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Manuale per i corsi di formazione e per l’attività professionale di responsabile tecnico delle imprese che effettuano la revisione dei veicoli
Autori vari con il coordinamento diEmanuele Biagetti
EGAF EDIZIONI SRL - 47100 FORLÌ - VIA F. GUARINI 2 - TEL. 0543/473347 - FAX 0543/474133 - WWW.EGAF.IT
4a EDIZIONE - FEBBRAIO 2008ISBN 978-88-8482-235-2
IL RESPONSABILE TECNICODELLE REVISIONI VEICOLI
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A1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CIRCOLARI ESPLICATIVE
A1NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CIRCOLARI ESPLICATIVE
A1.1 NORMATIVA COMUNITARIA SULLA REVISIONE (CONTROLLO TECNICO) DEI VEICOLI
Le direttive comunitarie, come noto, sono norme emesse dall’Unione europea e indiriz-zate agli Stati membri che devono, entro de-terminati tempi indicati nelle stesse direttive, adottare gli “strumenti giuridici” propri per ren-derle esecutive all’interno dello Sato. In Italia è prevista un’apposita legge annuale (denomi-nata appunto “legge comunitaria xxxx”) che re-cepisce tutte le direttive dell’anno ed individua gli strumenti con cui renderle esecutive (DPR, DM, ecc.). Per le direttive comunitarie relative ai veicoli il Codice della strada prevede espres-samente che esse vengano recepite nell’or-dinamento nazionale con decreti del Ministro dei trasporti e pertanto non vi è necessità che esse siano incluse nella “legge comunitaria”. È importante sottolineare che in caso di contrasto fra le norme comunitarie e quel-le interne allo Stato, prevalgono le norme comunitarie causando la disapplicazione di quelle nazionali. La direttiva europea 77/143/CEE del 29.12.1976, ha istituito, a livello comunitario, il controllo tecnico (la cosiddetta revisione) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e semiri-morchi. La norma comunitaria ha fi ssato essen-zialmente:• periodicità del controllo per le varie cate-
gorie di veicoli,• elementi del veicolo soggetti al controllo. La direttiva ha subito signifi cative modifi -che nel corso degli anni, volte a garantire, con maggiore effi cacia, le condizioni per:• una sicura circolazione dei veicoli nel rispet-
to dell’ambiente;• uniformità di concorrenza tra i trasportatori
appartenenti ai diversi Stati. La direttiva 96/96/CE ha sostituito, abro-gandola, l’originaria direttiva 77/143/CE, e ne costituisce organica stesura coordinata con tut-te le modifi che succedutesi nel tempo. Anche la direttiva 96/96/CE è stata suc-cessivamente modifi cata da:
• direttiva 1999/52/CE,• direttiva 2001/9/CE,• direttiva 2001/11/ CE,• direttiva 2003/27/CE. Gli allegati tecnici della direttiva 96/96/CE e successive modifi che e integrazioni sono sta-ti recepiti con DM 6.8.1998 n. 408 che pertanto, insieme all’art. 80 CDS e relativo regolamento di esecuzione costituisce la principale norma di riferimento nazionale.
A1.1.1 Le direttive recepite nell’ordinamento interno e già operanti
La direttiva 77/143/CEE, prima modifi ca-ta e integrata e, successivamente, sostituita in-tegralmente dalla direttiva 96/96/CE, contiene due allegati recepiti in Italia con DM 6.8.1998 n. 408:• allegato I: individua le categorie di veicoli
soggetti al controllo e la periodicità del con-trollo tecnico;
• allegato II: individua gli elementi da control-lare in sede di visita di revisione del veicolo.
Entrambi gli allegati sono stati oggetto di diverse modifi che; in particolare:• direttiva 88/449/CEE ha introdotto la revi-
sione quadriennale-biennale (la prima revisione dopo 4 anni dall’immatricolazione e successivamente ogni 2 anni) per gli au-tocarri;
• direttiva 91/328/CEE ha introdotto la revi-sione quadriennale-biennale anche per autovetture (compresi gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose) e per le autocaravan;
• direttive 92/54/CEE e 94/23/CE hanno am-pliato e integrato l’elenco dei controlli re-lativi ai dispositivi di frenatura;
• direttiva 92/55/CE ha introdotto criteri e modalità per effettuare i controlli relativi all’inquinamento atmosferico;
• direttiva 96/96/CEE (nuovo testo) ha intro-dotto i criteri per effettuare le verifi che del cronotachigrafo e del limitatore di veloci-tà ed ha assimilato i taxi e le autoambulanze ai veicoli aventi massa complessiva fi no a 3,5 t;
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A3 - IL RESPONSABILE TECNICO: REQUISITI, COMPITI E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ
A3IL RESPONSABILE TECNICO: REQUISITI,
COMPITI E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ
A3.1 REQUISITI DEI RESPONSABILI TECNICI NELLE REVISIONI VEICOLI
Il responsabile tecnico (o il titolare del-l’impresa qualora eserciti anche le funzioni di responsabile tecnico) deve possedere i se-guenti requisiti personali e professionali:• maggiore età,• cittadinanza italiana o di altro Stato comuni-
tario o di Stato extracomunitario con cui sia operante specifi ca condizione di reciprocità,
• integrità morale (requisiti morali): non es-sere sottoposto a misure restrittive di sicu-rezza personale o misure di prevenzione, non essere interdetto, inabilitato, fallito, non aver riportato condanne di cui alla lettera e), art. 240 regolamento di esecuzione CDS,
• idoneità fi sica all’esercizio dell’attività,• titolo di studio,• superamento di apposito corso di forma-
zione. I requisiti personali e professionali del re-sponsabile tecnico, devono sussistere du-rante tutto il periodo in cui l’impresa è ope-rativa; la permanenza di tali requisisti è con-trollata dalla provincia (v. paragrafo A6.2).
A3.1.1 Maggiore età e cittadinanza Il responsabile tecnico deve aver raggiun-to la maggior età e deve essere cittadino ita-liano o di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario con cui sia operante spe-cifi ca condizione di reciprocità. Per attestare i requisiti di maggiore età e di cittadinanza è suffi ciente una dichiarazione sostitutiva di certifi cazione.
A3.1.2 Requisiti morali Il possesso dei requisiti morali (“integri-tà morale”) è richiesto al responsabile tecnico come soggetto chiamato ad emettere una cer-tifi cazione tecnica (esito della revisione) di pub-blica fede. I requisiti morali necessari sono:• non essere e non essere stato sottoposto a
misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
• non essere e non essere stato interdetto
o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiara-zione di fallimento;
• non aver riportato condanne per delitti an-che colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefi ci previsti dall’art. 444 CPP e non essere sottoposto a procedimenti pe-nali.
In linea generale i requisiti possono esse-re comprovati con dichiarazione sostitutiva di certifi cazione.
A3.1.3 Idoneità fi sica all’impiego Il responsabile tecnico deve essere fi sica-mente idoneo all’esercizio dell’attività. Quale certifi cazione attestante l’idoneità fi sica all’esercizio dell’attività è necessaria la presentazione dello specifi co certifi cato me-dico rilasciato dalla ASL competente nella loca-lità di esercizio dell’attività.
A3.1.4 Titolo di studio Il responsabile tecnico deve aver conse-guito uno dei seguenti titoli di studio:• diploma di perito industriale,• diploma di geometra,• diploma di maturità scientifi ca,• laurea in ingegneria o laurea breve in inge-
gneria. Per attestare il possesso del titolo di studio è suffi ciente la presentazione di una dichiara-zione sostitutiva di certifi cazione.
A3.1.5 Corso di formazione per responsabile tecnico
Tutti i responsabili tecnici devono aver su-perato un apposito corso di formazione. Il requisito, tuttavia, può essere richiesto solo dopo l’attivazione degli appositi corsi nelle singole realtà territoriali; i responsabili tecnici operanti in imprese già autorizzate do-vranno dimostrare il superamento del cor-so di formazione nella prima o seconda ses-sione utile, pena la disattivazione del collega-mento telematico dell’impresa. Compete alle regioni ed alle province au-tonome di Trento e Bolzano promuovere, orga-nizzare e svolgere i corsi di formazione per
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A3 - IL RESPONSABILE TECNICO: REQUISITI, COMPITI E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ
A4NOZIONI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI,
EQUIPAGGIAMENTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI, DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
A4.1 CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
Tutte le macchine guidate dall’uomo, di qualsiasi specie, che circolano su strada sono considerate veicoli e ad esse si applicano le norme del CDS. Fanno eccezione quelle per uso di bambini o di invalidi. Tutti i veicoli a motore e quelli privi di motore sono suddivisi in classi (velocipedi, veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, slit-te, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimor-chi, fi loveicoli, ecc.) in base alle principali carat-teristiche tecniche che caratterizzano il veicolo stesso (numero delle ruote, dimensioni, poten-za del motore, numero di posti, carrozzeria del veicolo, ecc.). Una ulteriore specifi cazione dei veicoli è stabilita in base a:• possibili utilizzazioni del veicolo in relazione
alle caratteristiche tecniche che possiede (destinazione del veicolo),
• possibili utilizzazioni economiche del veico-lo (uso del veicolo).
