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Il valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni

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Il valore giuridico del documento elettronico:condizioni e applicazioni

Riconoscimento del valore giuridico aldocumento informatico

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblicaamministrazione e dai privati con strumenti informatici otelematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumentiinformatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Icriteri e le modalità di applicazione del presente commasono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per iprivati, con specifici regolamentiLegge 59/97 (cosiddetta Bassanini) art. 15 comma 2

Codice Pubblica Amministrazione digitale(d.lgs. 82/05 art. 20)

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione susupporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformialle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effettidi legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice

(…..)

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, laconservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporaledei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data el'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi seapposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e lariservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

(…)

Identificabilità dell’autore eintegrità del documento

Ad oggi tali requisiti vengono garantitiricorrendo prevalentemente (ma nonsolo) a tecniche crittografiche.

Messaggioin chiaro

M

Mittente

Messaggioin chiaro

M

Destinatario

Rete “Insicura”

La crittografia: aspetti tecnici

Crittografia

MessaggioCifrato

C

Chiave

Decifra

K2

D(C,K2)⇒M

Chiave

CifraE(M,K1)⇒C

K1

Intruso

Passivo

Attivo

La crittografia: aspetti tecnici

Crittografia Simmetrica• I messaggi vengono cifrati e decifrati con la stessa

chiave (cioè K1=K2).• Tutte le parti coinvolte nella transazione devono

conoscere la chiave:– Serve un canale sicuro per la distribuzione della chiave, ma

se c’è un canale sicuro perché non usarlo sempre?– Con quale frequenza si deve cambiare la chiave?– E’ necessario avere un numero di chiavi pari al numero

degli interlocutori

La crittografia: aspetti tecnici

Crittografia Asimmetrica

• Ogni partner coinvolto nella transazione ha due chiavicorrelate tra di loro, una pubblica (KP) e una segreta(KS)– La chiave pubblica è di dominio pubblico, tutti la

conoscono e tutti la possono usare!– La chiave segreta (o privata) è nota solo al proprietario!

• L’informazione cifrata con una delle due chiavi (KP oKS) può essere decifrata solo usando l’altra chiave(risp. KS o KP)!!

Messaggioin chiaro

M

MittenteKSM – KPM

Messaggioin chiaro

M

DestinatarioKPD – KSD

Rete “Insicura”

La crittografia: aspetti tecnici

Riservatezza & Integrità

MessaggioCifrato

C

Chiave

Decifra

KSD

D(C,KSD)⇒M

Chiave

CifraE(M,KPD)⇒C

KPD

Intruso KPM – KPD

Passivonon è in grado di

decifrare il messaggio

Attivoè in grado di produrreun messaggio falso

Messaggioin chiaro

M

MittenteKSM – KPM

Messaggioin chiaro

M

DestinatarioKPD – KSD

Rete “Insicura”

La crittografia: aspetti tecnici

Garanzia di provenienza & Integrità

MessaggioCifrato

C

Chiave

Decifra

KPM

D(C,KPM)⇒M

Chiave

CifraE(M,KSM)⇒C

KSM

Intruso KPM – KPD

Passivoè in grado di decifrareil messaggio (ha KPM)

Attivonon può produrre un

messaggio falso

Messaggioin chiaro

M

MittenteKSM – KPM

Messaggioin chiaro

M

DestinatarioKPD – KSD

Rete “Insicura”

La crittografia: aspetti tecnici

Riservatezza & Integrità & Provenienza

MessaggioCifrato

C2

Chiave

Decifra

KSD

D(C2,KSD)⇒C

Chiave

CifraE(M,KSM)⇒C

KSM

Intruso KPM – KPD

Attivonon può produrre un

messaggio (non ha KSMper passare da M a C)

E(C,KPD)⇒C2

+KPD

D(C,KPM)⇒M

+KPM

Passivonon può decifrare ilmessaggio (non ha

KSD per passare da C2

a C)

Identificabilità dell’autore

Le tecniche crittografiche danno garanzia dellaprovenienza del messaggio, ma non consentono dasole di identificare l’autore.

