l’iva · 2018-05-03 · differenziano l’onere fiscale secondo il carattere di più o meno...
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Lezione IVA – Sabato 4 febbraio 2017
L ’ I VA
1) Caratteristiche generali del tributo
2) Presupposto oggettivo e soggettivo
3) Presupposto territoriale
4) Momento impositivo
5) Tipologia delle operazioni (imponibili, non imponibili, esenti ed escluse)
A cura dei Dottori Commercialisti:
Elena Biglino
Luca Bolognesi
Francesco Nava
Riccardo Petrignani
1) Caratteristiche generali del tributo
L’Imposta sul Valore aggiunto presenta alcune caratteristiche peculiari, essa è infatti un’imposta:
• neutrale: non colpisce l’intero bene ad ogni passaggio,
ma incide solo sul valore aggiunto;
• trasparente: poiché in qualsiasi fase del ciclo produttivo è determinabile l’imposta gravante sul bene;
• istantanea: in quanto l’occasione del prelievo è data da
ogni singolo scambio di beni e servizi;
i caratteri dell’imposta
• a pagamento frazionato: in quanto ciascun soggetto, attraverso il sistema di detrazione, dovrà corrispondere il tributo solo per il valore che ha aggiunto al
bene;
• applicata sulla cifra d’affari complessivamente realizzata in un dato periodo di tempo: ai fini della riscossione, infatti, l’erario introita il tributo solo periodicamente, quando il contribuente è tenuto a effettuare il raffronto dell’imposta pagata per gli acquisti effettuati e di quella incassata per le
vendite;
• proporzionale con aliquote differenziate: in quanto viene applicata in proporzione al valore aggiunto, ed in base alle diverse aliquote che differenziano l’onere fiscale secondo il carattere di più o meno stretta necessità
dei beni colpiti; • gravante sul consumatore finale: gli imprenditori, gli artisti ed i
professionisti possono detrarre alla fine del periodo impositivo, l’imposta assolta sugli acquisti inerenti la loro attività (nel rispetto del D.P.R. 633/1972), mentre il consumatore finale, non potendo detrarre alcunché, sara’ colpito dall’intera
imposta
2) I requisiti dell’imposta
Il D.P.R. 633/1972 definisce l’imposta delimitandone il campo di applicazione. Nell’art. 1 sono indicati i presupposti affinché una operazione possa rientrare nell’ambito dell’Iva:
• requisito oggettivo: riferito alla cessione di beni e prestazioni di servizi (artt. 2 e 3);
• requisito soggettivo: riferito all’esercizio di imprese,
arti, o professioni (artt. 4 e 5 );
• requisito territoriale: disciplinato dall’art.7;
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2) I presupposti oggettivi dell’IVA
• LE CESSIONI DI BENI (art. 2 D.P.R. 633/1972)
• LE PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 3 D.P.R. 633/1972)
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LE CESSIONI DI BENI ART. 2 D.P.R. 633/1972
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI – DEFINIZIONE
ART. 2, COMMA 1, D.P.R. 633/72
« Costituiscono CESSIONI di BENI gli atti a TITOLO
ONEROSO che importano TRASFERIMENTO della PROPRIETA’ ovvero costituzione o trasferimento di DIRITTI REALI di GODIMENTO su beni di ogni genere »
(segue)
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2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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DIRETTIVA 2006/112/CE
Si considera “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Qualsiasi operazione di trasferimento di un bene
effettuata da una parte che autorizza l’altra a disporre di fatto di tale bene come se fosse proprietario (Corte di Giustizia CEE).
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2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
REQUISITI PER LA RILEVANZA ai fini IVA
a) ONEROSITA’ DELLA CESSIONE
b.1) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
b.2) TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO
c) NATURA DEL BENE CEDUTO
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
a) ONEROSITA’ della CESSIONE • la cessione deve comportare il PAGAMENTO di un
CORRISPETTIVO IN DENARO (contratto di compravendita).
ovvero
• la cessione deve avere come controprestazione la CESSIONE di un ALTRO BENE o di un OBBLIGO DI FARE, NON FARE o PERMETTERE (permuta tra beni diversi/permuta di beni contro prestazione di servizi).
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
b.1) TRASFERIMENTO PROPRIETA’
Il trasferimento della proprietà può realizzarsi sia con contratti di diritto privato (ad es: contratto di compravendita) sia con atti di diritto pubblico (ad es: espropriazione, vendita forzata, requisizione, etc).
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2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
b.2) TRASFERIMENTO di ALTRO DIRITTO REALE di GODIMENTO
Costituiscono diritti reali di godimento:
- usufrutto (artt. 978 e seguenti c.c.);
- uso (artt. 1021 e seguenti c.c.);
- abitazione (artt. 1022 e seguenti c.c.);
- enfiteusi (artt. 957 e seguenti c.c.);
- servitù prediali (artt. 1027 e seguenti c.c.);
- diritti di superficie (artt. 925 e seguenti c.c.). 12
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE
Ai fini dell’imponibilità il bene ceduto può essere:
• MATERIALE
• IMMATERIALE
• MOBILE
• IMMOBILE
etc.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE
Casi particolari: beni immateriali
- Fornitura di energia elettrica/gas = cessione di beni
- Cessione di diritti di invenzione, marchi e brevetti = prestazione di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE – il caso del Software
La cessione di prodotti software può avere natura di cessione di bene o di prestazione di servizi a seconda delle caratteristiche intrinseche del prodotto ceduto o delle modalità di fornitura dei medesimi.
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE – il caso del Software
Sulla base delle caratteristiche intrinseche del bene si
distinguono le seguenti ipotesi :
1) quando oggetto del trasferimento di proprietà è un prodotto standardizzato, che è assimilabile ad un bene materiale, si configura una CESSIONE di BENI.
Esempio: cessione di una licenza d’uso di Microsoft Office su cd-rom.
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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c) NATURA del BENE – il caso del Software
1) quando oggetto del trasferimento di proprietà è un
prodotto personalizzato, ossia creato per specifiche esigenze del committente, si configura una PRESTAZIONE di SERVIZI (C.M. 142/D/1916 del 15.05.1995).
Esempio: cessione di software specificatamente realizzato per il cliente.
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE – il caso del Software Sulla base delle modalità di approvvigionamento del bene: 1) nel caso di cessione di prodotti software tramite canali
telematici, si configura sempre una PRESTAZIONE DI SERVIZI, prescindendo dalla personalizzazione o standardizzazione del prodotto stesso.
Esempio: cessione di un software tramite il download dello stesso via Internet o quale allegato di posta elettronica (c.d. commercio elettronico diretto = utilizzo dello strumento telematico per trasmettere l’oggetto).
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE – il caso del Software
Nel caso di cessione di prodotti software tramite supporto magnetico (commercio elettronico indiretto):
- se l'oggetto del trasferimento di proprietà è un prodotto standardizzato, si configura una CESSIONE DI BENI;
- se l'oggetto del trasferimento di proprietà è un prodotto personalizzato, ossia creato per specifiche esigenze del committente, si configura una PRESTAZIONE DI SERVIZI.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE – il caso del Software
Esempio):
La software-house Alfa Srl effettua le seguenti tipologie di vendita a clienti dei suoi prodotti:
- vende tramite rete internet i software prodotti;
- in aggiunta, vende, con ulteriore addebito, copie del software (“back-up”) registrate su cd.
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - DEFINIZIONE
c) NATURA del BENE – il caso del Software
→ si realizzano 2 operazioni distinte:
- la prima è un’operazione di commercio elettronico diretto, da considerare come PRESTAZIONE DI SERVIZI;
- la seconda è un’operazione di fornitura informatica, da considerare come CESSIONI di BENI, nel caso in cui il software sia standardizzato.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - ASSIMILAZIONE
ART. 2, COMMA 2, D.P.R. 633/72
« Costituiscono inoltre cessione di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi (…) di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni (…);
5) la destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore (…);
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo (…)”.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - ASSIMILAZIONE
Si tratta di operazioni che, pur non rispettando i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, D.P.R. 633/72, sono considerate cessioni agli effetti della disciplina IVA.
tali operazioni possiedono il requisito oggettivo per l’assoggettamento all’IVA.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI – ASSIMILAZIONE
Il caso delle CESSIONI GRATUITE Varie ipotesi:
• CESSIONI GRATUITE DI BENI IN QUALITA’ DI OMAGGIO (art. 2, comma 2, n. 4)
• CESSIONI DI CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE E CONTRASSEGNATI (art. 2, comma 3, lett. d) (vedi slide 43)
• CESSIONI DI BENI A TITOLO di SCONTO, PREMIO o ABBUONO (art. 15, comma 1, n.2)
• CESSIONI GRATUITE DI BENI PER BENEFICIENZA (art.10, numeri 11 e 12)
• CESSIONI GRATUITE DI OPERE LIBRARIE E DONAZIONI INFORMATICHE (art.54, Legge 342 21/11/2000)
• CESSIONI GRATUITE A SEGUITO DI ACCORDI TRANSATTIVI
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI – ASSIMILAZIONE
Il caso dell'AUTOCONSUMO
1) Autoconsumo esterno: Beni prelevati dall’impresa e destinati:
- al consumo personale imprenditore;
- ad altre finalità estranee all’impresa
Tali passaggi di beni sono assoggettati ad Iva ai sensi art. 2, comma 2, n. 5, tranne nel caso in cui al momento del loro acquisto non sia stata detratta in modo integrale Iva.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI – ASSIMILAZIONE
Il caso dell'AUTOCONSUMO
2) Autoconsumo interno:
Beni prodotti dall’impresa o acquistati da terzi:
- che vengono utilizzati all’interno della propria impresa.
