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LE SOCIETA’
1Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
SOCIETA’ LUCRATIVE
fine di lucro
SOCIETA’ COOPERATIVE
fine mutualistico
2Prof.Colucci Donato
Le società
Sei tipi di società lucrative
1. Società semplice
2. Società in nome collettivo (S.n.c.)
3. Società in accomandita semplice (S.a.s.)
4. Società per azioni (S.p.a.)
5. Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
6. Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
LE SOCIETA’: generalità
3Prof.Colucci Donato
Le società
Caratteristiche Contratto sociale ( art. 2247 c.c.) Conferimenti ( autonomia patrimoniale perfetta
ed imperfetta ) L’esercizio in comune di un’attività economica
( oggetto sociale ) Divisione degli utili ( divieto di patto leonino)
2265 c.c.
LE SOCIETA’: generalità
4Prof.Colucci Donato
Le società
Società di persone (soc.sempl,snc,sas)Verso i terzi rispondono:1- il patrimonio sociale;2- illimitatamente e solidalmente tutti i soci;
Società di capitali (spa,srl,sapa)Verso i terzi rispondono:1- soltanto il patrimonio sociale2- eccezione le sapa ( per gli accomandatari)
LE SOCIETA’: generalità
5Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
Società di persone e di capitali
DIFFERENZE Autonomia patrimoniale ( perf. e imperf.) Potere di amministrazione ( socio che non amministra e
amministratore non socio ) Controllo sulla gestione ( individuale o tramite organi quali coll.
Sindacale o comit. sorveglianza) Cessione delle quote ( consenso soci ) Modifica del contratto sociale ( all’unanimità soc sem.a
maggioranza soc. cap. ) Vicende personali dei soci
6Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
Società commerciali quelle la cui attività rientra nell’ art. 2195 c.c ( imp.
commerciale ), ind.le, circolaz. beni ecc. Esse vanno considerate a tutti gli effetti IMPRESE COMMERCIALI con gli obblighi dell’imprenditore commerciale
Società non commerciali quelle la cui attività non rientra nell’art. 2195 c.c. ( es. attitività
agricola )Art. 2249 c.c. : le società commerciali possono svolgere uno qualunque di
questi tipi di attività ad eccezione di quello si società semplice. I sostanza la soc. semplice può svolgere solo attività non commerciale; le altre possono svolgere sia quelle non commerciali che quelle commerciali
7Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
La maggior parte delle imprese è condotta in società
L’impresa individuale è di solito relegata alle attività economiche di minime dimensioni
Due ragioni che spingono a costituire una società
1- raccogliere un capitale più consistente
2- limitare il rischio economico dell’impresa e quindi la responsabilità patrimoniale dei soci
Anche vantaggi fiscali8
Prof.Colucci Donato Le società
LE SOCIETA’: generalità
La forma del contratto
1- orale ( es. soc. semplice )
2- comportamento significativo ( soc. di fatto )
3- per atto pubblico ( soc. per azioni )
Nazionalità
A- italiana : quelle costituite in Italia anche se svolgono attività all’estero
B- estera : quelle costituite all’esterop.s.: si applica la legge italiana anche a quelle estere se hanno in Italia la sede amministrativa
oppure se hanno l’oggetto principale della loro attività in Italia
9Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
L’autonomia patrimoniale Separazione tra patrimonio sociale e
patrimonio personale Definita anche INSENSIBILITA’ ( indifferenza )
del patrimonio sociale ai debiti dei soci oppure INSENSIBILITA’ del patrimonio personale dei soci ai debiti sociali
10Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
L’autonomia patrimoniale È perfetta se i soci non rispondono mai dei
debiti della società ( soc. di capitali ) È imperfetta se i soci ( o alcuni di essi )
possono essere chiamati personalmente rispondere dei debiti
11Prof.Colucci Donato
Le società
LE SOCIETA’: generalità
LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL SOCIO E’ SOLO SUSSIDIARIA
QUINDI Principio della preventiva escussione del
patrimonio sociale ( beneficio dell’escussione )Il creditore della società non può richiedere il pagamento al socio
se non dopo averlo chiesto, senza successo alla società. Pertanto
il socio può rifiutare il pagamento se il creditore sociale non
dimostri di aver inutilmente “aggredito” ( “ ESCUSSO “) il
patrimonio della società. 12
Prof.Colucci Donato Le società
LE SOCIETA’: generalità
Principio di tipicità
Non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei sei tipi previsti dal cod. civ.
