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191312015 Silo Istituzio le della Gkrnlizia nmmlnIlrntiva- Documtd9ewrr
Giustizia arn[ninistraf ìvA i Ge;era e dela Giusuzia
ConsiglioTribunali A
rr
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N. 04358/2015 REG.PROV.COIJL.IN. 04973/2014 RLG.RIC.
LuTh:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionaleper il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
4973 del 2014, proposto da:
Donatella Scatena, rappresentata e
difesa daWavv. Patrizio Leozappa, con
domicifio eletto in Roma, Via G.
Antoneffi, 15;
contro
Il Ministero defl7srruzione,
ddll’Universita1 e della Ricerca, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l’Anvur - Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario
1/28
1D?Y2OI Sito IHIIticrnhe didia GIustizI.i ammlnistrutlvn- Docurneni Vlewer
e della Ricerca, rappresentati e difesi
per leae dalP.\vvocatura dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
CO iìJro ìiui di
Marco D’annuntlis, Gabriele Mastrigli,
Bianca Maria Rinaldi, Luisa Valeria
Ferretti, Matteo Agnoletto, Elena
Mucelli, Vincenzo Latina, Domenica
Giuseppe Chizzoniti, Anna
Lambertini, Luca Monica, Giovanni
Marco Chiri, Giorgio Mario I eghin,
Cesarmna Siddi, Isotta Cortesi, Martino
Doimo, I nrico Pie trogrande, Laura
Andreini, Fabio Fabbrizzi, Giuseppe
Fallacara, Antonio Vito Riondino,
Giuseppe Francesco Rociola, Adriana
Ghersi, Massimiliano Giberti,
Antonello Boschi, Marco Maretto,
Dario Costi, Federico Bilò, Giulio
Massimo Barazzetta, Anna Bai-bara,
Michele Giovinni Caja, Andrea Di
Franco, Massimo Ferrari, Luisa Ferro,
Stefano Domenico Guidami, Angelo
Lorenzi, Camillo Massimo Alberto
Magni, Giuseppe Marinoni, Maurizio
Meriggi, Laura Anna Pezzetti, Orsina
Sirnona Pierini, Alessandro Rocca,
2)28
lW2O15 Sito IstItwionHIe della Ghtizla wnmlnistratlva- Documrrt Vlcrnw
Nicola Paolo Russi, Pierluigi Eugenio
Salvad eo, Luigi Mario Lorenzo
Spinelli, Giacinto Cenriere, Alessandro
Massarence, Giovanni La Varra;
Simona Calvagna, Antonello Russo,
Cesare Piva, Tessa Mancini, Nicola
Flora, Renato Capozzi, Paola Scala,
Gustavo Ambrosirn, Michele Bonino,
Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele
Regis, Lorenzo Capobianco,
i”rancesco Costanzo, Corrado Di
Domenico, I “abrizia Ippolito, Fabrizio
Toppetti, Massimo Faiferri, Claudia
Battaino, Rossana Carullo, I nrico
Prandi, Sara Marini, Vincenzo Gioffrù,
Andrea Bruschi, Marco Burrascano,
I rancesco Cacciatore, Vincenzo
Calabrese, Lorenzo Dall’Olio,
Alessandra De Cesaris, J”ederico De
Matteis, Anna Del Monaco, Antonella
J”alzetti, Alfonso Giancotti, Anna
Giovanndlli, Paola Gregoiy, Andrea
Grimaldi, Filippo Lambertucci, Lina
Malfona, Domizia Mandoles, Annalisa
Metta, Luca Montuori, Federica
Morgia, Dma Nencini, Valerio
Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale,
Massimo Zammerini, rappresentati e
3128
1913t2015 Silo IstitI2lanlUe della CìluHtlzlH ammliislratlvn- Documenl lernar
difesi, dagli avv. ti Paolo Stella Richter
ed l:lena Stella Richter domiciliati
presso il loro studio in Roma, viale G.
Mazzini, li
per l’annullamento
- dei provvedimento di approvazione
dell’elenco dei concorrenti, idonei e
non idonei, al Concorso per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale cx
art. 16 L. n. 240/2010, diii fascia per
il settore concorsuale 08/DI —
progettazione architettonica;
- del giudizio collegiale e dei giudizi
individuali di non idoneità espressi nei
confronti della ricorrente dalla
Commissione per l’abilitazione
scientifica nazionale nel settore
concorsuale 08/Di (progettazione
architettonica) nel Concorso per
l’abilitazione scientifica nazionale diii
fascia;
- del Decreto Direttoriale di nomina
della Commissione per l’abilitazione
scientifica nazionale e nel settore
concorsuale 08/DI - Progettazione
Architettonica, pubblicato sul sito del
MIUR in data 24 gennaio 2003;
- della deibera deWANVUR n. 82 del
4128
1v.’w2o15 Sto IslihuionNe deilii GIwtizhi .4mrnlrdslratlyil Documiint Iw
3 ottobre 2012, con la quale l’Agenzia,
rehuvarnente agh aspiranti commissari
che hanno presentato domanda per 11
settore concorsuale 08/DI, ha
comunicato l’accertamento della
qualificazione scientifica degli aspiranti
conrn-ilssari che hanno presentato
domanda ai sensi del DD n. 181 del
2012;
- del decreto direttoriale n. 26 del 7
gennaio 2013, con il quale stata
costiwita la lista degli aspiranti
commissari per il settore concorsuale
08/DI— Progettazione
Architettonica, ai sensi dell’an. 5,
comma 6, del D.D. n. 161/2012;
- di tutti gli atti del procedimento
concorsuale, ivi compresi i verbali
della Commissione (dal n. I al n. 16),
le relazioni riassuntive dei lavori e i
giudizi individuali e collegiah espressi
dalla stessa;
- del Decreto direttoriale n. 47 del 9
gennaio 2013;
- del Decreto direttoriale n. 343 del 25
febbraio 2013;
- del Decreto direttoriale n. 732 del 22
aprile 2013;
5/28
1rd2015 Silo ffiWwioWeuWUi Giu4bzi;s amminislrawa. Documw4 ctr
- del DPCM dcl 19 giugno 2013 e del
DPCM del 26 settembre 2013, recante
ulteriori proroghe dei termini di
conclusioni dei lavori delle
commissioni per il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore
urnversitario;
- del Decreto dkettoriale n. 1263 del
28 giugno 2013;
- del Decreto direttoriale n. 1767 del
30 settembre 2013;
- del Decreto direttoriale a 2683 dcli’
11 dicembre 2014;
- di tutti gli atti presupposti,
preparatori, conseguenti e
consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atri di costituzione in giudizio
del Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca, della
Presidenza del Consiglio dci Àlinisrri e
dell’Anvur - Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario
e della Ricerca e di Marco D’annuntiis,
Gabriele Mastrigli, Bianca Maria
Rinaldi, Lauta Valeria Ferretri, Matteo
Agnoletto, }1ena MuccHi, Vincenzo
1WW2015 Sito is(itwiided€Iin GILtizi;I amministraUvo - Dxument Vktwer
Latina, Domenica Giuseppe
Chizzoniti, Anna I4arnberdni, Luca
Monica, Giovanni Marco Chiri,
Giorgio Mano Peghin, Cesarmna Siddi,
Isotta Cortesi, Martino Doimo, Enrico
Pie trogrande, Laura Andreini, Fabio
I “abbrizzi, Giuseppe I ‘allacara,
Antonio Vito Riondino, Giuseppe
Francesco Rociola, Adriana Ghersi,
Massimiiinno Giberti, Antonello
Boschi, Marco Marcito, Dario Costi,
Fedet-ico Bilò, Giulio Massimo
Barazzetta, Anna Barbara, Michele
Giovanni Caja, Andrea Di Franco,
Massimo Ferrari, Luisa Ferro, Stefano
Domenico Guidarini, Angelo Lorenzi,
Camillo Massimo Alberto Magni,
Giuseppe Marinoni, Maurizio Meriggi,
Laura Anna Pezzetti, Orsina Simona
Pierini, Alessandro Rocca, Nicola
Paolo Russi, Pierluigi Eugenio
Salvadeo, Luigi Mario Lorenzo
Spinelli, Giacinto Ceniere, Alessandro
Massarente, Giovanni La Varra;
Simona Calvagna, Antonello Russo,
Cesare Piva, Tessa Matteini, Nicola
Flora, Renato Capozzi, Paola Scala,
Gustavo Ambrosini, Michele Bonino,
7128
191312015 Sito istitw.iomdn della Gitstixra amministrativa - Documcrnt Wwor
Silvia Gron, Silvia Malcovati, Daniele
Regis, Lorenzo Capobianco,
ii’rancesco Costanzo, Corrado Di
Domenico, J?abrizia Ippolito, Fabrizio
Toppei ti, Massimo li’aiferri, Claudia
Battaino, Rossana Carullo, Enrico
Prandi, Sara Marini, Vincenzo GioffrC,
Andrea Bruschi, Marco Burrascano,
I ‘rancesco Cacciatore, Vincenzo
Calabrese, Lorenzo Dall’Olio,
Alessandra De Cesaris, Federico De
Matteis, Anna Del Monaco, Antonella
Falzetti, Alfonso Giancotti, Anna
c;iovanneui, Paola Gregory, Andrea
Grimaldi, Filippo Lamberwcci, Una
Malfona, Dornizia Mandole si, Annalisa
Metta, Luca Montuori, I ‘ederica
Morgia, Dma Nencini, Valerio
Palmieri, Manuela Raitano, Luca Reale,
Massimo Zamrncrini;
\rj5t le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del
giorno 25 febbraio 2015 il dott.
Vincenzo Blanda e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
8/28
191312015 Sito isVtwionaie d&a Gitritizia amminisiralivii - Docunwnt 1.mnr
FA’I”lO e DI RUflO
La ricorrente arch. Donatella Scatena
ha partecipato al concorso per il
conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale di TI Liscia per il
settore concorsuale 08/DI -
progettazione architettonica, relativo
alVanno 2012, ai sensi dell’art. 16 della
L. n. 240/2010.
L’esito della valutazione è stato
negativo.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi
proposto ricorso l’interessata
deducendo i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione
dell’articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, dell’articolo 8, comma 4,
del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222,
degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno
2012, n. 76, delle circolari del MIUR
dell’il genno 2013 e del 27 maggio
2013 n. 12.477, nonché dell’articolo 3
della legge 241/1990. Lccesso di
potere per sviamento e ilogicitì
Nella valutazione espressa dalla
Commissione nei confronti dell’arch.
Scatena, con riferimento al concorso
di TI fascia, sarebbe stato del tutto
h1ps/Mwìgktt’z 9128
1W3I2OUJ Sito Istitwicnile della Gaslizin nmministrativa - Oncurniner
omesso il giudizio collegiale, che la
normativa concorsuale considera
invece imprescindibile, come si legge
nell’art. 3 del D.M. n. 76/2012,
secondo cui nelle procedure per
l’accesso alle funzioni di professore di
prima e seconda fliscia, la
Commissione deve formulare “... un
motivato giudizio (li merito sulla
qualificazione scientifica del candidato
basato sulla valutazione analitica (lei
titoli e delle pubblicazioni presentate”.
Sia i giudizi della prima che della
seconda fascia concorsuale, invece,
rinvierebbe soltanto ai giudizi espressi
dai componenti della Commissione.
Né sarebbero state indicate le ragioni
del mancato conseguimento
dell’abilitazione, sebbene l’interessata
abbia superato tutte le tre mediane
richieste;
2) violazione e falsa applicazione
dell’articolo 16, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, del d.p.r. 14
settembre 2011, n. 222, dell’arti,
commi 3W) e 394 della legge 228/2012
(legge di stabilità per il 2013);
violazione dell’articolo 3 della legge
lQt%5
1W312015 Sito btltw’onalw cbIn Gkmtizta irminisirffiiva- Oocurnent VIv
241/1990. Eccesso di potere per
inesistenza dei presupposti per
l’esercizio del potere di proroga,
arbitrarietà, sviamento, carenza di
istruttoria. Incompetenza, illegittimità
dei giudizi in quanto formulato da un
organo decaduto cx lege.
Sviarnento e illogicità.
La commissione avrebbe dovuto
concludere la procedura di abilitazione
in esame, indutta il 27 luglio 2012,
entro cincjue mesi, ovvero entro il
termine perentorio del 27 dicembre
dello stesso anno. Tuttavia la
Commissione ha ultimato i propri
lavori in data 30 dicembre 2013.
Lart. 16, comma 2, della legge n.
240/2010, prevede che le modalità di
svolgimento delle procedure
concorsuali di abilitazione sarebbero
state stabilite con regolamento
adottato ai sensi dell’an. 1 7, comma 2,
della legge n. 400/1986.
Il successivo comma 3 ddll’art. 16
dispone, alla lettura c), che il
regolamento di cui al comma 2 deve
prevedere che i lavori delle
Commissioni dovranno concludersi
11/28
191312015 SIa lstltuzicrnile della GiLstIzla ì’nrninlstn’t’vi - Documeni Atwwr
entro cinque mesi dalla data di
pubblicazione del bando.
11 d.P.R. 222/2011, che costituisce il
regolamento adottato ai sensi dell’art.
16, comma 2, defla 1. 240/10, aU’art. 6,
comma 6, ha stabilito che i lavori delle
commissioni si sarebbero dovuti
concludere entro cinque mesi dalla
pubblicazione del bando, che tale
termine può essere prorogato una sola
volta e per un periodo di tempo non
superiore a 60 giorni.
L’art. 1, comma 389, della legge
228/2012, prevede che il termine per
l’a conclusione di lavori delle
commissioni può essere prorogato
fino al 30 giugno 2013 con decreto
dfrettoriale.
Il successivo comma 394 dell’an. I
della legge 228/12, stabilisce che, con
decreto del Presidente del Consiglio,
adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia, il termine del 30
giugno può essere ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Il bando per la prima tornata di
abilitazione nazionale e stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27
2128
19rS2015 Silo h.titl2icMs della Giustizia arnministrativn• Documenl Viirnor
luglio 2012 per cui il termine di cinque
mesi stabilito dall’an. 8, comma 6, del
d.p.r. 222/11, sarebbe scaduto il 27
dicembre 2012.
rll1le termine e stato prorogato di 60
giorni, in applicazione dell’a.a 8,
cotmmi 6 del d.p.r. n. 222/1 1, dal d.d.
801/12, con il quale è stata
nominata la commissione 06/EI.
La Commissione, quindi, avrebbe
dovuto concludere i propri lavori
entro il 25 febbraio 2013.
Il successivo d.d. n. 47/2013 ha
prorogato fino al 30 aprile 2013 il
termine per la conclusione dei lavori
per le commissioni per le quali il
numero dei candidati è inferiore a 500,
come quella in esame.
Il 25 febbraio 2013 è stata poi
concessa una nuova proroga, con il
d.d. n. 343/2013 sul presupposto che
“per tutti i settori concorsuali.. . è in
fase di completamento la procedura di
nomina delle relative commissioni
giudicatrici”.
