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1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2007 / 2008 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Docenti: Sergio Zucchetti e Michelangelo Nigro Castellanza, novembre 2007

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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2007 / 2008 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Docenti: Sergio Zucchetti e Michelangelo Nigro Castellanza, novembre 2007. - PowerPoint PPT Presentation

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LIUCUniversità Carlo Cattaneo

Facoltà di EconomiaLaurea specialistica

in Amministrazione Aziendale e Libera ProfessioneA.A. 2007 / 2008

CORSO DIAnalisi Finanziaria degli Enti Pubblici

Docenti: Sergio Zucchetti e Michelangelo NigroCastellanza, novembre 2007

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Il Patto di Stabilità e di Crescita Le analisi finanziarie delle agenzie di rating Il debito pubblico

Patto di Stabilità – Rating – Debito

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Il Patto di Stabilità e di Crescita A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune

importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste è possibile citare le seguenti: il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di

investimento le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in

bilancio, sono considerate inammissibili Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione

di risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane si devono impegnare a: ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno

Lordo (PIL)

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I 4 parametri da rispettare Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella

media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5% Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a

lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali, l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di inflazione

Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni

Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%

REGOLE ANTE EUROREGOLE POST EURO

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Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli

enti territoriali italiani, individuando con la locuzione PdSC Interno l’insieme di regole da applicare agli enti territoriali italiani

Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno attraverso le Leggi Finanziarie

Nel corso di tutti questi anni le regole che gli enti territoriali avrebbero dovuto seguire per rispettare i vincoli di bilancio, non sono mai state le stesse, impedendo di fatto una sana e coerente programmazione 1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso

degli anni 2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole

diverse tra il 2005 e il 2006 2007 – 2009: SI TORNA ALLA LOGICA DEI SALDI, IN ATTUAZIONE

DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

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Esempi di vecchie logiche dei saldi Ad esempio, per l’anno 2003/4, il disavanzo finanziario di ciascun

comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non poteva essere superiore a quello dell’anno 2001/2

Il disavanzo finanziario era calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non erano considerati: i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo

Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto di Stabilità Interno

le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e

finanziari e dalla riscossione dei crediti le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di

trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali

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Esempi della logica del tetto di spesa applicato nel 2005 e 2006 La Finanziaria per il 2005 prevedeva:

Tetto di spesa determinato sulla base della media del triennio 2001 / 2003 aumentata del 10% e dell’11,5% per i comuni virtuosi

Gli enti possono eccedere i limiti di spesa solo per le spese di investimento finanziate dalle risorse comunitarie e dai proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità

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Le vecchie sanzioni per le violazioni del Patto di Stabilità Interno Non possono essere effettuate spese per beni e

servizi superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si procede ad un ulteriore taglio del 10%

Non si può procedere ad assunzioni di personale Non si può ricorrere all’indebitamento

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La Finanziaria 2007 – L. 27 dicembre 2006, n.296 - Art.1, cc.677/695 Con la Finanziaria 2007, vengono ridefinite integralmente le regole per il

Patto di Stabilità e di Crescita Interno applicato agli enti locali La prima vera novità è il ritorno ai meccanismi dei saldi tra entrate e

spese. Si abbandona la regola dei tetti di spesa che nel 2005 e nel 2006 ha di fatto bloccato lo sviluppo economico dei comuni italiani

La logica dei tetti di spesa non era assolutamente coerente con il principio di “autonomia finanziaria” sancito dalla Carta Costituzionale. Infatti l’articolo 119 della Costituzione sancisce piena autonomia sia di entrata, sia di spesa. In altre parole, i comuni pur avendo a disposizione entrate proprie non hanno potuto spenderle proprio per effetto dei tetti di spesa

Nella nuova logica dei saldi, si fa prevalere il senso di autonomia finanziaria e di responsabilità politica. E’ compito dell’amministrazione decidere se stanziare maggiori o minori risorse, facendo leva sulle entrate proprie del territorio. E’ compito dell’amministrazione rispondere ai cittadini su come vengono utilizzate le risorse pubbliche.

