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1 Le cooperative, una risorsa delle Marche. Titolo da definire La realtà marchigiana e le iniziative regionali di promozione della cooperazione. Intervento dell’Assessore Regionale alla Cooperazione Giulio Silenzi 3 Nuove opportunità per la cooperazione marchigiana: la Lgge regionale n. 5/2003 e la Legge 49/85 titolo 1 regionalizzata. 11 Il quadro attuativo 2003 19 www.cooperazione.marche.it 2 Appendice Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5. Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34. Promozione e sviluppo della cooperazione sociale. 35

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Le cooperative, una risorsa delle Marche.

Titolo da definire

La realtà marchigiana e le iniziative regionali

di promozione della cooperazione.

Intervento dell’Assessore Regionale alla Cooperazione Giulio Silenzi 3

Nuove opportunità per la cooperazione

marchigiana: la Lgge regionale n. 5/2003

e la Legge 49/85 titolo 1 regionalizzata. 11

Il quadro attuativo 2003 19

www.cooperazione.marche.it 2

Appendice

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo dellacooperazione.Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34.

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale. 35

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Intervento dell’Assessore regionale alla cooperazioneGiulio Silenzi

La realtà marchigiana e le iniziative regionali di

promozione della cooperazione

L’approvazione della Legge regionale n. 5 del 16 aprile2003, “Provvedimenti per favorire lo sviluppo dellacooperazione”, ha aperto una nuova fase per questoimportante settore della società marchigiana. Una fasenella quale la vitalità e lo sviluppo di ampi settoridell’universo cooperativo si incontrano con un forteimpegno della Regione Marche nel sostegno ad unsviluppo quantitativo e qualitativo della cultura edell’economia cooperativa. È dal 1999 che la Giunta Regionale ha intrapreso una

sempre più ampia azione di promozione della

cooperazione e nell’attuale legislatura si è registrato un

ulteriore salto di qualità. Il forte aumento delle risorse

destinate, la creazione di una struttura operativa ad hoc

e l’impegno sul piano legislativo ne sono stati i principali

segnali. Con la nuova legge si è raggiunto un importante

traguardo che è il punto di partenza per nuovi impegni.

In questi mesi si è lavorato alla predisposizione del primoquadro attuativo annuale della Legge regionale n. 5/03per rendere concrete le opportunità offerte alle societàcooperative. Da pochi giorni, il 15 ottobre 2003, si è

conclusa la fase di accettazione delle domande per

accedere ai circa 2 milioni di euro di contributi per l’anno

2003. La risposta delle cooperative è stata……………..per

un totale di ……………………………richieste di

agevolazione pervenute.

Ogni anno l’uscita del quadro attuativo sarà il momento

in cui non solo la regione determinerà condizioni e tempi

per accedere ai finanziamenti ma anche per fare il punto

dell’esperienza maturata e della situazione del settore.

Un’ulteriore iniziativa assunta in questo periodo è stata il completamento dell’iter di effettiva regionalizzazionedella L. 49/85 titolo I, nota come “Marcora”. Finalmente le cooperative marchigiane richiedenti potranno ottenere i contributi, tramite il gestore Coopercredito spa.L’istituzione di un Comitato Regionale che delibererà laconcessione delle agevolazioni permetterà una gestionepiù vicina alle necessità della cooperazione marchigiana. La Conferenza Regionale della Cooperazione, precedutada quelle provinciali, che hanno iniziato a svolgersi, saràun momento di valorizzazione dell’attività e delle

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aspirazioni dei cooperatori e delle cooperatricimarchigiane. Ma sarà anche il momento della verificadello stato di salute del settore, delle cose fatte e delruolo svolto dall’associazionismo e dalle istituzioni, laRegione in primo luogo, per la diffusione dei valori edell’esperienza cooperativa nella società e nell’economiadei nostri territori. Lo scopo di tutta la nostra azione è e sarà quello di

aiutare le cooperative a diventare ancora di più

protagoniste nello sviluppo delle Marche.

Con la consapevolezza che già in questo momento,nonostante i suoi limiti, la cooperazione marchigianagioca un ruolo significativo, per rilevanza economica esociale, sia per la cooperazione italiana che per la societàregionale. La Regione Marche ha incrementato costantemente negliultimi anni le iniziative di sostegno al ruolo svolto dallacooperazione a partire dall’abrogata L.R. 4/1999 alle leggidi promozione della cooperazione sociale.L’approvazione della L.R. n.5/2003 è l’ultimo di questimomenti, una legge innovativa anche rispetto alpanorama nazionale degli interventi attuati dalle varieRegioni.Nelle Marche le cooperative operano in agricoltura,edilizia, credito, pesca, servizi sociali, produzione eservizi, trasporti, consumo e distribuzione. In diversi diquesti settori alcune cooperative si collocano tra le piùimportanti imprese della Regione, in altri casirappresentano reti di imprese rilevanti, radicate ed inforte crescita.La tendenza all’incremento del settore cooperativo, persocietà attive, numero degli occupati e soci staavvenendo contemporaneamente ad un riequilibrio nellosviluppo cooperativo delle varie province. La realtà marchigiana si è dimostrata vitale nel svilupparele potenzialità di una formula, quella cooperativa, chepermette di creare nuova occupazione, soprattuttogiovanile, femminile e con livelli medio - alti di istruzione.La cooperazione è quindi non solo spazio di democraziaeconomica ma anche una risorsa importante per lacreazione di occupazione e l’autoimprenditorialità. Istituzione regionale e Associazionismo cooperativohanno collaborato in questi anni per ridurre i pericoli diuna cooperazione “spuria” e poco affidabile e favorire lacrescita qualitativa del sistema.

