imposta sul valore aggiunto - sercontel

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Imposta sul Valore Aggiunto Gianfranco Costa Alessandro Tatone Francesco Burzacchi Aggiornata al 1.1.2019

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Page 1: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Imposta sul Valore

Aggiunto

Gianfranco Costa – Alessandro Tatone –

Francesco Burzacchi

Aggiornata al 1.1.2019

Page 2: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

2

DISCIPLINA COMUNITARIA

DIRETTIVE

• Devono essere recepite dagli Stati membri,

• hanno efficacia vincolante sul risultato da raggiungere,

• ma lasciano liberi gli Stati membri di scegliere le forme ed i mezzi per raggiungere il risultato

REGOLAMENTINorme di efficacia generale, diretta ed immediata,

sono quindi direttamente ed immediatamente

applicabili in tutti gli Stati membri

Gli Stati membri hanno l’obbligo di uniformare il proprio

ordinamento in base alle sentenze della Corte

Ha fissato il principio della “disapplicazione della norma

contrastante”

• In caso di conflitto tra norma nazionale e norma

comunitaria, sia gli organi amministrativi nazionali ,sia

quelli giurisdizionali, devono dare piena ed immediata

applicazione della norma comunitaria in attesa che il

legislatore nazionale apporti le necessarie modifiche

CORTE

GIUSTIZIA

UE

Page 3: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

3

CARATTERISTICHE

IVA

Page 4: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

4

PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA

Art. 1 DPR

633/72

“L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio

dello Stato nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”

(i requisiti devono verificarsi contemporaneamente, altrimenti l’operazione è “fuori campo” Iva)

REQUISITO

OGGETTIVO

Cessioni di beni e prestazioni di servizi (artt. 2 e 3,

DPR n. 633/72)

REQUISITO

SOGGETTIVO

Esercizio di impresa o di arti e professioni (artt. 4 e

5, DPR n. 633/72)

REQUISITO

TERRITORIALE

Svolgimento delle operazioni nel territorio dello

Stato (gli artt. 7, DPR n. 633/72)

• Beni da paesi extraUe (art. 67 – 70 dpr 633/72)

• Beni Ue, si applica la disciplina prevista dal DL n. 331/93

Page 5: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

5

CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI

Operazioni rilevanti (o soggette) Iva

• Operazioni imponibili: si applica l’imposta

• Operazioni non imponibili:

• cessioni all’esportazione (art. 8 DPR 633/72),

• cessioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 38-quater, 71 e 72, DPR 633/72),

• servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72)

• cessioni intracomunitarie (artt. 40, 41, 51, 52 e 58 DL331/93)

• Operazioni esenti: di cui all’art. 10, DPR 633/1972 (elencotassativo)

• Operazioni non soggette ma con diritto alla detrazione: sitratta di regimi speciali (artt. 74 e 74-ter del DPR n. 633/72)

Page 6: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

PRESUPPOSTO

OGGETTIVO

Cessione di beni e

prestazione di servizi (artt. 2 e 3 DPR 633/72)

Page 7: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

7

CESSIONI DI BENI

(ART. 2)

Page 8: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

8

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’

Art. 2,

co. 1

Atto a titolo oneroso che ha per oggetto:

• il trasferimento della proprietà di un bene

• o il trasferimento di un diritto reale di godimento

Nozione simile a quella contenuta nell’art. 1470 c.c.

La Corte di Giustizia Ue, tuttavia, amplia il significato di cessione di beni ai fini Iva, includendovi anche differenti negozi giuridici, quali:

– il contratto d’opera o d’appalto:

• che hanno per oggetto la produzione di beni,

• che consentono la disponibilità di un bene

Page 9: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

9

ONEROSITA’

Art. 2,

co. 1

Le cessioni beni, per essere rilevanti ai fini Iva, devono essere a titolo oneroso:

• pagamento in denaro o in natura,

• ovvero permuta

In linea di principio:

• sono quindi escluse da Iva le cessioni gratuite,

• salvo quanto previsto dal successivo co. 2 per le

cessioni gratuite di beni:

• che formano oggetto dell’attività propria

dell’impresa di costo unitario superiore a € 50

• e quelli per i quali non si è detratta l’IVA

Page 10: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

10

CESSIONI ASSIMILATE

CO. 2

Operazioni che pur mancando di uno dei

requisiti previsti dal precedente co. 1, sono

considerate cessioni di beni rilevanti ai fini

Iva

• Vendite con riserva di proprietà (n. 1)

• Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante

per le parti (n. 2)

• Commissioni per la vendita o l’acquisto del beni (n. 3)

• Cessioni gratuite di beni, con esclusione quelli oggetto dell’attività

di valore fino a € 50 (n. 4)

• Destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa o arte e

professione e autoconsumo (n. 5)

• Assegnazione di beni ai soci (n. 6)

Page 11: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

11

CESSIONI GRATUITE

OBBLIGHI

Le cessioni gratuite rilevanti ai fini Iva (soggette)

• sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

Concorrono altresì alla formazione del volume d’affari

BASE

IMPONIBILE

Mancando il corrispettivo, si fa riferimento al valore normale, così come definito dall’art. 14

del DPR 633/72, e, per la loro documentazione:

• è possibile procedere all’emissione di un’autofattura

• o alla registrazione in un apposito “registro degli omaggi” (C.M. 27.4.1973, n. 32)

Page 12: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

12

CESSIONI ESCLUSE DA IVA

CO. 3Operazioni che pur avendo i requisiti previsti

dal precedente co. 1, non sono considerate

cessioni di beni rilevanti ai fini Iva

• Cessioni di denaro (lett. a)

• Cessioni o conferimenti di aziende o rami di azienda (lett. b)

• Cessione di terreni non edificabili (lett. c)

– I terreni edificabili sono imponibili (aliquota ordinaria)

• Cessioni di campioni gratuiti di modico valore (lett. d)

• Passaggi di beni per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni,

trasformazioni, ecc. – lett. f)

• Cessioni di valori bollati, postali, ecc. (lett. i)

• Cessioni di paste alimentari ed altri prodotti (lett. l)

• Cessioni di beni soggette alla disciplina delle operazioni e dei

concorsi a premi (lett. m)

Page 13: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

13

PRESTAZIONI DI SERVIZI

(art. 3)

Page 14: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

14

PRESTAZIONI DI SERVIZI

ART. 3

Co. 1: definisce le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva:

• onerose

• e derivanti da alcuni contratti tipici

• Appalto, prestazione d’opera, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione e deposito

Co. 2 e 3: assimila alle prestazioni di servizi

rilevanti altre fattispecie particolari (deroghe

“attrattive”)

Co. 4 e 5: esclude da Iva alcune fattispecie

specifiche (deroghe “distrattive”)

Page 15: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

15

PRESTAZIONI ASSIMILATE

CO. 2

Operazioni che sono considerate

prestazioni di servizi rilevanti ai fini

Iva, se effettuate verso corrispettivo

• Locazioni, affitti e noleggi (n. 1)

• Cessione di beni immateriali (n. 2)

• Prestiti in denaro (n. 3)

– Ma sono esenti IVA (art. 10)

• Somministrazione di alimenti e bevande (n. 4)

• Cessioni di contratti di ogni tipo e genere (n. 5)

Page 16: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

16

PRESTAZIONI GRATUITE

PRESTAZIONI

GRATUITE

ESCLUSE (co. 3)

Quelle per le quali non si verificano le condizioni

prima descritte ed altre previste da specifiche

disposizioni di legge

- Prestazioni gratuite rese da professionisti

- Prestazioni gratuite aventi valore unitario non superiore a € 50

- Prestazioni gratuite con imposta non detraibile

- Prestazioni a favore di dipendenti per somministrazione di pasti nelle

mense aziendali, prestazioni di trasporto, prestazioni didattiche, educative

e creative, prestazioni di assistenza sociale e sanitaria

- Operazioni di divulgazione pubblicitaria rese nell’ambito dell’attività

istituzionale da Onlus ed altri enti no profit

- Diffusioni gratuite di messaggi, rappresentazioni, immagini o

comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da

enti pubblici

Page 17: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

PRESUPPOSTO

SOGGETTIVO

Esercizio d’impresa e di arti e

professioni

(artt. 4 e 5 DPR n. 633/72)

Page 18: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

18

ESERCIZIO D’IMPRESA

ART. 4,

CO. 1

Per esercizio d’impresa si intende lo svolgimento,

abituale, ancorchè non esclusivo, delle attività

economiche indicate negli artt. 2195 e 2135 c.c.,

anche se non organizzate in forma d’impresa

CARATTERISTICHE

Abitualità (l’attività occasionale non è quindi

rilevante ai fini Iva)

Esercizio di attività commerciali previste nell’art. 2195 c.c.

(attività di: produzione di beni e servizi, intermediazione nella circolazione dei beni,

trasporto, bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti)

Esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135

c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura,

allevamento del bestiame ed attività connesse)

E’ irrilevante l’organizzazione in forma d’impresa

Page 19: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

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ABITUALITA’ E PROFESSIONALITA’

ART. 4, co. 1In ogni caso, è necessario che l’attività

d’impresa sia svolta per “professione

abituale”

R.M.

29.11.1988,

n. 550326

La professione abituale ricorre ove un

soggetto ponga in essere con regolarità,

sistematicità e ripetitività una pluralità di

atti economici coordinati e finalizzati

al raggiungimento di uno scopo.

Sono escluse quindi delle ipotesi di atti

economici compiuti in via meramente

occasionale

Page 20: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

20

SOCIETA’ ED ENTI

Art. 4, co. 2,

lett. a) e b)

PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA’ per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in

essere da:

- Società di ogni genere (spa, srl, snc, sas,

cooperative, di mutua assicurazione, di

armamento, società estere e società di fatto)

- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto

esclusivo o principale l’esercizio di attività

commerciali ed agricole

Art. 4, co. 2

Si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa

anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

• poste in essere dalle società e dagli enti

commerciali

• nei confronti dei propri soci o associati

Page 21: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

21

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 5, co. 1

Sono considerati soggetti passivi ai fini Iva tutte le

persone fisiche che esercitano, in forma abituale,

anche se non esclusiva, qualsiasi attività di

lavoro autonomo, a prescindere dal fatto che

l’attività sia svolta in forma individuale ovvero in

forma associata

Codice Civile

Dal punto di vista civilistico, il lavoro autonomo si

manifesta nelle forme

• del contratto d’opera (art. 2222 e seguenti c.c.),

• e nell’esercizio delle professioni intellettuali (art. 2229

e seguenti c.c.)

REQUISITI

L’assoggettamento ad Iva richiede:

• l’abitualità

• e la professionalità

(stessi requisiti visti in precedenza per le imprese)

Page 22: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

22

ATTIVITA’ ESCLUSE

ART. 5, C. 2

Contiene un elenco di attività per le quali

non si realizza il presupposto soggetto

dello svolgimento di attività di lavoro

autonomo

• Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

• Associazione in partecipazione

• Attività di levata dei protesti svolta dai segretari comunali

• Prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate

Page 23: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Territorialità

prestazioni di

servizi

Page 24: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Effettuazione delle operazioni INTRA

Art. 21, co. 4, DPR 633/1972

Art. 39, D.L. 331/1993

24

Page 25: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

«Effettuazione delle cessioni e degli acquisti INTRA» (Art. 39)

• Momento di rilevanza:– Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di

beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto

– Inoltre: le cessioni a titolo oneroso di beni, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi ed il trasferimento di beni da assoggettare a lavorazioni:

• Se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad 1 mese solare

• Si considerano effettuati alla fine di ciascun mese

Momento di rilevanza operazioni INTRAArt. 39, DL 331/1993

Page 26: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

«Fatturazione delle operazioni INTRA»(Art. 46, co. 2, 1° periodo)

• Per le cessioni intracomunitarie, la fattura va emessa ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972,

• Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

–Cioè, entro il giorno 15 del mese successivo all’inizio del trasporto o della spedizione

Momento fatturazione di operazioni INTRAArt. 46, co. 2, DL 331/1993

Page 27: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

«Regolarizzazione acquisti INTRA»(Art. 46, co. 5.)

• Termini per l’emissione di autofattura da

parte dell’acquirente italiano se non riceve la fattura o la riceve per un importo inferiore dal

cedente comunitario

– L’acquirente che non ha ricevuto la relativa fatturaentro il 2° mese successivo a quello di effettuazionedell'operazione

– deve emettere autofattura entro il giorno 15 del 3° mesesuccessivo a quello di effettuazione dell'operazione

Momento fatturazione delle operazioni INTRAArt. 46, co. 2, DL 331/1993

Page 28: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

«Registrazione degli acquisti INTRA»(Art. 47, co. 1)

• Le fatture relative agli acquisti INTRA sonoannotate distintamente:

– entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

ricezione della fattura

– e con riferimento al mese precedente nelregistro delle fatture emesse

Momento registrazione delle fatture INTRAArt. 47, co. 1, DL 331/1993

Page 29: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

«Registrazione delle operazioni INTRA»(Art. 47, co. 1)

• Le fatture di regolarizzazione degli acquisti

intracomunitari con emissione diautofattura (perché non pervenuta la fattura

dal cedente) sono annotate:

–entro il termine di emissione

– e con riferimento al mese precedente nelregistro fatture emesse

Momento registrazione delle fatture INTRAArt. 47, co. 1, DL 331/1993

Page 30: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

«Registrazione delle cessioni INTRA» (Art. 47, co. 4)

• Le fatture relative alle cessioniintracomunitarie sono annotate:–entro il termine di emissione

– e con riferimento al mese dieffettuazione dell'operazione

Momento registrazione delle fatture INTRA Art. 47, co. 4, DL 331/1993

Page 31: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Integrazione della fattura

31

Page 32: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Fatturazione comunitaria

1. Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi

– effettuate da un soggetto comunitario,

– il cessionario/committente nazionale adempie agli obblighi:

1. di fatturazione integrando la fattura ricevuta

2. di registrazione con la doppia annotazione a debito e credito.

2. Previsto l’obbligo di fatturazione anche per le cessioni e le

prestazioni non territoriali (art. da 7 a 7-septies, DPR 633/1972)

– nei confronti di un soggetto passivo che è debitore

dell'imposta in un altro Stato comunitario

• con l'annotazione “inversione contabile”

– e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi a chiunque,

che si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea

• con l'annotazione "operazione non soggetta"

Art. 17, co. 2-5 DPR 633/1972

Page 33: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

• Sono comprese nel volume d'affari anche

• i servizi generici e non generici e le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale di cui agli art. 7/bis e 7/ter.

• Restano però escluse –dal volume d'affari valido ai fini del calcolo

del plafond

Volume d’affari Art. 20, co. 1, DPR 633/1972

Page 34: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Art. 21, co. 6, DPR 633/1972:

• La fattura è emessa anche per le operazioni sottoelencate e

contiene, in luogo dell’IVA, le seguenti annotazioni con l'eventuale

indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a

vigilanza doganale, non soggette a IVA ai sensi dell'art. 7/bis co. 1, con

l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con

l'annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con

l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal DL 41/1995,

con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni

usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine -

oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al

regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione

«regime del margine - agenzie di viaggio.»

Nuove indicazioni in fattura Art. 21, co. 6, DPR 633/1972

Page 35: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborsi trimestrali

35

Page 36: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborsi trimestrali IVA

• L’art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011 ha esteso la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.

• Il rimborso è ammesso per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi esteri,

1. purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate,

2. aventi ad oggetto:• lavorazioni relative a beni mobili materiali;

• trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

• servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

• servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-UE o relativi a beni da esportare fuori dell’UE (art. 19, comma 3, lett. a-bis)

Art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011

Serv

izi c

he

dan

no

d

irit

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l rim

bo

rso

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stra

le

Page 37: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Territorialità

prestazioni di

servizi

37

Page 38: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Il nuovo assetto normativo

38

Art. 7 Definizioni

Art. 7-bisTerritorialità delle

cessioni di beni

Art. 7-terTerritorialità delle

prestazioni di servizi

Art. 7-quater

Art. 7-quinquies

Art. 7-sexies

Art. 7-septies

Regola generale: • Luogo di residenza del committente B2B• Luogo di residenza del prestatore B2C

La territorialità è dettata dalla deroga con riferimento al servizio e non ai

soggetti

Disposizioni applicabili ad alcuni servizi con committente non soggetto passivo

Disposizioni applicabili ad alcuni servizi con

committente non soggetto passivo extra UE

Page 39: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

TERRITORIALITA’: REGOLA GENERALE

ARTICOLO Tipologia servizi Criterio territorialità

Art. 7 – ter DPR633/72

Regola generale territorialità delle prestazioni di servizi “generici”

Tassazione nel paese diresidenza del committente• se l’operazione riguarda due

soggetti passivi d’imposta(B2B)

Tassazione nel paese diresidenza del prestatore• se l’operazione riguarda un

committente non soggettopassivo d’imposta (B2C)

INDIVIDUAZIONE DEL COMMITTENTE

Page 40: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

REGOLE GENERALI

Tre circostanze da verificare per l’ambito di

operatività della norma:

1) Status di soggetto passivo del committente

• Soggetto passivo IVA

2) Qualità del committente

• Prestazione utilizzata per l’attività

• Prestazione per fini privati anche se soggetto con

partita IVA

3) Luogo di stabilimento del committente

40

SERVIZI “GENERICI” ART. 7-TER

40

Page 41: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Soggettività delle prestazioni

41

Page 42: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

TERRITORIALITA’ SERVIZI - DEFINIZIONI

Sono SOGGETTI PASSIVI (per le

prestazioni ad essi rese)

• I soggetti esercenti attività d’impresa,

arti o professioni (indipendentemente dalla

forma giuridica)

N.B.: per le persone fisiche, la soggettività

passiva

• è limitata alle prestazioni

• ricevute nell’esercizio di dell’attività

d’impresa o di arte o professione

Enti, associazioni ed altre organizzazioni,

• anche quando agiscono al di fuori

dell’attività commerciale o agricola

• se fanno attività mista (istituzionale +

commerciale)

Enti, associazioni ed altre organizzazioni,

identificati ai fini Iva

Page 43: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Prestazioni di servizi & adempimenti

43

Page 44: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI

ART. 17, CO. 2, DPR 633/72

Chi è debitore dell’imposta:• per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni

di servizi) territorialmente rilevanti in Italia

• È il cessionario o committente soggetto passivo d’imposta (reverse charge)

NOTABENE

L’obbligo di reverse charge si realizza anchenell’ipotesi in cui il soggetto passivo estero si siaidentificato in Italia tramite:

• rappresentante fiscale;• identificazione diretta;• stabile organizzazione.

Per effetto delle novità del DL 135/2009, le 3 modalità di identificazione Iva in Italia sono tra di loro alternative

Precisazioni

Page 45: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI

PRESENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE (del soggetto estero in Italia)

Dis

tin

zio

ne

tra

:

Operazioni effettuate direttamente dal soggetto estero

obbligo di reverse charge da parte del cessionario o committente residente

Operazioni effettuate tramite

la stabile organizzazione:

quest’ultima ha lo status di soggetto passivo stabilito in

Italia (art. 7, co. 1, lett. d)

Page 46: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Deroghe alla territorialità

46

Page 47: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

TERRITORIALITA’ SERVIZI – DEROGHE

QUADRO NORMATIVO DEROGHE

ART. 7-quater e 7-quinquies

Deroghe “assolute”,

applicabili:

• sia per servizi “B2B”,

• sia per servizi “B2C”,

• riferite ad alcune

prestazioni di servizi

ART. 7-sexies e 7-septies

Deroghe “relative”,

applicabili:

• solo per servizi “B2C”,

• e riferite ad alcune

prestazioni di servizi

Page 48: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

TERRITORIALITA’ SERVIZI – DEROGHE

RAPPORTO REGOLE GENERALE E DEROGHE

DEROGHE ASSOLUTE

Indipendenti dalla regola

generale

(applicabili in ogni caso)

DEROGHE RELATIVE

Servizi B2C

Deroghe

indipendenti

Servizi B2B

Applicazione regola

generale (tassazione

Paese del

committente)

Page 49: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

ART. 7-quater: 1^ DEROGA –RILEVA LA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA SERVIZIO CRITERIO TERRITORIALITA’ IVA

SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI(comprese perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di

alloggi in strutture ricettive, compresi campeggi e campi di vacanza, concessione di diritti relativi agli immobili, preparazione e coordinamento di lavori immobiliari)

Ubicazione immobile nel territorio dello Stato

TRASPORTO PASSEGGERIDistanza percorsa nel territorio dello

Stato

RISTORAZIONE E CATERINGLuogo di materiale esecuzione nel

territorio dello Stato

RISTORAZIONE E CATERING “DI BORDO”Luogo di partenza del trasporto situato

nel territorio dello Stato

LOCAZIONE, LEASING, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI

TRASPORTO

Messa a disposizione del mezzo in Italia•ed utilizzo nella Ue

Messa a disposizione del mezzo extraUe•ed utilizzo in Italia

Page 50: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI

TRASPORTO PASSEGGERI (art. 7-quater lett b)

50

Casi di criteri di rilevanza territoriale: distanza

percorsa nel territorio dello Stato

Trasporto marittimo internazionale:

• 5% quota parte trasporto internazionale è

rilevante in Italia (C.M. 7.3.1980, n. 7/E)

Trasporto aereo internazionale:

• 38% quota parte trasporto internazionale è

rilevante in Italia (R.M. 23.4.1997, n. 89/E)

50

Page 51: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

TRASPORTO PASSEGGERITRASPORTI INTERNAZIONALI

(in parte eseguiti in Italia ed in parte all’estero)

TRATTA ESTERA (Ue o extraUe)

FUORI CAMPO IVA(art. 7/quater)

TRATTA INTERNA

• RILEVANTE TERRITORIALMENTE

ma

• NON IMPONIBILE ART. 9, N. 1

• se unico contratto per tutta la tratta

Page 52: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

ESEMPIO 9

1. Il prestatore italiano emette fattura:a) Fuori campo IVA art. 7/quater per la tratta “confine”-

”Parigi”

b) Con IVA 22% per la tratta “Roma”-”confine”→ ma trattandosi di una tratta internazionale,

• se esso si riferisce ad un unico contratto,• sarà “NON imponibile art.9 , co. 1, punto 1”

2. Genera plafond la parte della lettera b)

Prestatore: Italiano con P. IVACommittente: Francese con P. IVAOggetto : Trasporto di passeggeri da Roma a Parigi

Soluzione

Page 53: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

ART. 7-quinquies: 2^ DEROGAdal 2011, non è più una deroga

TIPOLOGIA SERVIZIO Disciplina

Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti

• B2B: l’imponibilità è legata al committente

• B2C: La rilevanza Iva è ancorata al luogo di materiale esecuzione dell’attività nel territorio dello Stato

Prestazioni per accesso alle manifestazioni di cui sopra

• B2B: imponibili in Italia se rese in Italia

• B2C: imponibili nel paese del prestatore

Page 54: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

ART. 7-sexies: 3^ DEROGA(applicabile solo B2C)

TIPOLOGIA SERVIZIO CRITERIO TERRITORIALITA’ IVA

INTERMEDIAZIONI Operazione intermediate effettuata in Italia

TRASPORTO DI BENI (non INTRA)In proporzione alla distanza percorsa in

Italia

TRASPORTO INTRA DI BENI Se l’esecuzione ha inizio in Italia

LAVORAZIONI (comprese perizie)

RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALIEsecuzione in Italia

OPERAZIONI RESE IN ATTIVITA’

ACCESSORIE AI TRASPORTI (CARICO,

SCARICO, MOVIMENTAZIONE E SIMILI)Esecuzione in Italia

LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA,

NOLEGGIO E SIMILI, DI MEZZI DI

TRASPORTO (NON A BREVE)

•Prestatore italiano e utilizzo del mezzo in UE

•Prestatore estero e utilizzo mezzo in Italia

PRESTAZIONI RESE TRAMITE MEZZI

ELETTRONICIDomicilio del committente

PRESTAZIONI DI

TELECOMUNICAZIONE E

TELERADIODIFFUSIONELuogo di utilizzo del servizio

Page 55: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

4^ DEROGA (ART. 7-SEPTIES)

FUNZIONAMENTO DEROGA

E’ prevista l’esclusione da Iva per

• alcune tipologie di servizi

• prestati

• a soggetti privati

• stabiliti in Paesi extraUe

Committente:ITA-UE-EXTRAUE

(soggetto passivo)

Tassazione nel Paese del

committente(art. 7-ter)

Committente:ITA-UE

(non soggetto passivo)

Tassazione nel Paese del prestatore(art. 7-ter)

Committente: EXTRAUE

(non soggetto passivo)

Sempre fuori campo Iva

(art. 7-septies)

Prestazioni interessate

Page 56: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

4^ DEROGA (ART. 7-SEPTIES)a) Prestazioni di cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di

licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi

b) Prestazioni pubblicitarie

c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di

elaborazione e fornitura di dati e simili

d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di

riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) Messa a disposizione del personale

f) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e

simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto

g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il

servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di

altri servizi direttamente collegati

h) Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati

nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti con non siano ivi stabiliti

i) Servizi prestati per via elettronica

l) Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o

parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti

Page 57: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

AUTORIZZAZIONE

OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE VIES

(Art. 35, c. 7-bis, DPR 633/72)

(Art. 22, DLgs 175/2014)

57

Page 58: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

FONTI NORMATIVEDal 01/01/2015 l’art. 22, D.Lgs 175/2014 (modifica art. 35, c. 7-bis DPR 633/1972) prevede:

1. L’inclusione dei soggetti IVA nell’archivio VIES contestuale alla richiesta da parte degli stessi;

2. Agenzia delle Entrate può provvedere all’esclusione del soggetto IVA dall’archivio VIES -previo invio di apposita comunicazione - qualora il soggetto medesimo non intenda più effettuare scambi intracomunitari, presupponendosi tale ipotesi quando questi non abbia presentato alcun elenco INTRASTAT per 4 trimestri consecutivi

Page 59: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES

Operazioni attive Trattamento Iva

• Cessioni intracomunitarie di

beni verso soggetti passivi Ue

• Prestazioni di servizi art. 7-ter

rese a soggetti passivi

d’imposta Ue

C.M. n. 39/E2011: l’operazione va

“dequalificata” ad operazione interna

con applicazione di Iva

Operazioni passive Trattamento Iva

• Acquisti intracomunitari di

beni presso soggetti passivi

Ue

• Acquisti di servizi generici 7-

ter presso operatori soggetti

d’imposta Ue

R.M. n. 42/E/2012: l’acquirente

nazionale è un “privato” quindi

• no integrazione fattura,

• no detrazione Iva su acquisti,

• sanzionabile con il 100%

dell’imposta

Non rimborsabile l’Iva assolta all’estero

(risposta Videoforum 18.01.2012)

Page 60: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Ruolo dell’iscrizione al VIES• Nella sentenza C-21/16 del 9/2/2017 “Euro Tyre BV” della Corte di

Giustizia UE, stabilisce che negare l’esenzione ad un’operazione intracomunitaria per il solo fatto che l’acquirente non risulti incluso nella banca dati VIES, al momento in cui la transazione si è realizzata, è contrario ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, laddove di fatto le condizioni sostanziali che connotano un’operazione intracomunitaria, quali:– la soggettività passiva degli operatori comunitari;– il trasferimento dei beni in altro Stato membro all’altro;– l’esecuzione del trasferimento di diritti reali,

siano di fatto rispettate.• Tuttavia, tale chiarimento avrà vita breve; il 7° considerando della

direttiva CEE del 4/12/2018, n. 2018/1910/UE che modifica la direttiva n. 2006/112/CE, dispone infatti che a decorrere dal 1/1/2020 l'iscrizione della partita IVA nell'archivio VIES divenga una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione delle operazioni intracomunitarie.

Page 61: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

MINI SPORTELLO UNICO

M.O.S.S.

(Mini One Stop Shop)

DLgs 31 marzo 2015, n. 42.

Direttiva 2008/8/CE

Direttiva 2006/112/CE

61

Page 62: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

M.O.S.S.• Il MOSS (Mini One Stop Shop) permette

– alle aziende che prestano servizi a privati consumatori in altri paese UE,

– di adempiere agli obblighi IVA attraverso un portale Web

– e di versare l'imposta nel proprio Paese d'origine, con l'aliquota e con le regole del Paese di consumo.

• Decorrenza 1/1/2015

• Facoltativo

• Soggetti passivi: aziende TBES- Telecommunication, Broadcasting and Electronic Services:

– servizi di telecomunicazione

– servizi di teleradiodiffusione

– servizi elettronici

Page 63: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

EsportazioniTriangolazione IVA

Art. 8, DPR 633/72

63

Page 64: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

64

Esportazione

IVA

L’esportazione ai fini Iva

• presuppone il trasferimentodi proprietà dei beni;

La prova dell’esportazione, ossia la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue

• è condizione per fruire della non imponibilità

64

Page 65: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Esportazioni a titolo gratuito

1. Cessioni gratuite beni oggetto dell'attività: – fattura art. 8 lett. a) con relativi adempimenti.

2. Cessioni gratuite beni non oggetto attività: – non cessione Iva (art. 2, co. 2 n. 4) e fattura pro-

forma i fini doganali.

3. Cessioni di merci in sostituzione (garanzia):

– fattura pro-forma ai fini doganali.65

Page 66: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

66

Quadro normativo Iva

ART. 8, 8-bis e 9 DPR

633/72

Sono operazioni non imponibili

• le cessioni all’esportazione (art. 8)

• le operazioni assimilate (art. 8/bis)

• i servizi internazionali (art. 9)

• vengono fatturate senza addebito di Iva

• danno diritto al rimborso dell’IVA assolta

sugli acquisti

• alcune generano plafond66

Page 67: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

67

Nozione di esportazione

L’articolo 8 configura come esportazioni (e

quindi come operazioni non imponibili, in quanto dirette al

consumo estero), alcune tipologie di operazionisecondo questo schema:

Art. 8

lett. a)

lett. a)

lett. b)

c.d. “esportazioni dirette”

c.d. “operazioni triangolari”

c.d. “esportazioni a cura del cessionarionon residente”

lett. c)No è una esportazione, ma una

operazione interna, dove il vero esportatore

emette lettera d’intento67

Page 68: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

68

Esportazioni dirette(art. 8, co. 1, lett. a)

Le esportazioni dirette si verificano quando il cedenteitaliano

• effettua la cessione direttamente nei confrontidell’acquirente finale extracomunitario (o per iltramite di un commissionario)

• e cura la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal

territorio della UE.

consegna extra UE

fattura non imponibile

cura il trasporto/spedizione

68

Page 69: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

69

Esportazioni dirette(art. 8 – co. 1 - lett. a)

Affinché si configuri un’esportazione

diretta di cui alla lett. a) dell’art. 8, sono

necessari i seguenti requisiti:

• Trasferimento della proprietà o di altro

diritto reale di godimento dei beni

• Materiale uscita dei beni fuori del territorio

comunitario

• Trasporto o spedizione dei beni eseguiti “a

cura o a nome del cedente”69

Page 70: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

70

Fattura esportazione

REQUISITI FATTURA

Dicitura “operazione nonimponibile ai fini Iva ai sensidell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR633/1972”

C.M. 13.2.1997, N. 35/E

C.M. 20.8.1998, N. 108/E

Per le esportazioni dirette

• non è possibile l’emissione di fatturadifferita

• ammissibile solo per le triangolazioni

L’esibizione in dogana della fattura da partedell’esportatore

• è condizione indispensabile per l’espletamentodell’operazione doganale,

• anche per gli altri soggetti (spedizioniere etrasportatore)70

Page 71: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Operazioni triangolari

71

• Caratteristiche:

– 3 soggetti IVA;

– 2 contratti di compravendita;

– 1 singola movimentazione delle merci.

• I 3 soggetti:

– Primo cedente: è il fornitore materiale dei beni;

– Secondo cedente: è il promotore della triangolazione: effettua un acquisto ed una vendita;

– Destinatario finale: colui che riceve materialmente i beni dal 1° cedente

Page 72: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

72

Operazioni dirette triangolari(art. 8, co. 1, lett. a)

Le esportazioni triangolari si verificano quando:• il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un

cessionario italiano (o 2° cedente),

• che a sua volta cede i beni al proprio clienteextracomunitario,

• e il cedente cura la spedizione o il trasporto dei beni

fuori dal territorio della CEE per conto del cessionario.

consegna

72 Requisiti

Page 73: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

73

Requisiti triangolazione: il trasporto

• Art. 13, co. 1, L. 413/91: interpretazione

autentica dell’art. 8, co. 1, lett. a):

• “non ha rilevanza, ai fini della prova,

• il soggetto al quale viene intestata la fattura

del trasporto”,

• quindi non è necessario sia il 1° cedente

• Cassazione (4098/2010, 6114/2009, 25527/2015:

• non è necessario che il contratto di trasporto sia

concluso direttamente dal 1° cedente,

• essendo sufficiente che l’operazione sia voluta fin

dalla sua origine come cessione all’esportazione

73

Page 74: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

74

Prova esportazione

• 2° cedente (promotore della triangolazione): • Messaggio «risultati in uscita» che l’Ufficio di uscita

invia all’Ufficio di esportazione• Infatti, per la Dogana sarà lui il soggetto esportatore

che:• Ha promosso la triangolazione;• Ha emesso la fattura al cliente extra UE

• 1° cedente nazionale: la prova è data dai timbri apposti dagli Uffici doganali:

• Sulla fattura o sul DDT dal quale deve risultare la destinazione finale della merce devono essere apposti:

• un primo visto dall’Ufficio dove viene presentata la dichiarazione doganale

• un secondo visto, con la menzione che la merce è uscita dal territorio doganale della UE, che viene apposto dalla Dogana di esportazione

74

Page 75: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

75

Triangolazioni -Plafond1° CEDENTE

ITAPlafond pari all’ammontare fatturato al 2°

cedente

2° CEDENTE ITA

Plafond libero, pari alla differenza tra

• importo fatturato all’acquirente estero

• e l’importo ricevuto dalla fattura del 1°cedente

Plafond vincolato, pari alla fattura ricevuta da IT1

• per acquisti o importazioni di beni da esportare entro 6 mesi dal loro acquisto,

• senza aver subito trasformazioni, adattamenti o modificazioni

Esempio 75

Page 76: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Plafond libero e vincolatoEsempio:

• IT1 cede merce a IT2 per € 30.000 e la spedisce a USA

• IT2 vende la merce acquistata da IT1 al proprio cliente USA per € 40.000

Tipologie di plafond:

• IT1 ha generato un plafond libero per € 30.000

• IT2 ha generato:– Un plafond libero per € 10.000 (40.000 – 30.000)

– Un plafond vincolato per € 30.000• Che potrà utilizzare per acquistare solo merci da

esportare entro 6 mesi dall’acquisto

Page 77: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Plafond libero e vincolatoConseguenza:

• IT1 potrà utilizzare il plafond per l’acquisto di:

– Merci da esportare

– Altre tipologie di merci

– Servizi di qualsiasi tipo

– Beni strumentali (esclusi gli immobili)

• IT2 potrà utilizzare i 2 tipi di plafond per l’acquisto di:

– Plafond libero: stessi acquisti di IT1

– Plafond vincolato:

• merce da esportare o da cedere nella UE

• nello stato originario (senza trasformazioni, lavorazioni, ecc.)

• entro 6 mesi dall’acquisto

Page 78: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

78

Altre triangolazioni

consegna

Primo cedente:

• fattura non imponibile ex art. 8, co. 1, lett.a), nei confronti del 2° cedente Ue

• Il trasporto è a cura del primo cedente

2° Cedente

UE

78

Page 79: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

79

Altre triangolazioni

consegna

Secondo cedente ITA:

• operazione fuori campo Iva art. 7/bis• non è né un’operazione intracomunitaria né

un’esportazione

• l’operazione non genera plafond 79

Page 80: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

80

Esportazioni dirette con trasporto a cura o nome del cessionario - art. 8 co. 1 lett. b)

L’esportazione a cura del cessionario non residente si verifica quando:

• il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario

non residente

• senza curare la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal

territorio della UE

• bensì consegnando i beni al cessionario in Italia.

Per potersi parlare anche in questo caso di cessione all’esportazione non

imponibile IVA,

• l’acquirente non residente deve procedere all’esportazione dei beni

• entro 90 giorni dalla consegna, allo stato originario.

trasporto extra UE

entro 90 gg

Fattura non imponibile 80

Page 81: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

81

Cessioni e prestazioni nei confronti dell’esportatore abituale - art. 8 co. 1 lett. c)

Non si tratta di vere e esportazioni, bensì di operazioni ilcui trattamento ai fini IVA è ad esse assimilato al fine dievitare che gli esportatori si trovino sistematicamente inposizione creditoria IVA, per il fatto che, svolgendooperazioni attive non imponibili, non avrebbero altro modoche il rimborso per recuperare l’IVA assolta sugli acquisti.

dich.ne intento

81

Page 82: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

MOMENTO IMPOSITIVO

Art. 6 DPR 633/72

Page 83: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

83

CONCETTI GENERALI

ESIGIBILITA’

IMPOSTA

E’ il diritto che l’Erario può far valere a

norma di legge, da un dato momento,

presso il debitore, per il pagamento

dell’imposta

EFFETTUAZIONE

OPERAZIONE

Riguarda l’operazione: al momento

dell’effettuazione dell’operazione

sorgono tutti gli obblighi previsti dal

DPR 633/72 (fatturazione,

registrazione, ecc.)

Normalmente i due momenti

coincidono (salvo particolari situazioni

in cui l’esigibilità è differita rispetto

all’effettuazione dell’operazione)

Page 84: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

84

MOMENTO IMPOSITIVO(art. 6 – DPR 633/1972)

Momento di effettuazione delle operazioni

1. Cessione di beni mobili: consegna o spedizione;

2. Cessione di beni immobili: atto notarile o diversa decorrenza stabilita dallo stesso;

3. Prestazione di servizi: incasso del corrispettivo;

• Deroga:

– se la fattura viene emessa prima: momento di emissione della fattura

– Incasso del corrispettivo prima del momento di effettuazione dei punti n. 1 e 2

Page 85: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

85

Regole fino al 30/6/2019• Fattura ordinaria: va emessa al

momento dell’effettuazione dell’operazione

• Fattura differita: per le operazioni documentate da DDT o altro documento:

– Le cessioni effettuate nello stesso mese e verso il medesimo acquirente

– Emissione di una sola fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo

(Art. 21, co 4, DPR 633/1972)

Emissione fatture elettroniche

Page 86: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

86

DL 119/2018: dal 1/7/2019,

• Fattura immediata: l’emissione della fattura è consentita fino a 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione • Indicando nella fattura la data di

effettuazione dell’operazione

– Se la data della fattura è uguale alla data della effettuazione dell’operazione non serve riportare la data dell’operazione in fattura

–Fattura differita: nessuna modifica (vedi

DIA precedente)

Emissione fatture elettroniche

Page 87: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

87

Registrazione fatture emesse• Registrazione entro il giorno 15 del mese

successivo dalla data di emissione della fattura

• IVA va liquidata nel mese di effettuazione dell’operazione

Es:

• Cessione beni il 10/7/2019

• Emissione fattura entro 20/7/2019

• Indicazione nella fattura del 10/7/2019 quale momento impositivo

• Registrazione fattura entro 15/8/2019

• Debito IVA in liquidazione luglio 2019

Particolarità nella registrazione contabile

Page 88: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Corrispettivi telematici

88

Page 89: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Calendario corrispettivi telematici

• L’obbligatorietà dell’invio dei corrispettivi telematici segue il seguente calendario:

–1/1/2020: per tutti i contribuenti;

–1/7/2019: per i contribuenti con volume d’affari superiore a € 400.000

–1/1/2019: per coloro che ne hanno manifestato l’opzione entro il 31/12/2018

Art. 17DL 119/2018

Page 90: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Agevolazione su misuratori

• Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, al soggetto è concesso un credito d’imposta complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di

– € 250 in caso di acquisto

– € 50 in caso di adattamento

per ogni strumento.

• Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione in F24

• L’utilizzo del credito d’imposta è consentito

– a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo

Art. 17 - DL 119/2018Art. 1, co. 55 – L. 145/2018

Page 91: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

BASE IMPONIBILE IVA

Artt. 13-14-15 DPR 633/72

Page 92: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

92

GENERALITA’

Base imponibile = somma algebrica divari elementi

1) Corrispettivo pattuito per cessione oprestazione

2) Sconti pattuiti (previsti contrattualmenteo successivi)

3) Costi e spese accessorie (trasporto,posa in opera, ecc.)

4) Contributi contrattuali

Page 93: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

93

Casi particolari di bose imponibile

Art. 13, co. 5:

• Per le cessioni che hanno per oggetto

beni per il cui acquisto o importazione la

detrazione è stata ridotta ai sensi

dell’art. 19-bis/1 o di altre disposizioni di

indetraibilità oggettiva,

– la base imponibile in proporzione alla

detraibilità effettuata

• es.: IVA detraibile al 40%

– la cessione sarà imponibile sul 40% del

corrispettivo

Page 94: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

94

VALORE NORMALE

Art. 14, co. 3, DPR 633/72

Valore normale è il prezzo o corrispettivo

praticato per i beni e i servizi della stessa

specie:

- In condizioni di libera concorrenza

- Al medesimo stadio di commercializzazione

- Nel tempo e nel luogo in cui è effettuata

l’operazione

Page 95: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

95

ESCLUSIONI BASE IMPONIBILE

Art. 15 DPR 633/72 – esclusioni base imponibile

1. Interessi moratori (o altre penalità addebitate perritardati adempimenti)

– Interessi di dilazione sono esenti art. 10

2. Valore normale beni ceduti a titolo di sconto,premio, abbuono, ecc., in conformità alle pattuizionicontrattuali

3. Somme dovute a titolo di rimborso delleanticipazioni fatte in nome e per conto dellacontroparte

4. Importo degli imballaggi e dei recipienti (resi)

5. Somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA

Page 96: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

96

ESCLUSIONI BASE IMPONIBILE

Le somme escluse dalla base imponibile sono talianche se accessorie ad operazioni imponibili, nonimponibili o esenti

Tali somme:

- Non concorrono alla formazione del volume d’affari

- Non concorrono alla formazione dello status diesportatore abituale

- Devono essere sempre indicate separatamente infattura

- Non comportano limitazioni alla detrazione(quest’ultima dipende dall’operazione principale)

Page 97: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

ALIQUOTE

Art. 16 DPR n. 633/72

Page 98: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

98

GENERALITA’

ALIQUOTA

ORDINARIA22%

ALIQUOTE

RIDOTTE

10%

4%

Vanno aggiunte

alcune aliquote

forfetarie di

compensazione

nel settore

agricolo

5%

R.M. 142/E/1999: in presenza di più operazioni soggette ad

aliquote diverse,• se è prevista la corresponsione di un unico corrispettivo indistinto,

• sullo stesso si applica l’aliquota più elevata prevista per ciascuna di tali

operazioni

Page 99: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

99

TABELLE ALLEGATE AL DPR 633

TABELLA

“A”

• Parte I: prodotti agricoli e ittici che, se ceduti da agricoltori, godono della detrazione forfetaria dell’Iva in misura pari alle % di compensazione

• Parte II: beni e servizi soggetti ad aliquota del 4% (prodotti alimentari di prima necessità, case di civile abitazione, ecc.)

• Parte III: prodotti e servizi soggetti ad aliquota del 10% (prodotti alimentari, prestazioni alberghiere, ecc.)

• Parte II-bis: beni e servizi soggetti ad aliquota del 5% (servizi sanitari svolti da coop, alcune spezie, trasporti urbani)

Page 100: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

100

MUTAMENTO ALIQUOTEPer la corretta individuazione dell’aliquota, bisogna fareriferimento al momento di emissione della fattura:

- Pagamento di acconti: sull’acconto si applica l’aliquotavigente al momento del pagamento,

- sul saldo successivo quella variata

- Fatturazione anticipata: sull’importo fatturato si applical’aliquota vigente alla data di emissione della fattura

- Consegna con fattura differita: rileva la data di consegna delbene, per cui anche la successiva fattura segue la vecchiaaliquota

- Note di variazione: per eventuali note di credito emessefacoltativamente ex art. 26, co. 2,

- si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui la variazione siriferisce

- IVA edilizia: mutamento di aliquota. La nota di variazione indiminuzione dell’IVA può essere fatta anche dopo 1 anno (RM4.10.2000, n. 187)

Page 101: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

VOLUME D’AFFARI

Art. 20 DPR 633/72

Page 102: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

102

DEFINIZIONE

Volume d’affari: è dato dalla sommatoria dellecessioni di beni e prestazioni di servizieffettuate nell’anno. Operazioni rilevanti:

- Imponibili (artt. 2 e 3 DPR 633/72)

- Non imponibili (artt. da 7/bis a 7/septies, 8, 8-bis e9, DPR 633/72, artt. 40, 41 e 58 del DL 331/93)

- Esenti (art. 10 DPR 633/72)

- Soggette ad Iva, ma senza applicazionedell’imposta, ovvero con regime “monofase” o condetrazione “base da base” (art. 74, co. 7, DPR 633/72 –

rottami, ecc.), ovvero operazioni attive soggette alregime del “reverse-charge” (art. 17, co. 5 e 6, DPR633/72)

Page 103: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

103

Quantificazione del volume d’affari

Le operazioni elencate concorrono alla formazionedel volume d’affari se:

- annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24

- oppure, non registrate, ma soggette a registrazione

Si ricorda che:

- Le fatture, sia immediate che differite, devono essereregistrate entro 15 gg. dall’emissione,

- ma rilevano con riferimento alla data di consegna o spedizione.

No volume d’affari:- Le cessioni di beni ammortizzabili, sia materiali che immateriali

- I passaggi interni tra attività separate nell’ambito della stessa

attività

- Importi annotati nel registro delle fatture emesse ma relativi ad

acquisti intraUe o da soggetti non residenti ex. art. 17, co. 3.

Page 104: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

104

RIFLESSI VOLUME D’AFFARI

Il volume d’affari costituisce un dato

rilevante per poter liquidare l’imposta

trimestralmente, anziché ogni mese.

La liquidazione mensile è obbligatoria se il

volume d’affari supera le seguenti soglie:

- Esercenti arti o professioni: € 400.000

- Imprese di prestazione di servizi: € 400.000

- Altre imprese: € 700.000

Page 105: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

NOTE DI VARIAZIONE

Art. 26 - DPR 633/72

Page 106: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

106

NOTE DI VARIAZIONE

Quando successivamente all’emissione e

registrazione della fattura si verificano delle

circostanze che comportino la variazione

dell’imponibile o dell’imposta, è necessario

attivare la procedura di variazione di cui all’art.

26.

Le variazioni possono essere:

- In aumento: sono sempre obbligatorie

- In diminuzione: sono facoltative

Page 107: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

107

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Le cause che possono dar luogo alle variazioni

in diminuzione sono di due tipi:

- Senza limiti temporali: attribuiscono al cedente il

diritto di effettuare una variazione in diminuzione,

indipendentemente dal momento in cui si

verificano

- Es. fallimento

- Con limiti temporali: attribuiscono al cedente la

facoltà di effettuare la variazione in diminuzione

solo se si verificano entro 1 anno dalla data di

effettuazione dell’operazione

Page 108: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

LA DETRAZIONE IVA

– 168 – direttiva UE 112/2006/UE

DPR 633/1972

– 19 – regole generali

– 19-bis – percentuale di detrazione

– 19-bis1 – esclusione detrazione per alcuni beni

– 19-bis2 - rettifica della detrazione

– 19-ter – detrazione per gli enti non commerciali

Page 109: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

109

REGOLE GENERALI

• In linea generale, l’imposta è detraibile

se:

1. relativa ad un’operazione inerente

all’attività svolta

• che può essere totale o parziale

2. è addebitata in fattura

3. non si riferisce ad ipotesi di indetraibilità(soggettiva o oggettiva)

• In presenza dei suddetti requisiti:

– il diritto alla detrazione è immediato

Page 110: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

110

ADDEBITO IN FATTURA

• Condizione per esercitare il diritto alla

detrazione è che l’imposta sia stata

addebitata a titolo di rivalsa in

fattura, a carico del soggetto che ha

acquistato il bene o il servizio

• Il diritto alla detrazione prescinde

dall’effettivo pagamento del tributo:

– né da parte del cedente all’Erario,

– né da parte dell’acquirente al cedente

Page 111: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

111

ADDEBITO ERRONEO

IVA superiore: l’indicazione di un’imposta in fattura

superiore rispetto a quella dovuta comporta:

• Per il cedente/prestatore, l’obbligo di versamentodell’imposta indicata in fattura

– Il cedente/prestatore può richiedere a rimborso la maggioreimposta versata, ma nel termine massimo di 2 anni

– Resta ferma la possibilità di emettere nota di variazioneex art. 26, co. 3, nel termine massimo di 1 anno

• Per il cessionario/committente, il diritto alladetrazione è limitato all’imposta che sarebbe statadovuta (Corte Giust. UE 13/12/1989, C-342/87; Cassaz.26/8/2015, n. 17173)

– La L. 205/2017 (Finanziaria 2018)

• consente la detrazione della maggiore IVA,

• ma il cessionario/committente deve una sanzione da € 250 a 1.000NB:

Page 112: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

112

ADDEBITO ERRONEO

IVA inferiore: l’indicazione di un’imposta in

fattura inferiore rispetto a quella dovutacomporta:

– per il cedente/prestatore:• l’obbligo di emettere nota di variazione in aumento

• senza limiti temporali

– per il cessionario/committente:• il diritto alla detrazione è limitato all’imposta indicata

in fattura,

• fermo restando il diritto alla detrazione dell’impostasuccessivamente addebitata con la nota di variazionein aumento (sempre nel termine massimo previsto dall’art. 19)

Page 113: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

113

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DETRAZIONE

• TERMINE INIZIALE: il diritto alla

detrazione sorge nel momento in cui

l’imposta diviene esigibile

– normalmente coincidente con il momento

di effettuazione dell’operazione ex art. 6,

– salvo per le ipotesi di cui al co. 5 dell’art. 6(esigibilità differita farmacisti e enti pubblici)

SEGUE

Page 114: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Regole dal 1/1/2017 riguardano:

1.i termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA di cui all’art. 19, co. 1, DPR n. 633/72;

2.i termini di annotazione nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25, DPR 633/72, per poter esercitare la detrazione.

Art. 2, DL 50/2017

114

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DETRAZIONE

Page 115: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Detrazione e fattura elettronica

115

Liquidazione IVAEntro il 16 di ogni mese, il contribuente determina la differenza tra:

– l’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi

– e quello dell’IVA, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri IVA acquisti, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione è esercitato nello stesso mese ai sensi art. 19, DPR 633/1972

• Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,

– fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

esempio

Dal 1/1/2019

Page 116: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Detrazione e fattura elettronica

116

Liquidazione IVA1° Esempio: operazioni durante l’anno:

• acquisti effettuati a gennaio 2019

• fattura differita emessa il 3/2//2019

Regole:

• Il cedente liquida l’IVA nel mese di gennaio 2019

• L’acquirente:

• Registrazione entro 15/2/2019

• IVA detraibile nella liquidazione di GENNAIO 2019

2° Esempio: operazioni a cavallo d’anno:

• Acquisti effettuati a dicembre 2019

• Fattura emessa dal cedente il 2/1/2020

• Registrazione da parte dell’acquirente il 15/1/2020

Regole:

• Il cedente liquida l’IVA vendite a dicembre 2019:

• L’acquirente:

• Registra la fattura a gennaio 2020

• detrae l’IVA a gennaio 2020 - Eccezione

Page 117: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Detrazione e fattura elettronica

117

Ritardo emissione fattura

•Fattura elettronica emessa tardivamente nel 1° semestre 2019

–non verrà ordinariamente sanzionata.

• Tuttavia, questo comporterà il ritardo della detrazione per l’acquirente.

Page 118: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

118

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DETRAZIONE

• La detrazione è eseguita

secondo le regole vigenti al

momento in cui è sorto il

diritto stesso:

– In caso di modifica normativa più

favorevole

• non è possibile rinviare la detrazione

per rientrare nella nuova regola

NB:

Page 119: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

INDETRAIBILITA’

Page 120: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

120

INDETRAIBILITA’Tipologia Riferimento DPR 633/72

Indetraibilità

totale per

destinazione

Acquisti afferenti:

- Operazioni esenti (salvo pro-rata)

- Operazioni non soggette

- Manifestazioni a premio

Art. 19,

co. 2

Indetraibilità

pro-quota

1. In presenza contemporanea di:

- Operazioni imponibili

e

- Operazioni non soggette

2. Utilizzo anche per fini privati o estranei

all’attività

Art. 19,

co. 4

Indetraibilità

pro-rata

Presenza contemporanea di attività:

• che danno luogo ad operazioni esenti

• che danno luogo ad operazioni imponibili

Art. 19,

co. 5

Indetraibilità

oggettivaIpotesi oggettive per alcuni beni e servizi Art. 19-bis1

Rettifica

detrazione

Casistiche per le quali è necessario rettificare

la detrazione operata nell’anno di acquisto

Art. 19-bis

2

Indetraibilità enti

non commerciali

Presenza di beni e servizi utilizzati

promiscuamente per attività commerciali e nonArt. 19-ter

Page 121: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

121

INDETRAIBILITA’ PER

DESTINAZIONEart. 19 – co. 2

Page 122: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

122

INDETRAIBILITA’ PER DESTINAZIONE

• E’ indetraibile l’imposta relativa all’acquisto di

beni e servizi afferenti operazioni

– esenti

– o non soggette.

Esempio: acquisti dei beni o servizi per

realizzare un’attività che dia luogo

esclusivamente al percepimento di contributi

a fondo perduto (R.M. 11.6.2002, n. 183/E)

segue

Page 123: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

123

INDETRAIBILITA’ PER DESTINAZIONE

DEROGA

Il co. 3 dell’art. 19 precisa che nei seguenti casil’imposta è comunque detraibile, anche se èrelativa ad acquisti afferenti operazioni cui non siapplica l’Iva:

– operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9, dpr 633/72 eassimilate; art. 40 e 41 dl 331/1993)

– alcune operazioni fuori campo (art. 2, co. 3, lett. a) - cessionidi denaro o crediti; lett. b): cessioni e conferimenti in società; lett. d):cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamentecontrassegnati; lett. f): passaggi per fusione, scissione, trasformazione)

– operazioni non soggette ex art. 74 (giornali, Sali e tabacchi,ecc.)

– cessioni esenti di oro da investimento (art. 10, n. 11)

Page 124: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

124

INDETRAIBILITA’ PER DESTINAZIONE

• L’indetraibilità non riguarda:

– l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ad

operazioni esenti o non soggette

– ma indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad

altre operazioni imponibili

Esempi:

– Consulenze per l’effettuazione di una riorganizzazione

societaria o per ottenere un risarcimento di danni (C.M.

24.12.1997, n. 328/E): la riorganizzazione è operazione fuori campo, ma

la consulenza è imponibile

– Consulenze riguardanti l’aumento di capitale sociale

effettuato per ottenere la quotazione in Borsa (Corte di Giustizia

Ue, sentenza 26.5.2005, n. 465/03)

Page 125: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

125

INDETRAIBILITA’

PRO-QUOTAart. 19- co. 4

Page 126: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

126

INDETRAIBILITA’ PRO-QUOTA

• Il co. 4 dell’art. 19 prevede che la detrazione

per i beni e servizi ad uso promiscuo è

ammessa solo in misura parziale

– Sarà necessario individuare un criterio oggettivo

Sono tali:

– Quelli utilizzati:

• in parte per operazioni che danno diritto alla detrazione

• ed in parte per operazioni non soggette ad imposta;

– Quelli utilizzati:

• in parte per fini privati o comunque estranei

all’esercizio d’impresa o arte e professione

Page 127: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Pro rataart. 19, co. 5 e 19/bis

Page 128: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

128

DETRAIBILITA’ PRO-RATA

• Presupposto per l’applicazione del pro-rata è

la contemporanea presenza:

– di attività che danno luogo ad operazioni esenti

– ed attività che danno luogo ad operazioni

imponibili

• L’occasionale effettuazione di operazioni

esenti non dà luogo a pro-rata (art. 19/bis, co. 2):

– Sarà indetraibile l’IVA sugli acquisti dei beni e

servizi attinenti tali operazioni esenti

Page 129: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

129

NU

ME

RA

TO

RE

Sommatoria delle operazioni che danno diritto alla detrazione:• Operazioni imponibili

• Operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9. 38-quater, 71 e 72 del DPR 633/72, artt. 40 e 41 del DL 331/93)

• Operazioni escluse art. 7

• Operazioni escluse di cui all’art. 2, co. 3, lett. a), b), d) e f)

• Operazioni non soggette art. 74

MENO

Sommatoria di:• Cessioni di beni

ammortizzabili

• Passaggi interni tra più attività

• Operazioni escluse di cui all’art. 2, co. 3, lett. a), b), d) e f)

DE

NO

MIN

AT

OR

E

Totale

numeratorePiù

Operazioni

esenti art. 10Meno

Operazioni esenti art. 10,

da 1) a 9), se non

formano oggetto

dell’attività propria

dell’impresa, ovvero

sono accessorie ad

operazioni imponibili

Elementi esclusi

DETRAIBILITA’ PRO-RATA

Page 130: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

130

Calcolo PRO-RATA

Sono escluse dal calcolo del pro-rata:

1. le cessioni di beni ammortizzabili

2. i passaggi interni tra più attività (art. 36, u. co.)

3. le operazioni escluse da Iva ex art. 2, co. 3,

– lett. a) [denaro e crediti in denaro],

– lett. b) [cessioni e conferimenti aziendali],

– lett. d) [cessioni di campioni gratuiti di modesto valore]

– lett. f) [passaggi di beni a seguito di fusioni, scissioni o trasformazioni]

4. cessioni esenti art. 10, n. 27-quinquies),

– ossia cessioni di beni per i quali all’atto dell’acquisto non è

stata operata per intero la detrazione

Page 131: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

131

Calcolo PRO-RATA

Sono escluse dal calcolo:

Operazioni di cui ai numeri da 1) a

9) dell’art. 10:

a) accessorie ad operazioni

imponibili

b) o che NON formano oggetto

dell’attività propria dell’impresa

Page 132: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

132

Calcolo PRO-RATA

• La percentuale di detrazione deve essere sempre un

numero intero:

– con conseguente arrotondamento all’unità superiore o

inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i

500 millesimi

Esempio: 66,500%, si arrotonda al 66%

• Il pro-rata, va applicato in ciascuna liquidazione

periodica, come segue:

– in via provvisoria durante l’anno, utilizzando la

percentuale dell’anno precedente

– in via definitiva, con eventuale conguaglio, in sede di

dichiarazione annuale, in cui di applica il pro-rata definitivo

• Chi inizia l’attività individuerà un pro-rata provvisorio

Page 133: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Indetraibilità oggettivaart. 19/bis 1

Page 134: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

134

INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA

• L’art. 19-bis1 contiene un elenco di beni e

servizi per i quali l’imposta è oggettivamente

indetraibile.

Si tratta:

– Omaggi e spese di rappresentanza;

– Mezzi di trasporto e spese di impiego

– Telefoni cellulari (L. 244/2008: tolta come previsione

assoluta)

– Trasporti di persone

– Transito autostradale

– Immobili abitativi

Analisi

Page 135: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

135

INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

• Per la definizione delle spese di

rappresentanza c’è il rinvio all’art. 108 del

TUIR:

– La loro caratteristica è la gratuità, ossia la

mancanza di un corrispettivo o di uno specifico

obbligo di controprestazione a carico dei

destinatari

• L’IVA è detraibile per quei beni di valore

unitario non superiore a € 50

Page 136: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

136

INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA

Beni che

rientranonell’oggetto proprio

dell’attività

d’impresa

• È cessione sempre soggetta ad IVA

• Non c’è obbligo di rivalsa.

• Se non la si vuole esercitare:

• o si emette un’autofattura

• o si istituisce il registro degli omaggi

Beni che nonrientrano

nell’oggetto

proprio

dell’attività

d’impresa

1. Beni di valore unitario superiore a € 50: Cessioni

soggette ad Iva

2. Beni di valore unitario non superiore a € 50: IVA

detraibile

3. Beni per i quali all’atto dell’acquisto non sia stata

detratta l’Iva: cessione senza IVA

N. B.: se all’atto dell’acquisto si sa già che tali beni saranno ceduti

gratuitamente, allora è possibile trattarli come spese di rappresentanza

(per la definizione il DPR n. 633/72 rinvia all’art. 108 del TUIR):

• non detrarre l’imposta

• ed escludere da Iva la successiva cessione gratuita

OMAGGI

Page 137: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

137

VEICOLI STRADALI A MOTORE

Art. 19-bis/1, lett. C, DPR 633/1972

Detraibilità oggettiva del 40% dell’Iva, senza possibilità

di prova contraria, per i veicoli stradali a motore con

esclusione dei motocicli di cilindrata sup. 350 c.c.

(acquisto e spese di impiego), salvo che (quindi

detrazione ordinaria):

- i veicoli costituiscano oggetto dell’attività propria

dell’impresa

- l’utilizzatore sia un agente o rappresentante di

commercio

- Il quale applicherà criteri oggettivi rispetto

all’utilizzo aziendale

Page 138: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

138

LA DETRAZIONE “A REGIME”

PEDAGGI AUTOSTRADALI

• L’IVA è detraibile, secondo il

generale principio dell’inerenza (40% o 100%)

• La detraibilità è intervenuta con la modifica fatta dalla L. 244/2007 – finanziaria 2008

Page 139: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

139

IMMOBILI ABITATIVI

Secondo la lett. i) dell’art. 19-bis1, non è

detraibile l’imposta assolta su:

• acquisto,

• locazione,

• manutenzione,

• recupero

• gestione

di immobili a destinazione abitativa (ossia

immobili accatastati in categoria da A/1 ad A/11, escluso A/10)

Deroga

Page 140: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

140

IMMOBILI ABITATIVI

In deroga alla lett. i), è detraibilel’imposta nelle seguenti fattispecie:

1. Imprese che esercitano come attivitàesclusiva o principale l’attività dicostruzione di fabbricati, se fannointerventi di ristrutturazione;

2. Imprese che esercitano l’attività dilocazione esente da imposta ex art. 10, n.8), del DPR 633/72, che danno luogo apro-rata di detrazione.

– In tal caso, l’iva è detraibile in base alpro-rata

Page 141: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

141

TELEFONI CELLULARI

• E’ detraibile secondo criteri dioggettiva inerenza

• Previsione di nuovo rigo nelladichiarazione IVA: VA5 vaindicato imponibile ed impostacomplessivi

–chi detrae più del 50% saràinserito nelle liste selettive diaccertamento

Page 142: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

142

SPESE ALBERGHI E RISTORANTI

Spese per alberghi e ristoranti

A fronte della piena detrazione IVA (se inerente art. 19) è sancita la deducibilità

ridotta al 75% del costo dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo

Spese di rappresentanza

• Iva indetraibile art. 19-bis1), lett. h), DPR 633/72 • salvo quelle di costo unitario non superiore a €

50

Documentazione spese

Per ottenere la detrazione piena dell’imposta afferente le prestazioni di alberghi e ristoranti , è

necessario il rilascio della fattura.La prestazione fruita da soggetto diverso dal

committente deve essere intestata ad entrambi (c.m. 53/2008)

Page 143: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

143

ALTRE PRESTAZIONI

• Non è ammessa in detrazione l’impostarelativa:

– Trasporto di persone

• relativo esclusivamente al rapporto tra vettore e utentedel servizio

• R.M. 10.9.1979, n. 361729:

– è detraibile l’imposta relativa al servizio ditrasporto dei dipendenti,

• in quanto riguarda il rapporto contrattualeinstaurato tra impresa committente e vettore

Page 144: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rettifica della detrazioneart. 19-bis 2

Page 145: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

145

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

• La rettifica della detrazione (art. 19-bis2) si applica nelcaso di variazione successiva delle condizioniche hanno determinato l’effettuazione delladetrazione Iva sugli acquisti:1. variazione del pro-rata

2. utilizzo differente dei beni e/o servizi

3. mutamenti di regime

• Riguarda:– sia i beni, ammortizzabili e non ammortizzabili

– sia i servizi

• La rettifica viene eseguita nella dichiarazioneannuale riferita all’anno in cui si verificano gli eventiche la determinano

Page 146: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

146

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

• Definizione: sono consideratibeni ammortizzabili (art. 19/bis-2, co. 5):– i beni strumentali, materiali ed

immateriali:

• di costo unitario superiore a € 516,46,

• per i quali il coefficiente diammortamento non è superiore al 25%

– i fabbricati, o porzioni di fabbricato

– le aree edificabili

Page 147: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

147

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

• La rettifica riguarda

1. l’imposta detratta al momento

dell’acquisto,

2. ovvero quella relativa alle

prestazioni relative alla

trasformazione, riattamento o

ristrutturazione dei beni stessi

Page 148: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

148

Diverso utilizzo - BSA

1. In rapporto al diverso utilizzo al momento delloro 1° impiego:

– la rettifica della detrazione avviene per il totaledell’IVA detratta

– al pari dei beni non ammortizzabili

Esempio:

• Bene strumentale acquistato nel 2016, maentrato in funzione nel 2017

– Nel 2016 si è detratto il 100% dell’IVA

– Nel 2017 il bene viene utilizzato per operazioniesenti:

• Si dovrà rettificare tutta l’IVA detratta

Page 149: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

149

Diverso utilizzo - BSA

2. Diverso utilizzo che si verifica nell’anno dientrata in funzione e nei 4 successivi (per i

fabbricati e le aree fabbricabili tale periodo è di 10 anni):

– Si dovrà recuperare (a favore o sfavore) iquinti o decimi mancanti al compimento delperiodo di osservazione

N.B.: Se il contribuente nell’anno di detrazionedell’imposta sull’acquisto ha sofferto unadetrazione parziale da pro-rata peroperazioni esenti, non farà questarettifica ma quella del co. 4 (variazione di 10punti)

ESEMPIO

Page 150: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

150

Diverso utilizzo - BSA

Esempio:

Cespite acquistato nel 2015, IVA detratta per €

2.000

• 2015 e 2016: utilizzo per operazioni

imponibili Iva (nessuna rettifica)

• 2017: utilizzo per operazioni non soggette:

obbligo di rettifica della detrazione per la

quota imputabile agli anni mancanti al

compimento del quinquennio (2.000 x 3/5 =

1.200)

Page 151: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

151

Cambio di regime

• La rettifica della detrazione per cambio diregime si verifica, ad esempio, in presenza dimutamenti nel regime di applicazionedell’imposta. Ipotesi:– Mutamenti della gestione aziendale: vengono

intraprese attività esenti o imponibili: esempio Banca cheoltre alle operazioni esenti inizia l’attività di costruzione e vendita diimmobili

– Passaggio ad un regime speciale o cammino inverso,dove è prevista una diversa detrazione dell’IVA (es.contribuenti minimi-forfettari)

– Modifica del regime di applicazione dell’imposta conpassaggio da regime di esenzione a regime diimponibilità e viceversa (vedasi, ad es. l’introduzione del“regime di imponibilità per le cessioni di oro da investimento”)

Page 152: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

152

Cambio di regime

Rettifica della detrazione per cambio di regime

In tal caso, la rettifica va fatta per intero, su tuttii beni o servizi, senza dover attendere ilmateriale impiego dei beni

– I contribuenti devono redigere appositadocumentazione (richiedibile dall’Ag. d. Entrate) nellaquale vanno indicate distintamente per categorieomogenee, la quantità e i valori dei beni facenti partedel patrimonio aziendale

• L’IVA si quantifica– con riferimento ai singoli beni

– utilizzando le fatture più recenti e retrocedendo (FIFO)

Page 153: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

153

Cambio di regime

Rettifica della detrazione per cambio di regime

Esempio

a) beni strumentali:– Bene strumentale acquistato nel 2016 con IVA detratta di € 5.000

– Nel 2019 il contribuente passa da regime ordinario IVA a regime

Forfettario:

• Dovrà riversare 2.000 (pari a 2/5 di 5.000 relativi al 2019 e 2020)

b) materie prime/merci:– Magazzino al 31/12/2018 € 10.000

– Le merci sono tutte soggette ad IVA 22%, quindi IVA € 2.200

• IVA da riversare € 2.200

TOTALE IVA DA RIVERSARE DA RIPORTARE IN VF70 € 4.200

Page 154: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

154

Variazione di pro-rata

Variazione di pro-rata• Per i soggetti che sono già interessati dalla detrazione IVA

parziale secondo le regole del pro-rata generale dell’art. 19,

co. 5 e che:

– hanno acquistato beni ammortizzabili per l’esercizio dell’attività,

– si modifica la % del pro-rata

è necessario effettuare la rettifica della detrazione se la %

iniziale di pro-rata si scosta di almeno 10 punti

percentuali nell’anno

• Il contribuente ha la facoltà di rinunciare alla tolleranza dei

10 punti e quindi operare la rettifica a proprio favore anche

per valori inferiori:

– La scelta è vincolante per 5 anni

Page 155: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

155

Variazione di pro-rata

• Detrazione 2015: 4.000 x 60% = 2.400

• Detrazione spettante 2016: 90%

– Detrazione spettante = 4.000 x 90% = 3.600

– Detrazione operata = 2.400

– Rettifica spettante = (3.600 – 2.400)1.200 x 1/5 = 240(credito)

• Detrazione spettante 2017: 40%

– Detrazione spettante = 4.000 x 40% = 1.600

– Detrazione operata = 2.400

– Rettifica dovuta = (1.600 – 2.400) 800 x 1/5 = 160 (debito)

Page 156: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

156

Variazione di pro-rata

Anno di entrata in funzione diverso

dall’anno di acquisto:

• La prima rettifica va eseguita:

– per tutta l’imposta relativa al bene

– applicando la % di pro-rata dell’anno di

entrata in funzione del bene,

– a prescindere dalla variazione di 10 punti

ESEMPI

Page 157: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

157

Variazione di pro-rata

Anno di entrata in funzione del bene diversodall’anno di acquisto:

Esempio:

• IVA del bene strumentale: € 10.000

• Anno di acquisto: 2016

• Entrata in funzione: 2017

• Pro rata 2016: 100%

• Pro rata 2017: 95%

• Nel 2016 era stata detratta IVA per € 10.000

• Nel 2017 si dovrà rettificare l’IVA versando €500

Page 158: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

158

Cessione BSA in periodo di tutela

• In caso di cessione di beni ammortizzabili

durante il periodo di “tutela” (5 o 10 anni), il co. 6

richiede la rettifica della detrazione in

proporzione agli anni mancanti al

compimento del quinquennio o del decennio

• La rettifica va fatta in unica soluzione per gli

anni mancanti:

– considerando una percentuale di detrazione del

100%

– se la cessione è soggetta ad imposta

esempio

Page 159: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

159

Esempio:

bene acquistato 2016, imponibile 28.000, iva 6.160

• Detrazione operata 2016: 80% (pro-rata), quindi

6.160 x 80% = 4.928

• Cessione 2017 per euro 10.000 + Iva 2.200

• Pro-rata detrazione 2017: 69%

• Recupero Iva spettante dell’anno:

– Iva detratta = 4.928

– Iva da detrarre =6.160 x 69% = 4.250

– Iva da riversare = (4.928 – 4.250) / 5 = 135,60segue

Cessione BSA in periodo di tutela

Questo recupero spetta

in quanto la % di pro-

rata è variata di più di

10 punti

debito

Page 160: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

160

• Si deve poi rettificare in funzione dei

quinti mancanti, tenendo conto della

percentuale di detrazione del 100%

• Iva da recuperare dei rimanenti 3 anni:

– Iva detratta = 4.928

– Iva detraibile = 6.160 (quella originaria)

– Differenza = 1.232 / 5 x 3 = 739,20 (a credito)

Cessione BSA in periodo di tutela

Quindi, in dichiarazione IVA:

• VF70: € 603,20 (dato da 739,20 – 135,60) (a credito)

Page 161: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborso e

compensazione dell’IVA

Page 162: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborso IVA

• Il rimborso IVA può essere:

– Trimestrale

– Annuale.

• Il diritto al rimborso spetta al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

– aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;

– operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;

– acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;

– prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;

– soggetti non residenti. 162

Page 163: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborso IVA

• Inoltre:

– il credito deve essere superiore a € 2.582,28.

– il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito,

• ancorché inferiore al predetto importo minimo;

– può essere richiesto a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti in caso di

1. cessazione dell’attività

2. ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.

163

Page 164: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborso IVA

• Il rimborso del credito IVA:

– di importo fino a € 30.000, è erogato senza alcuna garanzia;

– richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza garanzia:

• presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o sottoscrizione

dell’organo di controllo);

• “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

164

Page 165: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Compensazione credito IVA

• Le sottostanti regole valgono:

– Sia per il credito trimestrale

– Sia per il credito annuale.

• Fino a € 5.000 è libera

• Oltre a € 5.000 richiede il preventivo invio

della dichiarazione IVA munita di visto di

conformità:

– Rilasciato da soggetto abilitato,

• il quale deve provvedere all’invio della dichiarazione

– La compensazione può essere fatta dal 10°

giorno successivo all’invio della dichiarazione165

Page 166: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

L’IVA NEL SETTORE

IMMOBILIARE

Page 167: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

167

Locazione Fabbricati abitativi

Locatore Locatario Regime IVA

Impresa

costruttrice o

ristrutturatrice

Chiunque Esente ovvero

imponibile per

opzione (aliquota

al 10%)Altra impresaDestinatario di

alloggi sociali

Altra impresa

Chiunque (diverso

da destinatari di

alloggi sociali)

Esente

Scheda di sintesi art. 10, co. 1, n. 8

Page 168: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

168

Locazione immobili strumentali

Locatore Locatario Regime IVAImposta

registro

Qualsiasi

impresaChiunque

• Esente

• Ovvero

imponibile per

opzione (aliquota

22%)

In ogni

caso: 1%

Scheda di sintesi art. 10, co. 1, n. 8

Page 169: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

169

Cessione fabbricati abitativi

Cedente Acquirente Regime IVA

Impresa costruttrice – di

ristrutturazione entro 5

anni dalla fine dei lavori

Chiunque

Imponibile

Impresa costruttrice – di

ristrutturazione oltre 5

anni dalla fine dei lavori

Esente ovvero

imponibile per

opzione

Altra impresa • Esente

Scheda di sintesi art. 10, co. 1, n. 8/bis

Page 170: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

170

Cessione fabbricati strumentali

Cedente Acquirente Regime IVA

Impresa costruttrice – di

ristrutturazione entro 5

anni dalla fine dei lavori

Chiunque

Imponibile

Impresa costruttrice – di

ristrutturazione oltre 5

anni dalla fine dei lavori

• Esente

• ovvero imponibile

per opzioneAltra impresa

Scheda di sintesi art. 10, co. 1, n. 8/ter

Page 171: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Il reverse charge nelle cessioni di fabbricati Art. 17, co. 6,

DPR 633/72

Cedente Acquirente Quando Immobile Comportamento IVA detraibile

Impre

sa c

ostr

utt

rice

Imm

obili

are

di g

estion

e Cessione entro

5 anni da

ultimazione

Ab

ita

tivo • Fattura con IVA

• No reverse charge• No

Cessione oltre

5 anni da

ultimazione

• Se opzione IVA

• Fatt. art. 17, co. 6

• Si reverse charge

• No

• L’acquirente

versa l’IVA

Cessione entro

5 anni da

ultimazione

str

um

en

tale • Fattura con IVA

• No reverse charge

• Si, se loca

con opzione

IVA

Cessione oltre

5 anni da

ultimazione

• Se opzione IVA

• Fatt. art. 17, co. 6

• Si reverse charge

• Si, se

l’acquirente

opta per l’IVA

sui canoni

Altra

imp

resa

Imm

ob

ilia

re

di gestione

sempre

Abitativi • Fattura esente • ====

Strum.le

• Se opzione IVA

• Fattura art. 17, co.

6

• Si reverse charge

• Si, se

l’acquirente

opta per l’IVA

sui canoni

Page 172: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Fatturazione delle manutenzioni

• I beni significativi

• La manodopera

Page 173: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Beni significativiL’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.

I beni significativi individuati dal DM. 29.12.1999, sono:

– ascensori e montacarichi;

– infissi esterni e interni;

– caldaie;

– video citofoni;

– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

– sanitari e rubinetteria da bagni;

– impianti di sicurezza.173

Page 174: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Beni significativi

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra

• il valore complessivo della prestazione

• e quello dei beni significativi

Dal 1/1/2018 (L. 205/2017) è tornato l’obbligo di indicare in fattura l’importo della manodopera 174

Page 175: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Beni significativi

ESEMPIO:

• Costo totale dell’intervento € 10.000, di cui:

a) per prestazione lavorativa € 4.000;

b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria

e sanitari) € 6.000.

• Su questi € 6.000 di beni significativi, l’Iva al

– 10% si applica solo su € 4.000, cioè sulla differenza

tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei

beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000)

– 22% sul valore residuo (€ 2.000)175

Page 176: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Manodopera

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

• ai materiali o ai beni NON finiti acquistati direttamente dal committente;

• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti per manutenzioni alla ditta esecutrice dei lavori.

– In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo (RM 11.9.2007, N. 243/E)

176

Page 177: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

REVERSE CHARGE NEI

CONTRATTI DI

SUBAPPALTO

Page 178: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

178

AMBITO SOGGETTIVO

COMMITTENTE

PRINCIPALE

APPALTANTE

APPALTATORE SUBAPPALTATORE

Area di non

applicazioneArea di

applicazione

Page 179: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

179

AMBITO

OGGETTIVO

C.M.

37/E/2006

I servizi resi dai subappaltatori devono essere

riconducibili al:

• contratto d’appalto (1.655 c.c.)

• o al contratto di prestazione d’opera (2.222 c.c.)

Sono escluse le forniture di beni con posa in opera

• la prestazione di servizi è accessoria alla cessione

(art. 12 – dpr 622/72)

Si fa riferimento alle attività rientranti nella sezione F

(Costruzioni) tabella ATECOFIN 2004 per individuare

le prestazioni riconducibili al settore edile ove trova

applicazione il reverse charge

Il reverse charge trova applicazione anche nel caso in

cui i subappaltatori svolgano

• anche in via non esclusiva o prevalente,

• attività identificate dai suddetti codici ATECOFIN

Page 180: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

180

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

R.M. 5.7.1976

n. 360009

Gli elementi caratterizzanti devono essere

ricercati nella prevalenza

• del “fare” (appalto)

• sul “dare” (cessione)

Cassazione

17.4.1970

n. 1114

Deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà

delle parti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di

un bene o al processo produttivo di esso

Cassazione

17.2.1958

n. 507

Sono sempre contratti di vendita i contratti di fornitura,

con eventuale posa in opera, di impianti di riscaldamento,

condizionamento d’aria, lavanderia, cucina, infissi,

pavimenti, ecc., qualora l’assuntore dei lavori sia lo

stesso fabbricante o chi ne fa abituale commercio

Se le clausole contrattuali obbligano l’assuntore dei

lavori a realizzare “quid nuovi” rispetto alla normale

serie produttiva, deve ritenersi prevalente l’obbligazione

di “fare” e quindi si è in presenza di appalto e non vendita

Page 181: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Reverse charge

nell’appalto

Art. 17, co. 6, lett. a/ter

Circ. Ag. Entrate 14/E/2015

Circ. Ag. Entrate 37/E/2015

Page 182: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Nuova fattispecie di reverse

COMMITTENTE

CON PARTITA IVAAPPALTATORE

NUOVA fattispecie

di applicazione

Reverse charge 2015

Page 183: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Estensione reverse charge a:

1.prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

– pulizia;

• Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.

• Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti

esterne di edifici.

• Pulizia generale (non specializzata) di edifici.

• Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di

impianti e macchinari industriali.

• Esclusa la pulizia di impianti e macchinari (non edifici).

• Servizi di disinfestazione. Con esclusivo riferimento a

edifici.

Reverse charge 2015

Page 184: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Estensione reverse charge a:

• Demolizione:– Relative a edifici:

• con esclusione della demolizione di altre strutture.

• Completamento (cod. Ateco 43.3):– Intonacatura e stuccatura.

– Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.

– Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.

– Rivestimento di pavimento e di muri.

– Tinteggiatura e posa in opera di vetri.

– Attività non specializzate di lavori edili - muratori

– Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

È stato specificato che il reverse charge si applica anche

– sia in fase di completamento (costruzione) di un edificio

– sia per la manutenzione e ristrutturazione.

Reverse charge 2015

Page 185: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Estensione reverse charge a:

• installazione di impianti;– Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione.

– Installazione di impianti elettronici.

– Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione.

– Installazione di impianti per la distribuzione del gas.

– Installazione di impianti di spegnimento antincendio.

– Installazione di impianti di depurazione per piscine.

• Servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata

edificio o parte di esso.

– Installazione di impianti di irrigazione per giardini.

• Servono chiarimenti per stabilire se ai fi ni in questione il giardino può essere considerato

edificio o parte di esso.

– Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.

– Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

– Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

• solo su edifici

Reverse charge 2015

Page 186: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Rimborso IVA

• I soggetti che pongono in essere le

operazioni in reverse charge

potranno richiedere il rimborso

del credito IVA (annuale/trimestrale) ai

sensi dell’art. 30, c. 3 DPR 633/1972

– nel rispetto della condizione dell’aliquota

media

Reverse charge 2015

Page 187: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Split payment

Page 188: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Split payment

• Con l’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un

particolare meccanismo di assolvimento

dell’IVA (“c.d. split payment”)

– per le cessioni i beni / prestazioni di servizi

– effettuate nei confronti di Enti pubblici, che,

ancorché non siano debitori d’imposta,

– saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA

direttamente all’Erario e non al fornitore,

– entro termini e con modalità che saranno stabiliti

da uno specifico DM.

188

Page 189: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Split payment

Lo split payment trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

– Stato;

– organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;

– Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;

– CCIAA;

– istituti universitari;

– ASL ed enti ospedalieri;

– Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;

– Società controllate da enti pubblici

purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA

– ad esempio, reverse charge 189

Page 190: Imposta sul Valore Aggiunto - SerConTel

Split payment & Professionisti

• Lo split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito

• Con le novità introdotte in sede di conversione, viene stabilito che:

• a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment

• i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare lo split payment

• No split payment per gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico;

• dal 1/1/2018, si accelerano i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica lo split payment.

• i rimborsi sono pagati direttamente dalla struttura di gestione, sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, eliminando così i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria. (DM del MEF per le disposizioni attuative)

Art. 1, DL

50/2017

NB: