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Titolo I Principî generali Art. 1 Finalità e ambito della legge 1. La presente legge, in attua- zione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principî fondamentali per l’isti- tuzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di ga- rantire e di promuovere, in for- ma coordinata, la conservazio- ne e la valorizzazione del patri- monio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio na- turale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore na- turalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al com- ma 2, specie se vulnerabili, so- no sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in par- ticolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associa- zioni vegetali o forestali, di sin- golarità geologiche, di forma- zioni paleontologiche, di comu- nità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambien- tale idonei a realizzare una inte- grazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la sal- vaguardia dei valori antropolo- gici, archeologici, storici e ar- Legge quadro sulle aree protette Legge 6 dicembre 1991, n. 394 modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426

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Titolo I

Principî generali

Art. 1 – Finalità e ambitodella legge

1. La presente legge, in attua-zione degli articoli 9 e 32 dellaCostituzione e nel rispetto degliaccordi internazionali, dettaprincipî fondamentali per l’isti-tuzione e la gestione delle areenaturali protette, al fine di ga-rantire e di promuovere, in for-ma coordinata, la conservazio-ne e la valorizzazione del patri-monio naturale del paese.

2. Ai fini della presente leggecostituiscono il patrimonio na-turale le formazioni fisiche,geologiche, geomorfologiche ebiologiche, o gruppi di esse,che hanno rilevante valore na-turalistico e ambientale.

3. I territori nei quali sianopresenti i valori di cui al com-ma 2, specie se vulnerabili, so-no sottoposti ad uno specialeregime di tutela e di gestione,allo scopo di perseguire, in par-ticolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specieanimali o vegetali, di associa-zioni vegetali o forestali, di sin-golarità geologiche, di forma-zioni paleontologiche, di comu-nità biologiche, di biotopi, divalori scenici e panoramici, diprocessi naturali, di equilibriidraulic i e idrogeologici, diequilibri ecologici;

b) applicazione di metodi digestione o di restauro ambien-tale idonei a realizzare una inte-grazione tra uomo e ambientenaturale, anche mediante la sal-vaguardia dei valori antropolo-gici, archeologici, storici e ar-

Legge quadro sulle aree protette

Legge 6 dicembre 1991, n. 394modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426

chitettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività dieducazione, di formazione e diricerca scientifica, anche inter-disciplinare, nonché di attivitàricreative compatibili;

d) difesa e ricostituz ione de-gli equilibri idraulici e idro-g e o l o g i c i .

4. I territori sottoposti al regi-me di tutela e di gestione di cuial comma 3 costituiscono learee naturali protette. In dettearee possono essere promossela valorizzazione e la sperimen-tazione di attività produttivecompatibili.

5. Nella tutela e nella gestio-ne delle aree naturali protette,lo Stato, le regioni e gli enti lo-cali attuano forme di coopera-zione e di intesa ai sensi del-l’articolo 81 del D.P.R. 24 lu-glio 1977, n. 616, e dell’artico-lo 27 della legge 8 giugno1990, n. 142.

Per le medesime finalità loStato, le regioni, gli enti locali,altri soggetti pubblici e privati ele Comunità del parco possonoaltresí promuovere i patti terri-toriali di cui all’articolo 2, com-

ma 203, della legge 23 dicem-bre 1996, n. 662 .

Art. 1bis – Programmi na -zionali e politiche di sistema

1. Il Ministro dell’ambientepromuove, per ciascuno dei si-stemi territoriali dei parchi del-l’arco alpino, dell’Appennino,delle isole e di aree marine pro-tette, accordi di programma perlo sviluppo di azioni economi-che sostenibili con particolareriferimento ad attività agro-sil-vo-pastorali tradizionali, dell’a-griturismo e del turismo am-bientale con i Ministri per lepolitiche agricole, de ll’indu-stria, del commercio e dell’arti-gianato, del lavoro e della pre-videnza sociale e per i beni cul-turali e ambientali, con le re-gioni e con altri soggetti pub-blici e privati.

2. Il Ministro dell’ambiente,sentito il parere della Conferen-za permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le provin-ce autonome di Trento e di Bol-zano, degli Enti parco interes-sati e delle associazioni am-bientalistiche maggiormenterappresentative, individua al-

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tresí le risorse finanziarie na-ziona li e comunitarie, impie-gabili nell’attuazione degli ac-cordi di programma di cui alcomma 1.

Art. 2 – Classificazione del -le aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono co-stituiti da aree terrestri, fluviali,lacuali o marine che contengo-no uno o piú ecosistemi intatti oanche parzialmente alterati dainterventi antropici, una o piúformazioni fisiche, geologiche,geomorfologiche , biologiche,di r ilievo internazionale o na-zionale per valori naturalistici,scientifici, este tici, culturali,educativi e ric reativi tali da ri-chiedere l’intervento dello Sta-to ai fini della loro conserva-zione per le generazioni pre-senti e future.

2. I parchi naturali regionalisono costituiti da aree terrestri,fluviali, lacuali ed eventual-mente da tratti di mare prospi-cienti la costa, di valore natura-listico e ambientale, che costi-tuiscono, nell’ambito di una opiú regioni limitrofe, un siste-ma omogeneo individuato dagli

assetti naturali dei luoghi, daivalori paesaggistici ed artisticie dalle tradizioni culturali dellepopolazioni locali.

3. Le riserve naturali sonocostituite da aree terrestri, flu-viali, lacuali o marine che con-tengono una o piú specie natu-ralisticamente rilevanti dellaflora e della fauna, ovvero pre-sentino uno o piú ecosistemiimportanti per le diversità bio-logiche o per la conservazionedelle risorse genetiche. Le ri-serve naturali possono esserestatali o regionali in base allarilevanza degli interessi in esserappresentati.

4. Con riferimento all’am-biente marino, si distinguono learee protette come definite aisensi del protocollo di Ginevrarelativo alle aree del Mediterra-neo particolarmente protette dicui alla L. 5 marzo 1985, n. 127,e quelle definite ai sensi della L.31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree na-turali protette di cui all’artico-lo 3 può operare ulte riori clas-sificazioni per le finalità dellapresente legge ed allo scopo direndere efficaci i tipi di prote -

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zione previsti dalle convenzio-ni internazionali ed in partico-lare dalla convenzione di Ram-sar di cui al D.P.R. 13 marzo1976, n. 448.

6. La classificazione dellearee naturali protette di rilievointernazionale e nazionale, qua-lora rientrino nel territorio delleregioni a statuto speciale e del-le province autonome di Trentoe di Bolzano, ha luogo d’intesacon le regioni e le provincestesse secondo le procedurepreviste dalle norme di attua-zione dei rispettivi statuti d’au-tonomia e, per la regione Valled’Aosta, secondo le proceduredi cui all’articolo 3 della L. 5agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l’isti-tuzione dei parchi nazionali edelle riserve naturali statali, ter-restri, fluviali e lacuali, sono ef-fettuate d’intesa con le regioni.

8. La classificazione e l’isti-tuzione dei parchi e delle riser-ve naturali di interesse regiona-le e locale sono effettuate dalleregioni.

9. Ciascuna area naturaleprotetta ha diritto all’uso esclu-sivo della propria denominazione.

Art. 3 – Comitato per le areenaturali protette e Consultatecnica per le aree naturaliprotette

1. È istituito il Comitato perle aree naturali protette, di se-guito denominato “Comitato”,costituito dai Ministri dell’am-biente, che lo presiede, dell’a-gricoltura e delle foreste, dellamarina mercantile, per i beniculturali e ambientali, dei lavo-ri pubblici e dell’università edella ricerca scientifica e tecno-logica, o da sottosegretari dele-gati, e da sei presidenti di re-gione o provincia autonoma, oassessori delegati, designati,per un triennio, dalla Conferen-za permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le provin-ce autonome di Trento e di Bol-zano. Alle riunioni del Comita-to partecipano, con voto con-sultivo, i presidenti, o gli asses-sori delegati, delle regioni nelcui territorio ricade l’area pro-tetta, ove non rappresentate. Al-la costituzione del Comitatoprovvede il Ministro dell’am-biente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sul-la base della Carta della natura

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di cui al comma 3, le linee fon-damentali dell’assetto del terri-torio con riferimento ai valorinaturali ed ambientali, che sonoadottate con decreto del Presi-dente del Consiglio dei mini-stri, su proposta del Ministrodell’ambiente, previa delibera-zione del Comitato.

3. La Carta della natura èpredisposta dai servizi tecnicinazionali di cui alla legge 18maggio 1989, n. 183, in attua-zione degli indirizzi del Comi-tato. Essa integrando, coordi-nando ed utilizzando i dati di-sponibili relativi al complessodelle finalità di cui all’articolo1, comma 1, della presente leg-ge, ivi compresi quelli dellaCarta della montagna di cui al-l’articolo 14 della legge 3 di-cembre 1971, n. 1102, indivi-dua lo stato dell’ambiente natu-rale in Italia, evidenziando i va-lori naturali e i profili di vulne-rabilità territoriale . La Cartadella natura è adottata dal Co-mitato su proposta del Ministrodell’ambiente. Per l’attuazionedel presente comma è autorizza-ta la spesa di lire 5 miliardi nel1992, lire 5 miliardi nel 1993 e

lire 10 miliardi nel 1994.4. Il Comitato svolge, in par-

ticolare, i seguenti compiti:a) integra la classificazione

delle aree protette, sentita laConsulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per learee naturali protette di rilievointernazionale e nazionale dicui all’articolo 4, sentita laConsulta di cui al comma 7 delpresente articolo, nonché le re-lative direttive per l’attuazionee le modifiche che si rendanonecessarie;

c) approva l’elenco ufficialedelle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell’ambienteconvoca il Comitato almenodue volte l’anno, provvede al-l’attuazione delle deliberazioniadottate e riferisce sulla loroesecuzione.

6. Ove sull’argomento in di-scussione presso il Comitatonon si raggiunga la maggioran-za, il Ministro dell’ambienterimette la questione al Consi-glio dei ministri, che dec ide inm e r i t o .

7. È istituita la Consulta tec-nica per le aree naturali protet-te, di seguito denominata “Con-

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sulta”, costituita da nove esper-ti particolarmente qualificatiper l’attività e per gli studi rea-lizzati in materia di conserva-zione della natura, nominati,per un quinquennio, dal Mini-stro dell’ambiente, di cui trescelti in una rosa di nomi pre-sentata dalle associazioni diprotezione ambientale presentine l Consiglio nazionale perl’ambiente, tre scelti, ciascuno,sulla base di rose di nomi ri-spettivamente presentate dal-l’Accademia nazionale dei Lin-cei, dalla Società botanica ita-liana e dall’Unione zoologicaitaliana, uno designato dal Con-siglio nazionale delle ricerche edue scelti in una rosa di nomiproposta dai presidenti dei par-chi nazionali e regionali. Perl’attuazione del presente com-ma è autorizzata una spesa an-nua fino a lire 600 milioni apartire dall’anno 1991.

8. La Consulta esprime pare-ri per i profili tecnico-scientifi-ci in materia di aree naturaliprotette, di sua iniziativa o surichiesta del Comitato o del Mi-nistro dell’ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e

di segreteria del Comitato edella Consulta sono svolte, nel-l’ambito del servizio Conserva-zione della natura del Ministerodell’ambiente, da una segrete-ria tecnica composta da un con-tingente di personale stabilito,entro il limite complessivo dicinquanta unità, con decreto delMinistro dell’ambiente di con-certo con il Ministro del tesoroe con il Ministro per gli affariregionali. Il predetto contingen-te è composto mediante apposi-to comando di dipendenti deiMinisteri presenti nel Comita-to, delle regioni e delle provin-ce autonome di Trento e di Bol-zano, nonché di personale dienti pubblici anche economici,ai quali è corrisposta una inden-nità stabilita con decreto delMinistro dell’ambiente di con-certo con il Ministro del tesoro.