La stessa Legge regionale n. 5/2003 è il risultato di questaabitudine al confronto e alla collaborazione tra istituzionee mondo cooperativo. Il percorso di discussione è iniziatonei mesi successivi alla II Conferenza Regionale sullacooperazione del 1999, ha risentito dell’evoluzione dellarealtà cooperativa regionale e si è sviluppato sulla basedell’esperienza che stava maturando con la L.R. n. 4, 1999ed il Patto per lo sviluppo (sostegno alla creazione dioccupazione in cooperative nuova costituzione). La Regione, con la nuova L.R. n. 5 /03, sarà in grado dirispondere in maniera più puntuale alle esigenze postedalla crescita del numero di cooperative, dei soci e degliaddetti. La nuova legge sarà uno degli strumenti di unaazione regionale capace di agire su tre distinti livelli;quello della valorizzazione della forma cooperativa,realizzato anche sul piano del consolidamento delle realtàgià operanti, quello della nascita di nuove cooperative,quello dell’attenzione allo specifico dei vari settoricooperativi.Con la stampa di questo materiale crediamo di fare unopera utile sia ai singoli cittadini e cooperatori che allesocietà. Un’ azione informativa che si avvale anche di un sito internet (www.cooperazione.marche.it ) e dellacollaborazione delle quattro associazioni regionalicooperative (Confcooperative, Legacoop, Agci, Unci). Un’informazione che grazie alla nuova legge verràaffiancata da iniziative di studio e ricerca sulla cultura ed il mondo cooperativo marchigiano per valorizzarequella che non è solo una esperienza economica ma anche culturale, legata a quei valori di democrazia e partecipazione di cui la nostra società continua ad avere bisogno.

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Alcuni dati sulla cooperazione marchigiana

Le cooperative sono oggetto di diverse classificazioni,una è quella istituzionale delle sezioni di iscrizione nelRegistro Prefettizio, prerequisito per l’accesso a tutta unaserie di agevolazioni. Le cooperative sono suddivise nellevarie sezioni in considerazione delle attività previstestatutariamente.

Società Cooperative iscritte ai Registri Prefettizimarchigiani al 31.12.02

Provincia PU AN MC AP TotaleSezioneConsumo 11 13 12 4Produz e lav. 114 316 166 175Agricola 56 117 67 63Edilizia 58 139 40 61Trasporto 6 4 2 6Pesca 9 19 7 12Mista 52 202 89 88Mutuo Socc. 0 4 0 0Totale 387 814 383 409 1993

Variazione totale 2001/2002 + 11 + 17 + 9 + 45 + 82Sociale 81 72 42 70

Variaz. tot coop sociali 2001/2002 + 5 + 12 + 1 + 19 + 37

Fonte: Prefetture Marchigiane - Elaborazione Regione Marche - FunzioneCooperazione nei settori produttivi.

N.B. Il numero di PU 2002 non è confrontabile con quellodelle altre tre province perché il dato di queste ultimeconsidera la doppia iscrizione delle coop sociali chequindi sono conteggiate anche nell’altra sezione diiscrizione (prevalentemente Produzione-Lavore o mista)mentre nel caso di PU è il contrario ed il totale di 387cooperative si ottiene sommando anche le 81 coop socialicosa che non avviene negli altri tre casi.

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1998 1999 2000 2001 incremento 98-01

attive % prov. attive % prov. attive % prov. attive % prov. increm. increm.su tot. su tot su tot su tot imprese %

ProvinceAN 498 35,62% 512 531 548 35,81% 50 10,04%AP 291 20,81% 302 327 342 22,35% 51 17,52%MC 293 20,95% 290 296 296 19,34% 3 1,02%PU 316 22,60% 318 328 344 22,48% 28 8,86%Totale 1.398 1.422 1.482 1.530 132 9,44%

Gli ultimi anni hanno visto una notevole crescita delsettore sia per numero di cooperative che per occupati.

Evoluzione società cooperative attive con sede legalenelle Marche. 1998-2001

Fonte Infocamere – elabo Servizio statistico

Regione Marche/ufficio cooperazione.

I dati INPS sono particolarmente interessanti nell’otticadelle politiche attive del lavoro e per la conoscenza diquelle tipologie cooperative a impatto occupazionaleDIRETTO (in particolare produzione e lavoro).

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1994 1998 Var% 2001 Var% Var %

1994/1998 1998/2001 1994/2001

Totale Marche 8.655 10.527 + 21,62 + 13.514* + 28,37 + 56,14

per Provincia 2001-numerodipendenti cod 4°

PU 1426 2029 + 42,28 2525 335 + 77,06AN 4542 4937 + 8,69 6075 1629 + 33,75MC 1113 1263 + 13,47 2058 347 + 84,90AP 1574 2298 + 45,99 2856 757 + 81,44

Fonte: INPS Nazionale e ARMAL Report n.6/2001Elaborazione Regione Marche – Ufficio Cooperazione.*Di cui 3.068 dipendenti iscritti al codice 4A (assetto previdenziale previsto al DPR 602/70 per particolari categorie, es. facchinaggio)

Confronto dati numero dipendenti iscritti all’INPS al 31.12.1994 –15.05.2001

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Nuove opportunità per la cooperazione marchigiana:

la Legge regionale n. 5/2003 e la Legge 49/85 titolo I

regionalizzata.

La Regione Marche negli ultimi anni ha incrementato il suo impegno verso il mondo cooperativo, sia sulversante normativo che su quello dell’entità delle risorseumane e finanziarie. Si tratta di attività essenziali nelfavorire la crescita qualitativa della cooperazionemarchigiana e la diffusione e valorizzazione di una formulasocietaria dall’indubbio valore sociale e culturale oltre cheeconomico. Vediamone gli aspetti più significativi.

L. R. n. 5/2003

Con la nuova legge il ventaglio delle opportunità si èampliato e il quadro attuativo 2003 rappresenta il momento di passaggio dal vecchio al nuovo. La leggesostiene le iniziative delle cooperative di produzione/lavoro,miste e sociali (con l’eccezione dell’art. 3 che prevede anche altre tipologie) nei seguenti ambiti:1. interventi a sostegno di processi di capitalizzazione delle cooperative e finalizzati all’incrementodell’occupazione;2. contributi a sostegno degli investimenti effettuati;3. contributi alla costituzione di nuove cooperativefinalizzati alla creazione di nuova occupazione;4. attuazione di interventi sperimentali nei territori chepresentano condizioni di svantaggio;5. iniziative per favorire l’accesso al credito; Un cenno merita l’art. 3 che è in attesa di essere approvato dall’Unione Europea e che è particolarmenteinnovativo e prevede il finanziamento di progetti diincremento occupazionale e sostegno alla capitalizzazionetramite l’azione di società finanziarie di partecipazione. Una modalità che ripropone l’esperienza della Marcoratitolo II che nelle Marche ha favorito, negli ultimi 15 anni,realizzazioni molto positive. Altrettanto importante degliincentivi alle imprese è il sostegno che la legge prevedeper le iniziative di informazione e promozione, la culturacooperativa, la conoscenza del settore e l’attivazione di un ambito di consultazione permanente tra la Regione e l’Associazionismo cooperativo. Il testo della Legge e cenni sull’attuazione dei singoli interventi sono riportati più avanti.

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Gli interventi realizzati negli ultimi anni

della Regione Marche, Assessorato alla promozione

della cooperazione.

Le opportunità oggi offerte sono il risultato di mutamentiavvenuti negli ultimi anni. Da una parte il decentramentodallo Stato alle Regioni (regionalizzazione Legge Marcora)dall’altra un impegno cresciuto con forza negli ultimi annifanno si che la Regione Marche sia l’interlocutoreprincipale del mondo cooperativo ed un fattoreimportante per favorire lo sviluppo di questo settore. La forte iniziativa regionale verso questo settore hatrovato espressione in tre versanti:- l’aggiornamento della legislazione- l’aumento delle risorse economiche destinate agliinterventi per il settore;- una crescente attenzione verso il settore e la creazionenell’organizzazione regionale di una struttura per la cooperazioneDel primo aspetto abbiamo già parlato mentre per il terzo evidenziamo la costituzione nel 2001 dell’UfficioCooperazione all’interno del Servizio FormazioneProfessionale e Lavoro sostituito nel 2003 dalla Posizione

di Funzione Cooperazione nei settori produttivi.

Vediamo invece in quali interventi e risorse si è resoevidente l’impegno sempre più forte della Regione per lo sviluppo di questo importante settore.Un cenno a parte meritano gli interventi dedicati alla promozione della cooperazione sociale gestitidall’Assessorato ai Servizi Sociali e svolti sulla base delleleggi regionali specifiche, l’ultima della quale, la L.R. n.

34/2001 abbastanza recente. Gli interventi realizzativanno dalla istituzione dell’albo regionale delle coopsociali, ai contributi per progetti di inserimento lavorativodi persone svantaggiate nelle cooperative di tipo b, allaregolamentazione delle modalità di convenzionamento e delle tariffe. La Giunta regionale si è impegnata ariservare commesse di beni e servizi alle cooperative di inserimento lavorativo ed inoltre negli ultimi anni ha attuato consistenti riduzioni di IRAP in favore dellecooperative sociali. A parte la legge 34/01 gli interventi principali in favoredella cooperazione sono realizzati dall’Assessorato allaPromozione della Cooperazione e negli ultimi anni la tipologia è stata la seguente:

Legge 49/85 modificata (L. 57/01 art. 12), titolo 1° “Fondo

di rotazione” (Foncooper)

Il lungo e difficoltoso iter di regionalizzazione della legge è alla conclusione. È stato costituito un Comitato regionale che delibererà la concessione delle agevolazioni. Ciò significa che le richieste di finanziamento giàpresentate a Coopercredito spa potranno essere accoltemano a mano che si renderanno disponibili le risorsefinanziarie dei rientri del Fondo di rotazione delneocostituito Foncooper Marche, che ammontano a circa 1 milione di Euro l’anno. Si tratta di risorse non enormi e che al momento non sono sufficienti a coprire le richieste già presentate;tuttavia con le opportune modifiche su criteri e priorità la Marcora regionalizzata, grazie almantenimento/incremento del Fondo di rotazionepermetterà alla cooperazione marchigiana di contare su una quota stabile di risorse utilizzabili.I beneficiari di questa legge sono tutte le SocietàCooperative con esclusione di quelle che hanno per oggetto l’acquisto della casa e con i requisiti dimensionali per le piccole e medie imprese.Gli investimenti finanziabili sono:– acquisto delle aree e/o fabbricati strumentali, esecuzione delle opere murarie, – acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi gli automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.I finanziamenti (Foncooper) sono erogati a tasso agevolato ed alle seguenti condizioni:Durata:– per i beni mobili 12 mesi di preammortamento e 8 anni di ammortamento con rate semestrali posticipate, – per i beni immobili 18 mesi (elevabili a 24 mesi per le piccole imprese del centro nord e quelle ubicate nel Mezzogiorno) di preammortamento e 10 anni di ammortamento con rate semestrali posticipate, Percentuale d’intervento ed entità massima. L’importo di ciascuno intervento viene determinato, con riferimentoalla capacità di autofinanziamento, nella misura massimadel 70% dell’ammontare totale delle spese ammissibili a finanziamento. L’entità massima concedibile a finanziamento è pari ad € 2.000.000.

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1.500.000

2.000.000

2.500.000

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3.500.000

1999 2000 2001 2002 2003

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Fon

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rota

zio

ne

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ital

izza

zio

ne

Leg

ge

Mar

cora

Stanziamenti in € a favore della Cooperazione

anno 1999 2000 2001 2002 2003 totale

descrizionec/interessi investimenti 103.000 206.000 129.000 122.000 93.060 653.060c/capitale per investimenti innovativi 0 0 0 0 47.853 47.853promozione 103.000 103.000 129.000 98.000 209.720 642.720assistenza tecnica 103.000 103.000 129.000 108.000 0 443.000ricerca, studi, documentazione 0 0 0 0 58.110 58.110iniziative promozionali, diffusione 0 0 0 0 29.085 29.085acc.credito breve termine 77.000 77,000 77.000 77.000 16.850 324.850acc.credito medio termine 77.000 77.000 77.000 77.000 49.300 357.300sostegno nascita cooperative 619.748 206.582 1.032.913 619.748 1.013.356 3.492.347interventi sperimentali sviluppo locale 0 0 0 0 92.435 92.435fondo rotazione capitalizzazione 387.000 1.563.000 3.226.000 1.764.000 795.800 7.735.800Legge Marcora 0 0 0 0 3.276.702 3.276.702

1.469.748 2.335.582 4.799.913 2.865.748 5.682.253 17.153.244

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Legge regionale 4/1999.

Art. 4

Interventi in favore degli investimenti:

Contributi in conto interessi concessi alle impresecooperative e loro consorzi per effettuare investimentimateriali e immateriali.

Art. 5

Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi:

Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative

Art. 6 – comma 2, lett. a)

Consorzi di garanzia collettiva fidiContributi ad integrazione del fondo rischi per il sostegnodelle attività dei consorzi fidi regionali costituiti da coop.e/o organizzazioni regionali della coop. per le operazioni a breve termine

Art. 6 – comma 2, lett. b)

Consorzi di garanzia collettiva fidiContributi ad integrazione del fondo rischi per il sostegnodelle attività dei consorzi fidi regionali costituiti da coop.e/o organizzazioni regionali della coop. per le operazioni a medio termine

Art. 7 – comma 1, lett. a)

Sostegno alle attività delle centrali cooperativeContributi alle organizzazioni regionali delle Associazionicooperative per la realizzazione di progetti volti allapromozione e organizzazione delle cooperative associate

Art. 7 – comma 1, lett. b)

Sostegno alle attività delle centrali cooperativeContributi per le attività di assistenza tecnica edamministrativa svolta in favore delle cooperative associate

Patto per lo Sviluppo e Legge regionale 12/2001

Spese per la costituzione di nuove cooperative e la creazione di nuova occupazione.Contributi a fondo perduto per le imprese cooperative di nuova costituzione Spese per gli investimenti, la gestione e l’assistenzatecnica.L’intervento sperimentale è stato realizzato con risorsestanziate negli anni 2000, 2001 e 2002. I progetti finanziatisono stati 75 per centinaia di nuovi posti di lavoro creati.

0

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5.000.000

6.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

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Il quadro attuativo 2003

Il quadro attuativo – anno 2003 – predisposto ai sensidell’articolo 9 della Legge regionale n. 5/2003 è finalizzato a definire quelle modalità applicative della legge che si èritenuto necessario regolamentare con atto distinto e cheogni anno sono più facilmente modificabili. Quindi ognianno questo atto sarà determinante per dare concretezzaagli interventi previsti dalla legge.Il quadro determina criteri e modalità per la concessionedelle agevolazioni, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del Fondo per lacapitalizzazione, nonché le fattispecie che danno luogo allarevoca o alla decadenza dai benefici. Nel quadro vengonodefinite le eventuali quote delle risorse disponibili o criteripiù favorevoli per le cooperative sociali o altre tipologie.

Le disposizioni previste

Per l’anno 2003 la legge autorizza, per le cooperative di produzione-lavoro, miste e sociali, con esclusione per lecoop. che operano nel settore dei trasporti, dell’agricoltura(produzione, trasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli: allegato I del trattato della Comunitàeuropea), della pesca, dell’acquacoltura e dell’esportazione(Regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/2001), uno stanziamento di € 1.878.758.

Tipologia degli interventi

Art. 2

Capitalizzazione: Finanziamento senza interessi (garantito da fideiussione) a fronte del capitale sociale versato. Stanziamento 2003: € 795.799.

Misura del contributo

Importo pari a due volte l’incremento del capitalesociale versato dai soci (per le cooperative esistenti)o tre volte (per le cooperative neo-costituite), a) massimo: € 100.000b) restituzione in 6 rate semestrali a partire dal 2° anno

Art. 3

Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia

e lo sviluppo dell’occupazione

La Giunta Regionale concede contributi annuali a Società

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interessati, le Associazioni Cooperative finanzia progetti di intervento finalizzati allo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle imprese cooperative che operano inaree che presentano particolari condizioni di svantaggiosocio-economico o in zone rurali.Stanziamento 2003: € 92.434

Art. 7

Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi:

contributi al Confidi, sul Fondo Rischi, per garanzie fidejussorie prestate a coop. e loro consorzi su:operazioni a breve termine– operazioni a medio termine– operazioni a lungo termine– fideiussioni su operazioni di credito a favore di enti pubbliciStanziamento 2003: € 55.146

Art. 8

Sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione:

La Giunta Regionale concede contributi alle AssociazioniRegionali Cooperative per progetti finalizzati:a) alla realizzazione di attività di informazione epromozione della cooperazioneb) all’attività di ricerca, studi e centri di documentazioneper la cooperazioneStanziamento anno 2003: € 267.830

finanziarie, costituite da Cooperative, per partecipazionitemporanee e di minoranza al capitale sociale. Questo intervento si renderà operativo dopol’approvazione dell’Unione Europea.

Art. 4 – c. 1

Contributi sugli investimenti:

contributo una tantum sugli interessi in contratti di mutuo e di locazione finanziaria, di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali e immateriali. Stanziamento 2003: € 93.060.Misura del contributoValore attuale del concorso sugli interessi nella misuramassima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento.a) importo massimo: € 15.000 b) limite minimo degli investimenti: € 25.000

Art. 4 – c. 2

Contributi sugli investimenti:

contributi in c. capitale per investimenti innovativi (conclusi nei 12 mesi precedenti, in corso, da concluderenei 12 mesi seguenti): macchinari e attrezzature, ricerca e sviluppo, brevetti-licenze-marchi, certificazione di qualità e ambientale, marcatura CE, trasferimento tecnologico.Stanziamento 2003: € 47.832Misura del contributoa) 35% del costo ammissibileb) massimo: € 5.000 limite minimo degli investimenti: € 25.000

Art. 5

Sostegno alle nuove Cooperative (costituite dal 16/9/2001)per investimenti (effettuati dalla costituzione fino ai 12mesi successivi alla graduatoria), per spese di gestione del primo anno di attività (escluso il costo del lavoro), per assistenza tecnica di un tutor.Stanziamenti 2003: € 486.568Misura del contributoa) fino al 50% degli investimenti (massimo € 60.000) ed a un massimo di € 5.000 per addettob) 30% delle spese sostenute fino a un massimo di € 12.000 c) fino a € 7.000 e per un periodo non superiore a un anno

Art. 6

Interventi sperimentali per lo sviluppo locale:

la Giunta Regionale, sentite le Province e i Comuni

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www.cooperazione.marche.it

È un iniziativa della Regione Marche, Assessorato alla Promozione della Cooperazione, nata per mettere a disposizione delle cooperative e dei cittadini unostrumento di informazione per conoscere meglio le iniziative promosse dalla Regione per questo settore. Uno spazio per la valorizzazione di quella funzione sociale della cooperazione, mutualistica e senza fini di speculazione privata, che l’art.45 della Costituzionericonosce.

www.cooperazione.marche.it offre alle cooperative:- la possibilità di una informazione costante sulle iniziative regionali, sia visitando regolarmente il sito, che iscrivendosi alla mailing list dell’assessorato; - la possibilità di informare sulla propria attività, di essere contattati e, se si dispone di sito internet, diessere collegate e visitate grazie all’iniziativa cooperativemarchigiane on line, che, oltre che fornire gli indirizzi e brevi informazioni sulle cooperative della regione,intende attuare un collegamento dei siti cooperativiregionali.Per aderire all’iniziativa basta compilare e spedire lascheda che troverete sul sito.

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Appendice

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5.Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;il Presidente della Giunta regionale promulgala seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 dellaCostituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e inarmonia con gli obiettivi della programmazione economicae della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazionedelle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità perla salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazionee per la valorizzazione di aree del territorio regionale chesoffrono di particolari condizioni di svantaggio.2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi afavore delle cooperative, delle piccole società cooperativedi cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266(Interventi urgenti per l'economia) e dei loro consorzi,iscritti all'Albo nazionale degli enti cooperativi previstodall'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisionedella legislazione in materia cooperativistica, conparticolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).3. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà marchigiana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionalee il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.

Art. 2

Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi

1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle impresecooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitalesociale versato.2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti entro i dodicimesi antecedenti la data di pubblicazione del quadroattuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a trevolte l'ammontare del capitale sociale versato; per lecooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versatodai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.

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cooperative e loro consorzi, secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa,prevedendo in caso di utili una remunerazione obbligatoria delle quote o azioni ai sensi della legge 31gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societàcooperative), al fine di garantire l'economicità delleiniziative. Alle dismissioni delle partecipazioni da partedelle società finanziarie si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria,commercio e artigianato del 4 aprile 2001.5. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 individua lepriorità degli interventi, le modalità di riparto delle risorsee i criteri di valutazione dei progetti. Una quota dellerisorse può essere riservata all'attuazione di progetti volti a sostenere lo sviluppo di cooperative di recentecostituzione o riguardanti aree a svantaggio territoriale.6. Le società finanziarie beneficiarie dei contributi siattengono a criteri di efficacia ed economicità, valutano i requisiti formali, la fattibilità del progetto di impresa e l'utilizzo dei finanziamenti in base alla normativacomunitaria, assicurano il controllo dell'iniziativa tramite rilevazioni semestrali e l'erogazione dei servizi di sostegno, stipulando apposita convenzione con lecooperative partecipate che preveda altresì laremunerazione delle prestazioni da parte di quest'ultime.7. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono restituitialla Regione dalle società finanziarie beneficiarie entro il decimo anno solare successivo a quello di erogazione. La convenzione tra Regione e società finanziarie definiscele modalità ed i criteri di restituzione.

Art. 4

Contributi in favore degli investimenti

1. La Regione concede alle imprese cooperative e loroconsorzi un contributo una tantum corrispondente al valoreattuale del concorso sugli interessi, nella misura massimadel 70 per cento del tasso ufficiale di riferimentorelativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziariadi durata non superiore a dieci anni, effettuati perinvestimenti in beni materiali ed immateriali.2. La Regione concede contributi in conto capitale inrelazione ad investimenti innovativi relativi a:a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipoinnovativo;b) costi per la ricerca e sviluppo;c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze

3. L'erogazione del finanziamento è subordinata allasottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro attuativo di cuiall'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia della restituzione delfinanziamento.4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali inscadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare a quello di erogazione.

Art. 3

Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia

e lo sviluppo dell'occupazione

1. La Regione sostiene progetti di salvaguardia e sviluppodell'occupazione rivolti alle piccole e medie imprese,mediante la concessione di contributi annuali a societàfinanziarie per la capitalizzazione delle cooperative e deiloro consorzi.2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono:a) essere partecipate da almeno cento cooperative con sedelegale nella regione e distribuite sull'intero territorio;b) possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per ilcredito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardiadei livelli di occupazione) e successive modificazioni, non incompatibili con il requisito di cui alla lettera a).3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:a) per almeno l'85 per cento delle risorse disponibili, alla concessione di un finanziamento senza interessi per progetti di capitalizzazione proposti ed approvati sulla base di un programma annuale di attività;b) per un ammontare non superiore al 10 per cento delle risorse disponibili, all'integrazione del fondo rischiper un importo proporzionale al valore patrimoniale dellesocietà stesse e delle cooperative partecipate alla datadella domanda. L'importo del contributo non può esseresuperiore al 50 per cento del contributo privato al fondodella società;c) per un ammontare non superiore al 5 per cento dellerisorse disponibili, alla copertura di una quota pari ad unmassimo del 30 per cento delle spese di gestione, qualecontributo a fondo perduto determinato proporzionalmenteal numero dei progetti approvati annualmente ed inrelazione al numero delle società finanziarie richiedenti.4. Con le risorse apportate ai sensi del comma 3, le società finanziarie assumono partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale sociale di

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Art. 6

Interventi sperimentali per lo sviluppo locale

1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nelquadro attuativo, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale,sentite le Province e i Comuni interessati, nonché leorganizzazioni regionali delle associazioni cooperative,realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, lavalorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperativenelle aree del territorio regionale che presentano particolaricondizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.

Art. 7

Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi

1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionaliintersettoriali costituiti da cooperative e dalleorganizzazioni regionali della cooperazione giuridicamentericonosciute aventi sede legale ed operativa nella regione,mediante la concessione di contributi ad integrazione delfondo rischi.2. Ai fini della concessione dei contributi, di cui al comma 1,gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamentibancari a favore dei propri soci;b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente allaprestazione di garanzie;c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto didistribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.3. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fideiussorie per:a) operazioni a breve termine;b) operazioni a medio termine;c) operazioni a lungo termine;d) fidejussioni su operazioni di credito a favore di entipubblici.4. L'importo massimo delle operazioni di credito per ognicooperativa o consorzio ammesso al beneficio di cui alcomma 1 e le modalità di applicazione del regime di aiutosono stabilite dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.5. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1sono disciplinati mediante apposite convenzioni.6. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entrosessanta giorni dall'approvazione, il bilancio e ladocumentazione prevista dalla convenzione di cui al

e creazione o acquisizione di marchi;d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti;e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possonoessere individuate annualmente con il quadro attuativo di cui all'articolo 9.3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi tra i quali:a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolareriferimento alla qualità professionale e alla composizionedi genere;b) validità sociale dell'iniziativa;c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

Art. 5

Sostegno alla nascita di nuove cooperative

1. La Regione concede alle imprese cooperative costituitedal 1° gennaio dell'anno antecedente la data dipubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9:a) un contributo a fondo perduto per gli investimentieffettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestionesostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro;c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnicaattraverso un tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non superiore ad un anno.2. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la selezione degli interventi. Costituisconocriteri prioritari:a) numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualitàprofessionale e alla composizione di genere;b) numero di soggetti svantaggiati coinvolti;c) validità sociale dell'attività;d) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

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4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui allapresente legge non sono cumulabili con quelle previste daaltre norme regionali, statali o comunitarie. I contributi dicui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili. Gli interventidi cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previstidall'articolo 7.5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogatein regime di aiuti di importanza minore, ai sensi delregolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12gennaio 2001.6. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 11dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regionee strumenti di programmazione) è stabilito in nove mesi.

Art. 10

Consulta regionale per la cooperazione

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consultaregionale per la cooperazione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito:a) al quadro attuativo di cui all'articolo 9;b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel programma annuale, promosse dallaRegione per la diffusione del modello di impresacooperativa.2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede;b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppoeconomico o suo delegato;d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi allapersona e alla comunità o suo delegato;e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi dellacooperazione, designati dal Consiglio regionale;f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnicoconsultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della l.r. 34/2001;g) da un rappresentante designato da ciascuna delleorganizzazioni regionali delle associazioni cooperativegiuridicamente riconosciute;h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazionisindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia.

comma 5, da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondiassegnati e le operazioni garantite per ognuno di essi.

Art. 8

Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione

1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioniregionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per progetti finalizzati:a) alla realizzazione di attività di informazione epromozione della cooperazione;b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazioneper la cooperazione.2. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nel quadro attuativo di cui all'articolo 9. Nella valutazione dei progetti e nelladeterminazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto dei seguenti criteri di priorità:a) numero di cooperative coinvolte;b) strumentazione utilizzata;c) esperienza acquisita in iniziative di informazione e assistenza;d) rappresentatività riconosciuta delle associazionicooperative regionali.

Art. 9

Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione

della cooperazione

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 10 e previo parere conforme della competenteCommissione consiliare approva, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di approvazionedel bilancio annuale di previsione, il quadro attuativoannuale degli interventi di promozione della cooperazione.2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalitàper la concessione delle agevolazioni previste dallapresente legge, i limiti massimi dei relativi importi, lapercentuale di ripartizione del fondo di cui all'articolo 11,nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alladecadenza per i vari tipi di intervento.3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorsedisponibili o stabilire criteri più favorevoli per lecooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cuiall'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozionee sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre tipologie di cooperative, la Regione può istituire conregolamento appositi elenchi.

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2) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, euro47.832,83;3) per gli interventi di cui all'articolo 5, euro 486.568,98;4) per gli interventi di cui all'articolo 6, euro 92.434,61;5) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), euro 49.297,29;6) per gli interventi di cui all'articolo 11, euro 795.799,19.3. A decorrere dal 2004 la spesa autorizzata dal comma 1sarà ripartita per ciascun anno in sede di predisposizionedel programma operativo annuale.4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 siprovvede:a) per l'anno 2003 mediante impiego delle somme che sirendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 22febbraio 1999, n. 4 (Provvedimenti per favorire lo sviluppodella cooperazione) nell'UPB 3.15.03 per l'importo di euro313.764,99 e nell'UPB 3.15.04 per l'importo di euro1.564.993,51;b) per l'anno 2004 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 4/1999 iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2003/2005nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 rispettivamente per euro188.764,99 ed euro 2.100.998,30.5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilitacon le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibridi bilancio.6. Le somme occorrenti per il pagamento delle speseautorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2003 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsionedella spesa del bilancio del detto anno ai fini della gestione del programma operativo annuale; per gli annisuccessivi nei capitoli corrispondenti.

Art. 14

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 10,le relative funzioni sono svolte dalla Consulta di cuiall'articolo 2 della l.r. 4/1999 .2. In sede di prima applicazione, sono considerate di nuova costituzione ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 5, le società costituite successivamente alla data del 15settembre 2001.3. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per l'intervento

4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitatiesperti esterni e dirigenti delle strutture regionalicompetenti nelle materie di volta in volta trattate.5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicaquanto disposto dalla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e successive sue integrazioni e modifiche.

Art. 11

Fondo per la capitalizzazione

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata ai sensidell'articolo 9.2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziateannualmente, dalle somme che vengono rimborsate aisensi degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 7.

Art. 12

Applicazione dei contratti collettivi di lavoro

1. Le cooperative beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratticollettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio 2003/2004 la spesa complessiva di euro502.529,98 per le spese di parte corrente e euro3.665.991,81 per le spese di investimento.2. Per l'anno 2003, relativamente agli interventi previstidalla presente legge la spesa risulta così suddivisa:a) euro 313.764,99 per la parte di spesa corrente:1) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), euro 16.849,47;2) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), euro 209.720,52;3) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), euro 58.110,00;4) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), euro 29.085,00;b) euro 1.564.993,51 per la parte di spesa di investimento:1) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, euro 93.060,61;

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Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34.

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato;il Presidente della Giunta regionale promulgala seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, con la presente legge, riconosce il rilevantevalore della cooperazione sociale e in attuazionedell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381concernente: "Disciplina delle cooperative sociali":a) istituisce e regolamenta l'albo regionale dellecooperative sociali;b) determina le modalità di raccordo con l'attività deiservizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attivitàdi formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzionitra le cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblicioperanti nelle materie di competenza regionale;d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppodella cooperazione sociale;e) istituisce il comitato tecnico consultivo per lacooperazione sociale.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge le cooperative sociali sonoquelle definite dall'articolo 1 della legge 381/1991.

Art. 3

Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso la struttura competente in materia diservizi sociali della Giunta regionale l'albo regionale dellecooperative sociali e loro consorzi.2. L’albo si articola in sezioni provinciali gestite dalleProvince ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 concernente: “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Entilocali nei settori dello sviluppo economico ed attivitàproduttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonchédell'ordinamento ed organizzazione amministrativa” ed è suddiviso in:a) tipologia “A”, comprendente le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazionedell'avvenuta approvazione da parte della Commissioneeuropea ai sensi dell'articolo 15, comma 5.4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale delle societàcooperative di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventidella presente legge sono rivolti alle cooperative e ai loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione). L'intervento di cui all'articolo 3 è rivolto anche alle cooperative iscritte nel registroprefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. L'intervento di cui all'articolo 6 può riguardareanche le cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca.Successivamente all'entrata in vigore dell'Albo che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni sarannoindividuate dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.

Art. 15

Norme finali e abrogazione

1. La l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata.2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi dellalegge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti eliquidati con le modalità di cui alla legge medesima.3. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,della l.r. 4/1999 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11.4. I fondi residui di cui all'articolo 6 della l.r. 4/1999 sono gestiti in base ai criteri adottati per l'attuazione dell'articolo 7 della presente legge.5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 sono sospesi fino alla conclusione positiva delprocedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.6. L'applicazione dell'articolo 6, ove comporti, in sede di quadro attuativo annuale, interventi che rientrano nelregime degli aiuti di Stato, sarà soggetta a successivoprocedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della Regione Marche.Data ad Ancona addì, 16/04/2003il presidente Vito D'Ambrosio

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Art. 5

Convenzioni

1. La Giunta regionale approva il tariffario regionale, edapprova, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per l'affidamento dei servizi e gli schemi diconvenzione fra le cooperative sociali e gli enti territorialilocali e gli altri enti pubblici operanti nelle materie dicompetenza regionale; nel caso di pluralità di soggettiaspiranti alla convenzione, si procede mediante trattativaprivata, preceduta da gara ufficiosa.2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge lecooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo dicui all'articolo 3.3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione didiritto della convenzione.4. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizied un efficace processo di programmazione le convenzionirelative alla gestione dei servizi caratterizzate daprestazioni ricorrenti possono essere di durata triennale esono rinnovabili sulla scorta di valutazioni qualitative chetengano conto anche del grado di soddisfazione degliutenti.5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importodelle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dallecooperative sociali di tipo "B" iscritte all'albo, secondo lemodalità previste dalla legge 381/1991.

Art. 6

Promozione della qualità della cooperazione sociale

1. La Regione, nel quadro delle azioni di promozione esviluppo del sistema della cooperazione sociale, opera,attraverso l'Osservatorio regionale per le politiche sociali,un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità diaffidamento e sull'efficacia dei servizi prestati dallecooperative sociali.2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, gli enti chestipulano convenzioni con le cooperative di cui allapresente legge inviano alla Giunta regionale le notizierelative con le modalità fissate dalla Regione.3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliarecompetente, elabora un sistema di valutazione dellecooperative sociali fondato sulla qualità delle prestazioni.

Art. 7

Sostegno alle cooperative sociali

1. La Regione concede contributi per il sostegno diiniziative volte ad una migliore acquisizione di capacità

b) tipologia “B”, comprendente le cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali,commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimentolavorativo di persone svantaggiate;c) tipologia “C”, comprendente i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedureper l'iscrizione alle sezioni provinciali, gli adempimenticonseguenti all'iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l’aggiornamentoperiodico dell'albo regionale,4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicatoannualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

Raccordo con i servizi socio-sanitari, assistenziali ed

educativi e con le attività di formazione professionale

1. La programmazione regionale e in particolare gli attiprogrammatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie,assistenziali ed educative prevedono le modalità dispecifico apporto delle cooperative sociali.2. Nei programmi pluriennali delle attività di formazioneprofessionale e lavoro e nei piani attuativi annuali dellaRegione e delle Province sono previsti strumenti idonei a favorire:a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e lecooperative sociali, di iniziative finalizzate alla formazionedi base, all'aggiornamento e alla riqualificazione deglioperatori, anche mediante l'individuazione, la definizioneed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambitodelle attività finalizzate all'inserimento lavorativo dipersone svantaggiate;b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di specifiche iniziative formative a favore di lavoratorisvantaggiati con particolare riguardo alle iniziative da attuarsi mediante il ricorso al fondo sociale europeo e ad altre risorse comunitarie;c) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;d) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperativesociali volte alla formazione, qualificazione professionaleed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori,attraverso adeguati supporti in particolare alle attivitàformative svolte in maniera consorziata.

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3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suofunzionamento.4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti dalla presente legge della struttura competente in materia di servizi sociali.5. Ai componenti del Comitato con esclusione deidipendenti regionali, spettano le indennità ed i rimborsiprevisti dalla l.r. 2 agosto 1984. n. 20 e successivemodificazioni.

Art. 9

Compiti del Comitato tecnico consultivo

per la cooperazione sociale

1. Il Comitato tecnico consultivo per la cooperazionesociale formula proposte ed esprime pareri alla Giuntaregionale nelle materie di cui alla presente legge, nonché alle Province in ordine alle problematiche inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperativesociali dalla sezione provinciale dell'Abo.2. Il Comitato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge, segnalando lo stato di recepimento della medesima da parte delleamministrazioni locali; riferisce altresì sull'attivitàcomplessiva della cooperazione sociale rispetto agliobiettivi fissati dalla Regione.

Art. 10

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presentelegge è autorizzata per l'anno 2002, la spesa di lire 154.000 euro; per gli anni successivi l'entità della spesasarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivibilanci.2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2002 medianteimpiego delle somme che si rendono disponibili a seguitodell'abrogazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 iscritte a carico del capitolo 4234124 del bilancio pluriennale2001/2003; per gli anni successivi mediante quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.3. Le somme occorrenti per il pagamento delle speseautorizzate al comma 1 sono iscritte per l'anno 2002a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata,con proprio atto, ad istituire nello stato di previsione

lavorative da parte di persone svantaggiate promosse dalle cooperative sociali rientranti nella tipologia "B"iscritte all'albo.2. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione dellaGiunta regionale, sentita la Commissione consiliarecompetente.3. I contributi previsti dalla presente legge non sonocumulabili con altri benefici concessi per le medesimefinalità.4. Le cooperative facenti parte di un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/1991 non possonousufruire dei benefici che vengono concessi al consorziosul medesimo progetto o al medesimo titolo.5. La Regione può concedere alle cooperative socialiagevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.6. La Giunta regionale può disporre ispezioniamministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi edelibera la revoca e la restituzione dei contributi giàerogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti nonconforme alle norme della presente legge.

Art. 8

Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominatodal presidente della Giunta regionale e composto da:a) il dirigente competente in materia di servizi sociali che lo presiede;b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità, lavoro e formazione professionale o loro delegati;c) un rappresentante dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38;d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioninazionali della cooperazione;e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalleorganizzazioni sindacali dei lavoratori;f) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI)regionale;g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale.2. I componenti restano in carica per la durata dellalegislatura regionale e possono essere riconfermati.

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della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e con glistanziamenti di competenza e di cassa di 154.000 euro.

Art. 11

Norme finali e transitorie

1. È abrogata la l.r. 13 aprile 1995, n. 50.2. Il Comitato di cui all'articolo 8 è costituito entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge; fino alla sua costituzione resta in carica il Comitato di cui all'articolo 15 della l.r. 50/1995.3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3,comma 3, sono iscritte di diritto alle sezioni provincialidell'albo di cui all'articolo 3 le cooperative già iscritteall'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 50/1995.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficialedella Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge Regione Marche.Data ad Ancona, addì 18 dicembre 2001il presidente Vito D'Ambrosio

Regione MarcheFunzione “Cooperazione nei settori produttivi”

Le iniziative promosse dall’Assessorato alla Promozione dellaCooperazione sono concretizzate e rese operative per iniziativa del Dipartimento Sviluppo Economico e della Posizione di funzionecooperazione nei settori produttivi.Il Dipartimento Sviluppo Economico è diretto dal dott. Fabrizio Costa e sovrintende a quei servizi della Giunta Regionale che svolgono attivitàrilevanti per lo sviluppo economico regionale, tra questi la P.F.Cooperazione nei Settori Produttivi diretta dal dott. Marchionni Danilo.

Per saperne di più sull’attività della Regione MarcheAssessorato alla Promozione della Cooperazione, è possibile contattare: Regione Marche Funzione Cooperazione nei Settori Produttivivia Tiziano 44, 60125 Ancona telefono 071-80637355 / 8063896 / 8063776

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