il sistema disciplinare dopo il d. lgs. 150/2009 savona, 9 luglio 2010 dott.ssa sylvia kranz...

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Il sistema disciplinare Il sistema disciplinare dopo il D. Lgs. 150/2009 dopo il D. Lgs. 150/2009 Savona, 9 luglio 2010 Savona, 9 luglio 2010 Dott.ssa Sylvia Kranz Dott.ssa Sylvia Kranz

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Page 1: Il sistema disciplinare dopo il D. Lgs. 150/2009 Savona, 9 luglio 2010 Dott.ssa Sylvia Kranz Dott.ssa Sylvia Kranz

Il sistema disciplinare Il sistema disciplinare

dopo il D. Lgs. 150/2009dopo il D. Lgs. 150/2009

Savona, 9 luglio 2010Savona, 9 luglio 2010

Dott.ssa Sylvia KranzDott.ssa Sylvia Kranz

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Decorrenza e fase Decorrenza e fase transitoriatransitoria

Il decreto è entrato in vigore Il decreto è entrato in vigore il 16 novembre 2009il 16 novembre 2009

Si applica il nuovo sistema disciplinare ai Si applica il nuovo sistema disciplinare ai fatti accaduti dopofatti accaduti dopo

Si applica il sistema precedente ai fatti Si applica il sistema precedente ai fatti accaduti e contestati primaaccaduti e contestati prima

Ai fatti scoperti dopo ma commessi prima Ai fatti scoperti dopo ma commessi prima si applicano i principi del “tempus regit si applicano i principi del “tempus regit actum” e del “favor rei” actum” e del “favor rei”

(Circolare Dip. F.P. n. 9 del 27 novembre 2009)(Circolare Dip. F.P. n. 9 del 27 novembre 2009)

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La competenza La competenza

Il procedimento Il procedimento

Nuove fattispecie Nuove fattispecie

Nuove sanzioniNuove sanzioni

La connessione tra La connessione tra procedimento penale eprocedimento penale e

procedimento disciplinareprocedimento disciplinare

Cos’ha modificato il Brunetta?

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Perché modificare il Perché modificare il sistema precedente?sistema precedente?

“… “… le disposizioni del presente Capo le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di recano modifiche in materia di

sanzioni disciplinari e responsabilità sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche … al fine di potenziare il pubbliche … al fine di potenziare il

livello di efficienza degli uffici livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo”scarsa produttività ed assenteismo”

(art. 67 D.Lgs. n. 150)(art. 67 D.Lgs. n. 150)

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Così il combinato del nuovo Così il combinato del nuovo art. 55, c.1, D.165 e dell’art. art. 55, c.1, D.165 e dell’art.

74, c.1, D.15074, c.1, D.150

il sistema disciplinare da il sistema disciplinare da regolamentazione prevalentemente regolamentazione prevalentemente contrattuale ritorna nella potestà contrattuale ritorna nella potestà legislativa esclusiva …. esercitata legislativa esclusiva …. esercitata

dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.secondo comma, della Costituzione.

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Gli adempimenti del giorno Gli adempimenti del giorno dopodopo

Individuare l’Ufficio dei Individuare l’Ufficio dei procedimenti disciplinari procedimenti disciplinari (art. 55 (art. 55 bis, c.4, primo periodo D.165)bis, c.4, primo periodo D.165)

““Organizzare” l’UPD Organizzare” l’UPD e e regolamentarne le funzioni “utili” regolamentarne le funzioni “utili” all’Enteall’Ente

Pubblicare il nuovo codice Pubblicare il nuovo codice disciplinare sul sito istituzionale disciplinare sul sito istituzionale (art. 55, c. 2, ultimo periodo)(art. 55, c. 2, ultimo periodo), , ma ma anche nei luoghi accessibilianche nei luoghi accessibili

Che ne è del regolamento Che ne è del regolamento dell’Ente?dell’Ente?

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Il Sistema delle Il Sistema delle competenze negli Enti con competenze negli Enti con

la Dirigenzala Dirigenza Il Dirigente è competente dei Il Dirigente è competente dei

procedimenti disciplinari per mancanze procedimenti disciplinari per mancanze punibili con una sanzione fino a dieci punibili con una sanzione fino a dieci giorni di sospensionegiorni di sospensione

L’UpD è competente per mancanze L’UpD è competente per mancanze punibili con sanzioni di maggiore gravitàpunibili con sanzioni di maggiore gravità

La competenza del richiamo verbale é La competenza del richiamo verbale é invariata invariata (art. 55 bis, c. 1, infine, (art. 55 bis, c. 1, infine, richiamo a CCNL vigente)richiamo a CCNL vigente)

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Il sistema delle Il sistema delle competenze negli Enti competenze negli Enti

senza dirigenzasenza dirigenza

• Tutti i procedimenti disciplinari

sono di competenza dell’UpD

All’APO?Solo la competenza

all’irrogazione del richiamo verbale

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La Procedura per le sanzioni La Procedura per le sanzioni “lievi”“lievi”

Il Il c.2 dell’art. 55 bisc.2 dell’art. 55 bis detta i termini detta i termini e i passaggi del procedimento e i passaggi del procedimento disciplinare destinato a concludersi disciplinare destinato a concludersi con sanzioni fino a dieci giorni di con sanzioni fino a dieci giorni di sospensione e tale procedura vale sospensione e tale procedura vale sia per gli Enti con la Dirigenza che sia per gli Enti con la Dirigenza che per gli Enti senza dirigenzaper gli Enti senza dirigenza

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La procedura per le sanzioni La procedura per le sanzioni “gravi”“gravi”

Il c. 4 dell’art. 55 bis, stabilisce l’applicazione della stessa

procedura, prevista dal c. 2 per le sanzioni

di minore gravità,

ma

dispone il raddoppio di tutti i termini

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La trasmissione La trasmissione degli atti all’UpDdegli atti all’UpD

Il Il c. 3 dell’art. 55 bisc. 3 dell’art. 55 bis dispone che dispone che

nel caso in cui l’Ente non abbia nel caso in cui l’Ente non abbia Dirigenti Dirigenti

o la sanzione da applicarsi sia o la sanzione da applicarsi sia “grave” “grave”

gli atti siano trasmessi all’UpD gli atti siano trasmessi all’UpD

e per conoscenza al lavoratoree per conoscenza al lavoratore

ENTRO 5 GIORNIENTRO 5 GIORNI

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Il termine per la Il termine per la contestazionecontestazione

La contestazione di fatti “lievi” deve La contestazione di fatti “lievi” deve avvenire non oltre 20 giorni dalla avvenire non oltre 20 giorni dalla

conoscenza dei fatticonoscenza dei fatti

(art. 55 bis, c. 2, primo periodo)(art. 55 bis, c. 2, primo periodo)

La contestazione di fatti “gravi” deve La contestazione di fatti “gravi” deve avvenire non oltre 40 giorni dalla avvenire non oltre 40 giorni dalla

conoscenza dei fatticonoscenza dei fatti

(art. 55 bis, c. 2 e 4, secondo periodo)(art. 55 bis, c. 2 e 4, secondo periodo)

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La decadenzaLa decadenza

TUTTI i termini stabiliti nei TUTTI i termini stabiliti nei commi 2 e 4 dell’art. 55 biscommi 2 e 4 dell’art. 55 bis sono a pena di decadenzasono a pena di decadenza

Il superamento del termine di 5 giorni Il superamento del termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti all’UpD nonper la trasmissione degli atti all’UpD non

comporta decadenza dell’azione comporta decadenza dell’azione disciplinaredisciplinare

(ult. periodo c.2 e c.4 art 55 bis, non ripetuto (ult. periodo c.2 e c.4 art 55 bis, non ripetuto per c.3)per c.3)MA….MA….