Fanno parte del contingentenon piú di venti esperti di ele-vata qualificazione, assunti concontratto a termine di duratanon superiore al biennio e rin-novabile per eguale periodo,scelti con le modalità di cui agliarticoli 3 e 4 del decreto legge24 luglio 1973, n. 428, conver-

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tito dalla legge 4 agosto 1973,n. 497. Con proprio decreto ilMinistro dell’ambiente, sentiti iMinistri che fanno parte delComitato, disciplina l’organiz-zazione della segreteria tecnica.

Per l’attuazione del presentecomma è autorizzata una spesaannua fino a lire 3,4 miliardi apartire dall’anno 1991.

Art. 4 – Programma trienna -le per le aree naturali protette

1. Il programma triennale perle aree naturali protette, di se-guito denomina to “program-ma”, sulla base delle linee fon-damentali di cui all’articolo 3,comma 2, dei dati della Cartadella natura e delle disponibi-lità finanziarie previste dallalegge dello Stato:

a) specifica i territori che for-mano oggetto del sistema dellearee naturali protette di interes-se internazionale, nazionale eregionale quali individuate nel-le vigenti disposizioni di legge,statali e regionali, operando lanecessar ia delimitaz ione deiconfini;

b) indica il termine per l’isti-tuzione di nuove aree naturali

protette o per l’ampliamento ela modifica di quelle esistenti,individuando la delimitazionedi massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delledisponibilità finanzia rie perciascuna a rea e per ciascunesercizio finanziario, ivi com-presi i contributi in conto capi-tale per l’esercizio di attivitàagricole compatibili, condottecon sistemi innovativi ovverocon recupero di sistemi tradi-zionali, funzionali alla prote-zione ambientale, per il recupe-ro e il restauro delle aree di va-lore naturalistico degradate, peril restauro e l’informazione am-bientali;

d) prevede contributi in con-to capitale per le attività nellearee naturali protette istituitedalle regioni con proprie risor-se, nonché per progetti delle re-gioni relativi all’istituzione didette aree;

e) determina i criteri e gli in-dirizzi ai quali debbono unifor-marsi lo Stato, le regioni e gliorganismi di gestione delle areeprotette nell’attuazione del pro-gramma per quanto di lorocompetenza , ivi compresi i

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compiti relativi alla informa-zione ed alla educazione am-bientale delle popolazioni inte-ressate, sulla base dell’esigenzadi unitarietà delle aree da pro-teggere.

2. Il programma è redatto an-che sulla base delle indicazionidi cui all’articolo 1 della legge31 dicembre 1982, n. 979.

3. Il programma fissa inoltrecriteri di massima per la crea-zione o l’ampliamento di altrearee naturali protette di interes-se locale e di aree verdi urbanee suburbane, prevedendo con-tributi a carico dello Stato perla loro istituzione o per il loroampliamento a valere sulle di-sponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle pre-visioni del programma di cui alcomma 3, avviene a mezzo diintese, eventualmente promos-se dal Ministro dell’ambiente,tra regioni ed enti locali, sullabase di specifici metodi e crite-ri indicati nel programma trien-nale dell’azione pubblica per latutela dell’ambiente di cui allalegge 28 agosto 1989, n. 305.L’osservanza dei predetti criteriè condizione per la concessione

di finanziamenti ai sensi dellapresente legge.

5. Proposte relative al pro-gramma possono essere presen-tate al Comitato da ciascuncomponente del Comitato stes-so, dagli altri Ministri, da regio-ni non facenti parte del Comita-to e dagli enti locali, ivi com-prese le comunità montane. Leproposte per l’istituzione dinuove aree naturali protette oper l’ampliamento di aree natu-rali protette esistenti possonoessere altresí presentate al Co-mitato, tramite il Ministro del-l’ambiente, dalle associazionidi protezione ambientale indi-viduate ai sensi dell’articolo 13della legge 8 luglio 1986, n.349, ovvero da cinquemila cit-tadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presentelegge, il Ministro dell’ambientepresenta la proposta di pro-gramma al Comitato il qualedelibera entro i successivi seimesi. Il programma è pubblica-to sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica ita liana. Il pro-gramma ha durata triennale edè aggiornato annualmente con

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la stessa procedura. In sede diattuazione del primo program-ma triennale, il programmastesso finalizza non meno dimetà delle risorse di cui al com-ma 9 ai parchi e riserve regio-nali esistenti, a quelli da istitui-re e a quelli da ampliare. Essoripartisce le altre risorse dispo-nibili per le finalità compatibilicon la presente legge ed in par-ticolare con quelle degli artico-li 7, 12, 14 e 15, ed è predispo-sto sulla base degli elementi co-nosc itivi e tecnico-sc ientificiesistenti presso i servizi tecnicinazionali e le amministrazionistatali e regionali.

7. Qualora il programma nonvenga adottato dal Comitatonel termine previsto dal com-ma 6, si provvede con decretodel Presidente del Consigliodei ministri, previa delibera-zione del Consiglio dei mini-stri, su proposta del Ministrod e l l ’ a m b i e n t e .

8. In vista della formulazionedel programma è autorizzata laspesa da parte del Ministerodell’ambiente di lire 22,9 mi-liardi per il 1991 e lire 12 mi-liardi per il 1992 per l’avvio

delle attività connesse alla pre-disposizione della Carta dellanatura nonché per attività diinformazione ed educaz ioneambientale.

9. Per l’attuazione del pro-gramma ed in particolare per laredazione del piano per il parcodi cui all’articolo 12, per le ini-ziative per la promozione eco-nomica e sociale di cui all’arti-colo 14, per acquisti, espropria-zioni e indennizzi di cui all’ar-ticolo 15, nonché per interventiconnessi a misure provvisoriedi salvaguardia e primi inter-venti di riqualificazione ed in-terventi urgenti per la valoriz-zazione e fruibilità delle aree, èautorizzata la spesa di lire 110miliardi per il 1992, lire 110miliardi per il 1993 e lire 92miliardi per il 1994.

Art. 5 – Attuazione del pro -gramma; poteri sostitutivi

1. Il Ministro dell’ambientevigila sull’attuazione del pro-gramma e propone al Comitatole variazioni ritenute necessa-rie. In caso di ritardi nell’attua-zione del programma tali dapregiudicarne gravemente le fi-

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nalità, il Ministro dell’ambien-te, sentita la Consulta, indicagli adempimenti e le misurenecessarie e fissa un termineper la loro adozione decorso ilquale, previo parere del Comi-tato, rimette la questione alConsiglio dei ministri cheprovvede in via sostitutiva an-che attraverso la nomina dicommissari ad acta.

2. Il Ministro dell’ambienteprovvede a tenere aggiornatol’elenco ufficiale delle areeprotette e rilascia le re lativecertificazioni. A tal fine le re-gioni e gli altri soggetti pubbli-ci o privati che attuano forme diprotezione naturalistica di areesono tenuti ad informare il Mi-nistro dell’ambiente secondo lemodalità indicate dal Comitato.

3. L’iscrizione ne ll’elencoufficiale delle aree protette ècondizione per l’assegnazionedi contributi a carico dello Stato.

Art. 6 – Misure di salva -guardia

1. In caso di necessità ed ur-genza il Ministro dell’ambientee le regioni, secondo le rispetti-ve competenze, possono indivi-

duare aree da proteggere ai sen-si della presente legge ed adot-tare su di esse misure di salva-guardia. Per quanto concerne learee protette marine detti poterisono esercitati dal Ministro del-l’ambiente di concerto con ilMinistro della marina mercanti-le. Nei casi previsti dal presen-te comma la proposta d’istitu-zione dell’area protetta e le re-lative misure di salvaguardiadevono essere esaminate dalComitato nella prima sedutasuccessiva alla pubblicazionedel provvedimento di indivi-duazione dell’area stessa. Restafermo quanto previsto dall’arti-colo 5 della legge 8 luglio1986, n. 349, in materia di indi-viduazione di zone di importan-za naturalistica nazionale ed in-ternazionale, nonché dall’arti-colo 7 della legge 3 marzo1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione delprogramma fino all’istituzionedelle singole aree protette ope-rano direttamente le misure disalvaguardia di cui al comma 3nonché le altre specifiche misu-re eventualmente individuatenel programma stesso e si ap-

47LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

plicano le misure di incentiva-zione di cui all’articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei cen-tri edificati di cui all’articolo 18della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di sal-vaguardia ambientale, conprovvedimento motivato, anchenei centri edificati, l’esecuzio-ne di nuove costruzioni e la tra-sformazione di quelle esistenti,qualsiasi mutamento dell’utiliz-zazione dei terreni con destina-zione diversa da quella agricolae quant’altro possa incidere sul-la morfologia del territorio, su-gli equilibri ecologici, idraulicied idrogeotermici e sulle fina-lità istitutive dell’area protetta.In caso di necessità ed urgenza,il Ministro dell’ambiente, conprovvedimento motivato, senti-ta la Consulta, può consentirederoghe alle misure di salva-guardia in questione, prescri-vendo le modalità di attuazionedi lavori ed opere idonei a sal-vaguardare l’integrità dei luo-ghi e dell’ambiente na turale.Resta ferma la possibilità direalizzare interventi di manu-tenzione ordinaria e straordina-ria di cui alle lettere a) e b) del

primo comma dell’articolo 31della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione alMinistro dell’ambiente e allaregione interessata.

4. Dall’istituzione della sin-gola area protetta sino all’ap-provazione del relativo regola-mento operano i divieti e leprocedure per eventuali dero-ghe di cui all’articolo 11.

5. Per le aree protette marinele misure di salvaguardia sonoadottate ai sensi dell’articolo 7della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L’inosservanza delle di-sposizioni di cui ai commi 1, 2e 3 comporta la riduzione inpristino dei luoghi e la eventua-le ricostituzione delle specievegetali ed animali danneggiatea spese dell’inadempiente. So-no solidalmente responsabiliper le spese il committente, iltitolare dell’impresa e il diretto-re dei lavori in caso di costru-zione e trasformazione di ope-re. Accertata l’inosservanza, ilMinistro dell’ambiente o l’au-torità di gestione ingiunge altrasgressore l’ordine di riduzio-ne in pristino e, ove questi nonprovveda entro il termine asse-

48 FONTI NORMATIVE

gnato, che non può essere infe-riore a trenta giorni, disponel’esecuzione in danno degli ina-dempienti secondo la proceduradi cui ai commi secondo, terzoe quarto dell’articolo 27 dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47,ovvero avvalendosi del Corpoforestale dello Stato o del nu-cleo operativo ecologico di cuial comma 4 dell’articolo 8 del-la legge 8 luglio 1986, n. 349.

