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Interpretazione e certificazione del contratto di lavoro (Art. 30 della L. 4.11.2010 n. 183) Venerdì 25 febbraio 2011 Intervento di Lucia Valente al seminario promosso da CIDA UNADIS: Profili sostanziali della disciplina del rapporto di lavoro nel “collegato lavoro”

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Page 1: Interpretazione e certificazione del contratto di lavoro (Art. 30 della L. 4.11.2010 n. 183) Venerdì 25 febbraio 2011 Intervento di Lucia Valente al seminario

Interpretazione e certificazione del contratto di lavoro

(Art. 30 della L. 4.11.2010 n. 183) Venerdì 25 febbraio 2011

Intervento di Lucia Valente al seminario promosso da CIDA UNADIS:

Profili sostanziali della disciplina del rapporto di lavoro

nel “collegato lavoro”

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La ratio dell’art. 30 L.183/2010• La norma cerca di introdurre limiti più incisivi al

sindacato del giudice in tema di contratti di lavoro con l’obiettivo di aumentare da un lato la certezza del diritto e dall’altro ridurre il contenzioso in determinate materie accrescendo la prevedibilità degli esiti dei giudizi.

• Collegamento con l’eccessivo numero dei processi e la loro durata.

• In questo contesto è stato rafforzato l’istituto della certificazione dei contratti, estendendone le competenze ai contenuti del regolamento negoziale (si v. infra).

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Le nuove competenze• Le nuove competenze degli organismi di

certificazione riguardano;a) La certificazione di tutti i contratti e di talune

clausole.b) La disposizione dei diritti (già prevista dall’art.

68 per il lavoro a progetto e 82 solo per gli enti bilaterali) estesa a tutte le sedi di certificazione.

c) La conciliazione facoltativa delle controversie e l’arbitrato.In questo seminario ci occuperemo solo del primo punto.

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Formulazione originaria della norma

• Art. 75 “Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro …”

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Attuale formulazione della norma• Art. 75 d.lgs. 276/2003 come è cambiato:

“Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione di contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”. (art. 30 co. 4 L. 183/2010).

• La L. 183/10 ha altresì esteso gli effetti della certificazione ai contenuti del regolamento negoziale (si v. infra).

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La tipologia contrattuale

• Riguarda tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contratti di lavoro, subordinato o autonomo anche a progetto, di appalto o di somministrazione, di agenzia, di associazione in partecipazione ecc... Inoltre possono essere certificati i regolamenti interni di cooperative.

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Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

• L’art. 27 del D.lgs. n. 81 del 2008 prevede che le commissioni possano certificare anche gli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile ai fini della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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Cos’è la certificazione• La certificazione è un atto amministrativoche si colloca all’esterno del contratto, all’esito di

un procedimento (art. 78) che deve svolgersi dinanzi ad appositi organismi abilitati alla certificazione( art. 76).

• L’atto certificato ha una funzione di documentazione del contratto. Esso deve essere conservato presso le sedi di certificazione per 5 anni (art. 78, co. 3) e costituisce una prova documentale che può essere richiesta sia dai servizi per l’impiego che dalle altre amministrazioni pubbliche interessate agli effetti dell’atto di certificazione.

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La procedura• La procedura di certificazione è volontaria• E’ necessaria l’istanza congiunta delle parti in

forma scritta• La commissione decide entro 30 giorni• Le parti hanno l’ONERE di indicare nella istanza

“gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali viene richiesta la certificazione”.

• D.M. 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro, detta norme uniformi per le procedure dinanzi le commissioni costituite presso le DPL e le province.

• Audizione delle parti

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L’atto di certificazione• L’atto di certificazione deve essere

motivato (natura provvedimentale) e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere (art. 78 lett. c)

• Esso non è un semplice atto amministrativo di accertamento ma viene emesso nell’esercizio di un potere dichiarativo di una qualità – appunto la qualificazione – del contratto di lavoro.

• Deve menzionare gli effetti in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione

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Un passo indietro: riconduzione del contratto al tipo legale

• Ruolo del giudice nella qualificazione del contratto; indisponibilità del tipo legale (cenni).

• Identificazione degli elementi materiali della fattispecie

• Centralità dell’alternativa lavoro autonomo / lavoro subordinato

• Principi della inderogabilità ed eteronomia

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Identificazione della fattispeciePrevalenza del comportamento tenuto dal prestatore di lavoro e dal datore di lavoro nell’esecuzione del contratto per risalire dal comportamento alla volontà di obbligarsi alla prestazione di lavoro subordinato.

• Relazione tra inderogabilità degli effetti imposti dalla legge per la tutela del lavoratore subordinato e autonomia contrattuale.

• Asse norma inderogabile – giudice: statuto protettivo del lavoro subordinato e norme speciali

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Il procedimento di qualificazione della fattispecie• Il problema degli indici legali e degli indici

sussidiari della subordinazione

• Accertamento puntuale del giudice del comportamento tenuto in concreto dalle parti nell’attuazione del rapporto: inversione del procedimento logico-giuridico.

• Valore secondario del nomen iuris in merito alla qualificazione del contratto

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Finalità della certificazione• Funzione deflattiva del contenzioso

• Coerenza con le finalità espresse nel Libro Bianco del 2001 (validazione anticipata della volontà delle parti interessate alla utilizzazione di una certa tipologia contrattuale) e nella legge delega n. 30/2003 (art. 5 lett.e)

• Carattere sperimentale della disciplina della certificazione (art. 5 lett. a) L. 30/2003 e art. 86 d.lgs. 276/2003

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Differenza tra l’accertamento giudiziale e la certificazione

• La commissione di certificazione non accerta uno stato di fatto tra le parti ma procede a una valutazione tecnica sulla qualificazione del contratto nei confronti delle autorità pubbliche destinatarie degli effetti dell’atto amministrativo.

• Il procedimento e l’atto finale di certificazione sono riconducibili all’esercizio di un potere dichiarativo finalizzato a conferire certezza pubblica al rapporto di lavoro e alla sua qualificazione.

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Ambito di applicazione• Il decreto legislativo 276/2003 non trova

applicazione per le sole pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art. 1 co.2).

• E’ possibile ritenere che anche la p.a. possa far certificare i contratti nei quali assuma la veste non di datore di lavoro ma di imprenditore / committente (es. contratti di appalto, somministrazione a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative).

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Effetti della certificazione

• Mediante la certificazione il contratto è dotato di efficacia ultra partes

• Esso infatti può produrre effetti nei confronti degli enti previdenziali, fiscali, organi ispettivi, fino a quando non sia accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 276/03. La qualificazione “certificata” mentre vincola gli ispettori nell’esercizio della loro funzione di accertamento e diffida, non vincola mai il giudice salvo che per la materia dei licenziamenti (v. infra)

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Perché conviene certificare i contratti

• Dall’eventuale verbale ispettivo non possono scaturire contestazioni o notifiche di illecito amministrativo, né sanzioni fiscali o di altra natura.

• I contratti certificati sono sottratti a monte alla verifica ispettiva in base alla direttiva del Ministro del lavoro del 18.9.2008 che indirizza l’attività di vigilanza verso i contratti non certificati.

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Ulteriori effetti dell’atto certificato: art. 31, co. 17 L. 183/2010 (art. 79 co.2 )• Possono essere certificati1. contratti in corso di esecuzione: gli effetti si

producono ex tunc dal momento di inizio del contratto ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata coerente con quanto appurato in tale sede.

2. contratti non ancora sottoscritti: gli effetti si producono ex nunc nel momento in cui le parti provvedano a sottoscriverli con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione di certificazione.

3. Attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81)

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Qualificazione del contratto e interpretazione delle relative clausole

• La L. 183/10 all’art. 30 co. 2 prevede che il provvedimento di certificazione vincoli anche il giudice, il quale nella qualificazione del contratto e nella interpretazione delle relative clausole generali non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione. La volontà negoziale deve essere ricostruita anche sulla base degli atti del procedimento e dei verbali di audizione (art. 1362 c.c.).

• Nel “comportamento complessivo delle parti” va incluso anche quello tenuto in sede di certificazione opportunamente registrato in verbali dettagliati da cui risulti la condotta delle parti.

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Clausola di salvaguardia (art. 30 co.2)

• Anche nel caso di qualificazione del contratto di lavoro certificato e nell’interpretazione delle relative clausole il legislatore consente al giudice di non tener conto delle valutazioni delle parti a certe condizioni (si v. infra)

• Stabilità relativa dell’atto certificato

• L’ultima parola spetta al giudice

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L. art. 30 co. 1 L.183/2010: Clausole generali e controllo del giudice

• Le cl. generali non sono norme

• Sono espressioni incomplete, che rimandano AL GIUDICE il proprio completamento tramite la rilevazione di dati esterni all’ordinamento; es: standard sociali, regole sociali di condotta.

• Mediante le cl. generali il giudice individua una regola da applicare al caso concreto desumendola dal contesto sociale.

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Limiti al sindacato del giudice:ambito di applicazione

rapporti sia alle dipendenze di datori di lavoro privati che pubblici

• Instaurazione del rapporto: es. clausola appositiva del termine; progetto programma o fase di esso

• Esercizio dei poteri datoriali: es. in materia di sanzioni disciplinari, trasferimento del lavoratore, ius variandi.

• Trasferimento d’azienda: nozione di azienda o ramo d’azienda

• Recesso: giusta causa – giustificato motivo (si v. infra)

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Clausole generali e norme a contenuto generico

• Nei casi richiamati dal legislatore i problemi non riguardano tanto le clausole generali quanto l’interpretazione di norme a precetto generico: si pensi al concetto di progetto, o alla nozione di subordinazione.

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Limiti al controllo giudiziale

Il controllo del giudice “non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che competono al datore di lavoro e al committente”.

• La norma non fa che ribadire un orientamento consolidato in materia di licenziamenti individuali e ripete una formula già utilizzata per il lavoro a progetto (art. 69 co. 3 d.lgs. 276/03) e per la somministrazione (art. 27 co. 3 stesso decreto)

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Clausola di salvaguardia• Il giudice può superare l’atto certificato con

una pronuncia di merito (art. 79 D.lgs. 276/2003) mediante la quale qualifichi il contratto sussumendolo sotto altra fattispecie.

• La qualificazione del contratto è una competenza del giudice e non può essergli sottratta dalla volontà delle parti

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Oggetto dell’accertamento giudiziale

• L’atto certificato non è stabile, contrariamente alle conciliazioni su diritti disponibili, concluse nell’ambito dell’art. 2113, co. 4, c.c. come modificato dall’art. 31 co. 7 l. 183/2010.

• Legittimazione attiva: le parti del contratto e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre i suoi effetti (art. 80, co.1)

• Competenza: giudice del lavoro• Il giudizio sulla qualificazione attiene al contratto e

al rapporto non all’atto amministrativo

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Vizi (causa petendi)• 1. erronea qualificazione del contratto

• 2. difformità tra il programma negoziale e sua successiva attuazione

• 3. vizio del consenso

• È obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione dinanzi la commissione di certificazione (art.80, co 4 e art. 31, co. 2, L. 183/2010) per chiunque intenda esperire un ricorso giurisdizionale.

• Azione di nullità

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Cognizione del giudice amministrativo (art. 80 co.5) sull’atto di certificazione

• Vizi:

• 1. violazione del procedimento

• 2. eccesso di potere

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Sindacato giudiziale e licenziamento (art. 30 co. 3)

• Il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati in sede di certificazione

• Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento nell’area della tutela obbligatoria, il giudice tiene conto dei parametri fissati dai predetti contratti, individuale e collettivo.

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Ruolo delle parti collettive e individuali

• La norma tenta di ridimensionare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice non è vincolato alle previsioni dei contratti collettivi nella individuazione delle ipotesi di g.c. e di g.m.s. che hanno valore solo esemplificativo e non tassativo e impone d’ora in avanti, di prendere in considerazione dette tipizzazioni dalle quali, però, il giudice potrà discostarsi soltanto con adeguata motivazione. In questo contesto l’ulteriore riferimento alle tipizzazioni di g.c. e g.m.s. contenute nei contratti individuali può consentire alle parti individuali di discostarsi dai contratti collettivi aprendo così uno spazio in materia disciplinare, alle procedure di certificazione e alla autonomia individuale assistita.

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Modello di giudizio del g.m.o.• A) il giudice valuta l’esistenza di un interesse organizzativo del

d.d.l..• B) il giudice valuta se quell’interesse è veramente conseguito

dal datore di lavoro proprio mediante quello specifico atto di recesso

• C) il giudice valuta il nesso causale (collegamento) fra la decisione organizzativa e la posizione del singolo lavoratore e se in ipotesi non esista un interesse diverso perseguito dal d.d.l. con il licenziamento.

• D) a tal fine occorre accertare se nell’ambito della compagine aziendale sia ancora utilizzabile la professionalità del lavoratore (obbligo di repèchage). In questa fase è possibile che si esplichi un controllo sull’organizzazione aziendale e sulle modalità dell’attività produttiva.

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Le deroghe in pejus alla disciplina legale

• Le tipizzazioni di g.c. e g.m.o. (soggettivo) contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati, non possono derogare in pejus alla disciplina legale, ma possono contribuire a specificarne la nozione legale.

• Non si è realizzata, neppure in questa ipotesi, l’idea della selezione delle tutele in sede assistita.