la normativa per favorire lo sviluppo delle start up innovative
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Inquadramento degli strumenti e delle agevolazioni a disposizioneTRANSCRIPT
ROMA
PADOVA
MILANO
VENEZIA
ROMA
PADOVA
MILANO
VENEZIA
STARTUP INNOVATIVE
LA NORMATIVA PER FAVORIRE LO SVILUPPODEL TESSUTO IMPRENDITORIALE ITALIANO
Diego Annarilli - Flavio Notari
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LA NOZIONE DI
STARTUP INNOVATIVA E DI
INCUBATORE CERTIFICATO
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Decreto Crescita 2.0Startup innovative
Il dl 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre2012, n.221 (di seguito il «Decreto Crescita 2.0») ha introdotto una nuova disciplinadi favore per le startup innovative.
Da un lato il legislatore ha derogato ad alcune regole proprie del diritto societario(in particolare con riferimento al trattamento di eventuali perdite civilistiche) e,dall'altro, ha introdotto alcune agevolazioni di natura fiscale per i soggettiinvestitori.
Art.25, comma 2 del Decreto Crescita 2.0Art.25, comma 2 del Decreto Crescita 2.0
«[•] l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società dicapitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero unaSocietas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le cui azioni o quoterappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercatoregolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede iseguenti requisiti [•]»
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Decreto Crescita 2.0Startup innovative requisiti oggettivi
Startupinnovativa
Costituita da non più di 48 mesi
Sede in Italia
Totale valore produzione annua < 5mln
Non distribuisce utili
Produzione e commercializzazione
prodotti /servizi innovativi
No costituzione in seguito di op. straordinaria
Ricerca, dottorati, brevetti
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Decreto Crescita 2.0Startup innovative già esistenti
Data di costituzione dell’impresaDurata massima di applicazione della
disciplina
Se costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012
4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Se costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010
3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Se costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009
2 anni (fino al 18 dicembre 2014)
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Decreto Crescita 2.0Incubatore certificato
Sono considerati «incubatori certificati» le società di capitali e lecooperative, di diritto italiano, ovvero le società europee residenti in Italiaai sensi dell’art.73 del Tuir, che offrono servizi per sostenere la nascita e losviluppo di startup innovative.
Mentre la condizione di startup innovativa è necessariamente legata ad unafase della vita dell’impresa, e quindi le agevolazioni hanno naturatemporalmente limitata, l’attività di incubatore non è limitata nel tempo ele agevolazioni per gli incubatori certificati trovano applicazione fino aquando le società che ne usufruiscono presentano le caratteristiche perrientrare nella predetta qualifica.
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Decreto Crescita 2.0Incubatori certificati requisiti oggettivi
Incubatore certificatoSocietà di capitali di
diritto italiano o societaseuropea residente
Dispone di strutture anche immobiliari
adeguate per accogliere startup
Dispone di strutture adeguate all’attività
delle startup
È amministrato o diretto da persone di
riconosciuta competenza in materia
Ha a disposizione una struttura tecnica e di
consulenza manageriale permanente
Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni
Ha esperienza nell’attività di sostegno a startup
innovative
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Startup innovative e Incubatori certificatiPubblicità legale
Sia per le startup innovative che per gli incubatori certificati, è prevista l'istituzionedi una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188del Codice Civile presso le CCIAA.
L'iscrizione viene posta quale precondizione al fine di poter beneficiare delladisciplina in commento.
La ratio della disposizione va ricondotta all'esigenza di assicurare la maggioretrasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività dei soggetti indicati, per lospeciale regime giuridico ad essi accordato.
Ai fini della qualificazione, la sussistenza dei requisiti è attestata mediante appositaautocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficiodel registro delle imprese.
Camera di Commercio
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Startup innovative e Incubatori certificatiPubblicità legale
Per le startup, la sezione speciale consente la condivisione, nel rispetto delleprevisioni in tema di privacy, delle informazioni relative: all'anagrafica, all'attivitàsvolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altriattori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati:all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, ai requisiti richiesti.
Dette informazioni sono rese disponibili - con la massima trasparenza e accessibilità -per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motoridi ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte disoggetti terzi.
Le stesse imprese startup e gli incubatori sono tenuti ad assicurare l'accessoinformatico alle informazioni medesime dalla home page del proprio sito Internet.
Camera di Commercio
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Startup innovative e Incubatori certificatiMappa
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Startup innovative e Incubatori certificatiMappa
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AGEVOLAZIONI IN TEMA DI
STARTUP INNOVATIVE E INCENTIVI
ALL’INVESTIMENTO
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Categorie di quote sociali
Operazioni su quote sociali
Strumenti finanziari
partecipativi
Perdite di esercizio
Crowdfunding
Assunzioni personale
Remunerazione con
strumenti finanziari
Crisi da sovra
indebitamento
Incentivi fiscali
Agevolazioni e incentivi all’investimento
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Categorie di quote sociali
Operazioni su quote sociali
Strumenti finanziari
partecipativi
Perdite di esercizio
Crowdfunding
Assunzioni personale
Remunerazione con
strumenti finanziari
Crisi da sovra
indebitamento
Incentivi fiscali
Agevolazioni e incentivi all’investimento
Startup innovativeDisciplina dei rapporti di lavoro
Viene riconosciuto un credito d’imposta per le assunzioni di personalealtamente qualificato tramite contratti a tempo indeterminato, e tramitecontratti di apprendistato.
Ai fini della concessione del credito d’imposta non si applicano ledisposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 dell’art.24 del dl 22 giugno 2012, n.83.
Il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.
Agevolazioni per le assunzioni
MISURA DEL CREDITO: 35% (max Euro 200.000/anno) del costo azienda per:� soggetti in possesso di dottorato di ricerca� soggetti con laurea magistrale di cui a D.M. (allegato 2) � per le start-up innovative (art. 27-bis D.L. n.179/2012)� nessuna certificazione da parte di revisore o altro soggetto abilitato� concessione in via prioritaria del credito� istanza in forma semplificata al MISE
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Startup innovativeDisciplina dei rapporti di lavoro
Le disposizioni contenute nell’art.28 del Decreto Crescita 2.0 riconosconouna maggiore flessibilità nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, siaper quanto riguarda le ragioni che legittimano il ricorso a tale tipologiacontrattuale sia in riferimento alla disciplina della proroga e dellasuccessione dei contratti.
L’art.28, comma 2 del Decreto Crescita 2.0 esclude i contratti a termine
nelle imprese in startup dall’obbligo di indicare nel contratto le cd. causali
d’assunzione, previste come regola generale dall’art.1, comma 1 del dlgs 6settembre 2001, n.368. Tale esclusione è subordinata alla condizione che lemansioni dedotte nel contratto siano «inerenti o strumentali» all’oggettosociale dell’impresa.
Rapporti di lavoro
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Startup innovativeDisciplina dei rapporti di lavoro
Riguardo alla durata dei contratti a termine, l’art.28, comma 3 del decreto Crescita2.0 prevede una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 36 mesi,estendibile fino a 48 mesi, una volta raggiunta la suddetta soglia massima, con unulteriore e ultimo contratto stipulato presso la Direzione territoriale del Lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia la necessità di stipulare un contratto didurata inferiore a 6 mesi, ciò sarà possibile mediante la specificazione della causale,applicando, quindi, la disciplina generale.
Rapporti di lavoro
I contratti a termine «startup» possono essere prorogati e rinnovati liberamente senzal’obbligo del rispetto dei cd. stacchi obbligatori. Solo in caso di superamento dei limitidi durata, si determina la trasformazione a tempo indeterminato.
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Categorie di quote sociali
Operazioni su quote sociali
Strumenti finanziari
partecipativi
Perdite di esercizio
Crowdfunding
Assunzioni personale
Remunerazione con
strumenti finanziari
Crisi da sovra
indebitamento
Incentivi fiscali
Agevolazioni e incentivi all’investimento
Startup innovativeGestione della crisi
L’art.31 del Decreto Crescita 2.0, in caso di crisi, esclude la startup innovativa dalleprocedure concorsuali, con l’assoggettamento solo al procedimento per lacomposizione delle crisi da sovraindebitamento.
La composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste in una proceduranegoziale, controllata in sede giudiziale, volta al raggiungimento di un accordo fradebitore e creditori al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamentonon soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali; l’accordo hacome contenuto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditiattraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (art.8,comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n.3).
Crisi da sovraindebitamento
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Categorie di quote sociali
Operazioni su quote sociali
Strumenti finanziari
partecipativi
Perdite di esercizio
Crowdfunding
Assunzioni personale
Remunerazione con
strumenti finanziari
Crisi da sovra
indebitamento
Incentivi fiscali
Agevolazioni e incentivi all’investimento
Startup innovativeDeroghe civilistiche
Tenuto conto della peculiare natura e rischiosità della attività esercitata, siè coerentemente disposto l'estensione di dodici mesi del periodo per il
rinvio a nuovo delle perdite di esercizio civilistiche, sia con riferimento alleipotesi di cui all'art.2446 che al successivo art.2447 cod. civ. (artt. 2482-bis
e 2482-ter per le Srl).
L'estensione di dodici mesi – fermo ogni altro presidio a tutela dei creditorie dei soci – può consentire alla impresa startup innovativa di completarel'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primefasi di attività. La misura persegue, al contempo, l'obiettivo di introdurreuno snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.
Coerentemente, sino al termine indicato, vengono disapplicate le norme
civilistiche in ordine alla sussistenza delle cause di scioglimento perriduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484 comma 1 n.4 e 2545-
duodecies).
Perdite di esercizio
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Startup innovativeDeroghe civilistiche
Il legislatore, al fine di agevolare la crescita di tali forme societarie haprevisto, con l'art.26 del Decreto Crescita 2.0 una serie di deroghe alladisciplina civilistica.
È ammessa la possibilità di prevedere, nell'atto costitutivo, la creazione di
categorie di quote fornite di diritti differenziati e, fermo restando il rispettodel dettato normativo, ma comunque in deroga all'art.2468, commi 2 e 3 delcod. civ., determinarne liberamente il contenuto.
Sempre nell'atto costitutivo è possibile, derogando all'art.2479 del cod. civ.,creare quote che non attribuiscano diritti di voto o che li attribuiscano non
proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal socio o, ancora, diritti
di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
determinate situazioni non meramente protestative.
Categorie di quote sociali
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Startup innovativeDeroghe civilistiche
In riferimento al divieto di cui all'art.2474 del cod. civ. all'acquisto da partedella società di proprie quote, è prevista la deroga quando l'operazione èdirettamente connessa a piani di incentivazione che prevedanol'assegnazione di quote ai dipendenti, collaboratori, amministratori eprestatori di opere e servizi, includendovi anche i professionisti.
Viene, quindi, estesa anche alla Srl la possibilità già concessa alle SpA.
Operazioni sulle quote sociali
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Inoltre, l'art.26, comma 7 del Decreto Crescita 2.0 concede alle startup innovative lapossibilità di emettere, a seguito dell'apporto da parte di soci o soggetti terzi anchedi opera o servizi, strumenti finanziari che diano diritti patrimoniali e/oamministrativi, ad esclusione del diritto di voto, in deroga agli artt.2479 e 2479-bis
del cod. civ.
In particolare le misure sono finalizzate a:
� incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratoridelle startup innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanzafiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad essi assegnati ai fini delladeterminazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato (commi da 1 a 3);
� favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle startupinnovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale deglistrumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di creditimaturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle startupinnovative e degli incubatori certificati (comma 4).
Startup innovativeRemunerazione con strumenti finanziari
Remunerazione con strumenti finanziari partecipativi
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Tali strumenti finanziari non concorrono alla formazione del reddito imponibile (siaai fini fiscali che contributivi), compresi eventuali diritti di opzione sugli stessi,assegnati agli amministratori, dipendenti o collaboratori.
L'agevolazione si applica solamente a quegli strumenti ed altri diritti attribuiti oassegnati ed esercitati a decorrere dalla data di conversione in legge del DecretoCrescita 2.0.
Startup innovativeRemunerazione con strumenti finanziari
Remunerazione con strumenti finanziari partecipativi e reddito da lavoro dipendente
Azioni, quote, strumenti finanziari
partecipativi (e diritti di opzione sugli stessi)
a. Emessi da start-up o incubatori con cui gli assegnatari intrattengano il proprio rapporto di lavoro o da società controllate dalle prime;
b. Divieto di riacquisto delle emittenti (o da controllate/controllanti).
In caso violazione punto b., tassazione reddito nel periodo di cessione.
Amministratori
Collaboratori
Dipendenti
NON concorre alla formazione di
reddito (da lavoro dipendente)
imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi
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Startup innovativeRemunerazione con strumenti finanziari – differenze con regole ordinarie
Regime Start-up innovative Regime agevolato TUIR
Beneficiari
- Dipendenti - Amministratori - Collaboratori continuativi (anche per offerte solo a taluni di loro)
- Dipendenti - Amministratori - Collaboratori continuativi (solo per offerte alla generalità degli stessi)
Limiti di importo non
imponibileNessuno Euro 2.065,83 per periodo di imposta
TitoliAzioni, quote, strumenti finanziari partecipativi
Azioni
Emittenti
- Start-up innovativa - Incubatore certificato (con i quali i
beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro)
- Società direttamente controllate
- Impresa datore di lavoro - Società controllanti - Società controllate - Società “sorelle”
Limite temporale di
emissione
- Start-up innovativa, 4 anni dalla costituzione o perdita dei requisiti
- Incubatore certificato, perdita dei requisiti
Nessuno
Vincoli alla cessione
Senza limiti di tempo, nei confronti di - Start-up innovativa - Incubatore certificato - Società emittente - Società controllanti - Società controllate - Società “sorelle”
Senza limiti di tempo nei confronti della società emittente o datore di lavoro; 3 anni, nei confronti di Terzi
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Startup innovativeRemunerazione con strumenti finanziari
Remunerazione con strumenti finanziari partecipativi a fronte di opere e servizi
Azioni, quote,
strumenti finanziari
partecipativi
Apporto opere
Crediti maturati peropere/servizi
Apporto servizi
NON concorre alla formazione
di reddito complessivo di
colui cheha effettuato
l'apporto
L’eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla startup innovativa o all’incubatorecertificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato,rimanendo comunque ferma l’applicazione del regime di tassazione ordinario previstodall’art.67 del Tuir per i redditi diversi di natura finanziaria.
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La possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscaleincentivato cessa:
� al venir meno di uno dei requisiti previsti per essere considerati startupinnovative;
� in ogni caso, trascorsi quattro anni dalla data di costituzione o trascorso il termineprevisto per le startup innovative già costituite alla data del 19 ottobre 2012.
La cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzionecon il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per lestartup innovative, per perdita dei requisiti per gli incubatori certificati), noncomporta di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale difavore a quelli già assegnati.
In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data dicessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle startup innovative continuerannoa beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnatidiritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo adetta data.
Startup innovativeRemunerazione con strumenti finanziari – cessazione del regime incentivato
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Categorie di quote sociali
Operazioni su quote sociali
Strumenti finanziari
partecipativi
Perdite di esercizio
Crowdfunding
Assunzioni personale
Remunerazione con
strumenti finanziari
Crisi da sovra
indebitamento
Incentivi fiscali
Agevolazioni e incentivi all’investimento
Startup innovativeIncentivi all'investimento
Oltre all'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovutiper gli adempimenti relativi all'iscrizione in Camera di Commercio e al versamentodei diritti annuali (art.26), viene previsto dall'art.29 del Decreto Crescita 2.0 un
regime di favore, fruibile per il triennio 2013-2015, per le persone fisiche e
giuridiche che investono nel capitale di una startup innovativa.
Il periodo d’imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate dallalegge di conversione, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitarionecessita di una specifica autorizzazione per poter essere considerato anch’esso unperiodo agevolato.
Riduzione di oneri e incentivi fiscali
Decreto del MEF, di concerto con il MISE, del 30 gennaio 2014, attuativo delle
agevolazioni fiscali riconosciute dall’art.29 del Decreto Crescita 2.0 ai soggetti cheeffettuano investimenti in start up innovative.