13Prof.Colucci Donato
Le società
Le quote
Nelle società di persone
1- la quota non è trasferibile senza il consenso degli altri soci.
Nelle società di capitali
1- la quota è liberamente trasferibile.
LE SOCIETA’: generalità
14Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice ( art. 2251-2290 ) Adatta per attività non commerciali; Costituzione con atto costitutivo ( con atto pubblico o
con scrittura privata). Modificabile solo con il consenso di tutti i soci all’unanimità e solo si previsto a maggioranza
Conferimenti di beni o servizi. Se si tratta di immobili l’atto scritto è necessario.
15Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società sempliceConferimenti possono avere oggetto:
1. Beni in natura
2. Denaro
3. Crediti ( il socio risponde del mancato pagamento )
4. Attività lavorativa ( socio d’opera )
16Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
Società semplice: la responsabilità
Per i debiti sociali è: illimitata ( i soci rispondono con tutto il loro
patrimonio) solidale ( al socio può essere richiesto il
pagamento dell’intero credito a prescindere della sua quota conferita )
con beneficio dell’escussione
17Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
Società semplice: la responsabilitàPer i debiti personali del socio :
La società non risponde
Il creditore personale del socio però può :
1. soddisfarsi sugli utili
2. chiedere la liquidazione della quota
3. far sequestrare i beni residui , ovvero tutti quei beni non venduti per i quali il socio abbia diritto alla restituzione
18Prof.Colucci Donato
Le società
La società semplice L’amministrazione: congiunta o disgiunta La rappresentanza è data all’amministratore I soci rispondono illimitatamente e solidalmente
(nell’atto può essere previsto diversamente) I creditori personali dei soci non possono rifarsi sui
beni della società(autonomia patrimoniale)
Le società : di persone
19Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice Amministrazione disgiunta: questa spetta
singolarmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri.
Gli altri : possono opporsi alle decisioni con delibera a maggioranza in base alla quota di utili che il socio ha diritto.
20Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
Amministrazione congiunta : gli atti devono essere compiuti con il consenso di tutti i soci ( all’unanimità o maggioranza a seconda ).
Tranne : gli atti urgenti ,anche il singolo socio può compiere l’atto, anzi ha il “dovere”
21Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice Amministrazione mista : si può stabilire che
una certa categoria di atti venga svolta in maniera disgiunta ed altri congiunta. Soci amministratori e soci non amministratori.
Se il potere di amministrare è dato ad una sola persona ( socio o non socio ) questi viene definito Amministratore Unico
22Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice Rappresentanza : potere di realizzare
decisioni compiendo atti giuridici che producono i loro effetti direttamente in capo alla società.
Quando la rappresentanza viene data a un non socio questa figura prende il nome di Procuratore
23Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
Il potere di rappresentanza riguarda
1. La rappresentanza sostanziale ovvero l’attività negoziale
2. La rappresentanza processuale ovvero la costituzione in giudizio
24Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
Obblighi degli amministratori
1. Tutelare la società
2. Evitare il conflitto d’interessi
3. Informare i soci
4. Permettere il controllo
5. Presentare il rendiconto
25Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società sempliceLa responsabilità degli amministratori
La responsabilità degli amministratori è solidale e personale
L’azione con la quale la società fa valere la responsabilità è detta azione di responsabilità
i tipi di responsabilità le conseguenze
1. per dolo 1. revoca
2. colpa grave 2. risarcimento
26Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
La ripartizione degli utili Si ripartiscono gli utili che risultano dal rendiconto Il rendiconto ( simile bilancio ) deve essere
approvato
CRITERI
1. Utile in proporzione al conferimento
2. Utile in parti uguali ( se non specificato in atto cost. )
3. Utile in proporzione all’attività lavorativa
27Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
Cause di scioglimento della società1. Decorso il termine
2. Conseguimento dell’oggetto sociale
3. Volontà di tutti i soci
4. Venir meno della pluralità dei soci ( ripristino entro sei mesi )
5. Altre cause previste dal contratto sociale
28Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società sempliceLiquidazione ed estinzione della società