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Il rinvio dell’audizione difensivaIl rinvio dell’audizione difensiva

DIRITTI DEL LAVORATOREDIRITTI DEL LAVORATORE

• Possibilità di chiedere un rinvio della data fissata nella contestazione

• Per una sola volta• Entro la data fissata per l’audizione

• Per GRAVE E OGGETTIVO IMPEDIMENTO

(art. 55 bis, c. 2, secondo e quinto periodo)

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Il rinvio dell’audizione Il rinvio dell’audizione difensivadifensiva

Compiti dell’autorità Compiti dell’autorità disciplinaredisciplinareNon costituisce

GRAVE E OGGETTIVO IMPEDIMENTO se il rappresentante sindacale è impegnato

altrove

Occorre adottare un provvedimento MOTIVATO

di concessione o diniego del rinvio

Il rinvio SUPERIORE A DIECI GIORNI (VENTI nei casi “GRAVI”)

PROLUNGA IL TERMINE FINALE di pari durata

(art. 55 bis, c. 2, 4 periodo)

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Richiesta atti ad altra Richiesta atti ad altra AmministrazioneAmministrazione

Nel corso dell’istruttoria il Nel corso dell’istruttoria il Responsabile del procedimento può Responsabile del procedimento può richiedere ad altra pubblica richiedere ad altra pubblica amministrazione la trasmissione di amministrazione la trasmissione di atti o sentire personale da essa atti o sentire personale da essa dipendente, informato dei fatti.dipendente, informato dei fatti.

Tale attività non comporta Tale attività non comporta sospensione dei termini finali del sospensione dei termini finali del procedimentoprocedimento

(art. 55 bis, c. 6)(art. 55 bis, c. 6)

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Il termine finale del Il termine finale del procedimentoprocedimentoper fatti “lievi”per fatti “lievi”

Il procedimento disciplinare deve concludersi in 60 giorni

DALLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI

salvo rinvio dell’audizione superiore a 10 giorni

(art. 55 bis, c. 2, terzo e quarto periodo)

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Il termine finale del Il termine finale del procedimento per fatti procedimento per fatti

“gravi”“gravi”Il procedimento disciplinare Il procedimento disciplinare

deve concludersi indeve concludersi in120 giorni120 giorni

salvo rinvio dell’audizione superiore a 20 salvo rinvio dell’audizione superiore a 20 giornigiorni

DALLA PRIMA ACQUISIZIONE DELLA DALLA PRIMA ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIANOTIZIA

(art. 55 bis, c. 4, terzo periodo infine)(art. 55 bis, c. 4, terzo periodo infine)

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La trasmissione degli atti La trasmissione degli atti all’UpD dopo la contestazione all’UpD dopo la contestazione

prima del D.150prima del D.150““4 bis. Qualora, anche nel corso del 4 bis. Qualora, anche nel corso del

procedimento, già avviato con la procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.” contestazione scritta dell’addebito.”

(art. 24, c. 1 lett. d CCNL 22/1/2004)(art. 24, c. 1 lett. d CCNL 22/1/2004)

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Dopo il D. Lgs n. 150Dopo il D. Lgs n. 150 Il procedimento è interamente disciplinato Il procedimento è interamente disciplinato

dalle norme di legge dalle norme di legge (art. 55, c. 1)(art. 55, c. 1) Sul punto in esame le norme non hanno Sul punto in esame le norme non hanno

previsto nullaprevisto nulla

NON E’ AMMESSA LA TRASMISSIONE NON E’ AMMESSA LA TRASMISSIONE ALL’UpD DOPO LA CONTESTAZIONEALL’UpD DOPO LA CONTESTAZIONE

Il procedimento deve essere concluso dal Il procedimento deve essere concluso dal Dirigente e la sanzione non può superare i Dirigente e la sanzione non può superare i limiti della sua competenzalimiti della sua competenza

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Il dipendente trasferitoIl dipendente trasferito Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione

il procedimento avviato nei suoi confronti non si il procedimento avviato nei suoi confronti non si estingue e inizia - o prosegue - nell’amministrazione estingue e inizia - o prosegue - nell’amministrazione di destinazione cui vanno trasmessi gli attidi destinazione cui vanno trasmessi gli atti

NB Il responsabile rischia un procedimento NB Il responsabile rischia un procedimento disciplinare se omette o ritarda la trasmissione disciplinare se omette o ritarda la trasmissione degli atti e il suo ritardo comporta decadenza degli atti e il suo ritardo comporta decadenza dell’azione disciplinare a carico del trasferitodell’azione disciplinare a carico del trasferito

I termini per la contestazione, o per la conclusione, I termini per la contestazione, o per la conclusione, “sono interrotti e RICOMINCIANO a decorrere”“sono interrotti e RICOMINCIANO a decorrere”

(art. 55 bis, c. 8)(art. 55 bis, c. 8)

Si tratta di interruzione o di sospensione?Si tratta di interruzione o di sospensione?

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Il dipendente Il dipendente dimissionariodimissionario

Il procedimento disciplinare prosegue e viene Il procedimento disciplinare prosegue e viene irrogata la sanzione dall’Amministrazione di irrogata la sanzione dall’Amministrazione di appartenenza seappartenenza se

1.1. per l’infrazione commessa è previsto il per l’infrazione commessa è previsto il licenziamentolicenziamento

2.2. è stata disposta la sospensione cautelareè stata disposta la sospensione cautelare

““le determinazioni sono assunte ai fini degli le determinazioni sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”cessazione del rapporto di lavoro”

(art. 55 bis, c. 9)(art. 55 bis, c. 9)

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I mezzi di impugnazione nel I mezzi di impugnazione nel sistema previgentesistema previgente

Il lavoratore poteva optare per uno dei Il lavoratore poteva optare per uno dei seguenti:seguenti:

1.1. Cosiddetto “PATTEGGIAMENTO”Cosiddetto “PATTEGGIAMENTO”

1.1. Ricorso all’Arbitro del lavoroRicorso all’Arbitro del lavoro

1.1. Ricorso al Giudice del lavoro previo Ricorso al Giudice del lavoro previo tentativo obbligatorio di conciliazionetentativo obbligatorio di conciliazione

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Cosiddetto Cosiddetto “PATTEGGIAMENTO”“PATTEGGIAMENTO”

Con il consenso del dipendente la sanzione Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di caso non e' piu' suscettibile di impugnazione impugnazione

Art. 55, c. 6, D.Lgs n. 165/2001 abrogato Art. 55, c. 6, D.Lgs n. 165/2001 abrogato

dal comma 3, secondo periodo dell’art. dal comma 3, secondo periodo dell’art. 55 sostituito dall’art. 68 del D.Lgs. n 55 sostituito dall’art. 68 del D.Lgs. n

150150

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Ricorso all’Arbitro del Ricorso all’Arbitro del lavorolavoro in alternativa al ricorso giurisdizionale, in alternativa al ricorso giurisdizionale,

il dipendente poteva avvalersi degli il dipendente poteva avvalersi degli strumenti indicati nell’art. 6 del CCNQ strumenti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 23.1.2001, confermato dal CCNQ del 23.1.2001, confermato dal CCNQ del 24.7.2003 (arbitro unico)del 24.7.2003 (arbitro unico)

Abrogato dall’art. 55, c. 3, primo Abrogato dall’art. 55, c. 3, primo periodoperiodo

che ha stabilito che ha stabilito

““La contrattazione collettiva non puo' La contrattazione collettiva non puo' istituire istituire

procedure di impugnazione procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.”dei provvedimenti disciplinari.”

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Ricorso al giudice del Ricorso al giudice del lavoro previo tentativo lavoro previo tentativo

obbligatorio di obbligatorio di conciliazioneconciliazione Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di

giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni amministrazioni (art. 63, c. 1, D.165/2001)(art. 63, c. 1, D.165/2001)

Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66.davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66.

(art. 65, D.lgs n 165/2001)(art. 65, D.lgs n 165/2001)

(NB. il DDL Lavoro, attualmente al riesame delle Camere (NB. il DDL Lavoro, attualmente al riesame delle Camere dopo il rinvio del PdR lo trasformava in dopo il rinvio del PdR lo trasformava in tentativo tentativo

facoltativofacoltativo))

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Le alterne vicende dei Le alterne vicende dei collegi arbitrali di collegi arbitrali di

disciplinadisciplina Ove i contratti collettivi non prevedano Ove i contratti collettivi non prevedano

procedure di conciliazione, procedure di conciliazione, entro venti giorni entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. sospesa.

(art. 55, c. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n 165/2001)(art. 55, c. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n 165/2001)

Definitivamente abrogati dall’art. 73 D. 150Definitivamente abrogati dall’art. 73 D. 150

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Ricorso al giudice del Ricorso al giudice del lavoro previo tentativo di lavoro previo tentativo di

conciliazioneconciliazione

OGGIOGGI Resta ferma la devoluzione al giudice Resta ferma la devoluzione al giudice

ordinario delle controversie relative al ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001legislativo n. 165 del 2001

(art. 67, c. 2, D. 150)(art. 67, c. 2, D. 150)

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Nuove fattispecie o nuove Nuove fattispecie o nuove ipotesi di licenziamento?ipotesi di licenziamento?

A.A. Falsa attestazione della presenza o Falsa attestazione della presenza o certificazione medica falsacertificazione medica falsa

B.B. Assenza ingiustificata per 4 giorni in 2 anni Assenza ingiustificata per 4 giorni in 2 anni o 7 giorni in 10 annio 7 giorni in 10 anni

C.C. Ingiustificato rifiuto al trasferimentoIngiustificato rifiuto al trasferimentoD.D. Falsità documentali in occasione della Falsità documentali in occasione della

procedura selettiva per l’accesso o procedura selettiva per l’accesso o progressione di carrieraprogressione di carriera

E.E. Reiterazione di gravi condotte aggressive, Reiterazione di gravi condotte aggressive, moleste o minacciosemoleste o minacciose

F.F. Condanna passata in giudicato con sanzione Condanna passata in giudicato con sanzione accessoriaaccessoria

G.G. L’insufficiente rendimentoL’insufficiente rendimento(art. 55 quater)(art. 55 quater)

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Falsa attestazione della presenza o Falsa attestazione della presenza o assenza per malattia con assenza per malattia con

certificazione medica falsacertificazione medica falsa

Art. 25, c. 4, del CCNL 6 luglio 1995Art. 25, c. 4, del CCNL 6 luglio 1995 dal minimo del dal minimo del rimprovero verbale alla multa di importo pari a rimprovero verbale alla multa di importo pari a

quattro ore di retribuzionequattro ore di retribuzione nel caso di “inosservanza nel caso di “inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze

per malattia, nonchè dell'orario di lavoro” per malattia, nonchè dell'orario di lavoro”

Art, 25, c.5 del CCNL 6 luglio 1995Art, 25, c.5 del CCNL 6 luglio 1995 sospensione fino sospensione fino a dieci giornia dieci giorni per “arbitrario abbandono” del servizio per “arbitrario abbandono” del servizio

Art. 3, c. 6, CCNL 11/4/2008Art. 3, c. 6, CCNL 11/4/2008 sospensione da 11 sospensione da 11 giorni a sei mesigiorni a sei mesi nel caso di “fatti e comportamenti nel caso di “fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici

della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.

Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti”avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti”

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Assenza ingiustificata per 4 g. in 2 anni Assenza ingiustificata per 4 g. in 2 anni o 7 g. in 10 o 7 g. in 10

Art. 25, c. 5 CCNL 6 luglio 1995Art. 25, c. 5 CCNL 6 luglio 1995, , sospensione fino a sospensione fino a dieci giornidieci giorni per “assenza ingiustificata dal servizio fino per “assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni(…); in tali ipotesi, l'entità della sanzione è a 10 giorni(…); in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”utenti o ai terzi”

Art. 25, c. 6 CCNL 6 luglio 1997 mod. dal CCNL Art. 25, c. 6 CCNL 6 luglio 1997 mod. dal CCNL 22/1/200422/1/2004, , sospensione da 11 giorni a sei mesisospensione da 11 giorni a sei mesi per per “assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un “assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15” del comma 5 e fino ad un massimo di 15”

Art.3, c. 7 CCNL 11 aprile 2008Art.3, c. 7 CCNL 11 aprile 2008, , licenziamento con licenziamento con preavvisopreavviso per “mancata ripresa del servizio nel termine per “mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6” (sosp. fino a sei si applica la sanzione di cui al comma 6” (sosp. fino a sei mesi)mesi)

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Sentenza Corte Sentenza Corte Costituzionale n. 207 del 10 Costituzionale n. 207 del 10

giugno 2010giugno 2010

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Ingiustificato rifiuto al Ingiustificato rifiuto al trasferimentotrasferimento

Art. 25, c. 5 CCNL 6 luglio 1995Art. 25, c. 5 CCNL 6 luglio 1995, , sospensione sospensione fino a dieci giornifino a dieci giorni per “ingiustificato ritardo, non per “ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori” assegnata dai superiori”

Art. 25, c. 6 CCNL 6 luglio 1995Art. 25, c. 6 CCNL 6 luglio 1995 prevedeva il prevedeva il licenziamento con preavvisolicenziamento con preavviso per “rifiuto per “rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio” esigenze di servizio”

L’art. 25, c. 6 CCNL 22 gennaio 2004L’art. 25, c. 6 CCNL 22 gennaio 2004 disponeva il disponeva il licenziamento con preavvisolicenziamento con preavviso sostituendo la sostituendo la precedente fattispecie con “ingiustificato rifiuto precedente fattispecie con “ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata” in relazione alla tipologia di mobilità attivata”

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Falsità documentali in occasione Falsità documentali in occasione della selezione per l’accesso o per della selezione per l’accesso o per

progressione di carrieraprogressione di carriera Art. 25, c. 7 CCNL 6 luglio 1995Art. 25, c. 7 CCNL 6 luglio 1995 prevedeva il prevedeva il

licenziamento senza preavvisolicenziamento senza preavviso nel caso di nel caso di “accertamento che l'impiego fu conseguito “accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti”comunque, con mezzi fraudolenti”

Art. 25, c. 8, CCNL 22 gennaio 2004, Art. 25, c. 8, CCNL 22 gennaio 2004, confermato la confermato la stessa sanzionestessa sanzione modificando modificando la fattispecie in “accertamento che l’impiego la fattispecie in “accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi”seguito di presentazione di documenti falsi”

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Reiterazione di gravi condotte Reiterazione di gravi condotte aggressive, moleste o aggressive, moleste o

minaccioseminacciose L’art. 25, c. 5, CCNL 6 luglio 1995L’art. 25, c. 5, CCNL 6 luglio 1995

prevedeva la prevedeva la sospensione fino a sospensione fino a dieci giornidieci giorni per: per:

1.1. ““comportamenti minacciosi, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi”dipendenti o degli utenti o di terzi”

2.2. ““atti, comportamenti o molestie, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona” della dignità della persona”

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Reiterazione di gravi condotte Reiterazione di gravi condotte aggressive, moleste o aggressive, moleste o

minaccioseminacciose L’art. 25, c. 6, CCNL 22 gennaio 2004L’art. 25, c. 6, CCNL 22 gennaio 2004

introduce la introduce la sospensione da 11 giorni a sei sospensione da 11 giorni a sei mesimesi per per

“ “atti, comportamenti o molestie, anche di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, carattere sessuale, di particolare gravitàdi particolare gravità che che siano lesivi della dignità della persona”siano lesivi della dignità della persona”

L’art. 25, c. 7, CCNL 22 gennaio 2004L’art. 25, c. 7, CCNL 22 gennaio 2004, poi , poi prevedeva prevedeva il licenziamento con preavvisoil licenziamento con preavviso per “recidiva nel biennio di atti, comportamenti per “recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona” siano lesivi della dignità della persona”

L’art. 3, c. 5, CCNL 11 aprile 2008L’art. 3, c. 5, CCNL 11 aprile 2008, ha , ha aggiunto la aggiunto la sospensione fino a dieci giornisospensione fino a dieci giorni per “atti, comportamenti o molestie per “atti, comportamenti o molestie ((non non gravigravi)), anche di carattere sessuale, lesivi della , anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona”dignità della persona”

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Condanna passata in giudicato Condanna passata in giudicato con sanzione accessoriacon sanzione accessoria

L’art. 25, c. 7 CCNL 6 luglio 1995L’art. 25, c. 7 CCNL 6 luglio 1995 prevedeva già il prevedeva già il licenziamento licenziamento senza preavvisosenza preavviso per la “condanna passata in giudicato quando per la “condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici” dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”

Tale ipotesi è sempre confermata dai successivi Contratti Tale ipotesi è sempre confermata dai successivi Contratti collettivicollettivi

Art. 5.l. n 97/2001 (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di Art. 5.l. n 97/2001 (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro). Dopo l'articolo 32-quater del c. p. è inserito impiego o di lavoro). Dopo l'articolo 32-quater del c. p. è inserito l’art. 32-quinquies. – (Casi nei quali alla condanna consegue l’art. 32-quinquies. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – … la condanna l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – … la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresí l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei importa altresí l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente da pubblica amministrazione ".confronti del dipendente da pubblica amministrazione ".

Non è certamente una nuova fattispecie né una nuova Non è certamente una nuova fattispecie né una nuova sanzione. sanzione.

E trattandosi di conseguenza diretta derivante dalla sentenza E trattandosi di conseguenza diretta derivante dalla sentenza perché il D. 150 lo ribadisce?perché il D. 150 lo ribadisce?

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L’Insufficiente rendimentoL’Insufficiente rendimento

Art. 55 quater, c. 2

“Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento …

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L’Insufficiente rendimentoL’Insufficiente rendimento

Art. 55 quater, c. 2

… e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54”

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L’Insufficiente rendimentoL’Insufficiente rendimento

Non basta (e non occorre) necessariamente Non basta (e non occorre) necessariamente una valutazione annuale complessivamente una valutazione annuale complessivamente “insufficiente”, per configurare il “insufficiente”, per configurare il comportamento rilevantecomportamento rilevante

Occorre prevedere modifiche al sistema di Occorre prevedere modifiche al sistema di valutazione con l’individuazione di parametri valutazione con l’individuazione di parametri che siano in grado di rilevare le che siano in grado di rilevare le caratteristiche dell’insufficiente rendimento caratteristiche dell’insufficiente rendimento come delineato dal D. Brunetta, quelli legati come delineato dal D. Brunetta, quelli legati alla prestazione connotata da inosservanza di alla prestazione connotata da inosservanza di leggi regolamenti, contratti collettivi o leggi regolamenti, contratti collettivi o individuali o norme di comportamentoindividuali o norme di comportamento

In assenza di tali elementi questa fattispecie In assenza di tali elementi questa fattispecie risulta, di fatto, inapplicabilerisulta, di fatto, inapplicabile

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Vediamo di esaminare Vediamo di esaminare possibili criteri idonei a possibili criteri idonei a rilevare l’insufficiente rilevare l’insufficiente

rendimento a fini rendimento a fini disciplinari di diverse figure disciplinari di diverse figure

professionaliprofessionali

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Valutiamo l’orientamento Valutiamo l’orientamento all’utenteall’utente

Orientamento al Orientamento al cittadino – cliente (e/o cittadino – cliente (e/o al cliente interno) e al cliente interno) e capacitàdi mantenere capacitàdi mantenere relazioni esterne relazioni esterne positive, promuovendo positive, promuovendo l’immagine e la l’immagine e la cultura dell’ente cultura dell’ente garantendo il rispetto garantendo il rispetto delle norme di legge e delle norme di legge e di regolamento di regolamento concernenti concernenti l’emanazione dei l’emanazione dei provvedimenti finali e provvedimenti finali e il rispetto dei terminiil rispetto dei termini

InsufficienteInsufficiente

SufficienteSufficiente

BuonaBuona

OttimaOttima

EccellenteEccellente

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Valutiamo la capacità Valutiamo la capacità gestionalegestionale

Capacità di Capacità di programmare, programmare, organizzare e organizzare e controllare le attività controllare le attività (di linea o staff) (di linea o staff) assegnate alla sua assegnate alla sua responsabilità responsabilità applicando e facendo applicando e facendo applicare le norme di applicare le norme di legge e di legge e di regolamento in tema regolamento in tema di sicurezza sul lavoro di sicurezza sul lavoro e applicando le norme e applicando le norme disciplinari laddove disciplinari laddove previsto dalle norme previsto dalle norme di legge o di contratto di legge o di contratto

InsufficienteInsufficiente

SufficienteSufficiente

BuonaBuona

OttimaOttima

EccellenteEccellente

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Valutiamo la leaderschipValutiamo la leaderschip Leadership, ossia Leadership, ossia

capacità di guidare e capacità di guidare e motivare i propri motivare i propri collaboratori, collaboratori, valorizzandone l’apporto valorizzandone l’apporto lavorativo e favorendone lavorativo e favorendone la crescita professionale la crescita professionale applicando e facendo applicando e facendo applicare le norme di applicare le norme di legge e di regolamento legge e di regolamento in tema di sicurezza sul in tema di sicurezza sul lavoro e applicando le lavoro e applicando le norme disciplinari norme disciplinari laddove previsto dalle laddove previsto dalle norme di legge o di norme di legge o di contrattocontratto

InsufficienteInsufficiente

SufficienteSufficiente

BuonaBuona

OttimaOttima

EccellenteEccellente

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Valutiamo la capacità di Valutiamo la capacità di valutare i collaboratori valutare i collaboratori

Capacità di utilizzare Capacità di utilizzare adeguatamente gli adeguatamente gli strumenti ed i strumenti ed i processi di valutazione processi di valutazione del personale, del personale, differenziando le differenziando le valutazionivalutazioni nel nel rispetto delle norme di rispetto delle norme di legge, di regolamento legge, di regolamento e di contratto e di contratto collettivo nazionale ed collettivo nazionale ed integrativointegrativo

InsufficienteInsufficiente

SufficienteSufficiente

BuonaBuona

OttimaOttima

EccellenteEccellente

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Valutiamo la capacità di Valutiamo la capacità di gestione dell’imprevistogestione dell’imprevisto

Capacità di soluzione Capacità di soluzione di problemi, di problemi, particolarmente in particolarmente in situazioni di crisi o di situazioni di crisi o di emergenza emergenza garantendo il garantendo il rispetto delle norme rispetto delle norme di legge, di legge, regolamento, regolamento, contratti collettivi e contratti collettivi e individuali e dei individuali e dei codici di codici di comportamento comportamento

InsufficienteInsufficiente

SufficienteSufficiente

BuonaBuona

OttimaOttima

EccellenteEccellente

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Valutiamo la tensione al Valutiamo la tensione al risultatorisultato

Impegno personale, Impegno personale, motivazione verso il motivazione verso il proprio lavoro e proprio lavoro e tensione verso il tensione verso il risultato risultato nel rispetto nel rispetto delle norme di legge delle norme di legge e dei regolamenti e dei regolamenti riguardanti il proprio riguardanti il proprio settore di settore di appartenenza ed appartenenza ed eventualmente dei eventualmente dei settori con cui settori con cui collaboracollabora

InsufficienteInsufficiente

SufficienteSufficiente

BuonaBuona

OttimaOttima

EccellenteEccellente

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MA IL SISTEMA DI MA IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE

NON DOVREBBENON DOVREBBETENDERE AD ALTRI TENDERE AD ALTRI

SCOPI?SCOPI?

