il preposto · il costo della non prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori il costo...
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Il Preposto
COSA SI INTENDE PER SICUREZZA???
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Per questo sono necessarie anche la
tua attenzione e la tua collaborazione,
oltre al senso di responsabilità del tuo
datore di lavoro e di tutti i soggetti
coinvolti
La più efficace definizione di cultura
della salute e sicurezza deriva
direttamente dall’origine etimologica
latina: “sine cura” del termine
sicurezza. Il lavoro “senza
preoccupazione” .
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Fare sicurezza o non fare sicurezza:
costi e benefici a bilancio
Quanto costa FARE sicurezza?
Quanto costa NON FARE sicurezza?
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
IL COSTO DELLA NON PREVENZIONE
della salute e sicurezza dei lavoratori
Il costo degli infortuni in Italia è di circa 45
miliardi di euro
I costi globali (lesioni, patologie e incidenti
senza lesioni legati al lavoro) sono stimati pari
a circa il 5-10% di tutti i profitti aziendali lordi
delle aziende britanniche
I costi non assicurati derivati da perdite
accidentali sono fra 8 e 32 volte più grandi
dei costi assicurati
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Costi della NON sicurezza
INDIVIDUI/LAVORATORI
Perdita della salute fisica
Riduzione della qualità della vita
Impatto a livello psicologico e sociale
Riduzione degli introiti economici
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Impatto sull’efficienza ed efficacia lavorativa Perdita di risorse (materiali e know how) Perdita di fiducia delle maestranze e conseguente peggioramento del “clima” sociale e organizzativo Aumento delle spese (multe, aumento premi assicurativi, sostituzione macchinari, ricerca, selezione e formazione nuovo personale) Aumento delle spese di gestione organizzativa Aumento delle spese legate alla gestione delle pratiche giudiziarie
Costi della NON sicurezza x L’AZIENDA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Chi dirige il lavoro altrui deve farsi carico
anche della sua incolumita’
• Dipendenza amministrativa e direzione
funzionale sono due concetti distinti.
• La responsabilita’ della sicurezza e salute del lavoratore e’ di chi lo impiega.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
CHI É IL PREPOSTO
La qualifica di preposto non si basa su formali indicazioni
giuridiche, di legge, ma scaturisce dalle mansioni effettivamente Svolte in Azienda. Il preposto è
il soggetto che assume una posizione di preminenza, di
controllo ed ordine, in merito alla Sicurezza.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
CHI É IL PREPOSTO
Il preposto è chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, tanto da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e sulle norme di sicurezza da osservare. Secondo le norme in vigore, il conferimento della qualifica di preposto non richiede quindi particolari procedure formali o giuridiche, ma si basa sulle mansioni effettivamente svolte.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
CHI É IL PREPOSTO
Il preposto è chi possiede “di fatto” l’autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire, per questo deve essere, lui stesso prima di tutti gli altri, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
CHI É IL PREPOSTO La legge sollecita inoltre attenzioni che vanno al di là di un generico impegno: l’attenzione ai temi della salute e della sicurezza deve essere continua affinché non si verifichino infortuni, deve essere finalizzata alla tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori, quindi non può risolversi solo nel fornire i presidi antinfortunistici e in un generico invito a servirsene. Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
CHI É IL PREPOSTO I preposti sono tenuti ad applicare concretamente le istruzioni che, in materia di sicurezza, vengono impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti, con una costante opera di verifica e sollecitazione nei confronti dei lavoranti affinché siano attuate tutte le attenzioni idonee a promuovere una tangibile cultura della sicurezza in cantiere.
“Se necessario devono anche attivare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguano alle disposizioni di sicurezza” (Cassazione Penale Sez.III - Sentenza n.11406 del 7/10/1999). Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
COSA DICE LA LEGGE???
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Cosa dice la legge???
Il D. Lgs. n. 81/2008
c.d. Testo Unico Sicurezza
Il 30 aprile 2008 viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 81/2008,
attuativo della delega conferita al Governo
con l’art. 1 della legge n. 123/2007. Entra in
vigore, con qualche deroga, il 15.5.2008.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Il Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2, c.1 lett.e).