È la giusta logica del principio di federalismo che Einaudi definiva con il criterio della corrispondenza tra le responsabilità di entrata e le responsabilità di spesa

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Il metodo di costruzione del Bilancio 2007 I nuovi meccanismi di calcolo prevedono di rispettare degli

obiettivi programmatici che si basano sulla differenza tra una parte delle entrate e una parte delle spese, utilizzando come base di riferimento la media del triennio 2003 / 2005: MIGLIORAMENTO DEI SALDI

Le novità sono tante sia sulla fiscalità locale, sia sulla determinazione delle possibili spese di investimento

Per quanto concerne gli investimenti, l’Unione Europea invita la pubblica amministrazione a tener sotto stretto controllo il debito pubblico. A tal fine si stabilisce un principio fondamentale: gli enti possono finanziare investimenti facendo prevalere, tra le fonti, risorse Europee, Trasferimenti (es. Stato e Regione, oneri di urbanizzazione, ecc.) e alienazioni. In altri termini, si pone un limite alla spesa di investimento per tutte quelle opere pubbliche da finanziare con il ricorso al debito

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Il rispetto del Patto in fase previsionale Il bilancio di previsione deve essere

approvato, a decorrere dal 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in termini di competenza in misura da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto determinato per ciascun anno

Gli enti che hanno approvato il bilancio prima della data di entrata in vigore della Finanziaria 2007, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni al bilancio

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Le procedure per il rispetto del Patto OBTV. TRIMESTRALI: gli enti trasmetto

trimestralmente al MEF entro 30 gg. dal termine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione della competenza e della cassa, utilizzando il web e modelli predefiniti

OBTV. ANNUALE: gli enti inviano al MEF entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi finanziari, utilizzando appositi prospetti e modalità

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In caso di NON rispetto

Nell’ipotesi di mancato rispetto, il Presidente del Consiglio diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento

In caso di ulteriore inadempienza, il sindaco, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti

Se decorre anche questo termine, si applicano le sanzioni previste

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Le sanzioni per chi non rispetta il Patto di Stabilità nel 2007 Il comma 561 modifica il sistema sanzionatorio per chi

non rispetta il Patto nell’anno 2006: resta confermato solo il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto

Il comma 692 stabilisce la sanzione per chi non rispetta il Patto nell’anno 2007: nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in

corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3%

nelle province, l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è aumentata del 5%

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In definitiva, punti di forza e di debolezza … F. In linea di principio la logica dei saldi responsabilizza gli enti

locali ad un uso più efficiente ed efficace delle risorse pubbliche F. – D. I meccanismi sanzionatori di incremento dell’imposizione

fiscale rappresentano un ulteriore elemento che rafforza il legame diretto tra il cittadino contribuente ed utente e l’amministrazione. Si tratta di una sanzione di carattere esclusivamente politico che però si scarica sui cittadini

F. – D. Investimenti e sviluppo da un lato, debito dall’altro: tra le voci che definiscono l’obiettivo programmatico non è presente il Titolo V delle entrate, ossia tutto ciò che è definito DEBITO; in altri termini si spingono le amministrazioni pubbliche a far leva su tutte quelle spese di investimento (T.2) da finanziare con forme diverse dal debito, ossia alienazioni, trasferimenti in conto capitale, risorse comunitarie (su queste ultime è difficile calibrare i tempi della programmazione in vista del ciclo di programmazione delle risorse UE 2007/2013)

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Le analisi finanziarie delle agenzie di rating Si definisce rating quel processo di analisi e

valutazione, fatta da un’agenzia indipendente, sulla capacità di un ente di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria

Attraverso una scala di rating viene individuato il merito di credito dell’ente e la sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei propri debiti

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Le agenzie internazionali di rating Attualmente sul mercato sono presenti

diverse agenzie domestiche e internazionali, ma quelle riconosciute a livello internazionale sono tre: Moody’s Standard & Poor’s FitchRatings

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Il ricorso al rating

Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali è diventato, per certi versi, indispensabile per affrontare una serie di operazioni che richiedono l’accesso ai mercati finanziari

Il rating rappresenta un veicolo di fondamentale importanza e necessità per approdare sui mercati nel miglior modo possibile

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Il processo di rating, gli elementi valutati Le agenzie di rating, per poter definire il grado di

affidabilità di un’amministrazione pubblica, valutano: il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il

bilancio triennale) la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie la struttura del debito il modello di programmazione degli investimenti la capacità di realizzazione degli investimenti il management presente nella struttura le strategie di rilancio delle aziende pubbliche l’affidabilità del contesto politico istituzionale

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I benefici derivanti dal rating

Il risultato più immediato che un’amministrazione pubblica ottiene attraverso un “voto” espresso da un’agenzia di rating, è quello di beneficiare di notevoli risparmi nella raccolta di capitali presso i mercati finanziari

Non da ultimo, sul piano del marketing e della comunicazione, l’amministrazione acquisisce una maggiore visibilità internazionale

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La valutazione di rating

La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di semplice comprensione e valida a livello internazionale, attraverso la quale è possibile individuare il merito di credito dell’ente valutato

La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata da Moody’s: Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato

con “Aaa”) al maggior rischio (valutato con “C”). Considerato che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto che le categorie che vanno dalla “Aaa” alla “Baa” fanno parte della fascia cosiddetta “investimento” e che dalla “Ba” alla “C” rientrano nella fascia cosiddetta “speculativa”

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La scala di rating di Moody’s

Aaa Massima qualità e rischio di credito minimo

Aa Qualità elevata e rischio di credito molto remoto

A Livello medio – alto e rischio di credito remoto

Baa Livello intermedio e rischio di credito contenuto

Ba Presenza di elementi speculativi e rischio di credito considerevole

B Speculazione e rischio di credito elevato

Caa Scarsa affidabilità e rischio di credito molto elevato

Ca Altamente speculativo con probabilità di insolvenza

C Tradizionalmente insolute con scarsa probabilità di recupero di capitale e interessi

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… la scala di rating di Moody’s A ciascuno dei gradi compresi tra “Aa” e “Caa”

vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano delle diverse sfumature all’interno della stessa categoria: Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 … … … Caa1 Caa2 Caa3

Il numero “1” rappresenta l’estremo superiore della categoria di appartenenza; il numero “2” rappresenta la fascia intermedia; il numero “3” si posiziona sull’estremità inferiore

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Il debito pubblico

Il finanziamento pubblico attraverso il debito Nozione di debito pubblico La consistenza del debito pubblico

Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico locale e delle spese di investimento La Finanziaria 2004 e il debito La Finanziaria 2004 e gli investimenti Le altre definizioni di spesa di investimento

Le condizioni per l’indebitamento degli enti locali

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Nozione di debito pubblico

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono finanziarsi prendendo a prestito capitali sui mercati finanziari nazionali e internazionali

Il costo del debito pubblico è espresso dal tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori

Il costo del debito può essere condizionato dalla valutazione del merito di credito (rating)

LA CONSISTENZA DEL DEBITO PUBBLICO

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dpef 1998-2000 2.411,5 2.469,6 2.515,4

Dpef 1999-2001 2.444,1 2.473,8 2.494,7

Dpef 2000-2003 2.490,6 2.507,6 2.511,9

Dpef 2001-2004 2.491,6 2.532,7 2.554,5 2.550,8

Dpef 2002-2006 2.569,1 2.603,2 2.630,1 2.663,6 2.686,5

Dpef 2003-2006 1.385,0 1.386,8 1.414,5 1.441,7

Dpef 2004-2007 1.408,4 1.429,3 1.453,8 1.476,5

Dpef 2005-2008 1.467,6 1.497,8 1.523,2 1.570,1

Dpef 2006-2009 1.542,4 1.566,3 1.595,7 1.608,9

Dpef 2007-2011 1.627,4 1.674,2 1.695,7 1.710,3 1.716,7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.296,2 1.307,4 1.300,6 1.317,9 1.283,5 1.269,4 1.278,0 1.308,3 1.542,4 1.627,4 1.674,2 1.695,7 1.710,3 1.716,7 Stock di Debito

Stock di Debito - Quadro macro programmatico

Stock di Debito - Consuntivi fino al 2005

Valori in miliardi di euro

Valori in miliardi di euro

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dpef 1998-2000 118,6 116,7 114,0

Dpef 1999-2001 114,6 110,9 107,0

Dpef 2000-2003 112,9 109,1 104,6 100,0

Dpef 2001-2004 106,6 103,5 99,7 95,0

Dpef 2002-2006 103,2 100,6 97,9 95,5 92,8

Dpef 2003-2006 104,5 99,8 97,1 94,4

Dpef 2004-2007 104,2 101,7 99,4 97,1

Dpef 2005-2008 104,1 101,9 99,3 98,1

Dpef 2006-2009 107,4 105,2 103,6 100,9

Dpef 2007-2011 107,5 107,0 105,1 102,6 99,7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

114,9 113,7 109,2 108,7 105,5 104,3 103,9 106,4 107,4 107,5 107,0 105,1 102,6 99,7 Debito / PIL

Debito vs PIL - Quadro macro programmatico

Debito vs PIL - Consuntivi fino al 2005

Valori in %

Valori in %

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Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico e delle spese di investimento Le definizioni secondo la Legge Finanziaria

del 2004 di debito e investimenti Le altre definizioni di spesa di investimento

Il D.P.R.194/1996 Circolare Cassa depositi e prestiti

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La Finanziaria 2004 e il debito (1 …) La definizione del debito e degli investimenti (art.3, cc.

16-21): Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo):

regioni a statuto ordinario, comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che

gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale), regioni a statuto speciale e province autonome, aziende speciali e istituzioni; fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di

servizi pubblici.

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La Finanziaria 2004 e il debito (… 2)Sono considerate operazioni di debito *:

assunzione di mutui emissione di prestiti obbligazionari cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore

all’85 per cento del prezzo di mercato cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre

amministrazioni pubbliche cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre

amministrazioni pubbliche

* Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art.1, commi 739 e 740

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La Finanziaria 2004 e gli investimenti

Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni

immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione

straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e

altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di

partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli

investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

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Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …) In base al D.P.R.194/1996, si definiscono spese in conto

capitale secondo la riclassificazione economico funzionale: Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni

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Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …) La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi

specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali: Opere pubbliche; Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite

in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente;

Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali; Fondo rotativo per la progettualità.

Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.

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Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …) Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998,

articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così classificate: la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di

beni immobili; l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e

altri beni mobili; gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti

da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

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Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4) Con la Circolare n. 1253 emessa dalla Cdp il 29 luglio 2003 si definiscono

le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa. La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di

investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dell’ente che le sostiene.

La Circolare individua alcune fattispecie in cui, a prescindere dall’incremento patrimoniale del pagatore, si può comunque ricorrere al debito: Il capitale erogato deve essere destinato dall’ente titolare del debito al

finanziamento di spese per investimento del soggetto beneficiario (es. Conferimenti di capitale);

La spesa può produrre una crescita patrimoniale differita nel tempo. È il caso delle “Concessioni di lavori pubblici”.

I “Trasferimenti di capitale” possono essere finanziati attraverso il debito Cdp, solo in due casi: 1. i soggetti coinvolti nell’operazione devono appartenere al settore delle pubbliche

amministrazioni; 2. la destinazione del trasferimento deve essere a favore di soggetti concessionari di lavori

pubblici, o di proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all’erogazione del servizio, i quali realizzano degli investimenti che alla scadenza del contratto devono retrocedere al finanziatore / committente.

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Le condizioni per l’indebitamentoarticolo 203 del TUEL Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se

sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo

anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

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La capacità di indebitamento articolo 204 del TUEL Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203,

l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione

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Il limite per il ricorso al debito

15%ENTRATE CORRENTI

Previsionale 2008

+31 dicembre 2007Interessi passivi

sullo stock di debito

Cons. 2006 Anno 2007

Interessi passivisul nuovo debito

da assumere

Tit. V Bil. 2008

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… le altre condizioni I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di

nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno

successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO ANNO ;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio Decreto.