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d o t t . c omm . SALVATORE CUCCA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Le organizzazioni di volontariatoalla luce della riforma
(e le novità applicabili dal 01/01/2018)
RELATORE
dott. Salvatore CuccaDOTTORE COMMERCIALISTA IN BOLOGNA
STUDIO MOSCATELLI COMMERCIALISTI - BOLOGNA
Reggio Emilia, 03 febbraio 2018
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Fonti normative principali
� Legge 06 giugno 2016 n. 106 (legge delega)
� D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117 (CTS - codice terzo settore); invigore dal 03/08/2017; con alcuni articoli riferitiesclusivamente alle odv: 32-34; 57; 74; 76; 84-86;
+
� Legge n. 266/91 (alcune norme sopravvivono solo temporaneamente)
� Codice civile, in relazione alla forma giuridica utilizzata
� DPR n. 917/1986 (TUIR)
� DPR n. 633/1972 (TU IVA)
� Altre norme
NB:Mancano ancora all’appello molti decreti ministeriali attuativi che saranno emanati nei prossimi mesi.
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Le ODV
• Le ‘linee guida’ • La figura del volontario• Le caratteristiche generali• I settori di attività
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Le ‘linee guida’ del CTS per le ODV
1. La ODV è uno degli enti tipici del terzo settore; la sua collocazione quindi non èall’interno di una norma «speciale» (la legge n. 266/91), ma è una forma giuridica chesi colloca all’interno del CTS in una sezione dedicata;
2. La legge n. 266/91 è abrogata; anche le ‘onlus’ sono abrogate;3. La ODV mantiene la sua essenza di organizzazione prevalentemente solidaristica,
senza quindi stravolgere la sua natura come la conosciamo oggi;4. L’istituto della ODV è definito non più per un requisito formale, la sua iscrizione nel
registro delle ODV, ma in ragione dell’ambito oggettivo sostanziale: l’attivitàesercitata deve ricadere in una delle attività del CTS;
5. Possibile la partecipazione tra i soci di soggetti giuridici e non solo di persone fisiche;anche prevedendo soci persone giuridiche che non sono ODV;
6. È possibile l’attività verso soci = fine solidaristico - mutualistico; 7. Rendere la forma giuridica delle ODV più trasparente e controllata, rafforzando gli
istituti del controllo interno, della rendicontazione, della rendicontazione sociale;8. Conservazione delle agevolazioni fiscali esistenti; in una certa misura, ampliandole;9. Compatibilità possesso della partita IVA per le attività non istituzionali;10. I volontari e le attività di volontariato sono «tipiche» di tutti gli ETS.
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Volontario e attività di volontariato (art. 17)
• Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività …
• Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità edel bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione
il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e
delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senzafini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
• Le ODV sono tenute «a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività
in modo non occasionale».
• Obbligo di assicurazione obbligatoria dei volontari contro infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato (con modalità anche semplificate da stabilire con DM) ed
ai fini Responsabilità civile (art.18); nelle convenzioni con la PA, a quest’ultima fanno carico gli
oneri relativi all’assicurazione obbligatoria.
• L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività, soltanto le speseeffettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsispese di tipo forfetario.
• Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione … purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensilie l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le
quali è ammessa questa modalità di rimborso.
• La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavorosubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
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Definisce gli Enti del Terzo Settore come:
“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilitàsocialee che, in attuazione dei principi di sussidiarietà e in coerenza con
i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attività di interesse generale mediante forme di azionevolontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambiodi beni e servizi”.
Legge 106/2016 – art. 1
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ODV – definizioneArt. 32 - CTS
«1_Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalentedelle prestazioni dei volontari associati.»
«2_Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come
associati, di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero
non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.»
«3_La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV» … che «non può essere usata da soggetti diversi dalle
organizzazioni di volontariato».
«4_Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera y) , le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, lettera d) , della legge 16 marzo 2017, n. 30».
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Ambito oggettivo di intervento
Le attività = devono rientrare in una delle attività dell’articolo 5«attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.»
«Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano
l’esercizio, le attività aventi ad oggetto» (art. 5)
a) interventi e servizi socialib) interventi e prestazioni sanitariec) prestazioni socio-sanitarie d) educazione, istruzione e formazione professionalee) salvaguardia ambiente e risorse naturalif) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggiog) formazione universitaria e post-universitariah) ricerca scientifica di particolare interesse socialei) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse socialej) radiodiffusione sonora a carattere comunitariok) attività turistiche di interesse sociale, culturale o religiosol) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolasticam) servizi strumentali ad enti del Terzo settoren) cooperazione allo sviluppo
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Ambito oggettivo di intervento Segue (attività di interesse generale) (art. 5)
o) attività nelle filiere del commercio equo e solidalep) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoroq) alloggio socialer) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migrantis) agricoltura socialet) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantisticheu) beneficenza, sostegno a distanzav) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli ecc.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politicix) cura di procedure di adozione internazionale y) protezione civilez) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
NB.1= L’elenco è aggiornabile con DPCM; (art. 5 co 2)
NB.2 = art. 57 trasporto sanitario di emergenza e urgenza � «i servizi di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle
organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel RUTS»
NB.3 = attività di protezione civile (art.5 co 1 let. y)� è regolata nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1, lett. d), legge 16 marzo 2017, n. 30.
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Attività di protezione civile� Legge n. 30/2017 (legge delega)
Articolo 1
«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della
protezione civile e le relative funzioni».
a) definizione delle attività di protezione civile …
b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale …
c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle
Unioni dei comuni, alle Citta' metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;…
d) << disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche
mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento
alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla
diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione
di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale
e con disabilità, nonché' di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse
appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile. >>
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Attività di protezione civile segue� Legge n. 30/2017 (legge delega)
Articolo 1 … segue
e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca
alle attività di protezione civile
f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di
emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione
delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione
h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali,
specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile
i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di
protezione civile,
l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei
commissari delegati titolari di contabilità speciale
m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del
sistema medesimo
o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione
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Ambito oggettivo – attività secondarieAttività secondarie (art. 6)«Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a
condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze»
NB: In tale limite rientrano anche le ODV
Attività di raccolta fondi (art. 7)«1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un
ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenzae correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di
regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore».
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Lavoratori retribuiti nella ODV
Art. 33 (risorse delle ODV)
«Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.»
I dipendenti non possono essere anche volontari della stessa ODV.
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Le ODV
• Atto costitutivo e statuto• Personalità giuridica• Iscrizione nel RUTS• Trasmigrazione nel RUTS per le ODV
esistenti
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Art. 21 – Contenuto dell’ATTO COSTITUTIVO (comma 1):1. Denominazione dell’ente2. Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite 3. Attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale (da individuare una o più delle attività
indicate all’articolo 5 del codice) e previsione della possibilità che siano svolte attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (come previsto dall’art. 6 del Codice)
4. Sede legale e patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica5. Norme sull’ordinamento6. Amministrazione e rappresentanza dell’ente7. Diritti ed obblighi degli associati8. Requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;9. Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;10. Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di estinzione;11. Durata dell’ente, se prevista
La norma nulla dice sulla «forma» costitutiva se per atto pubblico o se per scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Se l’ente intende acquisire anche la personalità giuridica occorre l’atto pubblico.
Atti costitutivi e statuti
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Il CTS detta norme uniformi per l’amministrazione degli enti del terzo
settore disciplinando
• le procedure di ammissione dei soci (Art. 23),
• i criteri di rappresentanza nelle assemblee (Art. 24),
• le competenze inderogabili delle assemblee (Art. 25),
• gli organi di amministrazione degli enti (Art. 26),
• il conflitto d’interesse (Art. 27),
• le responsabilità (Art. 28)
• e le (nuove) figure di controllo sull’attività degli enti (Artt. 30 e 31).
Tali clausole devono essere indicate nello statuto
E per le ODV esistenti ? � tempo 18 mesi per adeguare lo statuto.
