la nuova mediazione: tutte le novità
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Il «Decreto del fare» n.69/2013, convertito in legge 98 del 9 agosto 2013, ha reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune controversie civili e commerciali: vediamo tutte le novità.TRANSCRIPT
Leader in mediazione
La nuova mediazione
civile e commerciale
l
ITER NORMATIVO
21 maggio 2008 - DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2008/52/CE: viene introdotto e definito in Europa l’istituto della mediazione civile e commerciale. Prime linee guida in materia di ADR
4 marzo 2010 – D.Lgs. 28/2010: recepimento della Direttiva europea 2008/52/CE ed introduzione in Italia della mediazione per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. Per alcune materie viene introdotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
4 novembre 2010 – D.M. 180/2010: linee guida del Ministero circa l’istituto della mediazione
Il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario.
21 settembre 2013: con il «Decreto del fare» n.69/2013, convertito in legge 98 del 9 agosto 2013, viene reintrodotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune controversie civili e commerciali.
LE NOVITA’
SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE
L’istituto della Mediazione obbligatoria ha natura sperimentale: il ricorso alla mediazione sarà d’obbligo
solo per 4 anni. Compito del Ministero della Giustizia
analizzarne l’andamento, i risultati e le problematiche.
LE NOVITA’
Esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene
aggiunta alla responsabilità medica quella sanitaria.
MATERIE PER CUI E’ OBBLIGATORIO IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE:
condominio
diritti reali
divisioni
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazioni
comodato
affitto di aziende
risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
LE NOVITA’
COMPETENZA TERRITORIALE
le parti possono presentare istanza solo presso organismi
di mediazione presenti nel luogo del giudice
territorialmente competente per l’eventuale causa.
LE NOVITA’
DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione ha una durata massima
stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo
può iniziare o proseguire.
LE NOVITA’
INCONTRO PRELIMINARE
La procedura di mediazione può svolgersi solo a seguito del
consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di
programmazione.
Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è
condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve
svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.
Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il
mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto
alcun compenso per l’organismo di mediazione.
LE NOVITA’
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla
concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un
credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento
delle indennità complessivamente dovute all’organismo di
mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito
d’imposta è ridotto della metà.
LE NOVITA’
MANCATA PARTECIPAZIONE
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti
di prova nel successivo.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita che
non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al
pagamento di una somma pari al contributo unificato.
LE NOVITA’
IL RUOLO DELL’AVVOCATO
DALL’AGERE AL CAVERE
Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno
essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione
L’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte
le parti, ha efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi.
Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo
dell’aggiornamento professionale.
LE NOVITA’
IL GIUDICE
Il Giudice, anche in sede di appello, non si limita ad un
invito ma ha la possibilità di disporre che le parti si rivolgano ad
un Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo.
L’assolvimento di tale disposizione diviene condizione di
procedibilità dell’azione anche in sede di appello.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, viene designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.
Domanda e data dell’incontro sono comunicate all’altra parte. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato
Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale.