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Le informative per l’azienda GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO UniEmens: dismissione Procedure flussi telematici DM10 e DM10Vig L’Inps, con messaggio n. 132 dell’11 gennaio 2019, ha comunicato che, a decorrere dal 1° febbraio 2019, non sarà più possibile utilizzare le applicazioni denominate “Compilazione DM10 On-Line” e “Acquisizione DM10Vig”, entrambe relative a competenze antecedenti gennaio 2011, che sono rimaste attive, sino ad oggi, al fine di consentire la trasmissione di eventuali denunce pregresse, riferite al periodo 2005-2010. L’eventuale trasmissione di denunce contributive (DM10) per periodi compresi tra gennaio 2005 e dicembre 2010 potrà essere effettuata con il supporto delle Strutture territoriali tramite i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto. (Inps, messaggio, 11/1/2019, n. 132) Terzo Settore: la circolare sugli obblighi di pubblicità e trasparenza Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in merito all’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, che ha previsto obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A., con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, e alle modalità di adempimento, con particolare riferimento ai soggetti obbligati facenti parte del Terzo settore, che sono tenuti a osservare tali obblighi a partire dal 28 febbraio 2019. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 2) Agevolazioni statali alla stabilizzazione di Lsu/Lpu: i chiarimenti del Ministero Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, ha offerto precisazioni circa l'interpretazione e applicazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 446-449, L. 145/2018) in materia di lavori socialmente utili, relative, in particolare, alla proroga fino al 31 ottobre 2019 delle convenzioni, che, tra l'altro, garantiscono la prosecuzione delle attività socialmente utili finanziate con le risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione e dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria (articolo 1, comma 446, lettera h), L. 145/2018) nonché all'ambito di applicazione delle disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale Lsu appartenente alla platea storica a carico del predetto Fondo (articolo 1, commi 447 e 448, L. 145/2018). (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 1) Codice Terzo settore: adeguamenti statutari Il Ministero del lavoro, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo settore e, in particolare, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus,

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Page 1: Le informative per l’azienda · approvato e reso disponibile il modello 770/2019. La principale novità consiste nel nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti

Le informative per l’azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO UniEmens: dismissione Procedure flussi telematici DM10 e DM10Vig

L’Inps, con messaggio n. 132 dell’11 gennaio 2019, ha comunicato che, a decorrere dal 1°

febbraio 2019, non sarà più possibile utilizzare le applicazioni denominate “Compilazione DM10

On-Line” e “Acquisizione DM10Vig”, entrambe relative a competenze antecedenti gennaio 2011,

che sono rimaste attive, sino ad oggi, al fine di consentire la trasmissione di eventuali denunce

pregresse, riferite al periodo 2005-2010.

L’eventuale trasmissione di denunce contributive (DM10) per periodi compresi tra gennaio 2005

e dicembre 2010 potrà essere effettuata con il supporto delle Strutture territoriali tramite i consueti

canali messi a disposizione dall’Istituto.

(Inps, messaggio, 11/1/2019, n. 132)

Terzo Settore: la circolare sugli obblighi di pubblicità e trasparenza

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in merito

all’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, che ha previsto obblighi di pubblicità e trasparenza a

carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A., con altri soggetti

pubblici o con i soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, e alle modalità di adempimento,

con particolare riferimento ai soggetti obbligati facenti parte del Terzo settore, che sono tenuti a

osservare tali obblighi a partire dal 28 febbraio 2019.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 2)

Agevolazioni statali alla stabilizzazione di Lsu/Lpu: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, ha offerto precisazioni circa

l'interpretazione e applicazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1,

commi 446-449, L. 145/2018) in materia di lavori socialmente utili, relative, in particolare, alla

proroga fino al 31 ottobre 2019 delle convenzioni, che, tra l'altro, garantiscono la prosecuzione

delle attività socialmente utili finanziate con le risorse statali del Fondo sociale per occupazione e

formazione e dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità

della Regione Calabria (articolo 1, comma 446, lettera h), L. 145/2018) nonché all'ambito di

applicazione delle disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale Lsu

appartenente alla platea storica a carico del predetto Fondo (articolo 1, commi 447 e 448, L.

145/2018).

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 1)

Codice Terzo settore: adeguamenti statutari

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti ai fini del

corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo settore e, in particolare,

delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus,

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secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, Codice Terzo settore, da esercitarsi entro il

2 agosto 2019.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 27/12/2018, n. 20)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 770/2019: pronta la versione definitiva

In data 15 gennaio 2019 il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10656, ha

approvato e reso disponibile il modello 770/2019. La principale novità consiste nel nuovo prospetto

per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di

prestiti per soggetti finanziatori non professionali. Nel modello è stata, inoltre, introdotta una nuova

sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale

diverso rispetto a quello previdenziale.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2019, n. 10656)

730/2019: disponibile la versione definitiva

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10652 del 15 gennaio 2019, ha reso

disponibile la versione definitiva del modello 730/2019. Tra le novità si segnalano le detrazioni

d’imposta delle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico e le detrazioni per le assicurazioni

contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le

nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la

sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al

risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico. L’Agenzia ricorda che, per fruire delle

agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio

energetico, è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a

quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d.

Ecobonus).

