il reverse charge · soggetti passivi e debitori d’imposta di rilievo è la circostanza che...
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IL REVERSE CHARGE
Pesaro 9 dicembre 2015
Riferimenti legislativi - art. 17 DPR n. 633
del 26 ottobre 1972
Normativa nazionale– Art 7 ter, 10, 21, 23, 25, 74 DPR n. 633 del 26 ottobre
1972 – Artt. 44, 46 e 47 DL n. 331 del 30 agosto 1993 – Art. 1, co. 4 DPR n. 441 del 10 novembre 1997– Art. 1, co. 4 DPR n. 441 del 10 novembre 1997
Normativa comunitaria– Art. 9, 192 bis, 193, 194, 195, 196, 197, 198 199, 199
bis, 200, 203, 204, 205, 208, 255 Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006
– Art. 53, 54 Regolamento dell’Unione Europea n. 282/2011 del 15 marzo 2011,
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REVERSE CHARGE ESTERNOart. 17, commi 1, 2, 3, 4 DPR n. 633 del 1972art. 17, commi 1, 2, 3, 4 DPR n. 633 del 1972
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
Articolo 17 - Soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
imponibili, i quali devono versarla all'erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate
e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei
modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
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Soggetti passivi
Il comma 1 dell’art. 17 individua i soggetti (il legislatore omette la parola «passivi») che effettuano operazioni imponibili richiamando in parte l’art. 193 della direttiva 2006/112 che risulta molto più chiaro:molto più chiaro:
Articolo 193 – L’iva è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi in cui l’imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202
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Soggetti passivi e debitori d’imposta
Di rilievo è la circostanza che l’art. 193 rientri nel
Titolo XI Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi
Capo I Obbligo di pagamento
Sezione 1 Debitori d’imposta verso l’ErarioSezione 1 Debitori d’imposta verso l’Erario
Il successivo art 194 prevede che «se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore d’imposta sia destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi»
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Soggetti passivi e debitori d’imposta
Nei seguenti stati dell’unione opera l’inversione contabile obbligatoria:
Belgio, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Belgio, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia Portogallo, Romania, Spagna e Svezia
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Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
Articolo 17 - Soggetti passivi
2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni diservizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti nonresidenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territoriodello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma
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dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari ocommittenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o diprestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilitoin un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario ocommittente adempie gli obblighi di fatturazione diregistrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 deldecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
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Soggetto passivo
stabilito nello stato
Emette autofattura
Assolve l’imposta mediante
l’annotazione nel registro delle vendite
e degli acquisiti
Riceve una fattura dal
Assolve l’imposta mediante
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fattura dal cedente
prestatore residente in
altro stato UE
mediante l’annotazione nel
registro delle vendite e degli acquisiti
La regolarizzazione per mancato ricevimento deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione art. 46, c. 5 DL 331 del 1993
Debitori d’imposta
In base alle disposizioni contenute nel 2° comma l’Italia prevede che quando il fornitore è un soggetto non stabilito in Italia, il debitore d’imposta per operazioni rilevanti ai fini IVA è il d’imposta per operazioni rilevanti ai fini IVA è il cessionario committente nel caso in cui sia un soggetto passivo d’imposta o un soggetto ad esso assimilato
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Il fornitore non è un soggetto stabilito Nel caso il fornitore sia un soggetto non stabilito ed il cessionario committente è un soggetto passivo d’imposta, quest’ultimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (il giorno di effettuazione coincide con il giorno in cui l’imposta diventa esigibile ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633 del 1972) deve:• emettere una fattura nei termini previsti dall’art. 21, comma 4 in un
unico esemplare, ovvero ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto da un terzo. (art. 21, comma 5, DPR n. 633/72)comma 5, DPR n. 633/72)
• annotare entro 15 giorni la fattura emessa nell’ordine della loro numerazione … (art. 23, comma 1, DPR n. 633/72) indicando della fattura … ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nell’ipotesi di cui all’art. 17, del cedente o del prestatore (art. 23, comma 2, DPR n. 633/72)
• annotarla in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (art. 25, comma 1, DPR n. 633/72)
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Il fornitore non è un soggetto stabilito Nel caso il fornitore sia un soggetto non stabilito e il cessionario committente è un ente non commerciale assimilato ad un soggetto passivo (perché svolge sia attività istituzionali che commerciali ovvero ha effettuato acquisti intracomunitari sopra la soglia fissata di 10.000 euro) nei termini in cui l’imposta diventa esigibile ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633 del 1972 deve:• emettere una fattura in un unico esemplare, nei termini previsti dall’art. 21,
comma 4, ovvero ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto da un terzo. (art. 21, comma 5, DPR n. 633/72)
• annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione in un • annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione in un apposito registro (art. 30 bis, comma 1, DPR n. 633/72, art. 47, comma 3 D.L. n.331/1993).
• presentare entro la fine del mese solare in via telematica il modello INTRA 12. Il modello deve contenere gli acquisti registrati nel secondo mese precedente (art. 49, comma 1, DPR n. 331/93)
• entro lo stesso termine versare l’imposta dovuta (art. 49, comma 2, DPR n.331/1993)
• nel caso l’ente eserciti anche un’attività commerciale l’imposta va applicata sempre con il reverse charge, tuttavia se l’acquisto è relativo all’attività istituzionale non compete il diritto alla detrazione
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Operazione
rilevante ai fini
IVA realizzata da
un soggetto
Il cessionario o
committente è un
soggetto passivo
stabilito
L’imposta è assolta mediante
l’emissione di un’autofattura e
la doppia annotazione sui
registri delle fatture emesse e
degli acquisti
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un soggetto
passivo non
stabilitoIl cessionario o
committente è un
soggetto
assimilato ad un
soggetto passivo
stabilito
L’imposta è assolta mediante
l’emissione di un’autofattura,
l’annotazione in apposito
registro, il versamento
dell’imposta e l’invio di un
apposito modello (intra 12)
Debitori d’imposta
In deroga a quanto previsto nella prima parte del secondo comma, quando nelle operazioni territorialmente rilevanti fornitore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario committente, dell’Unione Europea, il cessionario committente, se soggetto passivo d’imposta o soggetto ad esso assimilato assolve l’imposta secondo le procedure previste dalla normativa sugli scambi intracomunitari DL n. 331/93
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Il fornitore non è un soggetto stabilito Nel caso il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato UE ed il cessionario committente è un soggetto passivo d’imposta, quest’ultimo quando riceve la fattura deve:• numerare e integrare la fattura secondo le modalità previste
dall’art. 46, comma 1 DL n. 331/93 • annotare entro il giorno 15 del mese successivo al
ricevimento con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 DPR n. 633/72 la fattura delle fatture emesse di cui all’art. 23 DPR n. 633/72 la fattura emessa nell’ordine della numerazione con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera (art. 47, comma 1 DL n. 331/93)
• annotarla nel registro di cui all’art. 25 DPR n. 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (art. 47, comma 1 DL n. 331/93)
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Il fornitore non è un soggetto stabilito Nel caso il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato UE ed il cessionario committente è un soggetto passivo d’imposta, quest’ultimo se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione deve :• entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione della fattura deve emettere la fattura in unico esemplare (art. 46, comma 5 DL n. 331/93)
• annotare entro il termine di emissione e con riferimento al mese • annotare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 DPR n. 633/72 la fattura emessa nell’ordine della numerazione con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera (art. 47, comma 1 DL n. 331/93)
• annotarla nel registro di cui all’art. 25 DPR n. 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (art. 47, comma 1 DL n. 331/93)
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Il fornitore non è un soggetto stabilito Nel caso il fornitore sia un soggetto stabilito nella UE e il cessionario committente è un ente non commerciale assimilato ad un soggetto passivo (perché svolge sia attività istituzionali che commerciali ovvero ha effettuato acquisti intracomunitari sopra la soglia fissata di 10.000 euro) al ricevimento della fattura deve:• annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo al
ricevimento in un apposito registro (art. 47, comma 3 D.L. n.331/1993).
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n.331/1993).• presentare entro la fine del mese solare in via telematica il modello
INTRA 12. Il modello deve contenere gli acquisti registrati nel secondo mese precedente (art. 49, comma 1, DPR n. 331/93)
• entro lo stesso termine versare l’imposta dovuta (art. 49, comma 2, DPR n.331/1993)
• nel caso l’ente eserciti anche un’attività commerciale l’imposta va applicata sempre con il reverse charge, tuttavia se l’acquisto è relativo all’attività istituzionale non compete il diritto alla detrazione
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 19723. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. 18
Fornitore soggetto passivo non
stabilito debitore d’imposta
Un fornitore non stabilito in Italia deve nominare un proprio rappresentante fiscale o identificarsi direttamente quando realizza operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti di:• cessionari committenti che non agiscono • cessionari committenti che non agiscono
nell’esercizio di impresa arte o professione• cessionari committenti non residenti anche se
soggetti passivi• la nomina è preclusa quando il fornitore non
stabilito possiede una stabile organizzazione in Italia
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Fornitore soggetto passivo non
stabilito debitore d’imposta
La nomina del rappresentante fiscale deve risultare in via alternativa:• da atto pubblico;• da scrittura privata registrata;• da lettera annotata, in data anteriore • da lettera annotata, in data anteriore
all’effettuazione della prima operazione, in apposito registro (mod. VI) presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
La nomina del rappresentante fiscale è comunicata alla controparte anteriormente all’effettuazione dell’operazione
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Fornitore soggetto passivo non
stabilito debitore d’imposta
• I soggetti non residenti che devono assolvere l’imposta direttamente, in alternativa al rappresentante fiscale possono presentare una dichiarazione all’ufficio (centro operativo di Pescara) ai sensi dell’art. 35 ter del DPR n. di Pescara) ai sensi dell’art. 35 ter del DPR n. 633/72, per identificarsi direttamente.
• Rappresentante fiscale, l’identificazione diretta o stabile organizzazione sono tra loro alternativi e non possono coesistere
Fornitore soggetto passivo non
stabilito debitore d’impostaUn soggetto estero che non è stabilito in Italia e che si sia identificato direttamente o abbia un rappresentante fiscale, in caso di operazioni territorialmente rilevanti in favore di un soggetto passivo stabilito, può emettere direttamente o tramite rappresentante fiscale una fattura non rilevante ai fini IVA rappresentante fiscale una fattura non rilevante ai fini IVA italiana, indicando che «l’imposta afferente tale operazione verrà dal cessionario o committente ai sensi dell’art. 17, 2° c. del DPR n. 633 del 1972»
Tale documentazione costituisce prova, a favore del cedente o prestatore ai fini di un’eventuale richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38-bis e/o 38 ter del DPR n. 633 dl 1972 circ n. 37 del 29 luglio 2011
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Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
4. Le disposizioni del secondo e del terzo commanon si applicano per le operazioni effettuate da onei confronti di soggetti non residenti, qualora lenei confronti di soggetti non residenti, qualora lestesse siano rese o ricevute per il tramite di stabiliorganizzazioni nel territorio dello Stato.
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Fornitore non stabilito che possiede
una stabile organizzazione
La definizione di stabile organizzazione è data dall’art. 11, comma 1, Reg UE 282/2011 che considera «qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica (…) caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione»L’esistenza di una partita IVA non costituisce da sola prova sufficiente dell’esistenza in uno stato membro di una stabile organizzazione di un soggetto passivo
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Fornitore non stabilito che possiede
una stabile organizzazione
Ai sensi dell’art. 192 bis della direttiva 2006/112/CE e dell’art. 53 del regolamento UE 282/2011 che la stabile organizzazione nelle operazioni attive:
• è debitore d’imposta se partecipa all’operazione della casa madre fornendo i propri mezzi tecnici e della casa madre fornendo i propri mezzi tecnici e umani
• non è debitore d’imposta se partecipa all’operazione avendo solo funzioni di supporto amministrativo, quali contabilità, fatturazione, recupero crediti
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Fornitore non stabilito che possiede
una stabile organizzazionePer le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soggetti passivi italiani o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti:• la stabile organizzazione è debitrice d’imposta ed emette fattura se
partecipa all’operazione della casa madre fornendo i propri mezzi tecnici e umani
• la stabile organizzazione non è debitrice d’imposta se partecipa • la stabile organizzazione non è debitrice d’imposta se partecipa all’operazione avendo solo funzioni di supporto amministrativo, quali contabilità, fatturazione, recupero crediti, l’imposta è assolta del cessionario committente attraverso il reverse charge
• Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti in Italia oppure non soggetti passivi gli obblighi sono assolti sempre dalla stabile organizzazione italiana che emette fattura utilizzando una serie distinta di numerazione non riferibile alle operazioni effettuate tramite la stabile
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Operazione rilevante
ai fini IVA realizzata
da un soggetto
passivo non stabilito
che possiede una
La stabile
organizzazione
partecipa
attivamente
all’operazione con
mezzi tecnici e
umani
Debitore d’imposta è sempre la
stabile organizzazione
Debitore d’imposta è il
cessionario committente se
soggetto passivo d’imposta
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che possiede una
stabile
organizzazione La stabile
organizzazione
non partecipa
oppure fornisce
solo supporto
contabile
amministrativo
Se il cessionario o committente
è un soggetto passivo non
stabilito in Italia oppure non è
un soggetto passivo
gli obblighi sono assolti sempre
dalla stabile organizzazione
italiana che emette fattura
utilizzando una serie distinta di
numerazione non riferibile alle
operazioni effettuate tramite la
stabile
Reverse charge «esterno» tra soggetti
non residenti
Nel caso in cui cedente o prestatore e cessionario o committente siano entrambi soggetti passivi non residenti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, DPR n. 633 del 1972 è il soggetto che pone in essere l’operazione deve identificarsi direttamente o nominare un proprio identificarsi direttamente o nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia.
