il nuovo sistema di valutazione della performance negli enti locali
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Uno studio sulla redazione del Piano delle performance in un piccolo-medio comune italiano.TRANSCRIPT
Il nuovo Sistema di valutazione della performance negli enti locali.Il Piano della performance del Comune di Grugliasco, in applicazione
della riforma Brunetta*
Italo BellottiRicercatore indipendente
Abstract
Volendo enumerare le principali scelte operate con la cosiddetta “Riforma Brunetta”, ossia il D.
lgs. 150/2009, attuativo della Legge 15/2009, potremmo elencarle in questo modo: u na parziale
ripubblicizzazione del rapporto di lavoro del personale delle PA, la riscrittura delle regole che
presiedono alla contrattazione, i l rafforzamento dei poteri e dell’autonomia dirigenziale, l a
modifica delle disposizioni sulla valutazione, un nuovo accento sulla valorizzazione dei meriti,
nonché l'introduzione di una disciplina sistematica in materia di performance e di trasparenza
dell’azione amministrativa.
Si tratta indubbiamente di un provvedimento importante, che dovrebbe costi tuire una vera e
propria pietra miliare nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione interna delle
Pubbliche Amministrazioni. Dotarsi di nuovi approcci, logiche e strumenti metodologici in
grado di aumentare la propria capacità di generare valore aggiunto per la collettività,
interpretandone i bisogni, anche attraverso un efficiente utilizzo delle risorse a disposizione,
rappresenta, infatti, un passaggio di non poco conto per il settore pubblico1.
Compito principale di questo lavoro sarà quello di descrivere la disciplina che governa la materia
della performance attraverso l'analisi del cosiddetto Ciclo della performance. Una delle parti più
innovative della normativa che esamineremo, infatti, riguarda la spinta verso la meritocrazia
all'interno della pubblica amministrazione, realizzata attraverso la definizione di regole più
rigide in materia di valutazione e soprattutto di differenziazione delle valutazioni, con i
connessi riconoscimenti economici e di carriera. La regolamentazione della cosiddetta performance
organizzativa, consentirà inoltre ai cittadini di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e i
*Il presente lavoro costituisce una rielaborazione della tesi finale per il diploma di Master in “Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio” afferente alla Scuola di Management dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, discussa nel novembre 2013.1 L'applicazione del d.lgs. 150/2009, Le linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance, atti del
convegno “Lo stato di attuazione del d.lgs. 150/2009 negli enti locali: adeguamento dei regolamenti e ciclo della performance. Gli effetti del D.L. 78/2012”, Roma, 9 marzo 2011
risultati raggiunti da ogni singolo ente, a partire dal proprio Comune, fino ad arrivare ad effettuare
vere e proprie azioni di benchmarking tra le diverse pubbliche amministrazioni.
Dopo un breve ma necessario excursus normativo, passeremo ad illustrare le principali novità
(nuovi processi, nuovi soggetti) apportate dalle norme in materia, concentrandoci poi sull'analisi del
cosiddetto “ciclo della performance”, in particolare per quanto riguarda gli enti locali. Termineremo
con l'esposizione della prima applicazione della norma operata dal Comune di Grugliasco,
attraverso l'analisi del Piano Triennale della Performance 2011-2013.
1. Il quadro normativo
I tentativi di riforma del sistema amministrativo italiano che si sono susseguiti dagli anni Novanta
ad oggi si possono suddividere sostanzialmente in due gruppi: del primo fanno parte le cosiddette
“leggi Bassanini” (dimenticando però, in questo modo, l’apporto di un altro grande giurista quale
Sabino Cassese), mentre la seconda tornata sembra aver trovato attualmente il suo culmine con la
cosiddetta riforma Brunetta.
Provare a stabilire la predominanza di elementi di continuità o di rottura tra i due tentativi di
riforme non è compito di questo lavoro, incentrato esclusivamente sull’analisi di una parte - seppur
rilevante – della riforma Brunetta. Tuttavia, non possiamo non ricordare che molti dei concetti
spesso richiamati dalla normativa in questione non erano del tutto estranei al mondo della Pubblica
Amministrazione, già prima della sua stesura.. Efficacia, efficienza, valutazione, merito e altre
parole-chiave identificate dai vari commentatori della norma facevano parte ormai da anni del
patrimonio acquisito dal mondo del lavoro pubblico, anche se la loro traduzione concreta
continuava ad essere una sorta di miraggio, soprattutto a causa di una certa sofferenza al
cambiamento avvertita da tutte le parti in gioco, fossero esse politiche, amministrative o sindacali.
Nell’ultimo quinquennio, in seguito all'approvazione delle “Linee programmatiche sulla riforma
della Pubblica Amministrazione” (Piano industriale per la p. a.), diffuse il 25 maggio 2008 dal
Ministro per l’Innovazione pubblica, meglio definite nel Piano industriale dell’innovazione del 2
ottobre 2008, il sistema delle pubbliche amministrazioni ha dato avvio ad un significativo processo
di riforma. Successivamente, la politica di riforma delle pubbliche amministrazioni e del pubblico
impiego è stata collocata nell’ambito più ampio della razionalizzazione della spesa pubblica
(Decreto legge 112/2008 (sviluppo economico, semplificazione e razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa) – L. 203/2008 (finanziaria 2009) – L. 69/2009 (legge
competitività e sviluppo economico) – Decreto legge 78/2009 (legge anticrisi).
La legge 4 marzo 2009 n. 15 "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte
dei Conti” ha assunto quindi l'onere di “chiudere” - seppur temporaneamente – il sistema di riforma
riforma avviato con il decreto legge 112/2008. Ora, a quasi vent'anni anni di distanza dall’adozione
della L. 421/1992 e del D.lgs. 29/1993, il d.lgs. 150/2009, che raccoglie la delega contenuta nella
L. 15/2009, determina rilevanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Questo intervento normativo ha dato anche nuova linfa al dibattito sulla riforma in senso
manageriale della pubblica amministrazione italiana. Si tratta di un dibattito che ha radici lontane,
ma che nell’ultimo ventennio ha subito una forte accelerazione in seguito ai provvedimenti varati, a
partire dai primi anni novanta, in vari ambiti del management pubblico (processi decisionali e
sistemi di programmazione, sistemi di controllo, sistemi delle rilevazioni, organizzazione del lavoro
ecc.) e in vari comparti della pubblica amministrazione (enti locali, sanità ecc.)2.
È il caso di ricordare che l’applicazione del decreto 150/2009 si pone in un momento assai delicato,
a causa della recente crisi finanziaria che ha travolto in particolare economie come quella italiana. A
partire da D.L.n.78 del 2010, contenente le misure in materia di stabilizzazione finanziaria e
competitività economica, continuano infatti a susseguirsi misure particolarmente incisive in materia
di contenimento dei costi del personale pubblico, il cui impatto sul percorso di attuazione del D.lgs
n.150/2009 potrebbe risultare particolarmente incisivo. Una delle parti più innovative del decreto,
infatti, riguarda la spinta verso la meritocrazia, realizzata attraverso la definizione di regole più
rigide in materia di valutazione e soprattutto di differenziazione della valutazione e connessi
riconoscimenti economici e di carriera; è evidente che il successo nell’attuazione di tali disposizioni
dipende in larga misura dall’effettiva disponibilità di risorse da parte degli Enti da poter investire
nell’attuazione di percorsi effettivi di sviluppo della meritocrazia.
2. Il Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa e individuale
Realizzare l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l’efficienza e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni costituisce l’oggetto ambizioso del decreto legislativo n. 150/2009 che,
in attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, mira ad attuare una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, a dettare nuove regole in materia di
contrattazione collettiva, a introdurre nuovi sistemi di valutazione delle strutture e del personale, a
valorizzare il merito, a promuovere la pari opportunità, a disciplinare con più rigore la dirigenza
pubblica e la responsabilità disciplinare. Il decreto, che si compone di 74 articoli distribuiti in
cinque titoli, presenta un contenuto molto ampio che agisce sul terreno dei controlli soprattutto
attraverso le disposizioni del titolo secondo, concernenti la misurazione, la valutazione e la
trasparenza della performance, e nel titolo terzo in ordine alla valorizzazione del merito e
all’erogazione di premi per i risultati conseguiti.
2 L. Hinna – F. Monteduro, “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance nella riforma Brunetta: unachiave di lettura”, in Impresa & Stato, n.88/2010
2.1. Il concetto di performance
L’intera normativa ruota intorno al concetto di performance intesa, all’interno, come sistema razionale
di organizzazione e di gestione e, all’esterno, come proiezione dell’attività e del funzionamento
dell’amministrazione in termini di risultato. Secondo la CiVIT (delibera 89/2010) la “performance è il
contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità
organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i
quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto, il suo significato si lega strettamente all’esecuzione
di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere
misurata e gestita”. La sua attuazione, ma altresì la sua coerenza, viene garantita da un processo
circolare (“ciclo di gestione della performance”, in coerenza con il “ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio” (art. 4)) che passa attraverso il momento iniziale dell ’individuazione degli
obiettivi e delle risorse, quindi attraverso la valutazione della performance, scandita da monitoraggi
intermedi, ed infine attraverso la rendicontazione dei risultati “agli organi di indirizzo politico
amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi” (artt. 7, 8 e 9)3; un processo rigido nel suo
svolgimento da un passaggio all’altro, ma che evidenzia la necessità di una “concatenazione logica
del ciclo bisogni-obiettivi-azioni-risultati-effetti.”4 In questo senso, misurazione, valutazione e
trasparenza delle performance risultano elementi di una ferrea logica sistemica, che sembra prendere
le distanze da una mera misurazione di esse, proponendo una loro più complessa gestione, atta a
garantire il mantenimento del ciclo bisogni-obiettivi-azioni-risultati-effetti e il miglioramento
dell'accountability esterna. Il Decreto, in sostanza, “segna il passaggio dalla misurazione delle
performance (performance measurement) alla gestione delle performance (performance
management).”5 Il sistema di misurazione e di valutazione introdotto è il punto che mira a dare
concretezza all’innovazione.
2.2. I principi generali della riforma
I principi generali della riforma riguardano:
• le finalità della misurazione e valutazione della performance che consistono nel
miglioramento della qualità dei servizi offerti e nella crescita delle competenze professionali
attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi per i risultati conseguiti;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni della misurazione e della valutazione della
3 G. A. Recchia, “L'attuazione della riforma Brunetta nel Comparto Regioni e autonomie locali”, http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/6955/saggio_recchia.pdf
4 L. Hinna – F. Monteduro, “Impresa & Stato”, n. 88/20105 Ibidem
performance complessiva, delle unità organizzative o aree di responsabilità e dei singoli
dipendenti;
• l’adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e organizzativa secondo criteri connessi a soddisfare gli interessi dei destinatari
dei servizi e degli interventi;
• l’ adozione di modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima
trasparenza delle informazioni concernenti la misurazione e la valutazione della
performance;
• l’erogazione dei premi legati al merito subordinata alla misurazione, valutazione e
trasparenza della performance - il divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 sono state introdotte modifiche e integrazioni al
decreto legislativo in esame che si riferiscono soprattutto alle disposizioni attinenti al personale. In
particolare le modifiche hanno riguardato:
• l’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’aggiunta del comma 6 -
quater il quale prevede che per gli enti locali che risultano collocati nella migliore classe di
virtuosità il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale conferibili non può superare il 18% della medesima;
• la sostituzione del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2009, nel senso che
le disposizioni sui criteri per la differenziazione delle valutazioni stabiliti dal medesimo
articolo non si applicano ai dipendenti se il numero dei medesimi in servizio
nell’amministrazione non è superiore a 15 e non si applicano ai dirigenti se il numero dei
medesimi in servizio non è superiore a 5;
• l’interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto 150/2009 concernente l’adeguamento
e l’efficacia dei contratti collettivi vigenti;
• il rinvio dell’applicazione della differenziazione retributiva in fasce prevista dall’articolo 19
del decreto 150/2009 a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella
relativa al quadriennio 2006 – 2009;
• il mantenimento in via transitoria e fino alla loro scadenza dei contratti di lavoro a tempo
determinato, stipulati nel rispetto delle previsioni legislative, statutarie e regolamentari e
delle limitazioni finanziarie, in essere al 9 marzo 2011 che hanno superato i contingenti
previsti.
2.3. L’estensione delle disposizioni del decreto 150/2009 agli enti locali
L’estensione delle disposizioni del decreto 150/2009 agli enti locali è intervenuta in due tempi: a
partire dall'entrata in vigore del decreto medesimo (11 novembre 2009), per quanto riguarda le
disposizioni di diretta applicazione, riguardanti l'obbligatorietà di adozione del principio della
massima trasparenza (art. 16 c.1); per l'adeguamento degli ordinamenti ai principi enunciati
dall'articolo 16, commi 2 e 3, dall'articolo 31 e dall'articolo 74, comma 2 si è invece concesso agli
enti il termine del 31 dicembre 2010.
Gli enti locali inoltre utilizzano gli strumenti per premiare il merito e la professionalità di cui
all’articolo 20 del decreto 150/2009 adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti e a valere
sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. Tali strumenti sono il bonus
annuale delle eccellenze, il premio annuale per l’innovazione, le progressioni economiche, le
progressioni di carriera, l’attribuzione di incarichi di responsabilità, l’accesso a percorsi di alta
formazione e di crescita professionale, i premi di efficienza.
In particolare, relativamente all’adeguamento alle disposizioni recate dal Titolo II in materia di
Ciclo di performance, ogni ente ha adottato la relativa regolamentazione – ivi compresa la
disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione - entro la data di approvazione del
Bilancio 2011, in maniera tale da garantire la piena implementazione delle singole fasi del Ciclo di
gestione della performance. Per quanto riguarda l’applicazione dei singoli istituti disciplinati dal
Titolo III, ciascun Ente deve poi aver operato l’adeguamento, anche nel corso del 2011, prima di
procedere all’applicazione dei singoli istituti.
2.4. I presupposti del sistema di misurazione e valutazione della performance: il ciclo di
gestione della performance e il principio della trasparenza
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto 150/2009, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare,
con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” allo
scopo di procedere annualmente a valutare la performance organizzativa e individuale. Detto
sistema presuppone l’introduzione del ciclo di gestione della performance, previsto dall’articolo 4
del medesimo decreto, che rappresenta la premessa logica e metodologica dell’intero processo, e si
basa sul principio della trasparenza.
2.4.1. Il ciclo di gestione della performance
Il ciclo di gestione della performance si sviluppa attraverso le seguenti fasi in coerenza con i
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi, premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Il ciclo di gestione della performance si compone essenzialmente di tre fasi logiche. La misurazione
intesa come definizione dei risultati che si intendono misurare e del valore target che essi
assumeranno per effetto della gestione. La gestione intesa come monitoraggio del valore assunto in
itinere dagli indicatori e comprensione del significato gestionale, delle cause e delle conseguenze,
che determinati valori comportano. La valutazione, infine, intesa come fase di giudizio circa
l’adeguatezza del livello di performance raggiunto rispetto a quanto programmato e alle circostanze
organizzative e di contesto determinatesi6.
La performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono
elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post
come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l’attività che viene posta in essere dal
soggetto per raggiungere il risultato. L’insieme di questi elementi consente di distinguere tra:
performance organizzativa (cioè dell’amministrazione considerata nel suo complesso o in
riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto).
I medesimi elementi consentono anche di distinguere tra performance programmata, cioè definita ex
ante, e performance realizzata, cioè valutata ex post. Infine, il richiamo all’attività svolgendo la
quale si realizza una performance induce a riflettere sulla multidimensionalità di tale concetto. Un
risultato infatti si realizza per l’effetto congiunto di attività che si svolgono lungo diverse
dimensioni: dall’organizzazione del lavoro, all’impiego di risorse economiche e finanziarie o
strumentali, dall’acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo
elemento rende la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, concetti multidimensionali.
La misurazione della performance è il processo che ha per esito l’identificazione e la
quantificazione, tramite indicatori, dei progressi ottenuti. La misurazione concerne i risultati
ottenuti dall’amministrazione in termini di prodotti (output) e impatti (outcome). Ma la misurazione
riguarda anche le attività da svolgere per conseguire tali risultati e le risorse (input) che rendono
possibili tali attività. Risorse (input), attività, prodotti (output) e impatti (outcome) rappresentano gli
oggetti di misurazione. Efficienza, efficacia, qualità, soddisfazione dell’utente, economicità, equità
6 Formez P.A., Il ciclo di gestione della performance negli Enti Locali, Esperienze e Leading Practices, Dicembre
2011
rappresentano alcune delle dimensioni di misurazione della performance. La misurazione è dunque
un processo di selezione ed impiego di indicatori che si collega in modo stretto all’analisi della
performance, cioè alla comprensione delle condizioni alle quali un determinato livello di
performance si determina. L’analisi colloca la performance nel suo contesto, individua standard e
parametri di riferimento, collega la misurazione, con quanto previsto in fase di programmazione.
Strettamente correlato alla valutazione è il monitoraggio della performance. Se la valutazione si
colloca al termine del periodo cui un determinato obiettivo si riferisce, il monitoraggio consiste nel
confronto periodico e sistematico dei dati rilevati e degli obiettivi definiti. Tale confronto è
finalizzato ad incorporare le informazioni nel processo decisionale, ancorando quest’ultimo alla
realtà. Il monitoraggio comprende il concetto di controllo in itinere dell’azione
dell’amministrazione ma anche l’intervento correttivo. Se gli strumenti di monitoraggio presenti in
un sistema non danno enfasi a questa dimensione e pertanto non vengono definiti in maniera tale da
supportare i processi decisionali, l’azione di controllo conseguente risulta meno efficace.
Per quanto concerne il livello organizzativo cui si riferiscono la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa è opportuno distinguere tra il livello delle unità organizzative ed il
livello dell’amministrazione considerata nel suo complesso.
