la responsabilltada delictum, con particolare...
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LA RESPONSABILlTADA DELICTUM, CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INIURA E AL DAMNUM
l NIURIA DATUM
Prof. Dr. Nadi GÜNAL'
Obligationes di responsabilita primaria, cioe derivanti da illeciti
lesivi della persona o del patrimonio di un soggetto giuridico, furono
previste, come si sa, sia dal ius civile che dal ius honorarium (ius
praeıorium). La terminologia, sopratutto in eta classica, non fu peraltro
univoca, petche i termini di " obligatio" e di delictum" furono
nspettivamente usati, a menü ın preva enza, per a responsa 1 1 nacente
da quattro illeciti civilistici (il furtum, l'iniuria , il damnum iniuria datum e
la rapina) e solo per quei quattro illeciti. Una tendenza a generalizzare 1
terminologia si manifesto invece in eıa postclassica, uni ıamente alla
inclinazione a qualificare i delicıa anche come " maleficia". Giustiniano,
come si sa, da un lato favori la qualificazione delle responsabilita primarie
come "obligationes' ı tue dall 'altro volle distinguere nettamente tra
"obligationes ex delicto" che erano quelle derivantidai quattro illecili
civilistici sopra indicati, e "obligationes ex delicto" che erano tutte le
altre ' .
La responsabilita primaria da atti illeciti del ius privaıum fu
prodottiva, non solo della mera pretesa risarcitoria della vittima
dell' illecito, ma anche e sopratutto di conseguenze penali, afflittive per
l'autore dell'illecito; conseguenze concretantisi nella irrogazione di una "
• Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku AnabilimDalı Başkanı.
i A.GUARlNO: Diriıto privato romano Napoli t988. 858 ss. ; G.PUGLIESE: "Actio" ediriıto subiettivo , Milana 1959 , 74 ss; P.SOMER: Roma hukukunda mala verilen zararIstanbul 1999, 10 ss.
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poena " pecunıana da pagarsi alla vittima dell'atto antigiuridico o
comunque a chi ne chiedesse giudizialmente la persecuzione. Dalı ' illecito
privatistico scaturiva perci ö in ogni caso un " aetio poenalis'", e talvolta
soltanto l'aetio poenalis. Legittimato ad esercitarl a era, di regola, la
vittima delI' azio ne antigiuridica; ma intaluni casi all' azione penale si
rieonesceva la caretteris tica di " actio popularis" cioe di azione
esereitabile da chiunque avesse scoperto I'illecito e volesse assumersi, al
fine di lucrare la poena, I' onere di promuovere il giudizio contro il
responsabile''.
Di norma, a parte I'actio poenalis , la vittima dell 'illecito aveva a
sua dis osizione anche un " aetio reipersecutoria " intesa alla riparazione
del pregiudizio economico subito.Ma si dava 1 caso ı actıones mıxtae
le quali,assolvevano la duplice funzione (penale e reipersecutoria).
La pena privata ha le caretteristiche che ogni pena deve avere, e
che rispondono ai principi dell ' adeguazione,della personalit a,
dell ' autonomia.
La pena deve essere adeguata al danno che il delitto che il delitto
ha prodotto ; e il danno subito dall 'offeso puö essere economico o morale:
il furto lede il patrimonio,l' ingiuria I'onore deli' offeso. Per misurare il
danno economico si ad operano gli stessi eriteri usati in tema di
risarcimento" : si stima il valore oggettivo della cosa rubata o distrutta;
oppure si stima I' id quod interest dell 'offeso.
2 Gai. lns .: 4 . ı ı ı ex malefi cio poenales actiones ; D.50. ı 7. 1 ı ı . ı .
3 P.VOCI: Istituzioni di diritto romano , Milano 1996,478 ss. ; C.A .CANNATA: Deli tto eobbligazione,inIIIecito e penaprivat a ineta repubblicana, Napoli 1992, 38 ss.
4 Se la condemnatio e concepita in modo piü generico,(io genere in eiuscondemnato ,preceduto da intentio ineerta) il giudiee ha il porere di stimare il dannoeffetivamente subito dal creditore,e di attribuirgli una somma che puö variare seeonda lacircostanze. il primo eriterio eoggettivo : il prezzo di una cosa e sempre lo sıesso, sia ilcredi türe.ii sccondo criterio esoggettivo: guarda al danno subito da quel ereditore in quelle
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Ma la pena ha la funzione di infliggere un male e colpevole, male
che deve essere proporzionato alla gravita del delitto . Per i delitti piü gravi,
il colpevole deve pagare un multiplo della somma corrispondente al danno
prodotto : si va dal duplum al quadruplum ; per i delitti meno gravi si resta
al simplum', Al giudizio d'equita si dettano determinazioni d' altro genere.
Le relazione ıra le persone e la pena sona regolate da varie norme,
adatte alle varie situazioni.
La pena non puö essere subita che dal colpevole: perciö sara lui
tenuto pagarla, non il suo erede. L'obbligazione da delitto si estingue con
la morte del reo.
11 ottfiiiô - pU6 eSseı e O liGIi aölIuniico.Ii öaliiiu - ccOiiUiiIiCO c
sopportato dal patrimonio, e resta anche se ne muta il titolare.Perci6 la
pena pu6 essere esatta dall' offeso e dal suo erede. Ma il danno morale e
subito sola dall'offeso: la pena potra essere perseguita da lui non dal suo
erede. Ne segue intrasmissibilita attiva e passiva",
L'actio poenalis ha le caretteristiche che le derivano dalla natura
deııa pena:
l le intrasmissibile passivamente in caso di succesione ereditaria ' ;
circostanze: danno che puö essere maggiore o minore indipendentemente dal peezzo dd iacosa. P.VOCI : Istituzioni, cit 387.; B:TAHiROliLU: Roma hukukunda iniuria.
5 A. GUARING: Diritto privato romano, cit. 860.
6 M.TALAMANCA: lstituzioni di diritre romano • Milana 1990,618 ss. ;R.ZIMMERMANN: The law of Obligations, Roman Foundatioos of the civilian tradition,
Cape Town-Joharmesburg 1990; P.VOCI: Istituzioni cil 479 . ; P.SOMER: RomaHukukunda Mala verilen zarar, cit. 12. ; T.RADO : Roma Hukuku Dersleri . BorçlarHukuku Istanbul 1982,184 ss.
7 Gai .Ins. 4. i 12 D.35 .2.32.pr; D. 44 .7.35 : 0,47. L Lpr .
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2)e intrasınissibile atıivamente, meno che non tuteli o interessi
morale: nel quel caso e intras ınissibile. Questo avviene, per esempio,
nell' azione da inguria, atıivamente e passivamente intrasmissibile' .
3)e nossale'
Diversa dall'azione penale e 1'azione reipersecutoria '" Sorıo
reipersecu torie le azio ni che non hanno lo scopo di affliggere il reo:
intendono solo assicurare all' atıore il risarcimento del danno o
persecuzione dell 'arrichimento ingiustificato. Reipersecutorie sono le rei
vindicaıio, le azioni contraltuali come la eondietio. il regime non pu6
essere que llo delle azio ni penali; perciö le azioni reipersecutorie sono:
2)esperibHi contro Hpater familias non noxaliter, ma de peculio' ',
3)İn caso pluralita dei debitori, esperibili pro parte contro
ciascurıo;
Le azioni reipersecutori, siano civili o pretoriesono di regola
perpetue. Ma le azioni penali sono perpet ue se atıribuite dal ius civile.
il del itto pu6 essere commesso da una persona soggetıa a potesta:
figlio o schiavo; ma la pena puö essere pagata da chi ha un patrimonio suo:
e se il pater familias fosse tenuto a pagare rispo nderebbe per un delitto non
commesso da lui. La soluzione trovata e intermedia: il pater deve pagare la
pena, a menü che non scelga di consegnare il colpevole all' offeso: questa e
8 G.DüNATUTI: II soggetto passivo dell'jrıiuria , in Studi Studi in memoria di UmbertoRatti , Milano 1934, Si Is . ; D.47.10 .13.pr.
, D.4.9; C.3.4 i.
LO D.4.9.3.4 ; D. 13.1.7.2 ; D.13.S.18.2 ; D.1 6.ı.ıO ; D.38.S.3.2 ; D.39.2.4.ıo ; D. 42.1.6.6.3
; D.44.7 .3S.pr.
I I Actio de peculio et de in rem verso; P.VOCI: lstituzicni cit. 366.
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noxae dediıio , trasferimento a scopo di pena, ammesso a condizione che
l' avente potesra non abbia lui ordinato il delitto o potendo non abbia
impedito. Poiche il deliıto e del reo, egli porta con se la sua colpa quando
cambia famiglia o padrone (per adozione nel primo caso, per alienazione
nel secondo), o quando diventa sui iuris o libero. Nel primo caso, la
resporısabilita passa al nuovo pater familias, salva sempre la facolta di
noxae deditio Nel secondo, il colpevole risponde ormai di persona. Di qui
I' aforisma noxa caput seguitur: la pena segue la persona.
La noxae deditio dei figli diviene desueta nel corso del tempo
Giusliniano l'ammette solo per le schiavi'j.
La res onsabilita nossale si aveva anche nell' actio de er
il danno causato da un animale addomeslicato,danno considerato contrario
alla natura pacifica dell' animale stesso. Anche in questo caso si applica il
principio noxa caput sequitur, il propretario dell 'animale e tenuto risarcire
il danno, ma puö liberarsi trasferendo l'animale, ancora vivo, al
danneggiato13.
La responsabilita da "Iniuria"
Iniuria (ingiuria) e antigiuriridicita ; in senso stretto, e offesa fatta
alla persona dell 'uorrıo libero l 4• Le XII tavole punivano,in primo luogo, le
lesioni personali, distinguendo secondo la loro gravita . Per le piü gravi
ammellevano il taglione, se una composizione pecuniaria non fosse stata
concordata tra le parti ; per le meno gravi c' era la pena di 300 assi se
offeso un uomo libero ,di 150 se si trattava di uno schiavo". In caso di vie
12 O.LENEL: Die forınula der actiones noxales, in ZSS 47 (t927) 2 SS.: P.VOCI :Istituzioni cit.479.
13 R.ZIMMERMANN: The Law of Obligalions, cit. 1099 : M.TALAMANCA:Istituzioni ,cit. 620.
i. Gai.Ins.3.222 : D.47.10.l.pr .
15 Attraverso lo schiavo si offendava il padrone.
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di fatto senza lesioni, la pena era di 25 assi16. In secondo luogo, erano
punite la diffamazione e maledizione magica".
L'iniuria puö consistere in un'aggressione fisica e il danno
prodotto alla mente col veleno". L'iniuria puö essere di gravita minore,
per esempio atroce e l'aggresione fisica19. Tra le aggressioni non corporali
sona da ricordare la contumelia, la molestia sessuale, il libello
diffamatorio, la turbalive nell'uso delle cose pubbliche, efatti simili".
Elemento soggettivo eil dolo, qualificato animus iniurandi",
Con il nome di actio iniuriarum si ricomprendono tutte le azioni
pretorie", esperibili nei yari casi d' iniuria. il tipo di iniuria deve essere
na elasciata al prudente apprezzamento del giudice, valutate le circostanze del
caso concreto. L'actio iniuriarum e oltre che passivamente, pure
attivamente intrasmissibile e la responsabilita nossale trova per essa un
regolamento particolare. Se offeso e un filius familias, l'azione spetta
normalmente al pater, ma eccezionalmente anche il figlio in caso di
assenza del pater e in mancanza di un suo procuratore processuale" se
offeso e un schiavo, e concessa al dominus una particolare azione
D.47.1O.15.pr.
19 D.47 .1O.7.
20 Gai'ıns. 3.220 ; D.47.1O.15.2; D.47.1O.15.15; D.47.1O.15.25 ; D.47 .IO.l5. 34 ;
D.47 .IO.l5.43.
21 D.47.1O.3.1 ; D.47.1O.3.2.
22 B.TAHiROOLU: Roma hukukunda iniuria, 160 SS. ; D.47.1O.5.6 < o •• praetoria
16 GaUns. 3.223.
11 B.TAHiROGLU: Roma hukukunda iniuria, Istanbul 1969, ss25 e 37 ss. ; G.PUGLIE5E:Studi sull'Irıluria.Milarıo 1941, 13 ss e 315. ; A.BURDESE: Manuale di diritto privatoromano.Torino 1987,525 SS.; P.SOMER: Roma Hukukunda Mala verilen zarar, cil. 19.18
iniuriarum actio competit...>
23 D.47.1O.17.IO.
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pretoria" , L'actio iniuriarum e annale". il giudi zio viene normalmente
effettuato da recuperatores. Import a l'infamia del condannato'".
Con la persecuzione privaıa concorre, in lema di iniuriae, la
persecuzione pubblica, sin dal lex cornelia di Sil/a e poi sopratutto in sede
di cognitio extra ordinem criminale. La persecuzione pubblica diviene
prevalente in eta posıclassica ; Giustinian o lascia la scelta Ira i due tipi di
persecuzione" .
La responsabilita da "Damnum i niuria Datum"
il sislema romana della responsabilita primaria fece un progre sso
veramente noıevole e deci sivo, nel corso del periodo preclassico, furono
mdı eIdtifilC İe"T1bi.gsitVJ i CS ııasttı ilİ Ja1 j~kl tlmo'4iwill11lRflRJiöi JJfif ' r JlU
(danneggiamenıo) . Si profilo, pertanto, l'inizio di quella evoluzione, che
avrebbe portaıo gli ordinamenti giuridici moderni a ritenere che la ..
responsabilita civile .. si verifica es senzialmenıe quando un soggetto ponga
in essere un atto determinativo di un dan no economico per un altro
soggetto: donde l' obbligo del danneggiatore di risarcire il danneggiato per
un importo equivalente al pregiudizio econ omico subiıo.
La reppressione del nuovo delictum fıı irıtrodotta, agli inizi del
secolo III a.c. , dalla lex Aquilia de damno dato, che dedic6 al damnum
iniuria datum due dei tre capitoli, in cui si divideva, e satabili: nel caput
primum , che chiunque avesse cornpiuto danneggiamenti maleri ali di altro
tipo o di minore entita fosse tenuto a pagare al propriteria il piü altro
valore di mercato raggiunto dall' oggetto nel corso degli ultimi trenta
" D.47 .1O.l5 .34
n C.9.35.5 <...cum rmunarum acıio annuo ıempore praescripta sit ... .>
" B.TAHİROOLU,Roma Hukukunda Iniuria, 17 i ss. ; D. 3.2. i
27 lust. los. 4.4.ıo.
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giomi28.Come si yede, la regola generale era piuttosto quella del caput
tertium, che non quella del caput primum. Ma non era questa la sola
singolarita di struttura del testo aquiliano, perche la legge Aquilia, nel
caput secundum, intermedio ıra i due ora riassunti, stabiliva qualcosa che
non aveva nulla a che vedere con il danneggiamento: e cine che
I'adstipuıaıor" fosse tenuto ad indennizzare il credilore principale quando
avesse operato i'estinzione del debito mediante accepıilatio
fraudolentemente, senza la sua autorizzazione e contro il suo
interesse.Tuttö ciö induce a sospettare che il testo della lex Aquilia", cosi
come noto ai giuristi Cıassici, sia stato frutto di una stratificazione di leges
precedenu".
amnum, eve essetecorpore corporı alum cıoe pro ottoa a
cosa con ıl corpo del reo. Ciö significa he i'atto deve essere commissivo
che le lesione deve essere materiale che il rapporto tra causa ed effetto
deve essere immediato, visibile. Cosi la legge venne intesa
dell' interpretaıio arcaica, che non fu smentila da quella successiva",
Perciö risponde chi uccide lo schiavo con un' arına, ma non chi lo lascia
morire di fame; e solo chi compie il fatto, non chi lo predispone e lo fa
eseguire da altri" . Si vole evitare un'indagine su varie possibili concause,
piü o meno lontne,dell'evento finale".
28 B.ERDOGMUŞ : Roma borçlar hukuku ders leri, Istanhul 2005, 126 ss.
29 Garante di unsoggettoche si fosse indebitato mediante stipulatio.
30 M.F.CURSI: lniuria cum damno, AntigiuridicitA e colpevolezza nella storişa del dannoaquiliarıo.Milano 2002, 147 ss.
31 Gai.!ns. 3.210 : 3.215 : 3.217 : 3.218: D.9.2.27.5
32 Gai.lns.3.219; D.9.2.5l.pr.
" D.9.2.7.3 .
