la legge di stabilità 2016 · n.b. il comma 97 stabilisce che le disposizioni in esame non ......
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IV GIORNATA Master MySolution 2015-2016
La Legge di Stabilità 2016(L. 208/2015, G.U. 30.12.2015, SO n. 70)
CONDIZIONI
BENI MATERIALI
TITOLARI REDDITO D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO VARIAZIONE EXTRA-
CONTABILE IN UNICO
= QUOTA BENI MATERIALI
STRUMENTALI NUOVI
ACQUISTATI DAL 15.10.2015 AL 31.12.2016
QUOTA AMMORTAMENTO
CALCOLATA SUL 140% COSTO
FISCALMENTE RICONOSCIUTO
comma 92 -> estensione a lett. b), art. 164, Tuir
In base al riferimento, fatto dal legislatore alla sola lettera b) dell’art. 164 del Tuir,
l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti(lettera b- bis) e alle auto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lett. a)).
ALCUNE ESCLUSIONI
PLUSVALENZA FUTURA CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO
PER LA DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER IL
PERIODO IN CORSO AL 31.12.2015 E PER
IL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO
CORRISPETTIVO (–) COSTO NON
AMMORTIZZATO (SENZA MAGGIORAZIONE)
NON SI DEVE TENER CONTO
DELL’AGEVOLAZIONE
Super-ammortamenti e studi di settore
I beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa nei modelli di comunicazione ai fini degli studi di settore. Riportare:
• il costo storico, al lordo degli ammortamenti (rigo F29 –impresa, rigo G14 – lavoro autonomo);impresa, rigo G14 – lavoro autonomo);
• l’importo delle quote di ammortamento, determinate secondo
le disposizioni del TUIR (rigo F20 – impresa, rigo G11 – lavoro autonomo).
N.B. Il comma 97 stabilisce che le disposizioni in esame non
producono effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo
degli studi di settore.
CONDIZIONI
BENI IMMOBILI E MOBILI
SOCIETA’ DI PERSONE E CAPITALI (SOCI AL 30.09.2015) ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA AI SOCIDAL 01.01.2016
OPZIONEBENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI
NO BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE
OPZIONE+ VERSAMENTO
IMPOSTA SOSTITUTIVA
IRES/IRPEF E IRAP+ REGISTRO < ½+ IPO-CATASTALI
FISSE
ASSE TEMPORALE
30.09.2015 30.11.201630.09.2016
DATA DI VERIFICA
DELLA COMPAGINE
DATA DI VERSAMENTO 60%
SOSTITUTIVA
(entro il 16.06.2017 il residuo 40%)
DATA OPZIONE
(REDAZIONE DELL’ATTO),
MA EFFETTO DAL 01.01.2016
IPO-CATASTALI e Registro
IPO-CATASTALI fisse a prescindere dalla misura del
registro!!!
IPO-CATASTALI e Registro FISSE
TRASFORMAZIONE IN S.S.
• IMPOSTE DI REGISTRO
• IPO-CATASTALI
SEMPRE FISSE
Videoriunione xxgennaio 2016
CONDIZIONI PRELIMINARI
UTILIZZO DELLO STESSO, ALLA DATA DEL 31.10.2015
POSSESSO FABBRICATO STRUMENTALE
PER DESTINAZIONE E PER NATURA
BENEFICIADEL TRATTAMENTODEL 31.10.2015
(STRUMENTALE X DESTINAZIONE: solo se iscritto registri contabili se acquistato dopo il ’92
o se c’è l’utilizzo, se acquistato prima del ’92STRUMENTALE X NATURA : solo se annotato nei
registri se acquistato prima del ’92 o dopo)
MANIFESTAZIONE DELL’’’’OPZIONE ENTRO IL 31.05.2016 – effetto dal
01.01.2016
DEL TRATTAMENTOFISCALE
PRIVILEGIATOPER LA
FUORIUSCITA DEL BENE
N.B. ESCLUSA LA DI CHE AFFITTA L’UNICA AZIENDA!!!
ASSE TEMPORALE
31.05.2016 30.11.2016
OPZIONE, MA EFFETTO GIA’
DAL 01.01.2016
PAGAMENTO DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF E IRAP, CON ALIQUOTA DELL'8 PER
CENTO, SULLA DIFFERENZA TRA:
• IL VALORE NORMALE DI TALI BENI
• ED IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO.
TRATTAMENTO FISCALE DEL BENE
ESTROMESSO
PERIODO DI
POSSESSO
PRODUCE REDDITO FONDIARIO
VA INDICATO NEL QUADRO RBPOSSESSO VA INDICATO NEL QUADRO RB
IN CASO DI
CESSIONE
IL QUINQUIENNIO VA VERIFICATO
DALL’ORIGINARIO ACQUISTO
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA(art. 1, commi 887-896, L. stabilità 2016)(art. 1, commi 887-896, L. stabilità 2016)
RIVALUTAZIONE BENI RISULTANTI AL 31.12.2014
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI RESIDENTI SOGGETTI A IRES
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
RIVALUTAZIONEBENI
D’IMPRESA
BENI RISULTANTI AL 31.12.2014
PAGAMENTO SOSTITUTIVAin un’unica soluzione entro il saldo imposte
-16% (beni amm.li) o – 12% (beni non amm.li)
AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE -10% imposta
CONDIZIONI PER LA RIVALUTAZIONE
VA ESEGUITA NEL BILANCIO DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
VA ESEGUITA NEL BILANCIO D'ESERCIZIO SUCCESSIVO A
QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014
CIVILISTICA + FISCALE
APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA +
ANNOTAZIONE INVENTARIO + NI
EFFETTO DIFFERITO - DAL 2018 PER DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI- DAL 2019 PER CALCOLO PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
MODALITA’’’’ DI RIVALUTAZIONE
ASPETTI CONTABILI
1. AUMENTO CONTESTUALE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DI
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
ATTENZIONE - Le modalità di cui ai punti n. 1 e 2 non possono mai portare il
costo rivalutato del bene ad un valore superiore al costo di acquisto di un bene
nuovo dello stesso tipo, o superiore al valore di sostituzione
1. AUMENTO CONTESTUALE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DI AMMORTAMENTO (rivalutazione di tipo monetario)
2. AUMENTO DEL SOLO COSTO STORICO (rivalutazione di tipo economico)
3. RIDUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO
PERSONE FISICHE, SS, ENC,SOGG. SENZA SO IN IT.(art.1, commi 887-888, L. stabilità 2016)
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI/AREE EDIF.facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d.
“valore di perizia”.
POSSEDUTI AL 01.01.2016
•CON REDAZIONE PERIZIA GIURATA ENTRO IL 30.06.2016•VERSAMENTO IMP. SOSTITUTIVA ENTRO IL 30.06.2016
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
8%
8%
VERSAMENTO SOSTITUTIVA
Il versamento con Modello F24 utilizzando, i seguenti codici
tributo:
8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la
rideterminazione dei valori di acquisito di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la
determinazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO
Legge di stabilità 2016 - art. 1 commi 111-113Legge di stabilità 2015 – L. 190/2014, art. 1, commi 54-89
NUOVO REGIME FORFETARIO- art. 1, co. 54-89 – L. 190/2014
POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSENE FINO A SCADENZA
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO
NUOVO REGIME
REGIME ORDINARIO SE + conveniente
REGIME MINIMI (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) – art. 27 co.1 e 2, DL 98/200, L. 111/2011
NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 L. 388/2000)
AVVALERSENE FINO A SCADENZA NATURALE(FINO AL COMPIMENTO DEL QUINQUENNIO O MAX 35°°°° ANNO ETA’)
ABROGATO dal 2015; NUOVO REGIME START-UP fino a conclusione del triennio
SE RISPETTATE n. 4 CONDIZIONIDAL 01.01.2015 I CONTRIBUENTI
DEVONO ENTRARE NEL REGIME PERCHE’ NATURALE
REGIME CONTABILE AGEVOLATO - art. 27 comma 3, DL 98/200
NUOVO REGIME FORFETARIO
1. RICAVI O COMPENSI ragguagliati ad anno < o = SOGLIA (variabile in base
all’attività esercitata- codici ATECO)
CONDIZIONI DI ACCESSO
2. SPESE sostenute PER PRESTAZIONI DI LAVORO < € 5.000 lordi all’anno (LAV.
DIP., CO.CO.PRO., LAV. ACCESSORIO,ASS.IN PART. CON APPORTO DI LAV,
Da verificare al 31.12. anno precedente rispetto a quello di accessoEs. ACCESSO 2016 -> 31.12.2015
DIP., CO.CO.PRO., LAV. ACCESSORIO,ASS.IN PART. CON APPORTO DI LAV,
LAVORO PRESTATO DAI FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE EX ART.60 TUIR)
3. STOCK DI BENI MOBILI STRUMENTALI (lordo amm.ti) < o = € 20.000 (IMMOBILI
NON RILEVANTI, BENI USO PROMISCUO RILEVANO AL 50%)
4. REDDITI DI LAV. DIP. O PENSIONE PERCEPITI NON DEVONO ESSERE SUPERIORI A 30 MILA EURO N.B. NON VA VERIFICATA SE:
LAVORO E’ CESSATO
I COEFFICIENTI ED I LIMITI DI REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA
PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITÀ
ATECO 2007
LIMITE
COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
DEI RICAVI/COMPENSI
(artt. 57+85+54 TUIR)
1Industrie alimentari e
delle bevande(10 – 11)
35.000
(45.000 dal 2016)40%
NUOVO REGIME FORFETARIO
delle bevande (45.000 dal 2016)
2Commercio all’ingrosso e
al dettaglio
45 – (da 46.2 a
46.9) – (da 47.1 a
47.7) – 47.9
40.000
(50.000 dal 2016)40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e
bevande47.81
30.000
(40.000 dal 2016)40%
4Commercio ambulante di
altri prodotti47.82 – 47.89
20.000
(30.000 dal 2016)54%
5Costruzioni e attività
immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)
15.000
(25.000 dal 2016)86%
I COEFFICIENTI ED I LIMITI DI REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA
PROGRESSIVOGRUPPO DI SETTORE
CODICI ATTIVITÀ
ATECO 2007
LIMITECOEFFICIENTE REDDITIVITÀDEI RICAVI/COMPENSI
5Costruzioni e
attività immobiliari(41 – 42 – 43) –
(68)
15.000
(25.000 dal 2016)86%
Intermediari del 15.000
NUOVO REGIME FORFETARIO
6Intermediari del
commercio46.1
15.000
(25.000 dal 2016)62%
7
Attività dei Servizi di alloggio e di
ristorazione(55 – 56)
40.000
(50.000 dal 2016)40%
8
Attività Professionali,
Scientifiche,
Tecniche, Sanitarie,
di Istruzione, Servizi
Finanziari ed
Assicurativi
(64 – 65 – 66) –
(69 – 70 – 71 –
72 – 73 – 74 –
75) – (85) – (86 –
87 – 88)
15.000
(30.000 dal 2016)78%
I COEFFICIENTI ED I LIMITI DI REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA
PROGRESSIVOGRUPPO DI SETTORE
CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007
LIMITECOEFFICIENTE REDDITIVITÀ
DEI RICAVI/COMPENSI
(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 –
08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 –
NUOVO REGIME FORFETARIO
9Altre attività economiche
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 –
22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) –
(35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49
– 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59
– 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78
– 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90
– 91 – 92 – 93) – (94 – 95 –
96) – (97 – 98) – (99)
20.000
(30.000 dal 2016)67%
PER IL PRIMO QUINQUENNIO DI ADOZIONE DEL REGIMENUOVA INIZIATIVA ECONOMICA
REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA AL 5%Per 1°°°° ANNO + 4 ANNI SUCCESSIVI
(ES. ADOZIONE 2016-> 2016+2017+2018+2019+2020
NUOVO REGIME FORFETARIO
(ES. ADOZIONE 2016-> 2016+2017+2018+2019+2020o ADOZIONE 2015-> 2015+2016+2017+2018+2019)
RISPETTATI I REQUISITI PER L’ACCESSO AL FORFAIT
NEI 3 ANNI PRECEDENTI NO ATTIVITA’(anche in forma associata o familiare)
NUOVA ATTIVITA’ NO MERA PROSECUZIONE DI UNA GIA’ SVOLTA COME LAV. DIP. O AUTONOMO
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regimeforfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo checonsiste nella riduzione del 35% della contribuzione ordinaria INPS.
NUOVO REGIME FORFETARIO
FERMO RESTANDO il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).
SEMPLIFICAZIONI• no addebito dell’IVA a titolo di rivalsa;• no diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti;• cessioni intra-UE di beni considerate cessioni interne ex art. 41, comma 2-bis,
D.L. n. 331/93;• acquisti intra-UE di beni fino ad € 10.000, tassati nello Stato UE del
cedente;• prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi con
applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, D.P.R. n. 633/72;• importazioni/esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana ovvero
non imponibili.
IVA
non imponibili.
Esonero da:• registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto;• tenuta e conservazione dei registri;• dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA;• compilazione della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);• compilazione della comunicazione black-list.
Obbligo di:• numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali;• certificare i corrispettivi;• indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato.
50% FINO AL 31.12.2016MAX 96.000 EURO PER UNITA’
PRORORGA DEL
BONUS RECUPERO EDILIZIO
PRORORGA DEL BONUS
FINO AL 31.12.2016
36% DAL 01.01.2017MAX 48.000 EURO PER UNITA’
PROROGA DI 12 MESI FINO AL 31.12.2016DETRAZIONE DEL 65% SULLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EDIFICI
ECO- BONUS
ESTESO A: SPESE DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER CONTROLLO
REMOTO IMP. DI RISCALDAMENTO, ACQUA CALDA, CLIMATIZZAZIONE
ABITATIVI
SOGGETTI NELLA NO TAX AREA - > PER LAVORI CONDOMINIALI
POSSONO CEDERE LA DETRAZIONE A CHI EFFETTUA I LAVORI
ATTESA DI UN PROVV. AdE ad hoc
50% DETRAZIONE ACQUISTO MOBILIO E ELETTRODOMESTICI A+
PROROGA FINO AL 31.12.2016MAX 10.000 EURO
BONUS MOBILIO
MAX 10.000 EURO
AGGANCIATA ALLA RISTRUTTURAZIONE 50%
NUOVA DETRAZIONE DAL 2016 – GIOVANI COPPIE UNDER 35 SPOSATE O CONVIVENTI PER 3 ANNI
SE ACQUISTANO CASA AB.PRINCIPALE - > DETRAZIONE 50% PER ACQUISTO SOLO MOBILIO
MAX 16.000 EURO
SANZIONE BASE: DAL 120% AL 240%
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente:
OMESSADICHIARAZIONE
VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente:
•entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo
•e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto
formale conoscenza,
si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% (anziché dal 120 al 240%) dell’ammontare delle imposte
dovute, con un minimo di euro 200
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500
NUOVA IPOTESI DI SANZIONE RIDOTTA
Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della
produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un imposta inferiore a quella
INFEDELEDICHIARAZIONE
VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE
produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si
applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite
deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte
MAGGIORAZIONE
La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata
mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici oraggiri, condotte simulatorie o fraudolente
la sanzione è ridotta di un terzo (60% - 120%):
Se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono:
VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONEINFEDELE
DICHIARAZIONE
Se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono:
•complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati
•e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000
Ipotesi solo per le imposte sui redditi
•l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi
di reddito
•il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui
interviene l’attività di accertamento o in una precedente, ovvero il componente negativo non sia
stato già dedotto
SE NON VI È DANNO PER L’’’’ERARIO, LA SANZIONE È PARI A EURO 250
Errore Errore lievelieve
compecompetenzatenza
ART. 13 D.LGS. 471/1997
La sanzione del 30% è progressiva:
VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
La sanzione del 30% è progressiva:
•Nei primi quattordici giorni, sanzione 1% per ciascun giorno di
ritardo
•Dal 15°°°° al 90°°°° giorno di ritardo: sanzione ridotta alla metà
(15%)
•Dal 91° giorno, sanzione al 30%
ART. 13 D.LGS. 471/1997
Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore
a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si
applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato
DIFFERENZA TRA NON SPETTANTE E INESISTENTE
VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI
applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzatoPER I CREDITI INESISTENTI SANZIONE DAL 100% AL 200%Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e all’articolo 54-bis DPR 633/1972
F24 A SALDO ZERO•Omessa presentazione, sanzione euro 100•sanzione ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi
• Nuovo articolo 42 del DPR 600/1973: possibile lo scomputo delle perdite
UTILIZZO PERDITE IN ACCERTAMENTO
• Nuovo articolo 42 del DPR 600/1973: possibile lo scomputo delle perdite
nel caso di un accertamento fiscale
• Anche in adesione concessa la stessa facoltà
• Con il 36-bis si controllano i corretti riporti delle perdite negli anni
successivi
• Possibile utilizzare anche le perdite pregresse
• Il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente
all'emissione dell'avviso di accertamento, entro il termine di proposizione
del ricorso
• Il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60
PERDITE PREGRESSE
• Il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60
giorni
• L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli
interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro
60 giorni dalla presentazione dell'istanza
LA DISCIPLINANello specifico, il limite dei pagamenti in contanti 2016 passa a 3000 euro per:
Trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore
Libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste
Resta invece la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di
commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere
pagamenti di beni e servizi da cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite
di 15.000 euro.
Relativamente agli assegni, detto che il limite resta invariato, è obbligatorio
indicare su assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e
cambiari di importo pari o superiore a, 1.000,00 euro il nominativo o la ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
LA DISCIPLINA
ATTENZIONE: il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
articolo 1 (lettera m) del D.Lgs. 231/2007, A TAL PROPOSITO E’ articolo 1 (lettera m) del D.Lgs. 231/2007,
secondo cui si ritiene frazionata “un’operazione
unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto,
posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in
momenti diversi ed in un circoscritto periodo di
tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell’operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale”.
A TAL PROPOSITO E’ UTILE RICHIAMARE:
Dichiarazione omessa
Imposte sui redditi
Iva
Termine di accertamento fissato al 31 dicembre del 7°°°° anno successivo a quelloin cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
NORMA APPLICABILE DALLE VIOLAZIONI AFFERENTI IL 2016. Per le annualità
precedenti, resta in piedi il termine di 5 anni e la possibilità che si sia in presenza
di un raddoppio dei termini di accertamento
Dichiarazione presentata
Imposte sui redditi
Iva
Termine di accertamento fissato al 31 dicembre del 5°°°° anno successivo a quelloin cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
NORMA APPLICABILE DALLE VIOLAZIONI AFFERENTI IL 2016. Per le annualità
precedenti, resta in piedi il termine di 4 anni e la possibilità che si sia in presenza
di un raddoppio dei termini di accertamento