Come anche richiamato nei documenti ANCI7, la valutazione delle unità organizzative costituisce
solo una parziale novità per gli Enti Locali dal momento che già molti enti, in applicazione delle
disposizioni relative al sistema di programmazione e controllo, hanno identificato propri Centri di
Responsabilità. In considerazione del livello di eterogeneità dei modelli organizzativi delle
amministrazioni stesse, la definizione di quale sia il livello interno che corrisponde alla unità
organizzativa, è rimessa all’autonoma valutazione dell’amministrazione.
La valutazione della performance dell’amministrazione nel suo complesso, costituisce invece una
novità assoluta per gli Enti Locali. Tale valutazione, finalizzata a definire un quadro unitario dei
risultati conseguiti dall’amministrazione, deve necessariamente prendere in considerazione più
ambiti di misurazione e fondarsi sugli esiti forniti dal sistema di misurazione. Dal momento che gli
esiti della valutazione devono fornire elementi utili allo svolgimento di analisi comparate nel tempo
e con altre organizzazioni (benchmarking) la valutazione deve essere svolta secondo criteri che
siano almeno in parte omogenei. Omogeneo può essere il modello complessivo del sistema di
misurazione che identifica ambiti e dimensioni di misurazione, omogenei possono essere i singoli
servizi la cui performance si misura, omogenei possono essere gli indicatori impiegati per misurare.
Relativamente alle caratteristiche del processo di misurazione e valutazione della performance, una
delle condizioni fondamentali affinché misurazione e valutazione della performance siano efficaci,
è che l’amministrazione, tanto riguardo gli esiti della valutazione quanto in riferimento agli
7 Linee Guida ANCI per l’applicazione del D.Lgs. N. 150 del 2009 negli Enti Locali, www.performanceemerito.anci.it
elementi sui quali essa si fonda, cioè il Sistema di misurazione stesso, assicuri la massima
trasparenza e confrontabilità delle informazioni8.
2.4.2. Il Piano della performance
Ai sensi dell'art. 10 del decreto, punto di partenza del ciclo è il “Piano della performance”, la cui
mancata adozione implica il divieto di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti e che presenta
le seguenti caratteristiche:
• è un documento di programmazione triennale
• è coerente con il ciclo della programmazione e del bilancio • individua obiettivi strategici ed
operativi
• definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’ente
• definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale
• è redatto annualmente entro il 31 gennaio
L’individuazione degli obiettivi e la loro misurazione attraverso adeguati indicatori rappresenta la
caratteristica fondamentale del Piano. In base all’articolo 5, comma 2 del decreto le amministrazioni
pubbliche, ivi compresi le regioni e gli enti locali, devono assicurare che essi siano:
• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione
• specifici e misurabili in termini concreti e chiari
• tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi
• riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno
• commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché d comparazioni con amministrazioni analoghe
• confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente
• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Mentre per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale
del ministro e in sostanza si sostituisce ad essa, le regioni e gli enti locali potranno stabilire, in base
alla loro autonomia organizzativa, le modalità di svolgimento del ciclo. In considerazione della
8 Formez P.A., Il ciclo di gestione della performance negli Enti Locali, Esperienze e Leading Practices, Dicembre 2011
diversa disciplina dell’ordinamento contabile degli enti locali, è possibile tuttavia affermare che,
come sostenuto anche dall’ANCI e ammesso dalla CiVIT, la redazione appropriata del Piano
esecutivo di gestione (PEG), sulla base di quanto stabilito dall’articolo 169 del vigente testo unico,
può sostituire il Piano della performance.
Al Piano seguono poi le operazioni di verifica periodica dell’andamento della performance, da
inserire nell’ambito del controllo di gestione, mentre la dimostrazione della conclusione del ciclo è
affidata a un documento da adottare entro il 30 giugno denominato “Relazione sulla performance”
(art. 10 d.lgs. 150/2009). Questo documento rappresenta una importante novità anche per gli enti
locali e si manifesta molto utile in quanto colma una lacuna che è quella di dare conto dei risultati
raggiunti al di là degli aspetti economico-finanziari. La Relazione sulla performance presenta le
seguenti caratteristiche:
• è un documento annuale da adottare entro il 30 giugno dell’anno successivo
• evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti con riferimento agli obiettivi
programmati e alle risorse utilizzate
• rileva gli scostamenti tra risultati e obiettivi
• evidenzia il bilancio di genere realizzato
• è diretto agli organi di governo, ai vertici dell’ente, agli organi esterni, ma soprattutto ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e destinatari di servizi dell’ente.
2.4.3. Trasparenza e integrità
L’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n.150/09 dispone che i commi 1 e 3 dell’articolo 11
costituiscono norme di diretta applicazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali. La
disposizione, inoltre, disciplina il principio della trasparenza qualificandolo come livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni, ai sensi dell’art. 117, c. 2 lett. m) della
Costituzione. Appare dunque evidente che il legislatore ritiene il principio della trasparenza nella
pubblica amministrazione di rilevanza fondamentale per realizzare forme di confronto e di
controllo sull’operato dei pubblici uffici e per aumentare i livelli di efficienza, attraverso l’avvio di
un metodo stabile e sistematico di conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell’azione e
dell’organizzazione della pubblica amministrazione.
La trasparenza, infatti, deve essere intesa come accessibilità totale delle informazioni relative a
diversi aspetti dell’organizzazione, della gestione e dell’uso delle risorse in funzione di servizio
agli utenti e in funzione di trasparenza per la collettività e di controllo diffuso. Per questo, la
formulazione dell’art. 4 della l. n. 15/2009 e dell’art. 11 del decreto - che declina il concetto di
trasparenza come accessibilità totale – “è ampia ed indica un macro-obiettivo finalizzato a
garantire il controllo sociale del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, che va
ben al di là delle specifiche prescrizioni di trasparenza poste dalla legge […]. Alla luce del citato
art. 11, questi obblighi non vanno intesi come eccezioni rispetto a una regola di riservatezza, ma
come applicazioni di una regola di pubblicità, che può avere molte ulteriori esplicazioni.”9
Gli enti sono quindi tenuti ad adottare ogni strumento a disposizione per garantire l’accessibilità'
totale delle informazioni afferent i ad ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività' di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Gli enti inoltre
sono tenuti a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
Ogni amministrazione pubblica è dunque tenuta ad adottare un “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di
trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Sempre ai medesimi fini, le
amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito istituzionale,
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, una serie di informazioni concernenti il
Programma per la trasparenza, il Piano e la Relazione sulla performance, i premi corrisposti, i
nominativi e i curricula degli organi di controllo, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e di
coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo.
Trasparenza, quindi, funzionale al controllo diffuso sulla performance, oltre che alla conoscenza,
da parte dei cittadini, dei servizi che possono ottenere dalle pubbliche amministrazioni, delle loro
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione.
2.4.4 La performance organizzativa
Misurare la performance organizzativa in riferimento: 1) alle politiche attivate previste
dall’amministrazione per soddisfare i bisogni della collettività; 2) al grado di soddisfacimento dei
bisogni stessi attraverso una verifica del livello di soddisfazione dell’utenza e del rispetto delle fasi
e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, nonché del livello previsto di
assorbimento delle risorse. Risulta evidente l'approccio trasversale pensato dal legislatore.
A questo si aggiunge l'obiettivo di accrescere il controllo sociale sull’operato delle amministrazioni
9 Delibera Civit n. 2/2012
pubbliche, valutando la performance organizzativa attraverso il rilevamento del grado di
soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e la capacità delle amministrazioni di rendere
concreta la partecipazione dei cittadini mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo di relazioni
con gli utenti.
L’art. 13, co. 5, lett. i), del Dlgs n. 150/2009 prevede che la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), rediga annualmente una
graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, divisa per
settori, fondata su un approfondimento delle attività svolte dalle predette amministrazioni. Da qui
l'importanza della valutazione della performance organizzativa per i riflessi che essa può avere sulla
misurazione della performance individuale, poiché la graduatoria è organizzata su tre livelli di
merito tenuto conto dei risultati di performance conseguiti. Dalla posizione dei diversi enti
all'interno della graduatoria dipenderà la ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione
decentrata, definite in sede di contrattazione nazionale, tenuto conto dei diversi livelli di merito.
Una collocazione nella fascia alta di un ente, in relazione al punteggio conseguito nella valutazione
della performance, potrebbe quindi consentire una maggiore assegnazione di risorse da destinare al
fondo per la contrattazione integrativa dell'ente medesimo.
In questo modo, si mettono in competizione non solo il personale ma anche le stesse
amministrazioni, che possono concorrere a conseguire risorse finanziarie maggiori da destinare alla
remunerazione della produttività dei propri dipendenti.
2.4.5 La performance individuale
La misurazione della performance individuale si differenzia a seconda che si tratti di dirigenti o di
personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità o dal
restante personale non dirigente, pur mantenendo alcuni elementi comuni ad entrambe le categorie.
Vale la pena evidenziare che già in sede di decreto legislativo si esprime un giudizio di valore sulla
capacità di valutare in maniera differenziata, quasi sottolineando che misurare presuppone una
diversificazione della misurazione. Tipici della valutazione della performance individuale del
dirigente e del responsabile di unità organizzativa sono gli elementi collegati ad indicatori di
performance relativi all’unità organizzativa di diretta responsabilità. Si ritiene infatti che vi sia un
nesso immediato tra la capacità del valutato di organizzare le risorse e la performance della
struttura di cui è responsabile. È, altresì, tipica delle predette figure una valutazione della
performance individuale collegata alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.