In caso di reverse charge interno è prevista una deroga dato che debitore d’imposta è il cessionario committente (ris. n. 28 del 28 marzo 2008).
Operazione
rilevante ai fini
IVA in Italia
realizzata da un
soggetto passivo
Se il cessionario
committente è un
soggetto passivo
non residente
Il cedente o
prestatore deve
nominare un
rappresentante
fiscale o
identificarsi
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soggetto passivo
non stabilito
Se il cessionario
committente non
è un soggetto
passivo
identificarsi
direttamente
REVERSE CHARGE INTERNOart. 17, commi 5, 6, 7 DPR n. 633 del 1972art. 17, commi 5, 6, 7 DPR n. 633 del 1972
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro dainvestimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessionidi materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezzapari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenutoil cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, conl'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti econ l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazionedella norma di cui al presente comma deve essere integrata dalcessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta edeve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro ilmese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunqueentro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativomese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anchenel registro di cui all'articolo 25.
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Reverse charge nella cessione dell’oro
Il mercato dell’oro prevede un regime distinto a seconda che si tratti da oro cosiddetto da «investimento» o «industriale»
Per l’oro da investimento è prevista l’esenzione ai sensi Per l’oro da investimento è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 11, DPR n. 633 DL 1972, se ceduto da chi lo produce, lo trasforma o lo commercializza (anche occasionalmente) è possibile optare per il regime della imponibilità applicando il regime dell’inversione contabile quando l’acquirente è un soggetto passivo d’imposta
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Reverse charge nella cessione dell’oro
Per «oro industriale» secondo l’amministrazione -risoluzione n. 168/E del 26 ottobre 2001 - si deve fare riferimento «all’oro nella sua funzione industriale, ossia materia prima destinata alla lavorazione»
Se il prodotto orafo è marcato a norma CE dal produttore l’imposta deve essere assolta con modalità ordinaria (regime di esenzione o di imponibilità tramite opzione)
I rottami di gioielli d’oro sono considerati come oro industriale
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Reverse charge nella cessione dell’oro
Il cedente deve emettere la fattura senza addebito d’imposta dal cedente «aliquota zero» secondo le previsioni di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72 con l’annotazione «inversione contabile» ed eventualmente l’indicazione della norma di riferimento.
Il cessionario deve integrare la fattura con l’aliquota e la relativa imposta ed entro il mese di ricevimento ovvero anche imposta ed entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese deve annotarla nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 del DPR n. 633/72
Prima di esercitare il diritto alla detrazione la fattura deve essere annotata nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72 in ogni caso valgono i termini previsti dall’art. 19 comma 1 del DPR n. 633/72 (entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile)
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Il cedente emette una fattura nei tempi previsti dall’art. 6 e secondo le modalità dell’art. 21 del DPR n. 633/72
Fattura «inversionecontabile aisensi dell’art.17, c. 5, DPR n.633 del 1972»
Il cessionario deve integrare la fattura con l’aliquota e la relativa imposta ed entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese deve annotarla nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 del DPR n. 633/72
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633/72
Prima di esercitare il diritto alla detrazione la fattura deve essere annotata nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72
Trattandosi di operazione interna la regolarizzazione per mancato ricevimento deve essere effettuata entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione art. 6, c. 8 lett. a DLGS n 471/97
Reverse charge «interno» tra soggetti
non residenti
Nel caso in cui cedente o prestatore e cessionario o committente siano entrambi soggetti passivi non residenti, ai sensi dell’art. 17, comma 5, DPR n. 633 del 1972 è il soggetto 17, comma 5, DPR n. 633 del 1972 è il soggetto che acquista o commissiona l’operazione che deve identificarsi direttamente o nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia
(ris. n. 28 del 28 marzo 2008).
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
6. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter ) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
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Operazioni nel settore edilizio
Il concetto di edificio
L’applicazione del reverse charge si estende anche alle disposizioni contenute nel comma 6.
Per come sono formulate le prime tre lettere è necessario esaminare per prima la lett a-ter che impone l’applicazione del reverse charge ad alcune impone l’applicazione del reverse charge ad alcune prestazioni di servizi realizzate su edifici
Secondo l’Agenzia – circ. n. 14/E del 27/03/2015 per definire cosa deve intendersi per edificio, si può fare riferimento a due documenti: l’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960 n. 1820 ,
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Reverse charge in edilizia• “a) "edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il
terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di
edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sè stanti;sè stanti;
• b) "edificio di nuova costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto; …”
•• “per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie
o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si
elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga
di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.39
Reverse charge in edilizia
Secondo quanto precisato nella circolare n. 14/E, rientrano nel concetto di edifici i fabbricati in corso di costruzione di cui alle categorie catastali cosiddette fittizie F3 e F4 che riguardano, rispettivamente, le unità in corso di costruzione e in corso di definizione, restano in corso di costruzione e in corso di definizione, restano invece esclusi dal concetto di edificio, le unità pertinenziali e le unità accessorie, salvo il caso in cui “non costituiscano un elemento integrante dell’edificio
stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi,
giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti,
etc.)”.40
Reverse charge in edilizia
Secondo l’Agenzia la definizione sembrerebbe strettamente circoscritta al solo fabbricato e non riguarda i manufatti edilizi, le aree e le strutture esterne, ancorché pertinenziali
Tuttavia con l’interpello n. prot. 954-784/2015 del 21 ottobre 2015 la DRE dell’Emilia Romagna ha escluso dal ottobre 2015 la DRE dell’Emilia Romagna ha escluso dal reverse charge la realizzazione di celle frigorifere in un stabilimento industriale, sostenendo che non erano funzionali all’edificio ma all’attività imprenditoriale realizzata nell’edificio.