" D.9.2.7.6
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il danno deve essere ingiusto: iniuria datum" , Di iniuria parlava
gia di legge: i giuristi danno al temrine un doppio signifieato. Agisee
iniuria cioe contra ius, ehi non ha nessuna giustifieazione per il suo atto,
ma non ehi distruggeo danneggia la eosa altrui per difendere se stesso o le
sue cose", Ed e prodotto iniuria il danno dovuto a dolo o eolpa
dell 'agente, il regime aquiliano e l' unico che, in tema di delitti, faccia
derivare la responsabilita anche dalla colpa". La colpa si evita usando
diligenza esatta: La regola si deve a Q.Mucio Scevola, che stabili cu/pam
esse quod, cum a diligente provideri poterit, non esset provisum : c'e colpa
per il fatto che non si sia previsto con l'uso di diligentia, si poteva
prevedere" Di cui l'illazione, che in tema di lex Aquilia si tiene conto
GliClıS dkıniP6elpHımlw I' 39 i
L'ammontare della paena era stabilito dalla legge con un criterio
particolare. NeIle ipotesi del capitolo Primo, il danno subito dall' offeso
doveva essere determinato tenendo conto del valore massimo raggiunto,
per esempio dallo schiavo, nel anno precedente alla sua morte'". Nelle
ipotesi del capitolo terzo, il periodo di retrodatazione era limitato a trenta
giorni'" . La giurisprudenza trasferi questo criterio dal valore oggettivo
della cosa aIl' interesse dell'offeso a non subire il danno:in definitiva, si
attribuiva l' id quod interest , valutandolo quale poteva essere al giomo del
maggior valore deIla cosa entro il periodo stabilite".
as D.9.2.2.pr.
36 D.9.2.5.pr.
31 Gai. Ins. 3.202 e 3.211 ; D.9.2.5. 1
" D.9.2.31
39 B.TAHİROGLU : Roma Hukukunda Iniuria,175 SS.; D.9.2.44.pr. "In lege Aquilia el
levlsslma cu/pa venit"
40 P.SüMER: P.SüMER: Roma Hukukunda Malaverilen zarar.cit. 61.
41 D.9.2.2 I.pr; Gai Ins. 3.2 14 e 3.218.
42 D.9.2.21.2
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il diriıto pretorio provvide a estendere I'applicazione della legge.
Legittimato attivo all'esercizio dell'actio lex Aquilia era originariarnente
i'erus, cioe il dominus degli oggetti danneggiati, Ma in periodo c1assica e
postclassica furono accordale "acıiones (in facıum) ad exemp/um /egis
Aquiliae" anche il possessore di buona fede l'usufruııuario, I'usuario,il
creditore pignoratizio" a persone diverse dal dominus sopratutto.Dall'altro
lato le ristrezttezze che derivavano dal richiedere che il danno fosse
corpore corpori datum . il danno poteva non essere prodoııo corpore. Se
per esempio il rnagistrato municipale sequestravail gregge e poi lo lasciava
morir di fame, o deperire, rispondeva; e se l'addetto alla fornace si
addormentava, provocando cosi un incendio, c'era responsabilita per ilbilll 44
Le varie azioni pretorie erano ın factum: la situazione puö
parogonarsi a queIla che si aveva in lema di contratti innominati. Per le
azioni ex /ege Aquilia vale una regola, che e applicata anche in qualche
altro caso: se il convenuto, in iure, ammelle la sua colpa, cioe confessa, econdannalo in simp/um ; se nega, e i'attore prova le sue affermazioni, econdannato in duplum",
La "culpa" era intesa come responsabilita personale e volontaria
anche se non dolosa dell'everıto dannoso. Si esc1use, cioe la culpa nelcaso
vis maior o di casus fortuitus, nonche in talune ipotesi in qui il fatto
dannoso, pur essendo volontario, non fosse stato intenzionalmente
deterrninato iniuriae causa", Collegato al concetto di cu/pa fu la
"causalita" del danno, cioe la esigenza di ricollegare il danno ad una
43 0.7.1.17.3
44 0.9.2.27.9
" Gai'ıns.4.4 ; 0 .9.2.23
46 Per esempio nella ipotesi di chi, durante un cembartimento sportivo. uccidesse con unpugno troppo forte il suo competitore.
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attivita causativa del responsabile; si riterıne, pertarıto non responsabile
dell'incendio provocato nel fondo altrui chi avesse acceso un fuoco nel
proprio fondo in assenza di vento, essendo quindi nella pratica
impossibilita di prevedere il sopravvenire di qualche colpo eccezionale di
verıto che portasse il fuoco nel fondo vicino. La tendenza della lex Aquilia
edella giurisprudenza preCıassica e classica nella valutazione della culpa
del danneggiatore fu molto rigoristica: di norrna il danneggiatore fu
reputato responsabile anche se il danno fosse dipeso da una sua minima
negligenza o imperizia.ıı diritto postclassico-giustinianeo, pur ribadendo in
astratto questa tendenza" mosırö in concreto.nella disamina dei casi
singoli, una certa inclinazione ad assolvere il danneggiatore quando non
ibJSC ,ist65&ıiiCiilS celpa d: deH': fltyndj;dalUa
47 In lege Aquilia et levissima cu/pa venit.
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