La nota relativa alle spese èresa esecutiva dal Ministro del-l’ambiente ed è riscossa ai sensidel testo unico delle disposizio-ni di legge relative alla riscos-sione delle entrate patrimonialidello Stato, approvato con regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Misure di incentiva -zione

1. Ai comuni ed alle provinceil cui territorio è compreso, intutto o in parte, entro i confinidi un parco nazionale, e a quel-li il cui territorio è compreso, intutto o in parte, entro i confinidi un parco naturale regionaleè, nell’ordine, attribuita prioritànella concessione di finanzia-menti dell’Unione europea, sta-

tali e regionali richiesti per larealizzazione, sul territorio com-preso entro i confini del parcostesso, dei seguenti interventi,impianti ed opere previsti nelpiano per il parco di cui, rispet-tivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storicied edifici di particolare valorestorico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitatirurali;

c) opere igieniche ed idropo-tabili e di risanamento dell’ac-qua, dell’aria e del suolo;

d) opere di conservazione edi restauro ambientale del terri-torio, ivi comprese le attivitàagricole e forestali;

e) attività culturali nei campidi interesse del parco;

f) agriturismo;g) attività sportive compatibili;h) strutture per la utilizzazio-

ne di fonti energetiche a bassoimpatto ambientale quali il me-tano e altri gas combustibilinonché interventi volti a favori-re l’uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine dipriorità di cui al comma 1 è at-tribuito ai privati, singoli od as-sociati, che intendano realizza-

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re iniziative produttive o di ser-vizio compatibili con le finalitàistitutive del parco nazionale onaturale regionale.

Titolo II

Aree naturali protette nazionali

Art. 8 – Istituzione delle areenaturali protette nazionali

1. I parchi nazionali indivi-duati e delimitati secondo lemodalità di cui all’articolo 4sono istituiti e delimitati in viadefinitiva con decreto del Presi-dente della Repubblica, su pro-posta del Ministro dell’ambien-te, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali,individuate secondo le modalitàdi cui all’articolo 4, sono isti-tuite con decreto del Ministrodell’ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riser-va interessi il territorio di unaregione a statuto speciale o pro-vincia autonoma si procede diintesa.

4. Qualora il parco o la riser-va interessi il territorio di piú

regioni, ivi comprese quelle astatuto speciale o province au-tonome, è comunque garantitauna configurazione ed una ge-stione unitaria.

5. Con il provvedimento cheistituisce il parco o la riservanaturale possono essere inte-grate, sino alla entrata in vigoredella disciplina di ciascuna areaprotetta, le misure di salvaguar-dia introdotte ai sensi dell’arti-colo 6.

6. Salvo quanto previsto dal-l’articolo 34, commi 1 e 2, edall’articolo 35, commi 1, 3, 4 e5, alla istituzione di Enti parcosi provvede sulla base di appo-sito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine so-no istituite in base alle disposi-zioni di cui all’articolo 18.

Art. 9 – Ente parco1. L’Ente parco ha persona-

lità di diritto pubblico, sede le-gale e amministrativa nel terri-torio del parco ed è sottopostoalla vigilanza del Ministro del-l’ambiente.

2. Sono organi dell’Ente:a) il Presidente;b) il Consiglio direttivo;

50 FONTI NORMATIVE

c) la Giunta esecutiva;d) il Collegio dei revisori

de i conti;e) la Comunità del parco.3. Il Presidente è nominato

con decreto del Ministro del-l’ambiente, d’intesa con i presi-denti delle regioni o delle pro-vince autonome di Trento e diBolzano nel cui territorio ricadain tutto o in parte il parco na-zionale. Il Presidente ha la lega-le rappresentanza dell’Ente par-co, ne coordina l’attività, espli-ca le funzioni che gli sono dele-ga te dal Consiglio direttivo,adotta i provvedimenti urgentied indifferibili che sottoponealla ratifica del Consiglio diret-tivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è for-mato dal Presidente e da dodicicomponenti, nominati con de-creto del Ministro dell’ambien-te, sentite le regioni interessate,sce lti tra persone particolar -mente qualificate per le attivitàin materia di conservaz ionedella natura o tra i rappresen-tanti della Comunità del parcodi cui all’articolo 10, secondole seguenti modalità:

a) cinque, su designazione

della Comunità del parco, convoto limitato;

b) due, su designazione delleassociazioni di protezione am-bientale individuate ai sensidell’articolo 13 della legge 8luglio 1986, n. 349, scelti traesperti in materia naturalisti-coambientale;

c) due, su designazione del-l’Accademia nazionale dei Lin-cei, della Società botanica ita-liana, dell’Unione zoologicaitaliana, del Consiglio naziona-le delle ricerche e delle Univer-sità degli studi con sede nelleprovince nei cui territori ricadeil parco; in caso di designazio-ne di un numero superiore adue la scelta tra i soggetti indi-cati è effettuata dal Ministrodell’ambiente;

d) uno, su designazione delMinistro dell’agricoltura e delleforeste;

e) due, su designazione delMinistro dell’ambiente.

5. Le designazioni sono ef-fettuate entro quarantacinquegiorni dalla richiesta del Mini-stro dell’ambiente. Qualora sia-no designati membri dalla Co-munità del parco sindaci di un

51LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

comune oppure presidenti diuna comunità montana, di unaprovincia o di una regione pre-senti nella Comunità del parco,la cessazione dalla predetta ca-rica a qualsiasi titolo comportala decadenza immediata dal-l’incarico di membro del consi-glio direttivo e il conseguenterinnovo della designazione. Lastessa norma si applica nei con-fronti degli assessori e dei con-siglieri degli stessi enti.

6. Il Consiglio direttivo eleg-ge al proprio interno un vicepresidente scelto tra i membridesignati dalla Comunità delparco ed una Giunta esecutivaformata da cinque componenti,compreso il Presidente, secon-do le modalità e con le funzionistabilite nello statuto dell’Enteparco.

7. Il Consiglio direttivo è le-gittimamente insediato quandosia nominata la maggioranzadei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo deli-bera in merito a tutte le questio-ni generali ed in particolare suibilanci, che sono approvati dalMinistro dell’ambiente di con-certo con il Ministro del tesoro,

sui regolamenti e sulla propostadi piano per il parco di cui al-l’ar ticolo 12, esprime parerevincolante sul piano plurienna-le economico e sociale di cuiall’articolo 14.

8bis. Lo statuto dell’Ente èdeliberato dal Consiglio diretti-vo, sentito il parere della Co-munità del parco ed è trasmes-so al Ministero dell’ambienteche ne verifica la legittimità epuò richiederne il riesame entrosessanta giorni dal ricevimento.L’Ente parco deve controdedur-re entro sessanta giorni dal rice-vimento alle eventuali osserva-zioni di legittimità del Ministe-ro dell’ambiente, con delibera-zione del Consiglio direttivo. IlMinistro dell’ambiente adottalo statuto con proprio decretoentro i successivi trenta giorni.

9. Lo statuto dell’Ente defi-nisce in ogni caso l’organizza-zione interna, le modalità dipartecipazione popolare, le for-me di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisoridei conti esercita il riscontrocontabile sugli atti dell’Enteparco secondo le norme di con-tabilità dello Stato e sulla base

52 FONTI NORMATIVE

dei regolamenti di contabilitàdell’Ente parco, approvati dalMinistro del tesoro di concertocon il Ministro dell’ambiente.

Il Collegio dei revisori deiconti è nominato con decretodel Ministro del tesoro ed è for-mato da tre componenti sceltitra funzionari della Ragioneriagenerale dello Stato ovvero traiscritti nel ruolo dei revisori uf-ficiali dei conti. Essi sono desi-gnati: due dal Ministro del teso-ro, di cui uno in qualità di Pre-sidente del Collegio; uno dallaregione o, d’intesa, dalle regio-ni interessate.

11. Il Direttore del parco ènominato, con decreto, dal Mi-nistro dell’ambiente, scelto inuna rosa di tre candidati propo-sti dal Consiglio direttivo trasoggetti iscritti ad un albo diidonei all’esercizio dell’attivitàdi direttore di parco istituitopresso il Ministero dell’am-biente, al quale si accede me-diante procedura concorsualeper titoli. Il Presidente del par-co provvede a stipulare con ilDirettore nominato un appositocontratto di diritto privato peruna durata non superiore a cin-

que anni.12. Gli organi dell’Ente par-

co durano in carica cinque annied i membri possono essereconfermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si appli-cano le disposizioni di cui allalegge 20 marzo 1975, n. 70; es-si si intendono inseriti nella ta-bella IV (non pubblicata n.d.r.)allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica diogni Ente parco è commisurataalle risorse finalizzate alle spe-se per il personale ad esso asse-gnate. Per le finalità di cui allapresente legge è consentitol’impiego di personale tecnicoe di manodopera con contratti atempo determinato ed indeter-minato ai sensi dei contratticollettivi di lavoro vigenti per ilsettore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo puònominare appositi comitati diconsulenza o avvalersi di con-sulenti per problemi specificinei settori di attività dell’Enteparco.

Art. 10 – Comunità del parc o1. La Comunità del parco è

costituita dai presidenti delle

53LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

regioni e delle province, daisindaci dei comuni e dai presi-denti delle comunità montanenei cui territori sono ricompre-se le aree del parco.

2. La Comunità del parco èorgano consultivo e propositivodell’Ente parco. In particolare,il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parcodi cui all’articolo 11;

b) sul piano per il parco dicui all’articolo 12;

c) su altre questioni, a richie-sta di un terzo dei componentidel Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul contoconsuntivo;

dbis) sullo statuto dell’Enteparco.

3. La Comunità del parco de-libera, previo parere vincolantedel Consiglio direttivo, il pianopluriennale economico e socia-le di cui all’articolo 14 e vigilasulla sua attuazione; adotta al-tresí il proprio regolamento.

4. La Comunità del parcoelegge al suo interno un Presi-dente e un Vicepresidente. Èconvocata dal Presidente alme-no due volte l’anno e quandovenga richiesto dal Presidente

dell’Ente parco o da un terzodei suoi componenti.

Art. 11 – Regolamento delparco

1. Il regolamento del parcodisciplina l’esercizio delle atti-vità consentite entro il territoriodel parco ed è adottato dall’En-te parco, anche contestualmen-te all’approvazione del pianoper il parco di cui all’articolo12 e comunque non oltre seimesi dall’approvazione delm e d e s i m o .

2. Allo scopo di garantire ilperseguimento delle finalità dicui all’articolo 1 e il rispettode lle caratteristiche naturali,paesistiche, antropologiche,storiche e culturali locali pro-prie di ogni parco, il regola-mento del parco disciplina inparticolare:

a) la tipologia e le modalitàdi costruzione di opere e ma-n u f a t t i ;

b) lo svolgimento delle atti-vità artigianali, commerciali, diservizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circola-zione del pubblico con qualsia-si mezzo di trasporto;

54 FONTI NORMATIVE

d) lo svolgimento di attivitàsportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività diricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sono-re, luminose o di altro genere,nell’ambito della legislazionein materia;

g) lo svolgimento delle atti-vità da affidare a interventi dioccupazione giovanile, di vo-lontariato, con particolare rife-rimento alle comunità terapeu-tiche, e al servizio civile alter-nativo;

h) l’accessibilità nel territoriodel parco attraverso percorsi estrutture idonee per disabili,portatori di handicap e anziani.

2bis. Il regolamento del par-co valorizza altresí gli usi, i co-stumi, le consuetudini e le atti-vità tradizionali delle popola-zioni residenti sul territorio,nonché le espressioni culturaliproprie e caratteristiche dell’i-dentità delle comunità locali ene prevede la tutela anche me-diante disposizioni che autoriz-zino l’esercizio di attività parti-colari collegate agli usi, ai co-stumi e alle consuetudini sud-dette, fatte salve le norme in

materia di divieto di attivitàvenator ia previste dal presentea r t i c o l o .

3. Salvo quanto previsto dalcomma 5, nei parchi sono vietatele attività e le opere che possonocompromettere la salvaguardiadel paesaggio e degli ambientinaturali tutelati con particolare ri-guardo alla flora e alla fauna pro-tette e ai rispettivi habitat. In par-ticolare sono vietati:

a) la cattura, l’uccisione, ildanneggiamento, il disturbodelle specie animali; la raccoltae il danneggiamento delle spe-cie vegetali, salvo nei territoriin cui sono consentite le attivitàagro-silvo-pastora li, nonchél’introduzione di specie estra-nee, vegeta li o animali, chepossano altera re l’equilibrion a t u r a l e ;

b) l’apertura e l’esercizio dicave, di miniere e di discariche,nonché l’asportazione di mi-n e r a l i ;

c) la modificazione del regi-me delle acque;

d) lo svolgimento di attivitàpubblicitarie al di fuori dei cen-tri urbani, non autorizzate dal-l’Ente parco;

55LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

e) l’introduzione e l’impiegodi qualsiasi mezzo di distruzio-ne o di alterazione dei cicli bio-geochimici;

f) l’introduzione, da parte diprivati, di armi, esplosivi equalsiasi mezzo distruttivo o dicattura, se non autorizzati;

g) l’uso di fuochi all’aperto;h) il sorvolo di velivoli non

autorizzato, salvo quanto defi-nito dalle leggi sulla disciplinadel volo.

4. Il regolamento del parcostabilisce a ltresí le eventualideroghe ai divieti di cui al com-ma 3. Per quanto riguarda lalettera a) del medesimo comma3, esso prevede eventuali pre-lievi faunistici ed eventuali ab-battimenti selettivi, necessariper ricomporre squilibri ecolo-gici accertati dall’Ente parco.Prelievi e abbattimenti devonoavvenire per iniziativa e sotto ladiretta responsabilità e sorve-glianza dell’Ente parco ed esse-re attuati dal personale dell’En-te parco o da persone all’uopoespressamente autorizzate dal-l’Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti realie gli usi civici delle collettività

locali, che sono esercitati se-condo le consuetudini locali.Eventuali diritti esclusivi dicaccia delle collettività locali oaltri usi civici di prelievi fauni-stici sono liquidati dal compe-tente commissario per la liqui-dazione degli usi civici adistanza dell’Ente parco.

6. Il regolamento del parco èapprovato dal Ministro del-l’ambiente, previo parere deglienti locali interessati, da espri-mersi entro quaranta giornida lla richiesta, e comunqued’intesa con le regioni e le pro-vince autonome interessa te; ilregolamento acquista eff i c a c i anovanta giorni dopo la suapubblicazione nella G a z z e t t aU f f i c i a l e della Repubblica ita -liana. Entro tale termine i co-muni sono tenuti ad adeguarealle sue previsioni i propri re -golamenti. Decorso inutilmen-te il predetto termine le dispo-sizioni del regolamento delparco prevalgono su quelle delcomune, che è tenuto alla loroa p p l i c a z i o n e .

Art. 11bis – Tutela dei valorinaturali, storici e ambientali e

56 FONTI NORMATIVE

iniziative per la pro m o z i o n eeconomica e sociale

1. Il Consiglio direttivo delparco e la Comunità del parcoelaborano contestua lmente, eattraverso reciproche consulta-zioni di cui agli articoli 12 e 14,il piano del parco e il piano plu-riennale economico-sociale se-condo le norme di cui agli stes-si articoli 12 e 14.

Art. 12 – Piano per il parco1. La tutela dei valori natura-

li ed ambientali nonché storici,culturali, antropologici tradi-zionali affidata all’Ente parco èperseguita attraverso lo stru-mento del piano per il parco, diseguito denominato “piano”,che deve, in particolare, disci-plinare i seguenti contenuti:

a ) o rganizzazione generaledel territorio e sua articolazionein aree o parti caratterizzate daforme differenziate di uso, go-dimento e tutela;

b ) vincoli, destinazioni diuso pubblico o privato e normedi attuazione relative con riferi-mento alle varie aree o parti delpiano;

c) sistemi di accessibilità vei-

colare e pedonale con particola-re riguardo ai percorsi, accessie strutture riservati ai disabili,ai portatori di handicap e aglianziani;

d) sistemi di attrezzature eservizi per la gestione e la fun-zione sociale del parco, musei,centri di visite, uffici informati-vi, aree di campeggio, attivitàagroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gliinterventi sulla flora, sulla fau-na e sull’ambiente naturale ing e n e r e .

2. Il piano suddivide il terri-torio in base al diverso grado diprotezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle qua-li l’ambiente naturale è conser-vato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate,nelle quali è vietato costruirenuove opere edilizie, ampliarele costruzioni esistenti, esegui-re opere di trasformazione delterritorio. Possono essere tutta-via consentite le utilizzazioniproduttive tradizionali, la rea-lizzazione delle infrastrutturestrettamente necessarie, nonchéinterventi di gestione delle ri-sorse naturali a cura dell’Ente

57LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

parco. Sono altresí ammesseopere di manutenzione delleopere esistenti, ai sensi dellelettere a) e b) del primo commadell’articolo 31 della legge 5agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nellequali, in armonia con le finalitàistitutive ed in conformità aicriteri generali fissati dall’Enteparco, possono continuare, se-condo gli usi tradizionali ovve-ro secondo metodi di agricoltu-ra biologica, le attività agro-sil-vo-pastorali nonché di pesca eraccolta di prodotti naturali, edè incoraggiata anche la produ-zione artigianale di qualità. So-no ammessi gli interventi auto-rizzati ai sensi delle lettere a),b) e c) del primo comma del-l’articolo 31 della citata leggen. 457 del 1978, salvo l’osser-vanza delle norme di piano sul-le destinazioni d’uso;

d) aree di promozione econo-mica e sociale facenti parte delmedesimo ecosistema, piú este-samente modificate dai proces-si di antropizzazione, nelle qua-li sono consentite attività com-patibili con le finalità istitutivedel parco e finalizzate al mi-

glioramento della vita socio-culturale delle collettività loca-li e al miglior godimento delparco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dal-l’Ente parco entro diciotto mesidalla costituzione dei suoi orga-ni, in base ai criteri ed alle fina-lità della presente legge. La Co-munità del parco partecipa alladefinizione dei criteri riguar-danti la predisposizione del pia-no del parco indicati dal Consi-glio dire ttivo del parco edesprime il proprio parere sulpiano stesso. Il piano, approva-to dal Consiglio direttivo, èadottato dalla regione entro no-vanta giorni dal suo inoltro daparte dell’Ente parco.

4. Il piano adottato è deposi-tato per quaranta giorni pressole sedi dei comuni, delle comu-nità montane e delle regioni in-teressate; chiunque può pren-derne visione ed estrarne copia.

Entro i successivi quarantagiorni chiunque può presentareosservazioni scritte, sulle qualil’Ente parco esprime il proprioparere entro trenta giorni. Entrocentoventi giorni dal ricevi-mento di tale parere la regione

58 FONTI NORMATIVE

si pronuncia sulle osservazionepresentate e, d’intesa con l’En-te parco per quanto concerne learee di cui alle lettere a), b) e c)del comma 2 e d’intesa, oltreche con l’Ente parco, anche coni comuni interessati per quantoconcerne le aree di cui alla let-tera d) del medesimo comma 2,emana il provvedimento d’ap-provazione. Qualora il pianonon venga approvato entro ven-tiquattro mesi dalla istituzionedell’Ente parco, alla regione sisostituisce un comitato mistocostituito da rappresentanti delMinistero dell’ambiente e darappresentanti delle regioni eprovince autonome, il qualeesperisce i tentativi necessariper il raggiungimento di detteintese; qualora le intese in que-stione non vengano raggiunteentro i successivi quattro mesi,il Ministro dell’ambiente ri-mette la questione al Consigliodei ministri che decide in viad e f i n i t i v a .

5. In caso di inosservanza deitermini di cui al comma 3, sisostituisce all’amministrazioneinadempiente il Ministro del-l’ambiente, che provvede nei

medesimi termini con un com-missario ad acta.

6. Il piano è modificato conla stessa procedura necessariaalla sua approvazione ed è ag-giornato con identica modalitàalmeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di di-chiarazione di pubblico genera-le interesse e di urgenza e di in-differibilità per gli interventi inesso previsti e sostituisce adogni livello i piani paesistici, ipiani territoriali o urbanistici eogni altro strumento di pianifi-cazione.

8. Il piano è pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana e nel Bollettinoufficiale della regione ed è im-mediatamente vincolante neiconfronti delle amministrazionie dei privati.

Art. 13 – Nulla osta1. Il rilascio di concessioni o

autorizzazioni relative ad inter-venti, impianti ed opere all’in-terno del parco è sottoposto alpreventivo nulla osta dell’Enteparco. Il nulla osta verifica laconformità tra le disposizionidel piano e del regolamento e

59LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

l’intervento ed è reso entro ses-santa giorni dalla richiesta. De-corso inutilmente tale termine ilnulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediata-mente impugnabile, è affissocontemporaneamente all’a lbodel comune interessato e all’al-bo dell’Ente parco e l’affissio-ne ha la durata di sette giorni.

L’Ente parco dà notizia perestratto, con le medesime mo-dalità, dei nulla osta rilasciati edi quelli determinatisi per de-correnza del termine.

2. Avverso il rilascio del nul-la osta è ammesso ricorso giu-risdizionale anche da par tedelle associazioni di protezio-ne ambienta le individuate aisensi della legge 8 luglio 1986,n. 349.

3. L’esame delle richieste dinulla osta può essere affidatocon deliberazione del Consigliodirettivo ad un apposito comita-to la cui composizione e la cuiattività sono disciplinate dal re-golamento del parco.

4. Il Presidente del parco, en-tro sessanta giorni dalla richie-sta, con comunicazione scrittaal richiedente, può rinviare, per

una sola volta, di ulteriori tren-ta giorni i termini di espressio-ne del nulla osta.

Art. 14 – Iniziative per lap romozione economica e sociale

1. Nel rispetto delle finalitàdel parco, dei vincoli stabilitidal piano e dal regolamento delparco, la Comunità del parcopromuove le iniziative atte a fa-vorire lo sviluppo economico esociale delle collettività even-tualmente residenti all’internodel parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità delparco, avvia contestualmenteall’elaborazione del piano delparco un piano pluriennale eco-nomico e sociale per la promo-zione della attività compatibili,individuando i soggetti chiama-ti alla realizzazione degli inter-venti previsti eventualmenteanche attraverso accordi di pro-gramma. Tale piano, sul qualeesprime la propria motivata va-lutazione il Consiglio direttivo,è approvato dalla regione o,d’intesa, dalle regioni interes-sate. In caso di contrasto traComunità del parco, altri orga-ni dell’Ente parco e regioni, la

60 FONTI NORMATIVE

questione è rimessa ad una con-ferenza presieduta dal Ministrodell’ambiente il quale, perdu-rando i contrasti, rimette la de-cisione definitiva al Consigliodei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2può prevedere in particolare: laconcessione di sovvenzioni aprivati ed enti locali; la predi-sposizione di attrezzature, im-pianti di depurazione e per il ri-sparmio energetico, servizi edimpianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in pro-prio o da concedere in gestionea terzi sulla base di atti di con-cessione alla stregua di specifi-che convenzioni; l’agevolazio-ne o la promozione, anche informa cooperativa, di attivitàtradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizisociali e biblioteche, restauro,anche di beni naturali, e ognialtra iniziativa atta a favorire,nel rispetto delle esigenze diconservazione del parco, lo svi-luppo del turismo e delle atti-vità locali connesse. Una quotaparte di tali attività deve consi-stere in interventi diretti a favo-rire l’occupazione giovanile ed

il volontariato, nonché l’accessi-bilità e la fruizione, in particola-re per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui alcomma 3, l’Ente parco puòconcedere a mezzo di specifi-che convenzioni l’uso del pro-prio nome e del proprio emble-ma a servizi e prodotti localiche presentino requisiti di qua-lità e che soddisfino le finalitàdel parco.

5. L’Ente parco org a n i z z a ,d’intesa con la regione o le re-gioni interessate, speciali corsidi formazione al termine deiquali rilascia il titolo ufficialeed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2ha durata quadriennale e puòessere aggiornato annualmentecon la stessa procedura dellasua formazione.

Art. 15 – Acquisti, espro -priazioni ed indennizzi

1. L’Ente parco, nel quadrodel programma di cui al comma7, può prendere in locazioneimmobili compresi nel parco oacquisirli, anche medianteespropriazione o esercizio deldiritto di prelazione di cui al

61LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

comma 5, secondo le norme ge-nerali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal pia-no alle attività agro-silvo-pa-storali possono essere indenniz-zati sulla base di principî equi-tativi. I vincoli, temporanei oparziali, relativi ad attività giàritenute compatibili, possonodar luogo a compensi ed inden-nizzi, che tengano conto deivantaggi e degli svantaggi deri-vanti dall’attività del parco.

Con decreto da emanare en-tro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presen-te legge il Ministro dell’am-biente provvede alle disposi-zioni di attuazione del presen-te comma.

3. L’Ente parco è tenuto aindennizzare i danni provocatidalla fauna selva tica del parco.

4. Il regolamento del parcostabilisce le modalità per la li-quidazione e la cor responsionedegli indennizz i, da corrispon-dersi entro novanta giorni dalverificarsi del documento.

5. L’Ente parco ha diritto diprelazione sul trasferimento atitolo oneroso della proprietà edi diritti reali sui terreni situati

all’interno delle riserve e dellearee di cui all’articolo 12, com-ma 2, lettere a) e b), salva laprecedenza a favore di soggettiprivati di cui al comma 1 del-l’articolo 8 della legge 26 mag-gio 1965, n. 590, e successivemodificazioni e integrazioni.

6. L’Ente parco deve eserci-tare la prelazione entro tre mesidalla notifica della proposta dialienazione. La proposta devecontenere la descrizione cata-stale dei beni, la data della tra-smissione del possesso, l’indi-cazione del prezzo e delle suemodalità di pagamento. Qualo-ra il dante causa non provvedaa tale notificazione o il prezzonotificato sia superiore a quellodi cessione, l’Ente parco può,entro un anno dalla trascrizionede ll’atto di compravendita,esercitare il diritto di riscattonei confronti dell’acquirente edi ogni altro successivo aventecausa a qualsiasi titolo.

7. L’Ente parco provvede adistituire nel proprio bilancio unapposito capitolo, con dotazio-ne adeguata al prevedibile fab-bisogno, per il pagamento di in-dennizzi e risarcimenti, formu-

62 FONTI NORMATIVE

lando un apposito programma,con opportune priorità.

Art. 16 – Entrate dell’Enteparco ed agevolazioni fiscali

1. Costituiscono entrate del-l’Ente parco da destinare al con-seguimento dei fini istitutivi:

a ) i contributi ordinari estraordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni edegli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanzia-menti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e leerogazioni liberali in denaro dicui all’articolo 3 della legge 2agosto 1982, n. 512, e successi-ve modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patri -moniali;

f) i canoni delle concessionipreviste dalla legge, i proventidei diritti d’ingresso e di priva-tiva e le altre entrate derivantidai servizi resi;

g ) i proventi delle attivitàcommerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioniderivanti da inosservanza dellenorme regolamentari;

i) ogni altro provento acqui-sito in relazione all’attività del-

l’Ente parco.2. Le attività di cessione di

materiale divulgativo, educati-vo e propagandistico di prodot-ti ecologici, nonché le presta-zioni di servizi esercitate diret-t a m e n t e dall’Ente parco, nonsono sottoposte alla normativaper la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazio-ni di cui al comma 2 sono sog-gette alla disciplina dell’impo-sta sul valore aggiunto. La regi-strazione dei corrispettivi si ef-fettua in base all’articolo 24 deldecreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dall’arti-colo 1 del decreto del Presiden-te della Repubblica 29 gennaio1979, n. 24, senza l’obbligo del-l’uso dei registratori di cassa.

4. L’Ente parco ha l’obbligodi pareggio del bilancio.

Art. 17 – Riserve naturalistatali

1. Il decreto istitutivo delleriserve naturali statali, di cui al-l’articolo 8, comma 2, oltre adeterminare i confini della ri-serva ed il relativo organismodi gestione, ne precisa le carat-

63LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

teristiche principali, le finalitàistitutive ed i vincoli principali,stabilendo altresí indicazioni ecriter i specif ici cui devonoconformarsi il piano di gestionedelle riserva ed il relativo rego-lamento attuativo, emanato se-condo i principî contenuti nel-l’articolo 11 della presente leg-ge. Il piano di gestione della ri-serva ed il relativo regolamentoattuativo sono adottati dal Mi-nistro dell’ambiente entro i ter-mini stabiliti dal decreto istitu-tivo della riserva stessa, sentitele regioni a statuto ordinario ed’intesa con le regioni a statutospeciale e le province autono-me di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:a) ogni forma di discarica di

rifiuti solidi e liquidi;b) l’accesso nelle riserve na-

turali integrali a persone nonautorizzate, salvo le modalitàstabilite dagli organi responsa-bili della gestione della riserva.

Art. 18 – Istituzione di areeprotette marine

1. In attuazione del program-ma il Ministro dell’ambiente, diconcerto con il Ministro della

marina mercantile e d’intesacon il Ministro del tesoro, isti-tuisce le aree protette marine,autorizzando altresí il finanzia-mento definito dal programmamedesimo. L’istruttoria preli-minare è in ogni caso svolta, aisensi dell’articolo 26 della leg-ge 31 dicembre 1982, n. 979,dalla Consulta per la difesa delmare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contie-ne tra l’altro la denominazionee la delimitazione dell’area, gliobiettivi cui è finalizzata la pro-tezione dell’area e prevede, al-tresí, la concessione d’uso deibeni del demanio marittimo edelle zone di mare di cui all’ar-ticolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione èpubblicato sulla Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento diprogrammi e progetti di investi-mento per le aree protette mari-ne è autorizzata la spesa di lire5 miliardi per ciascuno deglianni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di fun-zionamento delle aree protettemarine è autorizzata la spesa dilire 1 miliardo per ciascuno de-

64 FONTI NORMATIVE

gli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 19 – Gestione delle areeprotette marine

1. Il raggiungimento delle fi-nalità istitutive di ciascuna areaprotetta marina è assicurato at-traverso l’Ispettorato centraleper la difesa del mare. Per l’e-ventuale gestione delle areeprotette marine, l’Ispettoratocentrale si avvale delle compe-tenti Capitanerie di porto. Conapposita convenzione da stipu-larsi da parte del Ministro del-l’ambiente, di concerto con ilMinistro della marina mercanti-le, la gestione dell’area protettamarina può essere concessa adenti pubblici, istituzioni scientifi-che o associazioni riconosciute.

2. Qualora un’area mar inaprotetta sia istituita in acqueconfinanti con un’area protettaterrestre, la gestione è attribuitaal soggetto competente per que-st’ultima.

3. Nelle aree protette marinesono vietate le attività che pos-sono compromettere la tutelade lle caratteristiche dell’am-biente oggetto della protezionee delle finalità istitutive dell’a-

rea. In particolare sono vietati:a) la cattura, la raccolta e il

danneggiamento de lle specieanimali e vegetali nonché l’a-sportazione di minerali e di re-perti archeologici;

b) l’alterazione dell’ambien-te geofisico e delle caratteristi-che chimiche e idrobiologichedelle acque;

c) lo svolgimento di attivitàpubblicitarie;

d ) l’introduzione di armi,esplosivi e ogni altro mezzo di-struttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;f) ogni forma di discarica di

rifiuti solidi e liquidi.4. I divieti di cui all’articolo

11, comma 3, si applicano aiterritori inclusi nelle aree pro-tette marine.

5. Con decreto del Ministrodell’ambiente, di concerto conil Ministro della marina mer-cantile, sentita la Consulta perla difesa del mare dagli inqui-namenti, è approvato un regola-mento che disciplina i divieti ele eventuali deroghe in funzio-ne del grado di protezione ne-cessario.

6. Beni del demanio maritti-

65LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

mo e zone di mare ricompresenelle aree protette possono es-sere concessi in uso esclusivoper le finalità della gestionedell’area medesima con decretodel Ministro della marina mer-cantile. I beni del demanio ma-rittimo esistenti all’interno del-l’area protetta fanno parte dellamedesima.

7. La sorveglianza nelle areeprotette marine è esercitata dal-le Capitanerie di porto, nonchédalle polizie degli enti localidelegati ne lla gestione dellemedesime aree protette.

Art. 20 – Norme di rinvio1. Per quanto non espressa-

mente disciplinato dalla presen-te legge, ai parchi marini si ap-plicano le disposizioni relativeai parchi nazionali. Alle riservemarine si applicano le disposi-zioni del titolo V della legge 31dicembre 1982, n. 979, non incontrasto con le disposizionidella presente legge.

Art. 21 – Vigilanza e sorve -glianza

1. La vigilanza sulla gestionedelle aree naturali protette di ri-

lievo internazionale e nazionaleè esercitata per le aree terrestridal Ministro dell’ambiente eper le aree marine congiunta-mente dal Ministro dell’am-biente e dal Ministro della ma-rina mercantile.

2. La sorveglianza sui territo-ri delle aree naturali protette dirilievo internazionale e nazio-nale è esercitata, ai fini dellapresente legge, dal Corpo fore-stale dello Stato senza variazio-ni alla attuale pianta organicadello stesso. Per l’espletamentodi tali servizi e di quant’altroa ffidato al Corpo medesimodalla presente legge, con decre-to del Presidente del Consigliodei ministri, da adottare entrosei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, suproposta del Ministro dell’am-biente e, sino all’emanazionedei provvedimenti di riforma inattuazione dell’articolo 11 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, edel decreto di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto legislati-vo 4 giugno 1997, n. 143, e fer-mo restando il disposto del me-desimo articolo 4, comma 1, diconcerto con il Ministro dell’a-

66 FONTI NORMATIVE

gricoltura e delle foreste, sonoindividuate le strutture ed ilpersonale del Corpo da disloca-re presso il Ministero dell’am-biente e presso gli Enti parco,sotto la dipendenza funzionaledegli stessi, secondo modalitàstabilite dal decreto medesimo.

Il decreto determina altresí isistemi e le modalità di recluta-mento e di ripartizione su baseregionale, nonché di formazio-ne professionale del personaleforestale di sorveglianza. Ai di-pendenti dell’Ente parco posso-no essere attribuiti poteri di sor-veglianza da esercitare in ag-giunta o in concomitanza degliordinari obblighi di servizio.

Nell’espletamento de i pre -detti poteri i dipendenti assu-mono la qualifica di guardiagiurata. Fino alla emanazionedel predetto decreto alla sorve-glianza provvede il Corpo fore-stale dello Stato, sulla base diapposite direttive impartite dalMinistro dell’ambiente, d’inte-sa con il Ministro dell’agricol-tura e delle foreste. Nelle areeprotette marine la sorveglianzaè esercitata ai sensi dell’artico-lo 19, comma 7.

Titolo III

Aree naturali protette regionali

Art. 22 – Norme quadro1. Costituiscono princ ipî

fondamentali per la disciplinade lle aree naturali protette re-g i o n a l i :

a ) la partecipazione delleprovince, delle comunità mon-tane e dei comuni al procedi-mento di istituzione dell’areaprotetta, fatta salva l’attribuzio-ne delle funzioni amministrati-ve alle province, ai sensi del-l’articolo 14 della legge 8 giu-gno 1990, n. 142. Tale parteci-pazione si realizza, tenuto con-to dell’articolo 3 della stessalegge n. 142 del 1990, attraver-so conferenze per la redazionedi un documento di indirizzorelativo all’analisi territorialedell’area da destinare a prote-zione, alla perimetraz ioneprovvisoria, all’individuazionedegli obiettivi da perseguire, al-la valutazione degli effetti del-l’istituzione dell’area protettasul territorio;

b) la pubblicità degli atti re-

67LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

lativi all’istituz ione dell’areaprotetta e alla definizione delpiano per il parco di cui all’arti-colo 25;

c) la partecipazione degli en-ti locali interessati alla gestionedell’area protetta;

d) l’adozione, secondo criteristabiliti con legge regionale inconformità ai principî di cui al-l’ar ticolo 11, di regolamentidelle aree protette;

e) la possibilità di affidare lagestione alle comunioni fami-liari montane, anche associatefra loro, qualora l’area naturaleprotetta sia in tutto o in partecompresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimoniodelle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettivecompetenze per le regioni a sta-tuto speciale e per le provinceautonome di Trento e di Bolza-no, costituiscono principî fon-damentali di riforma economi-co-sociale la partecipazione de-gli enti locali alla istituzione ealla gestione delle aree protettee la pubblicità degli atti relativiall’istituzione dell’area protettae alla definizione del piano peril parco.

3. Le regioni istituisconoparchi naturali regionali e riser-ve naturali regionali utilizzandosoprattutto i demani e i patri-moni forestali regionali, pro-vinciali, comunali e di enti pub-blici, al fine di un utilizzo ra-zionale del territorio e per atti-vità compatibili con la specialedestinazione dell’area.

4. Le aree protette regionaliche insistono sul territorio dipiú regioni sono istituite dalleregioni interessate, previa inte-sa tra le stesse, e gestite secon-do criteri unitari per l’interaarea delimitata.

5. Non si possono istituirearee protette regionali nel terri-torio di un parco nazionale o diuna riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regio-nali e nelle riserve naturali re-giona li l’attività venatoria èvietata, salvo eventuali prelievifaunistici ed abbattimenti selet-tivi necessari per ricomporresquilibri ecologici. Detti prelie-vi ed abbattimenti devono av-venire in conformità al regola-mento del parco o, qualora nonesista, alle direttive regionaliper iniziativa e sotto la diretta

68 FONTI NORMATIVE

responsabilità e sorveglianzadell’organismo di gestione delparco e devono essere attuatidal personale da esso dipenden-te o da persone da esso autoriz-zate scelte con preferenza tracacciatori residenti nel territo-rio del parco, previ opportunicorsi di formazione a cura dellostesso Ente.

Art. 23 – Parchi naturali re -gionali

1. La legge regionale istituti-va del parco naturale regionale,tenuto conto del documento diindirizzo di cui all’articolo 22,comma 1, lettera a), definiscela perimetrazione provvisoria ele misure di salvaguardia, indi-vidua il soggetto per la gestionedel parco e indica gli elementidel piano per il parco, di cui al-l’articolo 25, comma 1, nonchéi principî del regolamento delparco. A tal fine possono essereistituiti appositi enti di dirittopubblico o consorzi obbligatoritra enti locali od organismi as-sociativi ai sensi della legge 8giugno 1990, n. 142. Per la ge-stione dei servizi del parco,esclusa la vigilanza, possono

essere stipula te convenzionicon enti pubblici, con soggettiprivati, nonché con comunionifamiliari montane.

Art. 24 – O rg a n i z z a z i o n eamministrativa del parco natu -rale regionale

1. In relazione alla peculia-rità di ciascuna area interessata,ciascun parco naturale regiona-le prevede, con apposito statu-to, una differenziata forma or-ganizzativa, indicando i criteriper la composizione del consi-glio direttivo, la designazionedel presidente e del direttore, ipoteri del consiglio, del presi-dente e del direttore, la compo-sizione e i poteri del collegiodei revisori dei conti e degli or-gani di consulenza tecnica escientifica, le modalità di con-vocazione e di funzionamentodegli organi statutari, la costitu-zione delle comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisoridei conti deve essere assicuratala presenza di un membro desi-gnato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione deiparchi naturali regionali posso-no avvalersi sia di personale

69LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

proprio che di personale co-mandato dalla regione o da altrienti pubblici.

Art. 25 – Strumenti di attua -zione

1. Strumenti di attuazionedelle finalità del parco naturaleregionale sono il piano per ilparco e il piano pluriennale eco-nomico e sociale per la promo-zione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adot-tato dall’organismo di gestionedel parco ed è approvato dallaregione. Esso ha valore anchedi piano paesistico e di pianourbanistico e sostituisce i pianipaesistici e i piani territoriali ourbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalitàistitutive e delle previsioni delpiano per il parco e nei limitidel regolamento, il parco pro-muove inizia tive, coordinatecon quelle delle regioni e deglienti locali interessati, atte a fa-vorire la crescita economica,sociale e culturale delle comu-nità residenti. A tal fine predi-spone un piano pluriennale eco-nomico e sociale per la promo-zione delle attività compatibili.

Tale piano è adottato dall’or-ganismo di gestione del parco,tenuto conto del parere espres-so dagli enti locali territorial-mente interessati, è approvatodalla regione e può essere an-nualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del pia-no pluriennale economico e so-ciale, di cui al comma 3, posso-no concorrere lo Stato, le regio-ni, gli enti locali e gli altri orga-nismi interessati.

5. Le r isorse f inanz iarie delparco possono essere costitui-te, oltre che da erogazioni ocontributi a qualsiasi titolo, di-sposti da enti o da org a n i s m ipubblici e da privati, da dirittie canoni riguardanti l’utilizza-zione dei beni mobili ed im-mobili che appartengono alparco o dei quali esso abbia lag e s t i o n e .

Art. 26 – Coordinamento de -gli interventi

1. Sulla base di quanto dispo-sto dal programma nonché dalpiano pluriennale economico esociale di cui all'articolo 25,comma 3, il Ministro dell’am-biente promuove, per gli effetti

70 FONTI NORMATIVE

di cui all’articolo 27 della legge8 giugno 1990, n. 142, accordidi programma tra lo Stato, le re-gioni e gli enti locali aventi adoggetto l’impiego coordinatodelle risorse. In particolare gliaccordi individuano gli inter-venti da realizzare per il perse-guimento delle finalità di con-servazione della natura, indi-cando le quote finanziarie delloStato, della regione, degli entilocali ed eventualmente di ter-zi, nonché le modalità di coor-dinamento ed integrazione del-la procedura.

Art. 27 – Vigilanza e sorve -glianza

1. La vigilanza sulla gestionedelle aree naturali protette re-gionali è esercitata dalla regio-ne. Ove si tratti di area protettacon territorio ricadente in piúregioni l’atto istitutivo determi-na le intese per l’esercizio dellavigilanza.

2. Il Corpo forestale delloStato ha facoltà di stipula respecifiche convenzioni con leregioni per la sorveglianza deiterritori delle aree naturali pro-tette regionali, sulla base di una

convenzione- tipo predispostadal Ministro dell’ambiente, diconcerto con il Ministro dell’a-gricoltura e delle foreste.

Art. 28 – Leggi regionali1. Entro dodici mesi da lla

da ta di entrata in vigore de llapresente legge le regioni ade-guano la loro legislazione a lledisposizioni contenute nel pre-sente titolo.

Titolo IV

Disposizioni finalie transitorie

Art. 29 – Poteri dell’organi -smo di gestione dell’area natu -rale protetta

1. Il legale rappresentantedell’organismo di gestione del-l’area naturale protetta, qualoravenga esercitata un’attività indifformità dal piano, dal regola-mento o dal nulla osta, disponel’ immediata sospensione del-l’attività medesima ed ordina inogni caso la riduzione in pristi-no o la ricostituzione di specievegetali o animali a spese del

71LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

trasgressore con la responsabi-lità solidale del committente,del titolare dell’ impresa e deldirettore dei lavori in caso dicostruzione e trasformazionedi opere.

2. In caso di inottemperanzaall’ordine di riduzione in pristi-no o di ricostituzione delle spe-cie vegetali o animali entro uncongruo termine, il legale rap-presentante dell’organismo digestione provvede all’esecuzio-ne in danno degli obbligati se-condo la procedura di cui aicommi secondo, terzo e quartodell’articolo 27 della legge 28febbraio 1985, n. 47, in quantocompatibili, e recuperando lerelative spese mediante ingiun-zione emessa ai sensi del testounico delle disposizioni di leg-ge relative alla riscossione del-le entrate patrimoniali de lloStato, approvato con regio de-creto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L’organismo di gestionedell’area naturale protetta puòintervenire nei giudizi riguar-danti fatti dolosi o colposi chepossano compromettere l’inte-grità del patrimonio naturaledell’area protetta e ha la facoltà

di ricorrere in sede di giurisdi-zione amministrativa per l’an-nullamento di atti illegittimi le-sivi delle finalità istitutive del-l’area protetta.

Art. 30 – Sanzioni1. Chiunque viola le disposi-

zioni di cui agli articoli 6 e 13 èpunito con l’arresto fino a dodi-ci mesi e con l’ammenda da li-re duecentomila a lire cinquan-tamilioni. Chiunque viola le di-sposizioni di cui agli articoli11, comma 3, e 19, comma 3, èpunito con l’arresto fino a seimesi o con l’ammenda da lireduecentomila a lire venticin-quemilioni. Le pene sono rad-doppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle dispo-sizioni emanate dagli organismidi gestione delle aree protette èaltresí punita con la sanzioneamministrativa del pagamentodi una somma da lire cinquan-tamila a lire duemilioni. Talisanzioni sono irrogate, nel ri-spetto delle disposizioni di cuialla legge 24 novembre 1981,n. 689, dal legale rappresentan-te dell’organismo di gestionedell’area protetta.

72 FONTI NORMATIVE

3. In caso di violazioni costi-tuenti ipotesi di reati perseguitiai sensi degli articoli 733 e 734del codice penale può esseredisposto dal giudice o, in casodi flagranza, per evitare l’ag-gravamento o la continuazionedel reato, dagli addetti alla sor-veglianza dell’area protetta, ilsequestro di quanto adopera toper commettere gli illeciti adessi relativi. Il responsabile ètenuto a provvedere alla ridu-zione in pristino dell’a rea dan-neggiata, ove possibile, e co-munque è tenuto al risarcimen-to del danno.