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Reverse charge in edilizia
• Sotto questo profilo si ritiene di potere concludere che sia esente da censure considerare ogni impianto o manufatto sia esterno che interno sotto il profilo della sua funzionalità all’edificio.funzionalità all’edificio.
• Così, ad esempio, rientrerebbe nella disciplina del reverse charge la macchina esterna dell’impianto di condizionamento di un fabbricato e ne sarebbero escluse le celle frigorifere costruite in un magazzino.
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Reverse charge in edilizia
Alle due categorie catastali fittizie indicate nella circolare si ritiene possibile considerare anche la categoria F2 che individua le cosiddette unità collabenti.collabenti.
Quanto alle pertinenze nessun limite deve essere posto per quelle unità che sono accatastate autonomamente e possiedono le caratteristiche per essere considerati edifici.
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Reverse charge in ediliziaIl profilo soggettivo
Data la mancanza di specifici richiami contenuti nella lett. a-ter, tutti gli operatori economici che realizzano una prestazione di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici devono applicare il reverse charge, a nulla rilevando che l’attività sia svolta occasionalmente o costituisca oggetto dell’attività propria.costituisca oggetto dell’attività propria.
La mancanza di alcuna limitazione rende evidente che in caso di mandati senza rappresentanza il mandatario addebiterà al mandante l’operazione in regime di reverse charge quando a sua volta ha ricevuto la fattura senza IVA.
Ad esempio un professionista che riaddebita in reverse charge la spesa della manutenzione della caldaia dell’ufficio in cui è in affitto alla società proprietaria dell’immobile.
45
Reverse charge in edilizia
Analogamente avviene tra società consorziate e consorzio. Al punto 5 della circ. n. 14/E del 2015 viene infatti precisato che: «qualora il consorzio
agisca sulla base di un contratto assoggettabile agisca sulla base di un contratto assoggettabile
alla disciplina del reverse charge, tale modalità
di fatturazione, riverberandosi anche nei
rapporti interni, è applicabile anche da parte
delle società consorziate per le prestazioni rese
al consorzio»
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Reverse charge in edilizia
Le prestazioni di servizi
Quanto alle prestazioni di servizi, la mancanza di qualsiasi limitazione, rende applicabile il reverse charge a tutte le tipologie che si realizzano nel comparto edile.
Le forniture con posa in opera non rilevano, atteso che queste operazioni costituiscono delle cessioni di beni, dove la posa operazioni costituiscono delle cessioni di beni, dove la posa costituisce una prestazione accessoria e come tale, ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 633, non può modificare la natura dell’operazione principale, ma ne segue la disciplina.
Su questo argomento, si rileva la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, ha parlato di aliquota agevolata negli interventi di manutenzione, facendo rientrare nell’alveo delle prestazioni di servizi le cessioni con posa in opera.
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Reverse charge in edilizia
Le prestazioni di servizi
Per operare una distinzione tra appalto o contratto con posa in opera dalle cessioni con posa in opera si deve tenere presente che:
• se il soggetto passivo svolge un’attività di produzione o di commercio di beni la circostanza che ci sia una prestazione di commercio di beni la circostanza che ci sia una prestazione di posa non può modificare l’operazione che resta una cessione, mentre la prestazione resta una operazione accessoria.
• se il soggetto passivo svolge prestazioni di servizi, dove sono forniti anche beni e materiali, questi ultimi non sono in grado di trasformare la prestazione in una vendita, a nulla influendo il valore e la quantità del materiale impiegato.
48
Reverse charge in ediliziaDa tenere presente che in caso di applicazione di un’aliquota ridotta per l’acquisto di beni finiti (ad esempio l’idraulico che acquista una caldaia per montarla in un unità immobiliare) è concesso soltanto all’ultimo anello di commercializzazione
Ovviamente se anche l’artigiano facesse a sua volta Ovviamente se anche l’artigiano facesse a sua volta delle vendite perché l’operazione viene considerata come una cessione con posa in opera e non una prestazioni di installazione, non sarebbe più l’ultimo anello di commercializzazione e pertanto dovrebbe sempre acquistare i beni con aliquota ordinaria.
49
Reverse charge in ediliziaLe prestazioni di pulizia
l’impiego dei codici nella lettera a-ter i codici servono per identificare le attività.
Per quanto attiene le prestazioni di pulizia, l’amministrazione finanziaria ritiene che siano interessate le prestazioni rientranti nei codici 81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici e 81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di 81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di
impianti e macchinari industriali.
Un aspetto da porre in rilievo concerne la scelta da parte dell’Agenzia di escludere esplicitamente dal reverse charge le prestazioni rientranti nel codice 81.22.02 che interessano la pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali.
Questo significa che laddove l’amministrazione non stabilisca delle specifiche esclusioni, tutte le attività richiamate nei singoli codici Ateco 2007assumono rilevanza ai fini del reverse charge. 50
Reverse charge in edilizia
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo, quali:
uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici -
pulizia generale (non specializzata) di altre strutture
commerciali e professionali, nonché condomini Dalla classe
81.21 è esclusa: - pulizia specializzata, come la pulizia di 81.21 è esclusa: - pulizia specializzata, come la pulizia di
vetrate, pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di
inceneritori, di caldaie, di condotti di ventilazione e di
dispositivi di evacuazione dei fumi, cfr. 81.22
81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti
e macchinari industriali
51
Reverse charge in ediliziaPrestazioni di demolizione
Relativamente all’attività di demolizione di edifici, l’Agenzia richiama 43.11.00 Demolizione
- demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutturealtre strutture
Sulla base delle indicazioni fatte per le prestazioni di pulizia dovrebbero essere escluse tutte le altre operazioni di preparazione del cantiere, quali ad esempio lo sgombero di macerie, ancorché appartengano entrambe allo stesso gruppo 43.1
52
Reverse charge in ediliziaPrestazioni di installazione impianti
Per le prestazioni di installazione impianti l’amministrazione richiama i seguenti codici Ateco 2007:
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;costruzione;
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
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Reverse charge in edilizia
Prestazioni di installazione impiantiPoiché nella circolare n. 14/E non sono previste esclusioni o deroghe, le attività richiamate devono essere considerate nella loro interezza, sicché rientrano anche i lavori di manutenzione e riparazione, purché ovviamente interessino gli edifici.Ad esempio, gli interventi sugli impianti elettronici dovrebbero limitarsi alla rete (se inserita in canaline nel muri e non quelle
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limitarsi alla rete (se inserita in canaline nel muri e non quelle esterne) e non ai computer oppure nel caso di impianti di telecomunicazione, gli interventi dovrebbero interessare la rete e le centraline, ma non i telefoni che, al pari di qualsiasi elettrodomestico, possono essere connessi all’impianto mediante il collegamento con una semplice presa a muro.
Reverse charge in ediliziaUn’attenzione particolare merita l’ultimo codice Ateco 43.29.09 Altri
lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle
prestazioni riferite ad edifici) sembrerebbe avere natura residuale, in realtà le note esplicative ai codici Ateco indicano che il codice individua puntualmente una serie di prestazioni.
Precisamente si tratta della: “installazione in edifici o in altre opere di
costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di
aspirazione - installazione di impianti pubblicitari - installazione di
cancelli automatici - installazione di insegne elettriche e non -
montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni -
installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni. Dalla classe
43.29 sono escluse: - installazione di macchine apparecchiature
industriali, cfr. 33.20 - lavori di impermeabilizzazione in opere di
costruzione, cfr. 43.99 - installazione con operatore di impianti luci,
audio, e di amplificazione per manifestazioni, concerti eccetera, cfr.
90.02”55
Reverse charge in ediliziaPrestazioni di completamento
Per le prestazioni di completamento che non sono richiamate in alcun modo nel Testo Unico dell’edilizia e quindi sono di difficile individuazione, l’Agenzia richiama i seguenti codici Ateco :
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.56
Reverse charge in ediliziaQueste attività devono essere sempre assoggettate a reverse charge quando sono realizzate su edifici, tuttavia in un ottica di semplificazione, se sono realizzate nel contesto di un unico contratto che interessa i lavori di costruzione di un fabbricato, ovvero degli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente alle lett. c, d ed e della legge 5 agosto 1978 n. 457, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare all’intero 457, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare all’intero importo la disciplina IVA ordinaria.
Nel prendere atto di questa posizione si rileva come la possibilità di non parcellizzare il lavoro in tante prestazioni, non sia riconosciuta dall’amministrazione finanziaria agli interventi di manutenzione e ciò non è comprensibile poiché se ci si pone in un ottica di semplificazione, molto spesso gli interventi di manutenzione possono mostrarsi complessi e articolati al pari degli interventi pesanti precedentemente richiamati. 57
Reverse charge in edilizia
Sempre secondo l’Agenzia, dal codice Ateco 2007 n. 43.32.01 deve essere esclusa la posa in opera di arredi, in quanto non collegata alla nozione di edificio.
Infine, per quanto attiene gli ultimi due codici Ateco 2007, citati dall’amministrazione finanziaria nella circolare n. 14/E le note esplicative chiariscono che si tratta delle seguenti attività: dall’amministrazione finanziaria nella circolare n. 14/E le note esplicative chiariscono che si tratta delle seguenti attività:
codice 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili
(muratori) dei piccoli lavori edili cimiteriali,
codice 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli
edifici n.c.a. dei lavori di installazione di caminetti, di
costruzione di sottofondi per pavimenti, di pulizia di nuovi
edifici dopo la costruzione.
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Intervento di
Intervento di costruzione e ampliamento
Intervento di• restauro e risanamento
conservativo
È possibile non applicare il
reverse charge
È possibile non applicare il
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Intervento di completamento
conservativo• ristrutturazione edilizia • ristrutturazione
urbanistica
Intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria
applicare il reverse charge
Deve essere applicato il
reverse charge
Reverse charge in edilizia
Esclusioni soggettive
Nella circolare n. 14/E è prevista l’esclusione dal reverse
charge per:
• Produttori agricoli semplificati (con volume d’affari non
superiore a 7.000 euro)superiore a 7.000 euro)
• Esercenti attività di intrattenimento con detrazione
forfettizzata (art. 74, sesto comma DPR n. 633/1972
• Enti che hanno optato per le disposizioni relative alle
associazioni sportive dilettantistiche (L. n. 398/1991)
• Soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e le altre
attività spettacolistiche (art. 74-quater c. 5 DPR n. 633/72)60
Reverse charge in edilizia
Esclusioni soggettive
La circolare n. 14/E non ha richiamato i soggetti che hanno la
dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del DPR
n. 633 del 1972 che non essendo un regime speciale in caso
di reverse charge dovrebbero essere esclusi dalle
semplificazioni previste dall’art. 36 bis.semplificazioni previste dall’art. 36 bis.
Tuttavia al punto 10 della circolare viene affermato che:
«l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai
soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabili si
porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le
finalità di semplificazione previste per le norme speciali» per
questo motivo si ritiene che il reverse charge non sia
applicabile 61
Reverse charge in ediliziaPrevisioni per particolari settori economici
La circolare n. 14/E precisa che non possono rientrare nel regime
IVA per cassa le operazioni soggette al reverse charge.
Gli operatori nel nuovo regime dei minimi introdotto dall’art. 1,
commi da 54 a 89 L. n. 190/2014 emettono fattura con
l’indicazione «operazione in franchigia da IVA» e nelle fatture di l’indicazione «operazione in franchigia da IVA» e nelle fatture di
acquisto dove è applicato il reverse charge sono costretti a versare
materialmente l’imposta.
I cosidetti esportatori abituali in caso ricevano fatture in reverse
charge non possono utilizzare il plafond.
In caso di operazioni in favore di enti che applicano lo split
payment
62
Reverse charge in edilizia
• La lett. a), prevede che il reverse charge sia applicato al “settore edile” e secondo l’Agenzia delle Entrate (circ 29 dicembre 2006 n. 37/E) per la sua individuazione si deve fare per la sua individuazione si deve fare riferimento ai codici indicati nella lettera F della tabella Ateco 2007.
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Reverse charge in ediliziaDalle note esplicative della lett. F si puo comprendere così che “questa sezione comprende
l’attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa
include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici
prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea. I lavori di costruzione generali
riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici
e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come
autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la
costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche,
impianti sportivi eccetera. Questi lavori possono essere eseguiti in conto proprio o per conto terzi.
Parte dei lavori o il loro complesso possono essere effettuati in subappalto. Sono classificate in Parte dei lavori o il loro complesso possono essere effettuati in subappalto. Sono classificate in
questa divisione anche le unità responsabili di un progetto di costruzione nella sua globalità.
Sono incluse anche le attività di riparazione di edifici e le opere di ingegneria. Questa sezione
include la costruzione di edifici nel loro complesso (divisione 41), le opere di ingegneria civile
(divisione 42), nonché i lavori di costruzione specializzati (divisione 43). Il noleggio di
attrezzature con manovratore per costruzioni è classificato fra i lavori di costruzione specializzati
effettuati con tali attrezzature. Questa sezione comprende anche lo sviluppo di progetti per la
costruzione di edifici o di opere di ingegneria civile attraverso il reperimento di mezzi finanziari,
tecnici e fisici al fine di realizzare unità immobiliari. Se tali attività non sono finalizzate alla
successiva vendita dei manufatti costruiti (o dei progetti realizzati), bensì al loro impiego, l’unità
non deve essere classificata in questa sezione, ma in base al tipo di categoria di utilizzo, ossia
attività immobiliari, manifatturiero eccetera. In questa sezione è inclusa l’attività delle
cooperative finalizzate al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti
immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all’utilizzo proprio.” 64
Reverse charge in edilizia
Poiché la norma parla di settore edile, l’amministrazione finanziaria con la risoluzione del 13 luglio 2007 n. 172/E ha sottolineato come nonostante la presenza nelle note degli impianti industriali, il reverse charge deve essere circoscritto alle sole opere edilizie quali capannoni, depositi stabilimenti e non agli impianti industriali intesi come opere di ingegneria agli impianti industriali intesi come opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale ecc.
Altro aspetto da tenere a mente: il reverse charge interessa soltanto gli operatori che svolgono l’attività di installazione per conto terzi mentre ne sono esclusi gli operatori che installano beni di propria produzione. Anche in questo caso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, si veda al riguardo la risoluzione del 26 luglio 2007 n. 187/E.
65
Reverse charge in edilizia
Il presupposto soggettivo
Il reverse charge nel settore edile richiede sempre la presenza di almeno tre soggetti dove l’impresa appaltatrice e il subappaltatore devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco 2007, mentre nessuna rilevanza assume l’attività svolta dal soggetto appaltante che può anche essere un privato o un soggetto ad esso assimilato.
In pratica l’inversione contabile si applica dal secondo contratto d’appalto in poi, sono coinvolti, pertanto, anche altri subappaltatori laddove si configuri il cosiddetto “subappalto a cascata”.
66
Stazione appaltante appaltatore subappaltatore
Gli operatori devono svolgere attività rientranti nella lettera F
67
subappaltatore
Reverse charge in edilizia
Relativamente all’attività, secondo l’Agenzia delle Entrate sono obbligate al reverse charge quelle imprese che svolgono attività identificate al codice F, anche se non in via esclusiva o prevalente.
Quanto alle attività occasionali si deve ritenere che non debba essere applicato il reverse charge, a condizione che l’impresa non possegga ne l’organizzazione ne le strutture per svolgere un’attività rientrante nel codice F, di modo che sussistano realmente i caratteri di occasionalità.
68
Reverse charge in edilizia
Sempre in relazione al presupposto soggettivo relativamente ai consorzi si segnala il cambio di posizione dell’Agenzia che dopo aver precedentemente negato l’applicazione del reverse charge (circolare 29 dicembre 2006 n. 37/E) con la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007 ha riconosciuto anche a questi soggetti l’applicazione dell’inversione contabile, purché agiscano sulla base di un contratto di subappalto. Parimenti il reverse charge si applica anche ai rapporti fra cooperativa e soci.rapporti fra cooperativa e soci.
Infine, per quel che attiene le associazioni temporanee d’impresa, dato che sono civilisticamente e fiscalmente “trasparenti”, l’imprese associate risultano imprese appaltatrici dei lavori e non subappaltatrici per cui non opera il reverse charge.
Tuttavia si segnala che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007 ha sottolineato come sia possibile l’applicazione del reverse chargeladdove “l’associazione temporanea d’impresa assuma funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica”.
69
Reverse charge in edilizia
Il presupposto oggettivo
Dal punto di vista oggettivo la lettera a) circoscrive l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi in base a contratti di subappalto di cui all’art. 1655 cc, a cui devono aggiungersi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 che costituiscono gli appalti del piccolo imprenditore, mentre sono esclusi i contratti d’opera intellettuale, rese da professionisti e tutti i contratti di compravendita ancorché sia da professionisti e tutti i contratti di compravendita ancorché sia prevista la posa in opera.
Quanto ai contratti atipici come il contratto di avvilimento, di franchising, di global service e di house providing, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono soggetti al reverse charge in quanto rientrano nell’alveo dei contratti d’appalto a nulla influendo la circostanza del diverso nome ad essi attribuito.
Si ricorda come i contratti predisposti dai general contractor non sono interessati dall’inversione contabile per esplicita previsione di legge.
70
Reverse charge in edilizia
IL REVERSE CHARGE NELLE CESSIONI DI FABBRICATI
La terza e ultima ipotesi in cui l’inversione contabile trova applicazione nel settore immobiliare e nelle cessioni di fabbricati.
In base a quanto previsto dalla lett. a-bis) il reverse charge si applica “alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui ai
numeri 8-bis 8-ter del comma 1 dell’art. 10 per le quali nel relativo
atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione”atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione”
Evidentemente perché si possa applicare l’inversione contabile è necessario che entrambe le parti siano operatori economici e nell’atto di vendita o nel preliminare in caso di acconti, sia manifestata da parte dell’impresa cedente l’opzione per l’applicazione del regime dell’imponibilità IVA.
71
Reverse charge in edilizia
L’opzione non è ammessa per i fabbricati ancora in fase di ultimazione e per quegli immobili che non possono definirsi fabbricati, mentre è consentita se la cessione è effettuata dalle imprese costruttrici e ristrutturatrici dopo i cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dopo i cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero.
Diversamente per le altre imprese, l’opzione non è mai consentita se la cessione ha oggetto unità a destinazione abitativa, invece è sempre consentita se attiene dei fabbricati strumentali.
72
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972
«b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché
dei loro componenti ed accessori
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori»73
Reverse charge – telefoni cellulari
e microprocessoriPresupposto soggettivo
L’inversione contabile si applica unicamente alle cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettagliodettaglio
Ciò vale anche se la vendita al dettaglio è effettuata nei confronti di un cessionario/utilizzatore finale che sia un soggetto passivo
Il reverse charge non deve essere applicato quando le cessioni sono poste in essere da soggetti diversi dai commercianti al minuto direttamente nei confronti di utilizzatori finali 74
Reverse charge – telefoni cellulari
e microprocessoriPresupposto oggettivo
L’inversione contabile si riferisce a:
Ai telefoni cellulari e più in generale ai dispositivi la cui funzione principale sia di permettere di utilizzare servizi di fonia in mobilità
75
fonia in mobilità
Ai dispositivi a circuito integrato, la formulazione utilizzata nell’art. 17, co. 6 lett. c rispetto a quanto autorizzato dal Consiglio UE per cui secondo l’Agenzia delle Entrate circ 59 del 2010 si deve fare riferimento ai «dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale»
Reverse charge – telefoni cellulari
e microprocessoriPresupposto oggettivo
L’autorizzazione ai microprocessori si applica:
Ai beni destinati d essere installati in apparati analoghi al personale computer come i server aziendali.
Ai dispositivi comunque riconducibili ai concetti di «circuiti
76
Ai dispositivi comunque riconducibili ai concetti di «circuiti integrati elettronici individuati al codice NC 8542 3190 00 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune di cui all’Allegato 1 del reg. 2658/87/CEE» a cui si aggiungono secondo quanto previsto dalla ris. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2012 n. 13 i microprocessori individuati in base al codice NC 8542 3110.
I microprocessori possono essere anche installati su altre apparecchiature quali elettrodomestici
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1973
<<d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a
effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili
ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva
2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) ai
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate
dai gestori per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia
elettrica; >>
77
Reverse charge - Cessioni di quote di emissioni gas a
effetto serra e altri certificati c.d. verdi -
Secondo quanto affermato nel <<Videoforum 2015>> del 22 gennaio
2015 e nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 rientrano nella
disposizione i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le
garanzie di origine. L’Agenzia, infatti, è del parere che la natura e il
meccanismo di funzionamento dei titoli stessi, teso a consentire agli
operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispettooperatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto
ambientale, devono ritenersi “strettamente collegati al settore
dell’energia elettrica e del gas”.
78
Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1973
<<d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 3, lettera a)>>
79
Reverse charge - Cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di rivenditori
La normativa prevede che:
• la cessione sia a favore di soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, ad esempio vendita di energia elettrica da parte di soggetti passivi che possiedono un impianto fotovoltaicofotovoltaico
• sono comprese unicamente l’energia elettrica e il gas
• sono escluse le cessioni di calore e freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
• non ci sono limitazioni circa le modalità di fornitura, ad esempio il gas potrebbe essere ceduto mediante bombole
80
Art. 74, c. 7 del DPR n. 633 del 1972 «7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero,
di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet)
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli
anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al
pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello
Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione
della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è
annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo
comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibilii. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in
pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme
simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05). 81
Art. 74, c. 8 del DPR n. 633 del 1972 «8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei
semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale
comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01).
e bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)
e ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.11);
e quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.21) ;
e sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21). 82
Reverse charge Cessioni di pallet «usati»
«7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,»
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 ha chiarito che affinché torni applicabile il sistema di reverse charge non risulta necessario che i beni in esame siano inutilizzabili rispetto alla risulta necessario che i beni in esame siano inutilizzabili rispetto alla originaria destinazione, ma è sufficiente che siano ceduti in un ciclo di utilizzo successivo al primo, quindi, in qualsiasi fase di commercializzazione successiva alla immissione nel mercato del pallet nuovo.
Ad ogni modo l’inversione contabile non “scatta” quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: qui l’operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell’art. 12 del DPR n. 633 del 1972.
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Art 17 DPR n. 633 del 26 ottobre 1973
“7. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.”
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REGIME SANZIONATORIOREGIME SANZIONATORIO
D.LGS 18 DICEMBRE 1997 N. 4719-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento.
Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.".
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REVERSE CHARGE SANZIONI
Il regime sanzionatorio prevede:
1) Una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta (con un minimo di 258,00 euro) nei confronti del cessionario committente che non confronti del cessionario committente che non assolve l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile
REVERSE CHARGE SANZIONI
Il regime sanzionatorio prevede:2) Una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta (con un minimo di 258,00 euro) nei confronti del cedente o del prestatore in solido con il cessionario o il committente che ha irregolarmente addebitato l’imposta omettendone il cessionario o il committente che ha irregolarmente addebitato l’imposta omettendone il versamento.Si verifica tale caso quando il cedente o prestatore anziché applicare il reverse charge emette una fattura in regime ordinario e non versa l’imposta. Il cessionario o committente a sua volta non provvede a regolarizzare l’operazione
REVERSE CHARGE SANZIONI
Il regime sanzionatorio prevede:
3) Una sanzione ridotta al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta (con un minimo di 258,00 euro) a cui sono tenuti entrambi minimo di 258,00 euro) a cui sono tenuti entrambi gli operatori coinvolti in tutti i casi in cui le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell’inversione contabile, ma non hanno comportato alcun danno all’Erario atteso che il tributo è stato comunque corrisposto – circ n. 12/E del 2008 (risp. 10.1 e risol. N. 56/2009)
REVERSE CHARGE SANZIONI
Il regime sanzionatorio prevede:
4) Una sanzione ridotta al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta (con un minimo di 258,00 euro) a cui sono tenuti entrambi minimo di 258,00 euro) a cui sono tenuti entrambi gli operatori coinvolti in tutti i casi in cui le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell’inversione contabile, ma non hanno comportato alcun danno all’Erario atteso che il tributo è stato comunque corrisposto – circ n. 12/E del 2008 (risp. 10.1 e risol. N. 56/2009)
REVERSE CHARGE SANZIONI
Il regime sanzionatorio prevede:
5) Una sanzione da 5 o 10 per cento del corrispettivo non fatturato dal cedente o prestatore fermo restando cedente o prestatore fermo restando l’obbligo per il cessionario committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8 dell’art. 6, DLgs 471/1997
OPERAZIONI INTERESSATE DAL REVERSE CHARGE
CEDENTE PRESTATORE
NON EMETTE FATTURA
CESSIONARIO COMMITTENTE CHE NON HA RICEVUTOFATTURA ENTRO QUATTRO MESI DALLA DATA DIEFFETTUAZION DELL’OPERAZIONE PRESENTAALL’UFFICIO COMPETENTE NEI SUOI CONFRONTI, ENTROIL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO, UN DOCUMENTOIN DUPLICE ESEMPLARE DAL QUALE RISULTINO LEINDICAZIONI PRESCRITTE DALL’ART 21 DEL DPR N.633/72 RELATIVO ALLA FATTURAZIONE DELLEOPERAZIONI E CHE SIA STATO ANNOTATO NELREGISTRO DI CUI AGLI ART. 23 E 24 E QUELLO DI CUI ART25 (ART 6, COMMA 9 BIS DLGS N. 471/97
EMETTE FATTURA
CESSIONARIO COMMITTENTE ENTRO IL MESE DIRICEVIMENTO OVVERO ANCHE SUCCESSIVAMENTE, MACOMUNQUE ENTRO QUINDICI DAL RICEVIMENTO E CONRIFRIMENTO AL RELATIVO MESE, PROVVEDE ALLA
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FATTURA REGOLARE
RIFRIMENTO AL RELATIVO MESE, PROVVEDE ALLADOPPIA ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DI CUI AGLIARTICOLI 23 E 24 E QUELLO DI CUI ALL’ART. 25 (ART. 17,COMMA 5 DPR N. 633 DEL 1972)
EMETTE FATTURA IRREGOLARE CON IVA
L’IMPOSTA È VERSATA
L’IMPOSTA NON È VERSATA
È AMMESSA LA NOTA DIVARIAZIONE ENTRO L’ANNO DAPARTE DEL CEDENTE OPRESTATORE (CIRC. 17FEBBRAIO 2007 N. 11/E)
CESSIONARIO COMMITTENTE DEVE PREDISPORRE UNDOCUMENTO INTEGRATIVO IN DUPLIC ESEMPLARE ANNOTARLOSECONDO LE REGOLE DELL’INVERSIONE CONTABILE ED ENTRO ILTRETESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA REGISTRAZIONE DAEFFETTUARI NEI TERMINI INDICATI ALL’ART. 17, COMMA 5 DEL DPRN. 633 DEL 1972 DEVE RAPPRESENTARLO ALL’UFFICIO DELLEENTRATE COMPETENTE. NON DEVE ESERCITARE LA DETRAZIONEDELL’IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA (CIRC 12/E DEL 19FEBBRAIO 2008 QUES. 10.3)
D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472
Art. 5. Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con
dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle
previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti
dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire
cento milioni, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, e salva, per l'intero,
la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società,
dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma l. L'importo
può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. 3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono
indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della
portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica
inosservanza di elementari obblighi tributari. 93
D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472
Art. 6. Cause di non punibilità
1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile
quando l'errore non è determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono, nonché' da indeterminatezza delle richieste di disposizioni alle quali si riferiscono, nonché' da indeterminatezza delle richieste di
informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando
dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato
all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. 4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza
inevitabile.
5. 5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
94
DL 27 luglio 2000 n. 212
statuto del contribuenteArt. 10 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti
posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del
contratto. 95
REGIME SANZIONATORIO REGIME SANZIONATORIO (in VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017)
D.LGS 18 DICEMBRE 1997 N. 4719-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l’applicazione delle 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.
97
NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Comma 9-bis
Nel caso in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicare l’imposta ma il cessionario/committente non esegue gli adempimenti previsti per applicare l’inversione contabile è prevista una sanzione in misura fissa, compresa tra 500 e 20.000 euro, se la fattura ricevuta non è stata annotata in contabilità, la sanzione è applicata in misura proporzionale, dal 5% al 10%, applicata in misura proporzionale, dal 5% al 10%, commisurata all’imponibile, con un importo minimo di 1.000 euro.Nel caso in cui il cedente/prestatore non emette la fattura entro il termine di quattro mesi dalla data della prestazione e il cessionario/committente non regolarizza l’omissione entro i 30 giorni disponibili si applica una sanzione proporzionale, dal 5% al 10%, commisurata all’imponibile e con un importo minimo di 1.000 euro, è prevista una sanzione per indebita detrazione e una sanzione per infedele dichiarazione.
D.LGS 18 DICEMBRE 1997 N. 4719-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
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NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Comma 9-bis1:Nel caso in cui l’imposta è stata erroneamente assolta secondo il regime ordinario (e quindi versata dal cedente/prestatore) e non secondo il corretto meccanismo del Reverse si applica una sanzione in misura fissa, da 250 a 10.000 euro, a carico del misura fissa, da 250 a 10.000 euro, a carico del cessionario/committente con solidarietà del cedente/prestatore. Resta comunque valido il diritto alla detrazione dell’imposta irregolarmente versata. Il cessionario/committente non ha l’obbligo di regolarizzare l’operazione. Qualora l’applicazione dell’IVA ordinaria al posto del Reverse sia stata realizzata con intenti fraudolenti, la sanzione è proporzionale, dal 90% al 180%.
D.LGS 18 DICEMBRE 1997 N. 471
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
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NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Comma 9-bis2:Nel caso in cui l’imposta è stata erroneamente assolta secondo il meccanismo del Reverse in luogo del regime ordinario corretto si applica una sanzione in misura fissa, da 250 a 10.000 euro, a carico del cedente/prestatore con solidarietà del cedente/prestatore con solidarietà del cessionario/committente. Resta comunque valido il diritto alla detrazione dell’imposta irregolarmente versata dal cessionario/committente. Quest’ultimo non ha l’obbligo di regolarizzare l’operazione. Qualora l’applicazione dell’IVA ordinaria al posto del Reverse sia stata realizzata con intenti fraudolenti, la sanzione è proporzionale, dal 90% al 180%.
D.LGS 18 DICEMBRE 1997 N. 471
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
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NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Comma bis 9-ter:In caso di errata applicazione dell’inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta non è prevista alcuna sanzione. Vi è l’obbligo di eliminare nella contabilità IVA sia il debito sia il credito registrati in maniera errata. È debito sia il credito registrati in maniera errata. È possibile procedere al recupero dell’imposta eventualmente non detratta attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso. Questa stessa procedura è valida in caso di operazioni inesistenti con effetti sostanzialmente neutri, con l’aggiunta di una sanzione variabile dal 5% al 10% dell’imponibile.