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Le informative per l’azienda
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO UniEmens: dismissione Procedure flussi telematici DM10 e DM10Vig
L’Inps, con messaggio n. 132 dell’11 gennaio 2019, ha comunicato che, a decorrere dal 1°
febbraio 2019, non sarà più possibile utilizzare le applicazioni denominate “Compilazione DM10
On-Line” e “Acquisizione DM10Vig”, entrambe relative a competenze antecedenti gennaio 2011,
che sono rimaste attive, sino ad oggi, al fine di consentire la trasmissione di eventuali denunce
pregresse, riferite al periodo 2005-2010.
L’eventuale trasmissione di denunce contributive (DM10) per periodi compresi tra gennaio 2005
e dicembre 2010 potrà essere effettuata con il supporto delle Strutture territoriali tramite i consueti
canali messi a disposizione dall’Istituto.
(Inps, messaggio, 11/1/2019, n. 132)
Terzo Settore: la circolare sugli obblighi di pubblicità e trasparenza
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in merito
all’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, che ha previsto obblighi di pubblicità e trasparenza a
carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A., con altri soggetti
pubblici o con i soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, e alle modalità di adempimento,
con particolare riferimento ai soggetti obbligati facenti parte del Terzo settore, che sono tenuti a
osservare tali obblighi a partire dal 28 febbraio 2019.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 2)
Agevolazioni statali alla stabilizzazione di Lsu/Lpu: i chiarimenti del Ministero
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, ha offerto precisazioni circa
l'interpretazione e applicazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1,
commi 446-449, L. 145/2018) in materia di lavori socialmente utili, relative, in particolare, alla
proroga fino al 31 ottobre 2019 delle convenzioni, che, tra l'altro, garantiscono la prosecuzione
delle attività socialmente utili finanziate con le risorse statali del Fondo sociale per occupazione e
formazione e dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità
della Regione Calabria (articolo 1, comma 446, lettera h), L. 145/2018) nonché all'ambito di
applicazione delle disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale Lsu
appartenente alla platea storica a carico del predetto Fondo (articolo 1, commi 447 e 448, L.
145/2018).
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 1)
Codice Terzo settore: adeguamenti statutari
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti ai fini del
corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo settore e, in particolare,
delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus,
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secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, Codice Terzo settore, da esercitarsi entro il
2 agosto 2019.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 27/12/2018, n. 20)
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 770/2019: pronta la versione definitiva
In data 15 gennaio 2019 il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10656, ha
approvato e reso disponibile il modello 770/2019. La principale novità consiste nel nuovo prospetto
per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di
prestiti per soggetti finanziatori non professionali. Nel modello è stata, inoltre, introdotta una nuova
sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale
diverso rispetto a quello previdenziale.
(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2019, n. 10656)
730/2019: disponibile la versione definitiva
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10652 del 15 gennaio 2019, ha reso
disponibile la versione definitiva del modello 730/2019. Tra le novità si segnalano le detrazioni
d’imposta delle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico e le detrazioni per le assicurazioni
contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le
nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la
sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al
risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico. L’Agenzia ricorda che, per fruire delle
agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio
energetico, è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a
quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d.
Ecobonus).
(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2019, n. 10652)
Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: disponibile il modello di istanza
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 gennaio 2019, ha reso noto
che è disponibile sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al
provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 184 ss., L. 145/2018),
che consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i
debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo
dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa, 7/1/2019)
Artigiani e commercianti: rinuncia al regime contributivo agevolato
L’Inps, con messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in tema di regime
contributivo agevolato, precisando che per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle
condizioni stabilite per l’accesso al beneficio, il regime cessa di avere effetto a decorrere dall’anno
successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti. A fronte delle criticità
rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’Inps la rinuncia al regime contributivo
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agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si
richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1°
marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
(Inps, messaggio, 3/1/2019, n. 15)
Conguaglio 2018 dei contributi previdenziali e assistenziali
L’Inps, con circolare n. 123 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle
operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la
dichiarazione contributiva UniEmens.
(Inps, circolare, 28/12/2018, n. 123)
Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019
È stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 il decreto Mef 12 dicembre 2018, che
ha modificato il saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019, fissandolo allo 0,8% in ragione
d'anno.
L’Inps, con circolare n. 124 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i riflessi della variazione del saggio
degli interessi legali sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Anche l’Inail, con circolare n. 53 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i riflessi del tasso di interesse
legale in vigore sulla riduzione massima delle sanzioni civili.
(Mef, decreto, 12/12/2018, G.U., 15/12/2018, n. 291, Inps, circolare, 28/12/2018, n. 124;
Inail, circolare, 28/12/2018, n. 53)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
L’Inps, con circolare n. 125 del 28 dicembre 2018, ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 sono
rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
(Inps, circolare, 28/12/2018, n. 125)
Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per
l’anno 2019
L’Inps, con circolare n. 122 del 27 dicembre 2018, ha descritto i criteri e le modalità applicative
della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi
pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per
l’anno 2019.
(Inps, circolare, 27/12/2018, n. 122)
NASpI: nuove funzionalità per l’App mobile
L’Inps, con messaggio n. 4843 del 28 dicembre 2018, ha informato circa la nuova funzionalità per
la consultazione dello stato di avanzamento delle domande NASpI da dispositivi mobili.