Le norme relative alla classifi cazione dei veicoli contenute nel Codice della strada nazio-nale devono essere coordinate con le norme comunitarie che sostanzialmente classifi cano tutti i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole le macchine operatrici in 4 categorie internazionali (M, N, O, L). La classifi cazione in categorie internazio-nali recepita nell’ordinamento nazionale è uti-lizzata a livello europeo fi n dagli anni 70, epo-ca in cui sono state emanate le prime direttive comunitarie in materia di caratteristiche co-struttive e funzionali nonché di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. Pertanto, mentre i veicoli privi di moto-re (veicoli a braccia, a trazione animale, veloci-pedi e slitte) sono soggetti esclusivamente alle norme nazionali (CDS e relativo regolamento), i veicoli a motore e i loro rimorchi sono sog-getti alle norme comunitarie ed a quelle nazio-nali per quanto non in contrasto con le prime.
A4.1.1 Classifi cazione dei veicoli secondo il Codice della strada
I veicoli, secondo la classifi cazione tradi-zionale del CDS, si distinguono in:• veicoli senza motore,• ciclomotori,• motoveicoli,• autoveicoli,• fi loveicoli,• rimorchi,• macchine agricole,• macchine operatrici,• veicoli con caratteristiche atipiche.
A4.1.1.1 Classifi cazione dei veicoli senza motore
I veicoli senza motore sono:• veicoli a braccia: spinti o trainati dall’uomo
oppure azionati dalla forza muscolare del conducente,
• veicoli a trazione animale: distinti in veicoli destinati al trasporto di cose, di persone e carri agricoli,
• velocipedi: veicoli a due o più ruote azio-nati dalla forza muscolare umana (principal-mente tramite pedali) comprese le biciclette a pedalata assistita,
• slitte: circolanti solo in presenza di ghiaccio o neve.
A4.1.1.2 Classifi cazione dei ciclomotori I ciclomotori sono veicoli a motore aven-ti velocità non superiore a 45 km/h, distinti in ci-clomotori a:• due ruote,• tre ruote,• quattro ruote (quadricicli leggeri) aventi
determinate caratteristiche.
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A3 - IL RESPONSABILE TECNICO: REQUISITI, COMPITI E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ
Figura 2Ciclomotore a 2 ruote
Figura 3Ciclomotore a 3 ruote
Figura 4Ciclomotore a 4 ruote (quadriciclo leggero)
A4.1.1.3 Classifi cazione dei motoveicoli I motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, distinti in:• motocicli (a due ruote),• motocarrozzette, motocarri, mototrattori,
motoveicoli per trasporti specifi ci, moto-veicoli per uso speciale (a tre ruote),
• quadricicli a motore (a quattro ruote) de-stinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente.
Secondo le norme comunitarie valide an-che nel nostro Paese i motoveicoli si classifi ca-no in:• motocicli con o senza carrozzino (a tre
ruote, asimmetrici),• tricicli (a tre ruote, simmetrici).
Figura 5Motociclo
Figura 6Triciclo per trasporto di cose
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B1 - INTRODUZIONE ALLA STRUMENTAZIONE RELATIVA AL PROCESSO DI REVISIONE
B1INTRODUZIONE ALLA STRUMENTAZIONE
RELATIVA AL PROCESSO DI REVISIONE (LINEA COLLAUDO)
Le procedure di prova sui veicoli da sot-toporre a revisione sono defi nite dalla circola-re n. 88/95, dalla circolare n. 112/96, dal DM n. 628/1996 (v. Capo III - Procedure operative di prova sui veicoli) e puntualizzate dalle succes-sive modifi che ed integrazioni. In particolare, nel suddetto decreto vengo-no specifi cate le apparecchiature e le metodo-logie da applicare per effettuare correttamente le prove e valutarne l’esito. La normativa attualmente in vigore impone per gli autoveicoli:• la verifi ca dell’effi cienza dei dispositivi di
frenatura attraverso il banco provafreni;• la verifi ca di giochi e rotture di parti por-
tanti del telaio e della scocca, dei sistemi di sospensione e di sterzo, dell’effi cienza degli ammortizzatori utilizzando il banco prova-giochi;
• il rilievo della rumorosità esterna e la veri-fi ca della effi cienza dell’avvisatore acusti-co impiegando un fonometro;
• il controllo e la determinazione dell’orien-tamento e della intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli con l’ausilio di un provafari;
• la verifi ca delle emissioni, in particolare: - per i veicoli con motore ad accensione
spontanea: l’accertamento dell’opacità delle emissioni dallo scarico impiegando un opacimetro;
- per autoveicoli in circolazione con moto-re ad accensione comandata con con-vertitore catalitico: l’accertamento della concentrazione di CO al minimo, di CO, di O2 e del valore lambda al minimo ac-celerato utilizzando un analizzatore gas di scarico;
- per autoveicoli in circolazione con moto-re ad accensione comandata senza con-vertitore catalitico: l’accertamento della concentrazione di CO al minimo serven-dosi di un analizzatore gas di scarico;
• il controllo visivo delle parti del veicolo soggette e non alla verifi ca automatica.
Nei paragrafi successivi daremo un rapido sguardo a tutti gli apparati che devono essere
presenti in un centro di revisione sintetizzando-ne gli aspetti più importanti.
