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_______________________________________________________________________________ Ing. Cono Gallo - L’acquisizione di beni e servizi della P.A.
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_______________________________________________________________________________ Ing. Cono Gallo - L’acquisizione di beni e servizi della P.A.
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA P.A.
Le acquisizioni di beni e servizi della P.A. rientrando nell’ambito dei contratti
pubblici sono ovviamente soggette alle disposizioni del Codice dei Contratti (D.
Lgs n. 50/2016)
art. 37 comma 1:
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Di conseguenza tali acquisizioni sono regolamentate principalmente dalle
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello stato”.
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In particolare le leggi finanziarie che disciplinano le modalità di acquisizioni di
beni servizi sono: la legge 488/99 (L.F. 2000), la legge 388/2000 (L.F. 2001), la
legge 296/2006 (L.F. 2007), la legge n. 135/2012 (2^ spending review), legge n.
228/2012 ed in ultimo la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
La legge di stabilità 2016 contiene l’ennesima manovra di “razionalizzazione” dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche,
introducendo rilevanti modifiche ad una pluralità di disposizioni (a loro volta già
modificate a più riprese dai recenti interventi di spending-review).
Si evidenzia l’assenza di un “testo unico” organico sulle modalità di acquisizione
di beni e servizi, occasione persa anche con il nuovo Codice dei Contratti,
lasciando agli operatori il non agevole compito di ricostruire un mosaico sempre
più complesso di norme contenute in una miriade di leggi finanziarie o di
spending review.
Le “Tabelle obblighi-facoltà” elaborate da Consip sulle procedure previste per le
diverse tipologie di pp.aa. sono da tempo non aggiornate: un altro sintomo
dell’avvertita difficoltà di inseguire novità che si succedono ad un ritmo sempre
più frenetico e disordinato … una triste ordinarietà che ci accompagna da diversi
anni a questa parte.
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Sulla base delle disposizioni vigenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi
variano in funzione della:
� TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE;
� MERCEOLOGIA DI ACQUISIZIONE;
� IMPORTO ACQUISIZIONI (SOPRASOGLIA/SOTTOSOGLIA comunitaria)
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TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Amministrazioni statali
Amministrazioni regionali
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
Amministrazioni regionali non territoriali
Scuole ed università
ALTRE AMMINISTRAZIONI
Organismo di diritto pubblico (società a totale partecipazione statale)
Rif. Tabella CONSIP obbligo-facoltà
I COMUNI (e tutti Enti Locali) rientrano tra le “ ALTRE AMMINISTRAZIONI ”
[tale è l’orientamento della Corte dei Conti]
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MERCEOLOGIA DI ACQUISIZIONE:
DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI ENTI LOCALI
A1) CATEGORIE MERCEOLOGICHE ART. 1 C. 7 LEGGE N. 135/2012
per i Comuni (enti locali), vige l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o A.Q., messi a disposizione da CONSIP SPA o dalle centrali di
committenza regionali di riferimento (se esistenti), sussiste solo per le
categorie merceologiche indicate nel comma 7:
1. ENERGIA ELETTRICA
2. GAS
3. CARBURANTI RETE ED EXTRA RETE
4. COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO
5. TELEFONIA FISSA
6. TELEFONIA MOBILE
7. BUONI PASTO
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E’ fatta salva la possibilità (DEROGA - c.d. “outside option”) di procedere ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad
evidenza pubblica (AUTONOME), che prevedano corrispettivi inferiori a
quelli indicati nelle convenzioni o A.Q. di Consip Spa o centrali di
committenza regionali (soggetti aggregatori) di riferimento (comma 494):
� di almeno il 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile.
� di almeno del 3% per le altre categorie.
In tal caso, i contratti dovranno comunque essere sottoposti alla condizione
risolutiva espressa, come segue:
“Qualora nel corso della durata del presente appalto, intervenga la disponibilita’ di
convenzioni o accordi quadro aggiudicati da CONSIP o centrali di committenza
regionale, a condizioni di miglior vantaggio economico in percentuale superiore al
10% rispetto al presente contratto, il contraente si obbliga ad applicare
immediatamente e senza alcun onere comunicativo da parte del Comune, dalla data
di attivazione della convenzione o accordo quadro stesso, i medesimi prezzi, inferiori a
quelli di aggiudicazione. Il mancato adeguamento e’ causa risolutiva espressa”.
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Tutti i contratti stipulati IN DEROGA devono essere trasmessi all’ANAC.
E’ opportuno e necessario che il Comune provveda a monitorare, nel tempo e
per tutta la durata del contratto (controllo dinamico nel tempo), l’eventuale
modifica dei prezzi CONSIP, ai fini del controllo sull’aggiudicatario
dell’obbligo di adeguamento dei prezzi.
Un’ulteriore novità consiste nell’individuazione di un periodo di 3 anni (dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in cui non si applica la “outside option”,
cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni
qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliori.
In tal modo, si cerca di rafforzare il sistema di obbligo di acquisizione
centralizzata a
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A2) CATEGORIE D.P.C.M. 24-12-2015 (G.U. 09.02.2016)
(in attuazione dell’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 – L. 89/2014)
AMMINISTRAZIONI SOTTESE AMM/NI STATALI CENTRALI E PERIFERICHE
REGIONI ED ENTI REGIONALI
ENTI LOCALI E LORO CONSORZI
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO
AMMINISTRAZIONI ESCLUSE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
ISTITUZIONI EDUCATIVE
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
A decorrere dal 09/08/2016 vi è l’obbligo per i COMUNI di rivolgersi a
CONSIP Spa o altri soggetti aggregatori di riferimento, se il fabbisogno
annuo delle categorie merceologiche indicate nel DPCM supera determinati
importi.
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Tabella riepilogativa dei servizi e soglie di importo che interessano i COMUNI
15 VIGILANZA ARMATA 40.000 €
16 FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI (Gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle
Amministrazioni:
- Servizi di Governo
- Servizi Operativi
- Servizi di Manutenzione
- Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale
- Altri servizi Operativi
209.000 €
17 PULIZIA IMMOBILI 209.000 €
18 GUARDANIA 40.000 €
19 MANUTENZIONE ED IMMOBILI ED IMPIANTI 209.000 €
Per tali categorie l’ANAC ha dettato disposizioni operative per il rilascio del
CIG. (comunicato 10/02/2016) .
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A3) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA’
Obbligo di approvvigionarsi tramite
CONSIP SPA E SOGGETTO AGGREGATORE DI RIFERIMENTO
DEROGA:
E’ possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di
vertice amministrativo [ndr dirigente apicale (*) Corte dei Conti Liguria n.
14/2016], “qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in
casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità
della gestione amministrativa” (comma 516 legge n. 208/2015).
In tal caso gli acquisti vanno comunicati all’ANAC e all’AGID.
Non mi risulta su Consip S.p.A è possibile acquistare beni e servizi informatici di
connettività.
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A4) ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Per queste categorie bisogna individuare anche il soggetto competente
all’acquisto alla luce delle nuove modalità di aggregazione previste dall’art.
37 del Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs n. 50/2016).
Tale soggetto varia a seconda delle fasce di importo previste
1) ACQUISTI INFERIORI A 1.000 €
NESSUN VINCOLO DI AGGREGAZIONE O DI STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE
Il comma 502 della L. n. 208/2015 introduce una modifica del comma 450 dell’art. 1
L.296/2006
la DEROGA per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro.
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Il comma 503 introduce la stessa deroga per il settore sanitario, mediante modifica
all’art. 15, comma 13, lettera d) D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012).
Le pp.aa. saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità
elettronica o meno per importi infra mille euro.
E’ da evitare ovviamente un artificioso frazionamento degli importi, pena la
facile elusione dell’obbligo normativo.