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Startup innovativeIncentivi all'investimento
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Persone fisiche
Decadenza: disinvestimento anche
parziale prima di 2 anni
Validità: quadriennio 2013-2016
Detrazione 19% dell’investimento in startup
(sia direttamente che tramite OICR o altre soc.)
Detrazione 25% dell’investimento in startup
(sia direttamente che tramite OICR o altre soc.)
Investimento massimo:€ 500.000
Importo non detratto –riporto in avanti: 3 periodi
In startup innovative a vocazione sociale/sviluppo e commercializzazione esclusiva di prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico
IRPEF 95.000 (19%)
IRPEF 125.000 (25%)
Startup innovativeIncentivi all'investimento
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Escluse:Startup e OICR che
investono prevalentemente in startup
Decadenza:Disinvestimento anche parziale (prima di un
biennio)
Validità: quadriennio 2013-2016
Deduzione 20%
dell’investimento in startup (sia direttamente che tramite
OICR o altre soc.)
Deduzione 27%
dell’investimento in startup (sia direttamente che tramite
OICR o altre soc.)
Investimento massimo€ 1.800.000 ANNUALI
In startup innovative a vocazione sociale/sviluppo e commercializzazione esclusiva di prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico
Persone giuridiche
360.000 (20%)IRES = 99.000
486.000 (27%)IRES = 133.650
Startup innovativeIncentivi all'investimento
Le persone fisiche, che investono nel capitale sociale di una startup innovativapossano detrarre dall'imposta lorda sul reddito (IRPEF), per gli anni 2013, 2014 e2015, un importo pari al 19 per cento della somma investita (direttamente ovveroper il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società cheinvestano prevalentemente in startup innovative).
L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimentopuò essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche neiperiodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
L'investimento massimo detraibile, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta,l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di taletermine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente direstituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Investimento da parte delle persone fisiche
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Startup innovativeIncentivi all'investimento
Le persone giuridiche che investono nel capitale sociale di una startupinnovativa possano dedurre dal reddito imponibile (IRES), per i periodid'imposta 2013, 2014 e 2015, un importo pari al 20 per cento della somma
investita (direttamente ovvero indirettamente per il solo tramite diorganismi di investimento collettivo del risparmio o altre società cheinvestano prevalentemente in startup innovative).
L'investimento massimo deducibile, in questo caso, non può eccedere, inciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.800.000 euro e deve essere
mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale,dell'investimento, prima del decorso di tale termine, comporta ladecadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto,maggiorato degli interessi legali.
Investimento da parte delle persone giuridiche
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Startup innovativeIncentivi all'investimento
Per le startup a vocazione sociale e per le startup che sviluppano ecommercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad altovalore tecnologico in ambito energetico:
� la detrazione aumenta al 25 per cento della somma investita; e
� la deduzione aumenta al 27 per cento della somma investita.
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Startup innovativeIncentivi all'investimento
L’art.4 del decreto attuativo dispone che le suddette agevolazioni si applicano aiconferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da
sovrapprezzo di azioni o quote delle startup innovative o delle società di capitaliche investono prevalentemente in startup innovative, anche in seguito allaconversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione,nonché agli investimenti in quote di OICR. Viene, inoltre, precisato che siconsiderano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede disottoscrizione di aumenti di capitale (ad eccezione dei crediti risultanti da cessionidi beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art.27 del DecretoCrescita 2.0).
L’agevolazione fiscale è dunque correlata ai conferimenti in denaro effettuati sia
in sede di costituzione della startup innovativa, che in sede di aumento del
capitale sociale. Ratio della disciplina del Decreto Crescita 2.0, infatti, è quella direcare un rafforzamento patrimoniale alla startup innovativa [cfr. sul puntocircolare 11 giugno 2014, n.16/E].
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Startup innovative
A tal proposito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con riferimento albonus capitalizzazioni espressi nella circolare 21 dicembre 2009, n.53/E,sembrerebbero poter essere mutuati al caso di specie nella misura in cui vieneprecisato che, ai fini dell’agevolazione, rilevano solamente gli aumenti di capitale
conclusi e non anche quelli meramente sottoscritti ma non versati o gli aumenti
di capitale cd. “nominali” effettuati mediante conversione di riserve disponibili. Ilriferimento normativo alla “somma” investita, inoltre, appare escludere larilevanza dei conferimenti di beni in natura nonché le prestazioni d’opera o servizia favore della società.
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione fiscale è il medesimo art.4 chestabilisce che nel caso in cui la detrazione (Irpef) sia di ammontare superioreall’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lordadovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenzadel suo ammontare. Parimenti, l’eventuale eccedenza di deduzione (Ires) rispettoal reddito complessivo dichiarato, potrà essere dedotta dal reddito imponibile deiperiodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suoammontare.
Incentivi all'investimento – considerazioni applicative
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Startup innovative
Nonostante il decreto vada accolto favorevolmente, se non altro per averportato finalmente certezza all’interno di un contesto normativo doveormai startup e investitori navigavano a vista, risulta, tuttavia, ispirato dauna eccessiva prudenza. Limitare l’agevolazione ai conferimenti con
“aumento di capitale”, invece che considerare qualsiasi incremento del
patrimonio netto limita fortemente la portata agevolativa delle
disposizioni.
A titolo esemplificativo non dovrebbero assumere rilievo, ai finidell’agevolazione, gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondoperduto destinati a incrementare riserve di patrimonio netto, così come larinuncia incondizionata dei soci ai crediti vantati nei riguardi della società;ipotesi queste in cui si genera comunque un rafforzamento patrimonialedella startup.
Incentivi all'investimento – considerazioni applicative
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Startup innovative
Le dinamiche dei primi anni di vita della società innovativa sono spessocaratterizzate proprio dalla presenza di perdite d’esercizio, per la coperturadelle quali sarebbe senz’altro più efficiente (ed economico), a parità dipatrimonio netto, poter contare su riserve disponibili piuttosto che su uncapitale sociale da dover abbattere e, se del caso, ricostituire.
Forse l’esigenza di garantire maggiore certezza ha indotto il legislatore adadottare una procedura più rigorosa che prevede l’intervento obbligatoriodi un pubblico ufficiale (il notaio), tuttavia, non può nascondersi come talescelta potrà avere riflessi negativi sull’efficacia dell’intervento.
Incentivi all'investimento – considerazioni applicative
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Startup innovativeIncentivi all'investimento – relazioni con il sistema
Incentivi
Participationexemption
Plusvalenze da capital gain
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Startup innovativeIncentivi all'investimento – relazioni con il sistema
Incentivi
Participationexemption
Plusvalenze da capital gain
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Startup innovativeIncentivi all'investimento – relazioni con il sistema
Le persone fisiche non possono più usufruire della detassazione introdottadall'art.3 del dl 25 giugno 2008, n.112, che, aggiungendo il comma 6-bis
all'art.68 del Tuir, aveva previsto una detassazione da Irpef per le
plusvalenze da capital gain che vengono reinvestite, entro due anni, in
società di nuova o recente costituzione (abrogata dalla Legge di Stabilità2013).
L'art.68, comma 6-bis del Tuir stabiliva che fossero esenti da tassazione leplusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società dipersone e di capitali residenti, in quest'ultimo caso a prescindere da unaeventuale quotazione nei mercati regolamentati.
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Startup innovativeIncentivi all'investimento – relazioni con il sistema
Incentivi
Participationexemption
Plusvalenze da capital gain
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Startup innovativeLa fase del disinvestimento
I tempi e le modalità di «uscita» dalla startup innovativa devono essereaccuratamente valutati e temporalmente programmati dagli investitori(persone giuridiche), per gli importanti riflessi sulla fiscalità collegata aldisinvestimento.
L’applicazione o meno del regime di Participation Exemption di cuiall’art.87 del Tuir al momento della cessione della partecipazione nellastartup innovativa può costituire il discrimine tra un investimentoprofittevole e uno in perdita.
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Startup innovativeLa fase del disinvestimento
Il regime PEx non ha alcuna finalità agevolativa. È solo uno strumento dicoordinamento dell’imposizione personale dei soci con quella della societàvolto a evitare la doppia tassazione sugli utili.
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L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 4 agosto 2004, n.36/E, aveva dimostratodi aver perfettamente compreso la ratio dell’Istituto.
“L’assunto da cui muove l’istituto della esclusione da imposizione dei
dividendi e la corrispondente esenzione delle plusvalenze si riconnette ai
criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla
circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una
partecipazione è costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro
dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva
le imposte presso il soggetto che li ha prodotti”.
Startup innovativeLa fase del disinvestimento
L’art.87 del Tuir prevede, tra i requisiti per l’applicazione del regime PExquello della «commercialità», ovvero l’esercizio da parte della societàpartecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cuiall’art.55 del Tuir.
Tale condizione deve sussistere, ininterrottamente, almeno dall’inizio delterzo periodo d’imposta anteriore al realizzo della partecipazione (o menose la società partecipata è stata costituita da un periodo inferiore).
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Da quale momento l’impresa può qualificarsi come commerciale?
Con specifico riferimento all'applicabilità del regime PEx a una cessione di partecipazionidetenute in società con attività caratterizzata dallo svolgimento di atti imprenditorialipreparatori dell'attività caratteristica dell'impresa, si è pronunciato il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in risposta a un'interrogazione parlamentare (n.5-01695
del 29 luglio 2009).
In tale occasione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, chiarito che:«Con particolare riferimento alle attività cosiddette preparatorie, l'Agenzia delle entrate si
è già espressa negando il regime di esenzione con riferimento ad una società partecipata
proprietaria di un complesso immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione e restauro
finalizzati a realizzare una struttura alberghiera (cfr. risoluzione del 9 novembre 2007, n.
323). Al riguardo, è stato inoltre evidenziato come ad assumere rilevanza, nel rispetto
della ratio della norma, sia l'attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in
forma di società di capitali. Ne consegue che se l'attività prevista dallo statuto non si può
considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sussistenza del requisito
della commercialità necessario per fruire del regime di participation exemption».
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Startup innovativeLa fase del disinvestimento
Tuttavia tale restrittiva interpretazione appare non in linea con la nozione civilisticae fiscale di “impresa”, finendo con il far coincidere il momento di configurazionedella stessa con quello in cui l'impresa produce (o è in grado di produrre) i primiricavi.
Tale visione “atomistica” non sembra, infatti, ben rappresentare il concetto stessod'impresa, non suscettibile di essere parcellizzato in stadi distinti dotati di diversadignità e nel quale, invece, debbono considerarsi assorbite anche tutte quelle fasipropedeutiche indispensabili a quella più propriamente produttiva di ricavi.
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Startup innovativeLa fase del disinvestimento
Con riferimento alla detraibilità dell’Iva assolta dall’impresa nella fase distartup, la Corte di Giustizia UE (procedimenti riuniti da C-110/98 a C-147/98) ha assunto una posizione difficilmente compatibile con quelladell’Agenzia delle Entrate.
“il principio della neutralità dell’Iva (omissis) esige che le prime spese diinvestimento effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa siano consideratecome attività economiche e sarebbe in contrasto con tale principio ritenereche le dette attività inizino solo nel momento in cui l’impresa vieneeffettivamente esercitata, cioè quando comincia ad aversi un redditoimponibile.”
(segue)
Startup innovativeLa fase del disinvestimento
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Startup innovativeLa fase del disinvestimento
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 29 marzo 2013, n.7/E) ilconseguimento dei primi ricavi costituisce un indicatore utile ma non
essenziale ai fini della verifica della commercialità.
Si è in presenza di “un’impresa commerciale” nel momento in cui l’impresarisulti dotata di una «struttura operativa idonea alla produzione e/o allacommercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi».
La società deve, cioè, disporre «della capacità anche solo potenziale disoddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmenteprevisti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza».
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Startup innovativeLa fase del disinvestimento
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Il complesso di attivitàpreparatorie tese a costituiree rendere operativa lastruttura aziendale, compresigli studi preparatori;l’ideazione del programmaimprenditoriale; l’acquisizionedi autorizzazioni, licenze,permessi, proprietàintellettuali; la dotazionedell’apparatoproduttivo/industriale/commerciale; le ricerche dimercato; l’addestramento delpersonale.
La fase di startup si qualificaper la commercialità ai finiPEx solo ai fini del computodel triennio e solo se seguitadallo svolgimento in concretodell’attività d’impresa comedeclinata nell’oggetto sociale.
Quando può considerarsichiusa la fase di startup eavviata l’attività commercialedell’impresa?
Dipende dal settoreeconomico e dal tipo diattività svolta dall’impresa.
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Categorie di quote sociali
Operazioni su quote sociali
Strumenti finanziari
partecipativi
Perdite di esercizio
Crowdfunding
Assunzioni personale
Remunerazione con
strumenti finanziari
Crisi da sovra
indebitamento
Incentivi fiscali
Agevolazioni e incentivi all’investimento
Startup innovative
È stato ritenuto che il divieto di ricorso al pubblico risparmio può rappresentare unforte limite allo sviluppo di startup innovative, in quanto imprese che nondispongono inizialmente di una dotazione di capitale sufficiente.
Le norme introdotte dal Decreto Crescita 2.0 si prefiggono l’obiettivo di rimuovere
gli ostacoli di carattere normativo alla sollecitazione all’investimento, facilitandol’accesso al capitale per dette imprese, indipendentemente dalla forma giuridicaprescelta.
Per tale via, il finanziamento delle startup innovative attraverso il capitale di rischiomira a contrastare il problema strutturale di sottocapitalizzazione delle imprese
italiane, nonché a ridurre la conseguente dipendenza dal finanziamento bancario.
Introdotte disposizioni di deroga alle previsioni del dlgs 24 febbraio 1998, n.58(«TUF») volte a favorire innovative modalità di raccolta di risparmio tra il pubblico(cd. crowdfunding)
Raccolta di capitale di rischio
Crowdfunding
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Il contesto in cui si inserisce l’equity crowdfundingIl Decreto Crescita 2.0 e le startup innovative
L’equity crowdfunding nell’ordinamento italiano non nasce per tutti gliimprenditori o per tutti coloro che hanno una idea che vorrebberosottoporre all’esame della «folla», ma solo per quelle aziende cheincontrano i requisiti obbligatoriamente previsti dalla normativa sullestartup innovative, sia che si tratti di SpA che di Srl.
Startup innovative
Detto nuovo articolo prevede;
� è gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio digestione di portali per la raccolta di capitali per le startup innovative ed e’ iscrittoin un registro che sarà tenuto dalla CONSOB;
� l’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le startup innovativeè riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativiservizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenutodalla CONSOB, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti lasottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi dicapitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.
� l’iscrizione nel registro è subordinata al ricorrere dei determinati requisiti (formasociale, residenza, onorabilità).
Raccolta di capitale di rischio
Crowdfunding
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Startup innovative
Tali gestori (portali) non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari dipertinenza di terzi.
La CONSOB ha determinato, con delibera 26 giugno 2013, n.18592 i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione,radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gliinvestitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
Le società che gestiscono i portali saranno sottoposti alla vigilanza della CONSOB.
Pesanti sanzioni per i gestori di portali che violano le norme stabilite dal decreto che prevedesanzioni che possono arrivare a venticinquemila euro oltre alla sospensione da uno a quattromesi o la radiazione dal registro.
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Startup innovative
Le disposizioni in commento cercano di contemperare l’esigenza direndere funzionale per le startup innovative l’accesso a tale forma difinanziamento e quella di assicurare la salvaguardia degli interessi deirisparmiatori. L’offerta al pubblico tramite i portali online, infatti, èpossibile, in funzione della deroga introdotta dagli artt.26 e 30 delDecreto Crescita 2.0, solo per le startup innovative e solo nell’ambito deilimiti stabiliti dalle esenzioni di cui all’art.34-ter del RegolamentoEmittenti.
Lo strumento dell’equity crowdfunding appare tanto più efficace se si
pone in relazione con le deroghe civilistiche e gli incentivi fiscali previsti
dal Decreto Crescita 2.0 a favore delle startup innovative.
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Flavio Notari
Diego Annarilli
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Tel. +39 06 8091 3201
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