabili e non. Prima del 2017, infatti, a fronte del versamento di un’imposta so- stitutiva del 16% era possibile otte- nere un beneficio pari al 31,4% (Ires 27,5% + Irap 3,9%), con conse- guente differenziale positivo del 15,4% (da attualizzare). Dopo tale data il differenziale si è ridotto al 11,9 per cento (27,9 - 16). La nuova norma mira pertanto a riallineare il differenziale, portandolo al 15,9 per cento (27,9 - 12). Per il resto la nuova rivalutazio- ne dei beni d’impresa non si disco- sta dalle precedenti e dovrebbero pertanto continuare a valere i chia- rimenti forniti. In particolare, sono ammessi alla rivalutazione le società di capitali e gli enti commerciali residenti non- ché, per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge 342/2000, anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all’impresa) e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (circolare 14/E/2017). Per i soggetti solari la rivaluta- zione ha ad oggetto i beni risultanti dal bilancio 2018 e deve essere ese- guita nel bilancio 2019. Possono es- sere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizza- zioni finanziarie. Tra i beni d’impresa figurano i beni materiali e immateriali, ad esclusione dei beni merce. La riva- lutazione, da annotarsi nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere effettuata con riferi- mento a tutti i beni appartenenti al- la medesima categoria omogenea secondo quanto previsto dall’arti- colo 4 del Dm 162/2001. Il caso dei beni immateriali Per i beni immateriali è peraltro consentita la rivalutazione dei sin- goli beni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi do- vute per il periodo d’imposta con ri- ferimento al quale viene eseguita la rivalutazione (cioè 30 giugno 2020). Peraltro, la normativa 2020 pre- vede, per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, il versamento in un massimo di tre rate di pari im- porto e, per importi superiori a 3 milioni, in un massimo di sei rate (comma 701 della legge di Bilancio). La rivalutazione si perfeziona con l’indicazione nella dichiara- zione dei redditi (modello Redditi 2020, relativo al 2019) dei maggiori valori rivalutati e della relativa im- posta sostitutiva (circolare 14/ E/2017 e Cassazione 32592 del 12 dicembre 2019). Secondo la stessa circolare, non è possibile effettuare una ri- valutazione ai soli fini civilistici (in tal senso anche Ctp Trento, sentenza 7/7/19). Effetti fiscali differiti Rimane immutato il principale aspetto negativo che ha fortemen- te ridotto in passato l’interesse per questa disposizione normativa, ovvero il riconoscimento differito degli effetti fiscali. Infatti, i mag- giori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione si considerano fi- scalmente riconosciuti (ad esem- pio ai fini dell’ammortamento) so- lamente a decorrere dal terzo eser- cizio successivo a quello con riferi- mento al quale la rivalutazione è stata eseguita (cioè dall’esercizio 2022). Invece ai fini realizzativi (ad esempio, cessione) sono ricono- sciuti solamente a decorrere dal quarto esercizio successivo (dal 2023 per i soggetti solari). Il saldo attivo di rivalutazione, infine, può essere affrancato in tutto o in parte con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA Resta la penalizzazione derivante dall’effetto fiscale differito AFFRANCAMENTO ORDINARIO (ART. 176, COMMA 2-TER, TUIR) AFFRANCAMENTO DEROGATORIO (ARTICOLO 15, COMMI 10 E SEGUENTI, DL 185/08) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (LEGGE DI BILANCIO 2020) Operazioni straordinarie No Oggetto Immobilizzazioni materiali e immaterialI (compreso avviamento) Avviamento, marchi d’impresa, altre attività immateriali, immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante Beni materiali e immateriali (no beni merce), immobilizzazioni finanziarie di controllo/collegamento Aliquota 12/14/16% 16/20/27,9% 10/12% Modalità di versamento 3 rate annuali (30/40/30) con interessi 2,5% Unica rata Fino a 3 o 6 rate a seconda degli importi Singoli beni/ categorie omogenee Categorie omogene (eccetto immobilizzazioni immateriali) Singoli beni Categorie omogene (eccetto beni immateriali) Riconoscimento fiscale per ammortamenti Dal periodo d’imposta di esercizio dell’opzione (che coincide con quello di versamento prima rata) Dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene versata l’imposta sostitutiva Dal terzo esercizio successivo (2022) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2019) Recapture Sì, in caso di cessione prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione Sì, come per affrancamento ordinario (agenzia Entrate, circolare 28/E/2009) Sì, in caso di cessione prima del quarto esercizio successivo (2023) a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione (2019) Riduzione periodo ammortamento ordinario No Sì (marchi e avviamento deducibili in quinti anziché diciottesimi)* No LE MISURE A CONFRONTO Il quadro Le disposizioni per l’affrancamento e la rivalutazione dei beni (*) si tratta di un vantaggio rilevante che rende particolarmente appetibile questo regime rispetto agli altri PIANO DI AMMORTAMENTO 30/06/2021 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2025 30/06/2026 30/06/2027 Ammortamento deducibile (1/5 di 100) 20 20 20 20 20 Valore residuo rivalutazione 100 80 60 40 20 - (Imposte versate) /minor imposte dovute -16 5,58 (=20x27,9%) 5,58 (=20x27,9%) 5,58 (=20x27,9%) 5,58 (=20x27,9%) 5,58 (=20x27,9%) Tasso che rende il ritorno dall'investimento pari a 0 (Tir) 15,50% Valore attuale dei flussi con il Tir al 30.6.2021 -16 4,18 3,62 3,13 2,71 2,35 LA SIMULAZIONE La simulazione di “rendimento” dell’affrancamento derogatorio in caso di marchi e/o avviamento. Il caso riguarda maggiori valori affrancati (avviamento/marchi) per un valore di 100. Il costo dell’affrancamento, con aliquota al 16%, è 16. L’aliquota fiscale è assunta al 27,9% (data dalla somma tra I’Ires al 24% e l’Irap al 3,9%). MANOVRA 2020: LA GUIDA AL DDL BILANCIO Restyling per la rivalutazione, che si affianca agli affrancamenti 29° convegno de L’esperto risponde 30 gennaio 2020 2020 Torna l’appuntamento per le imprese e i professionisti con Telefisco. Gli Esperti del Sole 24 Ore illustreranno le principali novità previste dalla manovra per il 2020. Istituti di Credito, Ordini professionali e Organismi associativi locali possono essere partner del Sole 24 Ore e attivare nella propria città una sede di Telefisco. Main Partner Mm

