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N. 02725/2017 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.COLL.N. 02725/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2017, proposto da:
Ilenia Chichi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Riommi, elettivamente
domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Daniele Verduchi, in Roma, alla via
Ulpiano;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentata e difesa
dall'avvocato Carlo Sportelli, elettivamente domiciliata in Roma, alla via del
Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti di
Luigi Cavallari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. GB2520/2016 prot. n. GB83778/2016 del 23
dicembre 2016, pubblica in data 03.01.2017 nella parte in cui ha attribuito alla parte
ricorrente, nella graduatoria di merito per la procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, per il conferimento n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore
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Polizia Municipale (Categoria C posizione economica C1 – Famiglia Vigilanza), un
punteggio relativo all’espletata prova scritta di 7,10 anziché 7,40, nonché di tutti gli
atti conseguenti o connessi con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 il dott. Francesco
Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che debba essere disposta l’integrazione del contraddittorio mercé della
notificazione del ricorso a tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale;
Ritenuto, in considerazione del rilevante numero dei soggetti coinvolti nella
procedura concorsuale, che possa disporsi, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. e
151 c.p.c., che il ricorso possa essere reso noto ai controinteressati attraverso le
seguenti formalità di pubblicazione:
A.- sul web istituzionale di Roma Capitale dovrà essere pubblicato un avviso dal
quale risulti:
1.- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso;
2.- il nome della ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
4.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, precisando che con essa è
stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
5.- il testo integrale del ricorso e l’indicazione nominativa di tutti i
controinteressati;
B.- Roma Capitale avrà l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -
previa trasmissione, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della
presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come
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sopra indicato, su supporto informatico – l’avviso di cui alla lettera A;
C. – Roma Capitale:
a.- non dovrà rimuovere dal proprio sito l’avviso di cui alla lettera A. sino
alla pubblicazione della sentenza definitiva;
b.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi
l’avvenuta pubblicazione, nel sito, dell’avviso di cui alla lettera A., reperibile in
un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,
l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui
detta pubblicazione è avvenuta;
c.- dovrà, inoltre, curare che sull’homepage del suo sito venga inserito un
collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina
sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco
nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.
Ritenuto che parte ricorrente debba trasmettere a Roma Capitale tutto quanto
necessario per la pubblicazione di cui si tratta nel termine perentorio di 10 (dieci)
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; che Roma Capitale debba
provvedere alla pubblicazione e al successivo rilascio dell’attestato di avvenuta
pubblicazione nell’ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di quanto
sopra; che parte ricorrente dovrà successivamente depositare presso la Segreteria di
questa Sezione la prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il
termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal rilascio dell’attestazione di
avvenuta publicazione.
Ritenuto che la trattazione dell’istanza cautelare debba essere differita ad altra
camera di consiglio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dispone
l’integrazione del contradittorio con le modalità meglio indicate in parte motiva.
Rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 5 luglio
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2017.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTEFrancesco Tallaro Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO