l. 10 ottobre 1990, n. 287 - persona e mercato | a cura di ...€™abuso di posizione dominante...
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Gli istituti disciplinati:
Intese (art. 2 – art. 81 Tr. CE)
Abuso di posizione dominante (art. 3 – art. 82 Tr. CE)
Concentrazioni (art. 6 – art. 7 Reg. CEE 4064/89 )
Cognizione: modello misto
• Poteri di accertamento
• Poteri inibitori• Poteri sanzionatori
AGCM
• Azioni di nullità• Risarcimento del
dannoCorte
d’Appello
Le intese anticoncorrenziali
Nozione
• accordi e/o pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari (art. 2)
Divieto
• intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Esempi
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali
impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi
L’abuso di posizione dominante
Nozione
• potenza economica che consente all’impresa che la detiene di tenere comportamenti indipendenti rispetto ai concorrenti e ai consumatori.
Divieto di abuso
• E’ vietato l’abuso di posizione dominante
• DOVE: all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante
Nozione?
Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3638
“Ai fini della determinazione del mercato di riferimento o «mercatorilevante» - operazione preliminare ed imprescindibile per l'accertamento diuna condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 3 legge n. 287 del 1990(c.d. legge antitrust) - occorre prendere in considerazione tanto l'estensionegeografica in cui l'operazione denunciata si colloca o sortisce effetti(mercato geografico), quanto l'ambito del prodotto o del servizio che lamedesima operazione investe (mercato del prodotto); perl'individuazione di tale mercato interessato, sul quale cioè si registra unaposizione dominante ed un abuso della medesima, occorre tenere conto(secondo la «Comunicazione della Commissione sulla definizione delmercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materiadi concorrenza» del 1997) dei parametri ritenuti essenziali dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria, costituiti dalla sostituibilità delladomanda e dalla sostituibilità dell'offerta”
Esempi
imporre direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali
impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi
Le concentrazioni
Nozione
• risultato economico che si ottiene quando si verifica una modifica duratura nella struttura delle imprese interessate, che comporta un incremento del proprio potere di mercato non riconducibile ad una crescita interna, ma ad economie di terzi. Da ciò consegue che due o più imprese vengono poste sotto il controllo di un unico soggetto.
Efficacia
• Sottoposte a condicio iuris risolutuva consistente in un parere favorevole da parte dell’AGCM (Art. 6)
I rimedi
Intese anticoncorrenziali
Nullità (art. 2)
Contratti a valle: risarcimento ex art. 2043 c.c.
Cass. 04/02/2005, n. 2207
Abuso di posizione dominante
Nullità (art. 1418 c.c.)
ConcentrazioniOrdine di sospensione dell’AGCM
inefficacia
L. 18 giugno 1998, n. 192(Legge sulla sub-fornitura nelleattività produttive)
DIVIETO DI ABUSO DI
DIPENDENZA ECONOMICA
Nozione
• situazione in cui un'impresa è in grado dideterminare, nei rapporti commerciali conun'altra impresa, un eccessivo squilibrio di dirittie di obblighi. La dipendenza economica è valutatatenendo conto anche della reale possibilità per laparte che abbia subito l'abuso di reperire sulmercato alternative soddisfacenti.
Divieto
• Divieto di abuso di dipendenza economica da parte di una o più imprese nei confronti di un’impresa cliente o fornitrice.
Abuso di dipendenza economica, art. 9
Esempi
rifiuto di vendere o di rifiuto di comprare
imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (Trib. Torre Annunziata, 30 Marzo 2007)
Ambito di applicazione
Nonostante l’art. 9 sia inserito nella legge sulla subfornitura, si ritiene che l’istituto sia applicabile a tutti i rapporti tra imprese.
Conformi: T. Catania, 5 gennaio 2004 T. Trieste, 21 settembre 2006 T. Roma, 5 febbraio 2008 integrazione verticale
Contra:T. Torino, 8 novembre 2006
I rimedi
Patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica
Nullità (art. 9, co. 3)
Azioni inibitorie (art. 9, co. 3)
Risarcimento dei danni (art. 9, co. 3)
Se ha rilievo per la tutela della concorrenza e del mercato
Diffide e sanzioni ex art. 15, L. 287/1990 (art. 9, co. 3 bis)
Su segnalazione di terzi o d’ufficio
Giurisdizione
Azione di nullità
Azioni inibitorie
Risarcimento dei danni
Diffide e sanzioni
Giudice Ordinario
AGCM
T. Trieste, 20 Settembre 2006“Posto che l'imposizione di una pattuizione negoziale eccessivamente gravosa, aisensi della quale un cliente, che abbia l'esigenza di spostare il proprio impianto,è tenuto a rivolgersi solo alla società fornitrice, senza alcuna possibilità dicontrattare i prezzi dei lavori e dei materiali, integra gli estremi dell'abuso didipendenza economica va ordinato alla fornitrice di effettuare immediatamentegli interventi occorrenti per il trasloco, fatti salvi il diritto di quest'ultima adottenere il compenso nei tempi previsti dal contratto e quello del cliente disindacarne eventualmente la congruità”.
Contratto di affiliazione commerciale
Nozione
• contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parteconcede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di dirittidi proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazionicommerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendol'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sulterritorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1).
Forma• Forma scritta a pena di nullità
Giurisprudenza
Cassazione civile sez. III 15 gennaio 2007 n. 647Posto che, anche per i rapporti antecedenti alla definizione legislativa del contratto di"franchising", il "franchisee", sebbene affiliato al "franchisor", restava un soggetto distinto edautonomo, deve escludersi che abbia efficacia interruttiva della prescrizione di un credito del"franchisee" (nella specie, per somme dovute a titolo di provvigione per attività diintermediazione), la lettera indirizzata al debitore di quest'ultimo, con cui il pagamento vienerichiesto in nome e per conto dei "franchisor".
Consiglio Stato sez. VI 09 febbraio 2006 n. 518Il contratto di franchising, secondo la l. 6 maggio 2004 n. 129, realizza una forma dicollaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti delfranchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione,rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti del franchisor. Ne consegueche se in una gara di appalto il concorrente-franchisor dichiara che talune prestazionisaranno eseguite dai franchisees, non fa riferimento alla propria organizzazione, ma asoggetti terzi, giuridicamente ed economicamente distinti. Pertanto il franchising rientranella nozione di sub-appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. n. 55 del 1990, e dei divietidi subappalto ove previsti dall'ordinamento.
Rimedi – Tentativo di conciliazione
Dove?
• Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato
Quando?
• Quando i contraenti lo prevedono
Norme applicabili
• Artt. 38, 39 40 D. Lgs. 5/2003
Rimedi
Violazione da parte dell’affiliante dell’obbligo di sperimentare la formula commerciale
Mancata consegna di copia del contratto 30 gg prima della conclusione
False informazioni
Nullità ex art. 1418 c.c.
Risarcimento del danno
Recesso
Annullamento del contratto e risarcimento del danno, se dovuto (art. 8)
Reticenza ?
D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231Attuazione della direttiva 2000/35 CErelativa alla lotta contro i ritardi dipagamento nelle transazionicommerciali.
Ambito di applicazione
• Pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale contratti comunque denominati , tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni
Oggettivo
• Contratti stipulati tra imprenditori (rectius: imprenditori o professionisti)
• Tra un imprenditore e la PASoggettivo
• Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
• Richieste di interessi inferiori a € 5• Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore
Esclusioni
Disciplina
• Applicazione artt. 4 e 5
Assenza di accordo sugli
interessi moratori
• Si applica l’art. 7. Accordo sugli
interessi moratori
L’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamentoè nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura dellamerce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed airapporti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza risultigravemente iniquo in danno del creditore.Si considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza esseregiustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurareal debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il qualel'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori osubfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più' lunghi rispetto aitermini di pagamento ad esso concessi.(art. 7)
Accordo gravemente iniquo
T.A.R. Roma Lazio sez. III 22 dicembre 2008 n. 12229
Sussiste la grave iniquità di cui all'art. 7 d.lg. n. 231 del 2002 delle clausole di contratto inserite dallestrutture sanitarie negli atti di gara per pubbliche forniture per la mancanza di qualsiasi giustificazione cherenda costantemente e reiteratamente possibili termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori esaggio degli interessi diversi da quelli stabiliti negli arti 4 e 5 d.lg. n. 231 del 2002.
T.A.R. Brescia Lombardia 26 ottobre 2006 n. 1349
In materia di appalti pubblici, la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce clausola non solovessatoria ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., ma anche gravemente iniqua, perché vanifica senzagiustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamentied espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi ed al rischio di insolvenza; di conseguenzadetta clausola deve considerarsi nulla (ai sensi dell'art. 7 comma 3, d.lg. n. 231 del 2002, di recepimento delladirettiva 29 giugno 2000 n. 2000/35/Ce) ed irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.
Consiglio Stato sez. V 12 aprile 2005 n. 1638
È illegittima, per contrarietà agli art. 4 e 7 d.lg. n. 231 del 2002, la clausola, inserita in una lettera d'invito apresentare la migliore offerta per la fornitura di prodotti medicinali, con cui un ente pubblico impone, a penadi esclusione, l'aumento dei termini per il pagamento sino a novanta giorni (rispetto ai trenta giorni fissatidal decreto), in quanto introduce un indebito vantaggio per l'amministrazione predisponente.
Giurisprudenza
Rimedi
Il giudice avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1
Accordo gravemente iniquo Nullo (art. 7)
Applica i termini legali
Riconduce ad equità
Tutela interessi collettivi
• associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani
Legittimazione
• Interessi collettiviInteresse tutelato
Tutele
Tutele
accertare la grave iniquità, ai sensi
dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le
conseguenze del relativo ritardo
e inibirne l'uso
adottare le misure idonee a correggere
o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate
ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in
cui la pubblicità del provvedimento
possa contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni
accertate
inibitoria concessa in via cautelare
quando ricorrono giusti motivi di
urgenza
D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145Attuazione dell’art. 14 della direttiva2005/29/CE che modifica la direttiva84/450/CEE sulla pubblicitàingannevole
• qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale allo scopo di promuovere la vendita di beni o la prestazione di servizi (art. 2 lett. a)
Pubblicità
• idonea a indurre in errore le persone cui è rivolta e che, perciò, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero possa ledere un concorrente (art. 2 lett. b)
Pubblicità ingannevole
• pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente determinato o i suoi prodotti o servizi
• E’ lecita se confronta oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili di beni che soddisfino gli stessi bisogni.
Pubblicità comparativa
Disciplina
Giurisdizione
Atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
Violazione diritto d’autore, marchio, denominazione di origine ed altri segni distintivi protetti
Istruttori, inibitori e sanzionatori
Giudice Ordinario
AGCM
AGCM, 31 luglio 2008 , n. 18697“Un messaggio pubblicitario diffuso da un professionista su Internet, volto a procacciare infranchising nuovi affiliati per l'apertura di nuove agenzie di viaggi, integra una fattispecie dipubblicità ingannevole, se il tenore letterale delle informazioni commerciali che descrivonogli allestimenti, le strutture e le attrezzature in dotazione per l'apertura di nuove agenzieaffiliate, nonché le condizioni economiche richieste per l'apertura e la successiva gestione dipunti vendita nell'ambito di un network di agenzie recanti il marchio dell'affiliante,unitamente al prezzo reclamizzato richiesto per potersi affiliare alla casa madre, omette diindicare la presenza di altri costi aggiuntivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli reclamizzati(nella specie, la pubblicità indicava una somma apparentemente complessiva richiesta peraffiliarsi di 18.000 euro per l'apertura di un nuovo punto vendita). Infatti, le omesseindicazioni di oneri economici aggiuntivi rispetto al prezzo reclamizzato, non solo violanol'obbligo di rispetto degli oneri informativi previsti dalla normativa sull'affiliazionecommerciale di cui alla l. 6 maggio 2004 n. 129, ma anche l'obbligo di osservare i principi ditrasparenza, veridicità e correttezza del messaggio pubblicitario, tutelato dal d. lgs. 2 agosto2007 n. 145. Ciò in ragione del fatto che all'interno dell'ordinamento nazionale le suindicatenormative rivestono una funzione diversa, anche se complementare, attuando differentiobiettivi: la prima riguarda il processo di formalizzazione del contratto, mentre la seconda latutela del destinatario del messaggio pubblicitario, fin dal primo contatto commerciale”
Provvedimenti AGCM