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Il leasing secondo lo IAS 17 Prof. Daniele Gervasio [email protected] UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Facoltà di Economia Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali 90001 91070

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Il leasing secondo lo IAS 17

Prof. Daniele Gervasio

[email protected]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Facoltà di Economia

Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali

90001

91070

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Leasing finanziario e leasing operativo (IAS 17) Definizioni contenute nello Ias 17

Confronto tra le due tipologie di leasing

Modalità di contabilizzazione

Il leasing secondo la disciplina nazionale D.Lgs 6/2003, art. 2423-bis C.C., art. 2427-bis 22) C.C., OIC 1,

OIC 22)

L’operazione di “leasing and back”

Proposte di modifica allo IAS 17

Esempio numerico

Indice degli argomenti trattati

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Il leasing è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce

al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di

pagamenti, il diritto all’utilizzo di un bene per un periodo di

tempo stabilito.

Possono costituire oggetto di leasing:

- beni immobili (capannoni, uffici, negozi, ecc.);

- beni mobili materiali (impianti, macchinari, automezzi, ecc.);

- beni immateriali (software, marchi, ecc.).

Leasing finanziario: trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i

benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà

può essere trasferito o meno al termine del contratto.

Leasing operativo: è un leasing differente dal leasing finanziario,

in quanto non trasferisce al locatario tutti i rischi e i benefici

connessi alla proprietà del bene.

Leasing finanziario e leasing operativo (Ias 17)

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Leasing finanziario e leasing operativo (Ias 17)

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BENEFICI

• Ottenimento di benefici economici connessi all’utilizzo del bene.

• Conseguimento di utili derivanti dalla rivalutazione o dalla realizzazione del valore residuo del bene stesso.

RISCHI

• Conseguimento di perdite causate dall’obsolescenza tecnologica ovvero dalla capacità inutilizzata del bene o da cambiamenti di tipo produttivo.

Trasferimento della proprietà

Prevalenza della sostanza rispetto alla forma

La classificazione di un leasing come finanziario o come operativo dipende dalla sostanza dell’operazione (trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà del bene),

piuttosto che dalla forma del contratto (o dalla revisione dei contratti in corso).

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Definizioni contenute nello Ias 17

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Costi iniziali del locatore

I costi iniziali sostenuti dal locatore sono aggiunti al valore contabile del bene locato e ripartiti lungo la durata del contratto di leasing, sulla stessa base dei proventi.

Inizio del leasing

Coincide con la data anteriore tra quella del contratto di leasing e quella dell’impegno delle parti circa le principali clausole del leasing. A questa data:

un leasing è classificato come un leasing operativo o finanziario;

nel caso di un leasing finanziario, sono determinati gli importi da rilevare all’inizio della decorrenza del leasing.

Inizio della decorrenza del leasing

È la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. È la data della rilevazione iniziale del leasing: in sostanza, la data della rilevazione delle attività, passività, ricavi e costi relativi al leasing.

Durata del leasing

È il periodo, non annullabile, per il quale il locatario ha preso in leasing il bene, compresi eventuali ulteriori periodi per i quali il locatario ha il diritto di opzione per continuare nel leasing del bene, con o senza ulteriori pagamenti, quando - all’inizio del contratto - è ragionevolmente certo che il locatario eserciterà l’opzione.

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Definizioni contenute nello Ias 17

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Fair value (valore equo)

È il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

Vita economica

È, alternativamente:

- il periodo di tempo nel quale ci si attende che un bene sia utilizzabile economicamente da uno o più utilizzatori;

- la quantità di produzione, o il numero di unità simili, che uno o più utilizzatori si attendono di ottenere dal suo utilizzo.

Vita utile

È il periodo restante stimato, dall’inizio del leasing, senza limitazioni nella durata del leasing, nel quale ci si attende che i benefici economici incorporati nel bene siano utilizzati dall’impresa.

Tasso di interesse implicito nel leasing

È il tasso di attualizzazione che, all’inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi derivanti dal leasing e il valore residuo non garantito, sia uguale alla somma del fair value (valore equo) del bene locato e degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

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Leasing finanziario e operativo a confronto…

Leasing finanziario Leasing operativo

• Il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing.

• Nel contratto non vi sono clausole che prevedono il riscatto del bene alla scadenza.

• Il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l’opzione cosi che, all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata.

• Il locatario ha l’opzione di acquisto del bene alla scadenza ad un prezzo pari al fair value determinato alla data di scadenza stessa.

• La durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita.

• La durata del leasing è sostanzialmente inferiore alla vita utile del bene locato.

• All’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (equo) del bene locato.

• Il contratto può contenere clausole che consentono il rinnovo dello stesso a scadenza.

• I beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

• I beni oggetto di locazione non hanno una natura specialistica per il locatario.

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Ulteriori indicatori di situazioni che, individualmente o congiuntamente, potrebbero condurre a classificare un leasing come finanziario, sono i seguenti:

• il locatario può risolvere il leasing in qualsiasi momento e, in tal caso, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

• gli utili o le perdite derivanti da variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing);

• il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

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Leasing finanziario e operativo a confronto…

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• Il leasing relativo ai terreni, generalmente, è classificato come leasing operativo, perché la caratteristica dei terreni è di avere vita economica indefinita e, pertanto, se non ci si attende il trasferimento della proprietà in capo al locatario (utilizzatore) entro la scadenza del leasing, il locatario stesso non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà. In caso contrario, anche il leasing del terreno è classificato quale leasing finanziario.

• In genere, terreni e fabbricati sono considerati separatamente (Ias 16): tuttavia, la valutazione separata non è richiesta quando il diritto del locatario, sia per i terreni che per i fabbricati, è classificato come investimento immobiliare in base a quanto prevede lo Ias 40 (Investimenti immobiliari) ed è adottata la valutazione al fair value (valore equo). Inoltre, secondo lo Ias 40, il locatario (utilizzatore) può classificare un diritto immobiliare posseduto tramite leasing operativo, come un investimento immobiliare. In tal caso, il diritto immobiliare è contabilizzato come se fosse un leasing finanziario con utilizzo, obbligatorio, della valutazione al fair value (valore equo).

• In sostanza, con riferimento agli investimenti immobiliari (Ias 40), il leasing finanziario e il leasing operativo possono essere contabilizzati con le medesime modalità.

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Leasing di terreni e fabbricati

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ISCRIZIONE INIZIALE (inizio del contratto)

ATTIVO Il bene è iscritto fra le immobilizzazioni materiali ad un valore pari al valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale previsti dal contratto.

PASSIVO Tra le passività è rilevato il debito verso la società di leasing, il cui importo è pari al valore del bene iscritto fra le immobilizzazioni.

ISCRIZIONE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

ATTIVO Nel corso del tempo il bene viene ammortizzato come se fosse di proprietà. Se non è sicuro che l’utilizzatore diventerà proprietario del bene alla fine del contratto, il bene deve essere ammortizzato nel periodo più breve tra la durata del contratto e la sua vita utile.

PASSIVO Nel corso del contratto il debito verso la società di leasing si riduce progressivamente in base al rimborso delle quote di capitale implicite nei canoni progressivamente maturati.

Leasing finanziario nel bilancio dei locatari

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Leasing finanziario nel bilancio dei locatari

Il tasso di attualizzazione da utilizzare per rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività è:

il tasso di interesse implicito del contratto di leasing, se è possibile determinarlo;

il tasso di interesse che l’utilizzatore dovrebbe pagare per un contratto di leasing simile ovvero per un prestito con durata e garanzie simili per l’acquisto del bene (tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario).

Il bene iscritto tra le attività deve essere ammortizzato con gli stessi criteri previsti per i beni di proprietà qualificabili come “attività” e, quindi, secondo le regole dello Ias 16, se si tratta di attività materiali, dello Ias 38, se si tratta di attività immateriali. Il bene è sottoposto anche ai metodi di valutazione previsti dallo Ias 16 e dallo Ias 38 (metodo del costo e del fair value), nonché alla verifica di riduzione del valore in conformità allo Ias 36 (impairment test). I canoni di leasing periodicamente corrisposti al locatore devono essere suddivisi in due quote: a) la quota capitale, che riduce il debito nei confronti del locatore rilevato tra le passività; b) la quota interessi, rilevata a conto economico come costo di competenza e ottenuta applicando al debito

residuo (coincidente con il valore attuale ancora da pagare) all’inizio dell’esercizio lo stesso tasso utilizzato per l’attualizzazione.

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Rilevazioni contabili da parte del locatario (*).

a) Stipula del contratto di leasing

b) Pagamento del maxicanone

c) Pagamento dei canoni periodici

d) Ammortamento annuale

(*) per semplicità non si tiene conto dell’iva esposta in fattura

Leasing finanziario nel bilancio dei locatari

Beni in leasing (SP)

Debiti vs società di leasing (SP)

Debiti vs società di leasing (SP)

Banca (SP)

Diversi Debiti vs società di leasing

(SP) Interessi passivi su leasing

(CE)

Banca (SP)

Ammortamento (CE)

Fondo ammortamento (SP)

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I locatori, specularmente al comportamento tenuto dai locatari,

all’inizio della decorrenza del contratto di leasing eliminano dal loro attivo patrimoniale l’attività concessa in locazione (pur mantenendone la proprietà giuridica);

rilevano, come contropartita tra le attività dello stato patrimoniale, un credito nei confronti degli utilizzatori ad un valore uguale all’investimento netto del leasing (somma dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che incasseranno dai locatari, calcolati secondo il tasso di interesse implicito nel contratto);

il credito, successivamente, diminuisce con il pagamento delle rate per la quota capitale, sino ad azzerarsi;

gli interessi compresi nel canone percepito sono rilevati come proventi finanziari e sono imputati nel conto economico in base a modalità che riflettono un tasso di rendimento periodico costante relativo all’investimento netto.

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Leasing finanziario nel bilancio dei locatori

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Leasing finanziario nel bilancio dei locatori

Rilevazioni contabili da parte dei locatori (*).

a) Stipula del contratto di leasing

b) Pagamento del maxicanone

c) Pagamento dei canoni periodici

d) Ammortamento annuale

Dal momento che nella sostanza gli effetti connessi alla proprietà del bene sono trasferiti in capo ai locatari, i locatori non effettueranno alcuna scrittura di ammortamento a fine esercizio (il bene concesso in locazione, infatti, è stato eliminato dalle attività).

(*) per semplicità non si tiene conto dell’iva esposta in fattura

Credito vs locatario (SP)

Bene concesso in leasing (SP)

Banca (SP)

Credito vs locatario (SP)

Banca (SP)

Diversi Credito vs locatario

(SP) Interessi attivi

(CE)

N . B .

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Leasing operativo nel bilancio dei locatari Rilevazioni contabili da parte dei locatari (*).

a) Stipula del contratto di leasing

Al momento della stipula del contratto di leasing sia il locatore che il locatario non effettuano alcuna scrittura contabile, poiché il bene concesso in locazione rimane iscritto tra le attività del locatore.

b) Fatturazione del maxicanone e dei canoni periodici e successivo pagamento

c) Eventuale riscatto del bene con corresponsione del relativo prezzo di riscatto

(*) per semplicità non si tiene conto dell’iva esposta in fattura

Canoni di leasing (CE)

Debito vs società di leasing (SP)

Debito vs società di leasing (SP)

Banca (SP)

Beni riscattati (SP)

Debiti vs società di leasing (SP)

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Leasing operativo nel bilancio dei locatori Rilevazioni contabili da parte dei locatori (*).

a) Stipula del contratto di leasing

Al momento della stipula del contratto di leasing sia il locatore che il locatario non effettuano alcuna scrittura contabile, poiché il bene concesso in locazione rimane iscritto tra le attività del locatore.