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  • 18 Lunedì 30 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore

    Norme & Tributi Fisco

    Dai tassi bassi una spinta agli affrancamenti

    Pagina a cura diFrancesco NobiliAndrea Spinzi

    In presenza di operazioni straordi-narie di riorganizzazione aziendale– conferimenti d’azienda, fusioni oscissioni – è possibile ottenere il ri-conoscimento fiscale dei maggiorivalori contabili iscritti dalla conferi-taria (o incorporante o beneficiaria)nel proprio attivo patrimoniale, pre-vio versamento di un’imposta sosti-tutiva di Ires e Irap del 12, 14 o 16% (èil cosiddetto affrancamento “ordi-nario”), oppure del 16 o 20%, ma li-mitatamente a determinati beni econ alcune peculiarità (affranca-mento “derogatorio”).

    È una chance che si affianca allapossibilità di rivalutare i beni d’im-presa, su cui interviene ora la legge diBilancio, prorogando la misura e deli-neando un restyling finalizzato a tenerconto della riduzione dell’aliquota Ires (si veda l’articolo in basso).

    L’opzione per entrambi gli af-francamenti è disciplinata da nor-me a regime: articolo 176, comma 2-ter, Tuir,per l’affrancamento ordinario (e re-lativi articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis, Tuir, per fusionie scissioni); articolo 15, commi 10 e seguenti,del Dl 185/2008, per l’affrancamentoderogatorio.

    L’affrancamento ordinarioCon l’affrancamento ordinario, re-golato dal Dm 25 luglio 2008, è pos-sibile ottenere il riconoscimento fi-scale dei maggiori valori contabili

    attribuiti alle immobilizzazioni ma-teriali e immateriali, compreso l’av-viamento. L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’impostanel corso del quale è avvenuta l’ope-razione straordinaria o, al più tardi,nella dichiarazione relativa al perio-do d’imposta successivo.

    L’imposta sostitutiva è del 12%sui maggiori valori fino a 5 milioni dieuro, 14% tra 5 e 10 milioni e 16% so-pra i 10 milioni, e deve essere versatain tre rate annuali, rispettivamente30, 40 e 30% dell’importo dovuto(con interessi del 2,5% sulle rate suc-cessive alla prima). L’opzione siconsidera perfezionata con il versa-mento della prima rata.