B1.1 BANCO PROVAFRENI Il banco provafreni è un’apparecchiatura che permette di verifi care l’effi cienza dei di-spositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota le forze di frenatura. Esistono due tipologie di provafre-ni basate su concetti fi sico-ingegneristici diver-si che si estrinsecano nell’utilizzo di rulli in un caso e piastre nell’altro:• banco provafreni a rulli. Questo tipo di
apparecchiatura deve, almeno, permettere di misurare le cinque seguenti grandezze fondamentali:
- forza massima di frenatura: forza di frenatura per la quale una delle due ruote dell’asse arriva alla soglia di slittamento predeterminata;
- dissimmetria di frenatura: rapporto tra il valore massimo della differenza delle forze di frenatura fra le ruote di destra e di sinistra di uno stesso asse, registrata nel corso della frenatura, e il valore della forza di frenatura massima al momento del bloccaggio della prima o di entrambe le ruote, espresso in percento (%);
- effi cienza frenante: rapporto tra la som-matoria delle forze frenanti di tutte le ruote alla soglia di slittamento (sempre che esso si verifi chi) ed il peso a vuoto del veicolo (massa del veicolo in ordine di marcia più la massa del conducente), espresso in percento (%);
- misura dello sforzo al pedale e al freno di stazionamento: forza sul pedale mi-surata al momento del bloccaggio delle ruote (o della prima ruota) non deve su-perare 500 N, anche qualora non si rag-giunga il bloccaggio; per quanto riguarda il freno di stazionamento se l’azionamen-to è a mano la forza massima non deve superare 400 N;
- slittamento: differenza fra la velocità periferica della ruota e quella dei rulli rapportata alla velocità periferica dei rulli, espressa in percento (%).
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C2 - CONTROLLO DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI VEICOLI NELLE REVISIONI
C2CONTROLLO DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI VEICOLI
NELLE REVISIONI
In sede di revisione deve essere accerta-to che l’impianto di frenatura nel suo com-plesso (elementi frenanti, comandi e dispositi-vi, ecc.) sia ancora effi ciente e garantisca pre-stazioni minime per una sicura circolazione del veicolo. Il controllo dei dispositivi di frenatura com-porta la verifi ca di:• stato meccanico,• squilibrio di frenatura,• effi cienza di frenatura,• sforzo sui comandi,• altri dispositivi e sistemi. Il controllo dei dispositivi di frenatura viene effettuato in parte mediante controlli a vista ed in parte mediante controlli strumentali. I controlli a vista consentono di accerta-re le condizioni dello stato meccanico ed il cor-retto funzionamento di tutti i dispositivi installa-ti sul veicolo (compreso il dispositivo ABS). I controlli strumentali eseguiti mediante banco prova freni consentono di rilevare:• squilibrio di frenatura tra ruote dello stesso
asse,• effi cienza di frenatura dell’impianto di servi-
zio, soccorso e stazionamento,• sforzo applicato sui comandi dei freni (a
mano, a pedale) mediante apposito trasdut-tore misuratore,
• altri specifi ci dati (ad es. ovalizzazione degli elementi frenanti sulle ruote).
Il banco prova freni elabora i dati caratte-ristici rilevati (massa del veicolo, sforzo sulle ruote, ecc.) e calcola i valori di effi cienza, squi-librio, ovalizzazione dei dispositivi frenanti del veicolo sottoposto a visita e prova. In particolari circostanze, il controllo dell’ef-fi cienza dell’impianto di frenatura può essere ef-fettuato anche con strumento decelerografo. La procedura di prova ed i valori limi-te ai quali attenersi durante le prove sono stati fi ssati dalle norme nazionali (Codice del-la strada, decreti del Ministro dei trasporti, cir-colari del DTT) (v. paragrafo A4.26 e paragra-fo A4.27) ed internazionali (direttive comunita-rie che, tuttavia, sono applicabili solo se recepi-te nell’ordinamento nazionale).
Per prove eseguite presso centri privati autorizzati sono obbligatorie la compilazione e la conservazione del referto che deve es-sere conforme al modello previsto dal DTT.
C2.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI
Le verifi che relative all’impianto di frena-tura effettuate mediante il banco prova freni:• possono essere infl uenzate da: - pneumatici dello stesso asse aventi di-
verso tipo di disegno del battistrada ov-vero pressioni di gonfi aggio differenti o pneumatici usurati in modo sensibilmen-te diverso,
- pneumatici che presentano lacerazioni e asportazioni della mescola oppure abra-sioni con affi oramento degli strati telati,
- pneumatici usurati aventi lo spessore mi-nimo inferiore a quello prescritto,
- cattiva ripartizione in senso trasversale del carico presente sul veicolo tra le ruo-te di uno stesso asse;
• richiedono una preventiva corretta impo-stazione dell’attrezzatura tramite indivi-duazione:
- del freno di soccorso di cui è munito l’autoveicolo (autovettura, autobus, au-tocarro, ecc.) che, di norma, è di tipo idraulico oppure meccanico (v. paragrafo A4.26.1),
- della tipologia dell’impianto frenante di cui è munito il ciclomotore o il motovei-colo che, di norma è di tipo tradizionale, combinato semplice o combinato,
- del tipo di trazione di cui è munito il vei-colo (integrale, permanente ovvero su uno o più assi).