In tal modo viene resa possibile la negoziazione diretta con i fornitori locali,
con emissione di buono d’ordine e gestione mediante “cassa economale” nel
rispetto dei Regolamenti Interni delle PP.AA.
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2) ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 1.000 E < 40.000 €
art. 1 comma 450 legge n. 296/06 – art. 37 comma 1 D. Lgs n. 50/2016
per acquisti BENI e SERVIZI di importo < € 40.000
APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO tramite
STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE
(mercati elettronici ex art. 328 DPR 207/2010 abrogato)
� M.E.P.A. (Consip spa)
� SOGGETTI AGGREGATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO
(Campania SO.RE.SA. Spa)
� (facoltà ricorso convenzioni Consip di cui all’art. 26 L. 488/99)
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Se un prodotto/servizio non è presente sul MePA come posso procedere?
Potrebbe verificarsi una delle seguenti condizioni:
1. la tipologia di bene/servizio è prevista in uno dei Bandi ma non ci sono a
catalogo offerte relative da parte dei fornitori:
in questo caso si può procedere effettuando una Richiesta di Offerta
(RdO) per il bene/servizio di interesse ai fornitori abilitati allo specifico
Bando.
Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare
un'autonoma procedura di gara
2. la tipologia di bene/servizio non è prevista in nessuno dei Bandi:
in questo caso il bene/servizio di interesse non è negoziabile in alcun
modo sul MePA.
Si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.
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UNA PROCEDURA AUTONOMA (ORDINARIA) DELL’ENTE LOCALE
è quindi possibile quando
a) non vi è disponibilità bene sui suddetti mercati elettronici (*)
(anche dopo RdO a fornitori abilitati)
b) disponibilità ma con caratteristiche non rispondenti alle
necessità dell’amministrazione.
DET. A CONTRARRE deve evidenziare caratteristiche del bene o
servizio, con:
� accertamento sua insussistenza sui mercati elettronici o
� non equipollenza con altri beni e servizi presenti sui mercati
elettronici.
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3) ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000 e < 209.000 € (sotto soglia)
art. 1 comma 450 legge n. 296/06 –art. 37 commi 2 e 4 D. Lgs n. 50/2016
per acquisti BENI e SERVIZI SOTTO SOGLIA (< € 209.000)
APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO tramite
STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE
(ex mercati elettronici ex art. 328 DPR 207/2010 abrogato)
[c.d. OBBLIGO DI ACQUISTO IN FORMA AGGREGATA]
messi a disposizione da
CENTRALI DI COMMITTENZA qualificate (art.37-comma 4 D. Lgs 50/2016)
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CENTRALI DI COMMITTENZA qualificabili
(in attesa D.P.R. art. 38 comma 5)
� M.E.P.A. (Consip spa)
� propria CENTRALE DI COMMITTENZA (unione/associazione di Comuni)
� altre CENTRALI DI COMMITTENZA
� SOGGETTI AGGREGATORI REGIONALI
� S.U.A. di area vasta (città metropolitane – province)
� (facoltà ricorso convenzioni Consip di cui all’art. 26 L. 488/99)
I soggetti aggregatori e Consip spa, ai sensi dell’art. 38 comma 1
del D. Lgs n. 50/2016 sono già qualificati di diritto.
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Regime transitorio: art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti:
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.)
di cui all’art. 33 ter del DL 179/2012.
Le C.U.C. esistenti (non ancor qualificate) se iscritte all’A.U.S.A. possono
acquistare - per conto dei comuni aderenti o dell’unione - mediante
l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di acquisto e negoziazione
* * *
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La Corte dei Conti Campania con parere n. 180/2014
La centrale di committenza (qualificata) costituita mediante
accordo consortile tra comuni, anche al di fuori di essa può
procedere all’acquisizione di beni e servizi (non per i lavori),
mediante gli strumenti elettronici (MEPA di Consip o di altro
soggetto aggregatore).
