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LAVORI IN ALTEZZA - NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.In particolare
Titolo IV – Cantieri temporanei o mobiliCapo II – Norme per la prevenzione sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota
Il t t i h b t l d t Il nuovo testo unico ha abrogato la precedente normativa in materia di lavori in altezza:
DPR 547/55, DPR 164/56, D.LGS 626/94
LAVORO IN QUOTA: DEFINZIONE
Art. 107 Art. 107 -- DefinizioniDefinizioni
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile
m<
2 m
LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI DI PREVENZIONE
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori
in quotain quota
[1] Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possono
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;protezione individuale;
b) Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori
da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di
rischi
LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI DI PREVENZIONE
Realizzazione di posti di lavoro idoneamente protetti contro le cadute dall’alto anche per i lavori temporaneicontro le cadute dall alto, anche per i lavori temporanei
Utilizzo, per i lavori temporanei, di misure di protezione collettiva (opere provvisionali, ponteggi, ecc.)
Utilizzo per i lavori temporanei di DPI anticadutaUtilizzo, per i lavori temporanei, di DPI anticaduta
PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
Nel caso in cui sulle coperture, su ripiani di lavoro, ecc.,
devono svolgersi dei lavori di manutenzione con una
frequenza elevata, devono essere predisposti dei sistemi di
protezione permanente quali parapetti o dispositivi analoghi.
E’ questo il caso di interventi di manutenzione, regolazione
da svolgersi frequentemente in luoghi di lavoro sopraelevatig q g p
In questi casi è da evitare il ricorso a sistemi anticaduta In questi casi è da evitare il ricorso a sistemi anticaduta
individuali quali linee vita e/o punti di ancoraggio.
PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
Le impalcature, le passerelle, i
ripiani le rampe di accesso i
p. 1.7.3
Allegato IV – D.Lgs 81/2008ripiani, le rampe di accesso, i
balconi ed i posti di lavoro o di
g g
passaggio sopraelevati devono
essere provvisti, su tutti i lati
aperti, di parapetti normali con
arresto al piede o di difesa
equivalenti. Tale protezione non
è richiesta per i piani di
caricamento di altezza inferiore
a m 2,00.
PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
p. 1.7.2.1 – allegato IV D.Lgs 81/2008Parapetto normale
Deve soddisfare le seguenti condizioni: a ) costruito con materiale rigido e resistente; b ) abbia un'altezza utile di almeno un metro; c ) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; É considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto completato con fascia continua poggiante sul piano di parapetto completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno cm 15. É considerata equivalente ai parapetti, qualsiasi protezione, quale balaustrata, muro, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle
d i i i presentate dai parapetti stessi.
PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
Altezza della tavola fermapiede
Per l’esecuzione di tutte le operazioni manutentive e di pulizia che non sono riconducibili a lavori rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV, può essere sufficiente la fascia fermapiede alta 15 cm (punto 1.7.2.1 – Allegato IV), altrimenti la fascia fermapiede deve avere altezza non inferiore a 20 cm (allegato XVIII p. 2.1.5.1).Nel caso in cui sul luogo di lavoro sia presente una fascia Nel caso in cui sul luogo di lavoro sia presente una fascia fermapiede di 15 cm, prima dell’esecuzione di lavori edili (o simili) la stessa dovrà essere integrata opportunamente.
OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
A 122 P i i i liArt. 122 – Ponteggi e opere provvisionali
Nei lavori in quota, devono essere adottate, Nei lavori in quota, devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di cad ta di persone e di cose eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell’allegato XVIII.
OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
Allegato XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materialigg
punto 2 - ponteggi
punto 3.1 - castelli per elevatori
punto 3.2 - impalcati e parapetti dei castelli
punto 3.3 - montaggio degli elevatori
OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
Parapetti dei ponteggi metallici fissiArt. 138 – norme particolari
Per i ponteggi metallici fissi sono possibili le seguenti deroghe
rispetto a quanto previsto per i ponteggi in legno, a patto che
queste siano previste dalla loro autorizzazione ministeriale:
• Altezza ultimo piano del parapetto non inferiore a 100 cm
dall’ultimo impalcato o dal piano di gronda
• Altezza del parapetto non inferiore a 95 cm
• Altezza della fascia fermapiede non inferiore a 15 cm p
L’art. 91 del D.Lgs 81/2008 richiede la predisposizione di un fascicolo con per la sicurezza nelle successive fasi di manutenzione dell’opera secondo manutenzione dell opera secondo quanto indicato dall’allegato XVI dello stesso decreto.