Tale utilizzo non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - ESCLUSIONI
ART. 2, COMMA 3
« Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti (…) di aziende o rami d’azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore;
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - ESCLUSIONI
e) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni in società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
f) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
g) le cessioni di paste alimentari, le cessioni di pane (…) e di altri prodotti della panetteria ordinaria,(…) di latte fresco (…);
h) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio (…).»
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE CESSIONI DI BENI - ESCLUSIONI
• Operazioni che pur in presenza dei requisiti per l’imponibilità non vengono considerate cessioni di beni.
• La detrazione dell’Iva su acquisti di beni e servizi relativi a queste operazioni non e’ consentita (art. 19, comma 2), con però delle eccezioni (19, comma 3, lett. c): cessioni di denaro e crediti in denaro (art. 2, comma 3, lett. a), cessioni di aziende o rami d’azienda (art. 2, comma 3, lett. b), cessioni di campioni gratuiti di modico valore (art. 2, comma 3, lett. d), passaggi di beni in funzione di fusioni, scissioni (art. 2, comma 3, lett. f).
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
• DEFINIZIONE (nozione di prestazioni di servizi)
• ASSIMILAZIONE (operazioni assimilate alle prestazioni di servizi)
• ESCLUSIONI (operazioni che non costituiscono prestazioni di servizi)
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2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
ART. 3, COMMA 1
« Costituiscono PRESTAZIONI DI SERVIZI le prestazioni VERSO CORRISPETTIVO dipendenti da CONTRATTO d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da OBBLIGAZIONI DI FARE, DI NON FARE E DI PERMETTERE quale ne sia la fonte. »
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2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
REQUISITI PER LA RILEVANZA ai fini IVA
a) ONEROSITA’ DELLA PRESTAZIONE
b.1) DIPENDENZA DA UNO DEI CONTRATTI TIPICI, disciplinati dal Codice Civile
b.2) DIPENDENZA DA UN’OBBLIGAZIONE GERERICA di fare, non fare o permettere
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
a) ONEROSITA’ della PRESTAZIONE
• la prestazione deve avvenire verso CORRISPETTIVO in DENARO;
• la prestazione deve avere come controprestazione la CESSIONE di un BENE/ OBBLIGO DI FARE, NON FARE O PERMETTERE;
• esclusione (qualificazione come “fuori campo Iva”) delle PRESTAZIONI GRATUITE - eccezione: art. 3, comma 3 -
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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a) ONEROSITA’ della PRESTAZIONE
• occorre si instauri un rapporto obbligatorio tra le parti in virtù del quale una adempie una prestazione e l’altra paga un corrispettivo
→ NESSO DI RECIPROCITÀ (SINALLAGMA) tra la prestazione eseguita e il corrispettivo ricevuto.
In caso contrario si pone in essere una mera cessione di denaro, fuori campo a norma dell’art. 2, comma 3, lett. a)
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.1) DIPENDENZA DA UN CONTRATT0 TIPIC0
Prestazioni di servizi = operazioni che dipendono da una serie di contratti tipici
I CONTRATTI TIPICI disciplinati dal Codice Civile sono: • CONTRATTO D’OPERA (art. 2222 C.C.): è il contratto
con cui “una parte si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.1) DIPENDENZA DA UN CONTRATT0 TIPIC0
• APPALTO (art. 1655 C.C.): “è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
• TRASPORTO (art. 1678 C.C.): è il contratto con cui “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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b.1) DIPENDENZA DA UN CONTRATT0 TIPIC0
• MANDATO (art. 1703 C.C.): “è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”
• SPEDIZIONE (art. 1737 C.C.): “è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.1) DIPENDENZA DA UN CONTRATT0 TIPIC0
• AGENZIA (art. 1742 C.C.): è il contratto con cui “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”
• MEDIAZIONE (art. 1754 C.C.): “ è mediatore colui che
mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ”
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.1) DIPENDENZA DA UN CONTRATT0 TIPIC0
• DEPOSITO (art. 1766 C.C.): “ è il contratto col quale
una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo
di custodirla e di restituirla in natura ”
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.1) DIPENDENZA DA UN CONTRATT0 TIPIC0 Risoluzione Ministeriale 360009 del 05.07.1976 Distinzione fra APPALTO e VENDITA di COSA FUTURA:
- l’APPALTO ha ad oggetto un fare;
- La VENDITA ha ad oggetto un dare. → entrambe le operazioni hanno il requisito oggetto
per l’imponibilità Iva, ma differente è il momento impositivo
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.2) DIPENDENZA DA UNA OBBLIGAZIONE GENERICA
Si tratta di un obbligo generico di:
• FARE
• NON FARE
• PERMETTERE,
quale ne sia la fonte.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.2) DIPENDENZA DA UNA OBBLIGAZIONE GENERICA
• Impegno a permettere la continuazione del rapporto con i clienti = obbligazione di permettere;
• Impegno a favorire la continuazione del rapporto con i clienti = obbligazione di fare;
• Impegno ad non intraprendere un’attività concorrenziale = obbligazione di non fare
Ciascuna obbligazione configura una PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPONIBILE IVA, ai sensi art. 3, comma 1.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – DEFINIZIONE
b.2) DIPENDENZA DA UNA OBBLIGAZIONE GENERICA
Risoluzione Ministeriale 108/E del 29.3.2002
Il compenso corrisposto al professionista per la cessione dell’attività è un “corrispettivo di una prestazione di servizio, consistente nel permettere la prosecuzione del rapporto professionale tra i suoi vecchi clienti ed il soggetto subentrante, nell’impegno di non proseguire (non fare) il rapporto professionale con i clienti ceduti e nell’impegno (fare) altresì di favorire le prosecuzione del rapporto tra i suoi vecchi clienti ed il nuovo soggetto.”
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSIMILAZIONE
ART. 3, COMMA 2
« Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative e a invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili e relative a diritti o beni similari ai precedenti;
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi in denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministratori statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.»
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSIMILAZIONE
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSIMILAZIONE
ART. 3, COMMA 3:
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
ART. 3, COMMA 4:
“Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari (…);
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 (cessioni di: denaro e crediti in denaro, aziende e rami d’azienda, terreni non edificabili);
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2 (fusioni, scissioni, trasformazioni);
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (…)
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 (i passaggi tra committente e commissionario di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione) e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.”
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
ART. 3, COMMA 5: “Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni
relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone (…):
a) dagli organizzatori di spettacoli (…);
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.”
Si tratta delle tessere nominative per libero ingresso a spettacoli.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
ESCLUSIONI PARTICOLARI
Tra le operazioni non considerate prestazioni di servizi rientrano anche alcune contenute in altre disposizioni legislative.
Ad esempio: - Prestito di personale (art. 8, comma 35, L. n. 67 del 11.3.98); - Lavoro Interinale (L. n. 133 del 13.5.99); - Indennità di subentro dell’agente (art. 53, comma 2, L. n. 342 del
21.11.00); - Compensi ai professionisti per trasmissione telematica (art. 2,
comma 61, L. n. 350/2003 – Risoluzione n. 40/E del 23.8.05); - ……
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
ESCLUSIONI PARTICOLARI: Distacco di Personale
Ai sensi dell’art. 8, co. 35, L. 67/88, “… non sono rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
L’esclusione da IVA opera unicamente se:
- l’attività lavorativa del dipendente è organizzata da chi riceve la prestazione;
- viene rimborsato all’impresa titolare del dipendente solo il costo del lavoratore “prestato” (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali).
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
ESCLUSIONI PARTICOLARI: Distacco di personale
Qualora, invece, le somme rimborsate siano superiori (o anche inferiori) al costo del lavoro sostenuto, l’importo riaddebitato diviene integralmente imponibile IVA (aliquota 22% su intero corrispettivo corrisposto).
(segue)
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESCLUSIONI
ESCLUSIONI PARTICOLARI: Lavoro interinale
Ai sensi della L. 133/99, la società di lavoro interinale assoggetta ad IVA unicamente il corrispettivo della prestazione di servizio fornita all’impresa utilizzatrice, in quanto il riaddebito del costo del lavoro e degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del lavoratore sono fuori campo IVA.
2) I presupposti oggettivi dell’IVA
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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
dott. Luca BOLOGNESI
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IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO IVA
• ESERCIZIO DI IMPRESE (art. 4 D.P.R. 633/72)
• ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (art. 5)
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ESERCIZIO DI IMPRESE
• DEFINIZIONE GENERALE
• PRESUNZIONI
• ESCLUSIONI
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ESERCIZIO DI IMPRESE
DEFINIZIONE GENERALE
Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.
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ESERCIZIO DI IMPRESE
DEFINIZIONE GENERALE
• ATTIVITÀ COMMERCIALI E AGRICOLE
• ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
• ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN FORMA D’IMPRESA
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ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 2195 c.c.)
• l’attività industriale, diretta alla produzione di beni e di servizi;
• l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
• l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
• l’attività bancaria o assicurativa;
• le altre attività ausiliarie delle precedenti.
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ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 2135 c.c.)
• la coltivazione del fondo;
• la silvicoltura;
• l’allevamento del bestiame;
• le attività connesse.
63
ESERCIZIO DI IMPRESE
• REGOLARITÀ
• SISTEMATICITÀ
• RIPETITIVITÀ
• NON OCCASIONALITÀ
DEGLI ATTI ECONOMICI POSTI IN ESSERE
ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
64
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN FORMA D’IMPRESA
• ATTIVITÀ DIRETTE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
• NON RIENTRANTI NELL’ART. 2195 C.C.
• ORGANIZZATE IN FORMA D’IMPRESA
ESEMPIO: ATTIVITÀ DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
65
ESERCIZIO DI IMPRESE
PRESUNZIONI
• ENTI COMMERCIALI E AGRICOLI
• CESSIONI E PRESTAZIONI AI SOCI
• ENTI NON COMMERCIALI
• ATTIVITÀ IN OGNI CASO COMMERCIALI
66
ESERCIZIO DI IMPRESE
ENTI COMMERCIALI E AGRICOLI
Sono in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società commerciali e agricole di ogni tipo (comprese le società di fatto);
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati (comprese le società semplici), che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
67
ESERCIZIO DI IMPRESE
CESSIONI O PRESTAZIONI AI SOCI
Sono effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese:
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti con oggetto commerciale o agricolo ai propri soci, associati o partecipanti.
68
ESERCIZIO DI IMPRESE
ENTI NON COMMERCIALI
• Per gli enti pubblici e privati (comprese le società semplici), che non
abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
• Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto
69
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ IN OGNI CASO COMMERCIALI
Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività:
• cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
(segue)
70
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ IN OGNI CASO COMMERCIALI
• erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia
elettrica e vapore;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
• trasporto e deposito di merci;
• trasporto di persone;
(segue)
71
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ IN OGNI CASO COMMERCIALI
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
alloggio;
• servizi portuali e aeroportuali;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
72
ESERCIZIO DI IMPRESE
ESCLUSIONI
• ATTIVITÀ “ISTITUZIONALI” DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
• ATTIVITÀ DI PUBBLICA AUTORITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI
• ALCUNI TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
• ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI COMODO
73
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ “ISTITUZIONALI” ENTI NON COMMERCIALI
• Sono escluse le cessioni e le prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ DI PUBBLICA AUTORITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI
Non sono considerate attività commerciali le seguenti attività:
• le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.
Per attività di pubblica autorità si intendono quelle attività, sottoposte a norme di diritto pubblico, che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell’esercizio di poteri amministrativi.
74
75
ESERCIZIO DI IMPRESE
ALCUNI TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Non sono considerate attività commerciali le seguenti attività:
• le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei Cambi;
• la gestione da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;
(segue)
76
ESERCIZIO DI IMPRESE
ALCUNI TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
• la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o
cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità;
• le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
(segue)
77
ESERCIZIO DI IMPRESE
ALCUNI TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
• le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza
della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
• le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.
78
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI COMODO
Non sono considerate attività commerciali:
• il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti,
(segue)
79
ESERCIZIO DI IMPRESE
ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI COMODO • … qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un
corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale o familiare, dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
• il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.
80
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
• DEFINIZIONE GENERALE
• ESCLUSIONI
81
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
DEFINIZIONE GENERALE
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.
82
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
DEFINIZIONE GENERALE
• ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO
• ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
83
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO
Sono considerate attività di lavoro autonomo:
• le prestazioni derivanti da contratti d’opera (art. 2222 c.c.);
• l’esercizio delle professioni intellettuali (art. 2229 c.c.);
• ogni altra attività artistica o professionale, purché abituale e retribuita.
84
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
• REGOLARITÀ
• SISTEMATICITÀ
• RIPETITIVITÀ
• NON OCCASIONALITÀ
DEGLI ATTI ECONOMICI POSTI IN ESSERE
ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
85
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
ESCLUSIONI
Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni:
• le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati in partecipazione che apportano lavoro, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo;
(segue)
86
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
ESCLUSIONI
• le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali;
• le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate.
3) Presupposto territoriale
Sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in Italia.
Operazioni interne: quelle effettuate nel territorio della Repubblica Italiana (eccetto territori extradoganali ed a questi assimilati);
Operazioni internazionali: si dividono in operazioni verso Paesi appartenenti all’Unione Europea ed Extra UE.
3) Presupposto territoriale
Luogo di effettuazione delle operazioni: varia a
seconda che si tratti di cessione di beni o prestazioni di servizi.
In ogni caso non si considerano effettuate in Italia, le seguenti operazioni:
- Cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93);
- Esportazioni (art. 8 DPR 633/72);
- Operazioni assimilate esportazioni (art. 8-bis DPR 633/72);
- Servizi int.li o connessi scambi int.li (art. 9 DPR 633/72)
3) Presupposto territoriale
Cessioni di beni: per i beni immobili esistenti in Italia l’operazione è comunque domestica.
Per i beni mobili, la regola generale prevede che siano considerate operazioni interne:
a) se il bene si trova in Italia,
e
b) Si tratta di un bene nazionale (prodotto in Italia), nazionalizzato (importato a titolo definitivo), comunitario (provenienza Paese UE) o vincolato a temporanea importazione (importato per lavorazione e riesportazione o destinati al traffico int.le).
3) Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi: la regola generale (art. 7 DPR 633/72, Circ. AE 29.07.2011 n. 37/E) ha l’obiettivo di assoggettare ad IVA il servizio nel luogo in cui vi è il consumo effettivo ed a seconda del committente. Sono comunque numerose le deroghe alla regola generale.
a) Committente soggetto passivo IVA (cd. Prestazioni B2B): si considerano effettuate in Italia (qui imponibili) se il committente ha sede in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono di fatto eseguite le prestazioni;
b) Committente NON soggetto passivo IVA (cd. B2C): si considerano effettuate in Italia se il prestatore ha sede in Italia (non rileva il luogo di esecuzione).
3) Presupposto territoriale
Soggetto passivo IVA: è rappresentato da:
- Esercenti arti e professioni o attività d’impresa;
- Enti, associazioni, altre organizzazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (quindi anche attività occasionale);
- Enti, associazioni, altre organizzazioni identificate ai fini IVA (Circ. AE 31.12.2009 n. 58/E).
Se il committente è soggetto passivo UE, il prestatore residente deve verificare il numero identificativo IVA tramite il sistema VIES.
3) Presupposto territoriale
Tabella riassuntiva:
PRESTATORE COMMITTENTE IVA NOTE
IT/UE/EXTRAUE Sogg. Pass. Italia SI 1 - 2
Sogg. Pass. Italia
Sogg. Pass IVA UE NO 3
Sogg. Pass. Italia
Sogg. Pass. EXTRAUE NO
Sogg. Pass. Italia
Privato NON residente (UE/EXTRAUE)
SI 4
Sogg. Pass. NON residente (UE/EXTRAUE)
Privato Italia NO
3) Presupposto territoriale
NOTE:
1) Prestatore Italia: emissione regolare fattura;
Prestatore UE: Iva dovuta mediante integrazione fattura;
Prestatore ExtraUE: Iva dovuta mediante autofattura;
2) Prestatore UE: Modello Intrastat 2 quater per il committente;
3) Prestatore emette fattura (senza Iva) e presenta Intrastat 2 quater;
4) Il prestatore emette fattura con Iva.
3) Presupposto territoriale
Deroghe alla regola generale:
(citazioni articoli riferite al DPR 633/72)
1) Servizi relativi agli immobili (art. 7 quater);
2) Lavori e perizie relativi a beni mobili materiali (art. 7 ter, 7 sexies);
3) Trasporti di beni (art. 7, art. 7 ter e art. 7 sexies);
4) Servizi accessori al trasporto intra UE ed internazionale (art. 7 ter e art. 7 sexies);
5) Trasporti di persone (art. 7, art. 7 quater, art. 9 n. 1);
6) Locazione mezzi di trasporto (art. 7, art. 7 quater e art. 7 sexies);
7) Intermedianioni mobiliari (art. 7 ter e art. 7 sexies);
3) Presupposto territoriale
8) Servizi culturali, artistici, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi e simili (art. 7 quinquies);
9) Servizi di ristorazione e catering (art. 7 e art. 7 quater);
10) Prestazioni immateriali comuni (art. 7 ter e art. 7 septies). Vi rientrano: locazione, leasing e noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto; cessioni di diritti su beni immateriali; prestazioni pubblicitarie; consulenza tecnica e legale; elaborazione e fornitura di dati e simili; operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative; prestiti di personale; servizi collegati alla fornitura di gas o energia elettrica; attività relative all’obbligo di non esercizio di attività immateriali;
11) E- commerce (art. 7 ter, art. 7 sexies, art. 7 septies);
12) Prestazioni telecomunicazione e teleradiodiffusione (art. 7 ter, art. 7 sexies, art. 7 septies).