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1.1. La condanna dell’Amministrazione al La condanna dell’Amministrazione al risarcimento di un danno risarcimento di un danno (art. 55 (art. 55 sexies,c. 1);sexies,c. 1);

1.1. Il grave dannoIl grave danno al normale funzionamento al normale funzionamento dell’ufficiodell’ufficio (art. 55 sexies, c. 2); (art. 55 sexies, c. 2);

1.1. Il mancato esercizio o la decadenza Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinaredell’azione disciplinare (art. 55 sexies, c. (art. 55 sexies, c. 3)3)

La responsabilità La responsabilità disciplinare per condotte disciplinare per condotte

pregiudizievolipregiudizievoli

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La condanna La condanna dell’Amministrazione al dell’Amministrazione al

risarcimento di un dannorisarcimento di un danno (art. 55 sexies, c. 1)(art. 55 sexies, c. 1)

La condanna della pubblica amministrazione al La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54,dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta comporta salva altra sanzione disciplinaresalva altra sanzione disciplinare, , la la sospensionesospensione dal servizio con privazione della dal servizio con privazione della retribuzione retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesimassimo di tre mesi, , in proporzione all'entità del in proporzione all'entità del risarcimento risarcimento

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Il grave danno al normale Il grave danno al normale funzionamento dell’ufficio funzionamento dell’ufficio

(art. 55 sexies, c. 2)(art. 55 sexies, c. 2)

Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al

normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza,

per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle

disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle

amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito del procedimento

disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi

1, 2, 3 e 4.

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Ma l’inefficienza e Ma l’inefficienza e l’incompetenza sono l’incompetenza sono

sovrapponibili all’insufficiente sovrapponibili all’insufficiente rendimento?rendimento?

Valgono gli stessi criteri per i casi di Valgono gli stessi criteri per i casi di insufficiente rendimento?insufficiente rendimento?

1.1. Per l’inefficienza è ragionevolePer l’inefficienza è ragionevole2.2. Ma per l’incompetenza lo sono altrettanto?Ma per l’incompetenza lo sono altrettanto?

Dobbiamo fare riferimento ad altri criteri? Dobbiamo fare riferimento ad altri criteri? Quali ?Quali ?

Per quante finalità va utilizzato il sistema Per quante finalità va utilizzato il sistema di valutazione? di valutazione?

A rischio l’autorevolezza del sistema?A rischio l’autorevolezza del sistema?

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Si può presumere che il comportamento dell’agente Si può presumere che il comportamento dell’agente possa ad esempio considerarsi rilevante se ha possa ad esempio considerarsi rilevante se ha

“impedito” anche l’adozione di singoli atti fondamentali“impedito” anche l’adozione di singoli atti fondamentali(Bilancio, Conto Consuntivo, la proclamazione degli eletti ecc)(Bilancio, Conto Consuntivo, la proclamazione degli eletti ecc)

Come può considerarsi rilevante la paralisi protratta a Come può considerarsi rilevante la paralisi protratta a lungo nel tempo delle procedure dell’Ufficio, ad lungo nel tempo delle procedure dell’Ufficio, ad esempio, di liquidazione delle spese o di accertamento esempio, di liquidazione delle spese o di accertamento dell’entratadell’entrata

Il ritardo o l’omissione di un singolo obiettivo annuale, Il ritardo o l’omissione di un singolo obiettivo annuale, anche dichiarato primario per l’amministrazione, è anche dichiarato primario per l’amministrazione, è rilevante?rilevante?

Le ipotesi vanno valutate caso per caso e con Le ipotesi vanno valutate caso per caso e con riferimento alla media standard di funzionalità riferimento alla media standard di funzionalità della unità operativa in cui il dipendente lavoradella unità operativa in cui il dipendente lavora

Cosa si intende per “normale Cosa si intende per “normale funzionamento”funzionamento”

dell’Ufficio di appartenenza?dell’Ufficio di appartenenza?

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Serve la prova che il Serve la prova che il comportamento inefficiente comportamento inefficiente

o incompetente ha o incompetente ha “determinato” l’evento “determinato” l’evento

dannosodannosoOccorre provare il nesso di causalità tra Occorre provare il nesso di causalità tra il comportamento del lavoratore ed il il comportamento del lavoratore ed il danno. danno. Ossia stabilire che la condotta umana, Ossia stabilire che la condotta umana, commissiva od omissiva, si è posta come commissiva od omissiva, si è posta come condizione necessaria - condizione necessaria - condicio sine qua condicio sine qua nonnon - nella catena degli antecedenti che - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a determinare il danno e hanno concorso a determinare il danno e senza la quale l’evento, non si sarebbe senza la quale l’evento, non si sarebbe verificato o non si sarebbe verificato con verificato o non si sarebbe verificato con la medesima intensità la medesima intensità

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Corte di Cassazione, 10 Corte di Cassazione, 10 gennaio 2002 n.16001gennaio 2002 n.16001

per la quale il giudizio controfattuale “per la quale il giudizio controfattuale “è è l'operazione logica della quale il giudice si avvale, l'operazione logica della quale il giudice si avvale, fondandosi su leggi universali scientifiche o su leggi fondandosi su leggi universali scientifiche o su leggi statistiche, per accertare se un certo evento sia o statistiche, per accertare se un certo evento sia o non sia riconducibile all'uomo e consiste non sia riconducibile all'uomo e consiste nell'eliminare mentalmente, contra factum, la nell'eliminare mentalmente, contra factum, la condotta - azione od omissione - e constatare se condotta - azione od omissione - e constatare se dalla eliminazione scaturisca o non scaturisca, sulla dalla eliminazione scaturisca o non scaturisca, sulla base di quelle leggi, anche l'eliminazione base di quelle leggi, anche l'eliminazione dell'evento, donde, nel primo caso, la esistenza e, dell'evento, donde, nel primo caso, la esistenza e, quindi, la ravvisabilità e, nel secondo caso, la quindi, la ravvisabilità e, nel secondo caso, la inesistenza e, pertanto, la non ravvisabilità del inesistenza e, pertanto, la non ravvisabilità del rapporto di causalità”rapporto di causalità”..

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La sanzione: articolo 33, comma 8

Eccedenze di personale e Eccedenze di personale e mobilità collettivamobilità collettiva

Dalla data di collocamento in disponibilità Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiarenucleo familiare

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L'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4Gestione del personale in mobilità

1. Il personale in disponibilità è iscritto in 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, …..dei ministri forma e gestisce l'elenco, …..

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. ….. amministrazioni del personale. …..

4. Il personale in disponibilità iscritto negli 4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il Il rapporto di lavoro si intende definitivamente rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale datarisolto a tale data,, fermo restando quanto fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. …..previsto nell'articolo 33. …..

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OppureOppure

Il provvedimento che definisce il Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale può avvenire l'eventuale ricollocamento. ricollocamento.

(art. 55 sexies, c. 2, penultimo (art. 55 sexies, c. 2, penultimo periodo)periodo)

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Il mancato esercizio o la Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione decadenza dell’azione disciplinare (art. 55 disciplinare (art. 55

sexies, c. 3)sexies, c. 3)Il comportamento rilevanteIl comportamento rilevante

Il mancato esercizio o la decadenza Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinareoggettiva e palese rilevanza disciplinare

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Il mancato esercizio o la Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione decadenza dell’azione disciplinare (art. 55 disciplinare (art. 55

sexies, c. 3)sexies, c. 3)La sanzione per i dirigentiLa sanzione per i dirigenti

sanzione disciplinare della sanzione disciplinare della sospensione dal serviziosospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad unfino ad un massimo di tre mesimassimo di tre mesi in relazione alle infrazioni in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, sanzionabili con il licenziamento, ed altresìed altresì la la mancata attribuzione della retribuzione di risultato mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il per un importo pari a quello spettante per il doppio doppio del periodo della durata della sospensionedel periodo della durata della sospensione

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Il mancato esercizio o la Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione decadenza dell’azione

disciplinare (art. 55 sexies, disciplinare (art. 55 sexies, c. 3)c. 3)

La sanzione per il personale non La sanzione per il personale non dirigentedirigente

Ai soggetti non aventi qualifica Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal sanzione della sospensione dal servizio con privazione della servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. stabilito dal contratto collettivo.

