lavoro immigrazione ravenna - giugno 2011 le definizioni discriminazione diretta : trattamento meno...
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LAVORO IMMIGRAZIONE
Ravenna - giugno 2011
le definizioniDiscriminazione diretta : trattamento meno favorevole di quello riservato ad altro soggetto in situazione analoga, sulla base di uno dei motivi vietati; Discriminazione indiretta : trattamento di “particolare svantaggio” dei soggetti protetti, adottato sulla base di un criterio apparentemente neutro. “A meno che”…
segue…il particolare svantaggio non sia giustificato da una finalità legittima, perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari”.Non c’è discriminazione se il fattore vietato costituisce “requisito essenziale della prestazione”Sono discriminazione le molestie e l’ordine di discriminare
Le fonti normative e i fattori vietatiArt. 15 L. 300/70 : tutti i fattoriArt.43 TU immigrazione: razza, etnia, nazionalità, cittadinanza, religioneDirettiva 2000/43 e dlgs 215/03: solo razza e etniaDirettiva 2000/78 e dlgs 216/03: convinz.personali, religione, disabilità, età, orientamento sessuale Direttiva 2006/54 e CPO : genere
ARTT. 43 E 44 T.U IMMIGRAZIONE
Adotta una nozione ampia di discriminazione “razziale”Fa riferimento non ad solo atti o patti, ma anche a comportamentiSupera la nozione soggettiva di discriminazione (si parla di “scopo o effetto”) Predispone uno specifico strumento processuale Prevede una prova presuntiva, con mera valutazione degli indiziRafforza il meccanismo delle sanzioni
LA DIRETTIVA 2000/43LA DIRETTIVA 2000/43Riguarda le discriminazioni in base alla razza e all’origine etnica (comprese le molestie e l’ordine di discriminare)Ha un campo di applicazione esteso oltre l’ambito del rapporto di lavoro (art. 3), ad es.: Istruzione Alloggio
NON riguarda: Le differenze di trattamento sulla base della
nazionalità Le disposizioni e le condizioni relative
all’ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi o apolidi
• Servizi sociali
• Assistenza sanitaria
IL D. LGS. N. 215/2003IL D. LGS. N. 215/2003
Recepisce la direttiva sulle discriminazioni basate sulla razza e l’origine etnicaFornisce la nozione di discriminazione diretta e indiretta (art. 2), facendo però salve le previsioni dell’art. 43 del T.U. sull’immigrazioneConsidera una discriminazione anche:
o l’ordine di discriminare o le molestie
Eccezioni: Caratteristiche che costituiscano un requisito
ESSENZIALE E DETERMINANTE per lo svolgimento di una certa attività, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza
Il principio generale: parità di trattamento
L’art. 2 TU immigrazione:Comma 1 : a TUTTI sono garantiti i diritti
fondamentaliComma 2: ai regolarmente soggiornanti è
garantita la parità nei diritti civili, salvo deroga
Comma 3: ai regolarmente soggiornanti l’UGUAGLIANZA SUL LAVORO senza possibilità di deroga perché fissata dalla conv. OIL 143/75. Ma quale rapporto tra ingresso/soggiorno/lavoro?
Le questioni riguardanti il rapporto tra permesso e lavoro :
a) quando sorge la parità
È sufficiente che abbia diritto di soggiornare e/o che non possa essere espulso: il caso di mancata stipula del contratto di soggiorno e del rifiuto di assunzione Riguarda anche l’accesso e lo “svantaggio di mercato” (sentenza Feryn 2008 della CGE)
b) Dove permane la disparità
Il contratto di soggiorno (art. 5bis TU) anche per i già regolarmente soggiornantiLa richiesta di requisiti aggiuntivi (le agenzie) La disparità retributivaL ’accesso al pubblico impiegoL’extracomunitario come lavoratore “svantaggiato”
c) il caso del permesso senza lavoro
La perdita del lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso;MA: limite dei 6 mesi ex art. 22 c.11 TU: disparità rispetto al periodo di garanzia per disoccupazione e mobilità.
d) Il lavoro senza permesso:
D1) scadenza del permesso nel corso del rapporto di lavoro: non si può licenziare se il permesso è richiesto tempestivamente; si può sospendere.
D2) il lavoro dell’irregolare: art. 2126 c.c.: diritto alle retribuzioni e alla copertura previdenziale
La direttiva 2009/52Finalità sanzionatoria; ma anche nuovi dirittiDiritto alla retribuzione prevista dai CCNLDiritto al versamento dei contributi e imposte a carico del datore di lavoroDiritto al trasferimento delle somme nel paese di residenza, con spese a carico del datore Diritto alla informazione sui dirittiDiritto (facoltativo) a che una autorità avvii l’azione di recupero per conto dello straniero
Segue direttiva 2009/52Presunzione di durata del rapporto di almeno 3 mesi Obbligo solidale degli appaltanti; Obbligo solidale di tutti i subappaltori solo se sapevano ( da noi anche se non sanno : cfr. art. 29 Dlgs 276/03)Obbligo dello Stato di agevolare le denunce
segueObbligo (non assoluto) dello Stato di estendere il permesso di soggiorno sino al ricevimento del pagamento dovutoObbligo dello Stato di concedere permessi per la durata del procedimento di realizzazione del credito nei soli casi di : 1) particolare sfruttamento; 2) lavoro del minore