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2019, n. 10652)

Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: disponibile il modello di istanza

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 gennaio 2019, ha reso noto

che è disponibile sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al

provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 184 ss., L. 145/2018),

che consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i

debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo

dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa, 7/1/2019)

Artigiani e commercianti: rinuncia al regime contributivo agevolato

L’Inps, con messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in tema di regime

contributivo agevolato, precisando che per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle

condizioni stabilite per l’accesso al beneficio, il regime cessa di avere effetto a decorrere dall’anno

successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti. A fronte delle criticità

rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’Inps la rinuncia al regime contributivo

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si

richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1°

marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con

decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

(Inps, messaggio, 3/1/2019, n. 15)

Conguaglio 2018 dei contributi previdenziali e assistenziali

L’Inps, con circolare n. 123 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle

operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la

dichiarazione contributiva UniEmens.

(Inps, circolare, 28/12/2018, n. 123)

Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019

È stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 il decreto Mef 12 dicembre 2018, che

ha modificato il saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019, fissandolo allo 0,8% in ragione

d'anno.

L’Inps, con circolare n. 124 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i riflessi della variazione del saggio

degli interessi legali sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Anche l’Inail, con circolare n. 53 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i riflessi del tasso di interesse

legale in vigore sulla riduzione massima delle sanzioni civili.

(Mef, decreto, 12/12/2018, G.U., 15/12/2018, n. 291, Inps, circolare, 28/12/2018, n. 124;

Inail, circolare, 28/12/2018, n. 53)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

L’Inps, con circolare n. 125 del 28 dicembre 2018, ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 sono

rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione

degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per

l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

(Inps, circolare, 28/12/2018, n. 125)

Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per

l’anno 2019

L’Inps, con circolare n. 122 del 27 dicembre 2018, ha descritto i criteri e le modalità applicative

della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi

pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per

l’anno 2019.

(Inps, circolare, 27/12/2018, n. 122)

NASpI: nuove funzionalità per l’App mobile

L’Inps, con messaggio n. 4843 del 28 dicembre 2018, ha informato circa la nuova funzionalità per

la consultazione dello stato di avanzamento delle domande NASpI da dispositivi mobili.

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(Inps, messaggio, 28/12/2018, n. 4843)

Adeguamento alla speranza di vita: esclusione e domanda di pensione

L’Inps, con messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018, ha illustrato la procedura per ottenere

l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019 rivolta ai dipendenti occupati

in lavori usuranti, notturni e agli addetti alle mansioni gravose.

(Inps, messaggio, 21/12/2018, n. 4804)

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Le informative per l’azienda

Oggetto: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 che interessano il mondo del lavoro ve ne sono

alcune che riguardano i genitori lavoratori. Di seguito si sintetizzano le principali.

Congedo del padre

La norma proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la

durata da 4 a 5 giorni. Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve

essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Anche per il 2019 il padre può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, in accordo con la madre

e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Al lavoro fino alla data del parto

Alle lavoratrici può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto,

entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso

convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di

lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Questa possibilità rimane comunque un’alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro

le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi

dopo il parto oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del

parto e nei 4 mesi successivi allo stesso. Così come resta vietato adibire al lavoro le donne in

gravidanza durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata

rispetto a quella presunta.

Smart working post maternità

La norma pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo

svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), l’obbligo di dare priorità alle

richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità avanzate dalle lavoratrici nei 3 anni

successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che

necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Bonus asilo nido

Dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo sul sito Inps il servizio on line per richiedere il bonus

asilo nido per il 2019, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, che può essere

corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati,

adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici

e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni,

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impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le

famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda occorre allegare la documentazione comprovante il pagamento

almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che

prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione

da cui risulti l’iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione

della domanda, occorre allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti

l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa

di una grave patologia cronica.

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Oggetto: BONUS GIOVANI ECCELLENZE

Si informano i Signori clienti che la Legge di Bilancio per il 2019, L. 145/2018 (G.U. 302/2018, S.O.

62) ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati, che, a decorrere dal 1°

gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato cittadini in possesso:

• della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019

con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata

legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o

non statali legalmente riconosciute;

• di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019

e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali

legalmente riconosciute.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di

lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi

decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Le modalità di fruizione dell’esonero saranno definite dall’Inps mediante circolare, per espressa

previsione del comma 714.

L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente

ridotto. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di

lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della

trasformazione.

Il comma 710 prevede che l’esonero non si applichi ai rapporti di lavoro domestico. Inoltre, non è

riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto

a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità

produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale destinatario del bonus.

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto

avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato

con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero, effettuato nei 24 mesi

successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme

corrispondenti al beneficio già fruito.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente

fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi

datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

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L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti

su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea

in materia di aiuti de minimis.

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Oggetto: AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l’altro, l’aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni

comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti in ambito lavoristico che si riassumono nella

seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto

ministeriale.

Maggiorazioni e

decorrenze Violazioni

Aumento del 20%

dal 1° gennaio 2019

Lavoro nero:

• da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di

lavoro effettivo;

• tra 3.600 euro e 21.600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;

• da 7.200 euro a 43.200 euro oltre tale ultima soglia.

In presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori le sanzioni subiscono un

ulteriore aumento del 20%.

Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (non si tratta più

di ammenda, dopo la depenalizzazione, ad eccezione dell’utilizzazione dei

minori in età non lavorativa ove è previsto anche l’arresto fino a 18 mesi) per

ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa: 60 euro.

Esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di

personale, somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, tra 300 e

1.500 euro.

Distacco transnazionale:

• tra 1.200 e 12.000 per chi circola su strada senza la documentazione

richiesta;

• da 600 a 3.600 euro per inadempienze relative alla conservazione della

documentazione;

• da 2.400 a 7.200 euro per inadempienze relative alla nomina dei referenti.