Ordinamento e amministrazione degli ETSE adeguamento statuti (artt. 23-31 CTS)
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Art. 22
Il CTS prevede la possibilità per le associazioni di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (il notaio deposita l’atto costitutivo e lo statuto presso il RUTS entro 20 giorni
dalla costituzione dell’associazione)
Ciò può avvenire in deroga al procedimento di cui al DPR. 361/2000 (che non è
abrogato) che attribuisce il controllo sui requisiti per l’ottenimento della
personalità giuridica alle Prefetture o alle Regioni in relazione alle materie di
rispettiva competenza nelle quali le associazioni operano, con la conseguente
iscrizione nei registri da esse rispettivamente istituiti (presso le Prefetture o
presso gli Uffici Regionali secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 7 del DPR.
citato.)
NB:Patrimonio minimo Fondazioni � 30.000 euroPatrimonio minimo Associazioni � 15.000 euro
La personalità giuridica
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Art. 47Domanda di iscrizione al RUTS
Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente
eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia
autonoma in cui l’ente ha la sede legale.
L’ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:
a) iscrivere l’ente;
b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
Silenzio accettazioneDecorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda
completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c) , la
domanda di iscrizione s’intende accolta.
Statuti standardSe l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità
formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente
nel Registro stesso.
Iscrizione nel RUTS e statuti standard
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E le associazioni già iscritte al Registro regionale del volontariato ???
L’art. 54:una volta istituito il RUTS gli enti pubblici territoriali provvedono acomunicare i dati degli enti già iscritti nei registri speciali delleorganizzazioni di volontariato esistenti al giorno precedentedell’operatività del Registro.
Tutta la procedura è subordinata quindi alla concreta istituzione delRUTS e alla adozione delle procedure di trasmigrazione dati all’uoponecessarie. (occorrerà un DM attuativo delle procedure)
Trasmigrazione dai registri esistenti
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Le ODV• Ordinamento interno• Amministrazione • Controllo• Convenzioni
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Le procedure di ammissione dei soci (art. 23) sono improntate ai principi
� Principio della «porta aperta»
� Obbligo di motivazione del rigetto (su cui decide di regola l’organo
amministrativo)
� Possibilità per l’istante di adire reclamo dinanzi all’assemblea dei soci che
decide alla prima occasione utile
Diritto di voto (art.24)
� Ogni socio iscritto almeno da tre mesi ha diritto di voto
� I soci ETS possono avere fino a 5 voti
� E’ ammesso il voto per delega, fino a 3 deleghe (5 deleghe per gli enti con
oltre 500 soci)
Ordinamento interno
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Competenze inderogabili dell’assemblea (art. 25)
1. L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la
relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
NB:
Le «associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono
disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma
precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di
tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.»
Assemblea = democraticità
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Art. 26
Gli amministratori delle organizzazioni di volontariato vengono scelti tra i soci
della organizzazione rispetto ai quali si stabilisce l’ineleggibilità e la decadenza di
coloro i quali siano interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) o chi sia stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici e da incarichi direttivi (art.2382 c.c.).
Agli amministratori spettano i poteri generali di amministrazione
Lo statuto può prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità,
indipendenza.
Anche ai componenti degli organi sociali, in quanto anch’essi volontari, non può
essere attribuito alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per
l’attività inerenti alla carica. (art. 34)
Fa eccezione il componente dell’organo di controllo che abbia la qualifica di
revisore dei conti iscritto nell’apposito registro. (art. 34)
Organo amministrativo
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Art. 30 – organo di controllo
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi
due dei seguenti limiti:
NB: requisiti professionali; se l’organo è collegiale almeno uno deve essere tra i soggetti
professionisti (almeno uno deve essere un soggetto abilitato)
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in
cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo
componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
7. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
L’organo di ‘controllo’
Attivo patrimoniale 110.000 euro
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro
Dipendenti occupati, in media 5 unità
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Art. 31 – revisione legale dei conti
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del
Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando
superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti
limiti:
La revisione legale dei conti
Attivo patrimoniale 1.100.000 euro
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate
2.200.000 euro
Dipendenti occupati, in media 12 unità
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Art. 33
Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di
volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle speseeffettivamente sostenute e documentate.
Le organizzazioni di volontariato inoltre possono trarre le risorse economiche da fonti diverse tra le quali, a titolo esemplificativo:
• quote associative
• contributi pubblici e privati
• donazioni e lasciti testamentari
• rendite patrimoniali
• attività di raccolta di fondi
• attività secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse
generale.
Le «risorse» economiche e umane
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Convenzioni
Art. 56
Tutte le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le ODV,
iscritte da almeno 6 mesi nel RUTS, convenzioni per attività art. 5, se più
favorevoli rispetto al mercato.
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle speseeffettivamente sostenute e documentate.
L’individuazione delle ODV è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante
procedure comparative riservate.
Il 4° comma regola cosa deve necessariamente essere contemplato dalleconvenzioni e fissa principi generali (tra cui la limitazione del rimborso dei
costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di
convenzione).
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Trasporto sanitario di emergenza e urgenza
art. 57 CTS
Questi servizi possono essere, in via prioritaria, affidati in modo
diretto in convenzione alle ODV che siano:
• iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico;
• aderenti ad una rete associativa nazionale (art. 41);
• accreditate a sensi della normativa regionale vigente.
Le convenzioni devono rispettare quanto previsto dall’art. 56
commi 2, 3 e 4.
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Regime fiscale delle ODV
• Imposte dirette e indirette
• Altre agevolazioni
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L’attività istituzionaleL’attività istituzionale delle ODV è non commerciale ai fini delle imposte dirette…
art. 79
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui
al titolo X (artt. 79 – 89) nonché le norme del titolo II del TUIR (IRES; artt. 72-161), in
quanto compatibili.
2. Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si
considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli
apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla
spesa previsti dall’ordinamento
Per gli enti del terzo settore l’esercizio di attività principale con modalità diverse da quelle sopra descritte equivale, in generale, a qualificare tali attività come commerciali.
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Le attività «diverse»
Le attività accessorie …
Art.6
«Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui
all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri
e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze»
Ai fini della qualifica della rilevanza come «attività commerciali» ai fini fiscali occorre considerare sia il quadro normativo generale previsto dal CTS sia le
norme specificamente previste per le ODV
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Raccolte fondi e contributi
PER GLI ETS IN GENERE SONO DECOMMERCIALIZZATE
Art. 79 co. 4
«Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo
settore di cui al comma 5:
a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo
svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.»
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Perdita della qualifica di Ente non commerciale
Art. 79 co. 55. «Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono
in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei
commi 2 e 3 del presente articolo».
L’ente del terzo settore assume invece la qualifica di ‘ente commerciale’ (sotto il profilo soggettivo)
SE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI:a) attività principali, ma svolte con «modalità commerciali»
+ b) attività diverse, (…ma escluse le sponsorizzazioni)
SUPERANO COMPLESSIVAMENTE Il totale delle ‘ENTRATE NON COMMERCIALI’
«intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative
dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate
considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b) , tenuto conto altresì del
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non
commerciali»
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Attività verso associati e quote associative
Per gli ETS in genere:
Art. 79 co. 6
«Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei
confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità
istituzionali dell’ente.
Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme
versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.»
«Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative
operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.»
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Attività «commerciali marginali» delle ODV
Art. 84 (regime fiscale ODV)
«1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’articolo 79, commi 2 e 3, le
seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di
mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun
intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti
sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale.»
«2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non
commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta sul
reddito delle società»
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locali utilizzati (agevol. amministrativa)
art. 71
Le sedi degli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché
non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.
1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, agli ETS, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle
loro attività istituzionali.
La cessione in comodato ha una durata massima di 30 anni, nel corso dei quali
l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e
spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere
la funzionalità dell’immobile.
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Regime forfetario per le ODV
Art. 86 (regime forfetario) attività commerciali ODV
«Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono
applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al
presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi,
ragguagliati al periodo d’imposta,
non superiori a 130.000 euro (o la diversa soglia stabilita dalla UE)
Reddito imponibile = 1% dei ricaviEsempio ricavi = 100.000 euro
Reddito = 1.000 euro (pari al 1% dei ricavi)
IRES = 240 euro (pari al 24% del reddito)
Tale regime viene comunicato o in sede di inizio attività, o in sede di dichiarazione
annuale.
