legislazione nel processo donazione-trapianto
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35° Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di
OrganiLEGISLAZIONE NEL PROCESSO DONAZIONE -TRAPIANTO
Imola 18-21 novembre 2014
Claudio RagoCoordinatore Regionale per i Trapianti
Regione Veneto
cultura(donazione)
medicina(terapia)
organizzazione
Intra-extra ospedalierasicurezza
PARLARE DI TRAPIANTI SIGNIFICAPARLARE DI :
ETICA(aspetti dinamici)
Esiste un «diritto agli organi»? Esiste un obbligo morale alla
donazione di organi ?
Dichiarazione di volontà Ma perché proprio io?
L’accertamento della morteDonazione da vivente
Chi riceve un organo e chi no?
Il trapianto – una decisione difficile
Il commercio degli organi
7 ottobre 1991
DONAZIONE D'ORGANO A FINI DI TRAPIANTO
La chirurgia dei trapianti si definisce come una sicura ed
insostituibile opportunità terapeutica capace di risolvere
positivamente oggettive situazioni di pericolo e di danno per
la vita o per la validità individuale, non altrimenti e/o non
altrettanto efficacemente trattabili.
24 giugno 2010
«… Dopo una ampia analisi di carattere sia clinico che etico, che ha tenuto conto delle diverse e contrapposte argomentazioni, il CNB è giunto alla conclusione che sia lo standard neurologico che quello cardiopolmonare sono clinicamente ed eticamente validi per accertare la morte dell’individuo ed evitare in modo certo la possibilità di errore. In particolare il Comitato per quanto riguarda i criteri neurologici ritiene accettabili solo quelli che fanno riferimento alla c.d. “morte cerebrale totale” e alla c.d. “morte del tronco-encefalo”, intese come danno cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l’arresto cardiaco anossico. Il Comitato, tuttavia, ritiene che le spiegazioni all’opinione pubblica di questo concetto andrebbero corrette e aggiornate soprattutto sotto il profilo terminologico con definizioni oggi più rispondenti alla corrente pratica clinica….»
DEONTOLOGIA
Articolo 40
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e
sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
TITOLO VTRAPIANTI DI ORGANI,TESSUTI E CELLULE
- Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule
-Art. 41 Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto
18 Maggio 2014
La normativa e gli aspetti medico legali
‣Definizione e accertamento di morte nella legislazione vigente
‣La normativa sul prelievo di organi e tessuti da cadavere
‣Attuazione della direttiva 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza e prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
‣La volontà alla donazione, esigenze di anonimato, trattamento dei dati sanitari e loro impatto sull’attività pratica di prelievo e trapianto
‣La verifica di idoneità degli organi e dei tessuti da trapiantare
‣Le responsabilità degli operatori sanitari nel processo di trapianto di organi e tessuti
‣La normativa sul prelievo di organi e tessuti da donatore viventi
La norma giuridica
L. 578/1993 “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte”
D.M.S. 11 aprile 2008 Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n 582 relativo al “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” L. 91/1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti d’organi e tessuti”
L. 301/93 “Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea”
D. L 6 novembre 2007, n. 191 e D. L. 25 gennaio 2010, n.16 sulla definizione delle prescrizioni tecniche e sulle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani nonché in tema di rintracciabilità, di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi
DIR. 2110/45/UE 7 luglio 2010 “relativa alle norme di qualità e sicurezza di organi umani destinati al trapianto”
Decreto n. 116 del 16 aprile 2010: “Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente”
TX da VIVENTE: L. 458/67 rene; L. 483/99 fegato; L. 167/12 polmone, pancreas e intestino”.
NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA
CERTIFICAZIONE DELLA MORTE
• LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N.578• DMS 22 AGOSTO 1994 N.582
• D.M.S. 11 aprile 2008 (GU n. 136 del 12-6-2008)
CRITERI GENERALI
LEGGE 578/93
DMS 2008
DEFINIZIONE DI MORTE
OBBLIGATORIETA’ DELL’ACCERTAMENTO
COLLEGIALITA’ C.A.M.