b) Fatturazione del maxicanone e dei canoni periodici e successivo incasso

c) Ammortamento annuale

(*) per semplicità non si tiene conto dell’iva esposta in fattura

Credito vs locatario (SP)

Canoni attivi di leasing (CE)

Banca (SP)

Credito vs locatario (SP)

Ammortamento bene concesso in leasing

(CE)

Fondo ammortamento (SP)

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Leasing operativo nel bilancio dei locatori

d) Eventuale riscatto del bene con corresponsione del relativo prezzo di riscatto

Diversi Fondo ammortamento bene concesso

in leasing (SP)

Crediti vs locatario/ acquirente (SP)

Diversi Bene concesso in leasing

(SP) Provento da cessione

(CE)

Banca (SP)

Crediti vs locatario/ acquirente (SP)

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Il leasing secondo la disciplina nazionale

A differenza di ciò che accade nell’ambito dei principi contabili internazionali, la normativa nazionale non consente l’iscrizione nello stato patrimoniale di un bene se non si è realizzato il passaggio di proprietà.

Quindi, la disciplina civilistica e i principi contabili nazionali riconoscono un solo metodo di contabilizzazione delle operazioni di leasing, il metodo patrimoniale, a prescindere dal tipo di contratto sottostante (leasing operativo o leasing finanziario), secondo una logica della prevalenza della forma giuridica rispetto all’aspetto sostanziale dell’operazione (fino al momento del riscatto del bene, infatti, il locatore conserva la proprietà dello stesso, pur non godendo del possesso).

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Il leasing secondo la disciplina nazionale

Locatario Locatore

• Rileva a conto economico i canoni di leasing alla voce B8) “costi per godimento di beni di terzi” senza distinguere la quota relativa agli interessi.

• Mantiene iscritto tra le attività patrimoniali il cespite.

• In bilancio rileva, tra gli impegni dei conti d’ordine, l’importo dei canoni a scadere, compreso il prezzo di riscatto, previsti dal contratto (OIC 22).

• Rileva i canoni percepiti tra i ricavi di conto economico alla voce A1) “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni di servizi”.

• In caso di riscatto iscrive tra le attività dello stato patrimoniale il bene (in quanto in tale momento si realizza giuridicamente il passaggio di proprietà) ad un valore pari al prezzo di riscatto.

• Imputa a conto economico le quote d’ammortamento annuali del cespite alla voce B10).

• Il cespite rilevato in bilancio verrà poi ammortizzato in base alla residua vita utile.

• Al momento del ricatto elimina dalle attività il bene rilevando l’eventuale plusvalenza o minusvalenza.

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Il leasing secondo la disciplina nazionale

Tuttavia, contrariamente alle modalità previste dalla prassi nazionale per la contabilizzazione delle locazioni finanziarie, il legislatore all’art. 2423 bis C.C. disciplina che tra i principi fondamentali alla base della redazione di un bilancio vi è quello secondo il quale “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

Il legislatore, quindi, imponendo al locatario di continuare a contabilizzare il leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale, facendo prevalere la forma sulla sostanza, ha innescato una contraddizione con il principio delineato dall’art. 2423 C.C. secondo il quale la sostanza economica dell’operazione deve prevalere sulla forma giuridica della stessa.

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Il leasing secondo la disciplina nazionale

Per cercare di limitare tale contraddizione, il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto il punto 22 dell’art. 2427 C.C., il quale impone di rilevare in nota integrativa un prospetto, relativo alle singole operazioni di locazione finanziaria, che riporti: Il valore attuale delle rate di canone non scadute (pari al debito residuo del contratto al termine di ogni esercizio), determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo dei singoli contratti in essere. L’onere finanziario attribuibile all’esercizio. L’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti qualora in bilancio fossero stati considerati immobilizzazioni. L’ammontare degli ammortamenti, delle rettifiche e delle riprese di valore che sarebbero stati applicati. L’OIC 1, inoltre, raccomanda di fornire in nota integrativa anche le informazioni circa gli effetti che si sarebbero verificati sul patrimonio netto e sul conto economico qualora le operazioni di leasing fossero state rilevate con il metodo finanziario anziché con quello patrimoniale.

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L’operazione di vendita e retrolocazione comporta la vendita di un bene da parte di un soggetto Alfa ad un soggetto Beta e la successiva retrolocazione dello stesso bene da Beta ad Alfa.

Operativamente è quindi lo stesso cliente (Alfa) a vendere a una società finanziaria il bene, che gli verrà contestualmente concesso in leasing secondo le consuete modalità, con il diritto di tornare in possesso del bene una volta terminato il periodo di locazione (mediante il riscatto dello stesso). Per il cliente Alfa può essere un’occasione per potere ricavare della liquidità per realizzare un progetto aziendale o per fare fronte ad impegni finanziari.

Se tale operazione corrisponde a un leasing finanziario, eventuali eccedenze (plusvalenze) del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non devono essere rilevate immediatamente come proventi nel bilancio del venditore-locatario.

Esempio

Plusvalenza da cessione 10.000: durata della retrolocazione finanziaria 10 anni.

La plusvalenza è ripartita in quote pari a 1.000 per 10 esercizi.

Nell’effettuare l’imputazione della rata di plusvalenza nel conto economico si deve tenere conto della “correlazione” con la rata del leasing (sostanzialmente, in base ai mesi a partire dall’inizio del contratto di leasing).

Vendita e retrolocazione (sale and leasing back)

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Il 17 agosto 2010 lo IASB e il FASB hanno diffuso in pubblica consultazione una contabile congiunta (c.d. Exposure Draft, di seguito ED) di revisione del principio contabile internazionale “Leases” sulla contabilizzazione delle operazioni di leases, cioè delle operazioni che trasferiscono il diritto di utilizzare un bene per un periodo di tempo concordato dalle parti in cambio di un corrispettivo. Ambito applicativo Le modifiche si applicherebbero a tutti i leases, inclusi affitti, noleggi e locazioni del diritto di utilizzare un bene in sublocazione, ad eccezione dei leasing di beni immateriali (ai quali si continuerebbe ad applicare lo IAS 38), leasing di macchinari per esportazione ovvero sfruttamento di gas naturali, minerali, combustibili e altre risorse non rinnovabili (ai quali si continuerebbe ad applicare l’IFRS 6); leasing di beni biologici (che continueranno a seguire la metodologia di cui allo IAS 14). Nuovo trattamento del Leasing nel bilancio del locatore Tutte le operazioni di leasing sono trattate come operazioni di acquisizione di un diritto d’uso sul bene oggetto di locazione (c.d. <<right of use model>>): il locatario ottiene il diritto di utilizzare un determinato bene; in contropartita alla concessione di tale diritto di godimento l’utilizzatore si impegna ad effettuare, nei confronti del concedente, una serie di pagamenti specifici per tutta la durata del periodo di leasing; segue

Modifiche in corso sullo IAS 17 Principali modifiche proposte in materia di leasing

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Il locatore assume l’obbligo di consentire al locatario l’utilizzo del bene nel corso del periodo contrattualmente definito di durata del leasing.

Dal punto di vista contabile il modello proposto riproduce, in buona parte, le regole attualmente previste per la contabilizzazione di quelle operazioni di leasing che in base allo IAS 17 sono classificate come leasing aventi natura finanziaria. Iscrizione iniziale nel bilancio del locatario

Modifiche in corso sullo IAS 17 Principali modifiche proposte in materia di leasing

Attivo = diritto di utilizzo del bene per la durata del contratto (right of use)

Passivo = obbligo di versare un corrispettivo per tale diritto d’uso. Soddisfa la definizione di financial liabilities contenuta nello IAS 32.

Al momento dell’iscrizione iniziale, le due grandezze coincidono in quanto la valutazione è effettuata in base al valore attuale dei pagamenti per la locazione.