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Regime forfetario per le ODV
In relazione al regime forfetario sono previste le seguenti semplificazioni
1) è esclusa l’applicazione dell’iva in via di rivalsa 2) esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili3) non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte; ma in tali casi devono
indicare il codice fiscale del percettore nella dichiarazione dei redditi4) l’IVA sugli acquisti è indetraibile5) sono esonerati dal versamento dell’iva, … tuttavia 6) per le operazioni per cui risultano debitori IVA (es. acquisto intra UE di
beni o servizi) devono liquidare l’iva e versarla entro il giorno 16 del mese successivo, con i meccanismi standard (reverse charge).
Le ODV possono comunque optare per l’applicazione del regime IVA ordinario
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contributo autoambulanze
Due previsioni alternative e specifiche per le ODV :
Art. 76 co. 2
• contributo pari all’aliquota Iva del prezzo complessivo (mediante sconto
praticato direttamente dal venditore) per l’acquisto di «autoambulanze e beni
mobili iscritti in pubblici registri antincendio destinati ad attività da parte dei
vigili del fuoco volontari»
Art. 76 co. 1 e 73 co.2
• utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per contributi per acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività art. 5 (per le
ODV aderenti ad una rete associativa richiesta ed erogazione dei contributi
devono avvenire per il tramite delle reti medesime).
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contributo autoambulanze (2)DM 16/11/2017 � disciplina criteri e modalità di erogazione dei contributi
1) Individua i soggetti agevolati > organizzazioni di volontariato > fondazioni (per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche)
2) Individua i beni agevolabili > autoambulanze> autoveicoli per attività sanitarie> beni strumentali utilizzi per attività di interesse generale> beni acquistati da fondazioni per beni destinati a strutture sanitarie pubbl.
3) Fissa i termini delle domande � entro il 31/01 dell’anno successivo
4) Fissa le regole di erogazione dei contributi � tramite le RETI ASSOCIATIVE di cui all’art. 41 CTS
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imposte indirette e tributi locali
Art. 82 (si applica agli ETS, incluse coop sociali ma escluse imprese sociali):
comma 2
non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposteipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS
(incluse coop sociali ma escluse imprese sociali) dei beni destinati allo
«svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche solidaristiche e di utilità sociale»
comma 3:
gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione,
scissione o trasformazione poste in essere da ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al
periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di
adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
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Art. 82 – segue
comma 4
le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o
costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS a
condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal
trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e
che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in
tal senso.
comma 5
gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in
essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall’imposta di bollo.
->
imposte indirette e tributi locali
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Art. 82 - segue
comma 6
gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti da IMU - imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili.
comma 7
per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i
servizi indivisibili, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli ETS non commerciali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi
adempimenti.
imposte indirette e tributi locali
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Art. 82 - segue
comma 8: le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
possono disporre nei confronti degli ETS la riduzione o l’esenzione
dall’IRAP.
comma 9: l’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività
svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
comma 10: gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
imposte indirette e tributi locali
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Art. 83EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA
IRPEF (detrazione per persone fisiche) � Erogazioni a favore di ETS non commerciali � sono detraibili per la persona fisica
per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti; fino a 30.000 euro di donazione
� Erogazioni a favore di ODV � sono detraibili per la persona fisica per un importo
pari al 35% degli oneri sostenuti; fino a 30.000 euro di donazione.
IRES e IRPEF (deduzione per società, enti, e persone fisiche) � Erogazioni a favore di ETS non commerciali � deducibili dal reddito complessivo
netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
NB: Obbligo di effettuare l’erogazione in denaro con modalità tracciabile.
Erogazioni liberali - Agevolazioni per i terzi
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Bilancio e scritture contabili Art. 13
Tutti gli ETS devono redigere il bilancioSe ‘ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate’:
Modulistica � definita dal MLPS entro 3 agosto 2018.
Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro
unico nazionale del Terzo settore.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di
cui all’articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Se ETS esercita attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere scritture art. 2214 Cod. Civ.