Sono invece, salvo piccole differenze, elementi di valutazione comuni tanto ai dirigenti o
responsabili di unità organizzativa, quanto ai non dirigenti, quelli collegati al raggiungimento di
specifici obiettivi individuali. Per quanto riguarda l’apporto dato al livello organizzativo più alto,
per le prime categorie esso è dato dalla qualità del contributo assicurato alla performance generale
della struttura ed alle competenze professionali e manageriali dimostrate, mentre per i non dirigenti
è connesso con la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
In applicazione del principio costituzionale secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, è evidente che la valutazione della
performance individuale, anche rispetto alla performance organizzativa, non può spostarsi troppo
su quest’ultima, per evitare di penalizzare una prestazione individuale eccellente a causa di un
contesto lavorativo di scarsa qualità. La valutazione sulla performance individuale si esprime poi
concretamente con la premialità e con il trattamento economico definito in sede di contrattazione
integrativa e corrispondente alla retribuzione collegata al risultato per quanto riguarda i dirigenti,
ed a quella connessa alla produttività, secondo il previgente regime, per quanto concerne i non
dirigenti10.
3. I nuovi soggetti
Come più volte accennato, il decreto introduce modifiche importanti nelle caratteristiche e
modalità del processo di misurazione e valutazione della performance, sia per la maggiore
visibilità dei percorsi e degli esiti della valutazione, sia per l'ingresso nel processo di organi esterni
che assumono un ruolo fondamentale nell'assicurare la validità, l'omogeneità e l'effettività delle
procedure adottate dai singoli enti. Un riflesso evidente di questa trasformazione è costituito dal
quadro dei soggetti che intervengono nel sistema di gestione della performance, oltre che dalle
relazioni che intercorrono tra gli stessi.
Il Capo IV del decreto, agli articoli 12-14, enumera i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione: la
CiVIT, costituita a seguito della riforma con il compito di fornire linee guida e di “accompagnare”
le pubbliche amministrazioni in questo cammino di innovazione; l’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance, nominato all’interno di ciascuna amministrazione dall’organo di
indirizzo politico-amministrativo, per garantire l’implementazione di quanto previsto dalla riforma,
nel rispetto dei modelli definiti dalla CiVIT; l’organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione; i dirigenti di ciascuna amministrazione.
10 M. Barilà, Guida al Pubblico Impiego, Il Sole 24 Ore, novembre 2009, n. 11, p. 20
3.1. La Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CiVIT)
Soggetto fulcro ed aggregante su cui poggia l'intero sistema di valutazione è la Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
(CiVIT) che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia,
in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione
pubblica e con il ministero dell’Economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. La Commissione
svolge, nel rispetto dell’esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione di ogni
amministrazione, compiti di indirizzo e coordinamento sulle funzioni di valutazione, assicurando
anche un’adeguata trasparenza dei sistemi di valutazione.
Come previsto dall’art. 13 del decreto, la CiVIT è un organo collegiale composto da cinque
componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Tale procedura di nomina attribuisce alla CiVIT una connotazione
governativa che, oltre che evidenziare una volontà di generale “accentramento” e “controllo
centrale” introdotta dalla riforma, solleva problemi nell’applicazione della stessa agli enti locali
retti da governi talvolta legittimamente difformi dalla maggioranza nazionale, con strategie diverse
sul territorio.
La CiVIT ha il principale compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio
indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di
assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. Ad essa inoltre
spetta la funzione di indirizzo, coordinamento e sovrintendenza dell’esercizio delle funzioni di
valutazione da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione costituiti in ciascuna
amministrazione, oltre che della definizione dei requisiti per la nomina dei componenti degli stessi
Organismi11. La CiVIT esercita le proprie funzioni nei confronti degli enti locali secondo le
modalità definite nei protocolli di collaborazione con ANCI e UPI, di cui all'art. 13 c. 2 del d.lgs.
150/2009.
In particolare, per i comuni spetta alla commissioni nazionale ANCI il compito di provvedere al
coordinamento delle attività di supporto agli enti per l'adeguamento normativo, organizzativo e
procedurale al decreto. Per le Province tale ruolo viene svolto invece dall'UPI. In entrambi i casi è
stata decisa l'attivazione di un tavolo tecnico permanente di confronto con il compito di lavorare
sui principali temi della riforma12.
11 Gioia Morena Gatti, “Il sistema di valutazione delle performance a seguito della riforma Brunetta: il caso ICE”, in Amministrazione in cammino, 2012
12 Delibere 76/10 e 81/10, con le quali la CiVIT ha recepito i protocolli di collaborazione con ANCI e UPI.* ANCI, Commissione nazionale Performance e merito, Il Ciclo della Performance per gli enti locali nel quadro
Tale ruolo di raccordo fra tutte le diverse amministrazioni è fondamentale anche per arrivare ad
un’effettiva comparabilità fra le numerose e diverse tecniche valutative adottate da ciascuna
organizzazione pubblica in applicazione della diversa contrattazione collettiva decentrata
integrativa, che in passato era riuscita a disciplinare alcuni aspetti talvolta anche rilevanti delle
procedure di valutazione dei dirigenti.
La CiVIT, come previsto dall’art. 13 del Decreto, ha fornito le indicazioni metodologiche
necessarie all’implementazione dei singoli sistemi di valutazione in seno a ciascuna
amministrazione. I contenuti minimi ritenuti da CiVIT necessari alla descrizione del sistema di
valutazione impiegato sono:
1) una sintetica descrizione delle caratteristiche distintive dell’organizzazione;
2) la metodologia che si intende adottare ai fini della misurazione della performance
organizzativa;
3) la metodologia che si intende adottare ai fini della valutazione della performance
organizzativa13.
In particolare la “misurazione” si applica ad elementi certi ed oggettivi di cui determina la misura e
cioè il rapporto fra grandezze omogenee. La “valutazione” è intesa come assegnazione di valore.
Parte quindi da una misurazione (oggettiva) a cui aggiunge elementi soggettivi e di giudizio con
l’impiego di un sistema di valori e preferenze.
Nell’ambito di questo contesto normativo specifico, “misurare” la performance vuol dire fissare gli
obiettivi, stabilire degli indicatori che rispecchino gli obiettivi e rilevare sistematicamente (cioè ad
intervalli di tempo definiti) il valore degli indicatori. “Valutare” la performance invece è
interpretare il contributo (in termini sia di risultato che di modalità di raggiungimento dello stesso)
ed il suo grado di incidenza sul raggiungimento della finalità dell’organizzazione14.
Nell’implementazione di sistemi di misurazione la CiVIT impone alle amministrazioni di fare ogni
sforzo utile allo sviluppo di indicatori di performance, sia con riferimento alle micro che alle
macro-strutture organizzative, rispetto agli obiettivi programmati (output) così come in termini di
servizio agli utenti (outcome), nella più ampia valutazione dell’impatto dell’azione amministrativa.
La delibera si concentra sull’outcome come valore pubblico prodotto dalle amministrazioni
nell’erogazione dei servizi per la collettività15.
normativo della riforma Brunetta.13 R. Loiero, “Il rapporto sulle performance nelle amministrazioni centrali: riflessioni sulle questioni aperte” in Amministrazione in cammino, 201014 F. Monteduro, “La misurazione e valutazione della performance”, Corso per SSPAL Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria tenuto il 14 dicembre 2009 a Firenze presso Palazzo Medici Riccardi15 R. Loiero, “Il rapporto sulle performance nelle amministrazioni centrali: riflessioni sulle questioni aperte” in Amministrazione in cammino, 2010
3.2. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Organismo nominato dal Sindaco con la finalità di monitorare il funzionamento complessivo del
sistema di valutazione e della trasparenza, nonché di garantire la correttezza del processo di
misurazione e valutazione annuale delle performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso. Più in dettaglio, l’OIV ha un ruolo di supporto e di validazione delle decisioni, in
termini di modalità di misurazione e di valutazione delle performance, del gruppo dirigente del
Comune ed in particolare del DG/SG del Comune (Indicazioni generali dell'ANCI).
L’Organismo Indipendente di Valutazione (che sostituisce i vecchi Nuclei di Valutazione, dalla
connotazione decisamente più “interna” e quindi meno “indipendente”) rappresenta, insieme alla
CiVIT, il soggetto a cui il legislatore affida il compito di promuovere, supportare e garantire la
validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance. Mentre la CiVIT assume
tale ruolo a livello nazionale, l'OIV ne rappresenta il punto di riferimento all'interno di ogni singola
amministrazione.
L'OIV, essendo istituito presso la singola amministrazione, è considerato come un organo di
controllo interno, ma anch’esso conserva una connotazione “politica”, essendo nominato
dall’organo di indirizzo politico sentita la CiVIT. Inoltre, esso riferisce direttamente agli organi di
indirizzo politico-amministrativo e comunica tempestivamente eventuali criticità alla Corte dei
Conti, oltre che all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla CiVIT.
Già dal breve richiamo alle funzioni sopra elencate, risulta evidente la natura ambivalente degli
OIV, e che li differenzia dai precedenti Nuclei di Valutazione. Infatti, pur mantenendo un ruolo di
supporto interno agli attori del processo decisionale, ne vengono evidenziate le caratteristiche di
terzietà e indipendenza attraverso il rafforzamento di alcune funzioni. Tra tutte, il forte
collegamento con la CiVIT che caratterizza l'OIV fin dalla sua costituzione, e l'attribuzione di una
serie di compiti di verifica e di attestazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
Rimane, in ogni caso, la delusione per l'evidente discrasia venutasi a creare tra gli intendimenti
relativi all'indipendenza dell'OIV e la sua nomina da parte del sindaco, che lo trasforma
immediatamente in strumento di facile manovrabilità da parte di amministrazioni non in grado di
raggiungere livelli di performance e di risultato aderenti alle aspettative del loro mandato. Non
ultimo, un OIV che, al pari di molti dirigenti, dipenda per la sua esistenza dal sindaco di turno, apre
il fianco a possibili strumentalizzazioni in un'ottica “punitiva” nei confronti dei dipendenti, facili
vittime di applicazioni distorte del sistema di valutazione.
Nell’attuazione del controllo strategico l’OIV dovrà riferire alla direzione politica lo stato di
attuazione dei programmi e delle attività contenuti nelle direttive e negli altri atti di indirizzo
strategico, attraverso una verifica della compatibilità dello scenario presente rispetto a quanto
ipotizzato al momento della definizione di singoli obiettivi e programma globale.
Dall’analisi dovrà risultare l’individuazione delle cause dello scostamento, in particolare allo scopo
di accertare se lo stesso sia imputabile all’incongruenza dei programmi o all’insufficienza o
inadeguatezza delle risorse destinate o se invece la responsabilità dello scostamento debba ricadere
sull’azione poco efficace dei dirigenti competenti. In questa ottica appare molto coerente
l’attribuzione all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del controllo strategico
e della valutazione dei dirigenti, considerato il fatto che si tratterebbe di concause a cui far risalire
gli eventuali scostamenti dalle previsioni se non addirittura il mancato raggiungimento degli
obiettivi. L’art. 14 c.4 lett e), che prevede che l’Organismo proponga la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice all’organo di indirizzo politico-amministrativo risulta come una sintesi del ruolo
che gli apparati amministrativi ed i dirigenti di vertice hanno avuto nell’attuazione della
pianificazione strategica.
L’esito del controllo strategico diventa quindi un aggregato di elementi raccolti a diversi livelli di
controllo arrivando fino ai vertici più alti dell’amministrazione. Ovviamente all’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance non potrà competere anche il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, alla luce dell’art. 1 c. 2 lett. e) del D. Lgs. 286/99, non inserito fra quelli
abrogati dall’art. 30 c. 4 del D. Lgs. 150/09, che vieta l’affidamento di tale controllo alle strutture
addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico16.
4. Il caso del Comune di Grugliasco
L’anno 2010 è stato sicuramente il più fecondo per l'apporto fornito dalla CiVIT alle
amministrazioni attraverso la formulazione di specifiche delibere di chiarimento circa le modalità
di attuazione di quanto previsto dalla riforma Brunetta. É stato anche l'anno che le amministrazioni
hanno dedicato alla nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione e all’impostazione di tutto
il lavoro inerente al corretto avvio del Ciclo della performance.
Ciascuna amministrazione ha adottato con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e
valutazione delle performance, come previsto dall’art. 7 c.1 del Decreto, cui ha fatto seguito la
stesura del Piano della performance triennale da presentare entro il 31 gennaio 2011.
Il Comune di Grugliasco ha costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance
con Delibera CdA n. 161/2010 del 7 luglio 2010, nel rispetto dei principi di trasparenza, valutazione
e merito di cui alle disposizioni del D. Lgs. 150/09, art. 14.
In merito all'obbligatorietà dell'istituzione dell'OIV negli enti locali, in sostituzione dei già presenti
Nuclei di valutazione previsti dalla normativa precedente, è opportuno sottolineare i chiarimenti
16 I. Pannocchia, “Elementi di raccordo fra il conseguimento della legalità e la valutazione della performance: ilcontrollo di regolarità amministrativa” in “Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico ed il ciclo della performance:programmazione, valutazione e controllo dopo la riforma Brunetta (L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009)”, a cura di G.Scognamiglio e A. Bacci, Promo P.A. Fondazione, 2010
interpretativi ANCI: “La questione, che può apparire scontata in quanto l’art. 30, comma 4, abroga
le disposizioni del d. lgs.n. 286/1999 che disciplinano i Nuclei di valutazione, incontra innanzitutto
un problema interpretativo perché la fonte principale dei controlli per gli enti locali resta
l’art. 147 D. Lgs. 267/00 (non espressamente derogato) che riconosce ampia autonomia nella
configurazione degli organismi di valutazione. Si ritiene dunque che l’OIV non necessariamente
sostituisce il Nucleo di valutazione, purché quest’ultimo rispetti i requisiti definiti dall’art. 717.”
La scelta del comune di Grugliasco appare dunque coerente con un'applicazione della norma
orientata a una “esternalizzazione” del controllo, evidentemente a maggior garanzia della terzietà
del giudizio (pur con tutti i limiti cui abbiamo accennato più sopra).
Considerata la sostanziale assenza di un'articolazione territoriale (le uniche sedi decentrate – polizia
locale e asili nido – rientrano comunque all'interno del territorio comunale), in coerenza con le
indicazioni della Civit Il Comune ha optato per la costituzione dell'OIV in forma monocratica.
L'unico componente dell'OIV, è stato individuato nel rispetto del carattere multidisciplinare delle
competenze e dell'esperienza acquisita e su di esso la Civit ha espresso parere favorevole con
Delibera n. 91/2010 in data 1 luglio 2010.
Successivamente il Comune di Grugliasco, con Delibera 235/2010 del 19 ottobre 2010, ha costituito
la Struttura Tecnica Permanente, lo strumento operativo dell'Organismo Indipendente di Valutazione
per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs 150/2009 e presso il quale opera in
via permanente per il raccordo e l'integrazione tra i sistemi di monitoraggio interni.
4.1. Solo un po' di storia18
Grugliasco è una città del Piemonte, in provincia di Torino, con poco meno di trentottomila abitanti
(37.804). Situata nella piana a destra del Po, fra la Dora e il Sangone, ai piedi delle Alpi. Il territorio
comunale confina con quello di Torino.
Nonostante le incertezze che ancora permangono sulle origini del nome, alte sono le probabilità che
il toponimo faccia riferimento alle gru che forse un tempo, così come oggi, sostavano nel territorio
durante le migrazioni stagionali. Sta di fatto che la comunità di Grugliasco ha scelto come simbolo
araldico per il proprio stemma, attestato per la prima volta nel 1613, proprio la gru.
Una svolta importante nella storia della comunità avvenne il 13 febbraio 1416, quando la comunità
ottenne dal principe Ludovico di Savoia-Acaia la concessione per l’apertura del canale, nonché i
diritti per la costruzione lungo il suo corso di mulini ed opifici idraulici (gualcherie, battitoi) dietro
17 L'applicazione del d.lgs. 150/2009, Le linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance, atti del convegno “Lo stato di attuazione del d.lgs. 150/2009 negli enti locali: adeguamento dei regolamenti e ciclo della performance. Gli effetti del D.L. 78/2012”, Roma, 9 marzo 2011
18 Le notizie storiche presentate sinteticamente in questo capitolo derivano dal Piano della Performance del Comune di Grugliasco, documento programmatico triennale 2011-2013, Introduzione, Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni.
pagamento di un canone annuo. Tuttavia, i Grugliaschesi avrebbero dovuto ancora attendere un
ventennio circa dopo tale concessione per poter costruire e gestire in proprio mulini da grano e non
essere più costretti a ricorrere a quelli torinesi.
L’incremento dell’attività edilizia determina, soprattutto nel corso degli anni ‘20 del Novecento,
l’espansione di nuclei abitativi esterni al cosiddetto “concentrico”: nell’area ad ovest e nord-ovest,
lungo la strada verso Collegno; ma anche a nord-est ed ai confini orientali con Torino, dove nascono
due nuove borgate, rispettivamente intorno alle cascine Paradiso ed alla cascina Lesina o Lesna. La
vera grande trasformazione economica e territoriale di Grugliasco prenderà però avvio nel secondo
dopoguerra, a ricostruzione avvenuta. Verso la fine degli anni ‘50, in concomitanza al decollo del
“miracolo economico”, iniziano a localizzarsi a Grugliasco le grandi imprese del settore
metalmeccanico e dei mezzi di trasporto: Pininfarina, Bertone, Vignale, Westinghouse, Itca, Cimat,
Johannes e molte altre. Tra la metà degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘70 l’intera area ovest registra
con Beinasco e Nichelino il più elevato grado di crescita, come numero di stabilimenti e di addetti,
di tutta la cintura torinese.
La Città di Grugliasco è stata decorata in data 2 giungo 2006 con la medaglia d’argento al merito
civile con la seguente motivazione: «Piccolo Comune rurale di circa cinquemilaquattrocento
abitanti, generosamente impegnato nella lotta partigiana, subiva un efferato eccidio da parte delle
truppe naziste che trucidarono brutalmente venti eroici cittadini, la metà giovani non ancora
ventenni. Luminoso esempio di spirito di sacrificio e di profonda fede in un’Italia libera e
democratica». L'episodio risale al 30 aprile 1945, quando 68 persone (venti delle quali residenti a
Grugliasco e trentadue a Collegno) furono trucidate da una divisione dell’esercito tedesco in ritirata.
A registrare una fortissima crescita è anche la popolazione, che dal dopoguerra agli inizi degli anni
‘70 si sestuplica quasi esclusivamente per effetto dei flussi di immigrazione. In parallelo, a partire
dalla metà degli anni ‘50 la ripresa dell’attività edilizia assume ritmi frenetici: intere aree ospitano
nuovi impianti industriali, i nuclei residenziali crescono, molte delle antiche ville e cascine cadono
in stato di abbandono, ed ampi tratti delle bealere vengono coperti. Nonostante ciò, il vecchio
concentrico riesce a mantenere nel complesso traccia della sua fisionomia originaria; le integrazioni
alla rete viaria, pur se ampie, non cancellano del tutto le antiche strade, ma in parte vi si
sovrappongono; le aree comprese tra la borgata Lesna e gli ampliamenti ad est dell’abitato sono
ancora caratterizzate da un paesaggio semi-rurale, in cui campi e prati formano una singolare
parentesi fra i tessuti urbani.
4.2. Il recupero del territorio ed il futuro legato all’Università
Oggi Grugliasco è divenuta una cittadina di medie dimensioni, a vocazione prevalentemente
industriale e commerciale, che vanta un buono sviluppo anche nel settore terziario. Sono presenti
industrie ad altissima tecnologia e di rilevanza internazionale, soprattutto nel campo
metalmeccanico. Da tempo è stata inoltre avviata una politica di gestione del territorio volta alla
sostenibilità ambientale e sociale, che punti ad uno sviluppo compatibile con le necessità del
presente, ma che nello stesso tempo non comprometta i sistemi naturale, edificato e sociale, per
consentire alle generazioni future una migliore qualità della vita. Il primo impulso è stato impresso
dal trasferimento in Grugliasco delle facoltà di Agraria (1999) e di Veterinaria (2000)
dell’Università di Torino, frequentate da circa tremila studenti. Il futuro vedrà Grugliasco impegnata
nel campo culturale ed in quello delle scienze: sono previsti difatti l’insediamento dell’intero polo
universitario scientifico torinese (ad eccezione della Facoltà di Medicina) e la realizzazione di un
vasto parco urbano che arricchirà varie aree all’interno della Città.
In realtà, l'enfasi evolutiva che traspare dalle righe che precedono è, almeno in parte, ridimensionata
dagli avvenimenti recenti. La nascita del Polo scientifico, infatti, si trova attualmente in una fase di
stand by di cui l'amministrazione pare non riesca a comunicare con chiarezza le ragioni sottostanti.
A rafforzare il senso di incertezza in merito all'esito del progetto, le sempre più insistenti notizie di
stampa che vogliono il trasferimento nel capoluogo piemontese dell'intero polo scientifico.
4.3. Il Piano di valutazione della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
Il Piano della performance triennale del Comune di Grugliasco è stato predisposto il 14 giugno
2011, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. a) del Decreto ed in coerenza con le Delibere Civit n. 88/2010,
n. 89/2010 e n. 112/2010, che individuano la struttura e le modalità di redazione del Piano.
Secondo quanto stabilisce la menzionata delibera CiVIT n. 112/2010 e in osservanza di quanto
all’articolo 10 c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009 il “Piano della Performance” del Comune di
Grugliasco riporta con evidenza e completezza di esposizione contenuti e modalità, seguendo le 5
fasi logiche previste, ciascuna delle quali è funzionale alla redazione e definizione del contenuto di
una o più sezioni del Piano:
• Definizione della identità della Organizzazione;
• Analisi del contesto interno ed esterno;
• Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie;
• Definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi;
• Comunicazione del Piano all’interno ed all’esterno.
Sempre su indicazione della suddetta delibera, il completamento delle cinque fasi logiche consente
la redazione e l’adozione del Piano, che deve essere articolato secondo le seguenti sezioni:
1 Presentazione del Piano e indice
2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
2.1 Chi siamo
2.2 Cosa facciamo
2.3 Come operiamo
3 Identità
3.1 L’amministrazione “in cifre”
3.2 Mandato istituzionale e Missione
3.3 Albero della performance
4 Analisi del contesto
4.1 Analisi del contesto esterno
4.2 Analisi del contesto interno
5 Obiettivi strategici
6 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale
7 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio
7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance
8 Allegati tecnici
Il P i a n o segna l’inizio del “Ciclo di gestione della Performance” e rappresenta il documento
programmatico triennale in cui, coerentemente con le risorse assegnate, vengono evidenziati
gli obiettivi, gli indicatori ed i target che il Comune di Grugliasco si impegna a conseguire e
che costituiranno la piattaforma per la misurazione e la valutazione della Performance sia
organizzativa che individuale, stabilendo le necessarie coerenze con il documento definito
“Relazione sulla Performance”. Tra quest’ultimo documento e il “Piano della Performance” si
realizza, pertanto, la seguente relazione:
• Il “Piano della Performance” riporta gli obiettivi strategici ed operativi in coerenza con i
documenti della programmazione finanziaria e di bilancio;
• La “Relazione sulla Performance” evidenzierà, a consuntivo e con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi ed individuali conseguiti e rapportati ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse impiegate con rilevazioni di eventuali scostamenti. Q u e s t a
d ovrà essere prodotta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello preso a
riferimento.
Coerentemente con l'adesione alle indicazioni riportate nelle delibere CiVIT, la filosofia portante
del “Piano della Performance” del Comune di Grugliasco v o l g e al pieno rispetto dei principi
di:
• Trasparenza;
• Immediata intelligibilità;
• Veridicità e verificabilità;Partecipazione;
• Coerenza interna ed esterna.
Nel contempo il Piano è orientato al conseguimento delle seguenti finalità:
• Qualità della rappresentazione di dati ed informazioni riportate, con particolare riferimento
al processo ed alle modalità con cui sono stati definiti gli obiettivi dell’Amministrazione e la
loro relativa strutturazione e sviluppo;
• Comprensibilità della rappresentazione della Performance, evidenziando la relazione che
esiste tra “bisogni della collettività, missione istituzionale, priorità politiche, strategie,
obiettivi, indicatori”;
• Attendibilità della rappresentazione della Performance per consentirne la verificabilità, la
correttezza metodologica di principi, fasi, tempi, soggetti del processo di pianificazione e
di obiettivi, indicatori e target degli obiettivi conseguiti o da conseguirsi.
Il Piano triennale parte quindi da una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli
stakeholder, attraverso una presentazione del Comune di Grugliasco sia in termini di cifre che di
mandato istituzionale e di mission. Collegando fra loro questi ultimi elementi con le aree
strategiche, viene costruito l’albero delle performance. Successivamente viene condotta un’analisi
del contesto esterno e del contesto interno presentata sinteticamente in un diagramma di SWOT
analysis e fissati gli obiettivi strategici ed operativi. Infine, viene descritto il processo di redazione
del Piano, la coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio e le possibili
azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance.
4.4. I contenuti del Piano
Nella “Presentazione” del Piano della Performance del Comune di Grugliasco vengono
immediatamente esplicitati, oltre ai riferimenti normativi, i principali elementi della novità
legislativa, nonché l'individuazione nei concetti di performance, merito e trasparenza i tre principi
cardine della riforma, riportati come segue19:
• Le Amministrazioni Pubbliche devono misurare e valutare la Performance, intendendo per
Performance il contributo (risultato e modalità di conseguimento del risultato) che un’entità
organizzativa (Ente, Area, Funzione, Servizio) realizza nell’operare per il raggiungimento
delle finalità e degli obiettivi relativi alla soddisfazione dei bisogni per i quali
l’Organizzazione stessa è stata costituita;
• Le buone Performance, organizzative e individuali, devono essere premiate, abbandonando
logiche di appiattimento e introducendo nel settore pubblico la meritocrazia in antitesi totale
con i “sistemi di erogazione a pioggia” del trattamento accessorio;
• Le Amministrazioni Pubbliche devono rendere visibile e trasparente la Performance, anche
attraverso il confronto con standard internazionali e con le migliori pratiche a livello
nazionale.
Seguono una serie di impegni assunti in merito alla corretta applicazione dei criteri stabiliti dalle
norme in merito a pubblicità dei processi e valorizzazione delle risorse economiche, finanziarie e
professionali.
4.4.1 La “sintesi” delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
La delibera 112/2010, coerentemente con lo spirito che anima l'intero impianto legislativo, insiste in
più punti sulla sinteticità e chiarezza delle informazioni contenute nel Piano. In particolare per la
sezione in esame, viene raccomandato l'uso di un linguaggio facilmente comprensibile anche ai non
“addetti ai lavori”, in modo tale da risultare meno “tecnico” di quello eventualmente impiegato
nella parte successiva del Piano.