96
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
IL MOMENTO IMPOSITIVO
A cura del dottor
Luca BOLOGNESI
97
IL MOMENTO IMPOSITIVO
DEFINIZIONE
Per momento impositivo si intende il momento in cui l’operazione rilevante ai fini IVA* si considera effettuata e quindi l’imposta diviene esigibile.
* L’operazione è rilevante ai fini IVA se sussistono simultaneamente il
presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale.
98
IL MOMENTO IMPOSITIVO
• EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (art. 6 co. 1-4)
• ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA (art. 6 co. 5)
• PRESTAZIONI DI SERVIZI «ESTERI» (art. 6 co. 6)
99
IL MOMENTO IMPOSITIVO
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
L’esigibilità dell’imposta è il diritto dell’Erario a percepire il tributo o, in altri termini, l’obbligo del contribuente di corrispondere il tributo a partire da un determinato momento.
100
IL MOMENTO IMPOSITIVO
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
101
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
•CESSIONI DI BENI (art. 6 co. 1-2)
•PRESTAZIONI DI SERVIZI «INTERNI» (art. 6 co. 3)
•ECCEZIONE DI CARATTERE «GENERALE» (art. 6 co. 4)
102
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: REGOLA GENERALE
• BENI IMMOBILI
Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto.
• BENI MOBILI
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o della spedizione.
103
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: ECCEZIONE
Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di futura vendita, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
104
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: DEROGHE
L’operazione si considera effettuata:
• per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione: all’atto del pagamento del corrispettivo;
• per i passaggi dal committente al commissionario: all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
(segue)
105
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: DEROGHE
• per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa: all’atto del prelievo dei beni;
• per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori (art. 1556 c.c.): all’atto della rivendita a terzi, ovvero, per i beni non restituiti: alla scadenza del termine convenuto tra le parti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
• per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa: alla data del rogito notarile.
106
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
SERVIZI «INTERNI»: REGOLA GENERALE
Le prestazioni di servizi «interni» (cioè tra controparti stabilite nel territorio dello Stato) si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Sono, dunque, irrilevanti:
• sia la data di conclusione del relativo contratto;
• sia la data di ultimazione della prestazione.
107
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
SERVIZI «INTERNI»: ECCEZIONE
Le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore e quelle effettuate per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa (c.d. autoconsumo di servizi) si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, entro il mese successivo a quello in cui sono rese.
108
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
ECCEZIONE DI CARATTERE «GENERALE»
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati che definiscono
il momento di effettuazione delle operazioni, viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo
l’operazione di considera effettuata (limitatamente all’importo fatturato o
pagato) alla data della fattura o a quella del pagamento
Eccezione: assegnazioni da cooperative edilizie a proprietà divisa
ATTENZIONE! L’eccezione di carattere «generale» è valida sia per le cessioni di beni sia per le prestazioni di servizi
109
PRESTAZIONI DI SERVIZI «ESTERI»
SERVIZI «ESTERI»: REGOLA GENERALE
Le prestazioni di servizi «esteri» (cioè con soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.
ATTENZIONE! La regola «generale» è valida per i servizi «generici» di cui all’ art. 7-ter nei rapporti B2B.
110
PRESTAZIONI DI SERVIZI «ESTERI»
SERVIZI «ESTERI»: ECCEZIONI
L’operazione si considera effettuate:
• per le prestazioni di servizi «esteri» di carattere periodico o continuativo: alla data di maturazione dei corrispettivi;
• per le prestazioni di servizi «esteri» effettuate in modo continuativo nell’arco di un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo: al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
111
PRESTAZIONI DI SERVIZI «ESTERI»
ECCEZIONE DI CARATTERE «GENERALE»
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati che definiscono il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi «esteri», viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo
l’operazione di considera effettuata (limitatamente all’importo
pagato) alla data del pagamento
PRESTAZIONI DI SERVIZI «ESTERI»
112
Prestazioni di servizi rese a operatori ITA
Prestatore Momento di effettuazione Adempimenti soggetti residenti
Prestazioni di servizi generici (art. 7-ter D.P.R.
633/72)
Soggetto UE Ultimazione del servizio o, se precedente, pagamento del corrispettivo (limitatamente
all'importo pagato)
Registrazione entro il mese di ricevimento, previa integrazione, della fattura emessa dal fornitore UE (o, in mancanza, autofattura)
Soggetto extra-UE Autofattura da parte del committente ITA
Prestazioni di servizi generici a carattere
periodico o continuativo di durata infrannuale
Soggetto UE Maturazione del corrispettivo o, se precedente, pagamento del
corrispettivo
Registrazione entro il mese di ricevimento, previa integrazione, della fattura emessa dal fornitore UE (o, in mancanza, autofattura)
Soggetto extra-UE Autofattura da parte del committente ITA
Prestazioni di servizi generici a carattere
periodico o continuativo di durata pluriennale (no acconti o pagamenti
parziali)
Soggetto UE Al termine di ciascun anno solare,
fino all'ultimazione del servizio
Registrazione entro il mese di ricevimento, previa integrazione, della fattura emessa dal fornitore UE (o, in mancanza, autofattura)
Soggetto extra-UE Autofattura da parte del committente ITA
Prestazioni di servizi diversi da quelli generici (artt. 7-
quater e 7-quinquies)
Soggetto UE Pagamento del corrispettivo o, se precedente, emissione
dell'autofattura
Autofattura da parte del committente ITA (l'emissione della fattura da parte del fornitore estero non è rilevante ai fini IVA per il committente)
Soggetto extra-UE
113
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
• ESIGIBILITÀ IMMEDIATA
• ESIGIBILITÀ DIFFERITA
114
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ IMMEDIATA
L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) si considerano effettuate ai fini IVA.
ESIGIBILITÀ = MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
115
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ DIFFERITA
L’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi, salva
facoltà di applicare le regole generali, per le seguenti categorie di operazioni:
• cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti;
• cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti da parte degli enti e delle associazioni non commerciali;
• cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici tassativamente individuati dall’art. 6 u.c. D.P.R. 633/1972.
116
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ DIFFERITA
ATTENZIONE!
Per le cessioni di beni con fattura differita (art. 21 co. 4 per. 3 lett. a) D.P.R. 633/1972) l'esigibilità dell’imposta non viene differita.
Per “fattura differita” si intende quella particolare fattura che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione a cessioni di beni effettuate nei confronti di uno stesso cliente nel corso di un mese solare per le quali sia stato emesso il documento di consegna o di trasporto.
117
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ DIFFERITA
Per le cessioni di beni con fattura super differita (art. 21 co. 4 per. 3 lett. b)
D.P.R. 633/1972) l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
Per “fattura super differita” si intende quella particolare fattura che può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o della spedizione del bene, in relazione a cessioni di beni effettuate dal soggetto IVA in “triangolazione” e, quindi, con la consegna al proprio cessionario per il tramite del proprio cedente.
IVA PER CASSA: BREVI CENNI
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il sistema dell’«IVA per cassa» è stato recentemente introdotto nel sistema fiscale italiano dall’art. 32-bis del D.L. 83/2012, che recepisce la Direttiva 45/2010/UE sulla contabilità IVA per cassa (c.d. cash account).
L’IVA per cassa, da iniziale meccanismo di differimento dell’imposta dovuta (ante 01/12/2012) attivabile per singole operazioni da parte dei contribuenti di ridotte dimensioni, è divenuto un regime contabile vero e proprio.
118
IVA PER CASSA: BREVI CENNI
DISCIPLINA
•SOGGETTI: il regime si applica su opzione a tutti i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
•OPZIONE: l’opzione e la revoca del regime sono esercitate mediante comportamento concludente del contribuente, di cui è data comunicazione nella dichiarazione annuale. Ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata e vincola il contribuente per un triennio.
(segue)
119
IVA PER CASSA: BREVI CENNI
• MECCANISMO: l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi (o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione). Analogamente, anche l’IVA sugli acquisti di beni e servizi diviene detraibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
• LIMITI: resta ferma l’applicazione dell’IVA per cassa ai soli rapporti B2B ossia alle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa.
120
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI IVA
dott.ssa Elena BIGLINO
30 gennaio 2016
122
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI IVA:
• Operazioni IMPONIBILI
• Operazioni NON IMPONIBILI
• Operazioni ESENTI
• Operazioni ESCLUSE
123
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI IMPONIBILI
• Sono operazioni soggette a tassazione, cioè materialmente assoggettate ad IVA:
con esercizio della rivalsa e quindi con applicazione di un’aliquota IVA differenziata (4, 10 o 22);
con ‘aliquota zero’, i.e. senza esercizio della rivalsa e soggette a tassazione tramite il reverse charge o inversione contabile.