Orario di lavoro:

• durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come

media, comprensive dello straordinario) e riposi settimanali (intesi come

media in un periodo di 14 giorni): tra 120 e 900 euro, ma se la violazione si

riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento

la sanzione sale a un importo compreso tra 480 e 1.800 euro o, se la

violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di

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riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta,

salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro;

• ferie annuali: tra 120 e 720 euro con maggiorazioni se la mancanza riguarda

più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro) o a più di

10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza

la possibilità dal pagamento in misura ridotta);

• mancato riposo giornaliero: da 60 a 180 euro, ma da 360 a 1.200 euro se

ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte, o da

1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta se ci

si riferisce a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte.

Aumento del 10%

dal 1° gennaio 2019

Violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D.Lgs. 81/2008 (testo

unico in materia di sicurezza sul lavoro).

Aumento del 20%

dalla data del decreto

Altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, che saranno

individuate dal Ministro del lavoro, con proprio decreto.

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato

destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

L’INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione

a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di

condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad

esempio il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai

nuovi importi sanzionatori).

Le previgenti disposizioni dell’articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli

importi sanzionatori contenuti nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario

di lavoro, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del

medesimo decreto legislativo”; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso

che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati

e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.

Con la risoluzione n. 7/E/2019 dell’Agenzia delle entrate è stato istituito il codice tributo “VAET” per

il versamento, mediante modello F23, delle suddette maggiorazioni, denominato “Maggiorazione

sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e),

della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In sede di compilazione del modello di versamento F23:

• nel campo 6 “codice ufficio o ente” è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla

automobilistica della Provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come

indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito

dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it);

• nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si

richiede il pagamento;

• nel campo 11 “codice tributo” è indicato il codice tributo “VAET”.

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

Le informative per l’azienda

Oggetto: NUOVE SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2019 IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA

PER LE IMPRESE DELL’AUTOTRASPORTO

Si informano i Signori clienti che il D.I. 27 dicembre 2018 (G.U. n. 301/2018) ha provveduto ad

aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada.

Ricordiamo come l’articolo 195, comma 3, D.Lgs. 285/1992, preveda che “la misura delle sanzioni

amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata

dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due

anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di

concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane

fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si

applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo”.

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 9857/2018, ha diramato i relativi chiarimenti su come si è

proceduto con l’aggiornamento.

Nella tabella allegata al D.I. 27 dicembre 2018 sono indicate le sanzioni interessate

dall’aggiornamento.

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

Le informative per l’azienda

Oggetto: UNIEMENS ANTICIPATO

L’Inps aveva reso noto che, per favorire la liquidazione delle pensioni, avrebbe creato nell’ambito

dell’UniEmens un flusso dedicato, c.d. anticipato, aggiuntivo a quello ordinario, con le informazioni

necessarie e sufficienti alla liquidazione di una pensione provvisoria, in attesa del flusso definitivo

scaturente dall’elaborazione degli stipendi, che deve essere spedito entro l’ultimo giorno del mese

successivo a quello di competenza (ad esempio per le paghe di gennaio entro il mese di febbraio).

Con il messaggio n. 4806/2018, l’Istituto ha comunicato che sono state individuate le specifiche

tecniche del flusso UniEmens “anticipato”, che il datore di lavoro potrà trasmettere dal 1° aprile 2019.

Il flusso anticipato consentirà all’Inps di acquisire immediatamente le informazioni indispensabili per

la determinazione dell’anzianità contributiva e sarà utilizzato solo nei casi in cui il computo del

periodo contributivo corrispondente agli ultimi 2 mesi di lavoro costituisca condizione essenziale per

il raggiungimento del requisito pensionistico.

La trasmissione del flusso sarà richiesta al datore di lavoro qualora il requisito contributivo per la

pensione anticipata o la pensione di vecchiaia maturi nei 2 mesi antecedenti la cessazione dal

servizio, mentre non sarà necessaria nel caso di accesso al pensionamento a conclusione della

fruizione dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, di prestazione di

accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4, L. 92/2012, e del part-time agevolato.

Nell’ipotesi di denunce “anticipate”, le prestazioni pensionistiche verranno liquidate con carattere di

provvisorietà.

Contenuto e trattamento

La denuncia “anticipata”, oltre ai dati anagrafici del soggetto e della chiave (matricola azienda,

competenza, codice fiscale lavoratore, Qualifica 1-2-3, tipo contribuzione, tipo lavoratore), dovrà

contenere necessariamente le coperture settimanali. Dovrà essere inoltre valorizzata, nel mese di

competenza in cui ricorre, la data di cessazione dal servizio e la relativa causale.

A differenza del flusso ordinario, quello anticipato non dovrà contenere le sezioni relative

all’imponibile, al Mese precedente (elemento <MesePrecedente>), alle Variabili retributive

(elemento <VarRetributive>) e alla Cig pregressa (elemento <CIGPregressa). Per gli iscritti ai Fondi

speciali dovrà essere compilata la sezione Fondo per la sola parte riferita alla valorizzazione della

copertura previdenziale; in particolare i giorni di diritto per gli iscritti ai Fondi Ferrovie dello Stato ed

ex Ipost.

I dati relativi ai flussi anticipati verranno aggregati in una registrazione separata rispetto al resto del

montante, non visibile in consultazione dell’estratto conto.

Il flusso anticipato andrà inviato con riferimento all’ultimo e al penultimo mese del rapporto di lavoro.