Se >= 220.000 euro Bilancio ordinario formato da stato patrimoniale,
rendiconto finanziario e relazione di missione.
SE < 220.000 euro Rendiconto finanziario per cassa
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Tenuta e conservazione scritture contabili
Art. 87 (per tutti gli ETS)
Gli ETS non commerciali, ma che non applicano il regime forfetario di cui
all’articolo 86, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività indicate all’articolo 6 da quelle di
cui all’articolo 5.
b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del DPR n. 600
(contabilità semplificata).
L’obbligo di cui alla lett (a) si considera assolto qualora la contabilità consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 2216 e 2217 del codice civile.
->
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Art. 87 – (per tutti gli ETS) … segue
• Gli ETS che abbiano conseguito in un anno proventi (complessivi) di ammontare
non superiore a 50.000 euro possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle
scritture contabili di cui alla lettera (a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all’articolo 13, comma 2.
• In relazione all’attività commerciale esercitata, gli ETS, hanno l’obbligo di tenere
la contabilità separata.
• Gli ETS non commerciali, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
inserire all’interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto
ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai
soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86.
Tenuta e conservazione scritture contabili
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bilancio sociale e altri obblighi
Art. 14
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad
1.000.000 di euro devono depositare presso il Registro Unico e pubblicare nel
proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con
decreto del MLPS tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività
esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto
sociale delle attività svolte.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a
100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere
aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui
all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonché agli associati.
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Libri sociali obbligatori
Art. 15Gli ETS devono tenere:
A. il libro degli associati o aderenti;
B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri
organi sociali.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali,
secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
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Art. 91 - sanzioni
• In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un
collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo
dell’ente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi
dell’ETS che ha commesso la violazione o che ha concorso a commettere la
violazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
20.000 euro.
• In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in
difformità al parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti
legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti dell’ETS che ha
commesso la violazione o che ha concorso a commettere la violazione è soggetto
a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
• Chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ETS o di ODV è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro.
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ODV
• Entrata in vigore• Abrogazioni• Norme transitorie• I decreti attuativi mancanti
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Art. 102 - abrogazioni per le ODV
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
• la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante “Modalità per la
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”;
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2:
• gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto
salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4;
• l’articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
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Entrata in vigoreArt. 104
In generale tutte le norme del titolo X (artt. dal 79 al 89) si applicano (agli enti iscritti nel
RUTS) con decorrenza dall’ultimo dei due seguenti accadimenti (devono sussistere
entrambi):
1. Occorre la previa autorizzazione della Commissione UE
2. Le norme si applicano in ogni caso a decorrere dall’anno successivo all’adozione del
RUTSTuttavia per alcune categorie di soggetti (tra cui le ODV) “Le disposizioni di cui agli articoli 77,
78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si
applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017” ossia dal 01/01/2018.
articolo Disposizione in vigore dal 01/01/2018
77 titoli solidarietà
78 regime fiscale social lending (finanziamento attività sociali tramite portali on line)
81 social bonus (credito d’imposta per recupero immobili confiscati alle mafie)
82 disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
83 detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84 co. 2 regime fiscale delle ODV, relativamente ai redditi degli immobili
85 co. 7 regime fiscale delle APS, relativamente ai redditi degli immobili
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Art. 101 - norme transitorie
• Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene
efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
dell’articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico
nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell’articolo 53,
comma 2.
• Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano adapplicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti neiRegistri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale eImprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesidalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possonomodificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazionidell’assemblea ordinaria.
• Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal
presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto
da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad
uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
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Circ. Min Lav . 34/0012604 del 27/12/2017
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 29/12/2017, ha emanato una prima
Circolare. Si riportano di seguito i chiarimenti più rilevanti:
Gli statuti: in generale gli enti del terzo settore hanno tempo 18 mesi, decorrenti dal
03/08/2017, per adeguare i propri statuti al nuovo quadro normativo; adeguamenti che
potranno essere effettuati anche con assemblea ordinaria. Chiaramente gli enti che si sono
costituiti successivamente al 03/08/2017 devono adottare ab origine, uno statuto già
sostanzialmente conforme al nuovo quadro normativo.Iscrizione al RUNTS - Registro Unico del Terzo settore: nelle more della piena operatività del
RUNTS, il requisito di iscrizione al predetto Registro si intende soddisfatto, per le
organizzazioni di volontariato, per le associazioni di promozione sociali e per le onlus,
attraverso l’iscrizione ai relativi registri. Per le onlus inoltre è in corso di pubblicazione una
ulteriore circolare esplicativa. Gli altri enti che non possono pregiarsi delle predette qualifiche,
per potersi qualificare “ETS” (ente del terzo settore), dovranno invece attendere l’emanazione
del Registro Unico ed ottemperare alla relativa iscrizione.
Bilancio: l’obbligo di formazione di bilancio è già obbligo di legge. Pertanto il fatto che non sia
stata ancora pubblicata la relativa modulistica standard, non esonera gli ETS da tale
adempimento, salvo il fatto che fino alla approvazione della predetta modulistica, il format del
bilancio si intende libero.
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Circ. Min Lav . 34/0012604 del 27/12/2017 (2)
Segue:
Bilancio sociale: per gli ETS di più rilevanti dimensioni (oltre 1 milione di proventi annui) è
previsto l’obbligo di redazione del bilancio sociale. Su questo punto il Ministero tuttavia è più
permissivo, affermando che fino alla adozione delle “linee guida” di redazione del bilancio
sociale, di prossima pubblicazione, la redazione del bilancio sociale costituisce una facoltà.
Centri di servizio: un altro chiarimento rilevante afferisce ai Centri di Servizio per il
Volontariato. Il Ministero, ribadendo che il Codice del terzo settore attribuisce agli istituendi
“ONC” (organo nazionale di controllo) e “OTC” (organismi territoriali di controllo), il compito
di individuare i centri di servizi accreditati, afferma che fino alla costituzione ed operatività dei
predetti organi di controllo, i Centri di servizio oggi già operativi, potranno continuare ad
espletare le relative funzioni anche dopo il 31/12/2017, data l’importante “funzione di
sostegno e di qualificazione del volontariato” da essi svolta.
Agevolazioni fiscali: alcune agevolazioni fiscali trovano applicazione già con decorrenza dal
01/01/2018, ossia già nel periodo transitorio, se rivolte a soggetti non profit “qualificati”, ossia
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ed onlus, iscritte ai relativi
Registri. Si veda la Nota informativa n. 03-2018 pubblicata su questo sito.
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I principali decreti attuativi mancantiD.LGS 117/2017
NORME RIF.DESCRIZIONE
Art. 6 co. 1 DM x criteri e limiti “attività diverse” secondarie e strumentali all’attività principale
Art. 7 co. 2 DM su “linee guida” di rendicontazione dell’attività di raccolta fondi
Art. 8 co. 3 lett e) DM di aggiornamento del tasso massimo di corresponsione interessi passivi
Art. 13 co.3 DM definizione modulistica di redazione del bilancio annuale
Art. 14 co. 1 DM linee guida su bilancio sociale
Art. 18 co. 2 DM x Individuazione meccanismi assicurativi semplificati
Art. 19 co.2DM riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di
attività o percorsi di volontariato
Art. 46 co. 5 DM di adozione modelli standard tipizzati di atti costitutivi e statuti per gli enti del terzo settore
Art. 53 co. 1 DM x procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
Art. 54 co. 1 DM x procedura “trasmigrazione” dai registri esistenti (ODV;APS;)
Art. 64 co. 1 DM x istituzione dell’Organismo Nazionale di Controllo dei centri servizio volontariato
Art. 77 co. 15 DM su modalità emissione dei “titoli di solidarietà”
Art. 78 co. DM su modalità attuative “social lending”
Art. 81 co. 7 DM su modalità attuative “social bonus”
Art. 83 co. 2 DM attuativo sulle erogazioni in natura di beni verso gli ETS
Art. 5 DPCM su Aggiornamento periodico delle attività che rientrano nell’articolo 5
D.lgs 111.2017 DPCM su soggetti ammessi al 5xmille
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dott. Salvatore Cucca [email protected]
dottore commercialista
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