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(Inps, messaggio, 28/12/2018, n. 4843)
Adeguamento alla speranza di vita: esclusione e domanda di pensione
L’Inps, con messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018, ha illustrato la procedura per ottenere
l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019 rivolta ai dipendenti occupati
in lavori usuranti, notturni e agli addetti alle mansioni gravose.
(Inps, messaggio, 21/12/2018, n. 4804)
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Le informative per l’azienda
Oggetto: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 che interessano il mondo del lavoro ve ne sono
alcune che riguardano i genitori lavoratori. Di seguito si sintetizzano le principali.
Congedo del padre
La norma proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la
durata da 4 a 5 giorni. Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve
essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Anche per il 2019 il padre può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, in accordo con la madre
e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Al lavoro fino alla data del parto
Alle lavoratrici può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto,
entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Questa possibilità rimane comunque un’alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro
le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi
dopo il parto oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei 4 mesi successivi allo stesso. Così come resta vietato adibire al lavoro le donne in
gravidanza durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta.
Smart working post maternità
La norma pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo
svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), l’obbligo di dare priorità alle
richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità avanzate dalle lavoratrici nei 3 anni
successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che
necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Bonus asilo nido
Dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo sul sito Inps il servizio on line per richiedere il bonus
asilo nido per il 2019, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, che può essere
corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati,
adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici
e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni,
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impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le
famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.
Per la presentazione della domanda occorre allegare la documentazione comprovante il pagamento
almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che
prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione
da cui risulti l’iscrizione.
Per i bambini di età inferiore ai 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione
della domanda, occorre allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti
l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa
di una grave patologia cronica.
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Oggetto: BONUS GIOVANI ECCELLENZE
Si informano i Signori clienti che la Legge di Bilancio per il 2019, L. 145/2018 (G.U. 302/2018, S.O.
62) ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati, che, a decorrere dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato cittadini in possesso:
• della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019
con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata
legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o
non statali legalmente riconosciute;
• di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019
e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali
legalmente riconosciute.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi
decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Le modalità di fruizione dell’esonero saranno definite dall’Inps mediante circolare, per espressa
previsione del comma 714.
L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente
ridotto. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di
lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della
trasformazione.
Il comma 710 prevede che l’esonero non si applichi ai rapporti di lavoro domestico. Inoltre, non è
riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità
produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale destinatario del bonus.
In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto
avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato
con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero, effettuato nei 24 mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme
corrispondenti al beneficio già fruito.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente
fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi
datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
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L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti
su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea
in materia di aiuti de minimis.
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Oggetto: AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO
La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l’altro, l’aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni
comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti in ambito lavoristico che si riassumono nella
seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto
ministeriale.
Maggiorazioni e
decorrenze Violazioni
Aumento del 20%
dal 1° gennaio 2019
Lavoro nero:
• da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di
lavoro effettivo;
• tra 3.600 euro e 21.600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
• da 7.200 euro a 43.200 euro oltre tale ultima soglia.
In presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori le sanzioni subiscono un
ulteriore aumento del 20%.
Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (non si tratta più
di ammenda, dopo la depenalizzazione, ad eccezione dell’utilizzazione dei
minori in età non lavorativa ove è previsto anche l’arresto fino a 18 mesi) per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa: 60 euro.
Esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di
personale, somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, tra 300 e
1.500 euro.
Distacco transnazionale:
• tra 1.200 e 12.000 per chi circola su strada senza la documentazione
richiesta;
• da 600 a 3.600 euro per inadempienze relative alla conservazione della
documentazione;
• da 2.400 a 7.200 euro per inadempienze relative alla nomina dei referenti.
Orario di lavoro:
• durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come
media, comprensive dello straordinario) e riposi settimanali (intesi come
media in un periodo di 14 giorni): tra 120 e 900 euro, ma se la violazione si
riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento
la sanzione sale a un importo compreso tra 480 e 1.800 euro o, se la
violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di
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riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta,
salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro;
• ferie annuali: tra 120 e 720 euro con maggiorazioni se la mancanza riguarda
più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro) o a più di
10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza
la possibilità dal pagamento in misura ridotta);
• mancato riposo giornaliero: da 60 a 180 euro, ma da 360 a 1.200 euro se
ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte, o da
1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta se ci
si riferisce a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte.
Aumento del 10%
dal 1° gennaio 2019
Violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D.Lgs. 81/2008 (testo
unico in materia di sicurezza sul lavoro).
Aumento del 20%
dalla data del decreto
Altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, che saranno
individuate dal Ministro del lavoro, con proprio decreto.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
L’INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione
a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di
condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad
esempio il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai
nuovi importi sanzionatori).
Le previgenti disposizioni dell’articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli
importi sanzionatori contenuti nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario
di lavoro, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo”; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso
che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati
e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.
