lavoratori esodati dm n.1
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Documentazione per l’esame di
Atti del Governo
Salvaguardia dei lavoratori esodati Schema di D.M. n. 1
(art. 1, comma 231, L. 228/2012)
n. 1
2 aprile 2013
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di A t t i d e l G o v e r n o
Salvaguardia dei lavoratori esodati
Schema di D.M. n. 1
(art. 1, comma 231, L. 228/2012)
n. 1
2 aprile 2013
Servizio responsabile:
SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro 066760-4974 / 066760-4884 – [email protected]
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected]
Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio
dello Stato.
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File: LA0003.doc
I
I N D I C E
Dati identificativi 1
SCHEDE DI LETTURA
Presupposti normativi 5
Contenuto 7
Osservazioni 8
PROFILI FINANZIARI
Premessa 13
Verifica delle quantificazioni 15
1
DATI IDENTIFICATIVI
Numero dello schema di decreto 1 Titolo Schema di decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 228 del 2012
Ministro competente Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Norma di riferimento Articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012
Numero di articoli 10 Date:
presentazione 22 marzo 2013 assegnazione 26 marzo 2013 termine per l’espressione del
parere 15 aprile 2013
termine per l’emanazione dell’atto
2 marzo 2013
Commissione competente Commissione speciale per l’esame di atti del Governo
Schede di lettura
SCHEDE DI LETTURA
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PRESUPPOSTI NORMATIVI
Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 231-233, della legge n.228/2012, ove è previsto che le disposizioni previgenti alla legge di riforma delle pensioni (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero) continuino a trovare applicazione nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori (c.d. esodati).
Per quanto concerne le procedure di emanazione del provvedimento, l’articolo 1, comma 232, della legge n.228/2012, prevede l’adozione di un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (poiché la legge n.228/2012 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 il termine, peraltro di carattere non perentorio, è scaduto il 2 marzo 2013), nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 24, comma 15, della legge n.201/2011 e dell’articolo 22 del decreto-legge n.95/2012, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione.
Il Governo e il Parlamento sono intervenuti a più riprese per tutelare le aspettative dei
c.d. esodati, ossia dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma pensionistica e fuoriusciti dal mercato del lavoro, ampliando progressivamente la platea dei lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente.
La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell’età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l’introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.
Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati
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entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni. All’articolo 24 del D.L. 201/2011 è stata data attuazione con il DM 1° giugno 2012.
L’insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente
nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese. Dapprima, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 (c.d. decreto proroga termini) vi ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purchè in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma.
Successivamente è intervenuto l’articolo 22 del D.L. 95/2012 (c.d. “spending review”), che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, rientranti in alcune categorie, ricomprendendovi altri 55.000 lavoratori (all’articolo 6, comma 2-ter, del DL 216/2011 24 del D.L. 201/2011 è stata data attuazione con il DM 8 ottobre 2012).
Da ultimo, sulla materia è intervenuto l’articolo 1, commi 231-237, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione anche nei confronti: dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui; oppure collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria); dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e perfezionino i requisiti utili
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a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014); dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario (a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, e cioè entro il 6 dicembre 2014).
Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore è stata fin qui garantita copertura previdenziale ad un totale di circa 130.000 lavoratori (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro.
CONTENUTO
Il provvedimento si compone di 10 articoli. L'articolo 1 dello schema di decreto definisce le finalità del provvedimento,
individuando nella tabella di cui all’articolo 9 il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici.
L'articolo 2 stabilisce le condizioni necessarie affinché ai lavoratori
appartenenti alle varie categorie possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche previgenti alla riforma. Al riguardo si fa presente che nel definire la platea il provvedimento in esame riproduce il testo dell’articolo 1, comma 231, della legge n.228/2012 (v. sopra), con eccezione della lettera b) (prosecutori volontari), per i quali sembra introdurre un nuovo criterio non previsto nella legge.
L'articolo 3 fissa i criteri di precedenza di cui l'INPS deve tenere conto
nell'esame delle domande presentate dai soggetti interessati. In particolare, per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro; per í lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La disposizione prevede, poi, che nel caso di raggiungimento del limite numerico
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connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non vengano prese in considerazione ulteriori domande.
Gli articoli 4 e 5 indicano la documentazione che deve essere presentata a
corredo dell'istanza da parte, rispettivamente, dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di apposite commissioni per l'esame delle
istanze di cui agli articoli 4 e 5 (senza oneri a carico dell'amministrazione), composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore della sede provinciale dell’istituto.
L'articolo 7 stabilisce che le decisioni di accoglimento emesse dalle
commissioni devono essere comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica. Avverso i provvedimenti delle commissioni l'interessato può presentare domanda di riesame entro 30 giorni.