Liquidazione : trasformare in denaro liquido il patrimonio della società ( no obbligo giuridico)
Modalità di liquidazione : possono essere stabilite dal contratto sociale altrimenti viene effettuata da LIQUIDATORI nominati dai soci interni o estranei alla società. Questi possono essere revocati ( all’unanimità ) dai soci stessi o dal Presidente del Tribunale
29Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
Scioglimento del rapporto sociale di un socio
CAUSE
Morte: la quota è liquidata agli eredi, scioglie la società,subentra un erede
Recesso: atto unilaterale di volontà ammesso quando la società è a tempo indeterminato, nei casi del contratto, per giusta causa
Esclusione : di diritto ( fallimento personale ) o per delibera della società
30Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone
La società semplice
Scioglimento del rapporto sociale di un socio
EFFETTI Liquidazione della quota al socio uscente o
agli eredi
31Prof.Colucci Donato
Le società
La società semplice
Sintesi Ogni socio ha diritto di partecipare agli utili e
alle perdite Ogni socio può recedere o essere escluso La società si scioglie e quindi è liquidata
Le società : di persone
32Prof.Colucci Donato
Le società
Società in nome collettivo Tutti i soci rispondono solidalmente
illimitatamente I soci sono tutti disgiuntamente
amministratori Hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle
imprese ( regolari) salvo diversamente (irregolari), società di fatto
Le società : di persone ( s.n.c.)
33Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.n.c.)
DIFFERENZE CON SOC. SEMPL.
A. Inefficacia ( verso i terzi ) del patto di limitazione della responsabilità ( beneficio dell’escussione ) .
Nelle snc il patto di limitazione della responsabilità non è mai efficace. Nel caso in cui la società non paghi, i creditori possono sempre rivolgersi a qualunque socio indifferentemente
B. Obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale. Il creditore deve in ogni caso agire prima contro la società e il suo
patrimonio
C. Il creditore non può ottenere la liquidazione della quota del debitore Il creditore del socio non può chiedere la liquidazione della quota del
socio – debitore se non dopo che sia esaurita la liquidazione dell’intera società
34Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.n.c.)
ATTO COSTITUTIVO Deve essere redatto in forma scritta per l’iscrizione al registro delle imprese. Se
l’atto non è scritto , non può essere iscritta, ma essere ugualmente valida ed operare normalmente ( SOCIETA’ IRREGOLARE ).
Generalità dei soci Ragione sociale ( con nome di almeno uno dei soci ) Soci con rappresentanza e potere di amministrazione Sede ( quella legale può essere diversa da quella effettiva ) L’oggetto sociale ( l’attività che si intende svolgere ) I conferimenti dei soci Quota di partecipazione agli utili o alle perdite Criteri di ripartizione degli utili Durata della società LE MODIFICHE AVVERRANNO SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI ( ANCHE LA
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E’ CONSIDERATA MODIFICA ) 35Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.n.c.)
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA1. Rapporto di mandato sociale ( perseguibile solo nell’esclusivo
interesse della società )
2. Rappresentanza sostanziale e processuale
3. Amministratore di fatto ( colui che in concreto amministra ) chiamato a rispondere degli atti della società
4. Divieto di concorrenza ( per tutti i soci ). Con il consenso degli altri soci può essere derogato . Sono previste SANZIONI
36Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.n.c.)
SCIOLGLIMENTOAlle cause previste per la società semplice si aggiunge
Il FALLIMENTO Dopo le operazioni di liquidazione i liquidatori devono
predisporre
1. Il bilancio finale di liquidazione
2. Il piano di riparto dell’attivo residuo dei soci Dopo l’approvazione dei liquidatori si procede all’istanza di
cancellazione. Però i dei debiti continuano a rispondere i soci con il loro patrimonio
37Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.a.s.)
I SOCI
ACCOMANDATARI rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali
ACCOMANDANTI rispondono limitatamente alla quota conferita ad essi è imposto il divieto di ingerenza nell’amministarzione
38Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.a.s.)
ATTO COSTITUTIVO Come nelle s.nc. per la parte generale Deve indicare la veste dei soci ( acc.ari, acc.nti ) La ragione sociale deve indicare oltre all’indicazione
s.a.s. il nome di un socio accomandatario in modo da segnalare ai terzi chi è di fatto illimitatamente responsabile.
39Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di persone ( s.a.s.)
I SOCI ACCOMANDANTI Non possono amministrare la società, a loro è consentito
svolgere solo atti specifici ed in forza di una procura speciale percepiscono utili solo proporzionalmente alla quota conferita Ottengono,dagli acc.ari, comunicazione annuale sul bilancio Possono consultare i libri sociali ed altra documentazione Possono rilasciare autorizzazioni e pareri. Hanno potere sulla nomina e revoca degli amministratori La loro quota può essere trasferita per causa di morte, ma
frequenti sono i casi di consolidamento ( ossia accrescono la quota dei soci superstiti ). Anche tra vivi ma con il consenso degli altri soci40
Prof.Colucci Donato Le società
Le società : di persone ( s.a.s.)
SCIOGLIMENTO Come nelle s.n.c. nella parte generale Per estinzione di una delle due categorie di soci ( a
meno che, entro sei mesi non si ricostituisca la categoria estinta ). Se rimangono solo soci acc.nti questi devono nominare un amministratore provvisorio con soli compiti di ordinaria amministrazione.
Allo scioglimento segue la liquidazione e quindi la cancellazione dal registro delle imprese
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Prof.Colucci Donato Le società
Le società : di persone ( s.a.s.)
AMMNISTARZIONE L’amministrazione è data solo ai soci
accomandatari per ovvie ragioni; essi sono direttamente responsabili anche per la parte solidale
La quota del socio accomandatario può essere trasferita per atto tra vivi oppure per causa di morte
42Prof.Colucci Donato
Le società
Società in accomandita semplice Soci accomandatari rispondono illimitatamente e
solidalmente Soci accomandanti rispondono solo per la quota
conferita Tutti gli accomandatari sono disgiuntamente
amministratori S.a.s regolari ed irregolari Il fallimento provoca il fallimento degli accomandatari
Le società : s.a.s riepilogo
43Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di capitali ( s.p.a.)
Occorre un capitale iniziale di almeno 120.000 euro.
Autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica.
Le quote di partecipazione al capitale sociale sono delle azioni.
I soci sono detti azionisti.
Prof.Colucci Donato Le società44
Le società : di capitali ( s.p.a.)
Distinzione rispetto al capitale di rischio Alle s.p.a. che non ricorrono al capitale di rischio si
applicano le norme generali previste dal c.c. Alle s.p.a. che fanno ricorso al capitale di rischio ma
non quotate in borsa si aggiungono le norme a tutela dei risparmiatori
Alle s.p.a. quotate in borsa oltre alle due precedenti si aggiungono le norme dettate dal testo unico sull’intermediazione finanziaria.
Prof.Colucci Donato Le società45
Le società : di capitali ( s.p.a.)
SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
Controllate
1. Quelle il cui numero maggiore di azioni è detenuto da un’altra società.
2. Quelle che subiscono un’influenza dominante per controllo di voti.
3. Quelle con particolari vincoli contrattuali.
Collegate
1. Quelle sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole Prof.Colucci Donato
Le società46
Le società : di capitali ( s.p.a.)
I GRUPPI SOCIETARI Sono società coordinate in cui l’una possiede azioni
dell’altra e sono soggette a un indirizzo imprenditoriale unitario.
Sono tutte controllate da una società madre, holding Ognuna di loro è si autonoma ma condivide gli
obiettivi delle altre Hanno in comune il bilancio consolidato
Prof.Colucci Donato Le società47
Le società : di capitali ( s.p.a.)
I MOTIVI DI UNA HOLDING Frazionare l’attività Ampliare i settori d’investimento Ampliare le capacità di controllo Holding pura che ha solo intesse di partecipazione Holding mista che ha anche un interesse
commerciale Multinazionale ha interesse di operare con altre
società in aree geografiche diverse Prof.Colucci Donato
Le società48
Le società : di capitali ( s.p.a.)
COSTITUZIONE Stipulazione mediante atto costitutivo
( contratto o atto unilaterale in caso di socio unico )
Deposito dell’atto presso l’ufficio delle imprese
Iscrizione ufficio delle imprese entro 20 gg da parte del notaio
Prof.Colucci Donato Le società49
Le società : di capitali ( s.p.a.)