Con la risoluzione n. 7/E/2019 dell’Agenzia delle entrate è stato istituito il codice tributo “VAET” per
il versamento, mediante modello F23, delle suddette maggiorazioni, denominato “Maggiorazione
sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In sede di compilazione del modello di versamento F23:
• nel campo 6 “codice ufficio o ente” è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla
automobilistica della Provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come
indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito
dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
• nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si
richiede il pagamento;
• nel campo 11 “codice tributo” è indicato il codice tributo “VAET”.
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Oggetto: NUOVE SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2019 IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA
PER LE IMPRESE DELL’AUTOTRASPORTO
Si informano i Signori clienti che il D.I. 27 dicembre 2018 (G.U. n. 301/2018) ha provveduto ad
aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada.
Ricordiamo come l’articolo 195, comma 3, D.Lgs. 285/1992, preveda che “la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo”.
Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 9857/2018, ha diramato i relativi chiarimenti su come si è
proceduto con l’aggiornamento.
Nella tabella allegata al D.I. 27 dicembre 2018 sono indicate le sanzioni interessate
dall’aggiornamento.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
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Oggetto: UNIEMENS ANTICIPATO
L’Inps aveva reso noto che, per favorire la liquidazione delle pensioni, avrebbe creato nell’ambito
dell’UniEmens un flusso dedicato, c.d. anticipato, aggiuntivo a quello ordinario, con le informazioni
necessarie e sufficienti alla liquidazione di una pensione provvisoria, in attesa del flusso definitivo
scaturente dall’elaborazione degli stipendi, che deve essere spedito entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di competenza (ad esempio per le paghe di gennaio entro il mese di febbraio).
Con il messaggio n. 4806/2018, l’Istituto ha comunicato che sono state individuate le specifiche
tecniche del flusso UniEmens “anticipato”, che il datore di lavoro potrà trasmettere dal 1° aprile 2019.
Il flusso anticipato consentirà all’Inps di acquisire immediatamente le informazioni indispensabili per
la determinazione dell’anzianità contributiva e sarà utilizzato solo nei casi in cui il computo del
periodo contributivo corrispondente agli ultimi 2 mesi di lavoro costituisca condizione essenziale per
il raggiungimento del requisito pensionistico.
La trasmissione del flusso sarà richiesta al datore di lavoro qualora il requisito contributivo per la
pensione anticipata o la pensione di vecchiaia maturi nei 2 mesi antecedenti la cessazione dal
servizio, mentre non sarà necessaria nel caso di accesso al pensionamento a conclusione della
fruizione dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, di prestazione di
accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4, L. 92/2012, e del part-time agevolato.
Nell’ipotesi di denunce “anticipate”, le prestazioni pensionistiche verranno liquidate con carattere di
provvisorietà.
Contenuto e trattamento
La denuncia “anticipata”, oltre ai dati anagrafici del soggetto e della chiave (matricola azienda,
competenza, codice fiscale lavoratore, Qualifica 1-2-3, tipo contribuzione, tipo lavoratore), dovrà
contenere necessariamente le coperture settimanali. Dovrà essere inoltre valorizzata, nel mese di
competenza in cui ricorre, la data di cessazione dal servizio e la relativa causale.
A differenza del flusso ordinario, quello anticipato non dovrà contenere le sezioni relative
all’imponibile, al Mese precedente (elemento <MesePrecedente>), alle Variabili retributive
(elemento <VarRetributive>) e alla Cig pregressa (elemento <CIGPregressa). Per gli iscritti ai Fondi
speciali dovrà essere compilata la sezione Fondo per la sola parte riferita alla valorizzazione della
copertura previdenziale; in particolare i giorni di diritto per gli iscritti ai Fondi Ferrovie dello Stato ed
ex Ipost.
I dati relativi ai flussi anticipati verranno aggregati in una registrazione separata rispetto al resto del
montante, non visibile in consultazione dell’estratto conto.
Il flusso anticipato andrà inviato con riferimento all’ultimo e al penultimo mese del rapporto di lavoro.
Al fine di evitare sovrapposizione tra le denunce anticipate e quelle ordinarie, afferenti la stessa
competenza, e di accelerare l’elaborazione delle denunce anticipate, queste ultime possono essere
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trasmesse dal momento in cui si ha contezza e certezza delle coperture settimanali e, comunque,
non oltre il 15° giorno del mese successivo alla competenza del mese.
Ad esempio, nel caso di un lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro nel mese di maggio
2019, l’azienda può inviare la denuncia anticipata sia per il mese di aprile 2019 (penultimo mese di
lavoro) che per il mese maggio 2019 (ultimo mese di lavoro), secondo le seguenti tempistiche:
• invio della denuncia di competenza aprile 2019 fino al 15 maggio 2019;
• invio della denuncia di competenza maggio 2019 fino al 15 giugno 2019.
Le denunce “anticipate” dovranno essere trasmesse attraverso i seguenti 2 canali alternativi:
• l’applicazione “Compilazioni on-line” presente sul sito dell’Istituto, seguendo le relative istruzioni;
• il flusso massivo; in questo caso il flusso dovrà essere contraddistinto tramite la compilazione
dell’attributo <Composizione> di <PosContributiva> con il valore “AN”.
I flussi “anticipati” non potranno contenere anche denunce ordinarie. Al flusso anticipato dovrà
seguire il flusso telematico ordinario, che, una volta elaborato e acquisito, aggiornerà l’estratto
contributivo.