4. Nelle sentenze di condannail giudice può disporre, nei casidi particolare gravità, la confiscadelle cose utilizzate per la con-sumazione dell’illecito.

5. Si applicano le disposizio-ni di cui alla legge 24 novem-bre 1981, n. 689, in quanto nonin contrasto con il presente ar -t i c o l o .

6. In ogni caso trovano appli-cazione le norme dell’articolo18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimentodel danno ambientale da partedell’organismo di gestione del-

l’area protetta.7. Le sanzioni penali previste

dal comma 1 si applicano anchenel caso di violazione dei rego-lamenti e delle misure di salva-guardia delle riserve naturalistatali.

8. Le sanzioni penali previstedal comma 1 si applicano anchein relazione alla violazione alledisposizioni di leggi regionaliche prevedono misure di salva-guardia in vista della istituzionedi aree protette e con riguardoalla trasgressione di regolamen-ti di parchi naturali regionali.

9. Nell’area protetta deimonti Cervati, non si applica-no, fino alla costituzione delparco nazionale, i divieti di cuiall’articolo 17, comma 2.

Art. 31 – Beni di proprietàdello Stato destinati a riservanaturale

1. Fino alla riorganizzazione,ai sensi dell’articolo 9 dellalegge 18 maggio 1989, n. 183,del Corpo forestale dello Stato,le riserve naturali statali sonoamministrate dagli attuali orga-nismi di gestione dell’ex Azien-da di Stato per le foreste dema-

73LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

niali. Per far fronte alle esigen-ze di gestione delle riserve na-turali statali indicate nel pro-gramma, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore dellapresente legge, ed in attesa del-la riorganizzazione di cui al-l’articolo 9 della citata legge n.183 del 1989, la composizionee le funzioni dell’ex Azienda diStato possono essere disciplina-te con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri daemanarsi su proposta del Mini-stro dell’ambiente di concertocon il Ministro dell’agricolturae delle foreste. Per l’eserciziodelle attività di gestione per iprimi tre anni successivi alladata di entrata in vigore dellapresente legge continuano adapplicarsi le disposizioni di cuialla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presentelegge, il Ministro dell’agricol-tura e delle foreste, di concertocon il Ministro delle finanze,trasmette al Comitato l’elencodelle aree individuate ai sensidel decreto ministeriale 20 lu-glio 1987, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 175 del 29 lu-glio 1987, e delle altre aree nel-la sua disponibilità con la pro-posta della loro destinazione adaree naturali protette nazionalie regionali anche ai fini di uncompletamento, con particolareriguardo alla regione Veneto ealla regione Lombardia, dei tra-sferimenti effe ttuati ai sensidell’articolo 68 del decreto delPresidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riservenaturali, di qua lunque tipolo-gia, istituite su proprie tà pub-bliche, che ricadano o venganoa ricadere all’interno dei par -chi nazionali, è affidata all’En-te parco.

4. Le direttive necessarie perla gestione delle riserve natura-li statali e per il raggiungimen-to degli obiettivi scientific i,educativi e di protezione natu-ralistica, sono impartite dal Mi-nistro dell’ambiente ai sensidell’articolo 5 della legge 8 lu-glio 1986, n. 349.

Art. 32 – Aree contigue1. Le regioni, d’intesa con gli

organismi di gestione delle aree

74 FONTI NORMATIVE

naturali protette e con gli entilocali interessati, stabilisconopiani e programmi e le eventua-li misure di disciplina della cac-cia, della pesca, delle attivitàestrattive e per la tutela del-l’ambiente, relativi alle areecontigue alle aree protette, oveoccorra intervenire per assicu-rare la conservazione dei valoridelle aree protette stesse.

2. I confini delle aree conti-gue di cui al comma 1 sono de-terminati dalle regioni sul cuiterritorio si trova l’area natura-le protetta, d’intesa con l’org a-nismo di gestione dell’areap r o t e t t a .

3. All’interno delle aree con-tigue le regioni possono disci-plinare l’esercizio della caccia,in deroga al terzo comma del-l'articolo 15 della legge 27 di-cembre 1977, n. 968, soltantonella forma della caccia con-trollata, riservata ai soli resi-denti dei comuni dell’area natu-rale protetta e dell’area conti-gua, gestita in base al secondocomma dello stesso articolo 15della medesima legge.

4. L’organismo di gestionedell’area naturale protetta, per

esigenze connesse alla conser-vazione del patrimonio faunisti-co dell’area stessa, può dispor-re, per particolari specie di ani-mali, divieti riguardanti le mo-dalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di areecontigue interregionali, ciascu-na regione provvede per quantodi propria competenza per laparte relativa al proprio territo-rio, d’intesa con le altre regioniai sensi degli articoli 8 e 66, ul-timo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616. L’intesa èpromossa dalla regione nel cuiterritorio è situata la maggiorparte dell’area naturale protetta.

Art. 33 – Relazione al Parla -mento

1. Il Ministro dell’ambiente,previa deliberazione del Consi-glio nazionale per l’ambiente,presenta annualmente al Parla-mento una relazione sullo statodi attuazione della presente leg-ge e sull’attività degli organi-smi di gestione delle aree natu-rali protette nazionali.

Art. 34 – Istituzione di par -

75LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

chi e aree di reperimento1. Sono istituiti i seguenti

parchi nazionali:a) Cilento e Vallo di Diano

(Cervati, Gelbison, A l b u r n i ,Monte Stella e Monte Bul-g h e r i a ) ;

b) Gargano;c) Gran Sasso e Monti della

Laga;d) Maiella;e) Val Grande;f) Vesuvio.2. È istituito, d’intesa con la

regione Sardegna ai sensi del-l’articolo 2, comma 7, il Parconazionale del Golfo di Orosei edel Gennargentu. Qualora l’in-tesa con la regione Sardegnanon si perfezioni entro sei mesidalla data di entrata in vigoredella presente legge, con le pro-cedure di cui all’articolo 4 siprovvede alla istituzione delparco della Val d’Agri e del La-gonegrese (Monti Arioso, Vol-turino, Viggiano, Sirino, Rapa-ro) o, se già costituito, di altroparco nazionale per il quale nonsi applica la previsione di cuiall’articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore

della presente legge, il Ministrodell’ambiente provvede alla de-limitazione provvisoria dei par-chi nazionali di cui ai commi 1e 2 sulla base degli elementi co-noscitivi e tecnico-scientificidisponibili, in particolare, pres-so i servizi tecnici nazionali e leamministrazioni dello S tatononché le regioni e, sentiti leregioni e gli enti locali interes-sati, adotta le misure di salva-guardia, necessarie per garanti-re la conservazione dello statodei luoghi. La gestione provvi-soria del parco, fino alla costi-tuzione degli Enti parco previ-sti dalla presente legge, è affi-data ad un apposito comitato digestione istituito dal Ministrodell'ambiente in conformità aiprincipî di cui all’articolo 9.

4. Il primo programma veri-fica ed eventualmente modificala delimitazione effettuata dalMinistro dell’ambiente ai sensidel comma 3.

5. Per l’organizzazione ed ilfunzionamento degli Enti parcodei parchi di cui ai commi 1 e 2si applicano le disposizioni del-la presente legge.

6. Il primo programma, tenu-

76 FONTI NORMATIVE

to conto delle disponibilità fi-nanziarie esistenti, consideracome prioritarie aree di reperi-mento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appenninotosco-emiliano;

b) Etna;c) Monte Bianco;d) Picentino (Monti Terminio

e Cervialto);e) Tarvisiano;f ) Appennino lucano, Va l

d’Agri e Lagonegrese (MontiAr ioso, Volturino, Vi g g i a n o ,Sirino e Raparo);

g) Partenio;h) Parco-museo delle miniere

dell’Amiata;i) Alpi marittime (compren-

sorio del massiccio del Mar-guareis);

l) Alta Murgia;lbis) Costa teatina.7. Il Ministro dell’ambiente,

d’intesa con le regioni, puòemanare opportune misure disalvaguardia.

8. Qualora il primo program-ma non venga adottato entro iltermine previsto dall’articolo 4,comma 6, all’approvazione del-lo stesso provvede il Consigliodei ministri, su proposta del

Ministro dell’ambiente.9. Per le aree naturali protet-

te i cui territori siano confinan-ti o adiacenti ad aree di interes-se naturalistico facenti parte diStati esteri, il Ministro degli af-fari esteri, su proposta del Mi-nistro dell’ambiente, sentite leregioni e le province autonomeinteressate, promuove l’adozio-ne delle opportune intese o atti,al fine di realizzare forme inte-grate di protezione, criteri co-muni di gestione e facilitazionidi accesso, ove ammesso. Leintese e gli atti possono riguar-dare altresí l’istituzione di areenaturali protette di particolarepregio naturalistico e rilievo in-ternazionale sul territorio na-zionale. Le disposizioni delleintese e degli atti sono vinco-lanti per le regioni e gli enti lo-cali interessati.

10. Per l’istituzione dei par-chi nazionali di cui ai commi 1e 2 è autorizzata la spesa di lire20 miliardi per l’anno 1991 e li-re 30 miliardi per ciascuno de-gli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchinazionali di cui ai commi 1 e 2è autorizzata la spesa di lire 10

77LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

miliardi per il 1991, lire 15,5miliardi per il 1992 e lire 22miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 35 – Norme transitorie1. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’am-biente, si provvede all’adegua-mento ai principî della presentelegge, fatti salvi i rapporti di la-voro esistenti alla data di entra-ta in vigore della presente leggedi dipendenti in ruolo, della di-sciplina del Parco nazionaled’Abruzzo, del Parco nazionaledel Gran Paradiso, previa intesacon la regione a statuto specia-le Val d’Aosta e la regione Pie-monte, tenuto conto delle attua-li esigenze con particolare ri-guardo alla funzionalità dellesedi ed alla sorveglianza. Per ilParco nazionale dello Stelvio siprovvede in base a quanto sta-bilito dall’articolo 3 del decretodel Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 279. Le inte-se ivi previste vanno assunteanche con la regione Lombar-dia e devono essere informateai principî generali della pre-sente legge.

2. In considerazione dei par-ticolari valori storico-culturalied ambientali, nonché dellaspecialità degli interventi ne-cessari per il ripristino e la con-servazione degli importanti edelicati ecosistemi, la gestionedelle proprietà demaniali stataliricadenti nei Parchi nazionalidel Circeo e della Calabria saràcondotta secondo forme, conte-nuti e finalità, anche ai fini del-la ricerca e sperimentazionescientifica nonché di caratteredidattico formativo e dimostra-tivo, che saranno definiti condecreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su propostadel Ministro dell’ambiente diconcerto con il Ministro dell’a-gricoltura e delle foreste ed ilMinistro dell’università e dellaricerca scientifica e tecnologi-ca, da emanarsi entro centoven-ti giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previ-sti dalla lettera c) del comma 1dell’articolo 18 della legge 11marzo 1988, n. 67, e dall’arti-colo 10 della legge 28 agosto1989, n. 305, si applicano le di-sposizioni della presente legge,

78 FONTI NORMATIVE

utilizzando gli atti posti in esse-re prima dell’entrata in vigoredella legge stessa in quantocompatibili.