Da questo punto di vista, non sembra che il Piano del Comune di Grugliasco riesca a cogliere in
pieno l'obiettivo. In particolare per quanto riguarda la sottosezione “Cosa facciamo”, ci troviamo di
fronte a una vera e propria inondazione di informazioni esageratamente dettagliate, formalizzate ed
esplicitate in modo tale che potrebbero risultare difficilmente comprensibili per un pubblico di “non
addetti ai lavori”. Ben 59 pagine sono dedicate all'elencazione dettagliata di “tutti gli obiettivi ed i
progetti, Settore per Settore, che consentono di costruire un nuovo disegno della Grugliasco del
19 Piano della Performance del Comune di Grugliasco, documento programmatico triennale 2011-2013
triennio 2011-2012-2013”20.
La sottosezione “Come operiamo” riporta, in altre 36 pagine, i progetti elencati in precedenza,
inserendoli in uno schema che rende di immediata comprensione le modalità operative di
perseguimento degli outcome anzidetti, indicando anche gli altri soggetti (stakeholder) con cui
l’amministrazione interagisce nel contesto di riferimento.
4.4.2 Identità
La sezione “Identità” parte con uno schema del Comune di Grugliasco in cifre, ivi comprese le
partecipazioni societarie, cui segue un approfondimento sul mandato istituzionale, che non viene
esplicitato, ma per cui si rimanda allo Statuto dell'ente, di cui è riportato uno stralcio. La missione,
così come chiarito dalla Delibera Civit n. 112/2010, identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui
l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta
l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che
l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato, che possono essere sintetizzati in
questo modo:
• a) soddisfazione degli azionisti21;
• b) soddisfazione dei clienti;
• c) garantire efficacia ed efficienza nei processi di gestione;
• d) garantire la competenza degli operatori.
Per meglio descrivere i legami fra il mandato istituzionale e la missione, viene impiegato l’albero
della performance di cui in questa sezione (Figura 1) è inserito un primo livello.
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra
mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che
individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli
obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico
complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione
20 Piano della Performance del Comune di Grugliasco, documento programmatico triennale 2011-201321 Risulterà utile cercare di dirimere quella che appare come un'anomalia di fondo nel sistema del Comune di
Grugliasco, dove si è deciso di tradurre il termine stakeholder (riportato più volte nella delibera citata) con il termineazionista. Lo stakeholder, infatti, è quel soggetto attivamente coinvolto in un’iniziativa economica (progetto,azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, odall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di unprogetto o il destino di un’organizzazione. Come si vede, molto più articolato e socialmente coinvolto rispetto alsemplice azionista. Per questo ci sentiamo di dover rifiutare la traduzione proposta del termine, che “squalifica” ilcittadino trasformandolo in un banale shareholder, augurandoci nel contempo che tale traduzione non si estenda finoa riflettersi sulle reali intenzioni di coinvolgimento dei cittadini da parte del Comune.
articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione22.
Figura 1 - Albero della performance
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
L’albero delle Performance è uno strumento che lega obiettivi di mandato, Missione, Visione,
obiettivi strategici, Bilanci poliennale ed annuale, PEG, obiettivi operativi, piano dei numeri e piano
delle iniziative da intraprendere e realizza una mappa di deployment e sviluppo dell’obiettivo
strategico che agevola, consente e guida la trasformazione dell’obiettivo stesso in risultati. Si
adotta tale strumento per il deployment degli obiettivi strategici del Comune di Grugliasco seguendo
le linee guida della delibera CIVIT n. 112/2010 e viene riportato per esemplificazione successiva
l’albero della Performance evidenziato in tale documento. È stato seguito il percorso consigliato
dalla medesima delibera, che struttura l’albero della Performance in 3 momenti successivi e di
livello gerarchicamente sequenziale:
• Albero della Performance di I livello: collega mandato istituzionale - missione con aree
strategiche, dove area strategica non è una entità organizzativa ma un'area di intervento (a
meno che non si faccia coincidere area strategica con “progetto”);
• Albero della Performance di II livello: collega aree strategiche con obiettivi strategici;
• Albero della Performance di III livello: collega obiettivi strategici con piani operativi
(obiettivi operativi, azioni da intraprendere, risorse da dedicare, responsabilità).
I 3 livelli di albero della Performance nella struttura del Piano riportata nella citata delibera sono
presentati in tre diversi punti : il I livello al punto 3.3 “Albero della Performance”, il II livello al
22 Delibera CiVIT n. 112/2010
punto 5 “Obiettivi strategici” ed il III livello al punto 6 “Dagli obiettivi strategici agli obiettivi
operativi”.
L’albero della Performance nella sua configurazione definitiva, vale a dire quella configurazione
che deve rappresentare gli obiettivi strategici è il seguente:
Figura 2 – Albero della performance. Il collegamento fra mandato
istituzionale/missione e aree strategiche
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
4.4.3 Analisi del contesto interno ed esterno
L’analisi del contesto è un processo conoscitivo che un’amministrazione pubblica deve compiere
nel momento in cui si accinge a definire le proprie strategie ed ha lo scopo di verificare i punti di
forza e di debolezza, i vincoli e le opportunità che emergono da una visione integrata della
situazione in cui l'amministrazione si trova ad operare.
La delibera CiVIT 112/2010 predispone una scheda specifica per inquadrare i concetti suesposti in
un contesto di analisi SWOT, acronimo di Strenghts, Weakness, Opportunity and Treaths (Punti di
forza, Punti di debolezza, Opportunita e Minacce), strumento utile per analizzare elementi positivi e
criticità del contesto interno ed esterno in cui si opera. Tale analisi consente di evidenziare le
caratteristiche più significative dell’Organizzazione, rapportate con le relazioni, le proiezioni e
l’ambiente operativo, consentendo di tracciare un quadro di riferimento completo rispetto agli
obiettivi e strategie che si intendono realizzare, valutando simultaneamente le variabili sia interne
che esterne.
Il Comune di Grugliasco non ha sfruttato fino in fondo questa opportunità, limitandosi ad accennare
all'analisi SWOT, in attesa di effettuarla concretamente nel prossimo futuro e potenziarne l’impiego
anno per anno23. Ci si limita pertanto a una compiuta analisi dell'ambiente prevalentemente interno,
ricordando come la struttura operativa può intervenire soprattutto sulle variabili interne (quelle che
fanno parte del sistema), migliorando cosi le possibilità di Performance. Sulle variabili esterne,
invece, (sulle quali non si può agire direttamente e dalle quali si resta condizionati positivamente o
negativamente in quanto non dipendenti dall’Organizzazione) non si può fare altro che applicare un
costante monitoraggio, in modo da sfruttare i fattori positivi e limitare gli effetti di quelli che
possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi24.
Sul piano dell’analisi del contesto interno viene presentata una dettagliata descrizione dell’assetto
organizzativo del Comune di Grugliasco, che tiene conto e sviluppa le seguenti dimensioni, in
perfetta adesione alla delibera CiVIT 112/2010:
a) Organizzazione: organigramma, relazioni gerarchiche, relazioni funzionali, individuazione
centri di responsabilità/corresponsabilità articolazione territoriale della amministrazione,
personale in servizio;
b) Risorse strumentali ed economiche: risorse strumentali, risorse ICT, risorse infrastrutturali,
risorse “immateriali” e comunque tutte le risorse di qualsiasi natura che si reputano
necessarie al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione delle Politiche di Ente;
c) Risorse Umane: la delibera auspica una organizzazione del Personale per “competenze”,
vale a dire “l’uomo giusto al posto giusto” valutando per ogni Singolo conoscenze
disciplinari, pregresso tecnico-professionale atteggiamenti /comportamenti;
d) Salute finanziaria: equilibri finanziari, economici e patrimoniali, rispetto dei vincoli di
bilancio, regolarità dei sistemi contabili.
Vengono evidenziati alcuni aspetti virtuosi relativi alle economie gestionali, quali la diminuzione
delle spese per software attraverso l'utilizzo di piattaforme gratuite (Open Office) in luogo di
applicazioni proprietarie; la costante diminuzione della spesa per il personale; la mancanza di auto
di rappresentanza. Sono in seguito esplicitati “strumenti e metodologie di analisi e miglioramento
delle situazioni di contesto interno”, specificando che si intende avvalersi del Controllo di Gestione
e di indagini ed analisi di “People satisfaction” per misurare, ricorrendo a studio del clima
23 Piano della Performance del Comune di Grugliasco, documento programmatico triennale 2011-201324 Ibidem
organizzativo, la percezione che il Personale ha del “suo” Ente, traendone utilissimi spunti per aree
e progetti di miglioramento. Il sistema di miglioramento del Controllo di gestione è sintetizzato nel
seguente schema:
Figura 3 – Il sistema di miglioramento del Controllo di Gestione
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
4.4.4 Gli obiettivi strategici
Gli obiettivi sono la descrizione di un traguardo che l‟organizzazione si prefigge di raggiungere per
eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e
deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere
strategico, in particolare, fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un
elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve
periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Nella presente
delibera, per obiettivi strategici si intendono obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle
attese degli stakeholder, programmati su base triennale, aggiornati annualmente sulla base delle priorità
politiche dell'amministrazione. Per la definizione degli obiettivi strategici, operativi e di quelli assegnati
al personale dirigenziale si è cercato di ottemperare al disposto dell'art. 5 c. 2 del d.lgs. 150/2010,
attribuendo loro le caratteristiche richieste dalla norma. Lo schema seguente riflette la proiezione
degli obiettivi strategici e di miglioramento, di diversa tipologia, provenienza e natura, da tradurre
in risultati per il miglioramento della Performance organizzativa di Settore, di Sezione, di Ufficio e
Performance individuale e da “esplodere” in obiettivi operativi.