Nel caso in cui al flusso anticipato non faccia seguito entro 3 mesi il flusso ordinario, quello anticipato
verrà storicizzato ed annullato.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: VALORIZZAZIONE QUALIFICA PROFESSIONALE ISTAT IN UNIEMENS
La Legge di Bilancio 2017 ha individuato le attività lavorative c.d. “gravose”, utili per l’accesso all’APE
sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto
nuove attività rispetto alle precedenti. L’articolo 1, comma 147, L. 205/2017, ha previsto che per gli
iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che si
trovano in particolari condizioni, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito
per l'anno 2019. In particolare, l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa
le professioni previste e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Con il D.M. 5 febbraio 2018 sono state ulteriormente specificate le professioni interessate. Con il
D.M. 8 aprile 2018 sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione.
Per individuare le mansioni svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce l’istruttoria per il
riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici, con il messaggio n. 208/2019, l’Inps ha
comunicato che il flusso UniEmens è stato integrato con l’elemento <QualProf>, ove dovrà essere
valorizzata, a decorrere dalla competenza febbraio 2019, la qualifica professionale Istat (CP2011)
corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese già in uso per la
compilazione del modello telematico Unilav.
La mancata valorizzazione del suddetto elemento verrà segnalato dal software di controllo
UniEmens con un errore di tipo “Warning”. La valorizzazione dell’elemento relativo alla qualifica
professionale consentirà, inoltre, all’Istituto di acquisire direttamente informazioni attualmente
richieste al datore di lavoro mediante l’attestazione di mansioni, probanti lo svolgimento di attività,
nel caso in cui lo svolgimento delle medesime ingeneri effetti previdenziali sia di tipo contributivo che
pensionistico (sgravi, benefici, esodi massivi, etc.).
Il campo dovrà essere mensilmente valorizzato pur in presenza di mansioni invariate nel tempo e,
qualora il lavoratore, in modo permanente o anche occasionale, sia adibito nel corso del mese ad
attività facenti capo a classificazioni diverse, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente. Il campo
<QualProf> dovrà essere valorizzato anche in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie,
aspettativa o assenza con titolo alla copertura figurativa (settimane valorizzate “1” o “2”). In tal caso
il campo <QualProf> andrà valorizzato con le mansioni che il lavoratore assente avrebbe svolto se
fosse stato in servizio.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti
base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente
alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
È previsto l’obbligo della sua trasmissione esclusivamente per via telematica entro il 31 gennaio,
per comunicare la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini
dei successivi adempimenti di legge.
Ricordiamo che anche le aziende rientranti nella categoria 15-35 dipendenti sono tenute alla
presentazione del prospetto informativo già al raggiungimento della 15° unità. In precedenza, come
si ricorderà, per questa tipologia di azienda l’obbligo insorgeva solo in caso di nuova assunzione (in
pratica dalla 16° assunzione).
Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti al
31 dicembre 2018, e quelli che hanno modificato la situazione occupazionale, purché la variazione
sia tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, dovranno inoltrare il
prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio 2019. Dal prospetto informativo dovrà risultare:
• il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
• il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
• i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
È opportuno chiarire che si ha “variazione occupazionale” quando l’impresa, per effetto di nuove
assunzioni, raggiunga i 15 dipendenti o venga variata la fascia (15-35, 35-50, maggiore di 50
dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale. È da rimarcare, quindi,
come il prospetto non debba essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi
siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul
computo della quota di riserva.
Il 28 dicembre 2018, sul sito Cliclavoro, è comparso l’avviso che informa che, in vista della prossima
scadenza per l’invio del prospetto informativo, sono state aggiornate le modalità per completare le
richieste di accreditamento al sistema informativo. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio - da
restituire debitamente compilate e firmate assieme alla copia di un documento di identità e al codice
di riferimento della richiesta - devono essere inviate solamente attraverso l’URP on line:
• cliccare su “Chiedi supporto” nella homepage dell’URP on line;
• selezionare “Collocamento Mirato” nel campo “Categoria richiesta”, e “Prospetto Informativo –
Accreditamento” nel campo “Sottocategoria richiesta”;
• compilare tutti i campi obbligatori;
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
• allegare i documenti richiesti (dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata e
firmata e la copia di un documento di identità) come un unico file;
• cliccare su “Non sono un robot” e poi su “Invia richiesta”.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: ROTTAMAZIONE-TER E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
In relazione alla nuova rottamazione dei carichi presenti presso Agenzia delle entrate-Riscossione,
per gli anni dal 2000 al 2017, l’Inps ha ritenuto di emettere uno specifico messaggio (n. 4844/2018),
al fine di specificare l’influenza di tale domanda in tema di regolarità contributiva. Il caso è quello di
aziende che, avendo in carico all’agente per la riscossione degli avvisi di addebito Inps presentino
domanda di rottamazione.
Il decreto introduttivo della definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, è stato infatti integrato, in
sede di conversione, con un’apposita disposizione al fine di evidenziare l’influenza di tale istituto in
relazione al rilascio del Durc.