L'articolo 8 prevede che i prosecutori volontari presentino l’istanza di accesso
al beneficio all’INPS, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 9 individua il contingente numerico dei lavoratori che, in
conformità agli articoli 1 e 2 del provvedimento, hanno titolo ad ottenere il beneficio, rinviando alla tabella allegata. Si tratta di 2.560 lavoratori in mobilità, 1.590 prosecutori volontari, 5.130 lavoratori cessati e 850 prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità.
L'articolo 10 reca le disposizioni finali in ordine alla registrazione e
pubblicazione del decreto.
OSSERVAZIONI
Con riguardo all’articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, si segnala che lo schema di decreto riproduce il testo dell’articolo 1, comma 231, della legge n.228/2012, con eccezione della lettera b) (prosecutori volontari), per i quali sembra introdurre una limitazione non prevista in legge. Lo schema di decreto, infatti, escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
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contribuzione, abbiano ripreso l’attività lavorativa (a qualsiasi titolo) prima del 4 dicembre 2011.
Con riguardo all’articolo 3, sotto il profilo letterale si osserva che il comma 3
dovrebbe richiamare il comma 233 (anziché il comma 232) dell'art. 1 della L. n. 228/2011 e che, per errore materiale, ricorre per due volte la locuzione relativa al raggiungimento del limite numerico.
Con riguardo all’articolo 6, che prevede l'istituzione, presso le Direzioni
territoriali del lavoro, di apposite commissioni per l'esame delle istanze presentate dai lavoratori collocati in mobilità e dai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si osserva che la legge n.228/2012 non le contempla (limitandosi a prevedere, al comma 233, che l’attività di monitoraggio sia svolta all’INPS).
Inoltre, con riguardo a taluni profili problematici relativi ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 231, lettera d), della legge n.228/2012 (riprodotto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame), ossia i prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, si segnala l’interrogazione Gnecchi-Bobba 5-00039, del 15 marzo 2013.
Profili finanziari
PROFILI FINANZIARI
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PREMESSA
Lo schema di decreto interministeriale in esame reca le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
L’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dispone l’applicazione della normativa pensionistica vigente anteriormente all’entrata in vigore della recente riforma pensionistica1, con riferimento sia ai requisiti sia alla decorrenza dei trattamenti, ad un’ulteriore platea di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 20112.
I benefici descritti sono riconosciuti nel limite massimo di 64 milioni di euro nel 2013, 134 milioni di euro nel 2014, 135 milioni di euro nel 2015, 107 milioni di euro nel 2016, 46 milioni di euro nel 2017, 30 milioni di euro nel 2018, 28 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nel 2020 (comma 234).
Il comma 232 rinvia ad un successivo DM, costituito dallo schema in esame, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 231, sulla base delle procedure previste al comma 15 dell’articolo 24 del DL n. 201/2011, il quale, a sua volta, prevede che, qualora dal monitoraggio delle domande, risulti che il loro numero è superiore al limite fissato, l’INPS non prenderà in considerazione domande ulteriori. Conseguentemente è stato disposto l’obbligo a carico dell’INPS di effettuare il monitoraggio delle domande presentate (comma 233 della legge n. 228/2012).
Si ricorda che la relazione tecnica allegata alle norme descritte ha indicato il numero dei soggetti interessati alla salvaguardia pensionistica, sulla base del quale è stata effettuata la quantificazione dell’onere, nel seguente modo:
Tipologia numero
in mobilità ordinaria3 1.800
in mobilità in deroga4 760
cessati5 5.130
in contribuzione 2.440
1 Articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 2 Si ricorda che i DL n. 201/2011, n. 216/2011 e 35/2012 recano norme di analogo tenore con
riferimento a lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011. 3 Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30
settembre 2012. 4 Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012. 5 Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito
anno lordo non superiore a 7.500 euro.
PROFILI FINANZIARI
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Tipologia numero
volontaria6
Totale 10.130
La relazione tecnica ha indicato anche la distribuzione annua di tale platea in
ragione dell’anno di maturazione del requisito pensionistico ed ha specificato per ciascun anno del periodo 2013-2020 gli oneri per l’applicazione della previgente normativa pensionistica, distribuiti secondo la tipologia dei soggetti interessati.
Lo schema di decreto in esame, attuativo dei commi 231 e segg. sopra descritti, si compone di dieci articoli ed è corredato di relazione tecnica.
Si dà conto di seguito delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica stessa e di quelle che comunque presentano profili di carattere finanziari.
6 Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare il primo versamento volontario.
PROFILI FINANZIARI
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VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articoli da 1 a 10 Salvaguardia di lavoratori esodati a norma dell’articolo 1, comma
231, della legge n. 228/2012
Le norme individuano, nella tabella allegata all’articolo 9, il limite massimo numerico e la ripartizione, fra le categorie individuate dalla legge, dei lavoratori interessati alla concessione delle salvaguardie di cui al comma 231 dell' articolo l della legge n. 228/2012 (articolo 1).
Il contingente numerico dei lavoratori destinatari delle salvaguardie viene individuato, come specificato nella relazione illustrativa, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'INPS.
Le categorie di lavoratori salvaguardati dal decreto in esame sono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 231, della legge n. 228/2012, così indicate:
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità, ordinaria o in deroga a seguito di accordi anche non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014 (articolo 2, comma 1, lettera a);
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, da cui abbiano conseguito, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011(articolo 2, comma 1, lettera b);
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, da cui abbiano conseguito, successivamente alla data del 30 giugno 2012, un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
PROFILI FINANZIARI
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pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011(articolo 2, comma 1, lettera c);
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2001 (articolo 2, comma 1, lettera d).
Sono fissati i criteri di precedenza di cui l'INPS deve tenere conto nell'esame delle domande presentate dai soggetti interessati. In particolare:
per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga rileva la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3, comma 1, lettera a);
per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione deve essere considerata la data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari (articolo 3, comma 1, lettera b);
per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto in esame si fa riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro che deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro (DTL) (articolo 3, comma 1, lettera c e comma 2).
Si stabilisce inoltre che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 234 della legge n. 228/2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande (articolo 3, comma 3).
Sono indicate le modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso ai benefici previsti dalle norme in esame e la documentazione da allegare (articoli 4, 5 e 8).
Sono istituite specifiche Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici previsti dalle norme in esame. Le Commissioni sono composte da due funzionari della DTL competente, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell'INPS. Le norme stabiliscono che per il funzionamento delle Commissioni non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione (articolo 6).
Con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, si segnala l'opportunità, sotto il profilo formale, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria in maniera conforme alla prassi vigente prevedendo che dal funzionamento delle Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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E’ fissato in 10.130 unità il contingente complessivo dei lavoratori che, in conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, hanno titolo ad ottenere il beneficio di cui all’articolo 1, comma 231 della legge n. 228/2012 (articolo 9).
La relazione tecnica conferma la stima dei soggetti interessati dalla
salvaguardia in esame e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2013 con riferimento alle norme recate dall’articolo 1, commi da 231 a 234.
In particolare, il numero dei soggetti interessati alla salvaguardia pensionistica risulta così indicato nella tabella contenuta nella RT:
tipologia numero
in mobilità ordinaria7 1.800
in mobilità in deroga8 760
cessati9 5.130
in contribuzione volontaria10
2.440
Totale 10.130
Nell’ambito di tali platee, la distribuzione annua in ragione dell’anno di
compimento del requisito richiesto è la seguente:
7 Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012.
8 Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012.
9 Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito anno lordo non superiore a 7.500 euro.
10 Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare il primo versamento volontario.
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anno di decorrenza
lavoratori in mobilità interessati al compimento dei requisiti (decorrenza anno successivo)
cessati e volontari interessati al compimento della decorrenza
2012 1.420 -
2013 520 5.620
2014 620 1.950
La relazione tecnica, quindi, fornisce per ciascun anno del periodo 2013-2020
gli oneri per l’applicazione della previgente normativa pensionistica, distribuiti secondo la tipologia dei soggetti interessati:
(milioni di euro)
Categorie interessate
Anno di decorrenza
mobilità ordinaria
mobilità in deroga
cessati contribuzione volontaria
totale
2013 8 7 34 15 64
2014 19 12 72 31 134
2015 19 9 84 23 135
2016 17 6 71 13 107
2017 7 1 33 5 46
2018 5 0 23 2 30
2019 3 0 23 2 28
2020 2 0 7 1 10
Gli importi finali annui corrispondono quindi ai limiti di spesa annua indicati dal comma 234 dell’art. 1 Legge 228/201.
Al riguardo, per quanto concerne gli oneri recati dalle norme in esame con
riferimento alla salvaguardia dei lavoratori esodati, non si hanno rilievi da formulare considerato che il testo ha natura attuativa di quanto disposto dal più volte citato articolo 1, commi da 231 a 234, della legge n. 228/2012 e che la relazione tecnica riproduce gli elementi ed i dati recati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2013.
Dal punto di vista applicativo, in merito all’attivazione del meccanismo di salvaguardia per il rispetto dei limiti di spesa annua, si osserva che il testo del provvedimento non esplicita gli ammontari di spesa suddivisi per categoria, che sono invece riportati nella RT.
Riguardo infine al finanziamento delle Commissioni per l’esame delle istanze, si osserva che la RT non riconnette oneri al loro finanziamento. Tuttavia il testo
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del provvedimento non reca l’esplicita esclusione della corresponsione di compensi e di altri emolumenti di natura non retributiva (es. rimborsi spese).