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
L’ASSUNZIONE
DELLA
RESPONSABILITÀ
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
La sicurezza prevede un sistema
di responsabilità che deve essere
conosciuto e condiviso
Ognuno ha il suo posto nel
sistema delle responsabilità
Non esistono soggetti passivi
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Reato
Ogni comportamento umano in
contrasto coi fini dello stato ed a cui
l’ordinamento ricongiunge come
conseguenza una sanzione penale
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
REATI
REATI DI PERICOLO
REATI DI DANNO
ART. 589 CPP – Omicidio colposo
ART. 590 CPP – Lesioni personali colpose
ART. 437 C.P.P. – Rimozione od omissione di
cautele contro infortuni
ART. 451 C.P.P. – Omissione colposa di
cautele o difese contro
disastri o
infortuni sul lavoro
RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI
DEL POTERE
La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i
poteri
RESPONSABILITÀ POTERE
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Giurisprudenza
- “Le qualità di dirigente e preposto
discendono dalla loro posizione assunta
all'interno delle singole aziende o enti”.
- “ Con il termine “SOVRINTENDERE”,
secondo il concorde orientamento della
dottrina e della giurisprudenza, si indica
l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei
dipendenti per garantire che esso si svolga
nel rispetto delle regole di sicurezza.”
(Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192)
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
La responsabilità del
preposto è
uno “stato di fatto”
conseguente
al ruolo e funzioni che il
soggetto
assume e svolge in in
Azienda.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
RESPONSABILITÀ
Nel caso di lavoratori, esperti o inesperti,
l’assunzione di responsabilità, e quindi il
ruolo di preposto, scaturisce dal fatto che
questo lavoratore impartisce direttive ed
ordini ad altri lavoratori. E’ la sua
autorevolezza nei confronti dei lavoratori
(riconosciuta dagli stessi) che, di fatto, lo fa
diventare “preposto”.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
RESPONSABILITÀ
Secondo la giurisprudenza, quindi, anche un semplice lavoratore può assumere il ruolo di preposto di fatto, basta che esistano le condizioni sopra riportate. In tal senso esistono precise sentenze in materia: “...non si nega che un lavoratore possa assumere il volto di preposto, anche se inesperto, ancorché quella qualità gli venga riconosciuta di fatto, nel dare direttive e impartire ordini, dagli operai sui quali viene esercitata” (Cass. Penale sez.IV - sentenza n.952 del 05/02/97).l
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
RESPONSABILITÀ
Questa sentenza è particolarmente interessante, in quanto sottolinea che sono proprio i lavoratori stessi a riconoscere ad uno di loro il ruolo di “capo” e quindi di preposto. Un elemento ribadito anche da una seconda sentenza in materia: “Il lavoratore può volontariamente assumere le attribuzioni proprie del datore di lavoro in materia antinfortunistica nel momento in cui sia investito di una posizione di supremazia, nota anche ai lavoratori, e dunque logicamente compatibile, per questi ultimi, con quella volontaria assunzione” (Cass. 28/09/93). Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
RESPONSABILITÀ Allo stesso tempo però, sempre la giurisprudenza si esprime per evitare una possibile ambiguità sul tema della specializzazione. Infatti non può essere
considerato preposto un lavoratore per il solo fatto di essere più esperto di altri in determinati compiti “...quest’operaio, nel momento in cui esegue il lavoro in cui è esperto, è pur sempre un lavoratore, che, per quanto dotato di autonomia, deve essere seguito da qualcuno che abbia poteri di supremazia tali da richiamarlo al rispetto delle norme antinfortunistiche” (Cass. 05/01/99). Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
RESPONSABILITÀ
Appare inoltre evidente che, in ogni caso, quando la qualità di preposto viene di fatto
assunta da un lavoratore non viene però meno la responsabilità del datore di lavoro e di eventuali dirigenti, che hanno il compito di curare gli aspetti inerenti la sicurezza.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
COSA DEVE FARE
IL PREPOSTO
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Gestire la sicurezza significa essenzialmente
assumere l’onere di tradurre in azioni concrete le decisioni prese
dal datore di lavoro e quindi attuarle nelle proprie effettive
attribuzioni e competenze.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Azioni del preposto
Il preposto deve svolgere un costante e
specifico controllo sul comportamento
dei lavoratori e sul rispetto, da parte
degli stessi, delle norme e delle
disposizioni organizzativo / tecniche
decise dall’azienda. Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Azioni del preposto
Sulla scorta di quanto esposto, appare meglio definito il profilo e il ruolo del preposto. Nell’ambito della propria area funzionale, il preposto è sì privo di potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, ma svolge però fondamentali e imprescindibili COMPITI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Azioni del preposto E’ responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro per il concreto svolgimento dell’attività; Informa i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; Vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali; Verifica se nelle fasi di produzione si presentino rischi imprevisti e prende opportune cautele;
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Azioni del preposto
“ll preposto che rimane colpevolmente inerte di fronte ad una situazione concernente il mancato utilizzo del DPI da parte di un lavoratore, poi infortunatosi, e di altri operai, omettendo da un lato la pretesa d’uso e dall’altro la doverosa segnalazione al datore di lavoro, è imputato di responsabilità colposa” (Cass. Penale sez.III Sentenza del 29/05/2005).
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Eventuali compiti interni
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Compiti aziendali
Come abbiamo fin qui visto, la figura del preposto trova la sua naturale collocazione e definizione all’interno della propria organizzazione aziendale, dove può svolgere (nell’ambito delle “rispettive attribuzioni e competenze”) i compiti di controllo e sorveglianza della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché di segnalazione ai vertici aziendali ed al servizio di prevenzione e protezione di eventuali difformità o nuovi rischi riscontrati
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Compiti aziendali
Nel settore delle scuole può capitare che alla figura del preposto aziendale (soprattutto se di alto profilo organizzativo) vengano assegnati anche compiti per così dire interaziendali, che interessano cioè più organizzazioni aziendali e/o lavoratori autonomi che operano nella stessa unità produttiva.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Compiti aziendali
È impossibile definire a priori quale sia l’area di azione di questa figura, per lo svolgimento dei compiti di referente rispetto ai preposti di altre imprese, in quanto la relativa disciplina troverà esatta definizione nei documenti dello specifico appalto/convenzione ecc.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
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APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NELLA SCUOLA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
D.Lgs. 81/08
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Uno degli obiettivi più importanti del
decreto rimane quello di favorire in ogni
impresa o scuola la creazione di una
struttura organizzativa della sicurezza
che coinvolga attivamente una
molteplicità di soggetti, sia interni che
esterni.
D.Lgs. 81/08
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 81/08
non ha perciò più senso parlare di
organizzazione della sicurezza, intesa
come strutturazione dei soggetti
preposti ad essa, senza un collegamento
forte con un ambito gestionale che
prefiguri l’individuazione di
responsabilità, di risorse dedicate,
pianificazione e programmazione degli
interventi, nonché la verifica dei risultati
D.Lgs. 81/08
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
E’ in questa prospettiva che il D.Lgs. 81/08
nel Titolo I definisce le modalità per
individuare in ogni luogo di lavoro, quindi
anche negli istituti scolastici:
responsabilità (nomine)
processi (valutazione dei rischi,
miglioramento nel tempo delle condizioni di
salute e sicurezza, informazione,
sorveglianza sanitaria, ecc.)
risorse (organizzative, economiche, ecc.).
Compiti dell’Ente locale e del dirigente scolastico
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
ALLIEVI
EQUIPARAZIONE AI
LAVORATORI
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente
che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli
istituti di istruzione nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali
(VDT) LIMITATAMENTE ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai laboratori in questione.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Tale affermazione è stata ripresa anche dal
Decreto Interministeriale 382/98, il quale
puntualizzava che l’equiparazione degli allievi
a lavoratori sussiste:
● in relazione alla frequenza ed all’uso di
laboratori appositamente attrezzati
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
● nel momento in cui gli allievi operano nei
laboratori e utilizzano effettivamente le
attrezzature in essi contenute, ovvero quando
impiegati in situazione didattica che comporti
l’esposizione a rischio fisico, chimico,
biologico se considerata nel Documento della
valutazione
● se i programmi o le attività d’insegnamento
(stabiliti anche a livello di singolo istituto e
inseriti quindi nel POF) prevedono
esplicitamente la frequenza e l’uso dei
suddetti laboratori.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Ma le situazioni reali nelle scuole sono
talmente complesse ed articolate che
ancora oggi rimangono zone d’ombra, in
particolare rispetto ad alcune attività
didattiche e all’età minima degli allievi
per cui dovrebbe scattare
l’equiparazione, non espressamente
individuata dal dettato normativo. Su
questo punto esistono sostanzialmente
due scuole di pensiero contrapposte.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
La prima, di tipo interpretativo, tende a
ridurre al minimo le situazioni in cui è
necessario equiparare gli allievi a
lavoratori, sostenendo che lo spirito della
norma vorrebbe assimilare gli allievi a
lavoratori solo quando l’attività di
laboratorio è più direttamente finalizzata
all’addestramento professionale e non
tanto all’acquisizione di competenze
generali, con prevalenza di obiettivi ludico-
didattici.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Questo porterebbe ad affermare che
l’equiparazione ha senso solo ed
esclusivamente per gli allievi degli istituti
superiori ad indirizzo tecnico e
professionale.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
La seconda scuola di pensiero è invece di
tipo diametralmente opposto e vorrebbe
leggere alla lettera il contenuto dell’art. 2
del D.Lgs. 81/08, equiparando a lavoratori
gli allievi delle scuole di ogni ordine e
grado, pur nei limiti definiti dall’articolo
stesso.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Senza voler sposare né l’una né l’altra
tesi, si suggerisce di inquadrare il
problema dell’equiparazione alla luce dei
suoi effetti concreti, affinché non rimanga
un mero esercizio speculativo. In
quest’ottica si potrebbe affermare che
equiparare o meno gli allievi a lavoratori
non modifica sostanzialmente la
situazione.