ATTO COSTITUTIVO
E’ un atto pubblico nella forma e contiene:
Generalità dei soci; denominazione e sede; l’oggetto
sociale ( attività da svolgere );ammontare capitale sociale e capitale versato;numero e valore nominale delle azioni; valore crediti e beni conferiti;criteri di ripartizione degli utili; sistema di amministrazione; numero e nome dei componenti collegio sindacale; spese di costituzione; durata.
STATUTO
Riguarda l’ordinamento interno Prof.Colucci Donato Le società50
Le società : di capitali ( s.p.a.)
CONDIZIONI DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DI S.P.A.
IL NOTAIO ACCERTA CHE : Capitale sociale interamente sottoscritto. Ovvero che i soci si
siano impegnati a versare interamente il capitale Che sia versato in banca: almeno il 25% del capitale per quelle
a più soci; l’intero capitale per quelle a socio unico Che siano state ottenute le autorizzazioni governative
A QUESTO PUNTO LA SOCIETA’ PUO’ ESSERE ISCRITTA E LA STESSA COSA VA FATTA PER TUTTE LE EVENTUALI MODIFICHE CHE POTRANNO ESSERE APPORTE SOLO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Prof.Colucci Donato Le società51
Le società : di capitali ( s.p.a.)
VIZI DELLA COSTITUZIONE
La costituzione è nulla se: Manca l’atto costitutivo È illecito l’oggetto sociale Non sono indicati : la denominazione,
l’oggetto sociale, l’entità dei conferimenti, l’ammontare del capitale sociale.
Prof.Colucci Donato Le società52
Le società : di capitali ( s.p.a.)
CONFERIMENTI
Prof.Colucci Donato Le società53
CONFERIMENTI
DENARO
BENI IN NATURA
CREDITO
STIMAGIURATA
OBBLIGATORIA
Se il valore effettivo è inferiore oltre un quinto del capitale la società deve: ridurre il capitale o annullare le azioni
Le società : di capitali ( s.p.a.)
LE AZIONI SONO
Quota ideale del capitale sociale
Stabiliscono la qualità di socio
LE AZIONI POSSONO Essere emesse con indicazione del valore nominale Essere emesse senza indicazione del valore
nominale in questo caso occorre fare la divisione fra le azioni emesse e il numero delle azioni possedute dal singolo socio
Prof.Colucci Donato Le società54
Le società : di capitali ( s.p.a.)
LE AZIONI ORDINARIE DIRITTI Agli utili Alla quota di liquidazione quando la società
si scioglie Al voto ( vietata emissione di azioni a voto
plurimo) Di controllo e varie possibilità di intervento
Prof.Colucci Donato Le società55
Le società : di capitali ( s.p.a.)
ALTRI TIPI DI AZIONE Senza diritti di voto Con voto limitato Di godimento : con ulteriore quota di utili residui A titolo di attività lavorativa Partecipazione alle perdite in maniera differente Come retribuzione accessoria ai lavoratori
Prof.Colucci Donato Le società56
Le società : di capitali ( s.p.a.)
LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Nominative con girata in pieno e con doppia
annotazione sull’azione e sul libro dei soci Al portatore
CLAUSOLE Di prelazione : prima della cessione sentire altri soci Di gradimento : il nuovo socio puòesercitare i suoi
diritti solo se gradito al consiglio d’amministrazione o all’assemblea
Prof.Colucci Donato Le società57
Le società : di capitali ( s.p.a.)