• Rispetto dei requisiti:
1. Oggettivo: cessione di beni/prestazione di servizi/importazioni (da chiunque effettuate)
2. Soggettivo: esercizio di imprese e di arti o professioni
3. Territoriale: effettuazione delle operazioni nel territorio dello Stato appartenente ad uno dei Paesi della UE
124
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI IMPONIBILI - Le importazioni: cenno
• Le importazioni costituiscono in ogni caso (da chiunque effettuate) operazioni imponibili. È dunque irrilevante la sussistenza o meno del requisito soggettivo.
• Detta previsione è facilmente spiegabile se si considera che, per effetto dell’operazione di importazione, si realizza una immissione in consumo nel territorio dello Stato. Pertanto l’IVA deve essere comunque assolta.
• Le operazioni di import (i.e. quelle relative a beni provenienti da Paesi extracomunitari) sono disciplinate dalle regole di cui al titolo V del decreto IVA.
• L’IVA viene assolta in dogana non sul corrispettivo ma sul valore appositamente dichiarato e risultante da una dichiarazione doganale.
125
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI • Sono operazioni non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che
determinano l’immissione in consumo (dei beni e dei servizi) nel territorio di un altro Stato membro UE o extra UE.
• N.B.: tale categoria di operazioni risulta ‘soggetta ad IVA’ nel senso che sono presenti i 3 presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.
• Quadro normativo di riferimento articolato:
Cessioni all’esportazione: disciplina dettata dall’art. 8 DPR 633/72;
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione: artt. 8-bis, 38-quater, 71 e 72 DPR 633/72;
Servizi internazionali: art. 9 DPR 633/72
Cessioni intracomunitarie: artt. 40, 41, 51, 52 e 58 DL331/1993
126
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
Art. 8 DPR 633/72: definisce le operazioni che costituiscono cessioni all’esportazione e che, in quanto tali, beneficiano del regime di non imponibilità IVA in considerazione del luogo di consumo dei beni, collocato al di fuori del territorio comunitario.
NOZIONE DI ESPORTAZIONE
La ‘non imponibilità’ presuppone il soddisfacimento di due requisiti (riferimento al concetto di «cessione» di cui all’art. 8. co.1 lett. a) DPR 633/72):
1. I beni devono essere spediti o trasportati dal cedente al di fuori del territorio doganale comunitario
2. «cessione» nell’accezione di cui all’art. 2 co. 1 DPR 633/72: è richiesto il trasferimento del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) dei beni esportati
127
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
Irrilevanza dell’onerosità dell’esportazione:
L’onerosità dell’operazione non costituisce un elemento qualificante delle esportazioni ai fini IVA (art. 8, comma 1); quindi, rientrano nel regime di ‘non imponibilità’:
• le cessioni a titolo oneroso (di cui all’art. 2, co. 1);
• le cessioni a titolo gratuito (comma 2).
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
TIPOLOGIE DI ESPORTAZIONE
Le cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA in Italia, possono essere distinte in due categorie generali:
1. Esportazioni dirette: consegna è effettuata dal fornitore italiano al cessionario extracomunitario (disciplina: art. 8, comma 1, lettere a) e b))
2. Esportazioni indirette: consegna è effettuata in Italia a un «esportatore abituale» (disciplina: art. 8, comma 1,lettera c))
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
ESPORTAZIONI DIRETTE
Le esportazioni dirette possono configurarsi come:
• Esportazioni senza commissionario: se eseguite mediante trasporto o spedizioni dei beni fuori dal territorio comunitario a cura o a nome del cedente (art. 8, comma 1, lett. a))
• Esportazioni tramite commissionario: se il soggetto residente (committente) cede, tramite il commissionario residente, i beni al soggetto extracomunitario (art. 8, comma 1, lett. a))
continua
130
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
• Esportazioni in triangolazione: se il soggetto residente cede ad un altro soggetto residente dei beni provvedendo, su incarico del cessionario, al loro trasporto o spedizione al cliente di quest’ultimo fuori dal territorio comunitario (art. 8, comma 1, lett. a))
• Esportazioni con consegna in Italia dei beni al cliente non residente, a condizione che quest’ultimo provveda a ritarare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, allo stato originario, curando la loro successiva esportazione entro 90 gg. dalla data di consegna (art. 8, comma 1, lett. b))
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
ESPORTAZIONI INDIRETTE
• Le imprese che effettuano frequenti operazioni internazionali attive (sia verso Paesi UE che extra UE), ricorrendo determinate condizioni, possono acquistare, sul mercato nazionale o intracomunitario, ovvero possono importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA (ovvero in sospensione d’imposta), entro un dato limite annuale (plafond).
• Rif. norm: art. 8 co. 1, lett. c) DPR 633/72).
• L’esportatore abituale: colui che ha effettuato, in un determinato periodo di riferimento, le seguenti operazioni non imponibili:
cessioni intracomunitarie di beni;
esportazioni dirette e operazioni assimilate;
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
Altre casistiche minori (operazioni con lo Stato della Città del Vaticano).
N.B.: l’ammontare complessivo di dette operazioni, registrate nell’anno precedente (o, nel caso di plafond mobile, nei 12 mesi precedenti) deve essere superiore al 10% del volume d’affari!!
132
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
ESPORTAZIONI INDIRETTE – adempimenti formali (novità dal 12/02/2015):
1. Fornitore dell’esportatore abituale:
• Verifica on-line che l’esportatore abituale abbia inviato la Dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate (utilizzo della funzione a libero accesso disponibile sul sito dell’AE).
• Emette la fattura senza IVA (NI art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72), riportando gli estremi della dichiarazione di intento attribuiti dall’emittente.
2. Esportatore abituale:
• Compila la dichiarazione di intento (DI).
• Invia il modello DI all’AE, telematicamente/tramite intermediario, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; consegna o invia e al proprio fornitore copia di detta dichiarazione di intenta e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’AE.
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
NOVITA’ sulle DICHIARAZIONI DI INTENTO per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1/03/2017:
• Nuovo modello di dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva: approvato con Provvedimento del Direttore dell’AE del 2/12/2016
• Il nuovo modello: si applica per gli acquistidall’1/03/2017
• Eliminata l’indicazione del periodo temporale di effettuazione acquisti/import; sostituita con i campi 1( dichiarazione di intento riferita a 1 sola operazione, con specifica del relativo importo) e 2(dichiarazione di intento riferita a 1 o più operazioni, fino a concorrenza dell’importo ivi indicato)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Esportazioni:
ESPORTAZIONI…
Per ulteriori dettagli sull’argomento:
lo stesso verrà trattato specificamente in una lezione successiva
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Cessioni intracomunitarie:
Le cessioni di beni trasportati o spediti dal cedente, dall’acquirente o da un terzo per loro conto, dal territorio dello Stato italiano a quello di un altro Stato membro, costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili in Italia (le stesse sono infatti assoggettate ad IVA da parte del cessionario nel proprio Paese(di destinazione dei beni)), se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 41 DL 331/1993):
1. La cessione è effettuata a titolo oneroso
2. Il cedente è un soggetto passivo in Italia, ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fisale in Italia o si è identificato direttamente
3. L’acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro
4. L’acquirente abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione (partita IVA integrata dalle iniziali dello Stato membro che l’ha rilasciata). Detto numero deve inoltre essere incluso nell’Archivio VIES (archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Cessioni intracomunitarie:
OGGETTO: l’operazione deve riguardare necessariamente una cessione di beni, in quanto per le prestazioni di servizi (rese o ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia, a/da soggetti stabiliti in altri Stati membri) il requisito della territorialità non è disciplinato dalle norme riguardanti le operazioni intracomunitarie (DL 331/93) ma dagli ordinari criteri di territorialità delle operazioni IVA.
Movimentazione fisica dei beni: l’operazione di cessione intracomunitaria deve avere ad oggetto beni che siano trasportati da uno stato membro ad un altro; l’assenza del trasferimento fisico rende generalmente l’operazione non comunitaria, e quindi imponibile ad IVA!
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Cessioni intracomunitarie:
• Il soggetto passivo che effettua una cessione intracomunitaria deve emettere una fattura numerata, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di «operazione non imponibile» ai sensi dell’art. 41 DL 331/93.
• La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
• La fattura deve contenere:
l’indicazione del numero di identificazione attribuito all’acquirente nello Stato membro di appartenenza, in assenza della quale l’operazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA;
la specificazione del Paese membro di destinazione dei beni.
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Le Cessioni intracomunitarie
e i Modelli Intrastat
• Coloro che effettuano operazioni intracomunitarie – cessioni e acquisti intracomunitari di beni e determinate prestazioni di servizi – devono presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. Modelli Intrastat)
• La presentazione degli elenchi ha lo scopo di soddisfare contemporaneamente esigenze di carattere fiscale e statistico connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi
• Gli elenchi devono essere presentati in via telematica
• Termine di presentazione degli elenchi: il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre, a seconda dei volumi realizzati (< o > a 50.000 euro)
• attenzione: (NOVITA’ 2017): Invio dei modelli INTRA x acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevuti da soggetti comunitari a decorrere dall’1/01/2017 = adempimento soppresso!!