CERTEZZA DELLA CAUSA DI MORTE
DISTINZIONE DIAGNOSI/ACCERTAMENTO
PERIODO DI OSSERVAZIONE
FINALITA’
QUANTI TIPIDI MORTE ?
QUANTI CRITERIPER GIUNGERE ALLA DIAGNOSI DI MORTE ?
QUANTI CRITERIPER VERIFICARE LA
REALTÁ DELLA MORTE ?
La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. (Art.1)
LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578Norme per l’accertamento e la certificazione della morte
(definisce giuridicamente il concetto di morte)
CORTECCIA
TRONCO ENCEFALICO
MIDOLLO SPINALE
ART. 2 ACCERTAMENTO DI MORTE
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta
quando la respirazione e la circolazione sono cessate per
un intervallo di tempo tale da comportare la perdita
irreversibile di tutte le funzioni dell‘ encefalo…
h 20’
LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578
Norme per l’accertamento e la certificazione della morte
(definisce giuridicamente il concetto di morte)
ART.2 ACCERTAMENTO DI MORTE
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni
encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie si intende avvenuta quando
si verifica la cessazione irreversibile di
tutte le funzioni dell’encefalo ed è
accertata con le modalità clinico
strumentali definite con decreto...
LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578
Norme per l’accertamento e la certificazione della morte
(definisce giuridicamente il concetto di morte)
QUANTI CRITERI PER VERIFICARELA DIAGNOSI DI MORTE ?
D.M. 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n° 582 «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte»
D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 ”Regolamento di polizia mortuaria"
CRITERIO NECROSCOPICO
CRITERIO CARDIOLOGICO
CRITERIO NEUROLOGICO
D. 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n° 582 «Regolamento recante le modalità per
l'accertamento e la certificazione di morte»"
ART.1 ACCERTAMENTO DELLA MORTE PER ARRESTO CARDIACO… l'accertamento della morte per arresto cardiaco puo' essere
effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo o digitale.
D. 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n° 582 «Regolamento recante le modalità per
l'accertamento e la certificazione di morte»"
ART. 2 CONDIZIONI CHE INDUCONO ALL'ACCERTAMENTO DELLA MORTE NEGLI OGGETTI AFFETTI DA LESIONI ENCEFALICHE E SOTTOPOSTI A MISURE RIANIMATORIE:
• stato di incoscienza;• assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;• silenzio elettrico cerebrale.
Ulteriori indagini complementari attestanti l’assenza di flusso cerebrale se:• Bambini di età inferiore ad un anno• Presenza di farmaci depressori S.N.C.• Diagnosi eziopatogenetica non accertata o non certa• Situazioni che impediscono l’esecuzione dell’ EEG, del test di apnea o
l’esecuzione dei riflessi del tronco
D. 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n° 582 «Regolamento recante le modalità per
l'accertamento e la certificazione di morte»"
Periodo di osservazione non inferiore alle 6 ore per tutti
Nei casi di danno anossicoaccertamento non prima delle 24 ore o prima delle 24 ore, se documentata l’assenza di flusso
Certificazione di morteal medico che ha refertato ECG isoelettrico spetta l’obbligo di compilare il certificato necroscopico
QUANTI TIPIDI MORTE ?
QUANTI CRITERIPER GIUNGERE ALLA DIAGNOSI DI MORTE ?
1
2
QUANTI CRITERIPER VERIFICARE LA
REALTÁ DELLA MORTE ?3
Legge 29 dicembre 1993 n. 578
ART. 3 - Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale
“Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni …, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico ...”
COLLEGIO MEDICO
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
garantisce e assicura il rispetto della vita
RISPETTO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’
PRINCIPIO DELLA UNANIMITA’
Diagnosi eziopatogenetica
Silenzio elettrico cerebrale
Assenza riflessi del tronco
Assenza respirazione spontanea
Periodo di osservazione
CESSAZIONE IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI DELL’ENCEFALO
Cessazione di tutte le funzioni
dell’encefalo
Irreversibilità del danno
D.M.S. 11 aprile 2008
L'iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica e l'assenza di alterazioni dell'omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrino metabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo.
