l’agricoltura sociale: nuove opportunità per lo sviluppo rurale modelli organizzativi
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L’agricoltura sociale: nuove opportunità per lo sviluppo rurale Modelli organizzativi. 15 maggio 2009 – Cagliari. Programma. Imprenditore agricolo – coltivatore diretto – imprenditore agricolo professionale (IAP) Tipologie di forme associative Analisi sommaria delle forme associative - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
L’agricoltura sociale: nuove opportunità per lo sviluppo rurale
Modelli organizzativi
15 maggio 2009 – Cagliari
Programma Imprenditore agricolo – coltivatore diretto –
imprenditore agricolo professionale (IAP)
Tipologie di forme associative
Analisi sommaria delle forme associative
Società agricole, IAP, coltivatori diretti e di trasformazione – giovane agricoltore
Orientarsi tra le diverse tipologie societarie
Agevolazioni fiscali (imposte dirette e indirette) - cooperative
Cenni alla normativa antielusiva in campo fiscale Trasformazione spa in srl elusiva
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Imprenditore agricolo
La definizione è contenuta nell’art. 2135 C.C.
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
• Coltivazione del fondo
• Silvicoltura
• Allevamento di animali
• Attività connesse alle precedenti
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Attività connesse
Si intendono connesse:
• Attività dirette alla manipolazione, conservqzione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dell’allevamento di animali (connessione per prodotto)
• Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (connessione per azienda agricola), ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
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Requisiti delle attività connesse
Le attività connesse devono:
• Essere compiute dallo stesso imprenditore agricolo (unisoggettività)
• Avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco, dall’allevamento di animali
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Coltivatore diretto
L’art. 2083 C.C. definisce piccolo imprenditore agricolo il coltivatore diretto ovvero colui che svolge un’attività agricola organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia
La forza lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la conduzione dell’azienda (art. 31 L. 590/65)
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Imprenditore agricolo professionale (IAP)
E’ colui il quale:
- Possiede conoscenze e competenze professionali (requisito professionale stabilito a livello regionale)
- Dedica almeno il 50% del proprio tempo in attività agricole (requisito del tempo impiegato stabilito a livello regionale)
- Ricavi da dette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro (requisito reddituale)
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Forme associative
Classificazioni
In base alla finalità di lucro
Con scopo di lucro: snc, sas, srl, spa, sapa
Senza scopo di lucro: s.s., cooperative, consorzi
In base alla natura giuridica
Di tipo personale: snc, sas
Di capitale: srl, spa, sapa, cooperative, consorzi
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Società semplice (SS)
Non può esercitare attività commerciale: utilizzo limitato all’esercizio professionale o di attività agricola.
Responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali
Amministrazione affidata a tutti i soci
Unanimità per le decisioni
Nessun capitale minimo
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Società in nome collettivo (SNC)
Responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali
Amministrazione affidata a tutti i soci
Unanimità per le decisioni
Nessun capitale minimo
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Società in accomandita semplice (SAS)
Due categorie di soci: accomandanti e accomandatari
Responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali limitata ai soci accomandatari
Amministrazione affidata ai soli soci accomandatari
Nessun capitale minimo
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Società a responsabilità limitata (SRL)
Capitale minimo euro 10.000
Responsabilità dei soci limitata alla quota di capitale sociale sottoscritta
Assemblea dei soci
Organo amministrativo
Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
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Società per azioni (SpA)
Capitale minimo euro 120.000
Responsabilità dei soci limitata alle azioni sottoscritte
Assemblea degli azionisti
Organo amministrativo
Collegio sindacale – Controllo contabile
Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
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Società cooperativa (SCaRL o SCpA)
Scopo mutualistico
Capitale variabile
Responsabilità dei soci limitata alla quota/azione
Assemblea dei soci
Organo amministrativo
Collegio sindacale
Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
Vigilanza ministeriale
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Società consortili
Scopo consortile
Capitale in funzione della tipologia societaria (srl o spa)
Responsabilità dei soci limitata alla quota/azione
Assemblea dei soci
Organo amministrativo
Collegio sindacale (spa)
Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
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Società agricole, IAP, coltivatore diretto, di
trasformazione
Al ricorrere di determinate condizioni, le società possono assumere la veste di:
Società agricole Imprenditore agricolo professionale – Società
agricole IAP Società agricola coltivatore diretto Società di trasformazione
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Società agricola
Requisiti:
- Esercizio esclusivo attività di cui all’art. 2135 C.C.
- Indicazione di “società agricola” nella denominazione
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Qualifica IAP per le societàRequisiti comuni a tutte le forme societarie:
- Esercizio esclusivo attività di cui all’art. 2135 C.C.
- Indicazione di “società agricola” nella denominazione
Inoltre:
SNC: almeno un socio IAP
SAS: almeno un socio accomandatario IAP
SRL/SPA: almeno un amministratore IAP
COOP SRL/SPA: almeno un socio amministratore IAP
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Società c.d. “coltivatore-diretto”
Società di persone: almeno un socio coltivatore diretto
Società di capitali: almeno un amministratore coltivatore diretto
Cooperative: almeno un socio-amministratore coltivatore diretto
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Società di trasformazioneImprenditori agricoli che svolgono esclusivamente attività dirette alla:
manipolazione
conservazione
trasformazione
commercializzazione
valorizzazione
dei prodotti agricoli conferiti esclusivamente dai soci imprenditori agricoli
Possono assumere la qualifica di società di trasformazione solamente SNC, SAS, SRL. Sono escluse SPA e Cooperative (per queste ultime vale però il concetto di mutualità prevalente).
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Giovane agricoltore
Età inferiore a 40 anni
Si può organizzare in forma societaria
La qualifica di IAP – coltivatore diretto, l’iscrizione alla gestione previdenziale danno accesso alle agevolazioni finanziarie ISMEA (premio primo insediamento in azienda agricola, ricomposizione fondiaria)
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Riepilogo
Imprenditore agricolo
Piccolo imprenditore agricolo (coltivatore diretto)
Società agricola
Società agricola IAP
Società agricola coltivatore diretto
Società di trasformazione
Ulteriore elemento caratterizzante tali soggetti è l’iscrizione o meno alla gestione previdenziale e assistenziale da cui scaturiscono determinate agevolazioni.
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Orientarsi tra le diverse tipologie societarie
Scopo (lucrativo o non, mutualistico, consortile)
Numero dei soci
Responsabilità dei soci
Associazione con altre imprese (aggregazioni, conferimenti, ecc. - cenni sull’elusività di talune operazioni)
Passaggio generazionale
Dimensione aziendale
Finanziamento (prestito obbligazionario, titoli di debito)
Agevolazioni fiscali e creditizie
Attività esercitata (es. trasformazione)
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Agevolazioni fiscali(Imposte dirette)
Tassazione delle società agricole
Come redditi fondiari (alle condizioni di cui all’art. 32 del TUIR) – c.d. tassazione catastale Reddito dominicale Reddito agrario
Come redditi d’impresa Tassazione in base alle scritture contabili (costi,
ricavi, rimanenze)
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Società agricole ammesse alla tassazione catastale
NON E’ RICHIESTA LA QUALIFICA DI IAP
Società di persone (SNC, SAS)
SRL
Società cooperative
N.B. Sono escluse le SPA – cfr. RM 177/2008 in merito all’elusività di una trasformazione di SPA in SRL al solo fine di accedere alla tassazione catastale
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Attività connesse tassate catastalmente
Rientrano solamente le attività connesse per prodotto con riferimento ai beni individuati ogni de anni con decreto interministeriale (Economia - MIPAF)
Le altre attività vengono tassate ordinariamente
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Agevolazioni allo IAP non iscritto alla gestione
previdenziale
Agevolazioni fiscali in termini di imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli (riduzione dal 15% all’8%) L’agevolazione va richiesta in sede di rogito
eventualmente riservandosi di produrre il certificato entro tre anni.
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Agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) Agevolazioni per la formazione e
l’arrotondamento della PPC: Esenzione imposta di bollo Imposta di registro e ipotecarie in misura fissa Catastali all’1%
Tali agevolazioni spettano a: IAP persone fisiche iscritta alla gestione
previdenziale Società agricole IAP e società agricole coltivatori
diretti in cui la persona qualificante sia iscritta alla gestione previdenziale
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Agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) - 2
Condizioni Idoneità del terreno alla formazione/arrotondamento
della PPC Superficie non eccedente il 10% della capacità lavorativa
della famiglia coltivatrice Inesistenza di vendite di fondi rustici nel biennio
precedente salvo terreni < 1 ettaro Divieto di alienazione nel quinquennio successivo
all’acquisto (per gli IAP)
N.B. Non si decade dall’agevolazione in caso di conferimento in società in cui il conferente assuma la qualifica di socio illimitatamente responsabile e gli altri soci siano il coniuge o parenti entro il 2° o affini entro il 3° (RM 455/2008)
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Riepilogo agevolazioni su cessioni terreni agricoli
Acquirente Imposte d’atto
Imprenditore agricolo e società agricola non IAP
Registro 15%Ipotecarie 2%Catastali 1%Bollo ordinario
Imprenditore agricolo o società agricola IAP non iscritta alla gestione previdenziale
Registro 8%Ipotecarie 2%Catastali 1%Bollo ordinario
PPC - Imprenditore agricolo o società agricola IAP iscritta alla gestione previdenziale (anche entro 24 mesi)
Registro fissaIpotecarie fissaCatastali 1%Bollo esente
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Cooperative Cooperative a mutualità prevalente - CMP (destinatarie di
agevolazioni fiscali previste da leggi speciali)
Cooperative a mutualità non prevalente - CMnP (destinatarie delle altre agevolazioni)
Requisiti per la mutualità prevalente:
- Attività economica svolta prevalentemente nei confronti/servendosi delle prestazioni/servendosi degli apporti dei soci
- Clausole statutarie (divieto distribuzione dividendi in misura superiore al rendimento dei buoni postali fruttiferi + 2,5 punti, divieto di remunerazione degli strumenti finanziari ai soci cooperatori in misura superiore ai dividenti + 2 punti, divieto distribuzione riserve, obbligo devoluzione patrimonio a fini mutualistici)
- Iscrizione all’Albo delle Cooperative
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Agevolazioni alle cooperative
Esclusive per le CMP
Esenzione per somme destinate a riserva indivisibile
Esenzione per quota di utili destinata ad aumento gratuito del capitale
Comuni CMP e CMnP
Esenzione quota utile destinato a riserva obbligatoria
Esenzione ristorni imputati a capitale sociale
Ritenuta 20% - 12,5% su interessi corrisposti a sociLeonardo Di Dio15 maggio 2009 32
Conclusioni
I modelli organizzativi sono molteplici, le variabili si intersecano tra di loro e danno luogo a soluzioni diverse con effetti e benefici di volta in volta differenziati.
Un’attenta pianificazione e valutazione delle esigenze presenti e future consente di ottimizzare la struttura dell’impresa sfruttando al meglio le opportunità e le agevolazioni offerte dalla legislazione di settore.
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