Al fine di evitare sovrapposizione tra le denunce anticipate e quelle ordinarie, afferenti la stessa

competenza, e di accelerare l’elaborazione delle denunce anticipate, queste ultime possono essere

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

trasmesse dal momento in cui si ha contezza e certezza delle coperture settimanali e, comunque,

non oltre il 15° giorno del mese successivo alla competenza del mese.

Ad esempio, nel caso di un lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro nel mese di maggio

2019, l’azienda può inviare la denuncia anticipata sia per il mese di aprile 2019 (penultimo mese di

lavoro) che per il mese maggio 2019 (ultimo mese di lavoro), secondo le seguenti tempistiche:

• invio della denuncia di competenza aprile 2019 fino al 15 maggio 2019;

• invio della denuncia di competenza maggio 2019 fino al 15 giugno 2019.

Le denunce “anticipate” dovranno essere trasmesse attraverso i seguenti 2 canali alternativi:

• l’applicazione “Compilazioni on-line” presente sul sito dell’Istituto, seguendo le relative istruzioni;

• il flusso massivo; in questo caso il flusso dovrà essere contraddistinto tramite la compilazione

dell’attributo <Composizione> di <PosContributiva> con il valore “AN”.

I flussi “anticipati” non potranno contenere anche denunce ordinarie. Al flusso anticipato dovrà

seguire il flusso telematico ordinario, che, una volta elaborato e acquisito, aggiornerà l’estratto

contributivo.

Nel caso in cui al flusso anticipato non faccia seguito entro 3 mesi il flusso ordinario, quello anticipato

verrà storicizzato ed annullato.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: VALORIZZAZIONE QUALIFICA PROFESSIONALE ISTAT IN UNIEMENS

La Legge di Bilancio 2017 ha individuato le attività lavorative c.d. “gravose”, utili per l’accesso all’APE

sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto

nuove attività rispetto alle precedenti. L’articolo 1, comma 147, L. 205/2017, ha previsto che per gli

iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che si

trovano in particolari condizioni, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito

per l'anno 2019. In particolare, l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita

si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa

le professioni previste e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Con il D.M. 5 febbraio 2018 sono state ulteriormente specificate le professioni interessate. Con il

D.M. 8 aprile 2018 sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione.

Per individuare le mansioni svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce l’istruttoria per il

riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici, con il messaggio n. 208/2019, l’Inps ha

comunicato che il flusso UniEmens è stato integrato con l’elemento <QualProf>, ove dovrà essere

valorizzata, a decorrere dalla competenza febbraio 2019, la qualifica professionale Istat (CP2011)

corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese già in uso per la

compilazione del modello telematico Unilav.

La mancata valorizzazione del suddetto elemento verrà segnalato dal software di controllo

UniEmens con un errore di tipo “Warning”. La valorizzazione dell’elemento relativo alla qualifica

professionale consentirà, inoltre, all’Istituto di acquisire direttamente informazioni attualmente

richieste al datore di lavoro mediante l’attestazione di mansioni, probanti lo svolgimento di attività,

nel caso in cui lo svolgimento delle medesime ingeneri effetti previdenziali sia di tipo contributivo che

pensionistico (sgravi, benefici, esodi massivi, etc.).

Il campo dovrà essere mensilmente valorizzato pur in presenza di mansioni invariate nel tempo e,

qualora il lavoratore, in modo permanente o anche occasionale, sia adibito nel corso del mese ad

attività facenti capo a classificazioni diverse, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente. Il campo

<QualProf> dovrà essere valorizzato anche in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie,

aspettativa o assenza con titolo alla copertura figurativa (settimane valorizzate “1” o “2”). In tal caso

il campo <QualProf> andrà valorizzato con le mansioni che il lavoratore assente avrebbe svolto se

fosse stato in servizio.

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Oggetto: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti

base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria

situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente

alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

È previsto l’obbligo della sua trasmissione esclusivamente per via telematica entro il 31 gennaio,

per comunicare la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini

dei successivi adempimenti di legge.

Ricordiamo che anche le aziende rientranti nella categoria 15-35 dipendenti sono tenute alla

presentazione del prospetto informativo già al raggiungimento della 15° unità. In precedenza, come

si ricorderà, per questa tipologia di azienda l’obbligo insorgeva solo in caso di nuova assunzione (in

pratica dalla 16° assunzione).

Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti al

31 dicembre 2018, e quelli che hanno modificato la situazione occupazionale, purché la variazione

sia tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, dovranno inoltrare il

prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio 2019. Dal prospetto informativo dovrà risultare:

• il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

• il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;

• i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

È opportuno chiarire che si ha “variazione occupazionale” quando l’impresa, per effetto di nuove

assunzioni, raggiunga i 15 dipendenti o venga variata la fascia (15-35, 35-50, maggiore di 50

dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale. È da rimarcare, quindi,

come il prospetto non debba essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi

siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul

computo della quota di riserva.

Il 28 dicembre 2018, sul sito Cliclavoro, è comparso l’avviso che informa che, in vista della prossima

scadenza per l’invio del prospetto informativo, sono state aggiornate le modalità per completare le

richieste di accreditamento al sistema informativo. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio - da

restituire debitamente compilate e firmate assieme alla copia di un documento di identità e al codice

di riferimento della richiesta - devono essere inviate solamente attraverso l’URP on line:

• cliccare su “Chiedi supporto” nella homepage dell’URP on line;

• selezionare “Collocamento Mirato” nel campo “Categoria richiesta”, e “Prospetto Informativo –

Accreditamento” nel campo “Sottocategoria richiesta”;

• compilare tutti i campi obbligatori;

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• allegare i documenti richiesti (dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata e

firmata e la copia di un documento di identità) come un unico file;

• cliccare su “Non sono un robot” e poi su “Invia richiesta”.