Data la citata norma l’Inps fa rilevare come, a decorrere dal 19 dicembre 2018, le richieste di verifica
della regolarità contributiva, anche se pervenute all’Istituto anteriormente a tale data e, ancora, in
corso di istruttoria, dovranno essere definite positivamente, rilasciando quindi l’attestazione di
regolarità contributiva, a patto che non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre gestioni
obbligatorie. Questo richiederà un’attività di accertamento, presso l’agente della riscossione, circa
l’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Il messaggio citato specifica, inoltre, le varie ipotesi di definizione agevolata che si sono succedute
nel tempo (anni 2016-2017 e 2018) indicando agli operatori le distinte ipotesi, previste dalla
normativa, circa la regolarità dei versamenti da effettuare da parte dei contribuenti.
Il problema attuale si pone in relazione a eventuali posizioni di soggetti decaduti dalla prima o
seconda rottamazione, per mancanza di versamenti dovuti, e per i quali si era proceduto
all’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come
presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata.
Sul punto si rileva come la nuova definizione agevolata può essere utilizzata anche da soggetti
decaduti da una dell’altre precedenti ipotesi di rottamazione.
Riguardo la prima forma di rottamazione (2016), si fa quindi rilevare che per i soggetti da essa
decaduti, per non aver versato tempestivamente e integralmente le rate del piano di definizione, la
verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della
dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.
Per quanto concerne, invece, i soggetti aderenti alla rottamazione-bis (2017), dovrà essere verificata
la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate
dalla legge. In caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre
e ottobre 2018, dovrà essere ulteriormente verificata l’eventuale avvenuta regolarizzazione entro il
7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una riammissione in termini per il contribuente,
dato che, in assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7
dicembre scorso, la verifica sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. In questo
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
caso, infatti, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio, non sarà più possibile accedere, per
gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter; in tale situazione un eventuale Durc emesso con esito
regolare sarà oggetto di annullamento.
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Le informative per l’azienda
Oggetto: NUOVE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER I FIGLI
Nel 2019 entrano in vigore novità per le detrazioni per i figli a carico, che pare opportuno siano
portate a conoscenza dei lavoratori.
L’articolo 12, Tuir, disciplina le detrazioni d'imposta per i familiari (figli, coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, famiglie numerose, altri familiari) che spettano con riferimento ai soggetti
fiscalmente a carico, ossia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili, e sono quantificate in base al soggetto a carico (coniuge, figli o altri
familiari), eventualmente al numero di figli o altri familiari a carico e all’ammontare del reddito
posseduto.
La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all’articolo 12, comma 2, Tuir (in vigore dal
1° gennaio 2019): il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, ma
solo per i figli di età non superiore a 24 anni, è innalzato a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore
a 25 anni resta fermo il limite di 2.840,51 euro.
Limite di reddito per essere considerati figli fiscalmente a carico
Età del figlio Fino al 31/12/2018 Dal 1/1/2019
Fino a 24 anni 2.840,51
4.000,00
Oltre 24 anni 2.840,51
Non sono, invece, variate le altre disposizioni in materia di detrazioni (modalità di richiesta, regole
di calcolo, riconoscimento su base mensile, ripartizione tra i genitori, etc.).
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: POSTICIPATO IL TERMINE DEL CONGUAGLIO PER LO SGRAVIO
CONTRIBUTIVO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Si informano i Signori clienti che l’Inps, con messaggio n. 4823/2018, ha fornito importanti chiarimenti
in ordine allo sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione
tra vita professionale e vita privata, essendosi conclusa la procedura di attribuzione del beneficio a
valere sulle risorse per l’anno 2018 (contratti collettivi stipulati e depositati dal 1° novembre 2017 al
31 agosto 2018).
L’Istituto previdenziale comunica ai datori di lavoro, all’interno del modulo di istanza “Conciliazione
Vita-Lavoro 2018” della piattaforma “DiResCo”, l’esito della domanda e l’importo di sgravio
eventualmente riconosciuto.
Rettificando le istruzioni operative fornite con la circolare n. 91/2018, l’Inps precisa che il conguaglio
può essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019 (la circolare n. 91/2018
prevedeva novembre e dicembre 2018), su una o più mensilità, utilizzando il codice causale “L902”.
In particolare, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro
interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di
<DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di
“conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità
2018”; nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito dai sistemi informativi centrali da dicembre 2018 il
codice di autorizzazione 6J (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi
del D.I. 12 settembre 2017”).
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Le informative per l’azienda
Oggetto: RINVIO TERMINI AUTOLIQUIDAZIONE
L’Inail, con propria circolare n. 1/2019, ha reso noto che è stato disposto il rinvio al 16 maggio 2019
del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe
dei premi oggetto di revisione a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019.
In particolare le nuove scadenze sono le seguenti:
• il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi
necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
• il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle
retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
• il termine del 16 febbraio 2019, previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari
e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in
unica soluzione e per il pagamento della prima rata (che sarà pari al 50% del premio risultante
dalle operazioni di autoliquidazione) in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019. Le
altre 2 rate dovranno essere versate al 16 agosto 2019 e al 18 novembre 2019, entrambe nella
misura del 25% del premio dovuto;
• il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni
è stato differito al 16 maggio 2019.
Si fa presente che il differimento dei termini si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione,
vale a dire ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.
Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla
base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il
2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini
nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione,
continueranno a usufruire della riduzione prevista, che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Si segnala che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019
non è più applicabile la riduzione prevista per il settore edile. La riduzione si applica alla
regolazione 2018 nella misura dell’11,50%.
La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore
settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività
edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano
cause ostative alla regolarità (Durc on line).
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate
in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per
la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16
maggio 2019, via Pec, alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto
settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI
Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio
delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2018).
Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un
accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a
darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.
Si tratta di:
• lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con
carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività
di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente
all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;
• lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
• lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011
ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e
termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di
condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo
produttivo;
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
• conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).
Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su
Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.
In caso di utilizzo del browser Internet Explorer 11 o una versione più recente, è consigliato
impostare la visualizzazione di compatibilità prima di procedere alla compilazione della
comunicazione.
La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:
• compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all’invio (la ricevuta stampabile di avvenuta
compilazione sarà inviata via mail all’indirizzo indicato nel campo “Referente” del modulo);
• il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso
di mancata ricezione della mail sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la
piattaforma dell’URP on line);
• inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi
effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).
Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US,
avendo a disposizione l’archivio di tutti i moduli inviati.
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:
• inizio lavoro a catena;
• lavoro usurante D.M. 1999;
• lavoro usurante notturno;
• lavoro usurante a catena;
• lavoro usurante autisti.
Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire
il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali
lavoratori in somministrazione.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo
lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo
svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa
per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.
Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la
mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per
adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di
lavoro notturno svolti.
Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.
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Le informative per l’azienda
Oggetto: NUOVI MINIMI LAVORATORI DOMESTICI
È stato siglato lo scorso 15 gennaio l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico,
derivanti dalla variazione del costo della vita, ex articolo 37, Ccnl sulla disciplina del rapporto di
lavoro domestico Fidaldo/Domina.
La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Si rendono disponibili:
• verbale di accordo;
• tabella dei minimi.
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Le informative per l’azienda
Oggetto: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la norma istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni domestici, ampliando e migliorando la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a
titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della
famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, cui corrisponde una diversa
misura del costo dell’assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo. Il
nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019.
L’Inail, con la circolare n. 2/2019, ha fornito le prime indicazioni sulle novità, riservandosi di
approfondire ulteriormente dopo l’emanazione del D.I. previsto dall’articolo 1, comma 535, L.
145/2018.
Ampliamento della tutela assicurativa
L’ampliamento della tutela introdotto dalla L. 145/2018 riguarda:
• l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che
passa dal 27% al 16%;
• la corresponsione di una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro, rivalutabile con le
stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente, qualora l’inabilità permanente sia
compresa tra il 6 e il 15%;
• il riconoscimento dell'assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita, che
versano in una o più delle condizioni menomative appositamente elencate e che necessitano di
assistenza personale continuativa;
• l’estensione della tutela assicurativa alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra
i 18 e i 65 anni.
Premio assicurativo
L’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge
in 24 euro annui, ma le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il
pagamento del premio, saranno disciplinati dall’atteso decreto, pertanto per l’anno in corso, al fine
di garantire la copertura assicurativa, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per
il pagamento del premio, l’importo da versare entro la predetta data rimane invariato in 12,91 euro
fino a quando il decreto provvederà a regolare la richiesta di integrazione, al fine di allineare il
predetto importo all’ammontare di 24 euro fissato dalla nuova normativa.
Di conseguenza:
• le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di 12,91 euro, indicato sulle
lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta
integrazione;
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• le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67
anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi all’assicurazione tramite il versamento
dell’importo di 12,91 euro, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato
all’importo di 24 euro.
Rimangono invariate, in attesa dell’adozione del citato D.I., le modalità previste, in relazione al
possesso dei requisiti reddituali fissati dalla legge, per ottenere l’esonero dal pagamento del premio
assicurativo.
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Oggetto: CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA CASSA EDILE FINALIZZATI AD EROGARE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIALE E SANITARIA
Il 21 gennaio scorso, la Cnce, in relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse edili in merito alla
risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 24/2018, ha precisato che la citata risposta,
riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati a Enti bilaterali e delle prestazioni da essi
erogate, richiama esplicitamente quanto espresso dal Mef con la circolare n. 55/1999, relativa alla
contribuzione versata alle Casse edili e, pertanto, l'Agenzia non ha introdotto alcuna novità rispetto
alla normativa espressamente prevista per le Casse edili, ma, al contrario, ne ha riaffermato la
validità generale applicabile anche da parte di altre fattispecie di Enti bilaterali.
Viene confermata, cioè, la totale assoggettabilità dei contributi, ricevuti dalla Cassa, finalizzati a
erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria (se non versati ad un Fondo sanitario
integrativo iscritto all'anagrafe nazionale).
Rimane, pertanto, invariata la procedura che prevede che ciascuna Cassa edile/Edilcassa verifichi
annualmente l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori
e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte, affinché
provvedano a incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.
Viene inoltre ricordato che:
• la circolare del Mef ha chiarito che le altre contribuzioni alla Cassa edile non sono assoggettabili
o perché già soggette a ritenuta alla fonte (GNF) o perché non finalizzate a prestazioni a favore
dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione
contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, etc.);
• le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non
debbono essere assoggettate a ritenuta.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE
È stato pubblicato nella G.U. n. 18/2019 il D.P.C.M. 26 ottobre 2018, che regolamenta condizioni,
termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, D.L. 189/2016,
finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei
volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, D.P.R. 194/2001, con le modalità del
credito d'imposta.
Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad adeguare la relativa modulistica alle disposizioni
contenute nel decreto.
Opzione
Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per
attività regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, il datore di lavoro che intende
ricevere il predetto rimborso può scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme o fruirne
con la modalità del credito d’imposta. La specificazione espressa non può essere modificata
successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.
Il Dipartimento della protezione civile, all'esito delle verifiche ed entro il limite delle disponibilità
stanziate, comunica l'importo effettivamente spettante al datore di lavoro richiedente.
Le Regioni, relativamente alle richieste relative ad attività e interventi da loro direttamente autorizzati,
provvedono alle verifiche del caso e comunicano gli importi effettivamente spettanti al datore di
lavoro, nonché al Dipartimento della protezione civile.
Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente agli adempimenti previsti dal
decreto, anche nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.
Fruizione del credito d'imposta
Il Dipartimento della protezione civile e le regioni trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il giorno
5 di ciascun mese, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi
beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche.
A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto
beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17,
D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta
utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di
versamento.
L'Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale e
modalità telematiche, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d'imposta,
con i relativi importi.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o a
Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano l'eventuale cessione del credito d'imposta,
specificando l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro
di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
Il credito ceduto è utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalità, a partire dal
giorno 10 del mese successivo alla comunicazione.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le informative per l’azienda
Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2019
Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2019, sono applicabili le nuove tabelle
nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’Aci, e da utilizzare per il
calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.
Il comunicato dell’Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici
di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci e valide per il 2019 è stato pubblicato nella G.U. n.
295/2018, S.O. n. 57.
Le tabelle vengono utilizzate:
• per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale;
• per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è
costituito da un importo pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri calcolata in base alle tabelle Aci, ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale
al dipendente è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.
Tali tabelle, per comodità, sono scaricabili dal seguente link: Fringe benefit anno 2019 – tabelle
Aci
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Le informative per l’azienda
Oggetto: TRATTAMENTO FISCALE IMPATRIATI
L’Agenzia delle entrate è intervenuta, con risposta a interpello n. 133/2018, in ordine alla corretta
applicazione della specifica agevolazione fiscale prevista per i lavoratori altamente qualificati e con
specifici requisiti che trasferiscono la propria residenza in Italia per intraprendere un’attività
lavorativa.
In premessa, occorre ricordare che la disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali sotto
forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50%.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la
residenza in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni
previsti, alternativamente, dall’articolo 16, comma 1 o comma 2, D.Lgs. 147/2015. In particolare, il
comma 2 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’UE o di uno Stato
extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo
sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,
2. o hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,
conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma, per i 2 casi sopra indicati,
presuppone che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente
all’impatrio almeno per i 2 periodi di imposta antecedenti. Si ricorda che sono residenti in Italia, ai
fini fiscali, le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile), sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la
sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai
fini fiscali, residente in Italia. Pertanto, per fruire del beneficio fiscale di cui al citato articolo 16,
comma 2, il soggetto, per i 2 periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile
l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e
non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la
dimora abituale.
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Le informative per l’azienda
Oggetto: LAVORO ALL’ESTERO E IMPONIBILITÀ FISCALE
Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con 2 risposte a quesiti, ha fornito importanti indicazioni in
merito alla tassazione all’estero del reddito prodotto da lavoratore residente all’estero.
Risposta a interpello n. 132/2018
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 132/2018, ha chiarito che il Tfr maturato in Argentina da
un residente in Argentina per tutto il periodo lavorativo, ancorché in virtù di un rapporto di lavoro con
un datore di lavoro italiano, non può essere tassato in Italia, ma la competenza della tassazione
spetta allo Stato estero anche laddove, per l’appunto, il Tfr sia erogato da soggetto italiano.
Risposta a interpello n. 148/2018
Con la risposta n. 148/2018, l’Agenzia delle entrate, al fine di individuare il reddito di lavoro
dipendente non imponibile in Italia di un lavoratore residente all’estero, ma titolare di un rapporto di
lavoro con datore di lavoro italiano, precisa che occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di
giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il periodo totale,
espresso anch’esso in giorni, di lavoro in Italia del lavoratore presso la società italiana. A tal fine,
per poter applicare correttamente tale criterio, il numero dei giorni indicati al numeratore e al
denominatore del rapporto dovranno essere determinati con criteri omogenei: qualora il periodo di
lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, week-end e ferie,
anche il periodo di lavoro del denominatore deve essere calcolato al netto di festività, week-end e
ferie. In conclusione, la percentuale derivante dal rapporto tra giorni di attività lavorativa svolta
all’estero e giorni totali del rapporto di lavoro in Italia, applicata alla retribuzione totale erogata al
dipendente, determinerà la quota di reddito di lavoro dipendente da non assoggettare a tassazione
in Italia e da non inserire nella CU.