Per fare questo si deve ricorrere ad autorità esterne,le cosiddette autorità di certificazione:– Si istituiscono uno o più registri che alla chiave pubblica associano i dati

identificativi della persona.– In questo modo, D non solo sa che il documento è stato firmato da M

ma anche che M è il sig. Mario Rossi, nato a… etc:

La scelta del legislatore

• Per dare valore giuridico al documentoinformatico, il legislatore fa ricorso alletecnologie crittografiche.O meglio, pur riconoscendo la possibilità chegli stessi obbiettivi possano essere raggiuntianche attraverso altre tecnologie, ricorre perattribuire valore di forma scritta ad undocumento alla firma digitale, che si fonda sutecnologie crittografiche

Firma Digitale: hash + cifra (conchiave privata di chi sottoscrive)

Funzioni hash (H) generano un riassunto (digest) del messaggio– Dato M è facile calcolare H(M)– Dato H(M) è praticamente impossibile ricavare M– Nessuno è in grado di generare due messaggi che abbiano lo stesso

digest [M1≠M2 ⇒ H(M1)≠H(M2)]

La funzione di hash garantisce l’integrità del documento(un documento modificato non corrisponderà più all’hash originario)La cifra garantisce la provenienza (il documento non può che provenire da chi

ha apposto la sua chiave privata, che si può verificare solo con lacorrispondente chiave pubblica)

Introduzione alla firma digitale

Firma Digitale: hash + cifra

Messaggioin chiaro

M

MittenteKSM – KPM

DestinatarioKPD – KSDRete “Insicura”

H(M)⇒MDHash

CifraE(MD,KSM)⇒S

MessaggioFirmato

Messaggioin chiaro

M

H(M)⇒MDHash

DecifraD(S,KPM)⇒MD

Confronta

La scelta del legislatore

Le autorità di certificazione

Chi intende utilizzare un sistema di chiaviasimmetriche di cifratura con gli effettiprevisti dalla legge deve:

• munirsi di un’idonea coppia di chiavi

• rendere pubblica una di esse mediante laprocedura di certificazione

La scelta del legislatore

Le autorità di certificazione

La procedura di certificazione coinvolge l’autorità dicertificazione.L’ autorità deve procedere a:

• identificare la persona che fa la richiesta;• rilasciare il certificato digitale che associa ad una persona

identificata una chiave pubblica;• pubblicare il certificato in un apposito registro;

La scelta del legislatore

Certificato Digitale

• AC• Periodo di validità• Nominativo• Chiave pubblica• Informazioni

aggiuntive• ... ...

Dispositivi sicuri

Smart card

Chiave USB

Nel caso in cui i documenti da sottoscrivere siano molti è possibilericorrere alla procedura automatica di firma. In questocaso non si ricorre a smart card o chiavi usb ma a dispositivihardware

Su smart card echiave usbrisiedono, protettida codici di accesso:chiave privata ecertificato digitale

Codice Pubblica Amministrazione digitale(d.lgs. 82/05 art. 20)

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito dellaforma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto dellesue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità edimmodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificatao con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecnichestabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilitàdell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presumericonducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta,anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primocomma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

La scelta del legislatore

Forma e efficacia dei documenti informatici

La scrittura privata fa piena prova fino a quereladi falso della provenienza delle dichiarazioni dachi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce lasottoscrizione, ovvero se questa è legalmenteconsiderata come riconosciuta

Forma scritta, anche neicasi previsti sotto penadi nullità dall’art. 1350

Documento con firmaelettronica qualificata ocon firma digitale

Liberamente valutabile dal giudice tenuto contodelle sue caratteristiche oggettive di qualità esicurezza

il requisito della formascritta è liberamentevalutabile in giudizio,tenuto conto delle suecaratteristiche oggettivedi qualità, sicurezza,integrità edimmodificabilità

Documento con firmaelettronica

Le riproduzioni fotografiche, informatiche ocinematografiche, le registrazioni fonografiche e,in genere, ogni altra rappresentazionemeccanica di fatti e di cose formano piena provadei fatti e delle cose rappresentate, se coluicontro il quale sono prodotte non ne disconoscela conformità ai fatti o alle cose medesime

il requisito della formascritta è liberamentevalutabile in giudizio,tenuto conto delle suecaratteristiche oggettivedi qualità, sicurezza,integrità edimmodificabilità

Documento informaticoprivo di firma

EfficaciaFormaDocumenti informatici

La scelta del legislatore

I tipi di firma introdotti dal legislatorenazionale

• firma elettronicaInsieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica adaltri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica

• firma elettronica qualificataLa firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce laconnessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata conmezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai qualisi riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamentemodificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivosicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione dellafirma elettronica;firma digitaleUn particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavicrittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramitela chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di renderemanifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di uninsieme di documenti informatici;

Valore della firma digitale nel tempo

• Art. 51La firma digitale, ancorchè sia scaduto, revocato osospeso il relativo certificato qualificato delsottoscrittore, è valida se alla stessa è associabileun riferimento temporale opponibile ai terzi checolloca la generazione di detta firma digitale in unmomento precedente alla sospensione, scadenza orevoca del suddetto certificato.

I riferimenti temporali opponibili a terzi1) La marca temporale;2) Il riferimento temporale contenuto nella segnatura di

protocollo;3) Il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di

conservazione dei documenti in conformità alle normevigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblicaamministrazione;

4) Il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di postaelettronica certificata;

5) Il riferimento temporale ottenuto attraverso il servizio dimarcatura postale elettronica delle amministrazioni postalisecondo il Regolamento dell’unione postale universale.

La scelta del legislatore

La validazione temporale

Per poter opporre a terzi la data el’ora del documento informatico siricorre al procedimento divalidazione temporale

La scelta del legislatore

La marca temporale

La validazione temporale si ottiene medianteapposizione al documento informatico della marcatemporale:• su richiesta dell’utente il sistema di validazionetemporale apporrà la marca temporale al documento;• la validità della marca temporale potrà essereverificata utilizzando la chiave pubblica del sistema divalidazione.

La scelta del legislatore

le fasi di produzione della marca temporale

l’hash del documento viene inviato dal richiedente alcertificatore

il certificatore appone la marca temporale cioè aggiunge la datae l’ora e la cifra con la propria chiave privata

la marca temporale viene inviata al richiedente che la allega aldocumento

La marca temporale

• data• ora• n.serie

della marca.....

Firmatario ICDTS200605PR02Ente Certificatore InfoCert Time Stamping Authority 4Marca Temporale del 19.05.2006 15:08:09.283 GMTS/N Marca 9073186 (0x8A7222) Marca Temporale Valida

….riassumendo

• La coppia di chiavi ha una durata di validità(ad oggi tre anni). Quindi trascorsi tre anni, iltitolare modifica la propria coppia di chiavi.

• Si pone quindi un problema: trascorsi treanni come verificare la firma?

• È possibile verificarla a due condizioni:• L’apposizione della marca temporale al documento

firmato durante il periodo di validità del certificato;• La tenuta nel tempo presso le autorità di certificazione

dei certificati (ad oggi per dieci anni), in modo da poterindividuare, nota la data attraverso la marca temporale,il certificato che il sottoscrivente utilizzava in quelperiodo.

Gli ambiti di utilizzo

Contesti in cui è previsto l’uso della firma digitale

Firma digitale

Registro delle imprese

Notifiche al Garante

Conservazione sostitutiva

dei documenti

Fatture elettronicheIstanze alla pubblica

amministrazione

Protocollo informatico

Registrazione degli attidi compravendita

Dichiarazione ambientale

Posta elettronicacertificata

Procedure per l’acquisizione di beni e servizi da parte della PA

Processo civile telematicoRegistro informatico giustizia

Registri di impresaQui l’uso della firma digitaleè obbligatorio

Esempi di applicazione

• Comunicazioni tra cittadini/imprese e pa (dove siaprevista la documentazione sottoscritta)– Procedure concorsuali– Diritto d’accesso– Sportello imprese telematico– (…)

• posta elettronica certificata• tenuta dei registri di impresa• conservazione sostitutiva dei documenti• fattura elettronica

Diritto all’uso delle tecnologie

Articolo 3 d.lgs. 82/051. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere edottenere l'uso delle tecnologie telematiche nellecomunicazioni con le pubbliche amministrazioni e coni gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quantoprevisto nel presente codice.1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alleamministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorsetecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispettodella loro autonomia normativa.1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del dirittodi cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo.

La pubblicità on line

Pubblicità on lineLegge 69/09 Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventieffetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delleamministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento dellapubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampaquotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltreall’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entratain vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì allapubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (…)

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazionieffettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per leamministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo dimaggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture edei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Esempio di albo on line

• Albo della Provincia di Firenzehttp://attionline.provincia.fi.it

• Per verificare la firma apposta ai documentihttps://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

D.Lgs. 82/05 art. 54 come modificato dalla legge 69/09

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e

nei modi espressamente previsti dall'ordinamento

Le comunicazioni per viatelematica

Trasmissione informatica dei documentiD.lgs. 82/05Art. 45 Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione conqualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo adaccertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scrittae la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documentooriginale.2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende speditodal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato aldestinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dalgestore

Art. 65 del d.lgs. 82/051. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica aisensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del dpr 445/00 sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatoreaccreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identitàelettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascunaamministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cuiall'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi dellanormativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali diaccesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 22. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dalcomma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografaapposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà dellapubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante lafirma digitale3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3 (attualmente prorogato al 31 dicembre 2010), non èpiù consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

Art. 64, secondo comma

Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in reteda esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche construmenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale deiservizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggettoche richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e cartanazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dallemodalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

Il ricorso a tale modalità di identificazione è consentito fino al 31 dicembre2010 (D.L. 194/09)

Giurisprudenza

Commiss. Trib. Reg. Campania NapoliSez. IX, 12 marzo 2008, n. 55

• L'avviso di liquidazione dell'Ici emesso dal Comune con strumentiinformatici o telematici è inesistente, e quindi deve essereannullato, qualora non sia sottoscritto con firma autografa o confirma digitale. Non è sufficiente, infatti, la mera sottoscrizione "astampa", prevista dall'art.1 comma 87 della legge 549/95, per gliavvisi di accertamento e di liquidazione formati con sistemiinformativi automatizzati (S.I.A.), poichè tale disposizione deveconsiderarsi abrogata per incompatibilità con le successivedisposizioni in tema di firma digitale contenute nella legge 59/97(Legge Bassanini, in tema di riforma della PubblicaAmministrazione e di semplificazione amministrativa) e nel dpr.445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di documentazione amministrativa). Collegando tuttequeste disposizioni normative, emerge l'insufficienza dellasemplice sottoscrizione a stampa del nominativo del soggettoresponsabile e l'essenzialità della firma, autografa o digitale, pertutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali.

Trib. Brescia, 11 marzo 2008

• Il messaggio di posta elettronica noncertificato ai sensi del dpr 68/05 eprivo di firma digitale a crittografiaasimmetrica ai sensi del d.lgs. 82/05non può fornire alcuna certezza circa lapropria provenienza o sull'identitàdell'apparente sottoscrittore, così cheesso non può venire qualificato allastregua di un atto pubblico

T.A.R. Lazio Roma 12 febbraio 2008, n. 1229

• Nelle procedure concorsuali l'invio delladomanda di partecipazione a mezzo e-mail è giuridicamente irrilevante,essendo richiesta la firma digitale diprimo livello per far assurgere l'e-mail adignità di autodichiarazione conprovenienza certa ed inequivoca.

Tar Napoli8 febbraio 2008 n. 664

• Nell’ambito di una gara d’appalto deveescludersi che un documentoinformatico privo di firma digitale oequipollente possa sostituire sul pianoformale un documento cartaceo consottoscrizione olografa.