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La responsabilità civile La responsabilità civile eventualmente configurabile a eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in disciplinare e' limitata, in conformità ai principi generali, ai conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa gravecasi di dolo o colpa grave

La responsabilità per illiceità La responsabilità per illiceità dei procedimenti disciplinaridei procedimenti disciplinari

art. 55 sexies, c. 4art. 55 sexies, c. 4

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La connessione tra La connessione tra procedimento penale e procedimento penale e

procedimento disciplinare procedimento disciplinare nel sistema previgentenel sistema previgente Il procedimento disciplinare, deve essere avviato anche Il procedimento disciplinare, deve essere avviato anche

nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall' art. 24, comma 2, dalla data di conoscenza della dall' art. 24, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. sentenza.

Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.definitiva.

(art. 25, c. 8 e 9, CCNL 6 luglio 1995)(art. 25, c. 8 e 9, CCNL 6 luglio 1995)

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L’eccezione alla regola L’eccezione alla regola della sospensionedella sospensione

Alla regola della sospensione obbligatoria del Alla regola della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare connesso a procedimento disciplinare connesso a procedimento penale viene per la prima volta procedimento penale viene per la prima volta introdotta una eccezione, limitata,introdotta una eccezione, limitata, dall’art. 4, c. dall’art. 4, c. 1, del CCNL dell’11 aprile 20081, del CCNL dell’11 aprile 2008 che, dopo aver che, dopo aver ribadito la regola della sospensione dei ribadito la regola della sospensione dei procedimenti connessi con proc. penale disponeva procedimenti connessi con proc. penale disponeva che erache era

““fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente vengafatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestatoarrestato perché colto, in flagranzaperché colto, in flagranza,,

a commettere reati dia commettere reati di peculato o concussione o corruzionepeculato o concussione o corruzione

e e l’arresto sia convalidatol’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari” dal giudice per le indagini preliminari”

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La connessione tra La connessione tra procedimento penale e procedimento penale e

procedimento disciplinareprocedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, che abbia Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore penale. Per le infrazioni di minore gravità, non e' ammessa la sospensione gravità, non e' ammessa la sospensione del procedimento. del procedimento. (art. 55 ter, comma 1, primo periodo)(art. 55 ter, comma 1, primo periodo)

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La connessione tra La connessione tra procedimento penale eprocedimento penale e

procedimento disciplinareprocedimento disciplinarePer le infrazioni di maggiore gravità, l'ufficio

competente, nei casi di: 1. particolare complessità

dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e

2. quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione,

PUO’ sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente

(art. 55 ter, c.1, ultimo periodo)

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I “rimedi” I “rimedi” Quando la sanzione irrogata non Quando la sanzione irrogata non

coincide con la sentenzacoincide con la sentenza

Nel caso in cui il “Responsabile” non Nel caso in cui il “Responsabile” non sospenda il procedimento disciplinare sospenda il procedimento disciplinare possono verificarsi due ipotesipossono verificarsi due ipotesi

1.1. Il processo penale si conclude con una Il processo penale si conclude con una sentenza di assoluzionesentenza di assoluzione

2.2. Il processo penale si conclude con una Il processo penale si conclude con una condannacondanna

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Il processo penale si conclude Il processo penale si conclude con una sentenza di assoluzionecon una sentenza di assoluzioneSe il procedimento disciplinare, non sospeso,

si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene

definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto

addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente

medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, AD ISTANZA DI PARTE da

proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia

penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in

relazione all'esito del giudizio penale(art. 55 ter, c. 2)

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La riapertura è consentita solo in questi casi:La riapertura è consentita solo in questi casi:

1.1. Se il procedimento disciplinare si conclude Se il procedimento disciplinare si conclude con l'con l'archiviazionearchiviazione ed il processo penale con una ed il processo penale con una sentenzasentenza irrevocabile irrevocabile di condannadi condanna, , l'autorità' l'autorità' competente riaprecompetente riapre il procedimento disciplinare il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. del giudizio penale.

1.1. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresì, Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresì, se se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversadiversa

(art. 55 ter, comma 3)(art. 55 ter, comma 3)

Il processo penale si conclude Il processo penale si conclude con una sentenza di condannacon una sentenza di condanna

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Procedura e limiti delle Procedura e limiti delle valutazionivalutazioni

Il procedimento disciplinare e' ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del

lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta

giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità' disciplinare competente ed il

procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis.

Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o

riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale

(art. 55 ter, c. 4)

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Art. 70 D. Lgs. 150Art. 70 D. Lgs. 150Comunicazione della sentenzaComunicazione della sentenza

Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,28 luglio 1989,n. 271, e' inserito il seguente: n. 271, e' inserito il seguente:

«Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza).

- 1. - 1. La cancelleria del giudiceLa cancelleria del giudice che ha che ha pronunciatopronunciatosentenza penale nei confronti di un lavoratore sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente didipendente diun'amministrazione pubblica ne un'amministrazione pubblica ne comunica il comunica il dispositivodispositivoall'amministrazione di appartenenza e,all'amministrazione di appartenenza e, su su richiesta di questa,richiesta di questa,trasmette copia integrale del provvedimento. trasmette copia integrale del provvedimento.

La comunicazione e la trasmissione sono La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.»entro trenta giorni dalla data del deposito.»

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La sospensione obbligatoriaLa sospensione obbligatoria scatta solo nei casi di: scatta solo nei casi di:

- dipendente colpito da misura restrittiva della libertà - dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale (art.27, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, come personale (art.27, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.27 del CCNL del 22.1.2004) sostituito dall'art.27 del CCNL del 22.1.2004)

- sentenza - sentenza anche non definitivaanche non definitiva per peculato, corruzione per peculato, corruzione per atto contrario doveri d’ufficio, concussione, corruzione per atto contrario doveri d’ufficio, concussione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato pubblico servizio in atti giudiziari, corruzione di incaricato pubblico servizio (art. 4 L. 97/2001)(art. 4 L. 97/2001)

- sentenza - sentenza definitivadefinitiva dovuta alla commissione da parte del dovuta alla commissione da parte del dipendente di uno dei reati di associazione mafiosa, o per dipendente di uno dei reati di associazione mafiosa, o per produzione o spaccio di sostenze stupefacenti o per produzione o spaccio di sostenze stupefacenti o per peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.27, comma peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.27, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.27 del 4, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.27 del CCNL del 22.1.2004)CCNL del 22.1.2004)

Le ipotesi di sospensione Le ipotesi di sospensione cautelare obbligatoriacautelare obbligatoria

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Le ipotesi di sospensione Le ipotesi di sospensione cautelare facoltativacautelare facoltativa

dipendente rinviato a giudizio per fatti dipendente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento licenziamento (art. 5,c. 2, CCNL 11 aprile (art. 5,c. 2, CCNL 11 aprile 2008)2008)

dipendente sottoposto a procedimento penale dipendente sottoposto a procedimento penale dopo la cessazione del provvedimento di dopo la cessazione del provvedimento di restrizione personale restrizione personale (art. 5, c.3, CCNL 11 (art. 5, c.3, CCNL 11 aprile 2008)aprile 2008)

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Trasferimento a seguito di Trasferimento a seguito di rinvio a giudiziorinvio a giudizio

Salva l'applicazione della sospensione dal servizio quando nei Salva l'applicazione della sospensione dal servizio quando nei confronti di un dipendente è disposto il giudizio per peculato, confronti di un dipendente è disposto il giudizio per peculato, corruzione per atto contrario doveri d’ufficio, concussione, corruzione per atto contrario doveri d’ufficio, concussione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato pubblico corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato pubblico servizio, l'amministrazione di appartenenzaservizio, l'amministrazione di appartenenza

lo trasferiscelo trasferiscead un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.permanenza.

Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimentodisponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento

(Art. 3, c. 1 e 2, L. n. 97, 27 marzo 2001)(Art. 3, c. 1 e 2, L. n. 97, 27 marzo 2001)

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La responsabilità La responsabilità “dirigenziale”“dirigenziale”

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Cosa intendiamo per Responsabilità Cosa intendiamo per Responsabilità dirigenzialedirigenziale

1.1. mancato raggiungimento degli obiettivimancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione;di valutazione;

2.2. inosservanza delle direttive imputabili al inosservanza delle direttive imputabili al dirigentedirigente

comportanocomportanol'impossibilita' di rinnovo dello stesso l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. incarico dirigenziale.

In casi particolarmente gravi l'amministrazione In casi particolarmente gravi l'amministrazione puòpuò

1.1. revocare l'incarico collocando il dirigente a revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli disposizione dei ruoli

2.2. recedere dal rapporto di lavoro secondo le recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.disposizioni del contratto collettivo.

(art. 21, c. 1, D Lgs 165 modificato dal D.150)(art. 21, c. 1, D Lgs 165 modificato dal D.150)

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Ma intendiamo ancheMa intendiamo anche

Al di fuori dei casi precedenti, al dirigente Al di fuori dei casi precedenti, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, la nei confronti del quale sia stata accertata, la colpevole violazione del dovere di vigilanza colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.all'ottanta per cento.

(art. 21, c 1bis, D.165 modificato dal D (art. 21, c 1bis, D.165 modificato dal D 150)150)

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L’art. 3 del CCNL L’art. 3 del CCNL 22/2/201022/2/2010 La responsabilità particolarmente grave del La responsabilità particolarmente grave del

dirigente, accertata secondo le procedure dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun Ente nel rispetto delle adottate da ciascun Ente nel rispetto delle previsioni dell’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, previsioni dell’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art.14 del CCNL del come sostituito dall’art.14 del CCNL del 23.12.1999, costituisce giusta causa di recesso. 23.12.1999, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è La responsabilità particolarmente grave è correlata: correlata:

1.1. al mancato raggiungimento di obiettivi al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevantiparticolarmente rilevanti per il conseguimento per il conseguimento dei fini istituzionali dell’ente dei fini istituzionali dell’ente previamente previamente individuatiindividuati con tale caratteristicacon tale caratteristica nei documenti nei documenti di programmazione di programmazione e formalmente assegnati al e formalmente assegnati al dirigentedirigente; ;

2.2. ovvero, alla inosservanza delle ovvero, alla inosservanza delle direttive direttive generali generali per l’attività amministrativa e la gestione, per l’attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigenteformalmente comunicate al dirigente, i cui , i cui contenuti siano stati contenuti siano stati espressamente qualificati di espressamente qualificati di rilevante interesserilevante interesse..

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Art. 22. Comitato dei garanti. Art. 22. Comitato dei garanti.

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.rinnovabile.

(modificato dall’art. 42 D.150)(modificato dall’art. 42 D.150)

La procedura di La procedura di contestazionecontestazione

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Revoca Revoca (art. 40 modificava l’art. 19 (art. 40 modificava l’art. 19

c.1-ter)c.1-ter) Gli incarichi dirigenziali possono essere revocatiGli incarichi dirigenziali possono essere revocati

esclusivamente nei casi e con le modalità di cui esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, confermare l'incarico conferito al dirigente, (e' tenuta a darne idonea e motivata (e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione alcomunicazione aldirigente stesso con un preavviso congruo, dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;)incarico.»;)conferisce al dirigente un altro incaricoconferisce al dirigente un altro incarico anche di valore inferiore (D.L.n. 78 31 anche di valore inferiore (D.L.n. 78 31 maggio 2010)maggio 2010)

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La responsabilità La responsabilità disciplinaredisciplinare

del personale con qualifica del personale con qualifica DirigenzialeDirigenziale

tra Decreto Brunetta tra Decreto Brunetta e Contratto Collettivo e Contratto Collettivo

NazionaleNazionale

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Il nuovo art. 55 c. 4 del Il nuovo art. 55 c. 4 del D.165D.165

Fermo quanto previsto nell'articolo 21, Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,comma 7, e 55-sexies, comma 3, si bis,comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, applicano, ove non diversamente stabilito ove non diversamente stabilito dal contratto collettivodal contratto collettivo, le disposizioni di , le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, bis, MAMA le determinazioni conclusive del le determinazioni conclusive delprocedimento sono adottate dal dirigente procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3 ai sensi dell'articolo 19, comma 3

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La procedura è chiaraLa procedura è chiaraMa la competenza noMa la competenza no

Il D.150, nato per disciplinare la pubblica Il D.150, nato per disciplinare la pubblica amministrazione statale è stato, per alcune amministrazione statale è stato, per alcune parti, esteso alle autonomie locali, ma le parti, esteso alle autonomie locali, ma le versioni succedutesi nel tempo denunciano versioni succedutesi nel tempo denunciano difetti di coordinamento e vuoti normativi.difetti di coordinamento e vuoti normativi.

Uno di questi concerne la competenza a Uno di questi concerne la competenza a firmare i provvedimenti disciplinari a carico firmare i provvedimenti disciplinari a carico dei dirigentidei dirigenti

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Premesso chePremesso che l’art. 19 è inserito nel D. 165 tra l’art. 19 è inserito nel D. 165 tra le norme che si applicano alle amministrazioni le norme che si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. (art. 13)(art. 13)

L’art. 19, c 3 stabilisce che “Gli incarichi di L’art. 19, c 3 stabilisce che “Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente …” proposta del Ministro competente …”

La competenza negli EL del La competenza negli EL del “dirigente generale o “dirigente generale o

titolare di incarico conferito titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 dello Stato”comma 3 dello Stato”

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““ove non diversamente ove non diversamente stabilito dal contratto stabilito dal contratto

collettivo”collettivo” Ma il CCNL del personale con qualifica dirigenziale E.L. del Ma il CCNL del personale con qualifica dirigenziale E.L. del

22 febbraio 2010 che ha recepito le disposizioni contenute 22 febbraio 2010 che ha recepito le disposizioni contenute nel D. Brunetta non ha provveduto, come avrebbe potuto, in nel D. Brunetta non ha provveduto, come avrebbe potuto, in base alla disposizione contenuta nell’art. 55, a individuare il base alla disposizione contenuta nell’art. 55, a individuare il soggetto competente ad adottare i provvedimenti conclusivi soggetto competente ad adottare i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti.dei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti.

““Per l’individuazione dell’autorità disciplinare Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della competente per i procedimenti disciplinari della

dirigenza e per le forme ed i termini del dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le procedimento disciplinare trovano applicazione le

previsioni dell’art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.”previsioni dell’art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.”(art. 6, c.2, CCNL 22 febbraio 2010)(art. 6, c.2, CCNL 22 febbraio 2010)

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E’ possibile coprire questo vuoto E’ possibile coprire questo vuoto con una norma regolamentare?con una norma regolamentare?

C’è chi ritiene che l’interprete è tenuto a usare ogni mezzo C’è chi ritiene che l’interprete è tenuto a usare ogni mezzo per coprire mediante lo strumento dell’analogia i problemi per coprire mediante lo strumento dell’analogia i problemi che le norme lasciano a chi le deve applicare.che le norme lasciano a chi le deve applicare.

Ma la materia disciplinare, in generale, mal si concilia con Ma la materia disciplinare, in generale, mal si concilia con l’uso dell’analogia. Si tratta infatti di materia l’uso dell’analogia. Si tratta infatti di materia

PARAGIURISDIZIONALEPARAGIURISDIZIONALE

Ricordiamo le numerose sentenze in tema di “giudice naturale Ricordiamo le numerose sentenze in tema di “giudice naturale precostituito” emanate dalla Corte Cassazione che ad esempio precostituito” emanate dalla Corte Cassazione che ad esempio

in molti casi ha cassato provvedimenti assunti da soggetto in molti casi ha cassato provvedimenti assunti da soggetto diverso da quello originariamente individuato, perché nel diverso da quello originariamente individuato, perché nel

frattempo trasferito o cessato?frattempo trasferito o cessato?

Ogni “forzatura” rischia di travolgere la legittimità dei Ogni “forzatura” rischia di travolgere la legittimità dei provvedimenti assunti da chi in base alle norme di legge o di provvedimenti assunti da chi in base alle norme di legge o di

contratto (laddove è consentito) non è “competente”contratto (laddove è consentito) non è “competente”

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Gli articoli … 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano Gli articoli … 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella nella potesta' legislativa esclusivapotesta' legislativa esclusiva esercitata esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 17, comma 2,18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e2, 25, 26, 27, comma 1, el'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione Costituzione e costituiscono principi generali e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti localiregioni e gli enti locali, anche con riferimento , anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.ambiti di rispettiva competenza.

(art. 74, D 150)(art. 74, D 150)

Ricordiamo che il D. 150 ha Ricordiamo che il D. 150 ha stabilito una “riserva di stabilito una “riserva di

legge Statale”legge Statale”

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1. Il presente contratto collettivo 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale e con rapporto con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminatoa tempo indeterminato dipendente dagli Enti del Comparto dipendente dagli Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali, …Regioni – Autonomie Locali, …

(art. 1, c. 1, CCNL 22 febbraio (art. 1, c. 1, CCNL 22 febbraio 2010)2010)

Il campo di applicazione del Il campo di applicazione del CCNL della DirigenzaCCNL della Dirigenza

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Una terza criticitàUna terza criticità Nella sospensione dal servizio, Nella sospensione dal servizio, il il

personale non avente qualifica personale non avente qualifica dirigenzialedirigenziale è privato della retribuzione è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione base pari al 50% della retribuzione base mensile prevista dal CCNL del 14 mensile prevista dal CCNL del 14 settembre 2000 nonché gli assegni del settembre 2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti nucleo familiare ove spettanti

Art. 3, c. 6, secondo capoverso, Art. 3, c. 6, secondo capoverso, CCNL 11 aprile 2008)CCNL 11 aprile 2008)

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Per il Dirigente ?Per il Dirigente ? Il CCNL del 22 febbraio 2010 Il CCNL del 22 febbraio 2010 non prevede alcuna non prevede alcuna

indennità alimentareindennità alimentare, indipendentemente dalla durata , indipendentemente dalla durata della sanzione disciplinare, che potrebbe anche giungere della sanzione disciplinare, che potrebbe anche giungere a sei mesi. a sei mesi.

Né é applicabile il comma 7 dell’art. 9 del CCNL che Né é applicabile il comma 7 dell’art. 9 del CCNL che attribuisce al dirigente sospeso cautelativamente dal attribuisce al dirigente sospeso cautelativamente dal servizio servizio “ai sensi del presente articolo”“ai sensi del presente articolo” un’indennità un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo. familiari, qualora ne abbiano titolo.

Si tratterebbe di una nuova tipologia di sanzioneSi tratterebbe di una nuova tipologia di sanzione

Dubbio incostituzionalità ?Dubbio incostituzionalità ?Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza

libera e dignitosa.libera e dignitosa.(art 36, c. 1 Cost)(art 36, c. 1 Cost)

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Le fattispecie e le sanzioni Le fattispecie e le sanzioni previste dal CCNL del 22 previste dal CCNL del 22

febbraio 2010febbraio 2010

art. 7 Codice Disciplinareart. 7 Codice Disciplinare

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Il nuovo Il nuovo “Patteggiamento”“Patteggiamento”

L’autorità disciplinare competente ed il L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento la sanzione del licenziamento

Art. 13 del CCNL 22 febbraio 2010Art. 13 del CCNL 22 febbraio 2010

In attuazione dell’art. 55, c. 3, D. Lgs. In attuazione dell’art. 55, c. 3, D. Lgs. 165165

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Il nuovo Il nuovo “Patteggiamento”“Patteggiamento”

La sanzione concordemente La sanzione concordemente determinata non può essere di determinata non può essere di specie diversa da quella prevista specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad procede e non è soggetta ad impugnazione impugnazione

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Il nuovo Il nuovo “Patteggiamento”“Patteggiamento”

1.1. L’autorità disciplinare competente o il dirigente può L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa entro cinque giorni dalla audizione del conciliativa entro cinque giorni dalla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa. dirigente per il contraddittorio a sua difesa.

2.2. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare. procedimento disciplinare.

3.3. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, e la proposta in ordine alla misura prospettazione dei fatti, e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. della sanzione ritenuta applicabile.

4.4. La mancata formulazione della proposta entro il termine La mancata formulazione della proposta entro il termine comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. ulteriormente la procedura conciliativa.

5.5. La disponibilità della controparte ad accettare la La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta. cinque giorni successivi al ricevimento della proposta.

6.6. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare. del procedimento disciplinare.

7.7. La mancata accettazione comporta la decadenza delle La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. procedura conciliativa.

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Il nuovo Il nuovo “Patteggiamento”“Patteggiamento”

1.1. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. aderisce o conferisce mandato.

2.2. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente. può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.

3.3. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare. disciplinare.

4.4. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. prima dell’irrogazione della sanzione.

5.5. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. avvalersi ulteriormente della stessa.

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E per il personale non avente E per il personale non avente qualifica dirigenziale?qualifica dirigenziale?

Per il personale delle categorie non è Per il personale delle categorie non è applicabile la procedura di determinazione applicabile la procedura di determinazione concordata della sanzione poiché l’art. 55, c. 3, concordata della sanzione poiché l’art. 55, c. 3, D. Lgs. n 165, rinvia per la definizione dei D. Lgs. n 165, rinvia per la definizione dei dettagli al successivo CCNLdettagli al successivo CCNL

MaMa

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 dispone il Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 dispone il blocco della contrattazione collettiva fino al blocco della contrattazione collettiva fino al 20132013

Perciò il “patteggiamento” può essere utilizzato Perciò il “patteggiamento” può essere utilizzato per la dirigenza ma non per il restante per la dirigenza ma non per il restante personalepersonale

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Ma la manovra 2010 di Ma la manovra 2010 di Tremonti sospende o no il D. Tremonti sospende o no il D.

Brunetta?Brunetta? L’adeguamento ai principi pare debba proseguire L’adeguamento ai principi pare debba proseguire

però …però …

Il blocco della contrattazione fino al 2013, che Il blocco della contrattazione fino al 2013, che alcuni si spingono a ritenere applicabile anche alla alcuni si spingono a ritenere applicabile anche alla contrattazione decentrata integrativa, comporta contrattazione decentrata integrativa, comporta che non sarà possibile, nei fatti, modificare ad es. che non sarà possibile, nei fatti, modificare ad es. il sistema di valutazione, poiché la definizione di il sistema di valutazione, poiché la definizione di alcuni principi da definirsi poi nel decentrato era alcuni principi da definirsi poi nel decentrato era appunto rinviata al prossimo CCNLappunto rinviata al prossimo CCNL

Dunque potremo individuare o no i criteri sui quali Dunque potremo individuare o no i criteri sui quali fondare le fattispecie dell’insufficiente rendimento fondare le fattispecie dell’insufficiente rendimento e dell’incompetenza professionale ?e dell’incompetenza professionale ?

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A oggi del Decreto 150 A oggi del Decreto 150 resta vegeto il bastone resta vegeto il bastone

mentre avvizzisce la mentre avvizzisce la carota?carota?

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FINEFINE