il contratto di rete - studio legale pandolfini assistenza legale imprese
DESCRIPTION
Servizi di Assistenza Legale alle Imprese dello Studio Legale Pandolfini:Il Contratto di Rete Presentazione sul Contratto di Rete tenutasi nell'ambito del Seminario "Aggregarsi per Competere" tenutasi presso la CCIAA di Monza il 23 Ottobre 2013.TRANSCRIPT
Aggregarsi per competere:
il contratto di rete
Monza, 23 ottobre 2013
Avv. Valerio Pandolfini
Le PMI rappresentano oltre il 95% del sistema produttivo italiano.
La piccola dimensione delle imprese italiane, se da una parte
presenta diversi vantaggi in termini di
flessibilità ed adattabilità all’evoluzione dei mercati,
dall’altra pone indubbie difficoltà sul fronte della capacità di
competere in mercati sempre più globalizzati,
dove la disponibilità di risorse adeguate
e la capacità di innovare
rappresentano sempre più un fattore critico di successo.
Lo scenario italiano
Il contratto di rete è un accordo con cui due o più imprese
si obbligano a collaborare per la realizzazione di un
programma di attività (c.d. "programma di rete")
volto al perseguimento di obiettivi strategici
di accrescimento della capacità competitiva e innovativa
delle imprese partecipanti
Non è un nuovo contratto tipico, ma un nuovo strumento
di collaborazione strategica tra imprese, molto flessibile,
connotato da alcuni requisiti,
previsti dalla legge, affinché le imprese aderenti possano
usufruire di determinati vantaggi.
Un nuovo strumento
Il contratto di rete si distingue:
• dal consorzio, in quanto è uno strumento in grado non solo di
produrre utilità per gli aderenti ma anche di
sviluppare la competitività sul mercato
• dalla joint venture e dall’ATI, in quanto è un accordo più
duraturo e strutturale, in quanto strategico
La legge si limita a fornire la nozione di contratto di rete e a
disciplinare alcuni contenuti del contratto, obbligatori o facoltativi.
Ampio spazio è lasciato all’autonomia contrattuale,
anche se si rileva una notevole omogeneità dei contratti.
Un nuovo strumento
LEGGE n. 133/2008, art. 6-bis (conversione del Decreto Legge n. 112/2008)
Introduce per la prima volta il concetto di rete di imprese
LEGGE n. 33/2009 (conversione del Decreto Legge n. 5/2009 - cd. Decreto incentivi), recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
Disciplina per la prima volta il contratto di rete
LEGGE n. 122/2010 (conversione del Decreto Legge 78/2010))
Introduce importanti modifiche alla normativa sul contratto di rete (art. 42)
LEGGE n. 134/2012 (conversione con modifiche del Decreto Legge 82/2012 - cd. Decreto Sviluppo)
Specifica alcuni profili di disciplina (responsabilità patrimoniale, modalità di
redazione, semplificazione di alcune procedure)
LEGGE n. 221/2012 (conversione con modifiche del Decreto Legge n. 179/2012)
Chiarisce alcuni aspetti del contratto di rete, in particolare sulla soggettività
giuridica
L’evoluzione normativa
• 770 contratti di rete
• 4.000 imprese aderenti (di cui il 70% società di capitale, il 20% società di persone)
Numero imprese aderenti per settore: • Servizi avanzati di supporto alle imprese: 471
• Costruzioni e bioedilizia: 390
• Lavorazione metalli: 327
• Commercio all'ingrosso: 246
• Beni per casa e tempo libero: 245
• Meccanica e mezzi di trasporto: 245
• Servizi informatici e delle telecomunicazioni: 245
• Sistema moda: 192
• Agricoltura: 194
• Industrie alimentari: 176
Alcuni dati
Al 1 aprile 2013 (dati Unioncamere)
Il contratto di rete permette alle PMI di
dotarsi di adeguate risorse tecniche, umane e finanziarie
e rappresenta pertanto uno strumento efficace per
l’innovazione e la crescita delle PMI,
senza comprometterne
l’autonomia imprenditoriale e la flessibilità.
I vantaggi del contratto di rete
In particolare, il contratto di rete consente di
ottenere i seguenti vantaggi strategici:
1) accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese (scambio di know how);
2) aumento di competitività con contenimento di investimenti,
rischi e tempi;
3) attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale;
4) ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti;
5) ingresso in nuovi mercati;
6) facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche;
7) possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle PMI;
8) possibilità di acquisire certificazioni di qualità o marchi commerciali;
9) maggiore efficienza;
10) maggiore flessibilità operativa;
11) maggiore stabilità del fatturato;
12) maggiore creatività;
13) maggiore visibilità.