La posta elettronica certificata

Valore legale e aspetti tecnici

D.lgs. 82/05Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogniscambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiestae che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronicacertificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioniregionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare aicittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione didocumentazione ufficiale

La posta elettronica certificata

Art. 48 d.lgs. 82/051. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una

ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante laposta elettronica certificata ai sensi del dpr 68/05.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casiconsentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documentoinformatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sonoopponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al dpr 68/05 edalle relative regole tecniche.

Cos’è la PEC?

• E’ il servizio di posta elettronica chefornisce la ricevuta di invio e diconsegna, producendo gli stessi effettidella raccomandata con ricevuta diritorno

Le condizioni1. Utilizzo di un indirizzo valido

1. Indirizzo valido è quello dichiarato ai fini diciascun procedimento con le pubblicheamministrazioni

2. Indirizzo valido è quello dichiarato ai fini di ognisingolo rapporto intrattenuto tra privati e traquesti e le pubbliche amministrazioni

2. Valersi di uno dei gestori inclusinell’elenco pubblico

3. Mittente e destinatario debbonopossedere un indirizzo di pec

Le modalità• Mittente

Messaggio ricevuta di accettazione

• Gestore di pec del mittenteBusta con il ricevuta di messaggio presa in consegna

• Gestore di pec del destinatarioBusta con ilmessaggio

• Destinatario

ricevuta diavvenutaconsegna

Se il Gestore del mittente e quello del destinatario corrispondonoil Gestore del mittente provvede all’invio diretto al destinatario

Le ricevute• Ricevuta di accettazione

– Prova l’avvenuta spedizione del messaggio– Contiene il riferimento temporale– E’ firmata con firma digitale del Gestore

• Ricevuta di avvenuta consegna– Prova l’avvenuta consegna nella casella postale del

destinatario– Contiene il riferimento temporale– E’ firmata con firma digitale del Gestore– Può contenere anche la copia completa del messaggio di

pec consegnato

Due aspetti importanti

1) Se il destinatario non possiede la pec ma un indirizzo diposta elettronica, l’invio mediante un indirizzo di pec producel’effetto della raccomandata semplice (il mittente disponedella ricevuta di accettazione)

2) Pur non essendo un obbligo di legge, i servizi di pecgeneralmente prevedono che la ricevuta di consegnacomprenda anche copia completa del messaggio.Diversamente dalla raccomandata con ricevuta di ritorno,usando la pec si ha prova non solo che un documento èstato consegnato ma anche di quale documento sia statoconsegnato.

Legge 2/09Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese• 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie checertifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicanoal registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronicacertificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e daidiritti di segreteria.

• 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi ilproprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro unanno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con ilrelativo indirizzo di posta elettronica certificata.

• 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/01 e successive modificazioni, qualora nonabbiano provveduto ai sensi dell’art. 47 comma 3 lett. a) del d.lgs. 82/05, istituiscono una casella di posta certificataper ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblicaamministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sideve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

• 9.Salvo quanto stabilito dall’art. 47 commi 1 e 2 del d.lgs. 82/05, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 delpresente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la postaelettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

• 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese onegli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchidi indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimentiamministrativi di loro competenza.

Art. 16 bis Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni,

previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini chene fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronicabasato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità delcontenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della postaelettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni chetransitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. (84)

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, aisensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di postaelettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni el’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effettoequivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioniaventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. (85)

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella diposta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolareriguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativon. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, ancheutilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione diquanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinaristanziamenti di bilancio

DPCM 6 maggio 2009Art. 2. Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna unindirizzo di PEC.

2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sonosenza oneri per il cittadino.

Art. 3. Utilizzo della PEC per il cittadino2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini

dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensidell'art. 2, comma 1.

4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicitaaccettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti iprovvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Art. 4. Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ognisingolo procedimento.

4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispettodell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PECcostituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale aisensi dell'art. 65, comma 2, del citato d.l.