LE OBBLIGAZIONI Incorporano il diritto alla restituzione del denaro Incorporano il diritto a ricevere un interesse Si configurano quindi come prestito alla società Sono considerate a tutti gli effetti finanziamenti Sono titoli di credito rispetto alle azioni che sono titoli
di partecipazione
Prof.Colucci Donato Le società58
Le società per azioni Responsabilità limitata Le quote dei soci sono rappresentate da
azioni Azioni e mercati finanziari ( borsa valori) Azionisti del gruppo di comando ed estarnei Il principio capitalistico ( il potere del capitale) Gruppi di società (holding)
Le società : di capitale
59Prof.Colucci Donato
Le società
Le società per azioni : la costituzione Atto costitutivo pubblico Iscrizione nel registro delle imprese Conferimenti in denaro o in natura ( no
lavoro) Capitale sociale min 120.000 €
Le società : di capitale
60Prof.Colucci Donato
Le società
Le società : di capitale
Le azioni e le obbligazioni Azioni: quote ideali del cap. soc.( documenti
o dematerializzate) Azioni ordinarie : diritto agli utili
( dividendo),diritto al voto Azioni privilegiate (utile maggiore ) Azioni senza diritto di voto o con voto limitato
61Prof.Colucci Donato
Le società
Le azioni e le obbligazioni Le obbligazioni quote di debito contratto dalla
società nei confronti di chi le acquista Il titolare di obbligazioni diventa di fatto
creditore della società Il titolare di obbligazioni ha diritto agli
interessi maturati ed al rimborso della quota versata
Le società : di capitale
62Prof.Colucci Donato
Le società
Le obbligazioni Prestito alle società di capitali Diritto al rimborso Diritto ad un interesse Sono titoli di credito Le obblig. di società quotate sono
dematerializzate Rappresentano per il possessore un credito
Le società : di capitale
63Prof.Colucci Donato
Le società
L’organizzazione della s.p.aModello ordinario
Assemblea degli azionisti ( ord. e straord.) Amministratori ( unici, oppure cons.
d’amministrazione, oppure ammin. esecutivo oppure ammin. delegato)
Sindaci ( nominati da ass. azionisti) Revisori contabili ( esterni )
Le società : di capitale
64Prof.Colucci Donato
Le società
L’organizzazione della s.p.a
Modello dualistico
L’assemblea ordinaria degli azionisti nomina un consiglio di sorveglianza ( approva il bilancio) che nomina un consiglio di gestione (gestione).
Revisori contabili
Le società : di capitale
65Prof.Colucci Donato
Le società
L’organizzazione della s.p.a
Modello monistico
L’assemblea ordinaria nomina il consiglio d’amministrazione che nomina un comitato.
Revisori contabili
Le società : di capitale
66Prof.Colucci Donato
Le società
Società quotate in borsa
Borsa valori ( azioni ed obbligazioni) Consob
Le società : di capitale
67Prof.Colucci Donato
Le società
Le società a responsabilità limitata s.r.l. Soci con responsabilità limitata al capitale
conferito Le quote non sono azioni Capitale sociale min 10.000 € Contratto tra più persone o una sola per atto
pubblico Obbligo iscrizione registro imprese
Le società : di capitale
68Prof.Colucci Donato
Le società
Le società a responsabilità limitata s.r.l.L’organizzazione
Amministratore a uno o più soci (consiglio amm.zione)
Amministrazione congiunta o disgiunta Soci (approvano il bilancio) Assemblea dei soci obbligatoria solo per modifiche
dell’atto costitutivo Può essere previsto sia un collegio sindacale sia un
revisore esterno.
Le società : di capitale
69Prof.Colucci Donato
Le società
Le società in accomandita per azioni Accomandatari ( rispondono in modo llimitato
e solidale dei debiti sociali) Accomandanti ( rispondono solo nei limiti del
loro conferimento) Gli accomandatari sono amm.ri di diritto
Le società : di capitale
70Prof.Colucci Donato
Le società
La costituzione di cooperative Numero minimo di soci ( nove) ( tre: piccola coop.) Principio della porta aperta Diritto di voto dei soci ( qualunque sia il n° delle
azioni) Limite massimo delle quote Soci finanziatori (investo per il lucro) Soci cooperatori ( fini mutualistici ) Cooperative a mutualità prevalente
Le società : cooperative
71Prof.Colucci Donato
Le società
Alle cooperative si applica la normativa delle società per azioni (possono essere considerate società di capitali)
I controlliVigilanza governativaAlbo nazionale degli enti cooperativiIspezioni ordinarie ( Ministero svil. econ. )Ispezioni straordinarie ( Ministero svil. econ. )
Le società : cooperative
72Prof.Colucci Donato
Le società
Il fallimento
E’ il Min. dello svil. Econ che: Commissario governativo Scioglie la coop. Liquidazione coatta amministrativa Fallimento
Le società : cooperative
73Prof.Colucci Donato
Le società