* * *
Osservazione personale:
L’obbligo di aggregazione non dovrebbe sussistere laddove i Comuni
ricorrano a strumenti telematici di acquisto (Convenzioni o Accordi Quadro
con adesione/acquisizione diretta) perfezionate a seguito di procedure
aggiudicate da centrali di committenza qualificate (ad esempio Consip).
Cosa ne pensa ANAC ? Rilascia il CIG ?
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4) ACQUISTI SOPRA-SOGLIA (> o = € 209.000)
Vige il sistema di approvvigionamento definito dall’art. 26 della L. n. 488/99 e
nei commi 449 e 450 dell’art. 1 della L. 296/2006.
Le “Altre Amministrazioni” (tra cui gli ENTI LOCALI) quindi possono (facoltà)
ricorrere alle convenzioni o A.Q., messi a disposizione da Consip spa o dalle
centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero né utilizzano i
parametri qualità/prezzo (benchmark) come limiti massimi per la stipula
dei contratti.
In entrambi i casi i contratti stipulati in violazione di tali obblighi sono nulli e
costituiscono responsabilità disciplinare e contabile (danno erariale).
Sanzione:
Nullita’ del contratto
Illecito disciplinare
Responsabilita’ amministrativa (tenendo anche conto della differenza del prezzo
CONSIP e il prezzo contrattualmente riconosciuto all’impresa dal Comune)
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ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 208/2015
Nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dell’attività di Consip (peraltro
prevista anche nella legge delega per l’approvazione del nuovo Codice), si
stabilisce che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche aQvità di manutenzione.
qualificabili come lavori pubblici (comma 504).
Una novità che pare presagire l’apertura anche ad altri lavori ?
* * *
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Ulteriore significativa innovazione è quella recata dal comma 505 circa l’obbligo
(e non più mera facoltà) della programmazione acquisti di beni e servizi.
Viene abrogato l’art. 271 del Regolamento (DPR 207/2010) che stabiliva una mera
facoltà di adottare strumenti programmatori per gli acquisti di beni e servizi
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La legge stabilità 2016, prevede che “Al fine di favorire la trasparenza,
l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministra0va, le amministrazioni
pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma
biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di
importo stimato superiore a 1.000.000,00 euro.”
Art. 21 D. Lgs 50/2016, prevede:
“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi” (comma 1).
“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro” (comma 6).
N.B. LE DUE NORME NON SONO BEN COORDINATE.
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Infatti dal comma 505 della legge di stabilità emerge che il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi deve essere predisposto:
� sulla base dei fabbisogni di beni e servizi; Per la definizione del fabbisogno occorre il coinvolgimento dei vari servizi, magari
coordinati dal Responsabile dei servizi finanziario (o dal Segretario), di modo che
ogni servizio indichi:
� le prestazioni oggetto dell’acquisizione;
� la quantità;
� (ove disponibile) il numero di riferimento della nomenclatura;
� tempistiche.
SANZIONI IN CASO DI MANCATA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
In caso di inadempienza, le violazioni sono valutabili “ai fini della responsabilità
amministra0va e disciplinare dei dirigen0, nonché ai fini dell’a5ribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance”.
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In particolare, anche per questa programmazione – il comma 7 dell’articolo 21 del
nuovo codice – prevede la pubblicazione:
� sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante);
� sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
� sul sito informatico dell’Osservatorio;
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
IL PRESENTE CONTRIBUTO COSTITUISCE ESPRESSIONE DELLA LIBERA OPINIONE
DEL SOTTOSCRITTO, SI CONFIGURA QUALE SEMPLICE ANALISI DI STUDIO.
I LETTORI RIMANGONO PERTANTO RESPONSABILI IN VIA ESCLUSIVA PER LE
PROPRIE DECISIONI E CONSEGUENTI SCELTE OPERATIVE
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Comune di Comune di Comune di Atena Lucana Polla Auletta
GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “Obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione
di CONSIP e MEPA
ATENA LUCANA SCALO 25 maggio 2016
AUDITORIUM COMUNALE Presso uscita A/3 Atena Lucana-Val D’Agri
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IL MERCATO ELETTRONICO PER
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
CHE COS’E’ IL MEPA ? sito internet (gestito da Consip spa) dove la P.A.
ricercare, confrontare ed acquistare BENI E SERVIZI su cataloghi proposti da fornitori abilitati.
MEPA è un mercato dinamico, in quanto
i fornitori possono cambiare beni e servizi ed anche i prezzi in ogni momento
P.A. abilitate 1) a seguito ricerca e confronto possono acquistare direttamente prodotti rispondenti alle loro esigenze (O.d.A.);
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2) richiedere preventivi (R.d.O). CONSIP emette bandi - per tipologie di beni e servizi
- condizioni generali di fornitura (c.d. Accordi Quadro)
(max quantitativo e/o max importo)
gestisce, abilita, pubblica ed aggiorna i cataloghi Finalità garantisce acquisti e servizi di qualità; semplifica le procedure; riduce i costi unitari; garantisce max trasparenza. MEPA e CONVENZIONI CONSIP:
CONVENZIONI CONSIP VETRINA in cui un unico fornitore selezionato, espone,
(a prezzi e condizioni prefissati nella conven-zione), un assortimento di beni e servizi defi-niti in sede di gara
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MEPA MERCATO APERTO a cui aderiscono ditte che soddisfano i requisiti dei bandi (di diverse categorie di beni e servizi); la P.a. può ricercare, confrontare i cataloghi, scegliendo la soluzione più conveniente.
VANTAGGI:
P.A.
� risparmio tempi procedure e prezzo � trasparenza e tracciabilità (il tutto avviene con pec e firma digitale) � ampia gamma di scelta di prodotti � continuo aggiornamento
Fornitori � diminuzione costi commerciali � ottimizzazione tempi di vendita � facilità accesso al mercato delle P.M.I. rispetto alle convenzioni (req. di fatturato ridotti) � opportunità di operare su tutto il territorio nazionale � confronto diretto con il mercato di riferimento
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CHI PUO’ ABILITARSI � le amministrazioni statali, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado; � le aziende ed amministrazioni dello stato
ad ordinamento autonomo; � le regioni, le province, i comuni ; � consorzi e associazioni; � le istituzioni universitarie; � le amministrazioni, le aziende del servizio
sanitario nazionale; � gli enti del servizio sanitario nazionale;
� le amministrazioni territoriali non regionali; � gli organismi di diritto pubblico; � gli IACP; � le C.C.I.A.A.; � gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali; � l’agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN); � le onlus e le organizzazioni di volontariato
Prodotti disponibili ad oggi, riguardano le seguenti categorie:
• prodotti e accessori informatici; • prodotti, accessori e materiali di consumo per l'ufficio; • dispositivi di protezione individuale, materiale elettrico; • ausili informatici per disabili; • attrezzature sanitarie (dispositivi per cateterismo).
Altri bandi sono in via di pubblicazione.
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COME ACQUISTARE SUL MEPA
E’ necessario registrarsi al servizio “Acquisti in Rete delle P.A.”, presso il sito www.acquistiinretepa.it purchè in possesso della firma digitale.
Oltre ad un motore di ricerca di prodotti e servizi, il mercato elettronico offre alle amministrazioni registrate la possibilità di concludere contratti attraverso due diverse procedure di acquisto:
l’ordine d'acquisto immedia to (O.d.A.) si può acquistare direttamente dai cataloghi dei fornitori abilitati al mercato elettronico, beni e servizi, alle condizioni contrattuali già fissate;
la richiesta d’offerta (R.d.O.): si può richiedere ai fornitori abilitati, più preventivi sullo stesso prodotto/servizio, ponendoli in un confronto concorrenziale tra loro per ottenere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli presenti nei cataloghi on-line