labriola convegno odcec torino del 26 03 2012
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AGENZIA DELLE ENTRATEAGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte Direzione Regionale del Piemonte
LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Torino, 26 marzo 2012Torino, 26 marzo 2012
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LA NORMA
La mediazione (“Il reclamo e la mediazione”) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario
(articolo 17-bis del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11)
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ESPERIENZE ESTERE
A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170.000 controversie all’anno contro atti dell’Agenzia
In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
FRANCIA: pregiudiziale amministrativaSPAGNA: procedura di riesameGERMANIA: Beschwerde
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IN ITALIA E IN PIEMONTE
In Italia: Ricorsi presentati in Commissione tributaria
provinciale n. 170.403 (2011)Di cui potenzialmente mediabili n. 113.253
(ossia il 66,5%)
In PiemonteIn Piemonte: Ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie
sono stati n. 5.715 (2011)Di cui potenzialmente mediabili n. 3.649(ossia il 63,8%)
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RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI
La mediazione è generale;è obbligatoria obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente; assolve a una funzione sostanzialmente decisoria (anticipa il giudizio delle Commissioni tributarie);tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non sempre prospettati in sede di adesione)
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CONTROVERSIE MEDIABILI Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1)
di valore non superiore a € 20.000 (art. 17 bis c. 1)
ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D.Lgs 546/92) (art.17 bis c. 6)
notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL98/11)
si ritengono mediabili anchei ritengono mediabili anche
le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla
data di presentazione dell’istanza di rimborso (Circ. 9/2012)
sono esclusi ex art. 17 bis c. 4sono esclusi ex art. 17 bis c. 4gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato
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LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA
Il presupposto normativo concernente l’Agenzia dell’entrate quale emittente dell’atto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata passiva nel processo
l’atto non è mediabile se l’Agenzia non è legittimata passivamente
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CARTELLA DI PAGAMENTO
CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA :
NO MEDIAZIONE
CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO :
SI MEDIAZIONE
CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA:
MEDIAZIONE SU RUOLO
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92;
atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione
istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa
accertamento minor perdita d’impresa: valore della controversia è dato dall’imposta “virtuale” relativa alla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata.
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PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO
L’istanza avvia un procedimento amministrativo para-processuale
La presentazione dell’istanza vale come notifica del ricorso (chiamata in
causa)
L’istanza coincide sostanzialmente con il ricorso
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CONTENUTO DELL’ISTANZA
In aggiunta al contenuto del ricorso, l’istanza può contenere:
richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto
motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa
All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell’eventuale giudizio
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IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO
L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento
di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a mediare) sono esenti da imposta di
bollo (Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E
del 2011)
Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo
ottenuto il richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la mediazione - depositi il
ricorso presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011)
L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento
di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a mediare) sono esenti da imposta di
bollo (Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E
del 2011)
Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo
ottenuto il richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la mediazione - depositi il
ricorso presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011)
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EFFETTI DELL’ISTANZA
Effetti processualiEffetti processuali
la notificazione dell’istanza equivale alla notificazione del ricorso – “chiamata in giudizio”“chiamata in giudizio”
la notificazione dell’istanza rileva ai fini del calcolo del termine per la “costituzione in giudizio”
Effetti sostanzialiEffetti sostanziali
Interruzione del decorso dei termini di decadenza o prescrizione (effetto ricondotto al momento della
notifica del ricorso)
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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
In caso di: diniego (o accoglimento parziale) dell’istanza silenzio dell’Ufficio protrattosi per 90 giorni
il contribuente può costituirsi in giudizio, depositando l’istanza in Commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni dalla: comunicazione del diniego (o dell’accoglimento parziale) scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell’istanza
A pena di inammissibilità del ricorso: i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso
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ESAME PRELIMINARE DELL’ISTANZA
Motivi di inammissibilità
1. presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine di decadenza
2. carenza di elementi che consentano di riferire l’istanza al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore)
3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto)
Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di inammissibilità del ricorso
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IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA
Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione
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ESITI
Accoglimento dell’istanza (annullamento atto)
Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio)
Proposta di mediazione al solo fine di ottenere la riduzione delle sanzioni
Diniego dell’istanza
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RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in base all’ammontare del tributo risultante
dalla mediazione
La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni
più gravi relative a ciascun tributo (art. 48 DLGS 546/92)
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PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE
Versamento dell’importo dovuto o della prima rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione
in un’unica soluzione o in forma rateale
mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione
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DINIEGO DELL’ISTANZA
In caso di:
Inammissibilità dell’istanza Assenza dei presupposti per annullare
l’atto o per concludere la mediazione
Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di mediazione
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CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE
La parte soccombente in giudizio
(che non ha inteso definire il rapporto in sede di mediazione) è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, quantificate in ragione del 50% delle spese del giudizio