la medicina legale - università degli studi di macerata
TRANSCRIPT
LA MEDICINA LEGALE
Corso (6 CFU x 30 ore) Inizio 28 settembre 2020 Termine 30 ottobre 2020
Seminari del lunedì (3 CFU x 15 ore)
1.Origini e funzioni della medicina legale; la medicina giuridica e la medicina forense2. La metodologia medico-legale: l'analisi del nesso di causalità, il giudizio medico-legale e la sua rilevanza3. la medicina forense: la consulenza tecnica e la perizia4. la medicina legale nell'applicazione del codice penale4.1 l'analisi della capacità del reo e dell'imputato (imputabilità, capacità di stare in giudizio)4.2 la medicina legale nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale4.3 la medicina legale nei delitti contro la persona: i delitti sessuali 4.4 la medicina legale nei delitti contro la famiglia: i maltrattamenti4.5 la medicina legale nei delitti colposi; colpa e responsabilità degli operatori sanitari5. la medicina legale nell'applicazione del codice civile5.1 la valutazione della capacità, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno5.2 la medicina legale nel diritto di famiglia6. la medicina legale nell'applicazione della normativa sociale6.1 infortunio sul lavoro malattia professionale6.2 invalidità pensionabile7. la medicina legale nell'assistenza sociale e negli stati di bisogno7.1 invalidità civile7.2 handicap8.problematiche relative alla vita nascente e concepimento (interruzione volontaria della gravidanza, delitti contro la maternità)9. problematiche relative alla vita morente, disposizioni anticipate di trattamento, eutanasia10. Informativa all'autorità giudiziaria (referto e denuncia)11.Trattamenti sanitari
MEDICINA LEGALE
Complesso di tutte quelle dottrine mediche che servono a risolvere questioni giuridiche (Carrara)
Applicazione delle nozioni mediche ai compiti della giustizia ed al perfezionamento del diritto positivo rispetto ai problemi biologici (Palmieri)
Disciplina che studia la persona, psichica e fisica, nei suoi rapporti col diritto (Domenici)
MEDICINA LEGALE
Disciplina che considera l’uomo nella sua realtà psicosomato-funzionale in rapporto al diritto (Cazzaniga)
Disciplina nata dalla necessità di portare una soluzione a quesiti giuridici per mezzo delle conoscenze medico-biologiche (Canuto)
Studio del rapporto tra personalità umana e ordinamento giuridico-sociale (Franchini)
MEDICINA LEGALE
Fa parte della medicina legale quanto attiene al rapporto fra la biologia umana, in tutta la estensione delle caratteristiche somatiche e psichiche dell’uomo e il diritto (Chiodi)
Disciplina che studia i rapporti tra la realtà antropologica e il diritto (Dell’Erba)
Disciplina che tratta dell’applicazione delle conoscenze mediche al diritto (Puccini)
Scienze che hanno in comune di costituire un tramite fra biologia e diritto (Giusti)
UOMO E DIRITTO
Prima della nascita (concepimento, gestazione, parto)
Alla nascita (espulsione, vita)
Durante la vita (maggiore età, capacità, diritti, malattia, salute, invalidità)
Al momento della morte (cessazione della vita, definizione di morte)
Dopo la morte (la causa, l’epoca, i mezzi)
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
L’ORIENTEIl CODICE CINESE di Ta-tsing-len-lèe contiene disposizioni relative al modo di descrivere le ferite in rapporto alla durata della loro guarigione
ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANANel LEVITICO e nel DEUTERONOMIO sono citati i modi con cui rilevare a mezzo di specifiche indagini sui neonati i difetti fisici che escludono la legittimità della prole e la primogenitura.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANANella civiltà greca fu introdotto il termine “dokimasia” per accertare la vitalità e la maturità dei neonati; erano inoltre previste particolari modalità di osservazione del cadavere per la ricerca di segni di morte violenta. Il tutto non privo di empirismo (una donna accusata di adulterio per aver dato la nascita ad un neonato che non somigliava a nessuno della sua famiglia e della famiglia del marito fu prosciolta dopo l’intervento di un medico che consigliò di controllare se nella stanza da letto della donna vi fosse un ritratto, avente qualche somiglianza con il neonato, che effettivamente si trovò).
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANA
La LEGGE CORNELIA (emanata da Silla) “de venenis” prevedeva accertamenti obiettivi nei processi per veneficio.
La LEGGE AQUILIA indicava che per dichiarare mortale una lesione si doveva dimostrare che la morte derivasse esclusivamente dalla ferita.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANA
Tito Livio: “il cadavere del tribuno Genucio fu esposto al popolo e sottoposto ad un giudizio pubblico a seguito del quale non mostrò segno di morte violenta”.Svetonio: “il corpo di Giulio Cesare fu esposto al popolo; una sola delle 23 ferite, penetrante nel torace tra la prima e la seconda costola, fu giudicata mortale da Antisio che si intendeva di medicina”Tacito: “cadavere di Germanico con sospetto di avvelenamento fu esposto nella piazza di Antiochia; Pisone venne condannato per veneficio perché nella sua abitazione vennero rinvenuti incantesimi, imprecazioni, ceneri intrise di sangue e molti altri sortilegi”
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE ANTICHITA’ EBRAICA E GRECO ROMANA
Il diritto penale considerava l’omicidio come offesa privata pertanto perseguibile a querela di parte; il parere medico non era un elemento importante di prova ed era l’intenzione che determinava la punibilità dell’azione piuttosto che l’esecuzione.
Nell’epoca imperiale viene fondata l’ARCHIATRIA collegio incaricato di vigilare sulla condotta professionale e sugli errori dei medici.
“Il parere dei medici non veniva richiesto per legge nel procedimento istruttorio penale”
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
IL MEDIOEVO
Nel CODICE GIUSTINIANO sono contenute indicazioni riguardo alla vitalità dell’infante, alla presunzione di sopravvivenza, alla legittimità della prole, e si stabiliscono disposizioni positive senza il ricorso ad indagini tecniche, previste solo nel caso di scioglimento del matrimonio (giudizio rimesso a tre levatrici)
Nei CAPITOLARI emanati dai re Franchi vi sono indicazioni relative alla descrizione e classificazione delle ferite dell’esame giudiziario del cadavere, mansioni affidate ad un notaio.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
IL MEDIOEVO
INNOCENZO III (1209) “richiese espressamente il parere di un medico per stabilire a quale dei diversi colpi inferti attribuirsi il decesso”.
GREGORIO IX (1227-41) “DE PROBANTIBUS” “…gli accertamenti sulla verginità devono essere praticati da periti probi ed intelligenti”.
UGO LUCCA (nel 1249 a Bologna) era obbligato a dare con giuramento pareri medico-legali.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE IL MEDIOEVO
BARTOLOMEO DA VARIGNANO eseguì a Bologna il 1° Marzo 1302 con un collegio di 4 “medici fisici e di chirurgia” un’autopsia in un caso di sospettato veneficio, per incarico del giudice Giacomo (gli Statuti prevedevano che codesti medici dovessero avere 40 anni e abitassero in Bologna da almeno 20 anni).
LORENZO DEGLI ANDALO’ E CATALENO (statuti del 1265) elencano norme da seguire nel caso di persona trovata ferita o morta:”denuncia fatta dai familiari, intervento di un notaio di fiducia del Giudice; osservazioni redatte in atto pubblico”.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
IL MEDIOEVO
“STATUTI 1288” Scompare il notaio e subentrano due medici “periti nell’arte del medicare” e degni di considerazione per ragioni estrinseche (età, censo, lunga permanenza in Bologna).
“CONSIGLIO” era il responso peritale contenente descrizione obiettiva e responso ai quesiti.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
IL MEDIOEVO
Nel RATIO JURIS EXIGIT Papa Giovanni XXII (1316-1334) indica la necessità di perizia davanti al tribunale della SACRA ROTA (Istituto sotto lo stesso pontificato nel 1326).
FILIPPO IL BELLO nel 1311 statuiva la necessità del parere giurato di chirurghi nei casi giudiziari difficili nelle les chirurgiens jurés du Roy.
Nel 1374 venne introdotta formalmente l’autopsia nella facoltà medica di Montpellier.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE L’ETA’ MODERNA
Nel CODICE BAMBERGA (1507) era richiesto parere scientifico nei casi di omicidio, errori di arte e infanticidio.
Nel CODICE CAROLINO (1532) si stabilisce l’intervento dei medici, dei chirurghi, e delle levatrici per l’istruttoria tecnica in tutti i casi di parto procurato o clandestino, d’aborto e d’infanticidio, di errori professionali, d’omicidio, di lesioni , di suicidio di infermi di mente o di corpo, di mancata o incompleta coscienza dell’imputato, di applicazione della tortura a soggetti deboli ed infermi; l’ispezione necroscopica è obbligatoria.
AUTOPSIA OBBLIGATORIA con apertura delle tre cavità praticata a partire dal 1720.
BARTOLO DA SASSOFERRATO (1314-1357) “De cicatricibus” “De percussionibus” affronta il problema medico-legale delle causalità.
LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE
La letteratura medico-legale nasce nel secolo XVI contemporaneamente alla promulgazione delle nuove costituzioni criminali, che chiedono tassativamente la perizia.
GIAN FILIPPO INGRASSIA, siciliano, allievo di Vesalio, laureato a Padova nel 1537. Nel 1578 pubblica “methodus dandi relationes” che costituisce il primo esempio di trattatistica medico-legale che raccoglie i casi peritali.
GIOVANNI BATTISTA CODRONCHI, imolese, nel 1595 pubblica “De veneficiis” e quindi nel 1597 “Methodus testificandi”, raccolta di casi in cui il medico è chiamata nella causa pubblica;
FORTUNATO FEDELE, siciliano, pubblica nel 1602 “De relationibus medicorum”; vero e proprio “manuale” di tecnica peritale con trattazione sistemica degli argomenti.
LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE
PAOLO ZACCHIA (1584-1659), romano, archiatra di Innocenzo X, negli anni compresi tra il 1621 e il 1634 pubblica le “Questiones medico-legales” sei volumi divisi in titoli e 195 questioni relative alla medicina legale (partu legittimo e vitali, de morte causa partum, de venenis et veneficiis, de virginitate et stupro, de erroribus medicorum ecc.).
PARE’ (1575) guida per l’imbalsamazione dei cadaveri, criteri di giudizio per letalità delle ferite, infanticidio per asfissia, verginità, gravidanza.
ANTONIO FILIPPO CIUCCI (1682) FILO D’ARIANNA, dedicato a Francesco Redi, il primo trattato di medicina legale scritto in lingua volgare, un prontuario di rapida consultazione per facilitare il compito di stesura delle relazioni e delle denunce da parte dei medici legali.
LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE
BOHN (Lipsia, 1690-1692) “Dissertationes medicinae forensis”
BEHRENS (Halmst, 1698) “Medicus Legalis”
Nel XVIII MORGAGNI crea con l’anatomia patologica i presupposti della tanatologia forense.
LA TRATTATISTICA MEDICO LEGALE
Nel XVIII la medicina forense riceve pieno riconoscimento dalle Università e raggiunge l’autonomia scientifica e didattica, con l’istituzione di apposite cattedre (1789 Napoli al prof. Ronchi).
Nel XIX si effettuava un processo di revisione e da ancella deputata alla ricerca di veleni e alla valutazione delle ferite, diventava ricercata collaboratrice della Giustizia, indirizzando la criminologia ed il diritto penale su basi biologiche. Eminenti figure di tale periodo sono, tra gli altri PUCCINOTTI, FILIPPI, TARDIEU. Con LOMBROSO e OTTOLENGHI la disciplina diviene ascoltata nella formulazione dei disposti del codice penale.
MEDICINA GIURIDICA
De iure condendo (propositiva)
De iure condito (interpretativa)
MEDICINA LEGALE DEL CODICE PENALE
Semeiotica medico-legale Traumatologia Forense
Tanatologia Asfissiologia
Ostetricia forense Sessuologia forense Tossicologia forense
Genetica forense Psicopatologia forense
Odontostomatologia forense
MEDICINA LEGALE DEL CODICE CIVILE
Semeiotica medico-legale Traumatologia forense Psicopatologia forense
Genetica forense
MEDICINA LEGALE DELLE ASSICURAZIONI
Semeiotica medico-legale Traumatologia forense Tossicologia forense
MEDICINA LEGALE DEL S.S.N. Semeiotica medico-legale
Traumatologia forense Tanatolgia
Asfissiologia Tossicologia forense
MEDICINA SOCIALE
Semeiotica medico-legale Traumatologia forense
METODO MEDICO-LEGALE
METODO=MODO DI PROCEDEREE’ l’insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un’attività teorica o pratica; modo di procedere razionale per raggiungere determinati risultati (Dizionario Garzanti, 1987)
In MEDICINA LEGALEComplesso di regole da seguire affinché l’indagine sia espletata in modo corretto e venga quindi considerata adeguata, valida ed attendibile in ordine alla soluzione dei vari problemi che si debbono affrontare.
METODO MEDICO-LEGALE
Secondo Gerin il metodo medico-legale è improntato su due principi fondamentali che sono:
1. Rigorismo obiettivo del metodo;
2. La dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce.
METODO MEDICO-LEGALE
1. Rigorismo obiettivo del metodo Il principio di obiettività impone a ciascuno di essere rigorosamente aderente alla realtà dei dati clinici o tanatologici o di laboratorio o strumentali rilevati. La valutazione epicritica dei dati stessi e la formulazione dei giudizi definitivi dovranno fondarsi su motivazioni logiche e plausibili, che tengano conto dei reperti, segni e dati obiettivi riscontrati, della documentazione medica a disposizione e delle più accreditate conoscenze scientifiche, concernenti il caso trattato.Il metodo medico-legale si differenzia nettamente da quello proprio delle altre branche della medicina per essere condizionato dall’istituto della “prova”. Non è consentito trasformare il dubbio in certezza e viceversa porre in dubbio, senza che ve ne sia fondamento, ciò che costituisce un dato di certezza.
METODO MEDICO-LEGALE
2. La dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce.
Il metodo legale dovrà improntare ed orientare la sua indagine
soprattutto tenendo conto (in questo senso: “dominante
conoscenza”) delle norme giuridiche di volta in volta interessate
dallo specifico caso in discussione.
Chiunque si innamora di pratica senza scienza è come navigante che si
inoltri per mare senza istrumenti e non sa dove sia ed a che porto vada
(Leonardo Da Vinci, Codice Atlantico)
E questo ti fia sempre piombo à piedi
Per farti muover lento com’uom lasso
ed al si ed al no che tu non vedi
(Dante Alighieri, Paradiso XIII)
LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE
Il metodo è una peculiare norma di pensiero (Cazzaniga)
Caratteristica della Medicina Legale non è tanto la natura dei fatti che ne formano oggetto di studio, quanto il metodo con il quale quei fatti vengono studiati ed il
fine (Cattabeni)
Insostituibile collante di competenze differenti (Palmieri)
Rigorismo obiettivo tecnico e concettuale unito alla conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce (Gerin)
Il metodo medico legale si fonda sul dubbio cartesiano (Zangani)
LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE
Mentalità peculiare che consente di vedere i fatti medici sotto l’aspetto del diritto (Puccini)
La serie di gradini che vanno percorsi per raggiungere lo scopo, che vengano affrontati con forma mentale particolare attenta a registrare
con estrema accuratezza il dato obiettivo e consapevole del fine (Farneti)
LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE
L’ANAMNESI(Inchiesta, documentazione)
L’ESAME OBIETTIVO(Semeiotica medico-legale)
GLI ESAMI COMPLEMENTARI
LA DIAGNOSI
LA PROGNOSI
IL GIUDIZIO
LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE
Quale contributo?Ciò che la ML deve dareCiò che la ML può dare
Ciò che la ML non può dareCiò che la ML non deve dare
Legge 7 dicembre 2000, n. 397Disposizioni in materia di indagini difensive
FATTO
LA MEDICINA LEGALE ED IL METODO MEDICO-LEGALE
condotta
evento
causalità
FATTO
IL RAPPORTO DI CAUSALITA’
condotta
evento
caus
alità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza
del reato, non è la conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.
Rapporto di causalità(Art. 40 C.P.)
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Concorso di cause(Art. 41 C.P.)
RAPPORTO DI CAUSALITA’ (Art. 40 C.P.)
CAUSA ANTECEDENTE NECESSARIO E SUFFICIENTE A
PRODURRE L’EFFETTO
EFFETTOFENOMENO SUSSEGUENTE LEGATO IN MODO
INVARIABILE ED INCONDIZIONATO ALL’ANTECEDENTE
RAPPORTO DI CAUSALITA’
Nesso che intercorre tra due fenomeni:a) Causab) effetto
AMBITO MEDICO - BIOLOGICO
AMBITO GIURIDICO
RAPPORTO DI CAUSALITA’ (Art. 40 C.P.)
CONCORSO DI CAUSE (Art. 41 C.P.)
CAUSA
CONCAUSA
CONDIZIONE
OCCASIONE
- antecedente- necessaria- insufficiente
- antecedente- necessaria- sufficiente
- preesistente- simultanea- sopravvenuta
NOPARTE ATTIVA
E’ necessario tutto ciò che nonpuò essere eliminato senza l’eliminazione parziale o
totale del risultatoÈ sufficiente un fenomeno capace di produrre
un evento da solo, senza bisogno che ne intervenga un altro.
Attitudine intrinseca a cagionare un determinato evento.
CondizioneStato anteriore necessario
perché la causa possa agire.
Predisponente alla causa
OccasioneCircostanza favorevole ma sostituibile
Incapace di produrre effetti
LA CAUSALITA’ E IL CODICE PENALE
“il rapporto di causalità è una categoria logica del diritto penale in quanto si colloca nella struttura del reato
legando l’azione con l’evento e assume pertanto un ruolo indispensabile per la soluzione dei casi concreti
dell’attività giudiziaria”(C. Puccini)
CAUSA UNICA ED ESCLUSIVA SOPRAVVENUTA- indipendente dal fatto del colpevole (autonoma)- avvenimento inseritosi nella serie causale in atto come anormale,
atipico, eccezionale ed imprevedibile- efficacia decisiva nella produzione dell’evento
- Sopravvenuta = segue l’azione - Unica = agisce da sola- Esclusiva = elimina tutte le precedenti
- CAUSE DIPENDENTI DA FATTI NATURALI
- CAUSE DIPENDENTI DAL FATTO DELLA VITTIMA
- CAUSE DIPENDENTI DAL FATTO DEL TERZO
CAUSALITA’ E CODICE PENALErapporto di causalità nei reati commissivi
rapporto di causalità nei reati omissiviconcorso di cause
causa unica ed esclusiva sopravvenuta
CRITERIOLOGIA
Criterio cronologico
Criterio topografico
Criterio di efficienza
Criterio di continuità
Criterio di esclusione
CRITERIOLOGIA
Criterio epidemiologico-statistico
Criterio fisiopatologico
Criterio cronologicoIl tempo che intercorre tra l’antecedente e l’effetto deve essere
sufficiente perché la causa manifesti i suoi effettiCriterio topografico
Corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall’azione lesiva e la sede di insorgenza della malattia
Criterio dell’idoneità lesivaAttitudine dell’azione lesiva a cagionare un determinato
effetto dannoso
Criterio di continuità fenomenologicaSequela di segni e sintomi che collegano l’azione
all’eventoCriterio di esclusione di altre cause
Isolamento di un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia
Criterio fisiopatologico - eziopatogeneticoConoscenza sulle relazioni causali tra una determinata
azione e la condizione patologica in esame
Criterio statistico-epidemiologicoRicorso a dati di letteratura statistica
1952 - Cassazione Penale
… non è sufficiente la semplice possibilità di evento
favorevole … (perché) il nesso di causalità richiede
sempre derivazione diretta e certa fra l’azione o
l’omissione e l’evento
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
Sussiste nesso causale fra la morte del paziente ed il comportamento colposo del sanitario se il sollecito intervento avrebbe avuto buone probabilità, e non la certezza, di salvare la vita del paziente (Cass. Pen. 1983, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993)
RAPPORTO DI CAUSALITA’
1987 - Cassazione Penale
Il nesso causale sussiste “anche quando l’opera del
sanitario, se tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto
non già la certezza bensì soltanto serie ed apprezzabili
possibilità di successo”.
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
1991 - Cassazione Penale
“… se l’intervento omesso avrebbe potuto evitare l’evento
non già con certezza o elevata probabilità ma solo con
probabilità apprezzabili nella misura del 30%”.
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE-SENTENZA 10 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2002 N. 30328
In ordine al problema dell’accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri e allo specifico settore dell’attività medico-chirurgica, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto:
a) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE-SENTENZA 10 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2002 N. 30328
b) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”;
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE-SENTENZA 10 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2002 N. 30328
c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE IV PENALE-SENTENZA 3 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 2002 N. 38334
Il tema di responsabilità per colpa professionale omissiva del sanitario, per poter affermare sussistere il nesso causale, è necessaria al riguardo la “certezza processuale”, che deve essere desunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata dal comma 2 dell’art. 192 del C.P.P. - che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva “al di là di ogni ragionevole dubbio” (vale a dire, con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”).
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 28 MAGGIO 2003, N. 35603
Per stabilire se sussista un valido nesso causale tra la condotta del medico e la
morte del paziente, occorre stabilire - mediante un'astrazione concettuale - se
un diverso comportamento del medico avrebbe, con elevata credibilità
razionale, potuto impedire l'evento letale; tale elevata credibilità razionale deve
essere tuttavia accertata in base a deduzioni logiche fondate sulle prove
raccolte, e non in base a criteri probabilistici.
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 28 MAGGIO 2003, N. 35603
Nel reato colposo omissivo il nesso di causalità tra omissione ed evento deve essere accertato in termini di certezza processuale (e non statistica) secondo criteri di elevata credibilità razionale, sicché per affermarne l'esistenza al di là di ogni ragionevole dubbio si deve procedere secondo il criterio condizionalistico con i metodi della eliminazione mentale e della sussunzione sotto leggi scientifiche, verificando, inoltre, l'esclusione di decorsi causali alternativi che, al più, possono fungere da concause dell'evento.
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 21 DICEMBRE 2004, N. 10212
In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste rapporto di causalità tra la condotta e l'evento allorquando la condotta colposa contestata costituisca di per sé, in termini di "alto grado di credibilità razionale", "condicio sine qua non" del verificarsi dell'evento che, con l'adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che, nella fase preparatoria di un intervento chirurgico, aveva omesso di intervenire tempestivamente procedendo ad intubazione del paziente).
NESSO DI CAUSALITA’ (in caso di condotta omissiva)