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESCLUSE – art. 15 DPR 633/72 • L’art. 15 elenca alcune operazioni che vengono escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, benché
addebitate dal fornitore e rimborsate a questi.
• Queste operazioni non devono necessariamente essere fatturate né annotate sui registri IVA e, non concorrendo a formare la base imponibile, non devono essere indicate nella dichiarazione Iva annuale.
• Qualora gli importi vengano riportati in fattura, nel documento va indicato esplicitamente che si tratta di operazioni fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72.
• Sono neutrali per il soggetto passivo che le effettua ai fini della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti o sulle importazioni.
Art. 15: non concorrono alla formazione della base imponibile le seguenti fattispecie:
1. Interessi moratori:
Non concorrono a formare la base imponibile le somme addebitate ai clienti a titolo di:
• Interessi moratori
• Penalità
• Ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell’adempimento degli obblighi contrattuali. continua
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESCLUSE – art. 15 DPR 633/72
2. Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono:
E’ escluso dalla base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di:
• Sconto
• Premio
• Abbuono
E’ necessario che tale cessione:
1. Sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali
2. Il bene ceduto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto a quello che ha formato oggetto della cessione cui si riferisce
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESCLUSE – art. 15 DPR 633/72
3. Riaddebito spese:
Art. 15, co. 1, n.3: ‘… non concorrono a formare la base imponibile « … le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate…».
Si tratta di operazioni inquadrabili nella figura giuridica del ‘mandato con rappresentanza’, di cui all’art. 1704 CC, in cui un soggetto passivo di imposta (mandante) conferisce ad un altro soggetto passivo (mandatario) l’incarico di acquistare o vendere beni e/o servizi in nome (e per conto) dello stesso mandante.
Gli effetti dell’atto, pertanto, si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA – Operazioni escluse
SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO CON RAPPRESENTANZA)
SPESE ANTICIPATE IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA)
SPESE ADDEBITATE ACCESSORIE A RAPPORTO PRINCIPALE TRA LE PARTI
Escluse ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972 (Esempio 1)
Il riaddebito delle spese è imponibile e segue il regime di imponibilità dell’ operazione principale (Esempio 3)
SPESE ADDEBITATE NON ACCESSORIE A RAPPORTO PRINCIPALE TRA LE PARTI
Il riaddebito configura una mera cessione di denaro non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972 (Esempio 2)
Le spese riaddebitate costituiscono un’operazione autonoma che viene disciplinata ai fini Iva secondo le disposizioni ordinarie (Esempio 4)
Esempio 1 La società ALFA cede un macchinario alla società BETA ed anticipa in nome e per conto della società BETA il costo del trasporto fatturato dall’ autotrasportatore GAMMA alla società BETA per complessive € 5.000,00 + Iva al 22%. Nella fattura che ALFA emetterà nei confronti di BETA dovrà indicare separatamente: l’operazione imponibile costituita dalla cessione del macchinario l’operazione esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972 rappresentata dall’anticipo delle spese di trasporto comprensive dell’IVA (= € 6.100,00). Risulta evidente che la fattura emessa da GAMMA non dovrà essere registrata da ALFA poiché è intestata a BETA.
Esempio 2
La società ALFA anticipa in nome e per conto della società BETA le spese di consulenza rese da GAMMA e fatturate a BETA. L’operazione si configura come una mera cessione di denaro non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 633/1972.
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA – Operazioni escluse
Esempio 3 La società ALFA cede un macchinario alla società BETA ed anticipa in nome proprio ma per conto della società BETA il costo del trasporto fatturato dall’ autotrasportatore GAMMA alla società ALFA per complessive € 5.000,00 + Iva al 22%. Nella fattura che ALFA emette nei confronti di BETA indicherà nell’imponibile anche il riaddebito delle spese di trasporto che seguirà la stessa disciplina ed aliquota del bene ceduto. E’ ovvio rilevare che in questo caso la fattura emessa da GAMMA deve essere annotata nella contabilità generale ed Iva di ALFA.
Esempio 4
La società ALFA anticipa in nome proprio ma per conto della società francese BETA le spese di pubblicità rese da GAMMA e fatturate ad ALFA. Il riaddebito delle spese da ALFA a BETA sarà fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 633/1972.
SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO CON RAPPRESENTANZA)
SPESE ANTICIPATE IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA)
SPESE ADDEBITATE ACCESSORIE A RAPPORTO PRINCIPALE TRA LE PARTI
Escluse ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972 (Esempio 1)
Il riaddebito delle spese è imponibile e segue il regime di imponibilità dell’ operazione principale (Esempio 3)
SPESE ADDEBITATE NON ACCESSORIE A RAPPORTO PRINCIPALE TRA LE PARTI
Il riaddebito configura una mera cessione di denaro non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972 (Esempio 2)
Le spese riaddebitate costituiscono un’operazione autonoma che viene disciplinata ai fini Iva secondo le disposizioni ordinarie (Esempio 4)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESCLUSE – art. 15 DPR 633/72
4. Imballaggi:
Sono esclusi dalla base imponibile:
• gli imballaggi
• i recipienti
per i quali sia espressamente prevista la resa.
L’addebito, però, deve essere:
distintamente indicato in fattura
a titolo di garanzia (rimborso alla resa)
Non quale corrispettivo degli imballaggi
5. IVA addebitata in rivalsa:
Non è soggetta all’IVA l’imposta medesima (ratio: evitare effetti di cumulo di imposta)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
Art. 15, comma 2 DPR 633/72:
Le somme addebitate al cedente o al prestatore del servizio, da
parte dell’acquirente o committente, a causa di ritardi o di penalità
nell’esecuzione del contratto, non riducono il corrispettivo della
cessione o della prestazione, che resta pertanto inalterato.
L’acquirente ed il committente non possono né devono emettere fattura di
addebito con IVA per le somme addebitate al cedente o al prestatore perché
mancano i presupposti oggettivi della cessione o prestazione, trattandosi di
risarcimento del danno.
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72
Ratio: per ragioni di politica economica, di utilità sociale e culturale o per
motivi di ordine pratico, alcune operazioni (generalmente, prestazioni di
servizi) sono esenti da IVA.
Per contro, consentire la detrazione a chi effettua tali operazioni
significherebbe che dette operazioni giungerebbero al consumo totalmente
detassate.
Quindi: la direttiva comunitaria non concede il diritto alla detrazione o limita
tale diritto: in questo modo, l’Erario percepisce una parte di imposta (quella
pagata dal fornitore sugli acquisti a monte) e i consumatori finali traggono un
beneficio fiscale (non pagano l’Imposta sul Valore Aggiunto).
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72
Si tratta di operazioni che, pur rientrando tra quelle rilevanti ai fini dell’imposta (allorché si verifichino i requisiti: soggettivo, oggettivo e territoriale), non scontano effettivamente l’IVA.
Sono soggette agli adempimenti formali del titolo II DPR633/72:
• Fatturazione
• Registrazione
• Dichiarazione , etc.
Queste operazioni comportano, di regola, per il soggetto passivo che le effettua, l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti (applicata generalmente in forma proporzionale con il c.d. «pro-rata», cioè rendendo indetraibile una quota di IVA sostenuta sugli acquisti, corrispondente all’incidenza delle operazioni esenti attive rispetto al volume d’affari annuale complessivo).
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
Le operazioni esenti sono individuate tassativamente dall’art.10 del DPR 633/72: • L’elenco previsto dall’art. 10 non può essere ampliato con interpretazioni di
tipo analogico • Sono presenti, al di fuori del testo dell’art. 10, alcune disposizioni che
equiparano , di fatto, alcune operazioni a quelle esenti.
Il legislatore comunitario le classifica in 3 macro classi: 1. Quelle relative ad attività di interesse pubblico Sono erogate da enti pubblici e, in alcuni casi previsti dalla direttiva Ce, da soggetti
diversi, a due condizioni: non devono avere fine di profitto non provochino distorsioni di concorrenza rispetto alle imprese soggette all’IVA
2. Altre operazioni rientranti nel settore bancario, assicurativo, finanziario e immobiliare, le forniture di valori bollati e le scommesse.
(NOTA: La Direttiva comunitaria consente l’applicazione opzionale dell’esenzione per il settore finanziario, per le cessioni immobiliari, per l’affitto e la locazione di beni immobili. Il legislatore italiano ha effettivamente applicato l’esenzione al settore finanziario e assicurativo, e a quello immobiliare con alcune peculiarità, cui si rimanda per maggiori approfondimenti).
3. Le cessioni di beni ad attività esentate e le forniture che non hanno consentito il diritto di detrazione all’acquisto
150
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72
CONSEGUENZE DELL’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI ESENTI:
I soggetti che effettuano, anche in parte, operazioni esenti da IVA, non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti ‘correlati’ a queste operazioni.
Individuazione degli acquisti ‘correlati’:
• Quando le operazioni attive esenti compiute non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa, ma sono accessorie ad altre operazioni o comunque occasionali, l’indetraibilità riguarda solo eventuali acquisti direttamente collegati a queste operazioni
• Quando, invece, le operazioni attive esenti non hanno le caratteristiche di cui al p.to precedente, ma sono inerenti ad un’attività ordinariamente svolta dal soggetto IVA, l’imposta indetraibile si calcola con riferimento a tutti gli acquisti effettuati nell’anno solare, in proporzione al peso delle operazioni esenti rispetto a quelle complessivamente effettuate dal soggetto (c.d. «pro-rata di detrazione»)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72
CASISTICHE di OPERAZIONI ESENTI:
1. Casi di esenzione previsti dall’art. 10 DPR 633/72 (vedasi slide successiva e seguenti)
2. Casi di esenzione previsti da alcune norme speciali: Premi di addestramento delle società sportive – art. 15 L. 91/1981 Attività ausiliarie di quelle bancarie e assicurative: l’art.6 L.133/1999, che le disciplinava in origine, è stato abrogato, in quanto riformato nel comma 2 dell’art.10 che ha introdotto una nuova disciplina sulle prestazioni dei consorzi con ridotta detrazione IVA Corsi di formazione per il personale (in servizio e non) sovvenzionati da enti pubblici previsti dall’art.14 comma 10 L.537/1993: seguono le stesse regole per le prestazioni didattiche normate dall’art.10
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72
ELENCO: 1)Crediti e operazioni finanziarie
2) Assicurazione
3)Valute estere
4)Azioni e quote sociali
5) Riscossione dei tributi
6) Giochi e concorsi
7) Scommesse
8) Locazioni di immobili
9) Cessione di fabbricati abitativi
10) Cessione di fabbricati strumentali
11) Intermediazioni su operazioni esenti
12) Commercio dell’oro
13) Cessioni per beneficenza
14) Cessioni per pubblica utilità (calamità, catastrofi…)
15) Trasporto urbano di persone
16) Trasporto di malati
…..
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72
ELENCO: … 17) Servizi postali 18) Prestazioni sanitarie rese alla persona da medici 19) Prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali e case di cura e di ricovero 20) Insegnamento, prestazioni didattiche ed educative 21) Prestazioni rese in orfanotrofi, asili, colonie, case di riposo 22) Prestazioni di musei, biblioteche, etc.. 23) Prestazioni previdenziali e assistenziali al personale dipendente 24) Cessione di organi, sangue, latte umani e di plasma sanguigno 25) Servizio di pompe funebri 26) Prestazioni socio sanitarie di assistenza anziani, inabili, tossicodipendenti,… 27) Prestazioni delle compagnie barracellari 28) Cessione di beni acquistati o importati senza detrazione totale dell’imposta 29) Importazione nei porti dei prodotti della pesca marittima 30) Prestazione nei confronti di consorziati o di soci da consorzi e società consortili
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
CREDITI E OPERAZIONI FINANZIARIE
Rientrano in queste operazioni:
le operazioni di prestito e finanziamento, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie, le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti , giroconti, assegni ed altri effetti commerciali (ad eccezione del recupero crediti);
il servizio di incasso effetti , documenti, assegni, i servizi di pagamento (bonifici, carte di credito ecc.)
il servizio di pagamento utenze
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
ASSICURAZIONI
L’esenzione riguarda le operazioni di:
- Assicurazione
- Riassicurazione
- Vitalizio,
con riferimento non soltanto al pagamento del premio ma a tutto ciò che è connesso con il contratto di assicurazione (es.: diritti di incasso per la riscossione del premio) e alle attività ausiliarie accessorie e complementari prestate da società del gruppo assicurativo (es .: accertamento del danno, liquidazione risarcimento etc.).
Non sono esenti da IVA:
• Indennità dovuta all’impresa preponente dall’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia (rivalsa), art.53 L.342/2000. Operazione FCI
• Valutazioni peritali per danni da parte di associazione composta da assicurazioni, soggette ad IVA
• Attività di back office, soggette ad IVA
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
VALUTE ESTERE
Copertura rischi di cambio
Monete biglietti da collezione
AZIONI E QUOTE SOCIALI
Emissione e negoziazione
Cessione di titoli rappresentativi di merci
Pronti contro termine e contratti derivati
RISCOSSIONE TRIBUTI
Fanno parte:
gli aggi spettanti a consorzi di bonifica
(C.M. 26.2.1999 n.52/E)
gli aggi spettanti ai concessionari dei servizi di riscossione, liquidazione e accertamento delle entrate comunali
(R.M. 5.2.2003 n.25/E)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
GIOCHI, CONCORSI E SCOMMESSE
Rientrano le operazioni relative all'esercizio del:
- Lotto, Enalotto, lotterie nazionali, gratta e vinci,
- Raccolta di scommesse e giocate
Sono invece soggette ad aliquota ordinaria le operazioni passive connesse all’organizzazione delle operazioni (es. fornitura di biglietti da utilizzare per la raccolta delle giocate)
Per i rivenditori di biglietti lotterie e gratta e vinci:
Le vendite di biglietti sussidiarie all'attività principale dell'impresa (bar, edicole, cartolerie, circoli etc.) NON INFLUENZANO IL PRORATA
Mentre le vendite che rientrano nell'attività propria dell'impresa (ricevitorie del lotto, tabaccai, magazzini dei monopoli RILEVANO AI FINI DEL CALCOLO DEL PRO-RATA
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
LOCAZIONI DI IMMOBILI (ANCHE FINANZIARIE)
ESTRATTO ART. 10 DPR 633/72:
‘ 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni’…
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
LOCAZIONI DI IMMOBILI (ANCHE FINANZIARIE)
‘L. 4 agosto 2006 n.248 che ha convertito il D.L.223 del 4 luglio 2006 e successive modificazioni (Finanziaria 2007 e D.L. 25.05.2007)
Obiettivo dichiarato: contrasto all’evasione nel settore immobiliare
Regime di esenzione iva per le locazioni (anche finanziarie) di immobili siano essi strumentali o abitativi con previsioni di deroghe
(rinnovato art.10 comma 1, n.8 del D.P.R. n.633/1972)
L’esenzione si applica per le locazioni e gli affitti di:
terreni e aziende agricole
Aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria
Immobili ad uso residenziale, comprese le pertinenze, le scorte ed i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati
Altre fattispecie individuate dal DECRETO CRESCITA (DL.22 giugno 2012 n.83) vigenti dal 26 giugno del 2012
160
TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
LOCAZIONI DI IMMOBILI (ANCHE FINANZIARIE)
Le altre fattispecie che hanno l’esenzione, individuate dal DECRETO CRESCITA (DL.22 giugno 2012 n.83), vigenti dal 26 giugno del 2012, sono:
Fabbricati abitativi per i quali i soggetti che le effettuano non abbiano optato per l’assoggettamento a IVA
Fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008
Fabbricati strumentali per natura per i quali ii soggetti che le effettuano non abbiano optato per l’assoggettamento a IVA
N.B.: A CONDIZIONE CHE IL LOCATORE NON ABBIA ESPRESSO L’OPZIONE PER L’IMPONIBILITA’ NELL’ATTO DI LOCAZIONE
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
LOCAZIONI DI IMMOBILI (ANCHE FINANZIARIE)
LE LOCAZIONI IMPONIBILI:
Per contro abbiamo:
Aree destinate a parcheggio di veicoli (IVA 22%)
Aree a destinazione edificatoria (IVA 22%)
e poi
SE IL LOCATORE HA ESPRESSO L’OPZIONE PER L’IMPONIBILITA’ NELL’ATTO DI LOCAZIONE
Fabbricati abitativi se effettuati dalle stesse imprese che li hanno costruiti o che vi hanno realizzato interventi di cui all’art.3 lett.c,d,f, DPR 380/2001 (aliq. agevolata IVA 10%)
Fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008 (aliq. agevolata IVA al 10%)
Fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (per natura, accatastati come A10, B, C, D ed E), aliquota 22%
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
CESSIONE DI IMMOBILI – p.ti 8 bis e 8ter, co. 1, DPR 633/72
Evoluzione normativa
L’art.35 del D.L.223 convertito ha modificato sensibilmente l’art.10 DPR 633/72 al comma 1 nei punti 8, 8-bis + il nuovo 8-ter, introducendo il regime di esenzione IVA per le operazioni di cessione di fabbricati e porzioni di essi da parte delle imprese, con qualche eccezione.
