legislazione ambiente testo unico ambientale d. lgs 152/2006
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in attuazione della legge delega n. 308 del
15/12/2004.
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale Recante delega al Governo perRecante delega al Governo peril riordino , il coordinamento e il riordino , il coordinamento e l’integrazione della legislazionel’integrazione della legislazionein materia ambientale e in materia ambientale e misure di diretta applicazionemisure di diretta applicazione
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
rappresentato dal decreto rappresentato dal decreto legislativo 152 / 2006, legislativo 152 / 2006, pubblicato in G.U. (Supplemento pubblicato in G.U. (Supplemento Ordinario n. 96 della G. U. n. 88 Ordinario n. 96 della G. U. n. 88 del 14 aprile), è entrato in vigore del 14 aprile), è entrato in vigore il 29 aprile 2006.il 29 aprile 2006.
Il Testo Unico Ambientale,Il Testo Unico Ambientale,
Comprende oltre l’80% della materia ambientale , non rientra nel testo la normativa riguardante la tutela della flora e della fauna e l’inquinamento acustico.
Il Testo Unico Ambientale,Il Testo Unico Ambientale,
Il provvedimento ha recepito otto direttive comunitarie che non erano ancora entrate nella legislazione italiana,
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
accorpa le disposizioni per settori omogenei,
abroga cinque leggi,
dieci disposizioni di legge,
Il Testo Unico Ambientale,Il Testo Unico Ambientale,
quattro decreti del Presidente della Repubblica
tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e otto decreti ministeriali.
Il Testo Unico Ambientale,Il Testo Unico Ambientale,
Sono 6 i settori riordinati e contemplati nel mega testone che viene articolato in 6 PARTI disciplinando le seguenti materie:
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
Disposizioni comuni, finalità , campo di applicazione Parte I - artt. 1, 2, 3
Valutazione impatto ambientale (VIA)
valutazione ambientale strategica, (VAS), e autorizzazione unica (IPPC)
Parte II – Titoli 4 - artt. 4 a 52
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
Difesa del suolo tutela e gestione delle acque Parte III – Sezioni 4 – artt. 53 a 176
Gestione Rifiuti e bonifica dei siti contaminati Parte IV – Titoli 6 – artt.177 a 266
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
Tutela dell'aria e riduzione
emissioni in atmosfera Parte V – Titoli 3 – artt. 267 a 298
Risarcitoria contro i danni ambientali Parte VI – Titoli 3 – artt. 298 a 318
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
OBIETTIVO
Promozione dei livelli di qualità della vita umana
Il Testo Unico AmbientaleIl Testo Unico Ambientale
Attraverso :Attraverso :
la salvaguardia e il miglioramento la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambientedelle condizioni dell’ambiente
L’utilizzazione accorta e razionale L’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturalidelle risorse naturali
(art. 2)(art. 2)
A distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione si sono registrate numerose modifiche.
Sin dal primo giorno della sua promulgazione il testo appariva in una veste non definitiva e chiaramente provvisoria ed era logico aspettarsi trasformazioni anche radicali .
MODIFICHEMODIFICHE
Il Decreto legislativo n. 284dell' 8 novembre 2006 è stato il primo correttivo.
D. Lgs. n. 284 del 2006D. Lgs. n. 284 del 2006
vennero soppresse
le Autorità di Bacino
l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
e furono abrogati: gli artt. 159, 160 e 307
D. Lgs. n. 284 del 2006D. Lgs. n. 284 del 2006
fu prorogato da sei a dodici
mesi il termine posto dall‘ art. 224, comma 2, per l‘ adeguamento dello statuto del CONAI ai principi del codice ambientale.
Il Decreto Legislativo n. 4 Il Decreto Legislativo n. 4
del 16 gennaio 2008 è stato del 16 gennaio 2008 è stato il secondo correttivoil secondo correttivo
D. Lgs. n. 4 del 2008D. Lgs. n. 4 del 2008
È il provvedimento che ha È il provvedimento che ha
maggiormente inciso sulla maggiormente inciso sulla
struttura originaria del T. U. A, struttura originaria del T. U. A,
comportandone sensibili ed comportandone sensibili ed
importanti modifiche.importanti modifiche.
D. Lgs. n. 4 del 2008D. Lgs. n. 4 del 2008
In effetti fino a prima dell’emanazione del In effetti fino a prima dell’emanazione del
D lgs 16 gennaio 2008, n. 4, le modifiche D lgs 16 gennaio 2008, n. 4, le modifiche
intervenute direttamente sul dispositivo in intervenute direttamente sul dispositivo in
questione, si riducono a circa dieci articoli questione, si riducono a circa dieci articoli
sugli oltre trecento contenuti, anche se, sugli oltre trecento contenuti, anche se,
nel frattempo, si sono susseguiti nel frattempo, si sono susseguiti
provvedimenti che hanno comportato provvedimenti che hanno comportato
alcuni aggiustamenti.alcuni aggiustamenti.