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008 2. È prevista l'esecuzione di indagini atte ad escludere l'esistenza di flusso ematico encefalico nelle sotto elencate situazioni particolari:
a) bambini di età inferiore ad 1 anno;
b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo; in alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l'iter può essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei suddetti farmaci sul quadro clinico-strumentale complessivo;
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008
c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione dell'attività elettrica cerebrale.
3. Per l'applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale si rinvia alle Linee guida di cui in premessa, approvate dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti.
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
1. Ipotermia
E’ noto che lo stato di ipotermia può alterare il quadro elettroencefalografico e neurologico, come pure che in letteratura sono riportati dati che indicano come necessari per la diagnosi di morte, valori della temperatura corporea centrale al di sopra dei 32°C., ma ad ulteriore garanzia della procedura diagnostica di morte nei soggetti affetti da lesione encefalica è necessario protrarre ogni trattamento rianimatorio sino a quando la temperatura corporea centrale non abbia raggiunto e mantenuto i 35°C.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
2. Alterazioni dell’omeostasi cardio-circolatoria e respiratoria
E’ indispensabile che l’eventuale ipotensione arteriosa, quale alterazione più frequente dell’omeostasi cardio-circolatoria, e l’eventuale presenza di gravi alterazioni respiratorie, tali da alterare l’omeostasi respiratoria, vengano comunque corrette prima di effettuare la diagnosi di morte.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO CEREBRALE
3. Alterazioni endocrino-metaboliche
Allo stato attuale non esistono dati significativi riguardanti l’influenza delle sole alterazioni endocrino-metaboliche sulla diagnosi clinica di morte encefalica nei soggetti affetti da lesioni encefaliche. Le varie alterazioni endocrino-metaboliche e gli squilibri elettrolitici non sono in grado di determinare da soli il silenzio elettrico cerebrale. In presenza di gravi alterazioni endocrino-metaboliche, non correggibili, o che rappresentino la causa della compromissione del quadro clinico neurologico e del quadro elettroencefalografico, si ritiene opportuno fare ricorso alle indagini atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso
Per quanto attiene all’interferenza di sostanze ad azione neurodepressiva nella diagnosi di morte, si ricorda che il problema può riguardare un’intossicazione da sostanze la cui natura sia nota o sospetta, ma per lo più è relativo all’impiego di farmaci sedativi somministrati in infusione continua. Si richiama l’attenzione sul fatto che il decreto in questione, all’art. 2, comma 2, indica la necessità di escludere la presenza di farmaci depressori del S.N. “…di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo”, cioè sulla certezza della diagnosi di morte con criteri neurologici. … segue…
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso
… segue … Non è quindi la semplice nozione anamnestica di somministrazione recente o attuale di farmaci o l’assunzione di sostanze ad azione sedativa che impedisce la diagnosi di morte, bensì solo un’eventuale persistente azione neurodepressiva di grado tale da interferire sui parametri fondamentali su cui la diagnosi di morte si basa: l’assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, l’assenza dei riflessi del tronco encefalico, della respirazione spontanea e l’assenza di attività elettrica cerebrale (art. 2, c. 1 , D.M 11.4.2008).
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso… segue …
• Per quanto concerne l’uso di farmaci antiepilettici e delle benzodiazepine, il rilievo di livelli ematici compresi nel range terapeutico della sostanza esclude di per sé un’interferenza significativa sui parametri clinici elettroencefalografici.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso… segue …
• Nel caso di impiego prolungato e ad alti dosaggi di alcuni farmaci neurodepressori, si ricorda la possibilità di far ricorso ad antidoti specifici, allo scopo di verificare la risposta clinica ed elettroencefalografica; in ogni caso occorre considerare la farmacocinetica del singolo farmaco rispetto ai dosaggi utilizzati, alla durata di infusione del farmaco e all’intervallo di tempo intercorso dalla somministrazione in bolo o dalla sospensione dell’infusione, sulla base delle conoscenze cliniche e farmacologiche consolidate
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
5. Esecuzione del test di apnea.
Le situazioni cliniche di cui al DM 11.4.2008, art. 2, c. 2, che non permettono l’esecuzione del test di apnea o ne determinano l’interruzione, debbono essere adeguatamente documentate ai fini del ricorso, in sostituzione dello stesso test di apnea, alle indagini strumentali atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
6. Registrazione dell’attività elettrica cerebrale
In situazioni cliniche che impediscono la registrazione dell’attività elettrica cerebrale, si deve fare ricorso alle indagini strumentali atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale in sostituzione del tracciato EEG. E’ possibile inoltre effettuare le indagini strumentali di flusso ematico cerebrale, ai fini di una corretta refertazione del tracciato EEG , in tutti quei casi in cui la valutazione del silenzio elettrico cerebrale può essere inficiata da elementi artefattuali documentati ed ineliminabili, così come previsto all’Allegato del D.M., al punto 6.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
Metodiche per l’accertamento del flusso cerebrale
Le indagini strumentali volte ad accertare l’assenza di flusso cerebrale devono essere indicate e fatte eseguire dal rianimatore nella fase della diagnosi di morte nell’ambito dell’iter diagnostico-terapeutico complessivo definito dalla legge.
Per l’esecuzione di tali indagini si configura lo stato di necessità (articolo 54 del Codice Penale) in virtù del quale si deve agire in assenza del consenso del paziente; il che non esime i medici dall’informare i familiari in maniera esaustiva.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
Metodiche per l’accertamento del flusso cerebrale
Le metodiche raccomandate, attualmente disponibili, per l’accertamento del flusso ematico cerebrale sono:
• l’Angiografia cerebrale,
• la Scintigrafia cerebrale,
• il Doppler Transcranico (DTC)
• l’Angio-TAC.
LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
Il referto del medico specialista che esegue le indagini strumentali sopradescritte, ai fini dell’accertamento del flusso cerebrale, deve essere comprensivo della diagnosi di assenza o presenza di flusso ematico cerebrale .
D.M.S. 11 aprile 2008
Art. 3.
Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
e sottoposti a trattamento rianimatorio
1. Nei soggetti di cui all'art. 2, la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza; b) assenza dei riflessi del tronco encefalico: riflesso fotomotore, riflesso corneale, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio
d'innervazione del trigemino, risposta motoria nel territorio del facciale allo
stimolo doloroso ovunque applicato, riflesso oculo vestibolare, riflesso faringeo, riflesso carenale;
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008
c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale;
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008
d) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da EEG eseguito secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
e) assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dall'art. 2, comma 2.
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
ALLEGATO 1MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE
DELL'ELETTROENCEFALOGRAMMA 1) Parametri strumentali.
Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i parametri clinici riportati in art. 3, deve essere evidenziata l'assenza di attività elettrica cerebrale definita come assenza di «attività elettrica di origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per una durata continuativa di 30 minuti».
ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
2. I riflessi spinali spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della morte, essendo compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38° settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008Art. 4.
Periodo di osservazione
1. Ai fini dell'accertamento della morte la durata del periodo di osservazione deve essere non inferiore a 6 ore.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico, ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata l'assenza del flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di osservazione può iniziare anche prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico, di seguito alla documentazione dell'assenza del flusso ematico encefalico.
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
D.M.S. 11 aprile 2008
3. La simultaneità delle condizioni necessarie ai fini dell'accertamento deve essere rilevata dal collegio medico per almeno due volte, all'inizio e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1.
MORTE CON CRITERIO NEUROLOGICO
Disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte (ai sensi della L.n.578/93) e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti.
LEGGE 1 Aprile 1999 n.91 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 4 Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione
(…) i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo...
Legge 1 aprile 1999 n. 91
Art. 3 Prelievo di organi e di tessuti
I medici … forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche …
nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non
separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli
maggiori di età o, in mancanza ai genitori ovvero al rappresentante
legale.
Legge 1 aprile 1999 n. 91
Fino alla data di cui all’articolo 28 comma 2 è consentito procedere al prelievo … salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
.… il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli … o in mancanza i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta …
.… l’opposizione scritta … non è consentita … qualora risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo … salvo una successiva dichiarazione di volontà … contraria …
Art. 23 Disposizioni transitorie
Legge 1 aprile 1999 n. 91
REGIME TRANSITORIO
L.91/99
SI PUO’
PRELEVARE
NON SI PUO’
PRELEVARE
• Se il soggetto ha espresso volontà favorevole (aventi diritto non si oppongono)
• In mancanza di espressione di volontà
• Se il soggetto in vita ha negato l’assenso
• Se i familiari presentano opposizione
• Se il soggetto ha espresso volontà favorevole
• Se il soggetto, informato, non ha espresso alcuna volontà
• Se il soggetto in vita ha negato l’assenso
• Se al soggetto non è stata richiesta manifestazione di volontà
Espressione di volontà (escluso cornee)
Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea
a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l’assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.
1. La donazione delle cornee è gratuita. E’ consentito il prelievo delle coree da cadavere quando si sia ottenuto l’assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza dei figli se di età non inferiore
Legge 12 agosto 1993 n. 301
il principio dell'integrità della persona
il principio dell'identità della persona
La scrupolosità della raccolta dell'espres- sione di volontà così come previsto dalla norma
è garanzia per rispettare
Convivente more uxorio
Congiunti esistenti ma non interpellabili
Congiunti interpellabili indirettamente
Ruolo della famiglia
Espressione di volontà
Convivente more uxorio
Congiunti esistenti ma non interpellabili
Congiunti interpellabili indirettamente
Ruolo della famiglia
Espressione di volontà
Convivente more uxorio
Congiunti esistenti ma non interpellabili
Congiunti interpellabili indirettamente
Ruolo della famiglia
Espressione di volontà
Convivente more uxorio
Congiunti esistenti ma non interpellabili
Congiunti interpellabili indirettamente
Ruolo della famiglia
Espressione di volontà
alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto
alle modalità di svolgimento del prelievo
Prevede la compilazione di verbali:
1. da parte del collegio medico ex art.2, comma 5, legge 578/93;
2. da parte dei sanitari che procedono al prelievo relativo:
Prelievo e verbalizzazioneArt.14
Certificazione
1. I verbali sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici.
2. Gli originali dei verbali, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.
Prelievo e verbalizzazioneArt.14 Prelievi
Certificazione
Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente
Art. 18 Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto
PRINCIPIO DELLA GRATUITA’
FAVORISCE IL PROCESSO DELL’IDENTITA’ CORPOREA
PREVIENE IL RISCHIO DI DISCRIMINAZIONI INGIUSTIFICATE
Certificazione
La sicurezza del donatore
(con riferimento alle rispettive linee guida)
informazioneconsenso
Giudizio di idoneità
La sicurezza nel ricevente
Scopo delle linee-guida
A. definire i livelli di rischio accettabili/non accettabili per l’utilizzo degli organi
B. stabilire le modalità operative del processo di valutazione del rischio
“Linee-guida per l’accertamento della sicurezza del donatore di organi”
Conferenza Stato-Regioni, Deliberazione 26 novembre 2003, G. U. n. 297 del 23-12-2003
• Definizione dei livelli di rischio per l’impiego degli organi
• Identificazione delle modalità operative per la valutazione del rischio
Trapianti d’organo
DOCUMENTO TECNICO DELLA CONSULTA PERMANENTE E DEL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI
LINEE GUIDA PER IL PRELIEVO, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DELLA CUTE A SCOPO DI TRAPIANTO
LINEE GUIDA PER IL PRELIEVO, LA CONSERVAZIONE EL'UTILIZZO DELLE VALVOLE CARDIACHE E DEL TESSUTO VASCOLARE A SCOPO DI TRAPIANTO
LINEE-GUIDA PER IL PRELIEVO, LA CONSERVAZIONEE l'UTILIZZO DI TESSUTI DI ORIGINE OCULARE A SCOPO DI TRAPIANTO
FLUSSO OPERATIVO HBD 1
Comunicazione morte
Riunione CAMINIZIO OSSERVAZIONE
DIAGNOSI MORTE
SEGNALAZIONE AUTORITA’
GIUDIZIARIA
STRUMENTALE
CLINICA
COLLEGIALE
Nulla Osta Prelievo
DivietoPrelievo
STRUMENTALE
CLINICO
10:46
FLUSSO OPERATIVO HBD 2
Invio materiale biologico
Comunicazione morte
FINE OSSERVAZIONECertif. morte
PRELIEVO ORGANI
Proposta di donazione
Riunione CAMINIZIO OSSERVAZIONE
Diagnosi di morte
INTERROGAZIONE(SIT)
Valutazione sicurezzaidoneità
SI/NESSUNA REGISTR.
NO
NON OPP. OPPOSIZ.
TRASF. IN OBITORIO
SEGNALAZIONE AUTORITA’
GIUDIZIARIA
Nulla Osta Prelievo
DivietoPrelievo
SEGNALAZIONE CR/CIR
10:46
FaseDocumenti
Competenze Criticità
Causa del decessoCartella
clinica/Scheda donatore
RianimatoreCertezza della
diagnosi eziopatogenetica
AnamnesiCartella
clinica/Scheda donatore
Rianimatore/
Coordinatore Loc.
Familiari, MMG, H
Esame obiettivoCartella
clinica/Scheda donatore
Rianimatore/
Coordinatore Loc
Stili di vita, patologie
sistemiche, neoplasie
Fonte/Compilazione
Il processo di donazione (procurement)
ComunicazioneCartella
clinica/Scheda donatore
Rianimatore/
Coordinatore Loc
Aventi diritto, tempo, modo,
luogo inadeguato
FaseDocumenti
Competenze Criticità
Screening ematochimici, microbiologici, sierologici, ecc
Cartella clinica/Scheda
donatore
Rianimatore/
Coordinatore Loc.Servizi 24h.
Screening clinico-strumentali
Cartella clinica/Scheda
donatore
Rianimatore/
Coordinatore Loc.Servizi 24h.
Idoneità donatore (valutazione
rischio)
Cartella clinica/Scheda
donatore
Rianimatore e/o CLP e CIR (Centro
Interreg. Riferimento)
Valutazione integrata dai documenti precedenti
Fonte/Compilazione
Il processo di donazione (procurement)
Accertamento della morte
Cartella clinica/Scheda
donatore
Rianimatore/
Coordinatore Loc
Organizzazione, formazione, esperienza
Fase Documenti Competenze Criticità
MantenimentoCartella
clinica/Scheda donatore
Rianimatore/
Coordinatore LocArresto CC
Verifica documentazione
prima del prelievo
Cartella clinica Man. volontàVerb. Accert.
morte
Coordinatore Loc.
Corretta compilazione
verbali relativa alla manif. di volontà e acc.
morte
Idoneità degli organi al prelievo
Descrizione organi (verbali)
Chirurghi prelevatori
Ispezione organo, cavità toracica e
addominale
Fonte/Compilazione
Il processo di donazione (procurement)
Trasporti(modalità e tempi)
Verbali CRT/
Verbali 118
Coordinatore loc./
CRT/
118
Ischemia organi, Rendezvous
equipe, organizzazione
S.O.
FaseDocumenti
Competenze Criticità
Trapianto Verbali di trapianto ChirurgoCorretta
compilazione
Indagini bioptiche e autoptiche
Referto, verbale di riscontro autoptico
Anatomopatologo/
Medico-legale/
CRT -CIR
Servizio h. 24 o refertazione entro
tempi preventivamente
concordati
Evento o reazione avversa
Scheda notificaCliniciCRT
CIR CNT
Intercettazione e azione correttiva
Fonte/Compilazione
Il processo di donazione (tx e follow up)
Follow-up ricevente
Moduli follow-upChirurghi
/Clinici
Rispetto debito informativo