istanza dei consiglieri rizzo, giannone, nasta

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ISTANZA DEI CONSIGLIERI PASQUALE RIZZO, GIULIANA GIANNONE, ORLANDO NASTA Le proposte di delibere devono indicare il proponente. A titolo esemplificativo riporto il contenuto di Corte dei Conti Toscana nr. 177/2015 che ravvisa danno erariale e condanna in misura percentuale differente il Segretario Comunale in relazione alle funzioni di assistenza giuridico amministrativa, l’assessore in quanto relatore della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, ed il tecnico responsabile. Il tecnico responsabile ha sempre un nome ed un cognome, il Segretario è noto, dobbiamo capire chi è il proponente la delibera. Il Presidente deve indicare chi è il proponente dovendosi in alternativa individuare nella stessa persona del Presidente del Consiglio o al più nel Sindaco. Chiedo emendarsi la delibera indicando come proponente, salvo differente indicazione, il Sindaco. In caso di voto negativo devono intendersi come proponenti i componenti della conferenza dei capigruppo di maggioranza. Segretario e Presidente attendo indicazioni. Il Consiglio Comunale non può deliberare secondo il contenuto della proposta legittimando l’operato di Delle Donne atteso che: 1) Ai sensi dell’art. 1 del D.L. nr. 95/2012 (conv L.135/2012) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 comma 3 L. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile cui corrisponde responsabilità amministrativa; 2) È falso affermare (pag. 2 ultimi 5 righi) che i responsabili area 3 e 4 vista la difficoltà a reperire la documentazione non sono stati nelle condizioni di poter redigere la relazione necessaria a valutare la possibilità di fare opposizione al decreto nei termini di legge, ed è smentito dalla relazione della Dr.ssa Simone dalla quale si evince che i motivi di nullità erano stati scritti sulla piattaforma in data 18.9.2014 (era sufficiente verificare) e con una semplice verifica sul protocollo sarebbe stato possibile trovare la nota del responsabile area 4 Ing. Ciraci di contestazione peraltro a disposizione anche del segretario; 3) Si è creato un duplice danno: non si è proposta opposizione e non si è avviata azione risarcitoria conteggiando i più ridotti costi della convenzione 11 non attivata da Edison in luogo della triffa applicata con il contratto nullo; 4) Nonostante il consiglio comunale abbia conosciuto con la nota del 29.7.2015 a firma della Dr.ssa Simone l’esistenza del debito (nota riportata nella relazione al bilancio di previsione 2015) e nonostante vi fossero stanziate le somme perché accantonate, non si è proceduto scientemente a definire la vicenda nel 2015 con aggravio di interessi dei quali non possono che rispondere Delle Donne, ed i Consiglieri Comunali di maggioranza; 5) È errato scrivere che il debito fuori bilancio deve essere riconosciuto nella sua interessa ex art. 194 comma 1 lettera a) d.lgs. 267/00, atteso che quanto ad €.349.532,00 quale sorte capitale da decreto ingiuntivo e 38.419,21 quali interessi legali sul capitale azionato legalmente, spese legali di ingiunzione e registrazione del decreto rientra in tale ipotesi, per la restante parte il credito deiva da fatture per cui rientra nella previsione di cui alla lettera e) e non può quindi riconoscersi con le stesse modalità del debito derivante da ingiunzione esecutiva per mancata opposizione; 6) Il debito portato da €.55.206,20 derivante da fatture non può essere riconosciuto ma deve essere contestato perché derivante da contratto nullo ed improduttivo di effetti. Qualora l’azienda

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ISTANZA DEI CONSIGLIERI PASQUALE RIZZO, GIULIANA GIANNONE, ORLANDONASTA

Le proposte di delibere devono indicare il proponente. A titolo esemplificativo riporto il contenutodi Corte dei Conti Toscana nr. 177/2015 che ravvisa danno erariale e condanna in misurapercentuale differente il Segretario Comunale in relazione alle funzioni di assistenza giuridicoamministrativa, l’assessore in quanto relatore della proposta di riconoscimento del debito fuoribilancio, ed il tecnico responsabile. Il tecnico responsabile ha sempre un nome ed un cognome, ilSegretario è noto, dobbiamo capire chi è il proponente la delibera. Il Presidente deve indicare chi èil proponente dovendosi in alternativa individuare nella stessa persona del Presidente del Consiglioo al più nel Sindaco. Chiedo emendarsi la delibera indicando come proponente, salvo differenteindicazione, il Sindaco. In caso di voto negativo devono intendersi come proponenti i componentidella conferenza dei capigruppo di maggioranza. Segretario e Presidente attendo indicazioni.

Il Consiglio Comunale non può deliberare secondo il contenuto della proposta legittimandol’operato di Delle Donne atteso che:

1) Ai sensi dell’art. 1 del D.L. nr. 95/2012 (conv L.135/2012) i contratti stipulati in violazione degliobblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensidell’art. 26 comma 3 L. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile cuicorrisponde responsabilità amministrativa;

2) È falso affermare (pag. 2 ultimi 5 righi) che i responsabili area 3 e 4 vista la difficoltà a reperirela documentazione non sono stati nelle condizioni di poter redigere la relazione necessaria avalutare la possibilità di fare opposizione al decreto nei termini di legge, ed è smentito dallarelazione della Dr.ssa Simone dalla quale si evince che i motivi di nullità erano stati scritti sullapiattaforma in data 18.9.2014 (era sufficiente verificare) e con una semplice verifica sul protocollosarebbe stato possibile trovare la nota del responsabile area 4 Ing. Ciraci di contestazione peraltro adisposizione anche del segretario;

3) Si è creato un duplice danno: non si è proposta opposizione e non si è avviata azione risarcitoriaconteggiando i più ridotti costi della convenzione 11 non attivata da Edison in luogo della triffaapplicata con il contratto nullo;

4) Nonostante il consiglio comunale abbia conosciuto con la nota del 29.7.2015 a firma dellaDr.ssa Simone l’esistenza del debito (nota riportata nella relazione al bilancio di previsione 2015) enonostante vi fossero stanziate le somme perché accantonate, non si è proceduto scientemente adefinire la vicenda nel 2015 con aggravio di interessi dei quali non possono che rispondere DelleDonne, ed i Consiglieri Comunali di maggioranza;

5) È errato scrivere che il debito fuori bilancio deve essere riconosciuto nella sua interessa ex art.194 comma 1 lettera a) d.lgs. 267/00, atteso che quanto ad €.349.532,00 quale sorte capitale dadecreto ingiuntivo e 38.419,21 quali interessi legali sul capitale azionato legalmente, spese legali diingiunzione e registrazione del decreto rientra in tale ipotesi, per la restante parte il credito deiva dafatture per cui rientra nella previsione di cui alla lettera e) e non può quindi riconoscersi con lestesse modalità del debito derivante da ingiunzione esecutiva per mancata opposizione;

6) Il debito portato da €.55.206,20 derivante da fatture non può essere riconosciuto ma deveessere contestato perché derivante da contratto nullo ed improduttivo di effetti. Qualora l’azienda

proponga ingiunzione deve proporsi opposizione dovendo la stessa rivolgersi all’Ing. Zaccaria per ilpagamento. Deve valutarsi anche l’arricchimento per il comune e tale aspetto deve necessariamentetransitare da una comparazione con la convenzione 11 e con i maggiori costi che l’Ente ha sostenutoad oggi rispetto alle condizioni della convenzione richiedendo ad Edison il ristoro dei danni inriconvenzionale.

7) Non operando in questo senso il danno erariale già da porre a carico di chi ha errato (Zaccariaper la sottoscrizione del contratto, Delle Donne e Zippo per la mancata proposizione di opposizionea decreto ingiuntivo, i consiglieri di maggioranza per il ritardato riconoscimento) aumenterà per ilriconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di condizioni per come previste dalla legge.

Il segretario comunale fornisca il parere sul punto