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Le informative per l’azienda
Oggetto: BONUS ASILO NIDO E WELFARE AZIENDALE
Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, ha
precisato che il bonus asilo nido (previsto dal 2019 di importo pari a 1.500 euro) erogato dall’Inps
non consente la doppia agevolazione nel caso in cui il datore di lavoro, in virtù di un piano di welfare
aziendale, rimborsi le spese di asilo nido sostenute dal dipendente.
L’Agenzia delle entrate, infatti, correttamente afferma che le spese non rimaste a carico del
dipendente, in quanto rimborsate dall’Inps, non possono essere oggetto di un’ulteriore agevolazione,
consistente nella corresponsione da parte del datore di lavoro della medesima somma con
sfruttamento dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, Tuir.
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Le informative per l’azienda
Oggetto: CU 2019
Si comunica che il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento 15 gennaio 2019, n.
10664, ha approvato la nuova Certificazione Unica (CU 2019) per i redditi percepiti nell’anno 2018.
Anche quest’anno il provvedimento è composto da:
• CU Ordinario;
• CU Semplificato;
• Istruzioni alla certificazione;
• Specifiche tecniche.
La CU 2019 dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2019, mentre potrà
essere consegnata al dipendente entro il 31 marzo 2019.
L’inoltro all’Agenzia delle entrate potrà avvenire entro il 31 ottobre 2019 per le certificazioni
contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi
precompilata.
Le principali novità riguardano:
• il regime agevolativo a favore delle locazioni brevi (previsione di un nuovo quadro);
• la Sezione Premi detassati e welfare aziendale;
• la gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.
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L’agenda delle scadenze
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2019
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2019, con il commento dei
principali termini di prossima scadenza.
Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei
giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di
effettiva scadenza.
Martedì 5 febbraio
Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.
Sabato 16 febbraio (slitta a Lunedì 18 febbraio)
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro
autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle
competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d’imposta
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulla rivalutazione del
Fondo Tfr maturata nel 2018.
Contributi Inps – Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti
nel mese precedente.
Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.
Contributi Inps – Artigiani e commercianti
Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2018.
Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport
per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti
con qualifica di giornalisti e praticanti.
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori
di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
Mercoledì 20 febbraio
Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.
Enasarco – Versamento
Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti.
Giovedì 28 febbraio
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa
al mese precedente.
Inail – Domanda riduzione tasso
Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della
riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).
Fasi – Versamento
Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei
dirigenti e delle imprese industriali
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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Scadenze contrattuali
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2019.
INTERSETTORIALE CIFA - ACCORDO 19 DICEMBRE 2016
MINIMI TABELLARI Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi
Generalità dei lavoratori
Livello Q: € 2,457,20
Lavoratori di primo ingresso nel settore o assunti con contratto di
reimpiego
Livello 3: primo anno € 1.357,17; secondo anno € 1.538,13
Regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
Livello Q: € 2.109,76
Settore Pubblici esercizi e turismo
Generalità dei lavoratori
Livello Q: € 2.023,39
Lavoratori di primo ingresso nel settore o assunti con contratto di
reimpiego
Livello 3: primo anno € 1.215,47; secondo anno € 1.377,53
Regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
Livello Q: € 1.674,71
PELLI E CUOIO INDUSTRIA - ACCORDO 10 MARZO 2017
ELEMENTO GARANZIA
RETRIBUTIVA
€ 200
STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI ANPIT - ACCORDO 30 GENNAIO 2018
MINIMI TABELLARI Livello QA1: € 2.197,36
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
Le agevolazioni per l’azienda
PROROGA INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET
Si ricorderà che Anpal, a mezzo dei decreti n. 3/2018 e n. 83/2018, ha previsto delle agevolazioni
per l’assunzione di giovani (Neet) iscritti nel programma Garanzia Giovani. L’incentivo occupazione
Neet, così rinominato, ha avuto inizio dal 1° gennaio 2018.
Col decreto n. 581/2018, l’Anpal ha previsto la proroga della sopra citata agevolazione anche per le
assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Di seguito, in sintesi, i principali punti dell’agevolazione in esame, rilevando che essa riguarda i soli
datori di lavoro privati.
DESTINATARI
L’incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato, per l’assunzione di giovani
aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” a condizione che, se
di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET -
Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o
formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
TIPOLOGIE DI PERCORSI
L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:
• contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
• rapporti di lavoro in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro;
• contratto di apprendistato professionalizzante.
Si specifica che l’agevolazione spetta sia in caso di contratto di lavoro a tempo pieno che a tempo
parziale, mentre esclude i contratti di lavoro domestico, il lavoro occasionale o intermittente.
BENEFICIO
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Inail – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il
termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al
periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro
instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento
la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi
di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente
ridotto.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una
prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni
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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019
effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del
precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE)
1407/2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti:
• l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei
lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
• per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in
aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
- il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17
ottobre 2017;
- il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di
una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici
dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale
nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.I. 335/2017, di attuazione dell'articolo 2, punto 4,
lettera f), Regolamento (UE) 651/2014.
Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei 2 regimi applicabili in materia di
aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti de minimis o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 7, D.D. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in
Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale
netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in
caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto
alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto
del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in
quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi
vacante/vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti
d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto
riguardo alla nozione di “impresa unica”, cioè in relazione all’intera organizzazione del datore di
lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva,
fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017 (incentivo
all’occupazione giovanile stabile).