Figura 4
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
Un utile approfondimento di dettaglio, in omogeneità alle indicazioni contenute nella delibera
CIVIT n. 112/2010, viene presentato nella figura successiva, dove si delinea l’albero della
Performance di II livello, che collega aree strategiche e obiettivi strategici, intendendo per obiettivi
strategici gli obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei “portatori di
interesse”, programmati su base triennale ed annualmente aggiornati sulla base delle priorità
politiche della Amministrazione del Comune di Grugliasco.
Figura 5 – Albero della Performance di II livello
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
4.4.5 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Il metodo adottato rappresenta l’interfaccia operativa e metodologica dell’“Albero della
Performance”, tecnica che consente al Dirigente o Responsabile di Unità Organizzativa in posizione
di autonomia e responsabilità di:
• Individuare gli opportuni obiettivi operativi e le opportune leve per conseguirli;
• mostrare un piano di realizzazione dell’obiettivo che sia efficace e coerente;
• Trasformare gli obiettivi in risultati in modo che tutti gli obiettivi operativi implicitamente
comportino anche il raggiungimento dell’obiettivo strategico e della Politica della
Amministrazione;
• A Performance conseguita, assestare la Performance stessa sui nuovi livelli raggiunti e non
regredire.
Gli obiettivi strategici sono stati declinati in specifici piani operativi attraverso un processo “a
cascata”, strutturato secondo le tre fasi dell’albero della Performance:
• Mission di Ente – Area Strategica;
• Are Strategica – Obiettivi strategici;
• Obiettivi strategici – Piano operativo con i riferimenti degli obiettivi operativi, del/dei
Responsabile/Corresponsabili, delle azioni ed attività da espletare e delle risorse (umane e
strumentali) da allocare.
Tali Piani operativi sono messi a punto ricorrendo a tarature e scelte di priorita su base annuale
considerando lo scenario del momento La formalizzazione del “deployment” dell’obiettivo
strategico in “obiettivi operativi” viene strutturata secondo la seguente struttura di modulo
(l'esempio è sempre relativo a un settore specifico in cui è articolata la struttura):
Figura 6 – Esempio di obiettivi operativi
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
4.4.6 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di Gestione della Performance
La sezione si articola in 3 sottocapitoli in cui vengono rappresentate le fasi, soggetti e tempi del
processo di redazione del Piano, viene documentata la coerenza con la programmazione economico-
finanziaria e di bilancio e, infine, vengono descritte analiticamente le azioni “per il miglioramento
del Ciclo di gestione delle performance”.
La rappresentazione delle fasi di redazione del Piano dovrebbe dare una chiara descrizione del processo
attraverso il quale si è giunti alla definizione dei contenuti del Piano, tenendo conto di quanto descritto
nelle sezioni precedenti. A tal fine, la delibera CiVIT 112/2010 suggerisce una Tavola di
rappresentazione sintetica che può essere compilata a tal fine. In questo caso, il Piano del Comune di
Grugliasco si limita a riportare la Tavola, senza riempirla di alcun contenuto, meglio, limitandosi a
specificare i soggetti coinvolti nel processo, evitando di quantificare le ore-lavoro dedicate. Più
completa appare la parte relativa alla coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di
bilancio, dove vengono dettagliati l’integrazione e il collegamento logico tra la pianificazione della
Performance e il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, garantiti sui
seguenti quattro livelli:
• Coerenza dei contenuti;
• Coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;
• Coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte
(Servizio Bilancio, Centri di responsabilità – Direttivi, Posizioni Organizzative, Dirigenti –
Direzione Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione/Servizio di
controllo interno, Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale);
• Integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due
processi, rispetto ai quali e anche previsto lo sviluppo del controllo di gestione.
Decisamente più articolata è la sezione finale, nella quale, dopo una classificazione delle azioni per
il miglioramento del Ciclo di gestione della Performance, intese sia come azioni volte al
raggiungimento degli obiettivi di “manutenzione”, indicati nel P.e.g. 2011, (cui peraltro si rimanda),
sia come azioni individuate sulla base della metodologia C.A.F.25 da ciascun Dirigente dell’Ente,
cosi come risulta da una serie di tabelle di cui si riporta un esempio di seguito:
Tavola 7 - Azioni di miglioramento del Ciclo di Gestione della Performance
Fonte: Piano della performance del Comune di Grugliasco per il triennio 2011-2013
5. Conclusioni
Al pari di molti altri comuni di analoga dimensione, l’impatto col “Ciclo della performance” non
avrebbe dovuto rappresentare una novità assoluta per il Comune di Grugliasco (con l'eccezione –
come abbiamo avuto modo di dire in precedenza - della valutazione della performance
dell’amministrazione nel suo complesso): la definizione degli atti di programmazione economico-
25 Il Common Assessment Framework (CAF) è uno strumento di autovalutazione promosso e approvato nell’ambitodelle attività di cooperazione dei Ministri della Funzione Pubblica dell’Unione Europea, con la collaborazionedell’EFQM (European Foundation for Quality Management), della Speyer School (Scuola di Scienzedell’Amministrazione tedesca) e dell’EIPA (Istituto Europeo per le Pubbliche Amministrazioni) al fine di assistere leorganizzazioni del settore pubblico europeo nell'utilizzo di tecniche di Quality Management .
finanziaria pluriennali ed annuali, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli
Obiettivi Dirigenziali richiedevano già la declinazione degli obiettivi dal livello strategico al livello
operativo, in una logica di congruità fini-mezzi. Analoghe considerazioni non possono valere,
tuttavia, rispetto alle fasi di monitoraggio in corso d’esercizio, di misurazione e valutazione finale.
Queste ultime sono infatti vincolate, con una novità rilevante rispetto al passato, a norme più
stringenti e all'intervento dei nuovi soggetti entrati a far parte del ciclo.
Le carenze maggiori del documento analizzato, in attesa di un'analisi sui risultati che saranno
evidenziati da apposita Relazione sulla performance, riguardano soprattutto due aree.
Da un lato, il mancato raggiungimento degli obiettivi di sinteticità e chiarezza, che rischiano di
rendere l'intero Piano una sorta di documento per “addetti ai lavori”, in totale contrasto con gli
indirizzi normativi. Dall'altro, si registra già in fase di definizione di possibili obiettivi, una sorta di
“resa” di fronte alla possibilità (e, aggiungiamo noi, opportunità) di utilizzare adeguatamente
un'analisi di tipo SWOT, in particolare all'ambiente esterno, limitandosi ad un generico rimando ad
un prossimo futuro, accennando ad argomentazioni che non convincono fino in fondo. Limitarsi ad
un “costante monitoraggio, in modo da sfruttare i fattori positivi e limitare gli effetti di quelli che
possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi”, appare infatti poco coerente con le
finalità, anche istituzionali che caratterizzano storicamente l'ente locale.
Gli strumenti messi a disposizione dalla CiVIT, alla luce dei protocolli specifici siglati con l'ANCI,
se correttamente utilizzati ed implementati si rivelerebbero sicuramente un valido sostegno nel
processo di adeguamento alla nuova normativa, che potrebbe rivelarsi estremamente stimolante in
un'ottica di miglioramento continuo, sia nella fase gestionale che in quella operativa, per gli enti
locali.
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CiVIT, Delibere nn.: 76/2010; 81/2010; 112/2010; 2/2012
Comune di Grugliasco, “Piano della Performance del Comune di Grugliasco, documento
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Formez P.A., “Manuale. Il ciclo della performance nei comuni.” A cura di Galli, D., Realizzato
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Gatti, G. M., “Il sistema di valutazione delle performance a seguito della riforma Brunetta: il caso
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Hinna, L. e Monteduro, F., “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance nella
riforma Brunetta: una chiave di lettura”, in Impresa & Stato, n.88/2010
Loiero, R., “Il rapporto sulle performance nelle amministrazioni centrali: riflessioni sulle
questioni aperte” in Amministrazione in cammino, 2010
Monteduro, F., “La misurazione e valutazione della performance”, Corso per SSPAL Emilia
Romagna, Toscana, Marche ed Umbria tenuto il 14 dicembre 2009 a Firenze presso Palazzo
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Pannocchia, I., “Elementi di raccordo fra il conseguimento della legalità e la valutazione della
performance: il controllo di regolarità amministrativa” in “Il nuovo ordinamento del lavoro
pubblico ed il ciclo della performance: programmazione, valutazione e controllo dopo la riforma
Brunetta (L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009)”, a cura di G. Scognamiglio e A. Bacci, Promo P.A.
Fondazione, 2010