Tale d.d. n. 343/2013 sarebbe
illegittimo perché adottato sulla base di
un presupposto inesistente, in quanto
Sito IMitLaionaIe dhi Gitstizia amministrMlvH - t3ocLzflent Vkww
la procedura di nomina della
commissione si era gÙ\ conclusa il 21
dicembre 2012, data in cui era stato
adottato il d.d. n. 181/2012. Nessuna
ulteriore proroga avrebbe potuto
essere concessa in applicazione deWarr.
8, comma 6, del d.p.r. 222/2011.
Ti successivo d.d. n. 732/201% ha
ulteriormente prorogato fino al 30
giugno 2013 i lavori delle commissioni
il cui numero di candidati è superiore a
250, assumendo a proprio
presupposto il precedente d.d. n.
343/2013. Il d.d. n. 732/13 sarebbe
illegittimo perché si fonda sul
precedente d.d. 343/2013.
L’an. 1, comma 3, del d.p.c.m.
19.6.2013 avrebbe illegitthmmente
autorizzato il direttore generale a
disporre la proroga; esso infatti è stato
pubblicato il 1° agosto 2013 e ha
stabilito che gli effetti decorrono dal I
luglio 2011, quindi, in un momento
antecedente alla sua pubblicazione.
Il d.p.c.m, 19.6.2013 afferma
erroneamente che l’originario termine
di conclusione dei lavori delle
commissioni sarebbe stato prorogato
14/28
1W34!O15 S’ID IhIituzide ddla G1L..sIIzuI ammìnstrul’vii- Documpnl VkWH
al 30.6.2013 dal comma 389 dell’an. 1,
della legge 228/12, mentre era stato
prorogato dal d.d. n. 732/13 e dal d.d,
n. 1159/13.
In data 28 giugno 2013 è stato
adottato il d.d. n. 1263/2013, in
assenza dei presupposti indicati dal
d.p.c.rn, 19.6.2013 (costituiti dal
numero di candidati anormalmente
elevato e dalle dimissioni dei membri
che abbiano causato un ritardo
nell’avvio dei lavori della
commissione).
In seguito è stato adottato il d.p.c.m.
26.9.2013 il quale, dopo aver stabilito
che le disposizioni del decreto
presidenziale hanno effetto a decorrere
dal 1 ottobre 2013, consente di
adottare, con decreto direttoriale,
un’ulteriore proroga (lei termini fino al
30 novembre 2013. Esso sarebbe
illegittimo per i medesimi vizi che
riguardano il d.p.c.m. 19.6.2013.
Quindi il 30 settembre 2013, in
attuazione del d.p.c.m. 26.9.2013, è
stato adottato il d.d. n. 1767/13 che
proroga il termine per tutte le
commissioni fino al 30 novembre
15/28
1W32OIfJ SItO IM’Issoni1a ckMa Giuslizut amrnkvstraliva- Dcjcwnerd Vi.rntr
‘7fl1a.I i.).
La commissione per il settore 08/DI,
pertanto, avrebbe dovuto concludere i
propri lavori entro i) termine
Originariamente previsto di 5 mesi
decorrenti dal 27 luglio 2012, mentre i
lavori sono stati conclusi dopo un
anno e sette mesi;
3) violazione e filsa applicazione
dell’articolo 16, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240; violazione
dell’articolo 3 della legge 241/1990.
Eccesso di delega ed eccesso di potere
per arbitxarietì e sviamento
nell’adozione dei regolamento
ministeriale di cui al D.M. 7 giugno
2012, n. 76.
Il D.M. 7 giugno 2012, n. 76 adottato
in attuazione dell’an. 16, comma 3,
lert. a) e b), L. n. 240/2010, nel
disciplinare le modalità di
espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale,
sarebbe andato oltre i limiti previsti
dalla medesima legge n. 240/2012.
Esso avrebbe attribuito alle
commissioni il potere di dotassi di
16/28
lwa’2a15 Sito Istlttgiomile* d&Izi Gkstiztu nm’nin’stnitivn - Documcint VIl.br
autonomi criteri, anche diversi dalle
linee guida generali previste dalla leR.e.
I 4a Commissione avrebbe, quindi,
introdotto ulteriori criwri, fissati nel
verbale dcl 6 marzo 2013;
4) violazione e falsa applicazione
dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 7.5.1948, n.
1172. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria.
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. 7 maggio
1948, n. 1172, in tema di commissioni
di concorso universitarie, dispone che
“Non possono flr parte della stessa
Commissione membri che siano tra
loro, o con alcuno dei candidati,
parenti od affini fino al quarto grado
incluso”.
Nel verbale n. 1 del 6 marzo 2013
della Commissione i commissari non
avrebbero reso alcuna dichiarazione
relativa alla insussistenza di relazioni di
parentela o affinità con i candidati.
Ciò premesso sussisterebbe un’affinità
di quarto grado tra uno dei commissari
(il prof. Cherubino Gambardelia ed
uno dei candidati giudicati idonei
aWabffitazione (il dott. Emanuele
Cancri), il (luale ultimo sarebbe marito
17128
191W2015 Silo Istitw’omile chilin GiuMizhi wnmiftstnivn - Documnnl leww
della cugina del prof. Gambardella,
come attestato dalla documentazione
versat’i in atti.
Il Ivfirnstero dell’istruzione,
deWUrnversita e della Ricerca e
l’Anvur - Agenzia Nazionale di
\Tlutazioje del Sistema Universitario
e della Ricerca si sono costituiti in
giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 agosto
2014, con ordinanza n. 3890/2014 del
6 agosto 2014 questa sezione ha
fissato l’udienza pubblica del 25
febbraio 2015 per la trattazione del
merito del ricorso, ordinando al
ricorrente di integrare il
contraddittorio nei confronti di coloro
che hanno conseguito l’abilitazione nel
settore concorsuale OK/DI
(progettazione architettonica),
autorizzando a tal fine la notifica per
pubblici proclami.
A seguito della integrazione del
contraddittorio con memoria
depositata il 22.1.2015 si sono, altresì,
costituti in giudizio i controinteressati
indicati in epigrafe i quali, in primo
luogo, hanno eccepito la infondatezza
18t28
1W2O15 Sito IstihaIiaIe cI;i (1L&izla amministnitivo - Documed v’.me,
del ricorso e, in secondo luogo, che
una eventuale sentenza di
accoghmento non potrebbe avere
alcun effetto sulla conseguita idoneiu
di ciascuno dei deducenti, trattandosi
di una procedw:a concorsuale che si
conclude con un mero giudizio di
idoneità o non idoneità nei confronti
di ciascun candidato, in assenza di una
graduatoria finale dei partecipanti.
All’udienza dcl 25 febbraio 2015 la
causa è stata trattenuta dal collegio per
la decisione.
Con il primo motivo la ricorrente
deduce la incongmità del giudizio della
Commissione, in quanto dai verbali
delle sedute della stessa Qmmissione
non sarebbe possibile evincerebbe le
ragioni del giudizio collegiale, il quale
sarebbe stato reso in forma identica
per tutti i candidati con un mero rinvio
ai giudizi dei singoli commissari.
Al fine di verificare la fondatezza delle
censure occorre descrivere in sintesi il
quadro normauvo che regola le
procedure di abilitazione scientifica.
L’an. 16 della lee n. 240/2010
(“Norme in materia di organizzazione
19/28
101312015 SIlo Istltizlonale della Giustizia amministrativa - Documeni ViBwer
delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema
universitario”) ha istituito I’
“abilitazione scientifica nazionale”,
quale requisito necessario per la
partecipazione alle procedure di
accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori universitari.
L’abifitazione viene attribuita, previa
sintetica descrizione del contributo
individuale alle attività di ricerca e
sviluppo svolte dal candidato, con
motivato giudizio fondato sulla
valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche ed espresso
“sulla base di criteri e parametri
differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del
Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a),
della ietge n. 240/2010).
L’an. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011,
n. 222 con cui è stato approvato il
“Regolamento concernente il
con ferimento dell’abilitazione
scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a
20/28
1W312015 Sito lstltwiowk delhi GiLmtizla amministrativa - Docwnent Viiwer
norma dell’articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”, al quinto
comma precisa clic “la commissione
ddibcra a tmiggioranza dei quattro
quinti dci componenti”.
11 medesimo art. 8, al settimo comma,
dispone che “i giudizi individuali
collegiali espressi su ciascun candidato,
i pareri pro ventate degli esperti
revisori, ove acquisiti, e ie eventuali
espressioni di dissenso da essi, nonch6
la relazione riassuntiva dei lavori svolti
costituiscono parte integrante e
necessaria dei verb’tli”
Alla luce di tali premesse merita
adesione la tesi esposta dalla ricorrente
secondo cui la Commissione non
avrebbe espresso correttamente il
proprio giudizio collegiale, posto che
lo stesso consiste in un meno richiamo
per re/alionem alle valutazioni individuali
dei singoli commissari, come previsto
dal menzionato regolamento per
l’abitazione scientifica approvato con
d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.
Le norme sopra richiamate e, in
particolare, l’art. 8, comma 5, del d.ps.
222/2011, stabiliscono chiaramente
21(28
1WW2015 Sito IstItwloMe&IIa Glustida amministrativa - DxumHntVIw
che il giudizio di idoneit o non
idoneiti & formulato all’esito di una
valutazione individuale e collegiale,
precisando clic per conseguire
l’abilitazione occorre che ciascun
candidato raggiunga una ben precisa
maggioranza pari a cluattro quinfl dei
componenti della commissione
esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito
dall’articolo 4, comma 5, del bando di
concorso indetto con decreto
direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Perché si giunga alla formazione ditale
maggioranza ai fini dell’idoneità o ad
un giudizio di non idoneit è
neces sano, pertanto, clic ciascun
commissario si esprima chiaramente in
termini favorevoli o negativi nei
confronti di ciascun candidato, e che
in seguito la commissione rielabori
collegialmente tali giudizi individuali in
una valutazione complessiva del
candidato, che costituisca - per quanto
possibile — una sintesi dei singoli
pareri. Tale circostanza, tuttavia, nel
caso di specie non si & realizzata, come
si desume chiaramente dalla mera
A.. 22)28
WtJ12015 811(3 IslikaiorniIe dc.IH CiiI’eia amministrativa - i)acumrnt Wrnftt
lettura dei verbali allegati al ricorso.
Occorre osservare, altresì, che nelle
ipOtesi, come c1uella in esame, in cui &
attribuita all’Amministrazione
un’ampia discrezionalità, è necessaria
una ancor più rigorosa motivazione
che dia conto in concreto degli
elementi sui quali la Commissione ha
fondato il proprio giudizio, in modo
da comprendere quale sia stato l’i/cr
logico seguito.
riii motivazione sarebbe dovuta
essere ancora più stringente nel caso in
esame in cui la riccrrente, pur avendo
superato le tutte le tre mediane, non
ha conseguito l’abilitazione.
Tale mancanza determina, quindi,
l’illegittimità della valutazione espressa
dalla commissione per difetto di
istruttoria e da motivazione, non
essendo possibile individuare le ragioni
che hanno condotto l’organo collegiale
ad esprimersi in termini negativi nei
confronti della ricorrente.
Il carattere assorbente del motivo
esaminato esonera il Collegio dal
soffermarsi sulle ulteriori censure
dedotte e consente di accogliere il
23128
1WY15 Silo LNtilwialNedf4Id GitiUzia wnmImslrH:IwI- Documem Vhwe
ricorso con conseguente annullamento
del provvedimento di diniego
delPabilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di Professore di seconda
fascia nel settore concorsuale di
seconda fascia per il settore
concorsuale OK/ID i - Progettazione
Architettonica e delle valutazioni
operate dalla commissione per
l’abilitazione scientifica nazionale in
questione.
Ciò premesso appare, comunque,
opportuno soffermarsi sul motivo con
il quale è stato dedotto che i
commissari mm avrebbero reso alcuna
dichiarazione relativa alla insussistenza
di relazioni di parentela o affinità con i
candidati e la sussistenza di un vincolo
di affinità di quarto grado tra uno dei
commissari (il prof. Cherubino
Gambardella ed uno dei candidati
giudicati idonei all’abilitazione (il dott.
I manuele Carreri, in quanto tale
censura, se accolta, avrebbe (secondo
l’interessata) determinato il
travolgimento dell’intera procedura
concorsuale anche a carico dei
candidati che hanno conseguito la
24/28
191312015 Sito istitLwoiiala deliri Giustizia iinministritrva - flocument 1erw.K
id i )flcità.
11 motivo è privo di base.
Invero, la dedotta incompatibilità
avrebbe comportato un dovere di
astensione del commissario, la cui
violazione avrebbe invalidato il
giudizio relativo al candidato affine,
ma non avrebbe determinato
l’illegittimità di ogni altro giudizio. Ciò
in quanto il sistema dell’abilitazione
scientifica nazionale, come delineato
dall’an. 16 della legge n. 240/2010,
non costi tuisce una procedura
concorsuale di tipo comparativo tra i
singoli partecipanti, atteso che la
commissione è chiamata a valutare il
curriculum di studi e professionale dei
diversi candidati al fine. di verificare il
possesso dei requisiti di “maturità
scientifica” necessari per poter
accedere alle successive procedure
concorsuali per la nomina a docente di
prima e di seconda fascia.
Del resto all’esito ditale procedimento
non viene redatta una graduatoria per
l’assegnazione di un numero limitato
di posti, ma si afferma la mera
abilitazione dei candidato giudicati
2928
191312015 Sito Istituzionnle ckdhi GIL&IeIa imiminisiniUvu - Dxument ‘1ernw
idonei, a prescindere da una
comparazione delle posizioni degli altri
concorrenti.
Ai sensi deli’art. 34, comma 1, letera
e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio
ritiene che, in esecuzione della
presente sentenza, la posizione degli
interessati debba essere riesarninata da
parte di una Commissione in diversa
composizione entro il termine di
giorni 90 (novanta) dalla
comunicazione in via amministrativa
della pronuncia, ovvero dalla sua
notiticazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regnia
della soccombenza nella misura
indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie nei sensi e con le modalità di
cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla 11 provvedimento che ha
giudicato inidonea la ricorrente;
- ordina all’amministrazione di
rivalutare l’interessata entro 90
26128
lftflQl5 Silo lstltw:cxijile della Giu1Izin HmmlnslrahivIa - Downent Vkv.w
(novan La) giorni dalla no riticazione o
comunicazione in via amministrativa
della presente sentenza, secondo le
modalità indicate in parte motiva;
- condanna il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca al
pagamento delle spese (li giudizio in
favore della ricorrente, che liquida
nella misura complessiva di C 1.500,00
(millecinquecento,0O), oltre WA e
CIA e alla rifusione delle spese
riguardanti la notifica per pubblici
proclami sostenuta dalla stessa,
compensa le spese di giudizio nei
confronti delle altre parti intenenute
nel giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
e seguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nulla camera di
consiglio del giorno 25 febbraio 2015
con Vinten’ento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere,
Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
- - 27/28
1913,2015 Sito IslituzionHle dd!:, Gìust,zi, drì, ‘iìflistral’vs - Document Vitqer
DI TOSITAT\ IN SI G IU T1 RI A
1119/03/2015
IL SI G1tETARI()
Àrt. 89, co. 3, cod. proc. arnm.)
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