Le prove condotte su autoveicoli e rimor-chi devono essere effettuate avendo cura di:• occupare la sede dei rulli con il veicolo il più
possibile in posizione ortogonale e centrata nel caso di banco prova freni a rulli, ovve-ro effettuare la prova con l’asse longitudina-le del veicolo coincidente con quello delle piastre e ad una velocità minima di almeno 10 km/h nel caso di banco prova freni a piastre;
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C2 - CONTROLLO DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI VEICOLI NELLE REVISIONI
• effettuare la prova a veicolo in moto se mu-nito di dispositivo servofreno;
• iniziare il ciclo della prova dopo aver fatto girare le ruote per qualche secondo qualora i pneumatici siano bagnati;
• agire sul pedale del freno lentamente e pro-gressivamente fi no al bloccaggio (si riesce in tal modo a controllare anche eventuali fl uttuazioni del valore dello sforzo frenante);
• interrompere la prova manualmente (me-diante il pulsante Stop) se il veicolo è munito di riduttore di frenata e non si raggiunge il bloccaggio.
Le prove condotte su ciclomotori e mo-toveicoli devono essere effettuate avendo cura di:• allineare e centrare correttamente la ruota
anteriore e posteriore rispetto al banco pro-va e rilevare lo sforzo frenante, dopo aver attivato il dispositivo di bloccaggio rispetti-vamente della ruota posteriore e anteriore;
• effettuare la prova ad una velocità minima di almeno 7 km/h nel caso di banco prova freni a piastre;
• iniziare il ciclo della prova dopo aver fatto girare le ruote per qualche secondo qualora i pneumatici siano bagnati;
• eseguire in una sola fase la prova sulla singo-la ruota azionando contemporaneamente tut-ti i comandi che agiscono sulla ruota stessa indipendentemente dalle caratteristiche del-l’impianto frenante (combinato o integrale);
• verifi care che il peso rilevato sia superiore al 65% del peso massimo ammesso nel caso di veicoli a tre o quattro ruote adibiti al tra-sporto di cose.
C2.2 STATO MECCANICO Il controllo dello stato meccanico dei di-spositivi di frenatura viene effettuato prevalen-temente con controlli a vista. L’accertamento di difetti meccanici o di funzionamento sugli elementi soggetti a con-trollo (elenco unifi cato valido per tutte le cate-gorie di veicoli soggette a revisione compresi ciclomotori e motoveicoli) è causa di esito sfa-vorevole della visita di revisione.
C2.2.1 Controllo di autoveicoli, rimorchi e quadricicli a motore
Il controllo dello stato meccanico dei di-spositivi di frenatura consiste essenzialmen-te nella verifi ca con controllo a vista dello sta-to di:• tubazioni e tubi (posizionamento e corretto
fi ssaggio), di corde e comandi realizzati con cavi fl essibili (funzionamento e danneggia-mento) e dei gruppi frenanti (zona esterna) compresi i relativi dispositivi di azionamento,
• tiranteria (riparazioni e danneggiamenti),• articolazioni,• accumulatori di energia (corrosione),• stato di ferodi, dischi, tamburi, guarnizio-
ne dei cilindretti, cilindri frenanti,• impianti idraulici: pedale (azionamento e
tenuta della pressione) amplifi catori e tuba-zioni degli amplifi catori della forza frenante, registrazione di limitatori e regolatori della forza di frenatura,
• impianti ad aria compressa: compressore, pressione di innesto e disinnesto, ermetici-tà, pressione e suo mantenimento,
• impianti meccanici: dispositivi di aziona-mento, chiusura e bloccaggio.
C2.2.2 Controllo di motoveicoli e ciclomotori
Il controllo visivo generale, effettuato con controlli a vista, durante l’ispezione esterna del veicolo, deve essere eseguito accertando con particolare cura che:• impianto sia azionabile con gradualità e
mantenga continuità e moderabilità;• parti dell’impianto e dispositivi di segna-
lazione visiva e di allarme siano in buono stato e non danneggiati o usurati;
• tubazioni e tubi non siano danneggiati, eccessivamente corrosi o invecchiati, fi s-sati correttamente;
• corde e comandi siano funzionanti, non corrosi o rovinati;
• gruppi frenanti non siano danneggiati, corrosi o deteriorati;
• tiranteria ed articolazioni siano integre;• componenti dei freni sulle ruote siano in
corretto stato (ferodi, dischi, tamburi, guar-nizioni, ecc.).
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C2 - CONTROLLO DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI VEICOLI NELLE REVISIONI
C2.2.3 Controllo visuale di autoveicoli fi no a 3,5 t
Il controllo verte su elementi e dispositi-vi che costituiscono l’impianto di frenatura idraulico e meccanico (stazionamento) degli autoveicoli. Il controllo viene effettuato trami-te osservazione diretta del vano motore e del-la zona inferiore della scocca con l’ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione ed eventuale lampada.
Figura 115Elementi impianto frenante
(vano motore)1 Pompa,2 tubazioni,3 serbatoio olio,4 servofreno a depressione,5 tubo depressione servofreno.
Figura 116Elementi impianto frenante
(vano motore)a Pompa,b tubazioni,c serbatoio olio freni.
Figura 117Pedaliera (abitacolo)
Superfi cie antisdrucciolo del pedale del freno (1) e della frizione (2).
Figura 118Leva del freno di stazionamentotra i sedili anteriori (abitacolo)
Figura 119Correttore di frenata
(parte inferiore della scocca)a Particolare del dispositivo.
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IL RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI VEICOLI 205
C6 - CONTROLLO ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI NELLE REVISIONI VEICOLI
C6CONTROLLO ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI
NELLE REVISIONI VEICOLI
Assi, sospensioni e pneumatici devo-no essere sottoposti ad un accurato controllo in sede di revisione del veicolo per accertare che siano in buono stato di conservazione ge-nerale. Il controllo riguarda tutte le categorie di veicoli. Il controllo di assi e sospensioni viene effettuato in parte:• con controlli a vista tramite osservazione di-
retta degli elementi costitutivi della sospen-sione, e in parte
• in via strumentale con banco prova giochi e ponte sollevatore sul quale, di norma, sono installate le piastre di traslazione.
Il controllo dei pneumatici viene effettua-to con controlli a vista tramite osservazione di-retta delle ruote. L’effi cienza degli ammortizzatori può essere verifi cata tramite utilizzo di apposite piastre che imprimono un moto sussultorio alla sospensione e rilevano lo stato d’effi cien-za dei singoli dispositivi e la differenza di effi -cienza tra i due elementi installati sullo stesso assale. Per prove strumentali eseguite presso centri privati autorizzati non sono obbligato-rie la compilazione e la conservazione del re-ferto.
C6.1 MODALITÀ PER ESEGUIRE I CONTROLLI
Per eseguire correttamente il controllo è indispensabile:• verifi care la corretta pressione di gonfi aggio
dei pneumatici (deve essere quella prescrit-ta dal costruttore del veicolo);
• controllare che i pneumatici siano: - dello stesso tipo di quello riportato sulla
carta di circolazione, - usurati uniformemente;• posizionare il veicolo in asse sulle pedane
mobili;• applicare l’apposito premi pedale per bloc-
care le ruote tramite il pedale del freno di servizio del veicolo.
C6.2 ASSI E SOSPENSIONI Tra i principali cedimenti meccanici che possono interessare assi e sospensioni si evi-denziano:• danneggiamento degli elementi elastici
della sospensione (molle elicoidali, foglie della balestra, barre di torsione, cavallotti degli assali, staffe);
• lesioni o saldature di: - assali o ponti delle sospensioni rigide, - bracci delle sospensioni indipendenti;• danneggiamenti in corrispondenza degli an-
coraggi degli elementi elastici, dei bracci delle sospensioni o delle barre di torsione;
• giochi di: - ancoraggi delle aste di reazione (punto-
ni, tiranti) degli assali, - articolazioni delle barre di accoppia-
mento degli assali sterzanti;• lacerazioni o tagli degli involucri di gom-
ma contenenti aria delle sospensioni di tipo pneumatico.
I controlli comprendono anche l’eventua-le verifi ca dell’eventuale allentamento del ser-raggio di dadi, bulloni, ecc. riscontrabile a vista e del buono stato di guarnizioni, soffi etti e cap-pucci degli organi della sospensione. Gli organi di sospensione non devono aver subito modifi che senza specifi ca autoriz-zazione del costruttore del veicolo; l’eventuale modifi ca deve essere approvata dai CPA o dal CSRPAD. Il dispositivo di sollevamento dell’assa-le (di norma, terzo o quarto asse dei veicoli pe-santi), qualora presente, deve essere regolar-mente approvato.