Possono essere utilizzati anche dei sistemi di sicurezza
circa 500
circa 250 circa 250zona protetta dai
parapetti
smontabili e riutilizzabili
A B C
montante del parapetto
parapetti
Area di lavoro concollegamento
dell'arrotolatore alpiantone B ci
rca
500
montante del parapettoe ancoraggio per
arrotolatore zona con obbligodi utilizzo
dell'imbracaturadi sicurezza
canale di gronda
OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
Parapetti realizzati con montanti guardacorpo metallici
Occorre fare riferimento all’art. 122 D.Lgs 81/2008, all’allegato XVIII
e alle schede tecniche del costruttoree alle schede tecniche del costruttore.
L li i d i i i i è La realizzazione dei parapetti provvisori è normata
UNI EN 13374
“Parapetti provvisori. Specifica di prodotto, metodi di prova.
Tale norma deve essere presa in considerazione da chi vuol
progettarsi un parapetto provvisorio
DPI ANTICADUTA
ArtArt.. 115115 –– SistemiSistemi didi protezioneprotezione controcontro lele cadutecadute
dall’altodall’alto
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate
misure di protezione collettiva (art. 111 c.1 a) si
devono utilizzare sistemi di protezione idonei per l’uso
specifico composti dai seguenti elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente:p p
Assorbitori di energia, connettori, dispositivo di
ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee
vita flessibili, guide o linee vita flessibili, guide o linee
vita rigide, imbracature.
DPI ANTICADUTA
Art. 115 Art. 115 –– Sistemi di protezione contro le cadute Sistemi di protezione contro le cadute Art. 115 Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute Sistemi di protezione contro le cadute
dall’alto dall’alto
Il sistema di protezione deve essere assicurato Il sistema di protezione deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una
id li it ti t bili d ll fi guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse
o provvisionali.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA
Un dispositivo di protezione individuale Un dispositivo di protezione individuale
anticaduta è sempre composto da tre
l ti
2
elementi
1 l’imbracatura di sicurezza3
1. l imbracatura di sicurezza
2. il dispositivo di ancoraggio
3. un elemento di collegamento traimbracatura e ancoraggio (cordino e1connettori)
DPI ANTICADUTA: imbracatura
Riferimento EN 361
1 – Bretella (cinghia primaria)
2 Pettorina (cinghia secondaria)
6 – Elemento di regolazione
7 Elemento di attacco per dispositivo 2 – Pettorina (cinghia secondaria)
3 – Cinghia di seduta (cinghia primaria)
4 – Cosciale (cinghia primaria)
7 – Elemento di attacco per dispositivo anticaduta
8 – Fibbia
9 Elemento di attacco laterale per connessione 5 – Supporto schiena per posizionamento (cinturone)
9 – Elemento di attacco laterale per connessione cordino di posizionamento o trattenuta. Non idoneo per anticaduta
DPI ANTICADUTA: imbracatura
alcuni tipi di imbracature di sicurezzaalcuni tipi di imbracature di sicurezza
DPI ANTICADUTA: cordino e assorbitore d’energia
Cordini riferimento EN 354 e EN 358
Il cordino è un elemento di collegamento tra l’imbracatura per il
corpo e un adatto punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole
su guide rigide o flessibili.
Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica,
da una fune metallica, da una cinghia o una catena.
DPI ANTICADUTA: cordino e assorbitore d’energia
Un assieme formato da cordino e un elemento di dissipazione di
energia serve a limitare a 6 KN la forza che agisce su l’attacco di una energia serve a limitare a 6 KN la forza che agisce su l attacco di una
imbracatura nell’arresto di una caduta libera.
La lunghezza massima di un cordino anticaduta, compreso
l’eventuale l’assorbitore di energia ed i connettori, non deve superare
i 2 metri.
Dissipatore di energia Dissipatore di energia riferimento EN 355
DPI ANTICADUTA: connettori
Un connettore è un elemento di collegamento o un componente di un
sistema. Un connettore può essere un moschettone, un gancio sistema. Un connettore può essere un moschettone, un gancio
oppure una pinza.
riferimento EN 362riferimento EN 362
DPI ANTICADUTA: connettori
I connettori non de ono presentare bordi a spigolo i o o I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o
ruvidi che potrebbero tagliare, consumare o danneggiare in
altro modo le corde o le cinghie o causare lesioni
all’utilizzatore.
Per ridurre le probabilità di una apertura involontaria, i ganci e
i moschettoni devono essere a chiusura automatica e a
bloccaggio automatico o manuale. Essi si devono aprire solo
con almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionalicon almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionali.
DPI ANTICADUTA: collegamenti a lunghezza variabile retrattili
Un dispositivo anticaduta retrattile è un Un dispositivo anticaduta retrattile è un
dispositivo dotato di funzione autobloccante
di i i di i e di sistema automatico di tensione e
ritorno del cordino, ovvero del cordino
retrattile. Nel dispositivo stesso o nel
cordino retrattile (che può essere costituito
da una fune metallica, una cinghia o una
corda di fibra sintetica), può essere
incorporato un elemento di dissipazione di
energia. riferimento EN 360
DPI ANTICADUTA: utilizzo corretto
Effetto pendolo nell’utilizzo di dispositivi di collegamento troppo
lunghi per la situazione di utilizzo
Manutenzione dei DPI anticaduta
Per i DPI anticaduta, la manutenzione va effettuata secondo le indicazioni del costruttore riportate sul foglietto che accompagna il DPI. che accompagna il DPI. I DPI anticaduta hanno una durata definita dal costruttore, dopo la q ale anche se non tili ati quale anche se non utilizzati devono essere sostituiti.La manutenzione può essere fatta dall’utilizzatore salvo diverse disposizioni del costruttore.La manutenzione è bene che venga La manutenzione è bene che venga registrata su idonea modulistica In merito si veda anche la norma EN 364EN 364
4 1 All t 4 1 All t VIVIp. 4.1 Allegato p. 4.1 Allegato VIVID.LgsD.Lgs 81/200881/2008
Sui ponti sviluppabili e simili gli Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza
L’ARENA del 23/06/2006
Priorità dei livelli di protezione
La progettazione e l’uso dei sistemi anticaduta deve essere La progettazione e l uso dei sistemi anticaduta deve essere effettuato secondo una certa priorità nei livelli di protezione dalla più rischiosa alla meno rischiosa:
1 – caduta prevenuta
2 d t t tt t t t2 – caduta trattenuta o contenuta
3 – caduta libera limitata
4 – caduta libera
Priorità dei livelli di protezione
2. DPI: caduta trattenuta o contenuta
è una caduta dove la persona è una caduta dove la persona
che sta cadendo è trattenuta
dall’azione combinata una dall azione combinata una
idonea posizione
dell’ancoraggio, lunghezza del
cordino e dispositivo di
trattenuta. In tale modalità di
caduta, la distanza di caduta è
uguale o inferiore a 600 mm, sia
in direzione verticale, sia su un
pendio dove è possibile
i l’ i t di camminare senza l’assistenza di
un corrimano.
Priorità dei livelli di protezione
3. DPI: caduta libera limitata
è una caduta dove la distanza di
caduta, prima che il sistema di caduta, prima che il sistema di
arresto di caduta inizi a prendere
il carico è uguale o inferiore a il carico, è uguale o inferiore a
600 mm sia in direzione
ti l i di l verticale, sia su un pendio sul
quale non è possibile camminare
senza l’assistenza di un
corrimano.
Priorità dei livelli di protezione
4. DPI: caduta libera
è una caduta dove la distanza di caduta , prima che il sistema di arresto di caduta i i i d il i è i 600 inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare pendio sul quale non è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano.
La massima altezza di caduta liberaconsentita è limitata a 1500 mm, salvo per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici che utilizzano idonei sistemi anticaduta ”, che viene estesa fino a 4000 mma 4000 mm.
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
Il dispositivo di ancoraggio consiste in un elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio.
Il punto di ancoraggio può essere strutturale (fisso) o mobile.
ancoraggio strutturale: Elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione indi id aleindividuale.
punto di ancoraggio mobile: elemento mobile aggiuntivo t t ll li di i ll t i di i montato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, a
cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale.
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
La UNI EN 795 classifica i dispositivi di ancoraggio in 5 classi
Classe A : ancoraggio strutturale fisso
Classe B : ancoraggio provvisorio portatile
Classe C : linea di ancoraggio flessibile orizzontaleClasse C : linea di ancoraggio flessibile orizzontale
Classe D : linea di ancoraggio rigida orizzontale
Classe E : ancoraggio a corpo morto per superficie orizzontale
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
Classe A
Comprende gli ancoraggi strutturali progettati per essere
fi ti fi i ti li i t li d i li t i fissati a superfici verticali,orizzontali ed inclinate, per esempio
pareti, colonne, architravi (classe A1) o a tetti inclinati
(classe A2).
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
Classe A
Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l installazione
dovrebbero essere verificate da un tecnico abilitato (ingegnere o
architetto) per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della architetto) per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della
prova di tipo.
Ancoraggi di classe A1: Per il fissaggio in altri materiali strutturali,
l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità sottoponendo ogni
singolo ancoraggio strutturale, dopo l'installazione in quel
materiale, a una forza di trazione assiale di 5 kN a conferma della
solidità del fissaggio. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare
la forza per almeno 15 s. la forza per almeno 15 s.
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
Classe B
Comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.
a) trepiede
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
Classe C
Dispositivi di ancoraggio con linee di ancoraggio flessibili orizzontali.
(Per linea orizzontale si intende una
linea che devia dall'orizzontale per non
più di 15°.)
1 Ancoraggi strutturali di estremità
2 Ancoraggi strutturali intermedi
3 Linea di ancoraggio
4 Ancoraggio mobile