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Oggetto: ROTTAMAZIONE-TER E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In relazione alla nuova rottamazione dei carichi presenti presso Agenzia delle entrate-Riscossione,

per gli anni dal 2000 al 2017, l’Inps ha ritenuto di emettere uno specifico messaggio (n. 4844/2018),

al fine di specificare l’influenza di tale domanda in tema di regolarità contributiva. Il caso è quello di

aziende che, avendo in carico all’agente per la riscossione degli avvisi di addebito Inps presentino

domanda di rottamazione.

Il decreto introduttivo della definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, è stato infatti integrato, in

sede di conversione, con un’apposita disposizione al fine di evidenziare l’influenza di tale istituto in

relazione al rilascio del Durc.

Data la citata norma l’Inps fa rilevare come, a decorrere dal 19 dicembre 2018, le richieste di verifica

della regolarità contributiva, anche se pervenute all’Istituto anteriormente a tale data e, ancora, in

corso di istruttoria, dovranno essere definite positivamente, rilasciando quindi l’attestazione di

regolarità contributiva, a patto che non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre gestioni

obbligatorie. Questo richiederà un’attività di accertamento, presso l’agente della riscossione, circa

l’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Il messaggio citato specifica, inoltre, le varie ipotesi di definizione agevolata che si sono succedute

nel tempo (anni 2016-2017 e 2018) indicando agli operatori le distinte ipotesi, previste dalla

normativa, circa la regolarità dei versamenti da effettuare da parte dei contribuenti.

Il problema attuale si pone in relazione a eventuali posizioni di soggetti decaduti dalla prima o

seconda rottamazione, per mancanza di versamenti dovuti, e per i quali si era proceduto

all’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come

presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata.

Sul punto si rileva come la nuova definizione agevolata può essere utilizzata anche da soggetti

decaduti da una dell’altre precedenti ipotesi di rottamazione.

Riguardo la prima forma di rottamazione (2016), si fa quindi rilevare che per i soggetti da essa

decaduti, per non aver versato tempestivamente e integralmente le rate del piano di definizione, la

verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della

dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.

Per quanto concerne, invece, i soggetti aderenti alla rottamazione-bis (2017), dovrà essere verificata

la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate

dalla legge. In caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre

e ottobre 2018, dovrà essere ulteriormente verificata l’eventuale avvenuta regolarizzazione entro il

7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una riammissione in termini per il contribuente,

dato che, in assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7

dicembre scorso, la verifica sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. In questo

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caso, infatti, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio, non sarà più possibile accedere, per

gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter; in tale situazione un eventuale Durc emesso con esito

regolare sarà oggetto di annullamento.

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Oggetto: NUOVE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER I FIGLI

Nel 2019 entrano in vigore novità per le detrazioni per i figli a carico, che pare opportuno siano

portate a conoscenza dei lavoratori.

L’articolo 12, Tuir, disciplina le detrazioni d'imposta per i familiari (figli, coniuge non legalmente ed

effettivamente separato, famiglie numerose, altri familiari) che spettano con riferimento ai soggetti

fiscalmente a carico, ossia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro,

al lordo degli oneri deducibili, e sono quantificate in base al soggetto a carico (coniuge, figli o altri

familiari), eventualmente al numero di figli o altri familiari a carico e all’ammontare del reddito

posseduto.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all’articolo 12, comma 2, Tuir (in vigore dal

1° gennaio 2019): il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, ma

solo per i figli di età non superiore a 24 anni, è innalzato a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore

a 25 anni resta fermo il limite di 2.840,51 euro.

Limite di reddito per essere considerati figli fiscalmente a carico

Età del figlio Fino al 31/12/2018 Dal 1/1/2019

Fino a 24 anni 2.840,51

4.000,00

Oltre 24 anni 2.840,51

Non sono, invece, variate le altre disposizioni in materia di detrazioni (modalità di richiesta, regole

di calcolo, riconoscimento su base mensile, ripartizione tra i genitori, etc.).

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Oggetto: POSTICIPATO IL TERMINE DEL CONGUAGLIO PER LO SGRAVIO

CONTRIBUTIVO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Si informano i Signori clienti che l’Inps, con messaggio n. 4823/2018, ha fornito importanti chiarimenti

in ordine allo sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione

tra vita professionale e vita privata, essendosi conclusa la procedura di attribuzione del beneficio a

valere sulle risorse per l’anno 2018 (contratti collettivi stipulati e depositati dal 1° novembre 2017 al

31 agosto 2018).

L’Istituto previdenziale comunica ai datori di lavoro, all’interno del modulo di istanza “Conciliazione

Vita-Lavoro 2018” della piattaforma “DiResCo”, l’esito della domanda e l’importo di sgravio

eventualmente riconosciuto.

Rettificando le istruzioni operative fornite con la circolare n. 91/2018, l’Inps precisa che il conguaglio

può essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019 (la circolare n. 91/2018

prevedeva novembre e dicembre 2018), su una o più mensilità, utilizzando il codice causale “L902”.

In particolare, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro

interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di

<DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di

“conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità

2018”; nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito dai sistemi informativi centrali da dicembre 2018 il

codice di autorizzazione 6J (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi

del D.I. 12 settembre 2017”).