Sono in arrivo altre novità con il nuovo Sono in arrivo altre novità con il nuovo
““Correttivo” in itinere, costituito dal Ddl Correttivo” in itinere, costituito dal Ddl
recante Modifiche alla Parte prima,seconda, recante Modifiche alla Parte prima,seconda,
terza, quarta e sesta del Dlgs 152/ 2006, terza, quarta e sesta del Dlgs 152/ 2006,
contenute nel disegno di legge di iniziativa contenute nel disegno di legge di iniziativa
parlamentare del 13.01.09 al Senato per la parlamentare del 13.01.09 al Senato per la
riformulazione delle norme in materia di riformulazione delle norme in materia di
Via, acque, rifiuti e danno ambientale del Via, acque, rifiuti e danno ambientale del “Codice ambientale”. “Codice ambientale”.
Senza la pretesa di essere esaustivi, vista l’importanza e la complessità del provvedimento (318 articoli e più di 400 pagine di allegati)
e rimandando ad incontri successivi, alcuni approfondimenti su temi specifici,
riportiamo di seguito, raggruppati per categorie:
rifiuti e bonifiche,acqua, aria,
le novità più importanti e gli adempimenti di immediato interesse.
RIFIUTIRIFIUTI
SEZIONE QUARTASEZIONE QUARTA
da art. 177 a art. 266da art. 177 a art. 266
Comprende n° 6 titoli:Comprende n° 6 titoli:
RIFIUTIRIFIUTI
La parte quarta del D. Lgs. disciplina la La parte quarta del D. Lgs. disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle Dir. CEE inquinati anche in attuazione delle Dir. CEE su su rifiuti, su rifiuti pericolosi, su oli usati, su rifiuti, su rifiuti pericolosi, su oli usati, su batterie esauste, su rifiuti di imballaggio, batterie esauste, su rifiuti di imballaggio, su policlorobifenilisu policlorobifenili (PCB),(PCB), su discariche, su discariche, su inceneritori, su rifiuti elettrici ed su inceneritori, su rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, su veicoli elettronici, sui rifiuti portuali, su veicoli fuori uso, su rifiuti sanitari e su rifiuti fuori uso, su rifiuti sanitari e su rifiuti contenenti amianto. contenenti amianto.
art. 177art. 177
RIFIUTIRIFIUTI
OBIETTIVO
Fare in modo che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’ Uomo e senza recare pregiudizio all’Ambiente .
RIFIUTIRIFIUTIcon:con: La gestione dei rifiutiLa gestione dei rifiuti ((il ciclo attivo controllato che il ciclo attivo controllato che
comprende tutte le fasi del ciclo integrato dei R., dalla fase della comprende tutte le fasi del ciclo integrato dei R., dalla fase della raccolta fino alla fase residuale dell’ avvenuto smaltimento e o di raccolta fino alla fase residuale dell’ avvenuto smaltimento e o di recupero)recupero)
Gestione che va effettuata in conformitàGestione che va effettuata in conformitàai principi di precauzione, di prevenzione,ai principi di precauzione, di prevenzione,di proporzionalità, di responsabilizzazione di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione da parte di tutti i e di cooperazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.soggetti coinvolti.
RIFIUTI classificazione
ORIGINE PERICOLO
URBANI
SPECIALI PERICOLOSI
NON PERICOLOSI
RIFIUTIRIFIUTI
Sono fatte salve disposizioni specifiche, Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai particolari o complementari, conformi ai
principi di cui alla parte quarta del D.Lgs. principi di cui alla parte quarta del D.Lgs.
adottate in attuazione di direttive adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione comunitarie che disciplinano la gestione
di determinate categorie di rifiuti. di determinate categorie di rifiuti.
Art. 177Art. 177
RIFIUTIRIFIUTI
I - gestione RifiutiI - gestione Rifiuti II - gestione imballaggiII - gestione imballaggi III - gestione di particolari categorie III - gestione di particolari categorie di rifiutidi rifiuti IV - tariffa per la gestione di rifiutiIV - tariffa per la gestione di rifiuti V - bonifica dei siti contaminatiV - bonifica dei siti contaminati VI - sistema sanzionatorioVI - sistema sanzionatorio
RIFIUTIRIFIUTI
M. U. D. (M. U. D. (art.189)art.189)
Modello Unico di DichiarazioneModello Unico di Dichiarazione
dichiarazione annuale dei rifiutidichiarazione annuale dei rifiuti
RIFIUTIRIFIUTI
La dichiarazione annuale dei rifiuti(MUD) deve essere comunicata
alle Camere di CC. II. ed AA.territorialmente competenti ogni anno da:
RIFIUTIRIFIUTI
MUD chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
RIFIUTIRIFIUTI
MUD chiunque effettua operazioni di
recupero e smaltimenti rifiuti;
tutte le imprese (anche artigiane) e gli enti che producono Rifiuti Pericolosi;
RIFIUTIRIFIUTI
MUDMUD
Tutti i consorzi istituiti conTutti i consorzi istituiti con
la finalità di recuperare la finalità di recuperare
particolari tipologie di rifiutoparticolari tipologie di rifiuto
RIFIUTIRIFIUTI
Chi è ESONERATO dal MUD? i produttori di rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, dall’ attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, non hanno l’ obbligo di inviare la dichiarazione annuale
RIFIUTIRIFIUTI
dal 29 aprile 2006 viene meno l’obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti MUD per tutte le imprese (anche artigiane) e gli enti che producono solo rifiuti non pericolosi.
MUDNel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, previa apposita convenzione, il MUD sarà effettuato dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita.
RIFIUTIRIFIUTI
RIFIUTIRIFIUTI
Sono obbligati alla tenuta del
registro di carico e scarico(art. 190)(art. 190)
Registri di carico/scarico (art. 190)
Le attività che presentano il MUD
Le attività industriali,artigiane (anche ditte individuali senza dipendenti) e commerciali che producono rifiuti non pericolosi
hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scaricosu cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Sono stati aumentati i tempi di registrazione per le attività di carico e scarico dei rifiuti e quindi il produttore ha tempo 10 giorni lavorativi (rispetto ai 7 giorni di prima) per registrare le operazioni di carico e altrettanti per lo scarico su registri regolarmente vidimati.
Vengono raddoppiati i quantitativi di rifiuti non pericolosi (da 5 a 10 tonnellate) e pericolosi(da 1 a 2 tonnellate) per i quali è possibile adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
Tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (SAPI) che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
Trasporto rifiuti (art. 193):
L’albo Nazionale dei gestori rifiuti viene sostituito dall’Albo Nazionale gestori ambientali, che avranno anche sezioni regionali / provinciali.
Trasporto rifiuti (art. 193):
Durante il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese
i rifiuti devono essere accompagnanti dal formulario di identificazione (FIR).
Non sono obbligati alla tenuta del formulario:
Coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (con il D. Lgs 22/97 veniva
consentito anche il trasporto di rifiuti pericolosi)
in modo occasionale e saltuario, che
non eccedano la quantità di 30 Kg o di
30 litri.
RIFIUTIRIFIUTI
Quando il trasporto dei rifiuti in
conto proprio è ristretto ai soli
rifiuti non pericolosi per quantità che
non superino i trenta Kg o trenta litri
Si è esenti dal formulario
RIFIUTIRIFIUTI
Iscrizione all’Albo le imprese che esercitano la
raccolta e il trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi come
attività ordinaria e regolare
RIFIUTIRIFIUTIIscrizione all’Albo (art. 212 ):
L’iscrizione all’albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti.
Per tali iscrizioni, della durata di 5 anni, sarà necessario prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.
Iscrizione all’ALBOIscrizione all’ALBO le imprese che esercitano la raccolta e il
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché
le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 litri al giorno, dovranno iscriversi all’Albo nazionale, tramite richiesta scritta alla sezione dell’Albo territorialmente competente, senza l’obbligo di prestare alcuna garanzia finanziaria.
Tali imprese dovranno però corrispondere un diritto annuale di iscrizione pari a 50€.
RIFIUTIRIFIUTI
Per coloro che, dalla data del 29
aprile 2006, non sono iscritti all’Albo
è prevista la pena dell’arresto da tre
mesi ad un anno o l’ammenda da
2.600 € a 26.000 € .
Condizione del deposito temporaneo:
I rifiuti pericolosi / non pericolosi devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:1. Con cadenza almeno bimestrale nel caso di rifiuti pericolosi, trimestrale se non pericolosi, indipendentemente dalle quantità in deposito;
Condizione del deposito temporaneo:
2. Quando il quantitativo di rifiuti raggiunge i 10/20 m3 (se pericolosi o non pericolosi); in ogni caso se il quantitativo in deposito non supera i 10/20 m3 il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno.