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Federazione Lavoratori della Conoscenza La RSU Le relazioni sindacali La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 1

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Federazione Lavoratori della Conoscenza

La RSU Le relazioni sindacali

La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 1

Federazione Lavoratori della Conoscenza

PREMESSA ............................................................................................................... 3

PARTE 1 .................................................................................................................... 4

LA RSU...................................................................................................................... 4

PERCHÉ C’È LA RSU............................................................................................... 5

COME FUNZIONA LA RSU....................................................................................... 6

PARTE 2 .................................................................................................................. 11

LE RELAZIONI SINDACALI.................................................................................... 11

LE RELAZIONI SINDACALI NELLE UNIVERSITÀ................................................. 12

IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO............................................................ 14

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO ..................................... 16

LE PARTI DEL NEGOZIATO .................................................................................. 17

LO SPAZIO NEGOZIALE........................................................................................ 19

LE PROCEDURE DEL NEGOZIATO ...................................................................... 21

L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.................................................................... 26

L’INFORMAZIONE .................................................................................................. 28

LE MATERIE DI INFORMAZIONE .......................................................................... 30

INFORMAZIONE SUL FONDO ............................................................................... 33

LA CONCERTAZIONE……………………………………………………………………36 LA CONSULTAZIONE ………………………………………………………………….37

La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 2

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Premessa In questo libretto sono esaminate la Rsu e le relazioni sindacali di ateneo, cioè i vari tipi di incontri che si che svolgono tra Rettore e/o direttore amministrativo e Rsu. Le relazioni sindacali sono diversi dai diritti sindacali che può esercitare la Rsu per la propria attività, esaminati in un altro libretto. Le relazioni sindacali sono previste nel Contratto nazionale e consistono in particolare nella

- contrattazione, cioè nelle trattative per negoziare il contratto di ateneo - informazione preventiva, mediante l’invio, alla Rsu e ai sindacati della

documentazione predisposta dall’Amministrazione sulle materie sulle quali intende intervenire

- informazione successiva cioè nel controllo dell’applicazione del contratto di ateneo

- concertazione, consistente in incontri che si attivano a richiesta della Rsu e/o dei sindacati su materie oggetto dell’informazione preventiva

- consultazione, mediante incontri finalizzati ad acquisire pareri preventivi della Rsu e dei sindacati su determinate materie previste da disposizioni legislative o da norme contrattuali.

Come i diritti sindacali, anche le relazioni sindacali sono tutelate dalla legge. Il comportamento del Rettore o del Direttore amministrativo che impedisce o limita lo svolgimento delle relazioni sindacali è definito antisindacale e può essere sanzionato dal giudice. La condotta antisindacale è esaminata nel libretto sui diritti sindacali. Giugno 2007 Avvertenza Gli articoli senza altra indicazione si riferiscono al Ccnl del quadriennio 2002-2005. Ogni articolo è scritto in forma abbreviata: art. 56.7 vuol dire articolo 56 comma 7. Sigle ricorrenti: – Ccnl = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Aq = Accordo Quadro – Ccnq = Contratto Collettivo Nazionale Quadro. Le norme citate nel testo sono nel sito http://www.flcgil.it/rsu.

La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 3

Parte 1 La Rsu

Parte 1

la RSU

La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 4

Parte 1 La Rsu

Perché c’è la Rsu La Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) è un organismo sindacale presente in tutti i luoghi di lavoro. Nel settore privato dal ’93, in quello pubblico dal 98, dopo la riforma che ha privatizzato, o meglio contrattualizzato il rapporto di lavoro. Compito della Rsu è negoziare, a nome dei lavoratori, con il datore di lavoro il contratto integrativo di una azienda, di un ospedale, di una scuola o di un ateneo.

Nelle Università e in tutto il Pubblico Impiego le Rsu nascono a novembre del 1998. Da quella data, il modello contrattuale negli atenei, già esistente, viene istituzionalizzato come autonomo livello contrattuale.

La Rsu rappresenta i lavoratori. La RSU è eletta da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato delle diverse categorie, iscritto o non ad un sindacato, su liste di sindacato. I candidati possono anche non essere iscritti al sindacato. Gli eletti rappresentano tutti i lavoratori di quell’ateneo, non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. La Rsu è un organismo nell’ateneo, ma non è un organo collegiale. Decide autonomamente quando riunirsi e perché. Si dà proprie regole di funzionamento. Gode di propri diritti. Non è convocata dal rettore o dal direttore amministrativo . Risponde solo ai lavoratori dell’ateneo . Vive nel mondo giuridico del diritto civile: non produce delibere, non deve fare un verbale ogni volta che si riunisce, ma lo fa quando serve, ecc. Il modello degli organi collegiali è talmente pervasivo che la Rsu è percepita spesso, anche dai suoi componenti, come un organo collegiale dell’ateneo . Persino il tavolo della trattativa è visto come un organo collegiale: il rettore convoca e presiede, talvolta si fa il verbale, si vota per decidere, come fosse un Consiglio. Ma la trattativa si svolge tra due parti: il rettore e direttore amministrativo o loro delegati, che rappresentano la parte pubblica, e la parte sindacale. Il contratto è scritto come fosse un atto amministrativo. Spesso vi è una lunga e inutile premessa: Visto..Visto.. Ritenuto.. Considerato… Anche la parola “controparte” è percepita con fastidio dal rettore , come se significasse nemico o evocasse conflitto. Controparte è per definizione l’altra parte di un negoziato, non vuol dire antipatico o autoritario. C’è chi vede il conflitto come malattia della organizzazione, tende a rimuoverlo, entra in ansia ai primi segni del suo manifestarsi. C’è invece chi pensa che il conflitto sia fisiologico in un’organizzazione, e ai primi segni tende ad adottare procedure di diagnosi e cura, si adopera per negoziare soluzioni al problema che ha originato il conflitto.

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Parte 1 La Rsu

Come funziona la Rsu La Rsu è regolata da norme contrattuali uguali in tutto il pubblico impiego: Accordo Quadro del 7 agosto 1998, che in seguito definiamo semplicemente Aq. E’ costituita da tre persone se l’unità produttiva ha fino a 200 addetti; da altre tre ogni 300 addetti per numero di dipendenti da 201 a 3.000, da ulteriori tre ogni 500, per numero di personale oltre 3.000. Quindi nelle Università la Rsu è formata da un minimo di tre componenti (in qualche ateneo di nuova istituzione) ad un massimo di oltre 50 componenti (nei mega atenei). Negli altri settori pubblici la RSU è formata invece da decine di persone, come nelle Università. Costituzione e durata La Rsu si forma con le elezioni. Le procedure elettorali sono regolate dall’Aq e sono gestite direttamente dai sindacati e dai lavoratori. Finito lo spoglio dei voti, la commissione elettorale proclama gli eletti e li comunica al rettore , il quale non deve fare decreti, né insediare la Rsu, né fare la prima convocazione. La Rsu non è un organo collegiale dell’ateneo . Se votano meno del 50% +1 degli elettori, la Rsu non si costituisce. I sindacati indicono nuove elezioni. La Rsu resta in carica 3 anni, al termine decade automaticamente senza possibilità di proroga. Le nuove elezioni devono essere indette almeno tre mesi prima della scadenza. Decadenza Non è prevista la sfiducia da parte dei lavoratori. La Rsu decade prima del termine solo se si dimettono più della metà delle persone elette (art. 7.3 Aq). Lo scopo è evitare che la Rsu cambi nel tempo la composizione rispetto a quella eletta. Nelle Università nelle quali la Rsu è composta da tre o sei unità, basta che se ne dimettano rispettivamente due o quattro perché decada. . In tal caso i sindacati provinciali indicono entro 5 giorni dalla decadenza nuove elezioni, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza. Nelle more delle elezioni, rimane in carica a tutti gli effetti la Rsu a ranghi ridotti, anche con un solo componente rimasto in carica. (Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001). Incompatibilità Essere componente di Rsu è incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti e movimenti politici (art. 9 Aq). L’incompatibilità è con l’essere nella Rsu, non con l’essere candidato alle elezioni. L’incompatibilità si può verificare anche dopo l’elezioni, quando un delegato Rsu assume una nuova carica.

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Parte 1 La Rsu

La norma è generica, ma quando si fissano divieti occorre esser chiari. Carica esecutiva in un partito o movimento vuol dire far parte della segreteria o dell’organismo esecutivo di vertice a livello nazionale o locale. Non è chiaro invece quali siano gli organismi istituzionali. Chi interpreta la norma? Non il rettore , né il Ministero dell’Università e della Ricerca , ma chi ha fissato la norma, cioè i firmatari dell’Accordo quadro, Aran e Confederazioni. In attesa di una migliore formulazione, è la stessa Rsu che deve darne un’interpretazione. E’ bene farlo prima che l’incompatibilità si verifichi. Altrimenti non si discute di criteri oggettivi, ma di una persona. Come individuare gli organismi istituzionali? Alcuni comprendono negli organismi istituzionali solo quelli previsti dalla Costituzione, cioè gli organi dello Stato, le Regioni e le Autonomie locali (comune e provincia). E’ questa una tesi semplicistica perché non tiene conto dell’autonomia delle Università, le quali nei propri statuti possono legittimamente introdurre norme di incompatibilità tra le cariche elettive nei propri organismi, tra loro, e con quelle extraistituzionali quali appunto anche la RSU. Ma v’è di più. Negli Organismi elettivi (Consiglio di amministrazione e Senato accademico) vengono elette anche rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, per cui un dipendente eletto in CdA o SA ed anche in Rsu, rivestirebbe allo stesso tempo il ruolo di parte e controparte. Finchè non si pone rimedio, come individuare le cariche in questi organismi? L’incompatibilità può essere assoluta o relativa. Assoluta significa che basta coprire una carica nell’organismo istituzionale perché scatti l’incompatibilità. Relativa significa che l’incompatibilità si verifica se farne parte è in conflitto di interessi con il far parte della Rsu. È la stessa Rsu, non il rettore , che accerta la situazione di incompatibilità e dichiara decaduto un componente. Se non trovasse l’accordo unanime, decide a maggioranza. L’interessato che ritiene sbagliata la decisione non può ricorrere all’amministrazione. Non è certo che possa ricorrere al giudice. Lo esclude ad esempio il tribunale di Lecce (3 novembre 2005 pubblicata sul Sole 24 ore). L’interessato si può rivalere solo in ambito politico-sindacale cioè tra i lavoratori dell’ateneo in occasione delle elezioni della Rsu. Incompatibilità o inopportunità E’ bene distinguere incompatibilità da opportunità. Incompatibile vuol dire impedire di far parte della RSU se si ha una certa carica, altra cosa è evitare di far parte per motivi di opportunità. Ad esempio, il responsabile dell’area del personale, se non è dirigente, ha elettorato attivo e passivo per la Rsu. Non è titolare di relazioni sindacali per la parte pubblica, ma ha competenze di coordinamento del personale tecnico-amministrativo. E’ quindi compatibile, ma certamente inopportuno che faccia parte della Rsu. Se ne facesse parte, la stessa Rsu dovrebbe affrontare il conflitto di interessi

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Parte 1 La Rsu

del responsabile quando partecipa alle trattative: - si trova a trattare direttamente sul suo compenso accessorio - deve applicare come responsabile dell’area del personale un contratto che ha

sottoscritto come delegato. Egli deve chiarire preliminarmente se partecipa alle trattative nella parte pubblica o in quella sindacale. Non può recitare due parti contemporaneamente. In questo caso, se il conflitto di interessi non si risolvesse la Rsu deve discutere delle eventuali dimissioni del responsabile dell’area. Dimissioni Chi vuole dimettersi, deve dichiararlo per iscritto alla stessa Rsu, (non al rettore) che ovviamente decide se accettare o meno le dimissioni. È bene che la Rsu ne discuta i motivi, anche perché le dimissioni hanno effetto sulla sua stessa sopravvivenza. Il dimissionario è sostituito dalla stessa Rsu dal primo dei non eletti della sua lista. Se non c’è, il posto rimane scoperto, dal momento che non può essere coperto da un candidato di un’altra lista. La Rsu comunica dimissioni e sostituzione al rettore e, almeno attraverso l’albo, ai lavoratori dell’ateneo (art. 7AQ). Anche chi si trasferisce o va in pensione deve presentare le dimissioni. Non è infatti prevista la decadenza automatica come nel caso degli organi collegiali. Se si dimettono, anche in tempi diversi, 2 dei 3 eletti (o la metà più 1 degli eletti) la Rsu decade. Come lavora La Rsu non è un organo collegiale: non la convoca il rettore, ma gli stessi componenti decidono quando riunirsi. Possono riunirsi in orario di lavoro, utilizzando i permessi sindacali a loro disposizione oppure possono farlo fuori orario di lavoro. Per le riunioni la Rsu ha il diritto di utilizzare un locale dell’ateneo . La Rsu si dà le regole di funzionamento. E’ bene metterle per scritto: fare un patto che ha un valore per i componenti della Rsu. Un esempio di patto interno lo trovi sul sito http://www.flcgil.it/rsu. La Rsu decide a maggioranza (metà + 1 dei componenti) sulla propria attività (art.8.1 Aq). 2 se i delegati in carica sono 3, 4 se sono 6, e così via. . La regola della votazione si applica a tutte le decisioni, in particolare sul modo di esercitare i diritti sindacali della Rsu (quando convocare l’assemblea sindacale, come usare i permessi). E’ bene limitare il ricorso alla votazione e cercare di decidere con l’accordo di tutti. Sulle questioni negoziali (ad esempio firmare o no il contratto), l’AQ rinvia a

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Parte 1 La Rsu

procedure di decisione che dovrebbero essere stabilite dal CCNL. Il che non è accaduto. Quindi non vi è una regola per la firma del contratto di ateneo Vedi Le procedure del negoziato. RSU e organi di governo delle Università Il Consiglio di amministrazione o il Senato accademico possono prendere decisioni che hanno ricadute sull’organizzazione del lavoro, ad esempio l’orario di apertura e chiusura delle biblioteche, l’attivazione o la disattivazione di Dipartimenti o Centri . La Rsu non contratta con gli organi di governo , ma con il rettore . Però può cercare di orientare le decisioni degli organi di governo nella direzione che ritiene più utile per gli interessi dei lavoratori. La Rsu può intervenire in due momenti distinti. Prima della decisione (la delibera): – chiarendo procedure vincoli, opportunità, conseguenze delle varie scelte possibili; – promuovendo riunioni per preparare proposte. La sua attività è, in questo caso, politica, non negoziale: cerca di orientare, di influenzare la decisione di quegli organi. Anche il rettore fa un’analoga attività quando vuole orientare la decisione in altra direzione. Dopo la decisione, negoziando con il rettore le ricadute sull’utilizzazione del personale. Punti critici La Rsu si trova normalmente ad affrontare difficoltà su tre versanti: a) Con i lavoratori che rappresenta La Rsu si deve legittimare, soprattutto nei confronti di tutti i lavoratori. Le numerose e diverse professionalità presenti nelle Università, con interessi talvolta non perfettamente coincidenti, impongono la necessità di saper mediare gli interessi contrapposti contemperandoli tra loro e con le esigenze delle Amministrazioni. Anche mettere d’accordo i colleghi può rivelarsi un compito difficile. b) Con il rettore e il direttore amministrativo I rettori e i direttori amministrativi si comportano in modo diverso, come del resto i dirigenti di ogni settore. Infatti: – c’è chi ritiene che avere rapporti con la Rsu faccia parte del suo ruolo e cerca una collaborazione attiva; – c’è chi vive con fastidio più o meno evidente avere a che fare con la Rsu, e adotta una tattica di resistenza dilatoria o anche provocatoria. La Rsu allora deve essere paziente ma determinata, scansando la trappola delle piccole provocazioni; – c’è chi vive come dramma essere controparte perché pensa di sottrarre tempo prezioso ad attività più gratificanti quali la didattica e la ricerca; – c’è chi non si sente sicuro e per vincere la paura assume un atteggiamento aggressivo o di chiusura. È utile allora accettare senza pregiudizi che i soggetti della

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Parte 1 La Rsu

trattativa possano farsi assistere da persone di fiducia. Contrattare presuppone il reciproco riconoscimento: l’una è controparte dell’altro. È una attività di formazione (e di rassicurazione) per entrambi. c) Al proprio interno. Nella Rsu potrebbe esserci chi si preoccupa solo di fare quello che dice il sindacato di riferimento. È importante che tutti i delegati imparino ad esercitare questo nuovo ruolo di rappresentanti dei lavoratori. Il che vuol dire non eliminare le differenze, ma trovare ogni volta una decisione comune e verificarla con i lavoratori dell’ateneo .

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Parte 2 Le relazioni sindacali

Parte 2

le relazioni sindacali

La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 11

Parte 2 Le relazioni sindacali

Le relazioni sindacali nelle università Gli incontri tra Rsu e rettore e/o direttore amministrativo si definiscono relazioni sindacali e sono formalizzate nel CCNL. Il luogo delle relazioni sindacali è il tavolo delle trattative. La contrattazione non esaurisce però le relazioni sindacali. L’iniziativa di attivare le relazioni sindacali formalizzate nel CCNL è del rettore o del direttore amministrativo . Ma se non lo facessero, la Rsu deve sollecitarlo per iscritto. Se il rettore persiste a non attivare l’incontro è un comportamento antisindacale. Vedi il libricino “I diritti sindacali della Rsu” Rettore e Rsu possono incontrarsi ogni volta che lo ritengono opportuno, anche su materie che non riguardano il rapporto di lavoro o non sono previste dal Ccnl. L’esito degli incontri può essere un’intesa, che ha valore politico, ma non è giuridicamente vincolante o l’occasione per l’espressione di un parere della parte sindacale.

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Parte 2 Le relazioni sindacali

LE RELAZIONI SINDACALI NELLE UNIVERSITA’

iniziativa scopo materie si conclude con norme contrattazione del rettore

la Rsu presenta la piattaforma

definire e regolare alcuni aspetti del rapporto di lavoro

- indicate da art.4 CCNL; - anche altre, purché non in contrasto con CCNL e non comportino oneri non previsti nei bilanci

contratto integrativo vincolante per le parti

art. 40.3 Dlgs 165/01

informazione preventiva

del direttore che, prima di decidere, consegna la documentazione

acquisire proposte della Rsu

indicate da art.6 CCNL

art. 6 Ccnl

informazione successiva

del direttore che, dopo aver deciso, consegna la documentazione

consentire il controllo da parte della Rsu

art. 6 Ccnl

concertazione Rsu in sede di informazione

discutere sull’argomento e concordare un giudizio

indicate da art.7 CCNL

intesa ha valore politico non giuridico

art. 7 Ccnl

Commissioni bilaterali

Approfondimento di specifiche problematiche

Organizzazione del lavoro, ambiente, igiene e sicurezza del lavoro, servizi sociali

Proposte

consultazione

del rettore o del direttore amministrativo

Acquisire parere preventivo

Stato della occupazione nell’ateneo Materie previste da disposizioni legislative o norme contrattuali

Registrazione formale di date e soggetti consultati

art. 8 Ccnl

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Parte 2 Le relazioni sindacali

Il contratto nazionale di lavoro I lavoratori pubblici sono suddivisi ai fini contrattuali in comparti. I dirigenti hanno propri comparti. Nelle Università sono presenti solo dirigenti amministrativi che sono inclusi nell’Area VII della dirigenza, assieme ai dirigenti del comparto Ricerca. Alcune categorie di personale rimangono non contrattualizzate. Il loro rapporto di lavoro è ancora regolato dalla legge: magistrati, polizia e forze armate, professori e ricercatori universitari, diplomatici e prefetti. I livelli di contrattazione nel settore pubblico sono due, nazionale e decentrato, come nel privato. Nel comparto università i livelli sono: – nazionale, dove si definisce il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) con scadenza quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica; – ateneo , per definire il contratto integrativo. . LE PARTI La trattativa per il contratto nazionale si svolge tra - la parte pubblica, rappresentata dall’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale, ente con personalità giuridica), - la parte sindacale costituita dai sindacati rappresentativi. Per la definizione di sindacato rappresentativo vedi il libricino “I diritti sindacali della Rsu”. LA FIRMA In caso di accordo, l’Aran firma il contratto se i sindacati che decidono a loro volta di firmare hanno in totale una rappresentatività almeno del 51% o hanno raccolto almeno il 60% dei voti alle elezioni Rsu. Il Ccnl 2002-05 vigente è stato firmato da 5 sindacati su 5 ammessi alle trattative del Ccnl del biennio 2004-05.

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Parte 2 Le relazioni sindacali

Livelli di contrattazione nel comparto università

Livelli contrattazione

Parte pubblica

parte sindacale

Durata (anni)

Materie

Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Aran

sindacati

rappresentativi

4

Tutte le materie del rapporto di lavoro tranne quelle riservate alla legge

2 Aumenti retributivi legati al costo della vita Contratto integrativo di ateneo

Rettore o suo

delegato Direttore

amministrativo o suo delegato Altri previsti da

ordinamenti

RSU

+ strutture provinciali

dei sindacati firmatari CCNL

4 2 1

Politiche dell’orario di lavoro; Modalità per attuazione riduzione orario di lavoro; Tutela salute sul lavoro; Implicazioni in ordine a qualità del lavoro e professionalità dei dipendenti in conseguenza di innovazioni organizzative, ecc. Regolamentazione trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa; Gestione delle attività socio-assistenziali; Copertura assicurativa personale e apparecchiature per telelavoro; Criteri per l’uso delle 150 ore per il diritto allo studio Attuazione disposizioni per pari opportunità; Adempimenti volti a facilitare l’attività dei disabili Programmi pluriennali di formazione Disciplina del lavoro supplementare per i lavoratori in part time; Applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C212/99, relativa agli ex lettori; Regolamentazione reperibilità; Composizione e attribuzione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza; Modalità per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Progressioni economiche orizzontali (PEO)

Esercizio diritti sindacali; Determinazione e ripartizione fondo per progressioni economiche orizzontali e per salario accessorio;Criteri relativi ai sistemi di incentivazione del personale Criteri in materia di indennità di responsabilità; Ripartizione risorse straordinario alle strutture; Formazione; Criteri per remunerazione lavori rischiosi e disagiati; Criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati per la categoria EP

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Parte 2 Le relazioni sindacali

Contratto collettivo integrativo di ateneo

L’autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Università ha consentito di precorrere i tempi rispetto ad altri settori sul tema della contrattazione. Negli atenei, molto prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 29/1993, che riforma il rapporto di lavoro pubblico regolandolo come nel settore privato attraverso contratti, è già in atto la pratica della contrattazione decentrata.

E’ a partire dal 1985 , con il Ccnl (1985-87 ) recepito nel D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 che sono introdotte formali relazioni sindacali in ateneo con norme che prevedono la “contrattazione decentrata” e l’”informazione” su un certo numero di materie. . E’, conseguentemente, prevista la formazione delle delegazioni trattanti e l’individuazione dei titolari del potere di negoziazione decentrata; sono definite le procedure ed i tempi di inizio e termine della negoziazione. La sottoscrizione del primo Ccnl 1994-97 segna anche per il comparto Università il passaggio del rapporto di lavoro da quello di tipo pubblico a quello di tipo privato. E’ ridisegnato il sistema delle relazioni sindacali con la previsione della contrattazione collettiva decentrata, l’esame, la consultazione, l’informazione e le procedure di conciliazione. Le materie devolute alla contrattazione decentrata sono molto più numerose di quelle previste dal precedente contratto. Il rettore e il direttore amministrativo devono informare su alcune materie la Rsu ovvero ove non ancora costituita le Rsa, le rappresentanze dei sindacati rappresentativi. Esse possono chiederne un esame congiunto che si conclude con un verbale che registra semplicemente i punti di accordo e di disaccordo. Lo scopo dell’informazione è di rendere trasparenti le scelte dell’amministrazione Sono i titolari del potere di rappresentanza nella contrattazione decentrata il rettore e il direttore amministrativo che possono farsi affiancare da ulteriori soggetti previsti dagli statuti e/o dai Regolamenti generali di ateneo.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Le parti del negoziato Il negoziato per il contratto integrativo nelle Università, come per quello nazionale, avviene tra due parti: 1. La parte pubblica È costituita dal rettore o suo delegato, dal direttore amministrativo o suo delegato e da altri eventuali soggetti previsti dagli ordinamenti. Ciò non vuol dire che non ci possano essere altre persone che affianchino la parte pubblica nella trattativa: funzionari dell’ufficio ragioneria o dell’ufficio personale in primo luogo, o, altre persone dell’ateneo o esterni in veste di esperti. Il rettore potrebbe anche farsi assistere da funzionari dell’Aran. 2. La parte sindacale È costituita da diversi soggetti: - la Rsu, che è l’organismo eletto nelle università ; - i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari del contratto nazionale, cioè Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Cisal , che hanno firmato, tutti, il Ccnl del quadriennio 2002-2005. La loro presenza è giustificata dal fatto che il contratto di ateneo è integrativo di quello nazionale, cioè non può essere in contrasto con il Ccnl. Nelle Università l’ampiezza della composizione di molte Rsu richiederebbe una regolamentazione sul funzionamento di tale organismo al fine di facilitare i lavori al tavolo di contrattazione. Tale regolamentazione, fortemente sentita, dovrebbe prevedere la costituzione di un comitato ristretto della Rsu, abilitato a partecipare alle trattative, e la designazione di un coordinatore che sia il portavoce delle decisioni assunte all’interno dell’intera Rsu. Ogni sindacato designa il rappresentante in base a propri criteri: può essere il segretario provinciale, o un componente del direttivo, o il responsabile degli iscritti nell’ateneo . In questo ultimo caso, egli non farebbe comunque parte della Rsu ma parlerebbe a nome del sindacato di appartenenza. Chi è eletto nella Rsu non può rappresentare il proprio sindacato di riferimento. E’ bene chiarire i ruoli in caso di reciproca delegittimazione o di sovrapposizioni. La Rsu parla a nome dei lavoratori di quell’ateneo . Per rafforzare questo ruolo che le deriva dal voto, è bene rinnovare il mandato a trattare attraverso un’assemblea sulla piattaforma. Vedi Il mandato a trattare. I sindacati provinciali non possono vantare questo mandato. Non possono quindi sostituirsi alla Rsu nel rappresentare le esigenze dei lavoratori di quell’ateneo. Tuttavia, quando la Rsu per la sua numerosità ed eterogeneità non funziona, i sindacati provinciali, per il tramite dei propri rappresentanti in ateneo, colmano questa lacuna predisponendo la piattaforma che sottopongono alla valutazione dei lavoratori e la sostengono al tavolo della contrattazione integrativa .

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Parte 3 Il mestiere di delegato

I soggetti sindacali sono autonomi, non costituiscono un organo collegiale. In caso di disaccordo ognuno decide per suo conto. Neanche il tavolo delle trattative è un organo collegiale. Non vi è un numero minimo (legale) di soggetti necessario per la validità dell’incontro. Le trattative si possono svolgere anche se qualche sindacato non è presente, purché il rettore lo abbia invitato alla riunione. È però inopportuno che il rettore tratti senza la presenza della Rsu. Se la Rsu è decaduta, le trattative si possono svolgere lo stesso, nelle more delle elezioni per il rinnovo. La Rsu è rappresentata dal o dai delegati rimasti. Vedi Come funziona la RSU.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Lo spazio negoziale Per individuare lo spazio negoziale, cioè le materie che possono essere contrattate, bisogna aver presente che : 1. Il contratto di ateneo è integrativo di quello nazionale. Le materie sono indicate nell’art. 4, così come elencate nella tabella precedente . In sintesi possiamo ricondurle a 6 aree:

- utilizzazione, organizzazione del lavoro e dell’orario del personale di tutte le categorie ; - compensi accessori, compresi quelli per gli incarichi del personale della

categoria EP; - modalità di attuazione delle procedure per le progressioni economiche

orizzontali (PEO); - programmazione delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento

del personale; - problematiche sulla qualità degli ambienti di lavoro e sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro; - modalità di esercizio dei diritti sindacali.

È opportuno, ma non necessario, che il contratto integrativo di ateneo preveda clausole su tutte le materie previste dal Ccnl. Il contratto non è un adempimento amministrativo, ma una risorsa. Si inseriscono le norme che servono. Lo spazio negoziale è delimitato, ma i confini non sono segnati da un muro invalicabile. Le materie individuate dal Ccnl costituiscono il contenuto minimo del contratto integrativo. Le parti possono sottoscrivere accordi anche su altre materie purché (art. 40.3 Dlgs 165/01): - riguardino il rapporto di lavoro o l’organizzazione degli uffici - le clausole non siano in contrasto con il Ccnl - e non comportino oneri non previsti nei bilanci. Ad esempio: il contratto di ateneo non può prevedere un numero maggiore di giorni di ferie di quelli previsti dal contratto nazionale, perché non ha la copertura economica, ma può prevedere aspetti applicativi non regolati dal contratto nazionale. Lo spazio negoziale dovrebbe coincidere con lo spazio discrezionale della parte pubblica in materia di rapporto di lavoro, ma non sempre accade. Il rettore e il direttore amministrativo tendono a conservare un’area più o meno ampia di discrezionalità, la Rsu tende a limitarlo o chiede che la discrezionalità sia esercitata con criteri trasparenti e non con arbitrio. Il contratto di ateneo può anticipare soluzioni che potrebbero essere poi recepite nel contratto nazionale.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

VINCOLI Rsu e parte pubblica devono tener conto ognuno per suo conto di alcuni vincoli. 1. Il rettore deve rispettare i vincoli della legge:

– attiva (deve attivare) la contrattazione integrativa; (art. 40.3 Dlgs 165/01) – non può sottoscrivere un contratto integrativo in contrasto con i vincoli del Ccnl o che comportino oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 2. La Rsu ha il vincolo, non previsto da legge o contratto nazionale, ma sostanziale di avere un mandato a trattare una piattaforma che ha ricevuto il consenso dei lavoratori dell’ateneo . La piattaforma dà anche il senso di quel che la Rsu deve fare al tavolo delle trattative. 3. Lo spazio negoziale è limitato (per entrambi) dalla legge. Questo è un vincolo generale, di tutti i contratti, nazionale ed integrativo. Nell’Università, ancorché sottratte alla legge e attribuite alla competenza dei rettori, sono escluse dal contratto di ateneo:

– i principi generali dell’organizzazione degli uffici e la nomina dei titolari, per i quali è prevista l’informazione preventiva;

– la determinazione della dotazione organica per numero e qualità dei posti necessari;

– la regolamentazione per gli accessi dall’esterno e per la mobilità interna Queste materie, tuttavia, sono disciplinate, nel sistema delle relazioni sindacali, dalla consultazione e dalla concertazione.

4. Vi sono i vincoli (per entrambi) caratteristici di ogni ateneo , come ad esempio: – le risorse, il fondo di istituto e la sua utilizzazione; – la durata del servizio, l’apertura e chiusura dei locali, deliberato dal consiglio di amministrazione .

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Le procedure del negoziato Il rettore agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato per assicurare gli obiettivi del servizio pubblico. Tuttavia è tenuto a comportamenti trasparenti, corretti ed imparziali, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti che definiscono gli scopi della pubblica amministrazione. Il direttore amministrativo, ricevuto l’incarico dal rettore, deve attivare la contrattazione. Se rifiuta o ritarda la contrattazione può essere chiamato a rispondere sia in sede di valutazione della sua attività di dirigente, sia in giudizio per attività antisindacale. Quando fare il contratto di ateneo Il contratto di ateneo regola l’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo In quasi tutti gli atenei il contratto collettivo integrativo quadriennale si stipula dopo la definizione del Ccnl. . Ma in realtà il contratto si può fare in ogni momento, su materie specifiche diverse da quelle di carattere generale Esempio significativo è la definizione annuale del fondo ex art. 67 CCNL 9 agosto 2000 per le progressioni economiche orizzontali e per il trattamento accessorio e i criteri per la sua utilizzazione. Come si avvia Il negoziato si avvia in genere con la presentazione alla parte pubblica della piattaforma da parte della Rsu. La Rsu deve attivarsi, anche se spesso si aspetta di essere convocata dal rettore come se fosse un organo collegiale. Non si deve contrattare tutto l’anno. È bene stabilire una fase negoziale breve che si conclude, dopo uno o due incontri, con un accordo. Il Ccnl prevede un termine di 60 giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, entro cui le parti devono concludere un l’accordo Si tratta di un periodo in cui la parte pubblica e la parte sindacale non assumono iniziative. Non è quindi un termine perentorio; le trattative possono proseguire anche oltre quel termine. Ogni accordo deve contenere un termine di scadenza: il Ccnl prevede che il contratto integrativo di ateneo sia quadriennale per la parte normativa, salvo che una delle parti non ne dia disdetta entro una certa data, ad esempio un mese dalla scadenza. Per la parte economica il Ccnl non dice nulla, ma le modalità di gestione del fondo per il trattamento accessorio, di fatto ne consigliano una trattativa annuale, Alla scadenza o alla disdetta del contratto non occorre ricominciare da capo, basta inserire le modifiche necessarie. Il vecchio contratto rimane in vigore fino al nuovo accordo.

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Quanti contratti fare Il contratto integrativo di ateneo è (dovrebbe essere) unico. In genere invece vi sono più contratti, su singole materie. Ad esempio quello del fondo, quello sulle procedure per l’attuazione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità e per l’attribuzione delle posizioni organizzative, e, ancora, quello sulla programmazione della formazione . I nessi tra questi contratti sono evidenti. Per questo è preferibile avere un unico contratto. In occasione del rinnovo si discute solo delle modifiche. Non occorre iniziare da capo. I tempi della trattativa. Il Ccnl non indica termini perentori per la conclusione delle trattative. Unici termini indicati prevedono:

- 60 giorni prorogabili di ulteriori 30 giorni entro i quali le parti, se non si è raggiunto l’accordo, riassumono le proprie prerogative e libertà di decisione relativamente ai criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro e alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico (art. 4.3);

- 60 giorni prorogabili di ulteriori 30 giorni entro i quali le parti possono raggiungere l’accordo sull’implementazione del sottofondo per le progressioni economiche orizzontali prelevando l’importo necessario dalle risorse destinate alla produttività collettiva e individuale (art.68.2.a).

- Durante queste fasi:

– la parte pubblica non prende iniziative nelle materie oggetto della trattativa; – la Rsu e i sindacati firmatari non prendono iniziative di lotta. Al termine di questo periodo le parti sono libere, ma non obbligate, a prendere le iniziative che ritengono opportune. Si tratta comunque di tempi ordinatori, non perentori. Cioè le parti possono continuare a trattare anche dopo quei termini. La conclusione: chi firma? Se la trattativa si conclude positivamente con una ipotesi di accordo, le parti devono firmarlo per renderlo efficace. Le firme necessarie sono: – del rettore (e solo da lui anche se durante la trattativa è stato affiancato da altri). Il direttore amministrativo firma come rappresentante della parte pubblica. – della parte sindacale, che è composta da 6 soggetti: Rsu e i rappresentanti dei sindacati provinciali firmatari del Ccnl.

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Se non firma una delle parti, il contratto non esiste. È chiaro se non firma il rettore . Ma cosa deve fare il rettore se la parte sindacale è divisa? Per il contratto nazionale il criterio è stabilito dalla legge (art. 43 Dlgs 165/01): l’Aran firma, se firma un numero di sindacati che nel loro complesso raggiunge il 51% della rappresentatività del comparto o il 60% dei voti alle elezioni Rsu. Quindi i sindacati non si contano ma si pesano. Per il contratto integrativo il criterio con cui la parte sindacale decide se firmare deve essere stabilita dal contratto nazionale (art.8 Aq 98). Non è stato fatto. Vi è quindi un buco normativo. E’ allora il rettore che deve decidere se firmare quando la parte sindacale è divisa. Non può pretendere la firma di tutti i soggetti di parte sindacale. Non è necessario neanche in occasione della firma del contratto nazionale. Ma quanti soggetti sindacali devono firmare perché il contratto sia firmato anche dal rettore ? L’Aran (nota 15 febbraio 2002) consiglia a tutte le parti pubbliche di cercare di ottenere il massimo consenso possibile, secondo la loro valutazione discrezionale, in relazione al grado di rappresentatività locale e del massimo numero possibile dei sindacati ammessi alle trattative. Più che un consiglio è un’ovvietà. L’Aran non fa cenno alla Rsu, dando per scontato che la firma della Rsu ci debba essere sempre. Se vi è disaccordo nella parte sindacale non si può applicare il criterio della votazione. La parte sindacale non è un organo collegiale. Inoltre i sindacati non sono tutti uguali, ma ognuno ha un proprio peso. Quindi la Rsu e i vari sindacati decidono ognuno per proprio conto. La Rsu è un organismo. Se firmare, lo decide al proprio interno. E’ bene che la decisione sia presa all’unanimità, ma alla fine i suoi componenti possono votare e prevale la maggioranza (art. 8 Aq 7 agosto 98). Deciso se firmare, basta che uno dei suoi componenti firmi a nome della Rsu. Non ha senso che i singoli delegati firmino individualmente, perché non hanno la capacità giuridica di farlo. È utile che la Rsu prima di firmare il contratto, lo sigli semplicemente, sancendo così che viene definito il testo finale della trattativa, ma si riservi di verificare con i lavoratori il risultato del proprio lavoro. Il punto critico è qual è il peso della Rsu, che è l’agente contrattuale principale del negoziato del contratto integrativo? a) La Rsu non firma Il rettore non dovrebbe firmare il contratto senza la firma della Rsu, anche se firmassero tutti i sindacati. Vi sono evidenti motivi di opportunità. E’ la Rsu che rappresenta i lavoratori dell’ateneo . Inoltre la firma della Rsu è, secondo la Cgil, giuridicamente necessaria, perché la legge la istituisce proprio come parte del negoziato di ateneo . Lo conferma il fatto che, anche se decaduta, la Rsu mantiene

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la capacità giuridica di sottoscrivere il contratto. Vedi Come funziona la Rsu. In ogni caso la Flc Cgil ha deciso sin dalla nascita della Rsu, dal novembre 1998 , di non firmare accordi di scuola o di ateneo che non siano sottoscritti dalla Rsu. Quindi se mancasse la firma della Rsu, mancherebbe anche la firma del sindacato più rappresentativo del comparto. Nelle Università, tuttavia, per la mancanza di regole di funzionamento delle Rsu, è successo che alcuni contratti integrativi siano stati firmati solo dai sindacati ammessi alla contrattazione. b) La Rsu firma, ma non firmano alcuni o tutti i sindacati Il rettore può firmare, anche se non firma qualche sindacato. Qualunque sindacato che ha diritto a partecipare alle trattative può firmare il contratto anche dopo, per adesione, anche se non ha partecipato alle trattative. La validità Dalla data della firma, decorre la efficacia del contratto. Non occorre un provvedimento amministrativo per dare efficacia al contratto o per autorizzare il rettore a firmare. Bastano le firme delle parti. Il contratto può prevedere che alcune clausole abbiano un efficacia retroattiva, precedente alla data della stipula. Il contratto è valido fino alla scadenza prevista dallo stesso contratto. Il Ccnl prevede che sia quadriennale . Le parti possono stabilire il rinnovo automatico se prima di un breve termine dalla scadenza (ad esempio un mese o 15 giorni) una delle parti non invia all’altra disdetta per iscritto. Il controllo dei revisori Il contratto, una volta firmato, è sottoposto ad un controllo successivo del Collegio dei revisori (art. 48 Dlgs 165/01). Il direttore amministrativo allega una relazione tecnico- finanziaria indicando se qualche articolo del contratto prevede un onere a carico del bilancio dell’ateneo e la copertura della spesa. Il controllo si conclude con la certificazione, da parte dei revisori, della compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dai contratti nazionali e dal bilancio. Il Ccnl 9 agosto 2000 assegnava al Collegio dei revisori dei conti per il controllo del contratto integrativo, il termine di 15 giorni, trascorsi i quali senza rilievi, il Consiglio di amministrazione autorizzava il Presidente della delegazione trattante a firmare il contratto. Il Ccnl 27 gennaio 2005 ha eliminato tale tempistica. In ogni caso il controllo riguarda gli eventuali costi e non il merito delle clausole. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni. Il contratto di ateneo può comportare ( potrebbe comportare) oneri aggiuntivi, non previsti dal contratto nazionale nelle ipotesi previste dall’art. 67.4 e dall’art. 10 del CCNL 28/3/2006:

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- attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un

accrescimento di quelli esistenti - incremento stabile delle dotazioni organiche - risorse necessarie per la retribuzione di posizione e di risultato per la

categoria EP. Gli articoli che riguardano la composizione del fondo e la sua utilizzazione, in genere, consentono di determinare agevolmente le risorse disponibili di anno in anno. La necessità prevista dal Ccnl di integrare il fondo con risorse aggiuntive deriva essenzialmente dalla previsione di assumere dall’esterno nuove unità lavorative o dalle scelte organizzative dell’amministrazione in relazione alla attribuzione di nuovi incarichi di responsabilità o nuove posizioni organizzative al personale della categoria EP. Ma, anche da processi di riorganizzazione dell’amministrazione finalizzata ad una maggiore funzionalità dell’intero sistema di ateneo. Le clausole che riducono a 35 ore l’orario del personale tecnico-amministrativo sono coperte dalle risorse del contratto nazionale, a condizione che rientrino nelle fattispecie da esso previste.

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L’applicazione del contratto La firma del contratto segna la fine del negoziato e l’inizio di un’altra fase, quella della sua applicazione, altrettanto importante e delicata, ma spesso sottovalutata. Spetta al direttore amministrativo attuare il contratto e ad assicurarne l’osservanza, quando l’applicazione è affidata ad altri, ad esempio al responsabile per il personale tecnico-amministrativo . Non può quindi eludere gli impegni che ha preso. (art. 40.4 Dlgs 165/01) La Rsu controlla l’applicazione del contratto attraverso l’informazione, preventiva e successiva. Lo vedremo nei prossimi capitoli. Ora esaminiamo alcuni problemi che possono presentarsi nell’applicazione del contratto. Il contratto non è chiaro Quando una norma si applica ai casi concreti, può essere interpretata in modi diversi a seconda del punto di vista e degli interessi in gioco. È normale che accada. Non è eliminabile. Cercare di scrivere norme chiare è importante. Vedi sul sito flcgil.it, ma non è possibile prevedere tutte le situazioni. 1. Può accadere che una norma sia stata scritta in modo volutamente ambiguo per rinviare il contrasto che si è rivelato al tavolo delle trattative ad un momento successivo. In fase di applicazione i nodi vengono al pettine. Tre i modi di scioglierli: - con una applicazione concordata della norma da parte del rettore ; - con un nuovo accordo di interpretazione autentica (vedi più avanti) - attraversi i giudici che intervengono per risolvere i casi di contenzioso. 2. Può accadere che una clausola del contratto sia chiara ma sbagliata e che una parte (o tutte e due) voglia cambiarla. In questo caso le parti possono fissare un incontro per definire una nuova formulazione. L’accordo deve anche definire da quando la nuova norma è efficace, perché la decorrenza non è automaticamente retroattiva, come nella interpretazione autentica. 3. Può accadere che una norma si riveli in contrasto con il contratto nazionale o comporti oneri non previsti. Ad esempio prevede di aumentare i giorni di ferie. Una tale norma è nulla. Il rettore non deve applicarla. (art. 40.3 dlgs 165/01). Le parti possono concordare una corretta formulazione. Interpretazione autentica Può accadere che una norma si riveli scritta in modo vago, ambiguo: rettore e Rsu potrebbero interpretarla in modo diverso. In questo caso si può ricorrere alla “interpretazione autentica” (art. 12 Ccnl).

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Una delle due parti, il rettore oppure la Rsu, potrebbe chiedere all’altra un apposito incontro per definire consensualmente la clausola controversa. La richiesta deve essere fatta con raccomandata, ma in ateneo basta consegnarla a mano alla segreteria della direzione che rilascia una ricevuta. L’incontro deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la procedura deve concludersi entro 30 giorni dal primo incontro. Si tratta di una vera e propria fase contrattuale che può concludersi o non con un accordo. L’eventuale nuova clausola sostituisce quella controversa dall’entrata in vigore del contratto di ateneo. I conflitti individuali Può accadere che una norma applicata ad una situazione particolare crei un conflitto tra il rettore e un lavoratore. La soluzione si potrebbe trovare con le forme del contenzioso (reclamo, ricorso,…) oppure con la via legale. Vedi in materia di contenzioso il libricino“Il contenzioso e la tutela dei diritti nell’Università”. In questi casi la Rsu deve valutare se e come farsi carico di un conflitto individuale. Il suo intervento si può limitare al più ad un incontro di un delegato con il rettore per chiarire la situazione. Ma la Rsu può decidere che sia preferibile che la tutela sia svolta dal sindacato, per evitare di essere coinvolta in una serie di conflitti con il rettore che potrebbe compromettere il clima delle relazioni sindacali. Perché questa decisione non sia vista come disinteresse nei confronti del lavoratore occorre che la Rsu la chiarisca ed assicuri comunque ai colleghi l’assistenza minima ad esempio indirizzandolo alla persona giusta di un sindacato che possa affrontare il suo problema. I conflitti collettivi In caso di conflitto collettivo, che riguarda cioè tutti o gruppi di lavoratori dell’ateneo , la Rsu può usare: – forme di pressione sindacale, (vedi “I diritti sindacali della Rsu”); – la via legale, che può essere percorsa dai singoli lavoratori con l’assistenza del legale di un sindacato, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

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L’informazione L’informazione è una tipologia di relazione sindacale, prevista nelle Università dal l ’95 (Ccnl 94/97). Spesso viene sottovalutata, perché è percepita come un surrogato della contrattazione, di cui è, invece, un indispensabile complemento. Spesso si verifica il paradosso di tempi lunghi di trattativa per definire con estremo dettaglio tutti gli aspetti, ma nessun controllo se l’accordo su quegli aspetti sia rispettato. La filosofia delle relazioni sindacali implica che la contrattazione costituisca un momento breve, in cui sono negoziate norme e regole, la cui applicazione è poi affidata al direttore amministrativo che è il responsabile della gestione del servizio. Durante la fase della applicazione, la Rsu esercita il controllo, attraverso appunto l’informazione. L’informazione consiste nella consegna di documenti e in incontro tra le parti. Può essere: preventiva quando si svolge prima che il rettore o il direttore amministrativo prenda una decisione. La Rsu viene informata sui criteri che l’amministrazione intende seguire e può esprimere giudizi e proposte. Si realizza il principio che il rettore e il direttore amministrativo devono esplicitare i motivi delle loro scelte discrezionali. successiva quando si svolge dopo che l’amministrazione ha preso decisioni ed ha compiuto degli atti. Si realizza il principio del controllo sindacale su come l’amministrazione esercita il suo potere discrezionale sulla gestione del personale. Ha lo scopo quindi di:

– rendere trasparenti le decisioni del rettore e del direttore amministrativo – valutare l’applicazione di un accordo per introdurre eventuali modifiche in sede

di rinnovo del contratto. L’informazione è una iniziativa che deve prendere il rettore e/o il direttore amministrativo . Se la omettono, la Rsu la deve sollecitare per iscritto. Se continuano a non attivarla, hanno un comportamento antisindacale. Vedi La condotta antisindacale nel libricino “I diritti sindacali della Rsu”. La Rsu e/o le organizzazioni sindacali, ricevuta l’informazione e la documentazione relativa, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

L’informazione si svolge in due fasi. 1. Consegna della documentazione scritta Se l’informazione è preventiva la documentazione riguarda i criteri e le decisioni che il rettore e/o il direttore amministrativo intendono adottare. Se l’informazione è successiva la documentazione riguarda il consuntivo degli atti di gestione adottati (concessione di permessi, lettere di incarico, ecc.) o tabelle riassuntive di essi, i risultati raggiunti, in analogia a quanto previsto (art. 5 Ccnl) per l’amministrazione. 2. Iniziative della Rsu e/o delle organizzazioni sindacali Ricevuta la documentazione, la Rsu o le oo.ss.la verificano e, ove lo ritengano necessario, possono: – chiedere al rettore e/o al direttore amministrativo ulteriori elementi, se l’informazione appare insufficiente – chiarire dubbi o incomprensioni – formulare osservazioni sulla questione che è oggetto dell’informazione. È bene che la Rsu presenti le proprie osservazioni scritte. La fase dell’informazione preventiva si può concludere con: – un’intesa (non un contratto) sull’argomento discusso – la presa d’atto dei rispettivi punti di vista. Il rettore e/o il direttore amministrativo valuteranno se tenere conto o no delle proposte sindacali. In caso di forti differenze tra le parti, dopo l’incontro la Rsu e/o le oo.ss. potranno prendere le iniziative adeguate alla situazione. L’incontro di informazione successiva si può concludere con la presa d’atto delle scelte fatte dal direttore amministrativo . In caso di giudizio fortemente negativo la Rsu può prendere le iniziative adeguate. Trattandosi di decisione già prese, un’intesa o un accordo sull’argomento potrebbe farsi, ma solo per il futuro, in occasione del rinnovo del contratto di ateneo . QUANDO SI SVOLGE Come per la contrattazione, che si può svolgere in qualunque momento, l’informazione si svolge ogniqualvolta l’amministrazione intenda adottare o ha già adottato provvedimenti amministrativi che abbiano riflessi sul personale. Il direttore amministrativo deve dare l’informazione su alcune materie ogni anno (atto ricognitivo sullo stato dell’occupazione, programmazione triennale e annuale delle risorse umane, ecc.), su altre quando si presenta la necessità.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Le materie di informazione L’informazione, preventiva e successiva, è prevista su parecchie materie (art.6 Ccnl), esposte nello schema che segue:

INFORMAZIONE PREVENTIVA

Materie

Quando

Documentazione

Regolamenti di ateneo concernenti il personale e loro eventuali modifiche art.6.3 lett. a)

Ogniqualvolta è necessario regolamentare materie di interesse del personale

Ipotesi dei regolamenti o delle proposte di modifica

Articolazione dell’orario di lavoro e di servizio anche nelle singole strutture Art. 6.3 lett. b)

Ogniqualvolta vi sia necessità di intervenire

Proposta e motivazioni

Stato dell’occupazione art. 6.3.lett. d)

Ogni anno

Atto ricognitivo dei rapporti di lavoro , delle collaborazioni, delle forme di lavoro flessibile, con termini del rapporto, area, categoria, costi.

Criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e sperimentazione gestionale Art. 6.3 lett.e)

Ogniqualvolta si presenti tale necessità

Progetto della ristrutturazione e criteri ispiratori

Criteri generali sull’organizzazione del lavoro e sue modifiche Art. 6.3 lett.f)

Ogniqualvolta si presenti tale necessità

Documento con proposte sul modello di organizzazione del lavoro

Criteri per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale delle categorie D e EP Art. 6.3 lett. g)

Ogniqualvolta l’amministrazione se ne ravvisi la necessità

Proposta e motivazioni

Voci del bilancio preventivo di Ateneo relative al personale Art. 6.3 lett. j)

Ogni anno a novembre

Capitoli di bilancio

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Parte 3 Il mestiere di delegato

INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Materie

Quando

Documentazione

Attuazione dei programmi di formazione del personale Art. 6.4 lett. a)

Al termine dei corsi di formazione

Prospetti riepilogativo dei corsi attivati , della durata , dei partecipanti e dei costi

Misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro art.6.4 lett. b )

Quando se ne ravvisi la necessità e comunque almeno alla fine di ogni anno

Relazione sulle misure adottate e sui risultati conseguiti

Distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni Art. 6.4 lett. d)

Nei primi mesi di ciascun anno

Prospetti riepilogativi con ore utilizzate e compensi erogati

Verifica attuazione contratto integrativo sui compensi accessori art.6.4 lett. e )

Nei primi mesi di ciascun anno oprattutto se si vogliono fare modifiche

Prospetto dei compensi ricevuti o dovuti ai lavoratori.

Funzionamento dei servizi sociali Art. 6.4 lett.g)

Nei primi mesi di ciascun anno

Prospetto riepilogativo degli interventi realizzati

Materie oggetto di informazione preventiva Art. 6.4 lett. h)

A conclusione della procedura oggetto dell’informazione preventiva

Documento esplicativo o prospetto riepilogativo di dati

Stato di attuazione dei contratti integrativi Art. 6.4 lett. i)

Uno o max due mesi dopo la sottoscrizione dell’accordo integratyivo

Relazione sull’applicazione del CCI

Il contratto di ateneo può estendere l’informazione alle materie regolate dallo stesso contratto. Esaminiamo alcune delle materie meno importanti. Rinviamo le altre materie ai capitoli successivi. PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO La frequenza di corsi di formazione/aggiornamento è un diritto. Il contratto integrativo regola (art. 4 Ccnl) le opportunità formative per il personale delle categorie e delle elevate professionalità, secondo le disposizioni previste dall’art. 45 del Ccnl 9/8/2000 per i lavoratori rientranti nella prima tipologia, e, dall’art. 35 del Ccnl 27/1/2003 per i lavoratori rientranti nella seconda tipologia.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Il direttore amministrativo fornisce l’informazione preventiva alla Rsu sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento, nonché l’informazione successiva sul numero dei lavoratori che ha partecipato all’attività formativa e relativi costi sostenuti. L’incontro dovrebbe svolgersi ad inizio d’anno per l’aspetto relativo ai criteri; a fine anno per la parte relativa al rendiconto del numero di partecipanti alle attività formativa e alla spesa sostenuta. La documentazione Per esaminare la questione è utile avere: – la proposta di criteri del direttore amministrativo; – il consuntivo dei permessi chiesti ed utilizzati l’anno precedente dal personale; – un quadro riepilogativo del numero dei partecipanti ai diversi corsi da parte del personale, con l’indicazione delle materie, della durata di ciascun corso e dei costi sostenuti. UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI Per servizi sociali si intendono servizi a favore dei lavoratori del singolo ateneo quali contributi per acquisto libri, per ingressi a teatro o cinema, ecc., o, anche, per l’asilo nido o la mensa, quest’ultimi spesso inesistenti.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Informazione sul fondo

La Rsu negozia la composizione del fondo e i criteri e compensi erogati dal fondo. Controlla, pertanto l’entità delle risorse assegnate, verificando la massa salariale su cui si calcolano le percentuali di incremento previste dai rinnovi contrattuali, nonché la correttezza dei calcoli che determinano le singole poste che compongono il fondo, in termini numerici e di rispetto delle disposizioni contrattuali. La Rsu controlla anche l’applicazione del contratto integrativo sull’utilizzazione del fondo attraverso l’informazione successiva. 1. VERIFICA SULL’USO DEL FONDO Il Ccnl prevede che sia data informazione successiva sulla utilizzazione complessiva delle risorse per la produttività individuale e collettiva e per il miglioramento dei servizi stabilita nel contratto di ateneo in materia di risorse, cioè di compensi accessori. E’ una informazione importante. Dovrebbe essere data nei primi mesi dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le risorse distribuite per le valutazioni di merito utili per l’eventuale revisione del contratto di ateneo in materia di compensi accessori. Documentazione La documentazione potrebbe essere un prospetto riassuntivo delle persone, delle tipologie di incarico, dei compensi pagati o da pagare. L’informazione non è condizionata dall’effettivo pagamento (la liquidazione) dei compensi accessori, che può avvenire in un momento successivo, ma dalla fine delle attività aggiuntive. Se il direttore non consegnasse la documentazione, avrebbe un comportamento antisindacale. Vedi Condotta antisindacale nel libricino “I diritti sindacali della Rsu”. La Rsu potrebbe esercitare anche il diritto accesso, ad esempio per chiedere i mandati di pagamento, eventualmente senza le coordinate bancarie dell’interessato. Quest’azione, che è possibile solo dopo che siano stati pagati i compensi, non è alternativa al ricorso per attività antisindacale. Vedi Diritto di accesso nel libricino “I diritti sindacali della Rsu”. 2. NOMI DELLE PERSONE UTILIZZATE IN ATTIVITÀ Punto cruciale dell’informazione è la documentazione, che dovrebbe consistere: – in un prospetto riassuntivo delle persone, delle tipologie di incarico, dei compensi previsti.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

Può accadere che la parte pubblica sostenga che in base alla legge sulla privacy non sia possibile consegnare alla Rsu i nomi delle persone che ricevono un compenso senza il loro consenso. La pretesa è infondata, ma occorre capire se si tratta di una preoccupazione di non ledere diritti di persone o di un pretesto per nascondere una gestione arbitraria del fondo. Il Ccnl non prevede infatti che il direttore possa decidere unilateralmente a chi dare compensi accessori aggiuntivi e di quale entità. La preoccupazione di tutelare la privacy è infondata. Le informazioni sui compensi sono dati personali, ma non sensibili, quindi non sono di per sé sottratti all’accesso. La pubblica amministrazione può consegnare dati personali se lo prevede una norma di legge o di regolamento, e lo fa senza dover acquisire il consenso degli interessati. Quindi il consenso degli interessati non c’entra. Il principio è stato recentemente affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Sezione Quarta di Catania nella sentenza 20 luglio 2006, n. 1194. La sentenza del TAR ha condannato l’Azienda ospedaliera Policlinico a fornire alla Rsu, che ne aveva fatto richiesta, i “tabulati nominativi dell’importo liquidato a ciascun dipendente del comparto relativo al fondo incentivazione anno 2004, incluso fondino”; e i “tabulati nominativi dello straordinario liquidato relativo all’anno 2005”.

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Parte 3 Il mestiere di delegato

La concertazione Differisce dalla contrattazione perché non si conclude con la sottoscrizione di un contratto. Nelle Università, tuttavia, assume grande rilievo perché consente il confronto tra le parti su numerose materie (art. 7 Ccnl) di interesse del personale quali, ad esempio, lo svolgimento delle procedure selettive ai fini delle progressioni verticali (passaggi da una categoria inferiore ad una superiore). La Rsu e/o le organizzazioni sindacali, ricevuta dall’amministrazione l’informazione su una delle materie previste, ove lo ritenga opportuno, chiede di attivare la concertazione. L’amministrazione, ricevuta la richiesta di attivazione della concertazione da parte della Rsu o delle organizzazioni sindacali (anche singolarmente), deve convocare le parti entro 4 giorni e la concertazione deve essere conclusa nel termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta. L’incontro o gli incontri si concludono con un verbale che registra i punti di accordo e di disaccordo sulle questioni esaminate. Per specifiche problematiche su particolari materie è prevista la costituzione di una commissione bilaterale paritetica con il compito di raccogliere dati e formulare proposte in ordine ai medesimi temi. Tale commissione, che deve comprendere una adeguata presenza femminile, si occupa essenzialmente di:

- organizzazione del lavoro - ambiente di lavoro - igiene e sicurezza del lavoro - servizi sociali.

Richiesta di attivazione della concertazione

Al rettore e al direttore amministrativo Oggetto: Richiesta di concertazione A nome della Rappresentanza Sindacale Unitaria, chiedo l’attivazione del tavolo di concertazione relativamente alle materie di cui all’informazione del ……..avente ad oggetto: ………………………………………… In attesa della convocazione, distinti saluti. Data Firma

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Parte 3 Il mestiere di delegato

La consultazione

Nelle Università, per effetto dell’autonomia di cui sono dotate, assume importanza anche l’istituto della consultazione. Su tutte le materie regolamentari esercitate dagli atenei, in particolare quelle che riguardano il personale, l’amministrazione deve acquisire il parere preventivo della Rsu e delle organizzazioni sindacali e deve verbalizzare formalmente date delle consultazioni, soggetti consultati e relative valutazioni. Materie di consultazione sono:

- disciplina degli uffici - programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo

e fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivante dalla costituzione di nuove strutture

- motivi e contenuti dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo - criteri per il conferimento di mansioni superiori - materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro.

La consultazione più importante riguarda la programmazione triennale dello sviluppo universitario e la conseguente programmazione delle risorse umane, alla quale sono legati quattro articoli del contratto:

- numero dei posti per le assunzioni dall’esterno - numero dei posti riservati per le progressioni verticali interne - trasferimenti da altre sedi - eventuale affidamento di mansioni superiori sui posti destinati alle assunzioni

dall’esterno nelle more dell’espletamento dei concorsi. Molto importante è anche la consultazione sullo stato dell’occupazione negli atenei, con particolare riferimento all’utilizzo di forme di lavoro flessibile, introdotta dal Ccnl 27 gennaio 2005.

La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil 36