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Oggetto: RINVIO TERMINI AUTOLIQUIDAZIONE

L’Inail, con propria circolare n. 1/2019, ha reso noto che è stato disposto il rinvio al 16 maggio 2019

del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe

dei premi oggetto di revisione a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019.

In particolare le nuove scadenze sono le seguenti:

• il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi

necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;

• il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle

retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;

• il termine del 16 febbraio 2019, previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari

e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in

unica soluzione e per il pagamento della prima rata (che sarà pari al 50% del premio risultante

dalle operazioni di autoliquidazione) in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019. Le

altre 2 rate dovranno essere versate al 16 agosto 2019 e al 18 novembre 2019, entrambe nella

misura del 25% del premio dovuto;

• il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni

è stato differito al 16 maggio 2019.

Si fa presente che il differimento dei termini si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione,

vale a dire ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla

base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il

2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini

nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione,

continueranno a usufruire della riduzione prevista, che per l’anno in corso è pari al 15,24%.

Si segnala che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019

non è più applicabile la riduzione prevista per il settore edile. La riduzione si applica alla

regolazione 2018 nella misura dell’11,50%.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore

settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività

edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano

cause ostative alla regolarità (Durc on line).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate

in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per

la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

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Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16

maggio 2019, via Pec, alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto

settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

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Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio

delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2018).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un

accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a

darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

• lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:

- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con

carattere di prevalenza e continuità;

- lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori svolti dai palombari;

- lavori ad alte temperature;

- lavorazione del vetro cavo;

- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività

di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente

all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi

strutture;

- lavori di asportazione dell'amianto;

• lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);

• lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011

ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e

termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;

- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di

condizionamento;

- elettrodomestici;

- altri strumenti e apparecchi;

- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;

- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo

produttivo;

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

• conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di

trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su

Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

In caso di utilizzo del browser Internet Explorer 11 o una versione più recente, è consigliato

impostare la visualizzazione di compatibilità prima di procedere alla compilazione della

comunicazione.

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

• compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all’invio (la ricevuta stampabile di avvenuta

compilazione sarà inviata via mail all’indirizzo indicato nel campo “Referente” del modulo);

• il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso

di mancata ricezione della mail sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la

piattaforma dell’URP on line);

• inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi

effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US,

avendo a disposizione l’archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

• inizio lavoro a catena;

• lavoro usurante D.M. 1999;

• lavoro usurante notturno;

• lavoro usurante a catena;

• lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire

il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali

lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo

lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo

svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa

per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la

mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per

adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di

lavoro notturno svolti.

Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

Le informative per l’azienda

Oggetto: NUOVI MINIMI LAVORATORI DOMESTICI

È stato siglato lo scorso 15 gennaio l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico,

derivanti dalla variazione del costo della vita, ex articolo 37, Ccnl sulla disciplina del rapporto di

lavoro domestico Fidaldo/Domina.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Si rendono disponibili:

• verbale di accordo;

• tabella dei minimi.

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

Le informative per l’azienda

Oggetto: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la norma istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni domestici, ampliando e migliorando la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a

titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della

famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, cui corrisponde una diversa

misura del costo dell’assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo. Il

nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019.

L’Inail, con la circolare n. 2/2019, ha fornito le prime indicazioni sulle novità, riservandosi di

approfondire ulteriormente dopo l’emanazione del D.I. previsto dall’articolo 1, comma 535, L.

145/2018.

Ampliamento della tutela assicurativa

L’ampliamento della tutela introdotto dalla L. 145/2018 riguarda:

• l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che

passa dal 27% al 16%;

• la corresponsione di una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro, rivalutabile con le

stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente, qualora l’inabilità permanente sia

compresa tra il 6 e il 15%;

• il riconoscimento dell'assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita, che

versano in una o più delle condizioni menomative appositamente elencate e che necessitano di

assistenza personale continuativa;

• l’estensione della tutela assicurativa alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra

i 18 e i 65 anni.

Premio assicurativo

L’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge

in 24 euro annui, ma le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il

pagamento del premio, saranno disciplinati dall’atteso decreto, pertanto per l’anno in corso, al fine

di garantire la copertura assicurativa, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per

il pagamento del premio, l’importo da versare entro la predetta data rimane invariato in 12,91 euro

fino a quando il decreto provvederà a regolare la richiesta di integrazione, al fine di allineare il

predetto importo all’ammontare di 24 euro fissato dalla nuova normativa.

Di conseguenza:

• le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di 12,91 euro, indicato sulle

lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta

integrazione;

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

• le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67

anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi all’assicurazione tramite il versamento

dell’importo di 12,91 euro, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato

all’importo di 24 euro.

Rimangono invariate, in attesa dell’adozione del citato D.I., le modalità previste, in relazione al

possesso dei requisiti reddituali fissati dalla legge, per ottenere l’esonero dal pagamento del premio

assicurativo.

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Oggetto: CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA CASSA EDILE FINALIZZATI AD EROGARE

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIALE E SANITARIA

Il 21 gennaio scorso, la Cnce, in relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse edili in merito alla

risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 24/2018, ha precisato che la citata risposta,

riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati a Enti bilaterali e delle prestazioni da essi

erogate, richiama esplicitamente quanto espresso dal Mef con la circolare n. 55/1999, relativa alla

contribuzione versata alle Casse edili e, pertanto, l'Agenzia non ha introdotto alcuna novità rispetto

alla normativa espressamente prevista per le Casse edili, ma, al contrario, ne ha riaffermato la

validità generale applicabile anche da parte di altre fattispecie di Enti bilaterali.