NB

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Contabilizzazione in capo all’utilizzatore del bene (lessee) In capo ai lessee è prevista un’unica metodologia di contabilizzazione dei leasing (siano essi operativi ovvero finanziari) secondo il principio del c.d. “right of use” (diritto all’utilizzo). Nel passivo dello stato patrimoniale va contabilizzata una voce di debito corrispondente alla propria obbligazione a pagare i canoni previsti dal contratto sottoscritto, da indicare separatamente rispetto alle altre passività finanziarie. Si prevede che l’attualizzazione degli importi sia effettuata al tasso di interesse che sarebbe stato applicato al lessee nella circostanza di un’alternativa scelta di acquisto in luogo del leasing. Successivamente, il “right to use the asset” sarà assoggettato ad ammortamento su base sistematica lungo la durata del contratto oppure sulla base della vita utile del bene sottostante, se inferiore. Tale valore è inoltre sottoposto ad “impairment test” secondo le disposizioni dello IAS 36 (ad ogni data di reporting) ed eventualmente rivalutato sulla base dello IAS 38. Dal lato dell’obbligazione iscritta nel passivo dello stato patrimoniale (liability to make payments), valutata al costo ammortizzato sulla base dello IAS 39, al lessee è richiesto una periodica valutazione (assessment) degli impegni di pagamento, tanto dal lato della durata del contratto, quanto dal lato dei contingent rentals, residual value guarantees, nonché penalties.

Modifiche in corso sullo IAS 17 Principali modifiche proposte in materia di leasing

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Contabilizzazione in capo a colui che concede i beni (lessor) Il lessor contabilizzai beni concesi in leasing sulla base di due modelli alternativi: il derecognition approach: nel caso in cui il lessor con il contratto di leasing trasferisca in maniera significativa rischi e benefici collegati al bene; il performance obligation approach: nel caso in cui il lessor trattenga a sé una misura significativa di rischi e benefici collegati al bene. In entrambi i casi il lessor iscriverà nell’attivo del proprio stato patrimoniale una voce di credito corrispondente al proprio diritto a ricevere il pagamento dei canoni futuri, valorizzata in base al principio di attualizzazione degli importi corrispondenti: Nel primo dei modelli (derecognition approach) il trasferimento di una parte significativa di rischi e benefici collegati al bene nei confronti del lessee legittima il lessor a cancellare dell’attivo del proprio bilancio la corrispondente quota del bene in leasing. Nel secondo modello (performance obligation approach) invece il lessor mantiene a sé la misura rilevante di rischi e benefici collegati al bene, determinandosi in questo modo una passività corrispondente alla sua obbligazione a mettere a disposizione nel lessee l’asset sottostante al contratto stipulato, valorizzata in contropartita al credito dell’attivo a ricevere i canoni in pagamento.

Modifiche in corso sullo IAS 17 Principali modifiche proposte in materia di leasing

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Modifiche in corso sullo IAS 17 Principali modifiche proposte in materia di leasing

Nei primi mesi del 2011 lo IASB ha introdotto la distinzione dei contratti di lease in 2 categorie: lease finanziario, con contabilizzazione a conto economico (coerente con la precedente versione dell’exposure draft); lease “non finanziario”, che comprende tutte le altre tipologie di contratti di locazione, con una contabilizzazione coerente con il modello del “lease operativo” contenuto nell’attuale IAS 17. Nel modello del lease finanziario, le principali novità contenute nell’ED 17 sono le seguenti: alla data d’inizio del leasing occorrerà iscrivere: nell’attivo il diritto di utilizzo(rappresentato dal diritto di utilizzazione del bene sulla base dei “termini dell’affitto”; nel passivo l’obbligazione contabilizzata ad amortized cost (rappresentata dalla obbligazione a pagare i canoni), sulla base del valore attuale dei pagamenti previsti secondo i termini del lease . Si dovranno identificare i “termini dell’affitto” (“lease term”). Essi sono definiti come il periodo più lungo in cui ci sia la maggior probabilità di utilizzo del bene e devono essere quantificati considerando le opzioni di rinnovo previste dal contratto ed effettuando una valutazione delle probabilità che tali opzioni siano esercitate.

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All’inizio dell’esercizio (n) si stipula il seguente contratto di leasing finanziario della durata di 3 anni:

• 3 rate annuali anticipate di 12.000 e prezzo di riscatto di 2.000 • il bene viene scambiato sul mercato ad un prezzo di 35.000. La vita utile del bene è stimata in 5 anni.

Per individuare il valore da attribuire inizialmente al cespite e al relativo debito questo prezzo deve essere confrontato con il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, che comprendono:

• i canoni da pagare durante la durata del leasing, • il pagamento richiesto per esercitare il diritto di riscatto

Il tasso di interesse implicito del leasing da utilizzare per l’attualizzazione dei pagamenti minimi è il tasso i che soddisfa la seguente uguaglianza:

Valore attuale dei canoni e del riscatto = Fair value del bene

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Contabilizzazione di leasing finanziario secondo lo IAS 17

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Valore attuale dei canoni e del riscatto = Fair value del bene

12.000 + 12.000 x (1+i) ¯¯1 + 12.000 (1+i)¯¯2 + 2.000 (1+i)¯¯3 = 35.000

quindi il tasso di interesse implicito del leasing è pari a 7,96%.

Applicando questo tasso ai pagamenti minimi dovuti si può calcolare il loro V.A.N. che risulterà pari al fair value:

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Esercizio Valore Valore attuale

(n) 12.000,00 12.000,00

(n+1) 12.000,00 11.115,12

(n+2) 12.000,00 10.295,50

(n+3) 2.000,00 1.589,38

Totale 35.000,00

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l cespite viene quindi iscritto nell’attivo a 35.000, rilevando nel passivo un debito di pari importo

che si modifica nel tempo come segue:

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Esercizio Debito inizio Canoni Ammontare Interessi Debito fine

esercizio pagati finanziato maturati esercizio

(n) 35.000 12.000 23.000 1.831 24.831

(n+1) 24.831 12.000 12.831 1.022 13.853

(n+2) 13.853 12.000 1.853 147 2.000

(n+3) 2.000 2.000 0 0 0

Totale 38.000 3.000

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Il valore del cespite, la cui vita utile è di 5 anni, si modifica nel tempo per effetto

dell’ammortamento.

Poichè si ritiene ragionevolmente certo il riscatto del bene dopo i primi 3 esercizi, si assume come periodo di ammortamento quello relativo alla vita utile del bene:

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Esercizio Valore netto Ammortamento Valore netto

inizio esercizio fine esercizio

(n) 35.000 7.000 28.000

(n+1) 28.000 7.000 21.000

(n+2) 21.000 7.000 14.000

(n+3) 14.000 7.000 7.000

(n+4) 7.000 7.000 0

Totale 0 35.000 0

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Se nel bilancio di esercizio viene utilizzato il metodo patrimoniale, nei primi 3 esercizi

vengono contabilizzati solo i canoni di 12.000 nel conto economico. Al momento del

riscatto verrà rilevato un acquisto di immobilizzazioni per 2.000 da ammortizzare in 2

esercizi.

I costi dell’esercizio sono quindi così articolati:

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Esercizio Ammortamento Interessi Totale

(n) 7.000 1.831 8.831

(n+1) 7.000 1.022 8.022

(n+2) 7.000 147 7.147

(n+3) 7.000 0 7.000

(n+4) 7.000 0 7.000

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Nella nota integrativa dei primi 3 esercizi dovranno tuttavia essere fornite le informazioni richieste

dal codice civile.

Per l’esercizio (n) le informazioni da fornire sono:

• il valore attuale delle rate di canone non scadute (che corrisponde in ciascun esercizio al

debito finale che risulterebbe dal metodo finanziario) è pari a 24.831;

• l’onere finanziario effettivo attribuibile al contratto è di 3.000 di cui 1.831 riferibile

all’esercizio;

• l’ammontare al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di

chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni è di 28.000;

• l’ammortamento inerente all’esercizio sarebbe stato di 7.000.

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