    L’applicazione dell’imposta so-stitutiva deve essere richiesta percategorie omogenee, fatte salve leimmobilizzazioni immateriali (av-viamento incluso).

    I maggiori valori si consideranofiscalmente riconosciuti ai finidell’ammortamento a partire dalperiodo d’imposta nel corso delquale è esercitata l’opzione, checoincide con quello di versamentodella prima rata.

    È previsto un meccanismo di re-capture (disconoscimento dell’affran-camento) qualora sui beni “affranca-ti” si verifichi il realizzo anteriormen-

    te al quarto periodo d’imposta suc-cessivo a quello dell’opzione.

    La formula «derogatoria»L’affrancamento derogatorio è limi-tato ad alcuni beni quali marchi, av-viamento e altre attività immateria-li, immobilizzazioni finanziarie e at-tivo circolante. L’imposta sostituti-va è pari al 16% per marchi,avviamento e altre attività immate-riali, 20% per i crediti (e salvo casiresiduali nei quali l’imposta sostitu-tiva è pari alle aliquote ordinarieIres/Irap) (si veda anche Il Sole 24Ore del 9 dicembre scorso).

    L’opzione per l’affrancamento siperfeziona con il versamento del-l’imposta sostitutiva, da effettuarsiin un’unica soluzione entro il termi-ne di versamento a saldo delle impo-ste relative all’esercizio nel corso delquale è stata posta in essere l’opera-zione straordinaria.

    Come regola generale, i maggiorivalori sui quali è stata pagata l’impo-sta sostitutiva sono riconosciuti fi-scalmente a partire dall’inizio del pe-riodo d’imposta nel corso del qualeè stata versata l’imposta sostitutiva;tuttavia, la deducibilità dei relativiammortamenti è concessa solamen-te dal periodo d’imposta successivo.Pertanto, ipotizzando un’operazio-ne straordinaria perfezionata nel 2020 da una società con esercizio so-lare, i maggiori valori “affrancati”sono riconosciuti fiscalmente dal2021 e la deducibilità degli ammorta-menti dal 2022.

    Secondo le Entrate (circolare28/E/2009) la recapture opera an-che per questo tipo di affranca-mento. Di conseguenza, occorreattendere fino al 2025 per poter ce-dere i beni affrancati.

    L’aspetto più interessante dell’af-francamento derogatorio, oltre al fat-to che può riguardare singoli beni, concerne la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento, laquale può avvenire in misura non su-periore a 1/5 anziché 1/18: un vantag-gio rilevante che rende particolar-mente appetibile questo regime ri-spetto agli altri (si veda la tabella).

    Infine, tale ultimo affrancamentoè possibile anche per i maggiori valoridelle partecipazioni di controllo in so-cietà residenti e non residenti ancheprive di stabile organizzazione in Ita-lia, iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie eriferibili a marchi d’impresa, avvia-mento e altre attività immateriali.

    L’analisi costi-beneficiL’opportunità di procedere con l’af-francamento nell’ambito delle riorga-nizzazioni aziendali viene spesso tra-scurata quando invece, stante l’attua-le livello dei tassi di interesse e la diffi-coltà di ottenere rendimenti finanziari soddisfacenti sulla liquidi-tà disponibile, potrebbe essere presain considerazione.

    Ad esempio, ipotizzando di optareper l’affrancamento derogatorio diun avviamento emerso a seguito di un conferimento d’azienda avvenutonel 2020 per un importo pari a 100 (maggior valore affrancato), l’impo-sta sostitutiva (16%) dovuta è pari a 16e verrà versata entro il 30 giugno 2021. È possibile portare in deduzio-ne il maggior valore affrancato (100)in cinque esercizi (20 per ciascun esercizio) a partire dall’esercizio 2022. Il beneficio, considerando lealiquote ordinarie Ires/Irap, è pari inciascun esercizio a 5,58 (= 20 x 27,9%)e si realizza finanziariamente dal mo-mento di versamento del relativo sal-do delle imposte (30 giugno dell’annosuccessivo) e, dunque, a partire dal 30giugno 2023. Attualizzando i flussi siottiene un tasso interno di rendimen-to (Tir), cioè un rendimento effettivo,pari al 15,5% (si veda l’esempio a lato),difficilmente ricavabile da investi-menti alternativi a basso rischio.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    IMPRESE

    L’opzione sui riallineamentiè spesso sottovalutata per conferimenti e riassetti

    Il ritorno economicoè interessante in presenza di rendimenti limitati

    # Recapture

    PAROLA CHIAVE

    L’affrancamento è l’opzione che consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio, previo versamento di un’imposta sostitutiva. Si può affrancare sia i maggiori valori derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale sia i beni d’impresa. In caso di cessione dei beni affrancati prima di un certo periodo scatta la recapture (disconoscimento dell’affrancamento).