Con la finanziaria 2007 e il D.M.25.5.2007 si è introdotto, a partire dal 1°ottobre 2007, il meccanismo del reverse charge anche sulle cessioni di fabbricati strumentali, se nell’atto di vendita, il cedente ha manifestato l’opzione per l’applicazione dell’IVA
Con l’art.9 del DL Crescita Italia n.83 del 22 giugno 2012, a partire dal 26 giugno 2012, vengono riformulati i due articoli 8 bis (fabbricati abitativi) e 8 ter (fabbricati strumentali) confermando in linea generale l’esenzione da IVA, ad eccezione di alcune specifiche situazioni
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
CESSIONE DI IMMOBILI – p.ti 8 bis e 8ter, co. 1, DPR 633/72
ESTRATTO ART. 10 DPR 633/72:
‘8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione’…
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
INTERMEDIAZIONI OPERAZIONI da 1 a 7
Mandato-Mediazione-Intermediazione
1) compensi percepiti dagli agenti di assicurazione, da società o agenti finanziari
2) società che raccolgono scommesse
Mentre per le provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari NON SI APPLICA L'ESENZIONE
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
COMMERCIO DELL’ORO
LEGGE N.7/2000 (DIRETTIVA 98/80/CE)
Cessione oro da investimento
Cessione oro industriale
Cessione prodotti finiti dell'oro
Regimi differenti in relazione ai soggetti che intervengono nell'operazione
CESSIONE DI ORO INVESTIMENTO
Forma di lingotti o placchette
Peso superiore a 1 grammo
Purezza pari o superiore a 995 millesimi
Monete d'oro di purezza pari o sup. 990 millesimi coniate dopo il 1800 con det. caratteristiche
CESSIONE ESENTE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE
N.B.: Possibilità di optare per imponibilità (reverse charge) se cessione avviene nei confronti di soggetti IVA
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
COMMERCIO DELL’ORO
CESSIONE DI ORO INDUSTRIALE (NO ESENZIONE)
Materiale d'oro diverso da investimento
Prodotto semilavorato di purezza pari o superiore a 325 millesimi
Tipi di cessione:
a Soggetti passivi: applicazione del regime di imponibilità, secondo il meccanismo del reverse charge
a Soggetti privati: applicazione del regime di imponibilità, secondo le regole ordinarie
CESSIONE PRODOTTI FINITI DELL'ORO (NO ESENZIONE)
Prodotti finiti di oreficeria
Leghe nobili per l'odontoiatria contenenti quantità d'oro superiore a 325 millesimi qualificati come dispositivi medici
APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPONIBILITA‘, SECONDO LE REGOLE ORDINARIE
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
BENEFICIENZA E PUBBLICA UTILITA’
Due condizioni per fruire dell’esenzione IVA:
1) gratuità della cessione
2) condizione di svantaggio del soggetto beneficiario
Risoluzione n.328/E del 16/10/2002
In altre parole: la prestazione deve arrecare un vantaggio al destinatario senza la corresponsione di un corrispettivo; il beneficiario non può, tuttavia, essere chiunque, bensì deve rientrare in una categoria di soggetti espressamente individuata dalla norma.
La norma individua i seguenti soggetti destinatari:
1) Enti pubblici
2) Associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica
3) ONLUS
4) Popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
TRASPORTI URBANI DI PERSONE
Definizione di Trasporto urbano
Effettuato nel territorio del Comune
• Effettuato tra Comuni non distanti tra loro oltre 50 km
Si ha esenzione: nel caso di mero servizio di trasporto (vedi R.M. 117/E del 28.05.2003)
Si ha l’imponibilità: nel caso di prestazioni di servizi più complesse, quali gite turistiche con intrattenimento a bordo, uscite in alto mare finalizzate alla pesca sportiva
Trasporti esenti:
- Veicoli da piazza (taxi)
- Tutti i mezzi di trasporto marittimo lacuale fluviale (motoscafo, gondola, nave etc.)
Quali trasporti sono imponibili*:
- Altri trasporti terrestri di persone effettuati con mezzi diversi dai taxi (autobus, tram ,metropolitana, etc.)
- Noleggio con conducente per terra e per aria (sia urbano che extra urbano)
- Noleggio con conducente per acqua relativo al trasporto extra urbano
*IVA al 10% (tab. A parte III n.127-novies)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
MEDICI e PRESTAZIONI SANITARIE
D.M. 17 maggio 2002 –C.M. 4/E/2005
Sono esenti da IVA:
Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
Le prestazioni rese alla persona
Le prestazioni rese da medici, esercenti una professione sanitaria o arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi art 99 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto n.1265/1934
Chiarimenti:
Esenzione anche in assenza di prescrizione medica
Riconoscimenti di titoli europei ed extra-europei
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
MEDICI e PRESTAZIONI SANITARIE
Esempi di prestazioni imponibili:
Massofisioterapista (solo quelli in possesso di un titolo biennale, i triennali sono esenti)
Chiropratico (vedasi anche R.M. n.197/E del 30 luglio 2009)
Prestazioni di medicina legale (perizie, consulenze medico legali, esami medici al fine di quantificare un danno nelle controversie giudiziarie)
Accertamenti medico legali effettuati dall’Inail per il riconoscimento di cause di servizio
Prestazioni di natura peritale, tendenti a riconoscere uno status del richiedente rispetto al diritto di indennizzo (es.: certificazione per riconoscimento invalidità civile, circ.4/E del 2005).
Data la molteplicità delle possibili fattispecie esistenti, occorre analizzare caso per caso, tenendo presente il principio ispiratore dell’esenzione che è quello diretto alla diagnosi e cura volta alla guarigione di malattie e di problemi di salute.
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
PRESTAZIONI di RICOVERO e CURA
Prestazioni rese da:
Enti ospedalieri
Cliniche e case di cura convenzionate (tariffe fissate)
Società di mutuo soccorso con personalità giuridica
ONLUS
Rientrano in esenzione anche:
- Somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto
- Prestazioni di cura rese da stabilimenti termali
- Visite fiscali per conto dell’Inail aventi finalità terapeutica o di prevenzione
- Visite fiscali effettuate su richiesta dell’Inps (ris.n.7/E del 9/01/06)
- Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia (certificazioni x esonero educaz. fisica, x idoneità sportiva, x avvenuta vaccinazione)
- Prestazioni di chirurgia estetica in quanto connesse al benessere psicofisico del soggetto che riparando un inestetismo risolve un suo disagio psicofisico (circ. n.4/E del 2005)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
INSEGNAMENTO, PRESTAZIONI DIDATTICHE ed EDUCATIVE
Quali sono:
1) Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù
2) Prestazioni didattiche di ogni genere comprese quelle per la formazione, l’insegnamento (anche universitario), l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale
3) Prestazioni relative all’alloggio, vitto, fornitura libri anche se fornite da collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle prestazioni di cui sopra
4) Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale (classiche lezioni private)
• Devono essere rese da: Istituti o scuole riconosciuti dalla P.A. o da organismi a loro volta riconosciuti dalla P.A. o da
Onlus Per nuove modalità di riconoscimento vedasi anche C.M. 22/E/2008
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
ORFANOTROFI, ASILI e CASE DI RIPOSO
L’esenzione ha carattere oggettivo nel senso che il corrispettivo dovuto per tali prestazioni è in ogni caso esente da iva a nulla rilevando il soggetto che commette o paga la prestazione (ospite, USSL, Comune, Regione etc.)
Particolarità:
La Gestione di asili nido da parte di cooperative sociali fino al 2007 è ESENTE, poi IVA al 4% (per le Onlus di diritto rese a soggetti svantaggiati)
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE e di ASSISTENZA
Soggetto che esegue la prestazione:
1) Organismi di diritto pubblico
2) Istituzioni sanitarie riconosciute
3) Enti con finalità di assistenza sociale
4) Onlus
5) Cooperative sociali
Soggetto beneficiario:
1) Anziani e inabili adulti
2) Tossicodipendenti
3) Malati di aids
4) Handicappati psicofisici
5) Minori in situazioni di disadattamento o devianza
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE e di ASSISTENZA
Tipologia di prestazione:
1. Socio sanitarie
2. Assistenza domiciliare
3. Assistenza ambulatoriale
4. Cure generiche
5. Economia domestica (pasti a domicilio, cura della casa etc.)
Luogo della prestazione:
1) In comunità o luoghi simili
2) A domicilio degli assistiti
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
RIVENDITA BENI ACQUISTATI o IMPORTATI SENZA DETRAZIONE TOTALE DELL’IMPOSTA
Condizioni:
1) Acquisto originario con fattura imponibile iva
2) L’imposta non sia stata detratta nella misura del 100% per esplicito divieto previsto dagli artt.19,19-bis e 19-bis1
N.B.: Si applica solo a cessione di beni e no a prestazioni di servizi (Vedi R.M. 24/2000).
Fino al 31.12.2000 riguardava la cessione di autovetture.
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TIPOLOGIA delle OPERAZIONI IVA
OPERAZIONI ESENTI – art. 10 DPR 633/72: DETTAGLIO
ESENZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE da CONSORZI o SOCIETA’ CONSORTILI ai PROPRI CONSORZIATI o SOCI
Per fruire del regime di esenzione devono essere verificati i seguenti requisiti:
1) Le strutture consortili devono essere partecipate prevalentemente da soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto un pro rata non superiore al 10%
2) I corrispettivi pagati a fronte delle prestazioni di servizi rese dal consorzio non devono essere superiori ai costi imputabili alle prestazioni suddette
3) L’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d’affari del consorzio medesimo
Circolare 17/02/2011, nr. 5/E