I vantaggi del contratto di rete
Conseguentemente, gli aderenti alla rete possono ottenere:
a) crescita delle vendite;
b) migliore utilizzo degli impianti;
c) migliore accesso a capitali;
d) riduzione dei costi di produzione;
e) riduzione dei tempi di produzione;
f) limitazione dei rischi per nuove attività;
g) incremento dell’innovazione;
h) sviluppo delle risorse umane
I vantaggi del contratto di rete
Inoltre, il contratto di rete permette alle PMI
di beneficiare di incentivi di natura:
• fiscale (previa asseverazione);
• finanziaria;
• amministrativa
I vantaggi del contratto di rete
Realizzare insieme un prodotto o un servizio completo
Fare un’offerta completa per imprese complementari
Impostare meglio i rapporti di subfornitura per imprese
appartenenti alla stessa filiera
Scambiare prestazioni tra imprese dello stesso settore
Creare una struttura congiunta per gestire fornitori/clienti (cost sharing)
Acquisire innovazioni per cluster di Pmi
Utilizzi del contratto di rete
Gli ambiti operativi più ricorrenti nei programmi di rete riguardano:
• la commercializzazione del prodotto o servizio offerto:
• l'attività di ricerca e sviluppo.
La maggioranza dei partecipanti ai contratti di rete è rappresentata
da fornitori di materiali, semilavorati, componenti o servizi
piuttosto che da produttori finali.
Utilizzi del contratto di rete
Contratto di rete:
VERTICALE (37%)
tra imprese che operano a diversi
livelli della catena
Obiettivo:
governare più efficientemente una parte
della filiera (di solito quella a monte).
ORIZZONTALE (63%)
tra imprese che operano al medesimo
livello della catena.
Obiettivi:
condividere metodi per l’offerta integrata
attività di ricerca/sviluppo di interesse comune,
condividere il portafoglio clienti/fornitori.
Utilizzi del contratto di rete
Una rete di imprese
può essere costituita da:
• due o più imprese (30% sono costituite da 2/3 imprese,
40% da 4/9 imprese)
• aventi diversa tipologia organizzativa,
• operanti in qualsiasi territorio,
• e in qualsiasi settore
Le caratteristiche di una rete di imprese: a) i soggetti
Dovendo perseguire obiettivi strategici,
una rete di imprese
ha una durata medio-lunga
(3-5 anni)
Le caratteristiche di una rete di imprese: b) durata
RETE CONTRATTUALE
«LEGGERA»
(priva di organo comune
e fondo patrimoniale)
5%
RETE SOGGETTO
«PESANTE»
(soggettività giuridica, con
organo comune
e fondo patrimoniale)
5%
RETE «SOGGETTO»
«LEGGERA»
(soggettività giuridica, con
fondo patrimoniale)
5%
RETE CONTRATTUALE
«PESANTE»
(con organo comune e fondo
patrimoniale)
85%
Le caratteristiche di una rete di imprese: c) i modelli
Lo scopo della rete di imprese:
“accrescere,
individualmente e collettivamente,
la propria capacità innovativa
e
la propria competitività sul mercato”.
Erogazione di servizi
alle imprese aderenti
(scopo mutualistico)
Offerta sul mercato di
beni e servizi
(scopo lucrativo)
Le caratteristiche di una rete di imprese: d) lo scopo
Le imprese aderenti alla rete devono obbligarsi,
sulla base di un programma comune di rete:
• a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese; o
• a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; o
• ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Le caratteristiche di una rete di imprese: e) l’oggetto
Il contratto di rete può prevedere:
• un fondo patrimoniale comune;
• un organo comune
incaricato di gestire, in nome e
per conto dei partecipanti,
l’esecuzione del contratto
o di singole parti o fasi di esso.
Le caratteristiche di una rete di imprese: f) gli strumenti
Il contratto di rete deve essere redatto per:
• atto pubblico, o
• scrittura privata autenticata, o
• atto firmato digitalmente
Inoltre, il contratto di rete deve essere
depositato nel registro delle imprese
secondo modalità che variano
a seconda dell’impostazione del contratto
e delle modalità di firma.
Il contenuto del contratto di rete : a) la forma
Il contratto di rete deve prevedere gli
“obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti”.
Nel contratto devono essere quindi descritti:
• le finalità strategiche (di medio/lungo termine)
della creazione della rete (innovazione/competitività);
• gli obiettivi specifici da perseguire.
Tali obiettivi devono essere
comuni a tutte le imprese della Rete.
Il contenuto del contratto di rete : b) gli obiettivi
Il contenuto del contratto di rete : b) gli obiettivi
Il contratto di rete deve inoltre indicare le
«modalità per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi”.
Occorre quindi indicare parametri di misurazione
del raggiungimento degli obiettivi, riferiti:
• all’attività di rete, o
• agli effetti delle attività di rete sulle imprese.
Il contratto di rete deve prevedere un
“programma di rete”, composto da:
• diritti e obblighi di ciascun partecipante,
• modalità di realizzazione dello scopo comune;
• in caso di fondo patrimoniale comune,
misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali
ed eventuali successivi e regole di gestione.
Il contenuto del contratto di rete : c) il programma di rete
Il programma di rete deve essere
asseverato da appositi organismi
affinché le imprese aderenti possano
usufruire dei benefici fiscali.
Viene valutato se il programma di rete:
• è conforme alla normativa
• è ragionevolmente fattibile
alla luce della struttura
e delle risorse allocate
Il contenuto del contratto di rete : c) il programma di rete
Esempi di diritti dei partecipanti:
a) partecipare alle attività di rete;
b) usufruire dei risultati dell’attività della Rete;
c) richiedere lo svolgimento di determinate attività alla Rete;
d) rendiconto dell’attività della Rete.
e) partecipare alle decisioni;
f) accedere a documenti circa le decisioni prese, relazioni e bilanci.
Esempi di doveri dei partecipanti:
a) effettuare i conferimenti, se previsti;
b) rispettare le decisioni prese;
c) partecipare alle spese di funzionamento della Rete;
d) non compiere atti che possano danneggiare la Rete;
e) dare seguito agli impegni presi nell’ambito delle attività di rete.
.
Il contenuto del contratto di rete : c) il programma di rete
Le attività di rete possono essere molto varie. Alcuni esempi: 1) realizzazione di un prodotto complesso, o di un nuovo prodotto innovativo e competitivo;
2) creazione di una gamma completa di prodotti/servizi da presentare sul mercato;
3) fornitura di un servizio completo, o di un impianto chiavi in mano;
4) iniziative congiunte per l’ingresso o la gestione di uno o più mercati esteri;
5) iniziative di commercializzazione o di marketing comuni;
6) creazione di un portafoglio comune di fornitori;
7) centrale vendite (es. con telemarketing);
8) creazione e gestione di un marchio comune;
9) gestione in comune dell’assistenza tecnica e/o commerciale dei prodotti;
10) gestione in comune della logistica dei propri prodotti o delle materie prime;
11) scambio temporaneo di risorse umane;
12) scambio di prestazioni;
13) scambio di clienti;
14) scambio di informazioni tecniche o commerciali;
15) progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune;
16) ricerche di mercato e/o acquisizione di informazioni per la commercializzazione;
17) rappresentanza presso grandi clienti e istituzioni pubbliche;
18) gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie.
Il contenuto del contratto di rete : c) il programma di rete
Il contratto di rete può indicare un
organo comune per l’esecuzione del contratto,
che nella prassi può essere:
• l’azienda leader della rete (25%);
• i rappresentanti delle imprese aderenti alla rete (60%);
• un professionista/società esterna (15%).
Nella prassi, il soggetto esecutore agisce in qualità di
mandatario, con o senza rappresentanza.
Il contenuto del contratto di rete : d) l’organo comune
Il contratto di rete può prevedere un fondo patrimoniale (90%).
In tal caso:
• si applica la disciplina del fondo consortile;
• per le obbligazioni assunte dalla Rete
risponde solo il fondo patrimoniale,
e non anche il patrimonio delle imprese della Rete.
• vi è l’obbligo di redigere una sorta di bilancio.
Occorre inoltre indicare misura
(identica – 70%/proporzionale – 30%)
e natura (denaro – 90%/natura – 10%)
dei conferimenti.
Il contenuto del contratto di rete : e) il fondo
Nel contratto di rete deve essere descritta:
• la procedura decisionale;
• l’oggetto delle decisioni.
Occorre quindi indicare:
1) la composizione dell’organo decisionale;
2) l’attribuzione dei diritti di voto alle imprese aderenti;
3) il quorum per la validità delle decisioni;
4) le modalità di convocazione e decisione;
5) le modalità di svolgimento della riunione;
6) l’oggetto delle decisioni;
7) la formalizzazione delle decisioni, le invalidità, l’impugnazione.
Il contenuto del contratto di rete : f) il processo decisionale
Nel contratto di rete devono essere descritte
le modalità di ripartizione dei
ricavi tra gli aderenti alla Rete
Nel contratto di rete possono essere descritte:
• le regole per l’ampliamento
dei partecipanti della Rete
• le cause di scioglimento dalla Rete
Il contenuto del contratto di rete: g) ricavi, ampliamento, scioglimento
Come in tutti contratti di lungo periodo, è necessaria una
govenance atta a garantire stabilità della collaborazione.
I contratti prevedono di solito:
• l’unanimità o la maggioranza qualificata
per lo scioglimento della rete;
• il recesso libero degli aderenti, che non provoca
lo scioglimento della rete
Il contenuto del contratto di rete: g) ricavi, ampliamento, scioglimento
Le diapositive che precedono sono di mero ausilio all’intervento. Pertanto le stesse non hanno alcuna pretesa di esaustività e completezza, in particolare se
esaminate separatamente dall’intervento a cui si riferiscono.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Via Boscovich, 27 Corso Milano, 27
20124 Milano 20900 Monza (MB)
Tel. 02.87167169 Tel. 039-2726476
Fax 02-67381207 Fax 039-9462219
E-mail: [email protected]
www.assistenza-legale-imprese.it