4. Entro due anni dalla datadi entrata in vigore della pre-sente legge le regioni interessa-te provvedono, d’intesa con ilMinistro dell’ambiente, allaistituzione del parco naturaleinterregionale del Delta del Poa modifica dell’articolo 10 del-la legge 28 agosto 1989, n. 305,in conformità delle risultanzedei lavori della Commissioneparitetica istituita in applicazio-ne della delibera del Comitatointerministeriale per la pro-grammazione economica (CI-PE) del 5 agosto 1988, pubbli-cata nel supplemento ordinarion. 87 alla Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 215del 13 settembre 1988. Qualoral’intesa non si perfezioni nelsuddetto termine, si provvedealla istituzione di un parco na-zionale in tale area a norma delcomma 3.

5. Nell’ipotesi in cui si isti-tuisca il parco interregionaledel Delta del Po, con le proce-dure di cui all’articolo 4 si pro-

cede alla istituzione del parconaziona le della Val d’Agri ede l Lagonegrese (Monti A r i o-so, Volturino, Viggiano, Siri-no, Raparo), o, se già costitui-to, di altro parco nazionale, peril quale non si applica la previ-sione di cui all’articolo 8,comma 6.

6. Restano salvi gli atti di de-limitazione di riserve naturaliemessi alla data di entrata in vi-gore della presente legge e leconseguenti misure di salva-guardia già adottate. Dette ri-serve sono istituite, secondo lemodalità previste dalla presen-te legge, entro tre mesi da llada ta di entrata in vigore de llalegge stessa.

7. Ove non diversamenteprevisto, il termine per l’e-spressione di pareri da partedelle regioni ai fini della pre-sente legge è stabilito in giorniquarantacinque.

8. Per l’attuazione del com-ma 1 è autorizzata la spesa di li-re 2 miliardi per il 1991, lire 3miliardi per il 1992 e lire 4 mi-liardi a decorrere dal 1993.

9. Per l’attuazione dei commi3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di

79LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

lire 14 miliardi per il 1991, lire17,5 miliardi per il 1992 e lire21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 36 – Aree marine di re -perimento

1. Sulla base delle indicazio-ni programmatiche di cui al-l’articolo 4, possono essereistituiti parchi marini o riservemarine, oltre che nelle aree dicui all’articolo 31 della legge31 dicembre 1982, n. 979, nel-le seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;b ) Monti dell’Uccellina –

Formiche di Grosseto – Focedell’Ombrone – Talamone;

c) Secche di Torpaterno;d) Penisola della Campanella

– Isola di Capri;e) Costa degli Infreschi;f) Costa di Maratea;g) Penisola Salentina (Grotte

Zinzulusa e Romanelli);h) Costa del Monte Conero;i) Isola di Pantelleria;l) Promontorio Monte Cofa-

no – Golfo di Custonaci;m) Acicastello – Le Grotte;n) Arcipelago della Maddale-

na (isole ed isolotti compresinel territorio del comune della

Maddalena);o) Capo Spartivento – Capo

Teulada;p ) Capo Testa – Punta Fal-

c o n e ;q ) Santa Maria di Castellabate;r) Monte di Scauri;s) Monte a Capo Gallo – Iso-

la di Fuori o delle Femmine;t) Parco marino del Piceno;u) Isole di Ischia, Vivara e

Procida, area marina protettaintegrata denominata “regno diNettuno”;

v) Isola di Bergeggi;z) Stagnone di Marsala;aa) Capo Passero;bb) Pantani di Vindicari;cc) Isola di San Pietro;dd) Isola dell’Asinara;ee) Capo Carbonara;eebis) Parco marino “Torre

del Cerrano”;eeter) Alto Tirreno – Mar Li-

gure “Santuario dei cetacei”.2. La Consulta per la difesa

del mare può, comunque, indi-viduare, ai sensi dell’articolo26 della legge 31 dicembre1982, n. 979, altre aree marinedi particolare inte resse nellequali istituire parchi marini oriserve marine.

80 FONTI NORMATIVE

Art. 37 – Detrazioni fiscalia favore delle persone giuridi -che e regime per i beni di rile -vante interesse paesaggistico enaturale

1. (Omissis).2. È deducibile dal reddito

imponibile di qualunque sog-getto obbligato, fino a un mas-simo del 25 per cento del reddi-to annuo imponibile, il contro-valore in denaro, da stabilirsi acura del competente organo pe-riferico del Ministero per i beniculturali e ambientali, d’intesacon l’ufficio tecnico erarialecompetente per territorio, corri-spondente a beni immobili chevengano ceduti a titolo gratuitoda persone fisiche e giuridicheallo Stato ed ai soggetti pubbli-ci e privati di cui alle lettere a)e b) del comma 2bis dell’artico-lo 114 del citato testo unico del-le imposte sui redditi, purchédetti immobili siano vincolati aisensi della legge 29 giugno1939, n. 1497, e facciano partedegli elenchi relativi ai numeri1) e 2) dell’articolo 1 della me-desima legge, o siano assogget-tati al vincolo della inedificabi-lità in base ai piani di cui all’ar-

ticolo 5 della medesima legge eal decreto legge 27 giugno1985, n. 312, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8agosto 1985, n. 431, e la dona-zione avvenga allo scopo di as-sicurare la conservazione delbene nella sua integrità, per ilgodimento delle presenti e del-le future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui al-l’articolo 5 della legge 2 agosto1982, n. 512, sono accordatenel caso di trasferimenti dellecose di cui ai numeri 1) e 2)dell’articolo 1 della citata leggen. 1497 del 1939 e ffettuati dasoggetti che abbiano fra le lorofinalità la conservazione dide tte cose.

4. Alla copertura delle mino-ri entrate derivanti dall’attua-zione del presente articolo, va-lutate in lire 100 milioni per il1991, lire 1 miliardo per il 1992e lire 2 miliardi per il 1993, siprovvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 1991-1993, al ca-pitolo 6856 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoroper il 1991, all’uopo parzial-

81LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

82 FONTI NORMATIVE

mente utilizzando l’accantona-mento “Norme generali suiparchi nazionali”.

5. Il Ministro delle finanzepresenta annualmente al Parla-mento una relazione sugli eff e t t ifinanziari del presente articolo.

Art. 38 – C o p e rtura finan -ziaria

1 . All’onere der ivante dal-l’attuazione dell’articolo 3,comma 3, pari a lire 5 miliardiper ciascuno degli anni 1992 e1993 ed a lire 10 miliardi perl’anno 1994, si provvede me-diante corrispondente riduzio-ne dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale1991-1993, a l capitolo 9001dello sta to di previsione delMinistero del tesoro per l’anno1991, all’uopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento“Programma di salvaguardiaambientale e tutela dei parchinazionali e delle altre riserven a t u r a l i ” .

2 . All’onere derivante dal-l’a ttuazione dell’articolo 3,comma 7, pari a lire 600 milio-ni per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993 e a regime, si

provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 1991-1993, al ca-pitolo 6856 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoroper l’anno 1991, all’uopo par-zialmente utilizzando l’accan-tonamento “Ristrutturaz ionedel Ministero dell’ambiente”.

3 . All’onere derivante dal-l’attuazione dell’articolo 3,comma 9, pari a lire 3,4 miliar-di per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993 e a regime, siprovvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 1991-1993, al ca-pitolo 6856 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoroper l’anno 1991, all’uopo par-zialmente utilizzando l’accan-tonamento “Ristrutturaz ionedel Ministero dell’ambiente”.

4 . All’onere derivante dal-l’attuazione dell’articolo 4,comma 8, pari a lire 22,9 mi-liardi per l’anno 1991 ed a lire12 miliardi per l’anno 1992, siprovvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 1991-1993, al ca-pitolo 6856 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoroper l’anno 1991, all’uopo par-zialmente utilizzando l’accan-tonamento “Norme generali suiparchi nazionali e le altre riser-ve naturali”.

5 . All’onere derivante dal-l’attuaz ione dell’articolo 4,comma 9, pari a lire 110 mi-liardi per ciascuno degli anni1992 e 1993 ed a lire 92 milia r-di per l’anno 1994, si provvedemediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento iscrit-to, ai fini del bilancio triennale1991-1993, al capitolo 9001dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l’anno1991, all’uopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento“Programma di salvaguardiaambientale e tutela dei parchinazionali e delle altre riserven a t u r a l i ” .

6 . All’onere relativo all’at-tuazione dell’articolo 18, com-ma 4, pari a lire 5 miliardi perciascuno degli anni 1992, 1993e 1994, si provvede mediantecorrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1991-1993,al capitolo 9001 dello stato diprevisione del Ministero del te-soro per l’anno 1991, all’uopoparzialmente utilizzando l’ac-cantonamento “Programma disalvaguardia ambientale e tute-la dei parchi nazionali e dellealtre riserve naturali”.

7 . All’onere derivante dal-l’attuazione dell’articolo 18,comma 5, pari a lire 1 miliardoper ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993 e a regime, siprovvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 1991-1993, al ca-pitolo 6856 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoroper l’anno 1991, all’uopo par-zialmente utilizzando l’accan-tonamento “Norme generali suiparchi nazionali e le altre riser-ve naturali”.

8 . All’onere derivante dal-l’attuazione dell’articolo 34,comma 10, par i a lire 20 mi-liardi per l’anno 1991 ed a lire30 miliardi per ciascuno deglianni 1992 e 1993, si provvedemediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento iscrit-

83LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

to, ai fini de l bilancio triennale1991-1993, a l capitolo 9001dello sta to di previsione delMinistero del tesoro per l’anno1991, all’uopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento“Programma di salvaguardiaambientale e tutela dei parchinazionali e delle altre riserven a t u r a l i ” .

9 . All’onere derivante dal-l’a ttuazione dell’ar ticolo 34,comma 11, pari a lire 10 miliar-di per l’anno 1991, lire 15,5 mi-liardi per l’anno 1992 ed a lire22 miliardi per l’anno 1993 e aregime, si provvede mediantecorrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1991-1993,al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del te-soro per l’anno 1991, all’uopoparzialmente utilizzando l’ac-cantonamento “Programma disalvaguardia ambientale e tute-la dei parchi nazionali e dellealtre riserve naturali”.

10. All’onere derivante dal-l’a ttuazione dell’ar ticolo 35,comma 8, pari a lire 2 miliardiper l’anno 1991, lire 3 miliardiper l’anno 1992 e lire 4 miliar-

di per l’anno 1993 e a regime,si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stan-ziamento iscritto, ai fini del bi-lancio triennale 1991-1993, alcapitolo 6856 dello stato di pre-visione del Ministero del tesoroper l’anno 1991, all’uopo par-zialmente utilizzando l’accan-tonamento “Norme generali suiparchi nazionali e le altre riser-ve naturali”.

11. All’onere derivante dal-l’attuazione dell’a rticolo 35,comma 9, pari a lire 14 miliardiper l’anno 1991, lire 17,5 mi-liardi per l’anno 1992 e lire 21miliardi per l’anno 1993 e a re-gime, si provvede mediantecorrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1991-1993,al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del te-soro per l’anno 1991, all’uopoparzialmente utilizzando l’ac-cantonamento “Norme generalisui parchi nazionali e le altre ri-serve naturali”.

1 2 . Per gli oneri derivantidall’attuazione dell’articolo 3,comma 3, dell’articolo 4, com-ma 9, dell’articolo 18, comma 4

84 FONTI NORMATIVE

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e dell’articolo 34, comma 10, glistanziamenti relativi agli annisuccessivi al triennio 1991-1993saranno rimodulati ai sensi del-l’articolo 11, comma 3, letterac ), della legge 5 agosto 1978, n.

468, come modificata dalla leg-ge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministero del tesoro èautorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE