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L. 10 Ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

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L. 10 Ottobre 1990, n. 287Norme per la tutela dellaconcorrenza e del mercato.

Gli istituti disciplinati:

Intese (art. 2 – art. 81 Tr. CE)

Abuso di posizione dominante (art. 3 – art. 82 Tr. CE)

Concentrazioni (art. 6 – art. 7 Reg. CEE 4064/89 )

Cognizione: modello misto

• Poteri di accertamento

• Poteri inibitori• Poteri sanzionatori

AGCM

• Azioni di nullità• Risarcimento del

dannoCorte

d’Appello

Le intese anticoncorrenziali

Nozione

• accordi e/o pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari (art. 2)

Divieto

• intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Esempi

fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali

impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento

applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza

subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi

L’abuso di posizione dominante

Nozione

• potenza economica che consente all’impresa che la detiene di tenere comportamenti indipendenti rispetto ai concorrenti e ai consumatori.

Divieto di abuso

• E’ vietato l’abuso di posizione dominante

• DOVE: all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante

Nozione?

Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3638

“Ai fini della determinazione del mercato di riferimento o «mercatorilevante» - operazione preliminare ed imprescindibile per l'accertamento diuna condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 3 legge n. 287 del 1990(c.d. legge antitrust) - occorre prendere in considerazione tanto l'estensionegeografica in cui l'operazione denunciata si colloca o sortisce effetti(mercato geografico), quanto l'ambito del prodotto o del servizio che lamedesima operazione investe (mercato del prodotto); perl'individuazione di tale mercato interessato, sul quale cioè si registra unaposizione dominante ed un abuso della medesima, occorre tenere conto(secondo la «Comunicazione della Commissione sulla definizione delmercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materiadi concorrenza» del 1997) dei parametri ritenuti essenziali dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria, costituiti dalla sostituibilità delladomanda e dalla sostituibilità dell'offerta”

Esempi

imporre direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali

impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento

applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza

subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi

Le concentrazioni

Nozione

• risultato economico che si ottiene quando si verifica una modifica duratura nella struttura delle imprese interessate, che comporta un incremento del proprio potere di mercato non riconducibile ad una crescita interna, ma ad economie di terzi. Da ciò consegue che due o più imprese vengono poste sotto il controllo di un unico soggetto.

Efficacia

• Sottoposte a condicio iuris risolutuva consistente in un parere favorevole da parte dell’AGCM (Art. 6)

I rimedi

Intese anticoncorrenziali

Nullità (art. 2)

Contratti a valle: risarcimento ex art. 2043 c.c.

Cass. 04/02/2005, n. 2207

Abuso di posizione dominante

Nullità (art. 1418 c.c.)

ConcentrazioniOrdine di sospensione dell’AGCM

inefficacia

L. 18 giugno 1998, n. 192(Legge sulla sub-fornitura nelleattività produttive)

DIVIETO DI ABUSO DI

DIPENDENZA ECONOMICA

Nozione

• situazione in cui un'impresa è in grado dideterminare, nei rapporti commerciali conun'altra impresa, un eccessivo squilibrio di dirittie di obblighi. La dipendenza economica è valutatatenendo conto anche della reale possibilità per laparte che abbia subito l'abuso di reperire sulmercato alternative soddisfacenti.

Divieto

• Divieto di abuso di dipendenza economica da parte di una o più imprese nei confronti di un’impresa cliente o fornitrice.

Abuso di dipendenza economica, art. 9

Esempi

rifiuto di vendere o di rifiuto di comprare

imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie

nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (Trib. Torre Annunziata, 30 Marzo 2007)

Ambito di applicazione

Nonostante l’art. 9 sia inserito nella legge sulla subfornitura, si ritiene che l’istituto sia applicabile a tutti i rapporti tra imprese.