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Infatti, l’impegno della Scuola a garantire
degli spazi di studio adeguati sotto il
profilo strutturale, impiantistico, delle
attrezzature e degli arredi rimarrebbe
immutato sia in un caso che nell’altro,
l’impegno di informare e formare sui rischi
tutti gli allievi sarebbe comunque lo stesso
(fatto salvo le possibili interpretazioni
dell’Accordo Stato-Regioni relativo alla
formazione del personale della scuola),
NORMATIVA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
L’obbligo degli insegnanti di vigilare sul
rispetto delle regole e sui comportamenti
a rischio rimarrebbe immutato, le regole
alla base della copertura assicurativa
INAIL sarebbero le stesse anche se gli
allievi non fossero equiparati, e così via.
Di seguito si riassume l’interpretazione oggi più accreditata in merito alle
situazioni in cui gli allievi sono equiparabili a lavoratori
(Fonte: INAIL)
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
CRITERI PER L’EQUIPARAZIONE
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
ALLIEVI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO
- impiegati effettivamente in laboratori nell’uso di
sostanze e attrezzature di lavoro
oppure
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o
biologico (se considerato nel DVR) anche in aula
attrezzata
oppure
- quando usano VDT (solo se attività curricolare
svolta in aula di informatica)
PER LA NON EQUIPARAZIONE
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
● gli allievi di ogni età durante le attività in
palestra (in caso d’infortunio sono tuttavia
coperti da assicurazione INAIL)
● gli allievi, pur presenti in laboratorio, se
il docente esegue personalmente olo
esercitazioni dimostrative
● gli allievi della scuola del I° ciclo
d’istruzione occupati in attività creative
all’interno di apposite aule attrezzate a
questo scopo.
importanza strategica del preposto in una prospettiva di
gestione della sicurezza
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il
“preposto” come quella persona che, in
ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Gli elementi essenziali della
definizione, che permettono di
comprendere il ruolo dei preposti,
sono essenzialmente tre:
Il fatto di espletare poteri gerarchici
e funzionali,
il fatto di sovrintendere alle attività
e quello di controllare l’esecuzione
del lavoro.
I PREPOSTI INDIVIDUATI
NELLA SCUOLA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
ATTENZIONE
Dott. Carlo Antonucci 68
Sempre a proposito
dell’individuazione dei
preposti, i dirigenti scolastici
possono tener conto anche
delle seguenti considerazioni
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 afferma che le
posizioni di garanzia relative a datore di
lavoro, dirigente e preposto gravano anche su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i rispettivi
poteri giuridici. Quindi sarebbe comunque
sanzionabile (per non aver ottemperato
all’obbligo di formazione del preposto) quel
dirigente scolastico che omettesse di
individuare un preposto in una persona che,
all’interno dell’organizzazione scolastica,
svolgesse, “de facto”, il ruolo di preposto
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
non è necessario alcun atto formale di
nomina da parte del dirigente scolastico,
essendo il preposto individuabile già sulla
base dei compiti che svolge concretamente
è opportuno altresì redigere una lista delle
persone individuate come preposti, indicando,
per ognuno di questi e in modo preciso, i
soggetti nei confronti dei quali si intende
esercitato tale ruolo; l’elenco, da aggiornare
annualmente e riportare nel DVR, costituisce
parte integrante dell’organigramma scolastico
della sicurezza
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
è doveroso tener presente che la
definizione contenuta nell’art. 2
attribuisce esplicitamente al preposto il
compito di controllare l’esecuzione del
lavoro dei suoi sottoposti; ciò viene
generalmente interpretato con la
necessità che il preposto sia fisicamente
presente laddove si svolge il lavoro e
possa ragionevolmente controllarne a
vista il procedere quotidiano
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
appare destituita di ogni fondamento la scelta
di individuare d’ufficio tutti gli insegnanti come
preposti nei confronti dei propri allievi; nello
spirito della normativa sulla sicurezza, il ruolo
del preposto va oltre quello, sancito dal
contratto, dalla deontologia professionale e
anche dal Codice penale, di qualsiasi
insegnante cui venga affidata la custodia di un
gruppo di ragazzi, specie se minori, e da
questo ruolo, diremo elettivo, si diversifica per
la peculiarità della situazione in cui si esplica
(quando gli allievi sono equiparati a lavoratori)
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
negli istituti superiori ad indirizzo
tecnico e professionale
l’assistente tecnico di
laboratorio, salvo casi particolari,
non si configura come preposto
rispetto agli allievi
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
nella logica dell’art. 299 sopra citato, non
è corretto ritenere che la persona
individuata come preposto possa
rifiutare tale ruolo, dovendo essere vista
la sua individuazione più come
un’azione di indispensabile trasparenza
rispetto ad una funzione che comunque
esplica nei confronti degli allievi o di altri
lavoratori, piuttosto che una coercizione
esercitata dal dirigente scolastico.
(Fonte: INAIL)
Descrizione del contenuto dell’art. 19 del d.lgs.
81/08, che esplicita
gli obblighi in capo ai preposti,
con il lessico scolastico
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
a) sovrintendere e vigilare
sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori/allievi dei loro obblighi di
legge nonché delle disposizioni
dell’Istituto in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza
dell’inosservanza, informarne il dirigente
scolastico
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
b) verificare affinché soltanto i
lavoratori/allievi che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e
specifico
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
c) richiedere l’osservanza delle misure
per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare le istruzioni
affinché i lavoratori/allievi, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il laboratorio o la zona
pericolosa
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
d) informare il più presto possibile i
lavoratori/allievi esposti al rischio di un
pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
e) astenersi, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori/allievi di riprendere la loro
attività in una situazione in cui persiste
un pericolo grave ed immediato
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
e) astenersi, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori/allievi di riprendere la loro
attività in una situazione in cui persiste
un pericolo grave ed immediato
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
f) segnalare tempestivamente al
dirigente scolastico sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante l’attività di laboratorio o
il lavoro, della quale venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta
ARTICOLO 19
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
g) frequentare appositi corsi di
formazione e aggiornamento secondo
quanto previsto dall’Accordo Stato
Regioni del 21.12.11
NOTA
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Pur essendo tutti obblighi cogenti in
capo al preposto, forse sono i punti b
ed f quelli più pregni di significato,
specie se ci si riferisce alla classica
situazione degli insegnanti teorici e
tecnico-pratici, entrambi
contemporaneamente preposti rispetto
ai propri studenti impegnati in
esercitazioni di laboratorio.
DIRIGENNTI
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Sempre l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce
“dirigente” persona che, in ragione delle
competenze professionali e dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro,
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
DIRIGENNTI
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Anche in questo caso gli elementi
essenziali della definizione, che
permettono di comprendere il ruolo dei
dirigenti, sono tre:
1. il fatto di espletare poteri gerarchici e
funzionali,
2. il fatto di attuare le direttive del datore
di lavoro e
3. quello di organizzare l’attività
lavorativa.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
responsabile di plesso o di
succursale
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Mentre il ruolo del preposto, anche in
ambito scolastico, è abbastanza ben
definito e non dovrebbe suscitare
contestazioni di sorta, specie nel caso
degli insegnanti di laboratorio, meno
chiaro appare, proprio nelle realtà
scolastiche, quello delle eventuali figure
di dirigente.
responsabile di plesso o di
succursale
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Nelle istituzioni scolastiche distribuite
su diversi plessi (in genere appartenenti
al 1° ciclo d’istruzione) o che hanno una
succursale, magari lontana dalla sede
principale, il dirigente scolastico nomina
un proprio collaboratore a
rappresentarlo in ogni sede periferica.
responsabile di plesso o di
succursale
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro,
che, naturalmente, è solo uno degli ambiti di
cui deve occuparsi, il direttore di plesso o di
succursale, nella sua veste di dirigente,
potrebbe:
Essere delegato per tutti o parte degli obblighi
di cui all’art.18 del TU 81 oltre all’applicazione
dell’art.26 stesso TU
DISTRIBUZIONE DEI COMPITI
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
In ordine agli istituti ad indirizzo
tecnico e professionale, per la
complessità e la delicatezza delle
attività svolte, si elencano i compiti e
responsabilità in capo ai diversi
soggetti che operano nei laboratori.
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
Dott. Ing. eu Carlo Antonucci
EVVIVA !!! Dott. Ing. eu Carlo Antonucci