Viene confermata, cioè, la totale assoggettabilità dei contributi, ricevuti dalla Cassa, finalizzati a

erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria (se non versati ad un Fondo sanitario

integrativo iscritto all'anagrafe nazionale).

Rimane, pertanto, invariata la procedura che prevede che ciascuna Cassa edile/Edilcassa verifichi

annualmente l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori

e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte, affinché

provvedano a incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.

Viene inoltre ricordato che:

• la circolare del Mef ha chiarito che le altre contribuzioni alla Cassa edile non sono assoggettabili

o perché già soggette a ritenuta alla fonte (GNF) o perché non finalizzate a prestazioni a favore

dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione

contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, etc.);

• le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non

debbono essere assoggettate a ritenuta.

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Oggetto: RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE

CIVILE

È stato pubblicato nella G.U. n. 18/2019 il D.P.C.M. 26 ottobre 2018, che regolamenta condizioni,

termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, D.L. 189/2016,

finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei

volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, D.P.R. 194/2001, con le modalità del

credito d'imposta.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad adeguare la relativa modulistica alle disposizioni

contenute nel decreto.

Opzione

Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per

attività regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, il datore di lavoro che intende

ricevere il predetto rimborso può scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme o fruirne

con la modalità del credito d’imposta. La specificazione espressa non può essere modificata

successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.

Il Dipartimento della protezione civile, all'esito delle verifiche ed entro il limite delle disponibilità

stanziate, comunica l'importo effettivamente spettante al datore di lavoro richiedente.

Le Regioni, relativamente alle richieste relative ad attività e interventi da loro direttamente autorizzati,

provvedono alle verifiche del caso e comunicano gli importi effettivamente spettanti al datore di

lavoro, nonché al Dipartimento della protezione civile.

Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente agli adempimenti previsti dal

decreto, anche nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Fruizione del credito d'imposta

Il Dipartimento della protezione civile e le regioni trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il giorno

5 di ciascun mese, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi

beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche.

A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto

beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17,

D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi

disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta

utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di

versamento.

L'Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale e

modalità telematiche, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d'imposta,

con i relativi importi.

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Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o a

Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano l'eventuale cessione del credito d'imposta,

specificando l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro

di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.

Il credito ceduto è utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalità, a partire dal

giorno 10 del mese successivo alla comunicazione.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2019

Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2019, sono applicabili le nuove tabelle

nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’Aci, e da utilizzare per il

calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.

Il comunicato dell’Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici

di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci e valide per il 2019 è stato pubblicato nella G.U. n.

295/2018, S.O. n. 57.

Le tabelle vengono utilizzate:

• per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale;

• per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è

costituito da un importo pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di

15.000 chilometri calcolata in base alle tabelle Aci, ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale

al dipendente è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.

Tali tabelle, per comodità, sono scaricabili dal seguente link: Fringe benefit anno 2019 – tabelle

Aci

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Le informative per l’azienda

Oggetto: TRATTAMENTO FISCALE IMPATRIATI

L’Agenzia delle entrate è intervenuta, con risposta a interpello n. 133/2018, in ordine alla corretta

applicazione della specifica agevolazione fiscale prevista per i lavoratori altamente qualificati e con

specifici requisiti che trasferiscono la propria residenza in Italia per intraprendere un’attività

lavorativa.

In premessa, occorre ricordare che la disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali sotto

forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50%.

L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la

residenza in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni

previsti, alternativamente, dall’articolo 16, comma 1 o comma 2, D.Lgs. 147/2015. In particolare, il

comma 2 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’UE o di uno Stato

extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo

sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:

1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro

dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,

2. o hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,

conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma, per i 2 casi sopra indicati,

presuppone che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente

all’impatrio almeno per i 2 periodi di imposta antecedenti. Si ricorda che sono residenti in Italia, ai

fini fiscali, le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile), sono iscritte

nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza

ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la

sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai

fini fiscali, residente in Italia. Pertanto, per fruire del beneficio fiscale di cui al citato articolo 16,

comma 2, il soggetto, per i 2 periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile

l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e

non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la

dimora abituale.

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Oggetto: LAVORO ALL’ESTERO E IMPONIBILITÀ FISCALE

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con 2 risposte a quesiti, ha fornito importanti indicazioni in

merito alla tassazione all’estero del reddito prodotto da lavoratore residente all’estero.

Risposta a interpello n. 132/2018

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 132/2018, ha chiarito che il Tfr maturato in Argentina da

un residente in Argentina per tutto il periodo lavorativo, ancorché in virtù di un rapporto di lavoro con

un datore di lavoro italiano, non può essere tassato in Italia, ma la competenza della tassazione

spetta allo Stato estero anche laddove, per l’appunto, il Tfr sia erogato da soggetto italiano.

Risposta a interpello n. 148/2018

Con la risposta n. 148/2018, l’Agenzia delle entrate, al fine di individuare il reddito di lavoro

dipendente non imponibile in Italia di un lavoratore residente all’estero, ma titolare di un rapporto di

lavoro con datore di lavoro italiano, precisa che occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di

giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il periodo totale,

espresso anch’esso in giorni, di lavoro in Italia del lavoratore presso la società italiana. A tal fine,

per poter applicare correttamente tale criterio, il numero dei giorni indicati al numeratore e al

denominatore del rapporto dovranno essere determinati con criteri omogenei: qualora il periodo di

lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, week-end e ferie,

anche il periodo di lavoro del denominatore deve essere calcolato al netto di festività, week-end e

ferie. In conclusione, la percentuale derivante dal rapporto tra giorni di attività lavorativa svolta

all’estero e giorni totali del rapporto di lavoro in Italia, applicata alla retribuzione totale erogata al

dipendente, determinerà la quota di reddito di lavoro dipendente da non assoggettare a tassazione

in Italia e da non inserire nella CU.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: BONUS ASILO NIDO E WELFARE AZIENDALE

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, ha

precisato che il bonus asilo nido (previsto dal 2019 di importo pari a 1.500 euro) erogato dall’Inps

non consente la doppia agevolazione nel caso in cui il datore di lavoro, in virtù di un piano di welfare

aziendale, rimborsi le spese di asilo nido sostenute dal dipendente.

L’Agenzia delle entrate, infatti, correttamente afferma che le spese non rimaste a carico del

dipendente, in quanto rimborsate dall’Inps, non possono essere oggetto di un’ulteriore agevolazione,

consistente nella corresponsione da parte del datore di lavoro della medesima somma con

sfruttamento dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, Tuir.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: CU 2019

Si comunica che il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento 15 gennaio 2019, n.

10664, ha approvato la nuova Certificazione Unica (CU 2019) per i redditi percepiti nell’anno 2018.

Anche quest’anno il provvedimento è composto da:

• CU Ordinario;

• CU Semplificato;

• Istruzioni alla certificazione;

• Specifiche tecniche.

La CU 2019 dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2019, mentre potrà

essere consegnata al dipendente entro il 31 marzo 2019.

L’inoltro all’Agenzia delle entrate potrà avvenire entro il 31 ottobre 2019 per le certificazioni

contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi

precompilata.

Le principali novità riguardano:

• il regime agevolativo a favore delle locazioni brevi (previsione di un nuovo quadro);

• la Sezione Premi detassati e welfare aziendale;

• la gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

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L’agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2019, con il commento dei

principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei

giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di

effettiva scadenza.

Martedì 5 febbraio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Sabato 16 febbraio (slitta a Lunedì 18 febbraio)

Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro

autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori

dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del

rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle

competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d’imposta

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulla rivalutazione del

Fondo Tfr maturata nel 2018.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti

nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

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Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle

retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2018.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport

per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti

con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori

di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Mercoledì 20 febbraio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti.

Giovedì 28 febbraio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa

al mese precedente.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della

riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei

dirigenti e delle imprese industriali

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2019.

INTERSETTORIALE CIFA - ACCORDO 19 DICEMBRE 2016

MINIMI TABELLARI Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Generalità dei lavoratori

Livello Q: € 2,457,20

Lavoratori di primo ingresso nel settore o assunti con contratto di

reimpiego

Livello 3: primo anno € 1.357,17; secondo anno € 1.538,13

Regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

Livello Q: € 2.109,76

Settore Pubblici esercizi e turismo

Generalità dei lavoratori

Livello Q: € 2.023,39

Lavoratori di primo ingresso nel settore o assunti con contratto di

reimpiego

Livello 3: primo anno € 1.215,47; secondo anno € 1.377,53

Regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

Livello Q: € 1.674,71

PELLI E CUOIO INDUSTRIA - ACCORDO 10 MARZO 2017

ELEMENTO GARANZIA

RETRIBUTIVA

€ 200

STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI ANPIT - ACCORDO 30 GENNAIO 2018

MINIMI TABELLARI Livello QA1: € 2.197,36

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Le agevolazioni per l’azienda

PROROGA INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

Si ricorderà che Anpal, a mezzo dei decreti n. 3/2018 e n. 83/2018, ha previsto delle agevolazioni

per l’assunzione di giovani (Neet) iscritti nel programma Garanzia Giovani. L’incentivo occupazione

Neet, così rinominato, ha avuto inizio dal 1° gennaio 2018.

Col decreto n. 581/2018, l’Anpal ha previsto la proroga della sopra citata agevolazione anche per le

assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Di seguito, in sintesi, i principali punti dell’agevolazione in esame, rilevando che essa riguarda i soli

datori di lavoro privati.

DESTINATARI

L’incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato, per l’assunzione di giovani

aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” a condizione che, se

di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET -

Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o

formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

TIPOLOGIE DI PERCORSI

L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:

• contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);

• rapporti di lavoro in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro;

• contratto di apprendistato professionalizzante.

Si specifica che l’agevolazione spetta sia in caso di contratto di lavoro a tempo pieno che a tempo

parziale, mentre esclude i contratti di lavoro domestico, il lavoro occasionale o intermittente.

BENEFICIO

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei

premi e contributi dovuti all’Inail – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua,

riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il

termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al

periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro

instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento

la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi

di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente

ridotto.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una

prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Febbraio 2019

effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del

precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE)

1407/2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell’Unione

Europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti:

• l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei

lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;

• per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in

aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

- il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17

ottobre 2017;

- il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di

una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

- il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia

ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

- il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-

donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici

dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale

nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.I. 335/2017, di attuazione dell'articolo 2, punto 4,

lettera f), Regolamento (UE) 651/2014.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei 2 regimi applicabili in materia di

aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

agli aiuti de minimis o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto

all’articolo 7, D.D. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in

Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale

netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in

caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto

alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto

del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in

quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi

vacante/vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti

d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto

riguardo alla nozione di “impresa unica”, cioè in relazione all’intera organizzazione del datore di

lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva,

fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017 (incentivo

all’occupazione giovanile stabile).