    LEGGE DI BILANCIO 2020

    La manovra rivede le aliquoteper la rivalutazione dei beni

    La legge di Bilancio 2020 (articolo1, commi da 696 a 704) proroga an-cora la possibilità di rivalutare ibeni d’impresa. Alla luce delloscarso interesse suscitato e consi-derata l’avvenuta riduzione dal2017 dell’aliquota Ires al 24%, vieneridotta sensibilmente la misuradell’imposta sostitutiva di Ires eIrap (e di eventuali addizionali) al12% e al 10% (attualmente 16% e12%), rispettivamente per i beniammortizzabili e non.

    Prima del 2017, infatti, a frontedel versamento di un’imposta so-stitutiva del 16% era possibile otte-nere un beneficio pari al 31,4%(Ires 27,5% + Irap 3,9%), con conse-guente differenziale positivo del15,4% (da attualizzare). Dopo taledata il differenziale si è ridotto al11,9 per cento (27,9 - 16). La nuovanorma mira pertanto a riallineareil differenziale, portandolo al 15,9per cento (27,9 - 12).

    Per il resto la nuova rivalutazio-ne dei beni d’impresa non si disco-sta dalle precedenti e dovrebberopertanto continuare a valere i chia-rimenti forniti.

    In particolare, sono ammessi allarivalutazione le società di capitali egli enti commerciali residenti non-ché, per effetto del rinvio all’articolo15 della legge 342/2000, anche le

    società di persone commerciali, leimprese individuali, gli enti noncommerciali residenti (per i beniappartenenti all’impresa) e le stabiliorganizzazioni in Italia di soggettinon residenti (circolare 14/E/2017).

    Per i soggetti solari la rivaluta-zione ha ad oggetto i beni risultantidal bilancio 2018 e deve essere ese-guita nel bilancio 2019. Possono es-sere rivalutati i beni d’impresa e lepartecipazioni in società controllatee collegate costituenti immobilizza-zioni finanziarie.

    Tra i beni d’impresa figurano ibeni materiali e immateriali, adesclusione dei beni merce. La riva-lutazione, da annotarsi nel relativoinventario e nella nota integrativa,deve essere effettuata con riferi-mento a tutti i beni appartenenti al-la medesima categoria omogeneasecondo quanto previsto dall’arti-colo 4 del Dm 162/2001.

    Il caso dei beni immaterialiPer i beni immateriali è peraltroconsentita la rivalutazione dei sin-goli beni. L’imposta sostitutiva deveessere versata in un’unica soluzioneentro il termine di versamento delsaldo delle imposte sui redditi do-vute per il periodo d’imposta con ri-ferimento al quale viene eseguita larivalutazione (cioè 30 giugno 2020).

    Peraltro, la normativa 2020 pre-vede, per importi complessivi finoa 3 milioni di euro, il versamento inun massimo di tre rate di pari im-porto e, per importi superiori a 3milioni, in un massimo di sei rate

    (comma 701 della legge di Bilancio).La rivalutazione si perfeziona

    con l’indicazione nella dichiara-zione dei redditi (modello Redditi2020, relativo al 2019) dei maggiorivalori rivalutati e della relativa im-posta sostitutiva (circolare 14/E/2017 e Cassazione 32592 del 12dicembre 2019).

    Secondo la stessa circolare,non è possibile effettuare una ri-valutazione ai soli fini civilistici(in tal senso anche Ctp Trento,sentenza 7/7/19).

    Effetti fiscali differitiRimane immutato il principaleaspetto negativo che ha fortemen-te ridotto in passato l’interesse perquesta disposizione normativa,ovvero il riconoscimento differitodegli effetti fiscali. Infatti, i mag-giori valori attribuiti ai beni in sededi rivalutazione si considerano fi-scalmente riconosciuti (ad esem-pio ai fini dell’ammortamento) so-lamente a decorrere dal terzo eser-cizio successivo a quello con riferi-mento al quale la rivalutazione èstata eseguita (cioè dall’esercizio2022). Invece ai fini realizzativi (adesempio, cessione) sono ricono-sciuti solamente a decorrere dalquarto esercizio successivo (dal2023 per i soggetti solari).

    Il saldo attivo di rivalutazione,infine, può essere affrancato intutto o in parte con il versamentodi un’imposta sostitutiva del 10per cento.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Resta la penalizzazionederivante dall’effettofiscale differito

    AFFRANCAMENTO ORDINARIO (ART. 176, COMMA 2-TER, TUIR)

    AFFRANCAMENTO DEROGATORIO(ARTICOLO 15, COMMI 10 E SEGUENTI, DL 185/08)

    RIVALUTAZIONEBENI D’IMPRESA(LEGGE DI BILANCIO 2020)

    Operazionistraordinarie Sì Sì No

    Oggetto Immobilizzazioni materialie immaterialI (compreso avviamento)

    Avviamento, marchi d’impresa, altre attività immateriali, immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante

    Beni materiali e immateriali (no beni merce), immobilizzazioni finanziarie di controllo/collegamento

    Aliquota 12/14/16% 16/20/27,9% 10/12%

    Modalità di versamento

    3 rate annuali (30/40/30)con interessi 2,5%

    Unica rata Fino a 3 o 6 rate a seconda degli importi

    Singoli beni/categorie omogenee

    Categorie omogene(eccetto immobilizzazioni immateriali)

    Singoli beni Categorie omogene (eccetto beni immateriali)

    Riconoscimento fiscale per ammortamenti

    Dal periodo d’imposta di esercizio dell’opzione (che coincide con quello diversamento prima rata)

    Dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene versata l’imposta sostitutiva

    Dal terzo esercizio successivo (2022) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2019)

    Recapture Sì, in caso di cessione prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione

    Sì, come per affrancamento ordinario(agenzia Entrate, circolare 28/E/2009)

    Sì, in caso di cessione prima del quarto esercizio successivo (2023) a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione (2019)

    Riduzione periodo ammortamento ordinario

    No Sì (marchi e avviamento deducibili in quinti anziché diciottesimi)*

    No

    LE MISURE A CONFRONTO

    Il quadro

    Le disposizioni per l’affrancamento e la rivalutazione dei beni

    (*) si tratta di un vantaggio rilevante che rende particolarmente appetibile questo regime rispetto agli altri

    PIANO DI AMMORTAMENTO 30/06/2021 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2025 30/06/2026 30/06/2027

    Ammortamento deducibile (1/5 di 100)

    20 20 20 20 20

    Valore residuo rivalutazione

    100 80 60 40 20 -

    (Imposte versate)/minor imposte dovute

    -16 5,58(=20x27,9%)

    5,58(=20x27,9%)

    5,58(=20x27,9%)

    5,58(=20x27,9%)

    5,58(=20x27,9%)

    Tasso che rende il ritorno dall'investimento pari a 0 (Tir)

    15,50%

    Valore attuale dei flussi con il Tir al 30.6.2021

    -16 4,18 3,62 3,13 2,71 2,35

    LA SIMULAZIONE

    La simulazione di “rendimento” dell’affrancamento derogatorio in caso di marchi e/o avviamento. Il caso riguarda maggiori valori affrancati (avviamento/marchi) per un valore di 100. Il costo dell’affrancamento, con aliquota al 16%, è 16. L’aliquota fiscale è assunta al 27,9% (data dalla somma tra I’Ires al 24% e l’Irap al 3,9%).

    MANOVRA 2020:LA GUIDA

    AL DDL BILANCIORestyling per la

    rivalutazione, chesi affianca agliaffrancamenti

    29° convegno de L’esperto risponde30 gennaio 2020

    2020

    Torna l’appuntamento per le imprese e i professionisti con Tele� sco. Gli Esperti del Sole 24 Ore illustreranno le principali novità previste dalla manovra per il 2020.Istituti di Credito, Ordini professionali e Organismi associativi locali possono essere partner del Sole 24 Ore e attivare nella propria città una sede di Telefisco.

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