C6.2.1 Controllo degli elementi elastici e degli ammortizzatori
Gli elementi elastici e gli ammortizzato-ri sono soggetti a perdere effi cienza nel tem-po per effetto della normale usura o per effetto di eventi accidentali che ne causano deteriora-mento precoce (urti di particolare entità dovuti a buche, all’eccessivo carico sul veicolo, ecc.). Gli elementi elastici (molle, balestre, barre di torsione) della sospensione sono soggetti a:
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206 IL RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI VEICOLI
C6 - CONTROLLO ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI NELLE REVISIONI VEICOLI
• perdere le loro proprietà elastiche, scarican-dosi (il veicolo tende ad abbassarsi visto-samente in corrispondenza dell’elemento scarico o fortemente usurato);
• irrigidirsi nel caso di veicoli equipaggiati con sospensioni idropneumatiche; l’elemento elastico deve essere considerato scarico quando si rileva una forte perdita di elasticità;
• danneggiarsi (rottura delle foglie delle bale-stre, delle molle, ecc.).
Gli ammortizzatori devono essere consi-derati non effi cienti quando:• non smorzano le oscillazioni della molla;
il difetto si rileva sollecitando manualmente l’elemento elastico della sospensione con decise pressioni verticali e verifi cando che il moto di oscillazione non si smorza rapida-mente oppure utilizzando apposita strumen-tazione;
• presentano rilevanti squilibri di effi cien-za tra gli elementi installati sulle ruote di uno stesso asse (effi cienza differente rilevabile mediante apposita apparecchiatura, costi-tuita da piastre prova-ammortizzatori che imprimono un moto sussultorio alla sospen-sione).
C6.2.2 Controllo visuale degli autoveicoli fi no a 3,5 t
Il controllo riguarda i principali elementi costitutivi di assi e sospensioni. Il controllo si esegue con l’ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione e relativo banco prova giochi.
Figura 168Sospensioni anteriori
a Semiasse,b tiranteria sterzo,c ruota,d, e, f, h elementi di sospensione.d fi ssaggio alla carrozzeria.
Figura 169Sospensione posteriore
a Ammortizzatore,b molla elicoidale,c braccio oscillante della sospensione.
Figura 170Sospensione posteriore di autovettura
Figura 171Gruppo sospensione anteriore di autovettura
a Ammortizzatore,b braccio oscillante.
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IL RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI VEICOLI 279
D1 - SISTEMA DI QUALITÀ NELLE AZIENDE E RELATIVA CERTIFICAZIONE
D1SISTEMA DI QUALITÀ NELLE AZIENDE E RELATIVA
CERTIFICAZIONE
Qualità è un termine molto utilizzato, sia nel linguaggio economico, sia nel modo di par-lare di tutti i giorni, media compresi. Ma cosa si intende per qualità? Probabilmente, ogni persona attribuisce a questa parola un signifi cato diverso. Un buon aiuto ci viene da una frase di Pe-ter F. Drucker: “La qualità in un prodotto o ser-vizio non è ciò che il fornitore vi mette. È ciò che il cliente ne ricava e per cui è disposto a pagare”. In questa frase sono contenuti molti con-cetti fondamentali che ritroveremo nel nostro viaggio all’interno del mondo della Qualità, pri-mo fra tutti, la centralità del ruolo del cliente. Oggi, con il termine “Qualità”, inteso a li-vello di attori dello scenario economico, ci si ri-ferisce frequentemente ai principi dettati dalle Norme ISO della cosiddetta serie 9000, appli-cati in azienda, di solito, per l’ottenimento della certifi cazione di conformità, rilasciata da enti di terza parte. In sostanza, il processo avviene con le se-guenti fasi:• l’impresa decide volontariamente di ade-
guarsi ai requisiti della norma internazionale;• una volta avviato il sistema di gestione per
la qualità, può essere richiesta la verifi ca di conformità ad un ente “super partes”;
• superato l’iter di controllo, l’ente emetterà la certifi cazione di conformità, che ha validità normalmente triennale;
• seguiranno poi ulteriori verifi che, per il man-tenimento (normalmente annuale) e rinnovo della certifi cazione a scadenza.
Le norme, o standard della serie ISO 9000 sono applicabili a tutti i settori merceolo-gici e a tutte le tipologie di impresa, compresi gli enti no-profi t. Ciò è possibile in quanto non si tratta di norme riferite ai prodotti, o servizi, ma alle regole di conduzione del “sistema im-presa” nel suo complesso. Conseguentemente, la certifi cazione otte-nibile su UNI EN ISO 9001: 00 offre garanzie non tanto sulla qualità del prodotto dell’impre-sa, ma sulla correttezza della gestione impren-ditoriale del sistema.
Ovviamente, una gestione imprenditoriale corretta comprende il recepimento dei requisi-ti del prodotto/servizio che il cliente desidera, siano essi requisiti espressi o derivanti da nor-me di legge, o anche requisiti inespressi. Per il momento sottolineiamo solo un con-cetto: la certifi cazione di conformità ad UNI EN ISO 9001:00, nota come “certifi cazione di qualità”, non è una certifi cazione di prodot-to, ma del sistema d’impresa.
D1.1 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NEL CONTESTO ODIERNO
I dati pubblicati da ISO (“The ISO Survey of Certifi cations 2005”), ci informano che a livel-lo mondiale esistono 776.608 imprese certifi ca-te conformi a ISO 9001:00, imprese localizza-te in 161 Paesi (o sistemi economici autonomi). Il tasso di crescita del 2005, rispetto al 2004, è del +15%, il che denota che il fenome-no è ben lungi dalla saturazione, come da più parti si paventa. Quasi il 70% del numero di imprese certifi -cate è dislocato nei primi 10 paesi (per numero di certifi cazioni), cioè:
China 143.823,00 19%Italy 98.028,00 13%
Japan 53.771,00 7%Spain 47.445,00 6%
United Kingdom 45.612,00 6%Usa 44.270,00 6%
Germany 39.816,00 5%India 24.660,00 3%
France 24.441,00 3%Australia 16.922,00 2%
Tabella 3(elaborazione degli autori su dati ISO)
Come vedremo nei capitoli seguenti, il dato italiano è solo apparentemente lusinghie-ro, in quanto, frequentemente, il motore che nel nostro paese ha trainato la crescita del nume-ro di imprese certifi cate è il desiderio, o la ne-cessità, di poter disporre di una certifi cazione di conformità.
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E1 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI LOCALI
E1CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI LOCALI
E1.1 LOCALI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALLE REVISIONI VEICOLI
I locali, che devono essere nella disponibi-lità continua e incondizionata dell’impresa o del consorzio, devono avere le caratteristiche di-mensionali ed essere muniti di autorizzazio-ni amministrative previste dall’art. 239 regola-mento CDS.
E1.1.1 Caratteristiche dei locali I requisiti dei locali, che devono permanere durante tutto il periodo in cui l’impresa è opera-tiva (v. paragrafo A6.2), riguardano essenzial-mente:• caratteristiche dimensionali,• autorizzazioni amministrative.
E1.1.1.1 Caratteristiche dimensionali dei locali
Le imprese autorizzate a effettuare re-visioni di autoveicoli ed eventualmente moto-veicoli e ciclomotori (qualora ne abbiano fatto esplicita richiesta) devono avere locali aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:• superfi cie di offi cina non inferiore a 120 m2,• larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m,• ingresso di larghezza non inferiore a 2,50
m e altezza non inferiore a 3,50 m. Ciascun impresa di autoriparazione ap-partenente a consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, autorizzata ad effettuare revisioni di autoveicoli ed eventual-mente motocicli e ciclomotori (qualora ne ab-biano fatto esplicita richiesta) deve avere locali aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:• superfi cie di offi cina non inferiore a 80 m2,• larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m,• ingresso di larghezza non inferiore a 2,50
m e altezza non inferiore a 3,50 m. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, autorizzate ad effettuare esclusivamente re-visioni di motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:• superfi cie di offi cina non inferiore a 80 m2,• larghezza non inferiore a 4 m,
• ingresso di larghezza non inferiore a 2 m e altezza non inferiore a 2,50 m.
Certifi cazione: planimetria in scala dei locali in cui vengono effettuate le revisioni (si suggerisce scala 1:100).
E1.1.1.2 Autorizzazioni amministrative dei locali
I locali delle imprese devono possedere le autorizzazioni amministrative relative a:• agibilità e destinazione d’uso: certifi cato
di agibilità dal quale si evinca la destinazio-ne d’uso (che può essere la stessa di quella dei locali destinati all’attività di autoripara-zione);
• idoneità ambientale USL: certifi cato di idoneità ambientale USL oppure dichiara-zione sostitutiva (DPR 28.12.2000 n. 445) attestante che è stato redatto documento di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 4 DLG n. 626/1994 e che è garantita la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 3 del DLG n. 626/1994;
• prevenzione incendi: certifi cato prevenzio-ni incendi (CPI) rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco oppure nulla osta preventivo (NOPI) oppure dichiarazione temporanea-mente sostitutiva; in alternativa può essere presentata una dichiarazione redatta dal ti-tolare dell’impresa in attesa del sopralluogo del Comando dei vigili del fuoco attestante il rispetto della normativa di sicurezza antin-cendio.
Qualora l’offi cina sia idonea a ricevere non più di 9 veicoli, occorre presentare dichia-razione sostitutiva di atto notorio che i locali del-l’impresa non sono soggetti alla normativa pre-venzione incendi (art. 4 legge 26.7.1965 n. 966).
E1.1.1.3 Insegna di offi cina autorizzata all’esterno dei locali
All’esterno dei locali presso cui si svolgo-no le revisioni deve essere installata, in posi-zione ben visibile, una insegna conforme a quella dell’allegato 2 al DD 4.4.1995; l’insegna deve avere altezza non inferiore a 200 mm e larghezza non inferiore a 300 mm.
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