Conformi: T. Catania, 5 gennaio 2004 T. Trieste, 21 settembre 2006 T. Roma, 5 febbraio 2008 integrazione verticale

Contra:T. Torino, 8 novembre 2006

I rimedi

Patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica

Nullità (art. 9, co. 3)

Azioni inibitorie (art. 9, co. 3)

Risarcimento dei danni (art. 9, co. 3)

Se ha rilievo per la tutela della concorrenza e del mercato

Diffide e sanzioni ex art. 15, L. 287/1990 (art. 9, co. 3 bis)

Su segnalazione di terzi o d’ufficio

Giurisdizione

Azione di nullità

Azioni inibitorie

Risarcimento dei danni

Diffide e sanzioni

Giudice Ordinario

AGCM

T. Trieste, 20 Settembre 2006“Posto che l'imposizione di una pattuizione negoziale eccessivamente gravosa, aisensi della quale un cliente, che abbia l'esigenza di spostare il proprio impianto,è tenuto a rivolgersi solo alla società fornitrice, senza alcuna possibilità dicontrattare i prezzi dei lavori e dei materiali, integra gli estremi dell'abuso didipendenza economica va ordinato alla fornitrice di effettuare immediatamentegli interventi occorrenti per il trasloco, fatti salvi il diritto di quest'ultima adottenere il compenso nei tempi previsti dal contratto e quello del cliente disindacarne eventualmente la congruità”.

L. 6 maggio 2004, n. 129Legge sull’affiliazionecommerciale

Contratto di affiliazione commerciale

Nozione

• contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parteconcede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di dirittidi proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazionicommerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendol'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sulterritorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1).

Forma• Forma scritta a pena di nullità

Giurisprudenza

Cassazione civile sez. III 15 gennaio 2007 n. 647Posto che, anche per i rapporti antecedenti alla definizione legislativa del contratto di"franchising", il "franchisee", sebbene affiliato al "franchisor", restava un soggetto distinto edautonomo, deve escludersi che abbia efficacia interruttiva della prescrizione di un credito del"franchisee" (nella specie, per somme dovute a titolo di provvigione per attività diintermediazione), la lettera indirizzata al debitore di quest'ultimo, con cui il pagamento vienerichiesto in nome e per conto dei "franchisor".

Consiglio Stato sez. VI 09 febbraio 2006 n. 518Il contratto di franchising, secondo la l. 6 maggio 2004 n. 129, realizza una forma dicollaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti delfranchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione,rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti del franchisor. Ne consegueche se in una gara di appalto il concorrente-franchisor dichiara che talune prestazionisaranno eseguite dai franchisees, non fa riferimento alla propria organizzazione, ma asoggetti terzi, giuridicamente ed economicamente distinti. Pertanto il franchising rientranella nozione di sub-appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. n. 55 del 1990, e dei divietidi subappalto ove previsti dall'ordinamento.

Rimedi – Tentativo di conciliazione

Dove?

• Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato

Quando?

• Quando i contraenti lo prevedono

Norme applicabili

• Artt. 38, 39 40 D. Lgs. 5/2003

Rimedi

Violazione da parte dell’affiliante dell’obbligo di sperimentare la formula commerciale

Mancata consegna di copia del contratto 30 gg prima della conclusione

False informazioni

Nullità ex art. 1418 c.c.

Risarcimento del danno

Recesso

Annullamento del contratto e risarcimento del danno, se dovuto (art. 8)

Reticenza ?

D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231Attuazione della direttiva 2000/35 CErelativa alla lotta contro i ritardi dipagamento nelle transazionicommerciali.

Ambito di applicazione

• Pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale contratti comunque denominati , tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni

Oggettivo

• Contratti stipulati tra imprenditori (rectius: imprenditori o professionisti)

• Tra un imprenditore e la PASoggettivo

• Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore

• Richieste di interessi inferiori a € 5• Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi

compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore

Esclusioni

Disciplina

• Applicazione artt. 4 e 5

Assenza di accordo sugli

interessi moratori

• Si applica l’art. 7. Accordo sugli

interessi moratori

L’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamentoè nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura dellamerce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed airapporti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza risultigravemente iniquo in danno del creditore.Si considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza esseregiustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurareal debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il qualel'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori osubfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più' lunghi rispetto aitermini di pagamento ad esso concessi.(art. 7)

Accordo gravemente iniquo

T.A.R. Roma Lazio sez. III 22 dicembre 2008 n. 12229

Sussiste la grave iniquità di cui all'art. 7 d.lg. n. 231 del 2002 delle clausole di contratto inserite dallestrutture sanitarie negli atti di gara per pubbliche forniture per la mancanza di qualsiasi giustificazione cherenda costantemente e reiteratamente possibili termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori esaggio degli interessi diversi da quelli stabiliti negli arti 4 e 5 d.lg. n. 231 del 2002.

T.A.R. Brescia Lombardia 26 ottobre 2006 n. 1349

In materia di appalti pubblici, la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce clausola non solovessatoria ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., ma anche gravemente iniqua, perché vanifica senzagiustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamentied espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi ed al rischio di insolvenza; di conseguenzadetta clausola deve considerarsi nulla (ai sensi dell'art. 7 comma 3, d.lg. n. 231 del 2002, di recepimento delladirettiva 29 giugno 2000 n. 2000/35/Ce) ed irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Consiglio Stato sez. V 12 aprile 2005 n. 1638

È illegittima, per contrarietà agli art. 4 e 7 d.lg. n. 231 del 2002, la clausola, inserita in una lettera d'invito apresentare la migliore offerta per la fornitura di prodotti medicinali, con cui un ente pubblico impone, a penadi esclusione, l'aumento dei termini per il pagamento sino a novanta giorni (rispetto ai trenta giorni fissatidal decreto), in quanto introduce un indebito vantaggio per l'amministrazione predisponente.

Giurisprudenza

Rimedi

Il giudice avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1

Accordo gravemente iniquo Nullo (art. 7)

Applica i termini legali

Riconduce ad equità

Tutela interessi collettivi

• associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani

Legittimazione

• Interessi collettiviInteresse tutelato

Tutele

Tutele

accertare la grave iniquità, ai sensi

dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le

conseguenze del relativo ritardo

e inibirne l'uso

adottare le misure idonee a correggere

o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni

accertate

ordinare la pubblicazione del provvedimento su

uno o più quotidiani a diffusione

nazionale oppure locale nei casi in

cui la pubblicità del provvedimento

possa contribuire a correggere o

eliminare gli effetti delle violazioni

accertate

inibitoria concessa in via cautelare

quando ricorrono giusti motivi di

urgenza

D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145Attuazione dell’art. 14 della direttiva2005/29/CE che modifica la direttiva84/450/CEE sulla pubblicitàingannevole

• qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale allo scopo di promuovere la vendita di beni o la prestazione di servizi (art. 2 lett. a)

Pubblicità

• idonea a indurre in errore le persone cui è rivolta e che, perciò, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero possa ledere un concorrente (art. 2 lett. b)

Pubblicità ingannevole

• pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente determinato o i suoi prodotti o servizi

• E’ lecita se confronta oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili di beni che soddisfino gli stessi bisogni.

Pubblicità comparativa

Disciplina

Giurisdizione

Atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Violazione diritto d’autore, marchio, denominazione di origine ed altri segni distintivi protetti

Istruttori, inibitori e sanzionatori

Giudice Ordinario

AGCM

AGCM, 31 luglio 2008 , n. 18697“Un messaggio pubblicitario diffuso da un professionista su Internet, volto a procacciare infranchising nuovi affiliati per l'apertura di nuove agenzie di viaggi, integra una fattispecie dipubblicità ingannevole, se il tenore letterale delle informazioni commerciali che descrivonogli allestimenti, le strutture e le attrezzature in dotazione per l'apertura di nuove agenzieaffiliate, nonché le condizioni economiche richieste per l'apertura e la successiva gestione dipunti vendita nell'ambito di un network di agenzie recanti il marchio dell'affiliante,unitamente al prezzo reclamizzato richiesto per potersi affiliare alla casa madre, omette diindicare la presenza di altri costi aggiuntivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli reclamizzati(nella specie, la pubblicità indicava una somma apparentemente complessiva richiesta peraffiliarsi di 18.000 euro per l'apertura di un nuovo punto vendita). Infatti, le omesseindicazioni di oneri economici aggiuntivi rispetto al prezzo reclamizzato, non solo violanol'obbligo di rispetto degli oneri informativi previsti dalla normativa sull'affiliazionecommerciale di cui alla l. 6 maggio 2004 n. 129, ma anche l'obbligo di osservare i principi ditrasparenza, veridicità e correttezza del messaggio pubblicitario, tutelato dal d. lgs. 2 agosto2007 n. 145. Ciò in ragione del fatto che all'interno dell'ordinamento nazionale le suindicatenormative rivestono una funzione diversa, anche se complementare, attuando differentiobiettivi: la prima riguarda il processo di formalizzazione del contratto, mentre la seconda latutela del destinatario del messaggio pubblicitario, fin dal primo contatto commerciale”

Provvedimenti AGCM